PREMESSA
ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZAGAROLO
PREMESSA
Le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà della Provincia di Roma, riunite in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione dell’Accordo territoriale ex Lege 431/98,
- constatata la rituale convocazione da parte del Comune di ZAGAROLO;
- considerata la situazione del mercato locativo sul territorio comunale;
- considerata l’esigenza che tutti i contratti di locazione siano stipulati nel rispetto della normativa vigente, e ciò a tutela sia degli interessi della proprietà che dell’inquilinato;
- depositano in data odierna l’Accordo per la Città di ZAGAROLO con i relativi allegati.
Il Comune di ZAGAROLO, accogliendo la sollecitazione, in tal senso, avanzata dalle XX.XX. degli inquilini e dalle associazioni della proprietà, si impegna, dal prossimo bilancio d'esercizio, a verificare la possibilità di introduzione di un'aliquota IMU ridotta per le abitazioni oggetto di contratto di locazione ai sensi del presente accordo, a condizione che il contratto, da depositare presso gli uffici preposti, sia asseverato da una Associazione della Proprietà e una degli Inquilini firmatarie dell’accordo Territoriale.
Le XX.XX. degli inquilini e le associazioni della proprietà, esprimono un giudizio positivo su tale impegno della Amministrazione Comunale, teso a favorire ed incentivare l’utilizzo del canale concordato per i contratti di locazione, coscienti della onerosità e della difficoltà di tale decisione.
ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZAGAROLO
in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Fra le seguenti organizzazioni:
della proprietà ASPPI, APPC, ARPE, UPPI, CONFEDILIZIA
dell’inquilinato SUNIA, SICET, UNIAT, XXXXX.XXXX
PREMESSO
che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di ZAGAROLO in sostituzione di quello attualmente vigente,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)
1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di ZAGAROLO.
2) Il territorio del Comune di ZAGAROLO, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1,
comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in 4 (quattro) aree omogenee come da allegato 1 (Zone del Comune).
3) Per le zone omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione).
4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell’indice Istat.
5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
6) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all’allegato Allegato 2 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all’allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone).
7) La misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore, e imputata comunque in misura non superiore alla superficie dell’unità immobiliare;
f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
8) In applicazione dell’articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, sono individuati gli elementi oggettivi, riportati nell’Allegato 2, in assenza dei quali non è applicabile il valore massimo.
9) Xxx le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato 2 subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 4% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 10% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
10) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, e se forniti di elettrodomestici di classe A un aumento complessivo del 20%, a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
11) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del
10%, a valere per l’intera durata contrattuale.
12) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
13) L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 (Attestazione).
Ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali e comunali, l’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, è rilasciata congiuntamente dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall’articolo 6, comma 3 del DM 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.
14) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato A al DM 16 gennaio 2017.
TITOLO B)
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del DM 16 gennaio 2017)
1) L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di ZAGAROLO, così come suddiviso al punto 2) del Titolo A) del presente Accordo.
2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
3) Ai fini dell’art. 2, comma 2, DM 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione), con un aumento del 10% nei valori minimi e massimi, per favorire la mobilità sul territorio.
4) La misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone è così calcolata:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore, e imputata comunque in misura non superiore alla superficie dell’unità immobiliare;
f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
5) In applicazione dell’articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, sono individuati gli elementi oggettivi, riportati nell’Allegato 2, in assenza dei quali non è applicabile il valore massimo.
6) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98 e per gli alloggi
compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, e se forniti di elettrodomestici di classe A un aumento complessivo del 20%, a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
7) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione), nei contratti per i quali il locatore non opta per il regime fiscale della cedolare secca, subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l’intera durata contrattuale.
8) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
9) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
10) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.
11) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall’estero; destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
12) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
13) In applicazione dell’art. 2, comma 5, del DM 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai paragrafi 10 e 11 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
14) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
15) L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia
e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 (Attestazione).
Ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali e comunali, l’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, è rilasciata congiuntamente dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall’articolo 6, comma 3 del DM 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.
16) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16 gennaio 2017. DM 16 gennaio 2017.
TITOLO C)
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 DM 16 gennaio 2017)
1) L’ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di ZAGAROLO, città metropolitana di Roma Capitale (sede di Facoltà universitarie) così come suddiviso al punto 2) del Titolo A) del presente Accordo.
2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto al studio.
3) La misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone è così calcolata:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore, e imputata comunque in misura non superiore alla superficie dell’unità immobiliare;
f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
4) In applicazione dell’articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è apportata la riduzione del canone massimo ove applicabile.
5) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, e se forniti di elettrodomestici di classe A un aumento complessivo del 20%, a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
6) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
7) L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 (Attestazione).
Ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali e comunali, l’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, è rilasciata congiuntamente dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall’articolo 6, comma 3 del DM 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.
8) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato C al DM 16 gennaio 2017.
TITOLO D)
CANONE MASSIMO DELL’ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO
1) I canoni massimi dell’alloggio sociale, in applicazione dell’articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 7, del presente Accordo.
3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall’articolo 4 del DM 16 gennaio 2017.
TITOLO E) ONERI ACCESSORI
1) Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori allegata D) al DM 16 gennaio 2017.
TITOLO F)
COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
1) Per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 6 DM 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A al DM 16 gennaio 2017, del tipo di contratto allegato B) al DM 16 gennaio 2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al DM 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM 16 gennaio 2017. Per l’avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 5 (Modello di richiesta) al presente Accordo.
TITOLO G)
RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO
1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito. Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l’avvio della procedura di rinnovo.
2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell’Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell’Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.
4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l’Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.
Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati: All. 1: Aree del Comune di ZAGAROLO
All. 2: Fasce di oscillazione del Comune di ZAGAROLO All. 3: Elementi oggettivi per la determinazione del canone All. 4 e 4/bis: Attestazione unilaterale e bilaterale
All. 5: Modulo di richiesta per procedura di Conciliazione; All. 6: Scheda per la determinazione del canone di locazione; All. G: Scheda della ripartizione degli oneri accessori;
Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti. ZAGAROLO, data
ASPPI – Xxxxxx Xxxxxxxxx XXXX – Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx UPPI – Xxxxxx Xx Xxxxxx CONFEDILIZIA
SUNIA – Xxxxxx Xxxxxxx
SICET – Xxxxxxx Xxxxxxx
XXXXX.XXXX – Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxx