Regolamento per la gestione della Piscina Comunale
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Regolamento
per la gestione della Piscina Comunale
Cap. 1 Norme Generali
Art. 1
1. Il Comune di Monte Argentario è proprietario dell’impianto natatorio denominato “Piscina Comunale I tre ragazzi” sito in Xxx. Xxxxxxx xx Xxxxx X.Xxxxxxx
0. La piscina è, in armonia con gli scopi per i quali è stata costruita e in relazione alle sue caratteristiche, sede di attività fisico – formativa e ricreativa connesse alla disciplina natatoria, nel quadro dello sport come servizio sociale, di manifestazione sportive atte a promuovere ed a diffondere detta disciplina fra i giovani.
3. Per le finalità suddette la concessione all’uso della piscina è accordata prioritariamente:
X. Xxxx Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale
B. Alle società di promozione sportiva
C. Agli enti
D. Alle associazioni
E. Al pubblico
4. E’ istituita una Commissione sul funzionamento dell’impianto di cui al comma 1 costituita dal Consigliere delegato del Sindaco, che la presiede, dal Presidente della III Commissione consiliare permanente e da un funzionario comunale designato dall’Assessore allo sport.
5. La commissione di cui al quarto comma del presente articolo, in supporto dell’assessore allo sport, ha compiti di verifica e controllo del funzionamento dell’impianto, può formulare proposte di innovazioni gestionali ed addizioni strutturali od impiantistiche. I componenti della commissione, anche disgiuntamente, hanno libero accesso all’impianto, alla documentazione della gestione in qualsiasi tempo e facoltà di proporre all’ufficio comunale competente ogni tipo di iniziativa anche di carattere sanzionatorio nei confronti del gestore e dell’utenza.
Cap. 2 Gestione e uso Art. 2
Modalità di gestione dell’impianto
1. L’impianto di cui all’art. 1 è gestito in economia, in amministrazione diretta totale o parzialmente in appalto, in concessione a terzi secondo le norme di cui ai seguenti commi.
2. Quando la gestione é fatta in economia la Giunta provvede ad approvare il progetto di gestione annuale, determina il contingente di personale assegnato e le relative tariffe di utilizzazione a norma del presente regolamento in quanto applicabile.
3. La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria relativa, l’assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica del nuoto nel territorio comunale, nonché lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva come definite dal presente regolamento e dal capitolato speciale per l’appalto in concessione.
4. Per l’effettuazione di tali attività è richiesto lo svolgimento di una serie minima di prestazioni ed interventi, i cui elementi descrittivi sono illustrati in dettaglio nel capitolato, approvato dalla Giunta comunale, che dovrà essere allegato al bando di gara o comunque costituire base per l’esperimento di procedure negoziate.
5. La concessione è affidata sotto la piena osservanza delle norme e condizioni dettate e risultanti dal presente regolamento e dal capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, nonché dall’offerta tecnico-gestionale ed economica risultante dagli atti di gara.
6. La controprestazione a favore del concessionario è costituita dai proventi derivanti, per tutta la durata della concessione, dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’impianto.
7. Può essere riconosciuto al concessionario un contributo a carico del bilancio comunale, per l’intero periodo, da determinarsi in sede di capitolato.
Art. 3
Criteri di scelta del concessionario
1. Le gestione della piscina comunale di Monte Argentario è attuata in concessione a terzi in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e sulla base di queste, di un capitolato speciale approvato dalla Giunta comunale.
2. Possono essere affidatari della concessione ai sensi dell’art. 90, comma 25, della legge 27/12/2002, n. 289 e ai sensi della L.R. n.6/2005 e del D.Lgs 163/06 art.30, i soggetti imprenditoriali in possesso delle iscrizioni competenti, le Società sportive ed Associazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, Società Cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui Statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport natatorio.
3. Ai fini della scelta del soggetto gestore l’amministrazione verifica preliminarmente la disponibilità delle società sportive operanti nel settore delle discipline natatorie, iscritte alle relative federazioni nazionali, che abbiano sede nel territorio comunale accordando priorità a quelle che utilizzano od hanno utilizzato l’impianto nell’ultimo esercizio contabile comunale chiuso.
4. Nel caso di esito infruttuoso delle procedure di cui al precedente comma l’amministrazione procede mediante asta pubblica o licitazione privata aperta agli operatori economici ed alla generalità dei soggetti di cui al precedente comma 2.
5. La scelta dell’affidatario tiene conto dei seguenti criteri:
5.1. spesa eventualmente a carico del bilancio comunale o entità del canone di concessione;
5.2. i prezzi offerti sulle voci di tariffa stabilite in apposito elenco allegato al bando di gara.
5.3. esperienza nel settore specifico;
5.4. radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto;
5.5. l’affidabilità economica;
5.6. la qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori utilizzati;
5.7. Programma delle attività e piano annuale di interventi di manutenzione ordinaria
5.8. Mantenimento in servizio, compatibilmente con le esigenze del progetto di gestione, del personale a qualunque titolo impiegato dal precedente gestore o dal comune.
6. Il capitolato di gara definisce la declinazione dei criteri di cui al comma precedente con opportune valorizzazioni minime e massime. La valutazione del punteggio attribuito a ciascun criterio è di competenza della commissione di gara. Nel caso di procedura negoziata non concorsuale il provvedimento di affidamento omette i parametri relativi a criteri non pertinenti.
7. Il concessionario garantisce il mantenimento degli standards qualitativi offerti dall’impianto comunale come definiti dal presente regolamento e dal capitolato speciale di appalto in concessione nonché dall’offerta risultata aggiudicataria, ivi compreso un ambiente gestionale sereno e rapporti collaborativi con i clienti singoli e con quelli societari; garantisce altresì l’erogazione dei servizi ai soggetti di cui all’art.1 del presente regolamento nel rispetto degli standards indicati sulla base del presente regolamento e dal capitolato speciale.
Art. 4
Oneri a carico del Concessionario
1. Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario:
1.1. il completo funzionamento degli impianti, secondo quanto stabilito dal capitolato;
1.2. la fornitura e la gestione del Personale necessario al funzionamento dell’ impianto, nel rispetto delle norme in materia e degli standards minimi prescritti dal capitolato;
1.3. la pulizia e il mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle vasche della piscine, la manutenzione delle aree verdi, nonché la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera di tutti i locali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
1.4. la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature comprese quelle mancanti al momento della consegna dell’impianto il cui completamento è a carico del concessionario;
1.5. le spese di luce, gas o gasolio per il riscaldamento dei locali e dell’acqua, telefono di pertinenza dell’impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione;
1.6. gli oneri e adempimenti igienico-sanitari nonché gli altri obblighi gestionali;
1.7. l’attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l’impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso;
1.8. la costante manutenzione e la disponibilità degli strumenti di rianimazione e degli attrezzi di salvataggio;
1.9. l’acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell’attività;
1.10. le spese relative al contratto, xxxxxxxx e conseguenti, xxx comprese quelle di registrazione;
1.11. la costituzione di apposita polizza assicurativa multirischio e della cauzione, come precisato nel capitolato.
1.12 del seguente tenore : “a fronte del pagamento delle quote di competenza di Fiora Spa per la fornitura del prodotto idrico l’Amministrazione richiederà la restituzione delle somme al concessionario o procederà a compensazione sulle somme che l’Amministrazione dovesse erogare allo stesso
Art.5 Manutenzione dell’impianto
1. Durante tutto il periodo di durata del servizio il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria; egli ha facoltà di eseguire, nel suo interesse e nei limiti di cui al presente articolo, opere di manutenzione straordinaria.
2. Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, perché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od all’organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza del servizio, l’opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento.
3. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari gli impianti termici, gli impianti di igienizzazione e simili sempre che non alterino i valori e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d’uso. Il concessionario ha comunque l’onere di ottenere i permessi di legge anche con riferimento a quelli di competenza del comune.
4. La manutenzione e la conduzione degli impianti tecnologici saranno in ogni caso a carico dell’appaltatore.
5. In caso di inadempimento dell’appaltatore circa gli obblighi da manutenzione il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatta salva l’applicazione delle sanzioni contrattuali, civili e penali.
6. In particolare per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il Concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi della Legge 46/1990 e s.m..
7. All’inizio di ogni anno solare il Concessionario dovrà fornire all’Amministrazione comunale un prospetto dei lavori di manutenzione programmata per quegli interventi periodici o saltuari che prevede di attuare durante l’anno in questione.
8. Qualunque intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere comunque preventivamente comunicato all’Ufficio Tecnico del Comune, e dallo stesso autorizzato.
9. L’Ufficio Tecnico si esprime sugli interventi entro 15 giorni dal ricevimento dei relativi atti.
10. L’Ufficio Tecnico Comunale può dettare prescrizioni per gli interventi di manutenzione straordinaria, che il Concessionario è tenuto ad eseguire.
11. Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e subordinate all’approvazione della stessa.
12. Il Concessionario assume comunque a proprio carico gli interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità considerati aventi carattere di indifferibilità e urgenza. Per tali interventi il comune ha facoltà di intervenire finanziariamente a sostegno della spesa comunque nei limiti nei quali ritenga arricchito il patrimonio comunale.
13. Qualora i tempi di realizzo degli interventi sopra descritti comportassero la chiusura dell’impianto per periodi complessivamente superiori ai 7 giorni il concessionario dovrà ottenere la preventiva autorizzazione comunale.
14. Sono comunque a carico dell’Amministrazione Comunale gli interventi strutturali, la cui esecuzione dovrà essere concordata con il concessionario salvo il caso nel quale l’autorità comunale, ricorrendone i presupposti, non disponga la chiusura dell’impianto e la sospensione del servizio. In questo caso possono essere concesse opportune proroghe del periodo contrattuale di concessione.
15. Il comune ha altresì facoltà di prevedere in convenzione l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o addizioni impiantistiche sostenendone la spesa nel suo interesse.
Art. 6 Obblighi gestionali
1. Il Concessionario garantisce l’utilizzo degli impianti in concessione a tutti i richiedenti in condizioni di uguaglianza, senza pregiudiziali discriminazioni di sorta di carattere fisico, religioso, di sesso, di origine e/o sociali.
2. Il Concessionario è tenuto ad esporre in modo evidente l’elenco con le tariffe d’ingresso, gli orari di apertura e le modalità di funzionamento dell’impianto.
3. L’utilizzo dell’impianto per attività che comporti l’utilizzo di bombole subacquee deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale con modalità che prevedono la definizione dei tempi, modi (con esplicito riferimento agli impegni derivanti da eventuali danni) e tariffe da applicare all’utenza.
4. In particolare il Concessionario garantisce ai disabili psicofisici la possibilità di utilizzo degli impianti a condizioni adeguate allo stato psicofisico degli stessi.
5. Il concessionario garantisce l’uso gratuito ai seguenti utenti, purché residenti nel territorio comunale, durante gli orari indicati in capitolato, assicurando la presenza degli assistenti bagnanti secondo i parametri fissati dalla legge
5.1. Asilo nido comunale, Scuole dell’infanzia (ex materne),Scuole primarie (ex elementari) e Scuole secondarie di 1° grado ( ex medie inferiori):
5.1.1. da lunedì a sabato, in orario precisato dal capitolato, con turni di due ore per classe. Nell’ambito di tale orario il gestore dovrà assicurare la presenza gratuita di istruttori in numero sufficiente per svolgere i corsi di acquaticità degli alunni delle scuole elementari.
5.2. Scuole medie superiori:
5.2.1. da lunedì a sabato in orario precisato dal capitolato con turni di due ore per classe.
5.3. Università della terza età:
5.3.1. da lunedì a sabato in orario precisato dal capitolato per un massimo di due ore settimanali previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Potranno accedere tutti gli iscritti all’università della terza età anche se non residenti.
5.4. Disabili:
5.4.1. da lunedì a sabato in orario precisato dal capitolato per un massimo di quattro ore settimanali previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, con possibilità di organizzare corsi anche oltre gli orari fissati, previo accordo tra l’Amministrazione Comunale ed il gestore che dovrà assicurare la presenza gratuita di istruttori in numero sufficiente per svolgere i corsi.
5.5. Altre categorie di cittadini - Cittadini residenti nel territorio comunale in istato di grave disagio economico accertato dal servizio sociale comunale e su diretta autorizzazione di questo:
5.5.1. da lunedì a sabato in orario precisato dal capitolato per un massimo di due ore settimanali per categoria previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
5.6. Il concessionario garantisce un ambiente gestionale sereno.
6. Nell’impianto natatorio del Comune di Monte Argentario si svolgono le seguenti attività didattiche e del tempo libero:
6.1. • Nuoto libero
6.2. • Nuoto pinnato
6.3. • Pallanuoto
6.4. • Aqua gym
6.5. • Acqua fitness
6.6. • Nuoto sincronizzato
6.7. • Scuola nuoto e d’acquaticità per bambini
6.8. • Corsi per portatori di handicap
6.9. • Scuola per brevetti di salvamento e subacquee
6.10 • Altre attività e specialità sportive purché inserite nel programma gestionale annuale
7. L’orario minimo di apertura e di chiusura della piscina, nonché dei servizi annessi è fissato come segue: Apertura ore 10,30 – Chiusura ore 20,30, dal lunedì al sabato.
8. A seconda delle esigenze degli utenti ovvero in funzione del programma gestionale il dirigente del competente settore comunale può derogare ai suddetto orari con apposito atto.
Art. 7
Oneri ed adempimenti igienico sanitari
1. Il Concessionario dovrà provvedere ad applicare tutte le norme vigenti e quelle che saranno emanate in ambito igienico-sanitario all’interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
2. Per quanto attiene alla gestione della piscina la stessa deve avvenire nel rispetto del Comunicato del Mistero della Sanità – Atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sul Supp. Ordinario alla G.U. n° 39 del 17/02/1992 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle che interverranno nel corso della gestione.
3. Il Concessionario dovrà provvedere con modalità determinate dallo stesso alla pulizia degli stabili, delle attrezzature e mantenendo tutte le parti in condizioni di pulizia soddisfacenti con proprio personale, attrezzature e prodotti idonei.
Art. 8
Oneri relativi al personale
1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalla presente concessione.
2. Il personale addetto all’assistenza in vasca e gli istruttori dovranno essere muniti dei brevetti previsti dalla vigente normativa.
3. Il Concessionario è tenuto a fornire all’Ufficio Sport e all’Ufficio Tecnico del Comune i nominativi delle Persone responsabili in caso di propria assenza.
4. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere verifiche sul personale.
Art. 9
Organico addetto all’impianto
1. L’organico addetto all’impianto natatorio deve essere qualitativamente e quantitativamente adeguato al progetto di gestione ed al servizio erogato all’utenza.
2. Il capitolato definisce il rapporto istruttori/utenti e quello assistenti bagnanti/utenti.
3. Nessun addetto all’utenza può lavorare più di sei ore consecutive e per più di trentasei ore settimanali salvo miglior trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile.
4. L’organico deve prevedere almeno le seguenti figure con le mansioni indicate:
4.a. 1 Responsabile: sovrintende e coordina tutti i servizi legati all’apertura ed al funzionamento dell’impianto e precisamente: servizio di cassa, organizzazione del personale, rapporti con l’utenze e con il Comune. Collabora attivamente all’attuazione del progetto di gestione della piscina e fornisce tutti gli elementi di conoscenza e di giudizio utili al Dirigente competente ed all’Organo esecutivo comunale. Riceve, controlla e trasmette al dirigente comunale competente le registrazioni di afflusso dell’utenza per tipologia di servizio e di utenza e per orario. Provvede inoltre ad eseguire i controlli sulle attività svolte nell’impianto e sulla qualità dei servizi resi, sull’attività svolta dagli utenti singoli o collettivi segnalando prontamente al responsabile comunale eventuali fatti o comportamenti rilevanti anche ai fini sanzionatori.
4.a.2 Segretaria: ha il compito della vendita dei biglietti e degli abbonamenti, della custodia dei valori eventualmente depositati nella cassa, registra le relative entrate secondo le modalità indicate e collabora alla normale gestione e custodia dell’impianto e delle attrezzature.
4.a.3 Assistenti bagnanti e Istruttori: devono sorvegliare ed assistere i bagnanti in acqua garantendo insieme all’eventuale personale di vasca la presenza di almeno due assistenti bagnanti sul bordo vasca durante l’intero orario di apertura dell’impianto all’utenza; vigilare per un comportamento corretto degli utenti; provvedere alla pulizia quotidiana della vasca e del bordo vasca e a mantenere nelle condizioni igieniche ottimali i locali adibiti a spogliatoio, docce e servizi igienici; collaborare alle operazioni di disinfezione dell’acqua, al funzionamento dell’impianto ed
alle pulizie generali dello stesso. Presiedono alla custodia dell’impianto e delle attrezzature comunali; gli istruttori, in particolare, effettuano l’insegnamento didattico ai corsi di nuoto.
Art. 10
Garanzie a carico del Concessionario
1. Il Concessionario è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa multirischio per l’intera durata della concessione, da depositarsi al momento della stipula del contratto di concessione, ovvero al momento di consegna degli impianti se antecedente alla stipula stessa, a copertura di ogni rischio connesso all’uso di tutti gli impianti di responsabilità civile verso terzi e infortuni, compresi gli utenti, verso dipendenti o collaboratori in genere e verso il concedente per i danni agli impianti imputabili a se stesso, per incendio, furto e dolo, rischio lavorativo e garanzie complementari per fabbricati e relativi impianti di proprietà del concedente e ricorso terzi, con i seguenti massimali minimi:
1.1. € 1.300.000,00, per catastrofe;
1.2. € 1.300.000,00, per danni a persone, anche invalidanti in modo permanente, o morte;
1.3. € 260.000,00, per danni a cose.
2. In particolare la polizza assicurativa dovrà esplicitamente evidenziare con apposita clausola, che la copertura si deve estendere oltre che alle cose, anche a tutte le persone che utilizzano gli impianti, senza alcuna esclusione e compreso il pubblico ed il personale comunale che non svolge attività sportiva, e che l’Amministrazione Comunale e le terze persone sono comunque sgravate da ogni onere e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero verificarsi alle suddette persone, anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti senza esclusione di sorta.
3. Il Concessionario è tenuto inoltre a prestare una cauzione valevole per l’intera durata della concessione di importo pari al 5% dell’importo contrattuale dell’appalto a garanzia dell’esatto adempimento di ogni vincolo della concessione.
4. L’importo contrattuale é determinato sulla base dell’offerta di gara e sarà pari al valore stimato del fatturato annuo moltiplicato per gli anni di durata della concessione.
5. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
7. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione, sino all’intervenuta regolare riconsegna degli impianti al Comune da parte del Concessionario.
8. Il Concessionario è tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qual volta essa venga meno, in tutto o in parte.
Art. 11 Tariffe del servizio
Con apposita deliberazione della Giunta Comunale il Comune approva le tariffe per la fruizione del servizio proposte dal concessionario.
Art. 12 Responsabilità
A partire dal momento in cui gli impianti saranno consegnati al Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all’uso delle strutture e degli impianti, compresa la responsabilità dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e i terzi, graverà sullo stesso, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni o riserve.
Sarà obbligo del Concessionario comunicare immediatamente all’Amministrazione comunale il nominativo del Direttore Tecnico degli impianti.
Il Concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall’esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.
Il Concessionario risponde, inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizioni dallo stesso organizzata.
Art. 13
Divieto di modificazione degli impianti
Nessuna opera o modifica potrà essere apportata agli impianti o alle attrezzature senza il preventivo benestare scritto dell’Amministrazione.
Art. 14
Divieto di modificazione della destinazione degli impianti
È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione degli impianti diversa da quella prevista nella presente Concessione, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
Art. 15 Vendita dei biglietti
La vendita dei biglietti per l’ingresso della piscina ha inizio all’orario di apertura e termina un’ora prima dell’orario di chiusura della piscina stessa.
Art. 16 Sospensione dei servizi
Il Concessionario non può in alcun modo sospendere la gestione della piscina.
Al Concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l’Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:
1. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti,
2. per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.
Art. 17
Altri oneri e obblighi
Il Concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione degli impianti ed al rispetto di tutte le norme previste dalla presente concessione.
Oltre all’osservanza di tutte le norme qui specificate, il Concessionario avrà l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di esercizio di attività sportiva.
Durante lo svolgimento delle attività sportive autorizzate il Concessionario dovrà garantire la presenza di persone idonee a sorvegliarne il regolare andamento, nonché la presenza dei necessari presidi sanitari.
Faranno carico al Concessionario la responsabilità per la sicurezza dei luoghi concessi in uso, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m.
Sarà inoltre obbligo del concessionario corrispondere al Comune un canone annuo d’affitto che sarà calcolato dai competenti uffici ai sensi della Legge 29-12-1965 n.549 e successive modifiche ed integrazioni (canone ricognitorio), in virtù del diritto alla riscossione delle tariffe oltre alla titolarità dei contratti di fornitura in capo all’associazione.
Art. 18
Contributo eventuale dovuto dal Comune al concessionario
A fronte dei servizi resi in base all’art.5 del presente regolamento il Comune potrà corrispondere al concessionario, prevedendolo nel capitolato, un contributo annuo (rapportato in mesi per il 1° anno) per tutta la durata della concessione, da determinarsi in sede di gara per l’affidamento della concessione.
Qualora il Comune dovesse ottenere, per il riscaldamento dei propri stabili, gestione calore e terzo responsabile, condizioni migliori di quelle esistenti al momento della gara di appalto, le economie realizzate dal gestore, per effetto dell’eventuale estensione di tali condizioni migliorative alla piscina comunale, saranno computate in riduzione del contributo comunale.
Art. 19 Corrispettivi del concessionario
Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il Concessionario ha diritto a tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso e utilizzo previsti per le strutture, ai proventi degli ingressi alle manifestazioni organizzate dal Concessionario o dal Comune, agli introiti derivanti dall’organizzazione di corsi e servizi di altra natura.
I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.
Spettano inoltre al Concessionario i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all’art 21 del presente capitolato.
Il Concessionario ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità, al recupero delle tariffe dovute e non pagate; ove ometta tali adempimenti per sua negligenza od intempestività, rimarranno a suo carico le somme che non ha potuto recuperare.
Il Concessionario è tenuto a trasmettere all’Ufficio Sport del Comune con cadenza annuale il rendiconto annuale di tutte le entrate e le spese relative agli impianti in concessione.
Art. 20
Modalità di pagamento del contributo dovuto dal Comune
Il Comune provvederà al pagamento del contributo annuo dovuto al concessionario in rate trimestrali uguali o secondo la diversa disposizione stabilita dal capitolato.
Nell’ultimo anno di gestione la rata finale sarà pagata ad intervenuta regolare riconsegna degli impianti.
In caso di ritardato pagamento delle rate, verranno applicati gli interessi al tasso legale.
Art. 21 Pubblicità
Al Concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare attività promozionale e pubblicitaria, riferita alla propria attività gestionale, che sarà sempre affiancata dalla dizione:
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO - ASSESSORATO ALLO SPORT
previa comunicazione all’Assessorato allo Sport.
Il Concessionario potrà inoltre gestire a proprio favore ogni forma di pubblicità all’interno degli impianti, anche per il tramite di avvisi sonori, nel rispetto comunque delle normative ed in conformità alle prescrizioni tecniche in materia.
Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e l’assolvimento di tutti gli oneri delle imposte sulla pubblicità determinati a norma di legge e di regolamento comunale vigenti.
Nulla potrà pretendere il Concessionario nel caso l’Amministrazione comunale richieda la concessione di spazi pubblicitari all’interno degli impianti, compatibilmente con le disponibilità degli stessi, per i propri compiti istituzionali.
È fatto divieto di affiggere e/o esporre manifesti, locandine, avvisi, striscioni di contenuto ingiurioso e/o contrario agli elementari principi di civile rispetto delle persone.
Art. 22 Regime tariffario
Nel corso di durata della concessione, il Concessionario è tenuto ad applicare i prezzi delle voci di tariffa stabilite dal Comune in apposito elenco da allegare al bando di gara per l’affidamento della concessione proposti con l’offerta in sede di gara.
Le tariffe al pubblico non potranno essere gravate da ulteriori oneri.
Resta salva la facoltà del Concessionario di applicare prezzi inferiori a quelli massimi convenuti contrattualmente.
Gli importi massimi delle tariffe potranno essere soggetti a variazione annuale entro il limite massimo del tasso d’inflazione.
Qualunque variazione deve essere comunicata al Comune ed approvata dall’Amministrazione Comunale.
Il Concessionario nel corso di durata della concessione potrà proporre integrazioni alle voci di tariffa stabilite contrattualmente. Le suddette integrazione dovranno essere approvate preventivamente dalla Giunta Comunale, che in tale sede terrà a riferimento per quanto possibile i prezzi delle voci di tariffa già in vigore.
Art. 23
Utilizzo da parte del Comune
Il Comune si riserva la disponibilità gratuita degli impianti per non più di n° 15 giorni all’anno per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative.
Art. 24
Consegna e riconsegna degli impianti
Il Concessionario rimane consegnatario dei locali afferenti agli impianti e alle attrezzature esistenti, oggetto della concessione, quali risultino dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti dall’Ufficio Tecnico del Comune in contraddittorio tra le parti all’inizio della gestione.
Tali verbali saranno aggiornati dando atto che le attrezzature mobili e gli arredamenti deteriorati dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese dal Concessionario.
Al momento della cessazione del contratto di gestione, il Concessionario dovrà riconsegnare i complessi sportivi e gli impianti in condizioni di agibilità e d’uso nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il naturale deterioramento e le eventuali opere di miglioria e modifica apportate agli impianti con il consenso dell’Amministrazione. A tal scopo sarà redatto a fine gestione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio tra le parti verbale di consistenza e di consegna al Comune.
Art. 25 Controlli
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare controlli periodici atti ad accertare la regolarità dell’utilizzo delle strutture.
I suddetti controlli potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso e potranno essere effettuati da personale comunale o da esperti nominati dall’Amministrazione.
Art. 26
Inadempienze contrattuali ed esecuzione d’ufficio
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo precedente emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sugli impianti, il Concessionario dovrà provvedervi non oltre 30 giorni dalla diffida da parte del Comune.
Scaduto il termine di cui sopra senza che il Concessionario abbia provveduto, il Comune potrà effettuare d’ufficio gli interventi intimati, salvo rivalsa nei confronti del Concessionario, trattenendo
la somma spesa direttamente sulla quota del contributo annuale o mediante escussione delle necessarie somme dalla cauzione.
I disposti di cui ai comma precedenti si applicano anche in ogni caso in cui vengano accertate da parte degli uffici ed organi del Comune inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti con la concessione.
Art. 27
Cessazione anticipata della concessione
La concessione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.
La concessione decadrà:
a) nel caso di cessione della concessione o di subappalto della gestione;
b) per apertura di procedimento giudiziale da parte del Comune a carico del Concessionario;
c) per messa in liquidazione o fallimento del Concessionario;
d) in altri casi di cessazione dell’attività del Concessionario;
e) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
f) per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore;
g) per mancata reintegrazione della cauzione.
La concessione potrà essere risolta anticipatamente:
a) per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, fermo restando per il Concessionario l’obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
b) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi;
c) per l’applicazione di tariffe diverse da quelle contrattualmente convenute o successivamente approvate;
d) per gravi danni prodotti agli impianti e alle attrezzature;
e) per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nel presente capitolato.
La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;
c) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.
Art. 28 Penalità
In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, il Concessionario è passibile di penalità che saranno applicate dal Dirigente in relazione alla loro gravità, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 ad ogni evento.
In caso di ritardata apertura dell’impianto verrà applicata una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo.
L’applicazione delle dette penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
La riscossione dell’ammontare delle penalità da parte del Comune viene effettuata mediante ritenuta diretta sulla quota di contributo annuo da liquidare successivamente alla data in cui è stato assunto il provvedimento definitivo del Dirigente.
Art. 29 Contestazioni e controversie
Il Foro di Grosseto è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione del presente capitolato e del conseguente contratto.
Art. 30
Divieto di subappalto e di cessione del contratto
La gestione totale o parziale degli impianti non può essere concessa in subappalto, pena la decadenza dalla concessione.
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale o parziale del contratto di concessione dei servizi, pena la nullità ai sensi di legge.
CAPO 3
Regolamento d’utenza
Art. 31
Obblighi dell’utente per l’accesso in piscina
Per l’accesso alla piscina, nel rispetto del numero di ingressi previsti, l’allievo, l’atleta o il frequentatore dovrà munirsi di biglietto d’ingresso che dà diritto, previa osservanza delle norme igieniche e di corretto comportamento, alla fruizione dei servizi e degli impianti nei limiti degli orari prefissati.
Art. 32 Certificazione medica
1. Il rilascio del biglietto ad ogni allievo, atleta o frequentatore è subordinato alla presentazione di un certificato del medico curante e del dermatologo che ne accertino l’idoneità per l’ingresso nelle vasche. Tale obbligo, per gli allievi iscritti ad una società sportiva, che usufruiscono dello spazio d’acqua dato in concessione alla società stessa, grava su quest’ultima.
Art. 33
Divieto d’ingresso ai non bagnanti ed a persone portatrici di malattie
1. E’ assolutamente vietato, per ragioni igieniche, l’ingresso nella zona servizi e vasca, ai non bagnanti.
2. E’ vietato l’ingresso a coloro che sono affetti da malattie contagiose e diffusive.
Art. 34
Obbligo di uso di sandali e pianelli
1. E’ obbligatorio l’uso di sandali x xxxxxxxx di gomma o plastica al vano docce, servizi e bordo vasca.
Art. 35
Misure igieniche per atleti, allievi e frequentatori
Gli allievi, atleti o frequentatori devono altresì:
• Vestirsi e svestirsi nei locali spogliatoi seguendo i percorsi e le indicazioni d’uso degli arredi e servizi;
• Sottoporsi, prima di entrare in vasca, a doccia (passaggio obbligatorio);
• Rispettare l’ordine e la pulizia nei locali igienici e negli spogliatoi;
• E’ obbligatorio in vasca l’uso della cuffia;
• E’ consentito l’uso di occhialini in vasca;
• Osservare in ogni circostanza, la massima diligenza nell’uso degli impianti.
Art. 36 Divieti particolari
1. L’uso del pallone è consentito esclusivamente per i corsi di pallanuoto.
2. E’ fatto divieto assoluto tuffarsi dalle sponde laterali.
Art. 37 Rifiuto accesso
Alla direzione è riservato il diritto insindacabile di rifiutare l’ingresso allo stabilimento o di allontanare chiunque possa turbare l’ordine o nuocere in qualsiasi modo al buon funzionamento della piscina.
Art. 38 Smarrimenti di oggetti
La direzione e l’amministrazione comunale non rispondono degli eventuali ammanchi o smarrimenti di oggetti e denaro degli utenti.
Art. 39 Ritrovamento oggetti
Il denaro e tutti gli oggetti lasciati dal pubblico e rinvenuti nello stabilimento devono essere consegnati al personale della piscina. I beni così trovati saranno tenuti a disposizione per tre giorni dal ritrovamento presso il comando dei vigili urbani.
Cap. 4
Norme Igienico – Sanitarie
Art. 40 Caratteristiche acqua
L’acqua di alimentazione all’entrata della vasca deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici di inquinamento devono essere contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.
Art. 41 Immissione acqua
Il proporzionamento delle circolazioni deve assicurare un prelievo di acqua usata e una nuova immissione di acqua depurata in modo continuo durante le 24 ore, garantendo almeno tre ricambi completi nello stesso tempo. A questa portata deve essere aggiunta la integrazione necessaria a compensare le perdite per evaporazione, per sfioro e per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata di base.
Art. 42 Sterilizzazione
1. L’acqua del riciclo deve essere continuamente filtrata bonificata mediante sistemi di sterilizzazione giudicati idonei dall’Ufficiale Sanitario. L’impianto di depurazione deve disporre di un idoneo sistema di flocculazione e successive filtrazioni dell’acqua di ricalcolo mediante almeno due batterie di filtri a pressione o gravità, della portata complessiva superiore ad 1/3 della portata oraria di circolazione in modo da costituire una riserva per la filtrazione in caso di guasto a un filtro.
2. Non è necessaria la flocculazione quando il sistema di filtrazione assicuri per il filtrato i limiti di accettabilità stabiliti dal Ministero della Sanità.
Art. 43 Analisi acqua
1. La piscina è dotata della apparecchiatura per le analisi di acqua di vasca.
2. Il controllo del cloro residuo libero deve essere effettuato almeno due volte per turno alla apertura e nel periodo di massimo di affollamento della vasca e comunque almeno una volta ogni due ore.
3. Il metodo usato per la determinazione qualitativa e quantitativa del cloro attivo è quello colorimetrico ottenuto con l’aggiunta della soluzione cloridrica di ortotolidina.
4. Il PH dell’acqua della vasca deve mediamente avere un valore 7,6 (6,5 – 8,3).
5. Il cloro attivo nella vasca non dovrà superare la concentrazione di 1,6 mg/l.
6. Per quanto riguarda la temperatura dell’acqua dovrà essere mediamente sui 27,8° c. (27,5 – 28).
7. La piscina è fornita di PHmetro e termometro per misure estemporanee.
8. I campioni devono essere prelevati in diversi punti della vasca.
9. I dati rilevati saranno annotati di volta in volta su apposito registro che sarà tenuto aggiornato e a disposizione delle autorità Sanitarie.
10. Xxxxx stesso registro sarà annotato, alla chiusura, il numero dei bagnanti presenti nell’intera giornata e nei singoli turni.
Cap. 5
Norme finali e norma sanzionatoria
Art. 44 Violazioni e sanzioni
1. I frequentatori della piscina non possono, in alcun caso, invocare l’ignoranza del presente regolamento, che è a loro disposizione presso la segreteria, come da appositi cartelli indicatori posti all’interno della piscina.
2. Per le violazioni alle prescrizioni date dal presente regolamento per gli utilizzatori della piscina comunale possono essere comminate sanzioni pecuniarie da € 10,00 a € 99,00, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali danni. L’accertamento é attribuito alla competenza dei coadiutori e del responsabile dell’impianto oltre che agli organi di polizia.
3. I proventi delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente sono destinati specificamente alle spese di gestione dell’impianto natatorio.
Approvato con delibera C.C. n° 17 del 22-3-2006 Mod. delibera X.X. x.00 xxx 00-0-0000
Xxx. xxxxxxxx X.X. x.00 xxx 00-00-0000