ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA
ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA
In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Fra le seguenti organizzazioni:
APE –CONFEDILIZIA in persona del Presidente avv. Xxxxxxxxx Xxxxx UPPI in persona del Presidente sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
ANPE in persona del Presidente dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
ASPPI in persona dell’avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx delegato dal Presidente Nazionale APPC associazione piccoli proprietari di case in persona del rag. Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXX in persona del Presidente xxxx. Xxxxx Xxxxxx
XXXXXX in persona del Presidente avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx SICET in persona del Segretario Xxxxx Xxx Xxxxxxx
FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI VICENZA in persona del Presidente dott. Xxxxxx Xxxxxxx qui rappresentato dall'avv. Xxxxxxx Xxxxxx
in rappresentanza degli studenti il dott. Xxxxxxxxx Xxxxx Di Noia
PREMESSO
che il 12/02/2004 è stato sottoscritto l’Accordo territoriale attualmente vigente, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra- sporti del 30 dicembre 2002;
che il 04/05/2016 è stato sottoscritto l’Accordo territoriale attualmente vigente per la locazio- ne degli studenti universitari nella città di Vicenza;
che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Vicenza in sostituzione di quello stipulato il 12/02/2004
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Gli Accordi territoriali stipulati il 12/02/2004 e il 04/05/2016 (per la locazione degli studenti universitari) sono integralmente sostituiti dal presente Accordo, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Vicenza.
TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/’98 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017)
1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di Vicenza
2) Il territorio del Comune di Vicenza, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in aree omogenee come da allegato 1 (1.a Aree del Comune 1.b Zonizzazione).
3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei ca- noni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione). Con ripartizione per Zona 1, Zona 2 e Zona 3 e per superficie delle abitazioni.
4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annual- mente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell’indice Istat.
5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle par- ti all’interno delle fasce e sub fasce di oscillazione (all. 2 Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della varia- zione Istat.
6) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo e tra i valori (inferiore-medio-superiore) delle fasce e sub-fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle ri- spettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all’allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e quindi del punteggio ot- tenuto dall’immobile.
7) La misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è calcolata:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclu- sivo del conduttore fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a);
f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesima- le della unità immobiliare;
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie uguale o superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 69,99;
c) 1,20 per l’unità immobiliare di superficie uguale o inferiore a mq.45,99
8) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei va- lori minimi e massimi, un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 3% per i contratti di durata di cinque anni, del 4% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
9) Per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del:
15% per arredo completo nuovo o recente (0-5 anni) 10% per arredo completo (6-10 anni)
5% per arredo completo (+ di 11 anni) a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli alloggi semi arredati (un’abitazione con più di due vani si intende semi arredata quan- do l’arredamento è completo almeno in cucina e in una camera) le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 5% a valere per l’intera durata contrattuale.
10) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/’98, le fasce di oscil- lazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 2%, a valere per l’intera durata contrattuale.
11) Gli aumenti di cui ai paragrafi 8, 9 e 10 sono tra essi cumulabili.
12) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero appartamento è fra- zionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. La percentuale di porzione locata deve essere espressamente indicata nell’attestazione. Sono esclusi dalla locazione parziale le unità immobiliari che non dispongo- no di almeno due vani camera di superficie calpestabile:
• con minimo di mq.9 se locato ad una persona;
• con minimo di mq.14 se locato a due persone.
13) L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del mo- dello allegato 4 (Attestazione).
14) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo.
15) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017 con integrazione per eventuale opzione cedolare secca e attestato prestazione energetica da in- serire nelle "altre pattuizioni".
TITOLO B)
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/’98 e art. 2, D.M. 16 gennaio 2017)
1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di Vicenza che, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, risulta, ai dati dell’ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a n. 111.500. Il territorio del Comune di Vicenza, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in aree omogenee come da allegato 1 (1.a Aree del Comune 1.b Zonizzazione).
2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
3) Ai fini dell’art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione), con un aumento del 15% nei valori minimi e massimi, per favorire la mobilità sul territorio.
4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annual- mente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell’indice Istat.
5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle par- ti all’interno delle fasce e sub fasce di oscillazione (all. 2 Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della varia- zione Istat.
6) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo e tra i valori (inferiore-medio-superiore) delle fasce e sub-fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle ri- spettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all’allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e quindi del punteggio ot- tenuto dall’immobile.
7) La misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è calcolata:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclu- sivo del conduttore fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a);
f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesima- le dell’unità immobiliare;
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
d) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie uguale o superiore a metri quadrati 70;
e) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 69,99;
f) 1,20 per l’unità immobiliare di superficie uguale o inferiore a mq.45,99
8) Per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del:
15% per arredo completo nuovo o recente (0-5 anni) 10% per arredo completo (6-10 anni)
5% per arredo completo (+ di 11 anni) a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli alloggi semi arredati (un’abitazione con più di due vani si intende semi arredata quan- do l’arredamento è completo almeno in cucina e in una camera) le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 5% a valere per l’intera durata contrattuale.
9) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/’98, le fasce di oscil- lazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 2%, a valere per l’intera durata contrattuale.
10) Gli aumenti di cui ai paragrafi 5 e 6 sono tra essi cumulabili.
11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero appartamento è fra- zionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. La percentuale di porzione locata deve essere espressamente indicata
nell’attestazione. Sono esclusi dalla locazione parziale le unità immobiliari che non dispongo- no di almeno due vani camera di superficie calpestabile:
• con minimo di mq.9 se locato ad una persona;
• con minimo di mq.14 se locato a due persone.
12) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
13) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:
13.1) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire en- tro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti mo- tivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; rientro dall’estero; destina- zione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli; motivi di studio; destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
13.2) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; previ- sioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; ne- cessità di cure o assistenza a familiari; acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizza- bile l’abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contrat- to.
14) In applicazione dell’art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal paragrafo 11 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
15) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
16) L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del mo- dello allegato 4 (Attestazione).
17) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del seguente Accordo.
18) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 con integrazione per eventuale opzione cedolare secca e attestato prestazione energetica da in- serire nelle "altre pattuizioni".
TITOLO C)
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/’98 e art. 3, D.M. 16 gennaio 2017)
1) L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è co- stituito dal territorio amministrativo del Comune di Vicenza comune limitrofo ai Comuni di Padova e Verona sedi di Università, in ogni caso quale Comune sede di corsi universitari di- staccati e di specializzazione e comunque sede di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 cosi come previsto dall’art. 3, comma 1, del D.M. 16 gennaio 2017 e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea - quali master, dottorati, specializzazioni o per- fezionamenti - in un comune diverso da quello di residenza. Il territorio del Comune di Vi- cenza, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in aree omogenee come da allegato 1 (1.a Aree del Comune 1.b Zonizzazione).
2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.
3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei ca- noni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione). Con ripartizione per Zona 1, Zona 2 e Zona 3 e per superficie delle abitazioni.
4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annual- mente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell’indice Istat.
5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle par- ti all’interno delle fasce e sub fasce di oscillazione (all. 2 Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della varia- zione Istat.
6) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo e tra i valori (inferiore-medio-superiore) delle fasce e sub-fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle ri- spettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all’allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e quindi del punteggio ot- tenuto dall’immobile.
7) La misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è calcolata:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclu- sivo del conduttore fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a);
f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesima- le della unità immobiliare;
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
g) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie uguale o superiore a metri quadrati 70;
h) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 69,99;
i) 1,20 per l’unità immobiliare di superficie uguale o inferiore a mq.45,99
8) La dotazione minima dell’alloggio è la seguente: arredo zona giorno (divano, tavolo da pranzo e sedie idonee al numero di occupanti), cucina completa di forno e frigorifero, zona notte (letto, scrivania idonea allo studio, armadio), bagno e lavatrice.
Per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione minimo e massimo e cinque sub-fasce in relazione alla superficie) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del:
15% per arredo completo nuovo o recente (0-5 anni) 10% per arredo completo (6-10 anni)
5% per arredo completo (+ di 11 anni) a valere per l’intera durata contrattuale.
9) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/’98, le fasce di oscil- lazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 2%, a valere per l’intera durata contrattuale.
10) Gli aumenti di cui ai paragrafi 4 e 5 sono tra essi cumulabili.
11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero appartamento è fra- zionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. La percentuale di porzione locata deve essere espressamente indicata nell’attestazione. Sono esclusi dalla locazione parziale le unità immobiliari che non dispongo- no di almeno due vani camera di superficie calpestabile:
• con minimo di mq.9 se locato ad una persona;
• con minimo di mq.14 se locato a due persone.
I conduttori hanno facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lette- ra raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno solo dei con- duttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue, inva- riato l’intero canone pattuito, nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del condut- tore recedente per i pregressi periodi di conduzione. I conduttori che permangono nel godi- mento dell’alloggio sono solidalmente obbligati verso il locatore per l’intero contenuto del contratto di locazione. In caso di recesso di uno o più conduttori, previo consenso scritto del proprietario, nel rapporto in essere potranno subentrare altro o altri studenti previa sottoscri- zione dell’allegato 5.
12) L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, è 13) L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, com- ma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 (Attestazione).
13) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017 con integrazione per eventuale opzione cedolare secca e attestato prestazione energetica da in- serire nelle "altre pattuizioni".
TITOLO D)
CANONE MASSIMO DELL’ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO
1) I canoni massimi dell’alloggio sociale, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, del Decre- to 22 aprile 2008, sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costitui- scono, anche con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, secondo periodo, del
D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), pa- ragrafo 7, del presente Accordo.
3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall’articolo 4 del D.M. 16 gennaio 2017.
TITOLO E) ONERI ACCESSORI
1) Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabel- la degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017.
TITOLO F)
COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
1) Per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 6, D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si ap- plica quanto stabilito dal Regolamento, Allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017. Per l’avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 6 (Modello di richiesta) al pre- sente Accordo.
La commissione di cui al presente titolo non è Ente di Mediazione ex D.Lgs. 04/03/2010 n. 28.
TITOLO G)
RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO
1) Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito. Prima della scadenza, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l’avvio della procedura di rinnovo.
2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria ini- ziativa alla convocazione.
3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell’Accordo, da mo- tivare nella richiesta, ogni Organizzazione firmataria dell’Accordo, ovvero successivamente
aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.
4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richie- sta, l’Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo. Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:
All. 1: Aree del Comune di Vicenza
All. 2: Fasce di oscillazione del Comune di Vicenza
All. 3: Elementi oggettivi per la determinazione del canone All. 4: Attestazione
All. 5: Modulo subentro All. 6: Modulo di richiesta
Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti a Vicenza in data …………….
APE –CONFEDILIZIA in persona del Presidente avv. Xxxxxxxxx Xxxxx UPPI in persona del Presidente sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
ANPE in persona del Presidente dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
ASPPI in persona dell’avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx delegato dal Presidente Nazionale APPC associazione piccoli proprietari di case in persona del rag. Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXX in persona del Presidente xxxx. Xxxxx Xxxxxx
XXXXXX in persona del Presidente avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI VICENZA in persona del Presidente dott. Xxxxxx Xxxxxxx qui rappresentato dall'avv. Xxxxxxx Xxxxxx
in rappresentanza degli studenti il dott. Xxxxxxxxx Xxxxx Di Noia
Il SICET di Vicenza dichiara di sottoscrivere il nuovo accordo territoriale per il Comune di Vi- cenza in attuazione della Legge 431/98 e del D.M. 16 gennaio 2017 con espressa riserva rispetto alle parti dell'accordo medesimo che: 1) in attuazione dell'articolo 1 comma 8 del DM prevedono per i contratti non assistiti liberamente su richiesta dei diretti interessati il rilascio dell'attestazio- ne da parte di una o più XX.XX firmatarie dell'accordo locale implicando di fatto l'obbligatorietà dell'assistenza delle XX.XX; 2) prevedono la possibilità di stipulare un contratto transitorio in de- roga ai casi indicati dal presente accordo mediante attestazione rilasciata contemporaneamente da una organizzazione della proprietà e da una organizzazione dei conduttori: infatti, essendo la Legge 431 del 1998 rivolta a garantire la stabilità alloggiativa dell'inquilino e configurata la lo- cazione transitoria come possibilità ammessa in via di eccezione nei casi tassativamente previsti dall'accordo territoriale, il Sicet ritiene del tutto irragionevole la possibilità di prevedere ulteriori deroghe in base alla discrezionalità di una parte soltanto delle organizzazioni firmatarie dell'ac- cordo territoriale.
SICET in persona del Segretario Xxxxx Xxx Xxxxxxx