CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (nel seguito
anche “Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx 0 – 16126 pec: protocol- xx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28/02/1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2021
E
L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (nel
seguito anche “INFN”), codice fiscale 84001850589, con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX), pec: Xxx.xx.Xxxxxxxx@xxx.xxxx.xx rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Bologna il 16/8/1961, autorizzato alla stipula della presente con- venzione quadro (di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)
PREMESSO CHE
a) in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle inte- razioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico per- tinenti all'attività in tali settori;
b) in base all’art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, per assolvere ai propri fini istituzionali, si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
c) le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collabora- zione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico del- la ricerca;
d) l’attività di ricerca svolta dalle Università negli stessi ambiti di inte- resse dell’INFN, come specificati alla premessa sub a), si svolge pre- valentemente presso i Dipartimenti universitari dove hanno sede le Sezioni dell'INFN, e in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Cen- tro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telema- tiche (CNAF), il Trento Institute for Fundamental Physics and Ap- plications (TIFPA), il Xxxxxxx Xxxxxxx Institute for Theoretical Physics (GGI) ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;
e) da parte delle Università e dell'INFN, vi è l'interesse alla presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti universitari, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata, svolta dall'INFN, e di favorire il loro coordina- mento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;
f) l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a
propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
g) l'INFN intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare ri- guardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso il supporto ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master, e che tale azione avverrà sia con l'uti- lizzo di proprie risorse e laboratori, sia con l'acquisizione di risorse a valere su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
h) l’INFN considera altresì uno dei suoi compiti preminenti la diffu- sione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed in- ternazionale;
i) tra l'Università di Genova e l’INFN è già stata stipulata il 26.1.2012 una precedente convenzione, prorogata e successivamente rinnovata, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di Ate- neo fino al 25.01.2021;
j) l’Università e l’INFN con note sottoscritte rispettivamente in data 18.05.2021 e in data 01.06.2021 hanno confermato le condizioni pre- senti nella convenzione quadro del 26.1.2012 fino alla stipula del nuovo Accordo al fine di non interrompere i rapporti in essere e di formalizzare i reciproci atti durante il periodo transitorio;
k) la presente convenzione sostituisce ed aggiorna la precedente,
avendo le Parti valutato il comune interesse a proseguire e rafforzare la proficua collaborazione già in essere.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Premesse
1. Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
ART. 2 – Oggetto e finalità
1. L’Università ospita presso il proprio Dipartimento di Fisica (nel seguito “Dipartimento” o “DIFI”) la Sezione locale di Genova dell’INFN (nel seguito “Sezione”). La presente convenzione discipli- na i reciproci rapporti tra le Parti.
ART. 3 – Soggetti deputati all’esecuzione
1. L'esecuzione della presente Convenzione è affidata:
• per quanto riguarda l'Università, al Direttore del DIFI, fatte salve le competenze che lo Statuto e altra regolamentazione di Ateneo at- tribuiscono ad organi diversi;
• per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d’intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Conven- zione, dandone comunicazione, per l’Università degli Studi di Geno- va, al Rettore e, per INFN, al Presidente.
3. Il Direttore di Sezione e il Direttore del DIFI si impegnano ad af- frontare collegialmente le problematiche di comune interesse di carat- tere scientifico anche tramite commissioni o gruppi di lavoro nomi-
nati d’intesa.
ART. 4 – Programmi annuali di ricerca della Sezione
1. I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e fi- nanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Di- partimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7. La respon- sabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.
2. Le modalità di coinvolgimento del personale tecnico- amministrativo dell’Università nei programmi annuali di ricerca della Sezione sono concordate con il Dipartimento e autorizzate dal Diret- tore Generale dell’Università, previa verifica della compatibilità con le loro attività istituzionali, secondo quanto previsto all’art. 11.
ART. 5 – Coinvolgimento del DIFI nei Programmi annuali di ricerca della Sezione
1. Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall’INFN che si svolgeranno nell’ambito del Dipartimento.
2. Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività atti- nenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.
ART. 6 – Utilizzo di attrezzature e servizi, oneri di manu- tenzione
1. L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consen- te al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.
2. Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze di- dattiche e di ricerca del Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi scientifici e tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.
3. L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.
4. Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.
5. Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.
6. Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo ac- cordo tra le Parti.
7. Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse oppor- tuna l’installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative fatto salvo il diritto dell’Ateneo al rimborso dei mag-
giori costi a qualsiasi titolo derivanti e correlati all’utilizzo di detti
nuovi mezzi e/o strumenti.
8. Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o strutture dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.
9. L'Università cura a proprie spese la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti generali messi a disposizione della Sezione.
10. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti nor- mative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastruttu- re e relativi impianti dell’Università assegnati in uso all'INFN, sono a carico dell'Università.
11. Restano a carico di INFN, previa autorizzazione dell’Università, gli interventi su linee elettriche speciali, impianti di condizionamento non centralizzati, distribuzione dei gas tecnici, impianti idraulici dei laboratori e, più in generale, tutti gli interventi realizzati su impianti e dotazioni anche già commissionate o realizzate da INFN, pur se au- torizzati dall’Università.
12. L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizza- zioni di legge e il rispetto delle disposizioni che regolano la formazio- ne della volontà dell’Ente, consente all'INFN di effettuare, previo ac- cordo tra il Direttore del Dipartimento, il Direttore Generale dell’Università e il Direttore della Sezione, a spese dell'INFN, modi- fiche di destinazioni d'uso, costruzioni, nuove attrezzature e impianti
e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arre- di messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca.
L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Uni- versità delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità de- gli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.
13. L’INFN, secondo modalità definite nell’accordo di cui al comma precedente, è tenuto alla rimessione in pristino stato e alla rimozione delle opere realizzate, qualora questo sia imposto da disposizioni normative e/o regolamentari, e comunque al termine del rapporto convenzionale.
ART. 7 – Utilizzo di spazi
1. L’Università consente alla Sezione, a norma del precedente art. 6, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.
2. Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformi- tà alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra le Parti.
3. L’Università e l’INFN garantiscono che il personale che svolgerà le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di cui all’Allegato n. 3 è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
4. L'INFN garantisce la copertura assicurativa per i rischi di incendio
o furto dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.
5. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui sopra con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particola- ri esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in vol- ta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
6. Il Direttore della Sezione provvede, sentito il Direttore del Dipar- timento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all’INFN.
7. Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determi- neranno altresì, d’intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai laboratori, comuni.
ART. 8 – Oneri economici
1. L’Università mette a disposizione dell'INFN i servizi, le forniture, le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni ai predetti Allegati saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo scritto tra le Parti.
2. L'INFN verserà all’Ateneo:
a) un contributo annuo forfetario complessivamente pari a € 150.000,00 in relazione ai costi sostenuti dall’Ateneo (ivi incluse le spese sostenute direttamente dal Dipartimento) per i servizi di cui all’allegato 4, per le forniture, le utenze e le imposte di cui allegato 5, per la manutenzione e funzionamento degli impianti a servizio della ricerca ad uso promiscuo di cui all’Allegato 6 e per la manutenzione
degli spazi e servizi comuni.
L’Università permette l’accesso alla sede Universitaria e alle risorse bibliotecarie - biblioteche e risorse online - del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale universitario.
b) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali pro- grammi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), coinvol- genti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 11, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex legge n. 537/1993 e s.m.i.;
c) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive;
d) un contributo annuo per il cofinanziamento, di norma non supe- riore al 50%, di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 L. n. 240/2010 (nel seguito detti: assegni di ricerca) che l’Università deliberi annualmente in settori di interesse INFN.
3. L’INFN corrisponderà direttamente al Dipartimento:
a) il rimborso delle spese telefoniche, di azoto liquido, di consumo dei gas tecnici effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a pre- sentazione dei documenti di spesa;
b) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente
autorizzate dal Direttore della Sezione, non ricomprese nell’allegato
5. Per finanziare, ove possibile, progetti di ricerca comuni, nel rispet- to delle normative vigenti e con modalità da concordare per iscritto di volta in volta, l’INFN potrà trasferire fondi al Dipartimento. Per lo stesso motivo, ove possibile e con modalità da concordare per iscrit-
to di volta in volta, il Dipartimento potrà trasferire fondi all‘INFN. ART. 9 – Contributi per borse di dottorato e assegni di ricer- ca
1. L’importo del contributo annuo per il finanziamento o il cofinan- ziamento di borse di dottorato aggiuntive di cui al precedente art. 8.2, lett. c) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell’INFN e comunicato dal Direttore della Sezione al Rettore e al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, acces- so o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca. L’importo massimo del contributo annuo per il cofinanziamento di assegni di ricerca di cui al precedente art. 8.2, lett. d) è individuato dal Direttore della Sezione all’interno di quanto determinato annualmen- te dagli Organi Direttivi dell’INFN. Il Direttore della Sezione comu- nica al Rettore e al Direttore del Dipartimento l’importo utilizzato per il cofinanziamento degli assegni di ricerca universitari.
2. Gli importi versati da INFN e relativi a borse di dottorato o ad as- segni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in par- te, saranno restituiti all’INFN.
3. L’INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente arti- colo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzio- ne.
4. Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell’INFN, non espressamente
previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.
ART. 10 – Personale INFN
1. L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.
2. L’elenco del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua varia- zione, è trasmesso dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipar- timento. All’atto della sottoscrizione della presente convenzione, l’elenco del personale INFN ospitato presso il DIFI è riportato in Al- legato 7.
ART. 11 – Partecipazione del Personale alle attività
1. Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ri- cerca del personale universitario del Dipartimento e dell’attività didat- tica svolta dal Dipartimento, l'INFN potrà - col consenso dell'inte- ressato e previa autorizzazione del Rettore per il personale docente, del Direttore generale dell’Università per il personale tecnico- amministrativo - assegnare annualmente e a titolo gratuito al suddetto personale incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tec- nica alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui ai vigenti Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INFN e Re- golamento del personale dell’INFN, che disciplinano, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell’Istituto e a far parte dell’elettorato attivo e pas- sivo negli Organi dell'INFN.
2. L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di colla- borazione tecnica deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni.
3. Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità pre- viste dal vigente Regolamento dell’INFN, che, al riguardo, prende at- to che l’Università non assume alcun impegno per le risorse ed i loca- li necessari all’espletamento degli incarichi stessi.
4. L’INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle speci- fiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all’attività didattica e scientifica dell’Università, nelle for- me richiamate dal D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), dal D.Lgs. n. 381/1999 (Istituzione dell'I- stituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal D.Lgs. 213/2009 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa comunicazione al Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato.
6. Il personale di ricerca dell’INFN, nell’ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, nonché dei regolamenti di Ateneo, può:
a) tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l’Università;
b) far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
c) far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca;
d) svolgere il ruolo di co-relatore per tesi di laurea, laurea magistrale e di co-tutore di dottorato.
L’Università e l’INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell’ambito della formazione integrata superiore.
7. Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno dell’Università di svolgere la loro attività presso l’INFN e ai ricercatori di ruolo dell’INFN di svol- xxxx la loro attività presso l’Università, sulla base di apposite Con- venzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 n. 24786 (Convenzio- ne quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un’università) e successive modifiche e integrazioni.
8. Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale
dell’altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da
svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all’altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.
ART. 12 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicu- rezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Rettore dell'U-
niversità salvo diversa disposizione dell’Università stessa.
I datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispetti- vi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi docu- menti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/2008 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l’effetto gli atti di rispettiva compe- tenza.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1, per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente conven- zione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigen-
ti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. sono individuati così come segue.
3. Per il personale universitario del Dipartimento di Fisica associato all'attività di ricerca dell'INFN con incarico di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, ai sensi del precedente art. 11, compresi gli studenti equiparati ai lavoratori, che svolge attività presso Struttu- re dell’INFN o locali dati in uso a INFN o presso sedi diverse, con spese di missione a carico dell'INFN, il Datore di Lavoro è individua- to nel Direttore della Sezione di INFN, a cui competono tutti gli ob- blighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
I lavoratori del Dipartimento di Fisica di cui al presente punto pos- sono svolgere le attività di cui alla presente convenzione avendo ter- minato il percorso formativo (formazione generale e formazione spe- cifica per rischio medio), un eventuale addestramento e la sorveglian- za sanitaria se ritenuta necessaria.
Competono a INFN l’erogazione dell’informazione sulle attività svolte presso l’Istituto, la formazione specifica aggiuntiva se ritenuta necessaria, l’eventuale addestramento aggiuntivo se ritenuto necessa- rio, la consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI), non- ché la nomina dei Medici Competenti dell’Università nel caso in cui si rendesse necessaria sorveglianza sanitaria, a seguito della valutazione dei rischi; l’INFN si impegna in tal senso a trasmettere la documen- tazione prevista dalla legge (valutazione dei rischi, elenco aggiornato dei lavoratori classificati esposti, variazioni/sospensioni/cessazioni di
attività, etc…) ai Medici Competenti di Ateneo.
L’Università si impegna a trasmettere a INFN la certificazione di av- venuta formazione (generale e specifica minima) e le copie per il Da- tore di Lavoro dei giudizi di idoneità (le copie dei giudizi di idoneità vengono trasmesse dai Medici Competenti dell’Università al Diretto- re di Sezione di INFN).
4. Per il personale di INFN che svolge attività didattica in aule e la- boratori dell’Università, il Datore di Lavoro è individuato nel Rettore dell’Università a cui competono tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
I lavoratori di INFN di cui al presente punto possono svolgere le at- tività di cui alla presente convenzione avendo terminato il percorso formativo (formazione generale e formazione specifica per rischio medio), un eventuale addestramento e la sorveglianza sanitaria se ri- tenuta necessaria.
Competono all’Università l’erogazione dell’informazione sulle attività svolte presso il Dipartimento di Fisica, la formazione specifica ag- giuntiva se ritenuta necessaria, l’eventuale addestramento aggiuntivo se ritenuto necessario, la consegna dei dispositivi di protezione indi- viduale (DPI), nonché la sorveglianza sanitaria se ritenuta necessaria, a seguito della valutazione dei rischi.
L’INFN si impegna a trasmettere all’Università la certificazione di avvenuta formazione (generale e specifica minima per rischio medio) e le eventuali copie per il Datore di Lavoro dei giudizi di idoneità (le copie dei giudizi di idoneità verranno trasmesse da INFN al Direttore
del Dipartimento di Fisica).
Si precisa che il personale di INFN, che svolge attività didattica pres- so i laboratori dell’Università, in forza della presente convenzione, si configura come “Responsabile dell’Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio” (RADRL) e, pertanto, su di esso gravano gli obblighi e le attribuzioni di cui all’art. 5 del D.M. 363/98.
5. Per dare completa esecutività alla presente convenzione viene assi- curato dalle parti, tramite una sinergica integrazione dei ruoli, uno scambio di informazioni dai rispettivi servizi di prevenzione e prote- zione e datori di lavoro o loro delegati.
6. Per il personale universitario del Dipartimento di Fisica associato all'attività di ricerca dell'INFN con incarico di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, ai sensi del precedente art. 11, compresi gli studenti equiparati ai lavoratori, che svolge attività presso Struttu- re dell’INFN o locali dati in uso a INFN o presso sedi diverse, con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. posti a carico del datore di lavoro (indivi- duato come da comma 3 nel Direttore della Sezione di INFN) e suoi delegati sono assicurati così come segue:
a) Sorveglianza Fisica della Radioprotezione: gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 101/2020 e s.m.i. sono espletati dall’Esperto di Radioprotezione di INFN che provvede a effettuare la classificazione dei lavoratori, a istituire e conservare le schede dosimetriche persona- li e a effettuare le comunicazioni di dose previste al Datore di Lavoro di INFN ed al Medico Competente Coordinatore dell’Università,
nominato dal Datore di Lavoro di INFN allo scopo;
b) Sorveglianza Sanitaria della Radioprotezione: gli obbli- ghi previsti dal D. Lgs n.101/2020 e s.m.i. sono espletati dai Medici Competenti dell’Università, nominati dal Datore di Lavoro di INFN allo scopo, previa ricezione della documentazione prevista dalla legge (classificazione dell’Esperto di Radioprotezione dell’INFN, comuni- cazioni di dosi periodiche, elenco aggiornato dei lavoratori classificati esposti, variazioni/sospensioni/cessazioni attività). Le copie per il Datore di Lavoro dei giudizi di idoneità sono trasmesse dai Medici Competenti dell’Università al Direttore di Sezione di INFN.
7. L’INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurez- za vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispet- to delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in ma- teria di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collet- tiva e individuale.
Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototi- pi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione col- lettiva e individuale.
8. Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi di cui al D.M.
363/1998 o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale as- sociato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autoriz- zazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili e la completa informazione per l’utilizzo in sicurezza degli stessi.
9. Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiun- te, il Dirigente dell’Università delegato dal datore di lavoro e il Diret- tore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito co- mune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, la ge- stione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la desi- gnazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incen- di, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, le indicazione di formazione degli addetti delle squadre di emergenza, le modalità di intervento congiunte, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo in- formativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospi- ti e/o ditte esterne ecc.).
In particolare INFN si fa carico a propria cura e spese della messa a disposizione di un congruo numero di incaricati di gestione
dell’emergenza: dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (addetti antincendio formati per rischio elevato), di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e Basic Life Support Defibrillation (BLSD – per uso del defibrillatore) a beneficio di tutti i soggetti ospitati presso i locali dell’edificio. Tale numero di incaricati è riportato nell’Allegato 8.
10. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento e i rispettivi servizi di prevenzione e prote- zione, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti ri- portati nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi In- terferenziali) emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.
L'elaborazione del DUVRI deve valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INFN attivano modalità atte a evitare valutazioni parziali.
In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Sezione INFN si impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il Dipartimento di Fisica segnala le eventuali interferenze che po- trebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornisce l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
L'Università si impegna a informare il Direttore della Sezione INFN sui possibili rischi a cui possono essere esposti i lavoratori e sulle mi- sure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affida- ti dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.
ART. 13 – Pubblicazioni
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di INFN coin- volti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Con- venzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le co- municazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgati- ve e di formazione risultanti da tali attività.
2. Il personale universitario associato all’INFN ai sensi del preceden- te articolo 11 dovrà indicare sia l’appartenenza all’Università sia l’associazione all’INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell’ambito della presente Convenzione.
3. Il personale di INFN e dell’Università dovrà indicare in tutte le proprie pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell’ambito della presente Convenzione i nominativi del personale universitario che vi abbia contribuito.
ART. 14 – Proprietà intellettuale
1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti.
2. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale, e fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titola- xxxx sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle misure e ac- cordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla pro- prietà ed all'uso dei risultati inventivi.
ART. 15 – Protezione dei dati personali
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Codice in materia di protezio- ne dei dati personali (D.lgs. 30.6.2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10.8.2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679), le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione sa- ranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione al- la stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimen- to di tale obiettivo.
2. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le ri- spettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivan- ti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell’informativa.
3. Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.
4. I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analo- giche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente indivi- duati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.
5. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
6. Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di op- porsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Rego- lamento europeo; l’esercizio di tali diritti è consentito, presso l’INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo xxx@xxxx.xx e presso l’Università di Genova contattando il Respon- sabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo xxx@xxxxx.xx.
7. Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.
ART. 16 - Durata
1. La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata con accordo scritto tra le Parti per uguale periodo previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al
momento della scadenza della presente convenzione.
3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli Accordi attuativi stipulati. ART. 17 – Adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 e al DPR n. 62/2013
1. INFN e Università dichiarano di aver preso piena conoscenza dei rispettivi Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei correlati Codici di comportamento nonché dei codici etici così come pubblica- ti sui rispettivi siti internet e si impegnano a dare idonee disposizioni al proprio personale affinché venga garantito il rispetto degli stessi e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità.
2. L’inosservanza, anche parziale, dei richiamati Piani e Codici costi- tuisce grave inadempimento alla presente Convenzione per effetto del quale a ciascuna Parte è, sin d’ora, riservata la facoltà, previo invio di lettera raccomandata a/r o mediante PEC di:
- sospendere l’esecuzione della presente Convenzione e degli even-
tuali Accordi attuativi fino alla cessazione dell’inadempimento;
- risolvere la Convenzione, fermo restando l’obbligo della Parte ina- dempiente di risarcire ogni danno comunque subito dall’altra Parte, manlevandola per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del presente articolo.
ART. 18 – Registrazione e bollo
1. Il presente Atto si compone di n. 39 pagine e sarà registrato in ca- so d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registra- zione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a INFN il rimborso della quota di spettanza.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi
dell’art. 15, comma 2 bis) della legge n. 241/1990.
Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Università degli studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Allegato n. 1
Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento
a) Macchine utensili e relative attrezzature in officina meccanica
b) Xxxxxxxx utensili e relative attrezzature in dotazione alla progetta- zione meccanica
c) Reti informatiche e sala CED (Centro Elaborazione Dati)
d) Servizio di magazzino
e) XPS – spettrometro fotoelettronico a raggi x
f) Possibilità di accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazio- nali di INFN
Allegato n. 2
Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN
a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'officina meccanica
b) Mezzi di calcolo di proprietà del Dipartimento in dotazione al cen- tro calcolo
c) Serbatoio azoto liquido
d) Impianto acqua di ricircolo
e) Impianto aria compressa
Allegato n. 3
Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN iden- tificati nelle planimetrie allegate (mq circa 3400)
Allegato n. 4
Servizi dell’Ateneo messi a disposizione dell'INFN
a) Accesso, in qualità di utente esterno accreditato e nel rispetto delle singole licenze editoriali, a risorse bibliografiche, cartacee ed elettro- niche, messe a disposizione dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e ubicate presso il Dipartimento o altre strutture universitarie
b) Manutenzione elettrica e dell’impianto telefonico
c) Pulizia locali
d) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di apertura del Diparti- mento)
e) Pagamento TARI
Allegato n. 5
Utenze dell’Ateneo messe a disposizione dell'INFN
a) Energia elettrica
b) Riscaldamento e raffrescamento
c) Acqua
d) Infrastruttua VoIP
Allegato n. 6
Oneri di manutenzione e funzionamento per:
a) impianto di aria compressa e impianto di ricircolo di acqua refrige- rata;
b) impianto azoto liquido e Dewar di azoto liquido;
Allegato n. 7
Elenco del personale INFN ospitato presso il DIFI
1 Xxxxxx Xxxxxxx
2 Xxxxxxxx Xxxxx
3 Battaglieri Marco
4 Xxxxxxxxxx Xxxxx
5 Xxxxxxx Xxxxxx
6 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
7 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
8 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
9 Xxxxxxx Xxxxxx
10 Xxxxxx Xxxxxxx
11 Xxxxxxxx Xxxxxxx
12 Xxxxxxxx Xxxxxxx
13 Xxxxxxxxx Xxxxx
14 Xxxxxxxxx Xxxxxx
15 Xxxxxx Xxxxxxx
16 Xxxxxxxx Xxxxxxx
17 Xxxxxxxxxx Xxxxxx
18 Xxxxxxx Xxxxxx
19 Xxxxxx Xxxxx
20 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
21 Xxxxx Xxxxxxxx
22 Xxxxxx Xxxxxxx
23 De Gerone
24 De Vita
25 Farinon
26 Xxxxxxx
27 Ferro
28 Xxxxxxx
29 Frixione
30 Xxxxxxxx
31 Gamper
32 Xxxxxxx
33 Gastaldo
34 Gemme
35 Gemme
36 Kulikovskiy
37 Lantero
38 Lo Cicero
39 Mencaglia
40 Xxxxxxxxx
00 Xxxxxxxx
42 Moisello
43 Montano
44 Morettini
45 Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Giu- seppe Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
46 Musico
47 Negri
48 Opisso
49 Osipenko
50 Ottonello
51 Ottonello
52 Xxxxxx
53 Xxxxxx
54 Passaggio
55 Pia
56 Xxxxxxx
57 Pizzorno
58 Pollovio
59 Pozzo
60 Pratolongo
61 Puppo
62 Quartini
63 Rei
64 Ripani
65 Robutti
66 Xxxxx
67 Xxxxx
68 Rovani
69 Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxx-
70 Xxxxxxxx
71 Salvo
72 Santopinto
73 Xxxxxxx
74 Xxxxxxxx
75 Siccardi
76 Sobrero
77 Xxxxxxxxxx
78 Testera
79 Torre
80 Trovato
81 Vernocchi
82 Xxxxxxxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Fiodor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
Allegato n. 8
Il numero minimo di incaricati messi a disposizione da INFN per ge- stire le emergenze nell’edificio sito in via Dodecaneso 33 viene defi- nito così come segue:
1)il numero minimo di incaricati dell’attuazione delle misure di primo
soccorso e Basic Life Support Defibrillation è pari a quattro (4);
2)il numero minimo di addetti antincendio formati per rischio elevato è pari a sei (6).