REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA LANER
REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA XXXXX
Premessa
Il presente regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 21 settembre 2005, n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”, nel D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/L “Approvazione del regolamento per il riordino delle I.P.A.B.”, nel D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L “Approvazione del regolamento di contabilità.” così come modificato dal D.P.Reg. 13 dicembre 2007, n. 12/L, nel D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L “Approvazione del regolamento di esecuzione della L.R. 21/09/2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona” nonché nello Statuto dell’A.P.S.P. “Casa Xxxxx” di Folgaria approvato con deliberazione della G.R. n. 292 dd. 09/10/2007.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento disciplinano l’attività contrattuale dell’A.P.S.P., ai sensi degli articoli 42 e seguenti della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. e i. e relativo regolamento regionale di esecuzione, nonché delle disposizioni statutarie.
2. Le modalità di scelta del contraente previste dal presente regolamento si applicano solo per i contratti di valore inferiore a quello fissato dalla normativa comunitaria e da quella interna di recepimento. Le rimanenti disposizioni si applicano anche per i contratti di valore superiore a quello fissato dalla normativa comunitaria per quanto con essa compatibili, in specie per le competenze procedurali degli organi e degli uffici.
Per l’esecuzione di opere o di lavori pubblici si applica la disciplina speciale provinciale e le norme cui la stessa fa rinvio.
3. Per quanto compatibile con la loro natura e funzione il presente regolamento si applica anche ai seguenti atti:
a) accordi amministrativi;
b) convezioni;
c) contratti ad oggetto pubblico, accessivi, ausiliari e sostitutivi di provvedimenti amministrativi;
d) atti negoziali di diritto privato diversi dai contratti.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi provinciali vigenti in materia di attività contrattuale e, per quanto non ulteriormente disciplinato, le norme dello Stato.
5. Gli importi previsti nel presente regolamento si intendono al netto degli oneri fiscali.
Art. 2 - Autotutela
1. Qualora l’interesse pubblico lo richieda l’A.P.S.P. può adottare i provvedimenti di autotutela ammessi dai principi generali dell’ordinamento.
Art. 3 - Le forme contrattuali
1. La forma contrattuale è stabilita nel provvedimento a contrarre.
2. Il contratto si stipula in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata avvalendosi del ministero di un notaio, nei casi previsti dalla legge o quando ragioni di opportunità che ne giustifichino la spesa, da motivare adeguatamente nel provvedimento a contrarre, suggeriscano l’uso di tale forma.
3. Negli altri casi la stipulazione si compie per scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte o mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.
Art. 4 - Contenuto e Durata
1. Oltre a quanto previsto nel provvedimento a contrarre di cui all’articolo 18 il contenuto contrattuale è costituito dall’offerta e dalle altre eventuali clausole negoziali presentate dal contraente in sede di gara o di negoziazione.
2. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione, salvo diversa motivata determinazione contenuta nel provvedimento a contrarre.
3. E’ ammesso prevedere la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per la parte privata.
4. E’ ammesso rinnovare contratti in scadenza nei soli casi consentiti dall’ordinamento vigente, oppure nel caso in cui tale facoltà sia stata prevista nel bando di gara.
5. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nel provvedimento a contrarre.
Art. 5 - Capitolato d’oneri
1. I capitolati generali, contenenti le condizioni e le clausole da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione sotto forma di regolamento. Nelle more dell’approvazione dei capitolati generali è facoltà dell’A.P.S.P. applicare i capitolati generali approvati da altri enti relativi a fattispecie analoghe.
2. I capitolati speciali, riguardanti singoli contratti, ovvero una ristretta categoria di essi, sono approvati contestualmente al provvedimento a contrarre di cui all’articolo 18, o con separato provvedimento.
Art. 6 - Cauzioni
1. Il provvedimento a contrarre può prevedere la presentazione di una cauzione provvisoria per la partecipazione a procedure di gara a garanzia della stipulazione del contratto. Detta cauzione non può essere superiore al 5% dell’importo a base di gara.
2. Con il provvedimento a contrarre, tenuto conto della natura, dell’oggetto e del valore della singola fornitura o prestazione, può essere imposta una cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento. Sono esonerati dall’obbligo della cauzione gli enti pubblici.
3. Quando la misura della cauzione definitiva non è stabilita dalla legge è commisurata di volta in volta in una percentuale del corrispettivo, in ragione dell’entità del danno che potrebbe derivare all’A.P.S.P. dall’inadempimento della controparte.
5. Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva sono disposti ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali dal Direttore.
6. In caso di grave inadempimento, negligenza o ritardo nell’esecuzione del contratto si provvede all’incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale; la stessa viene introitata nel bilancio dell’A.P.S.P. previo realizzo dei mezzi costituiti in garanzia ovvero esperimento dell’azione a carico del fidejussore.
7. Le cauzioni definitive sono costituite nelle forme di legge. Le fidejussioni, sia bancarie che assicurative, sono accettabili ove riportino le seguenti clausole:
a) esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell’articolo 1944 del Codice Civile;
b) durata indeterminata e definita solamente con riferimento alla dichiarazione di assolvimento delle obbligazioni che la stessa garantisce da parte della A.P.S.P.;
c) esplicita indicazione della procedura o del contratto da garantire;
d) rinuncia del fidejussore ad avvalersi dei termini di cui all’articolo 1957 del Codice Civile;
e) la non opposizione all’A.P.S.P. dell'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione;
f) solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'articolo 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Stazione appaltante”.
8. Le cauzioni in numerario e in titoli sono depositate presso l’istituto di credito indicato dall’A.P.S.P..
Art. 7 - Penale
1. Ove nei contratti venga previsto, quale elemento accidentale del negozio, il pagamento di una penale a carico della controparte che si rende responsabile di inadempimento, negligenze o ritardi, si dovrà sempre prevedere di fare salvi i maggiori danni che dovessero derivare all’A.P.S.P. a causa dell’inadempimento stesso.
Art. 8 - Definizione delle controversie
1. I capitolati d’oneri e i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l’interpretazione ed esecuzione dei contratti che sorgono tra la controparte e l’A.P.S.P., mediante clausola compromissoria di contenuto conforme a quanto indicato in questo articolo.
2. Ove sia presente la clausola compromissoria, i contratti devono sempre prevedere la possibilità di esperire, su istanza della controparte, il tentativo di definizione della controversia mediante giudizio arbitrale.
3. Il collegio arbitrale è composto da un numero dispari di membri, comunque non superiore a cinque. Il Presidente è nominato di intesa tra la parti oppure tra gli arbitri già designati dalle parti stesse.
4. Per quanto non indicato dal presente regolamento, dai capitolati d’oneri e dai contratti, si applicano la disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
5. Le indicazioni del presente articolo vanno espressamente richiamate nei contratti e vanno del pari espressamente accettate dalla controparte.
Art. 9 – Corrispettivo contrattuale
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato nel provvedimento a contrarre in via definitiva se il contratto si conclude a trattativa privata o in via presunta se il contraente va individuato con una procedura concorsuale.
2. È consentita la conclusione dei contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.
3. I contratti di durata pluriennale possono stabilire che i prezzi contrattuali siano aggiornati in misura non superiore alle variazioni , accertate dall’ISTAT, degli indici dei prezzi individuati nei medesimi contratti.
4. In ogni caso la determinazione del corrispettivo deve essere assistita da apposita stima in forma di progetto, perizia, preventivo o altro elaborato analogo, a seconda del tipo di contratto, redatti da soggetto professionalmente competente, da individuarsi di norma fra i funzionari dell’A.P.S.P.. L’elaborato può essere commissionato a liberi professionisti esterni qualora non esistano nell’A.P.S.P. figure professionali dotate di specifica competenza in materia.
5. Gli elaborati peritali vanno redatti secondo le norme tecniche che presiedono la materia con grado di dettaglio richiesto dall’importanza del corrispettivo.
6. Nessuna prestazione e quindi nessun corrispettivo può essere artificiosamente suddiviso sia nell’elaborato peritale che nel provvedimento a contrarre e nel contratto allo scopo di eludere normative comunitarie e di legge. I soggetti cui competono gli atti predetti portano al riguardo una personale responsabilità.
7. Per determinare il corrispettivo dei contratti continuativi, al fine di osservare i limiti di valore stabiliti dalle norme vigenti, si considera l’importo complessivo di tutte le annualità o comunque di tutti i periodi ai quali si estende il contratto. Sono al riguardo applicabili i sistemi di calcolo prescritti dalle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori, forniture e servizi.
8. Nel caso di speciali necessità, da specificare nel provvedimento a contrarre, per il complesso di una sola prestazione possono formarsi più contratti da affidarsi poi a soggetti diversi. In tal caso tuttavia, per ogni singolo affidamento, si seguirà la procedura che in base alle norme vigenti risulti prescritta per il complesso della prestazione.
Art. 10 - Revisione prezzi
1. I contratti devono prevedere prezzi fissi ed invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal successivo comma.
2. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
Art. 11 - Contratti aperti
1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'A.P.S.P. la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.
2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell'A.P.S.P., è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.
Art. 12 - Pagamenti e anticipazioni
2. Sul prezzo contrattuale non possono essere corrisposti anticipazioni o acconti, né interessi o provvigioni sulle somme che la controparte dell’A.P.S.P. fosse tenuta ad anticipare per l'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dai capitolati d'oneri. In tali casi, potrà essere richiesta idonea fideiussione in misura almeno pari all'importo anticipato maggiorato del 10 per cento.
3. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione.
Art. 13 - Atti di sottomissione e atti aggiuntivi
1. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo o valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione, l’A.P.S.P. può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario.
2. Per le variazioni eccedenti il limite di cui al comma 1, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte del Direttore.
Art. 14 – Divieto di cessione
1. E’ vietata la cessione del contratto salvo i casi previsti dalla legge.
Art. 15 - Transazione
1. I contratti di transazione, ai sensi dell’articolo 1965 del Codice Civile, sono previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 - Spese contrattuali
1. Salvo quanto eventualmente disposto dalle leggi tributarie, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato.
2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico, la ripartizione degli oneri è disciplinata pattiziamente.
3. L’A.P.S.P. indica al contraente l’importo delle spese del contratto e degli oneri fiscali a suo carico, salvo conguaglio, nonché il termine entro il quale effettuare il relativo versamento.
TITOLO II
COMPETENZE E PROCEDIMENTO
Art. 17 – Programmi ed atti fondamentali
1. Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell’attività contrattuale dell’A.P.S.P., adotta i seguenti atti:
a) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti che non siano già stati ricompresi nei programmi aziendali;
b) l’accensione di mutui.
Art. 18 - Provvedimento a contrarre
1. Il provvedimento a contrarre è l’atto con cui l’A.P.S.P. enuncia le ragioni che la muovono a concludere un contratto e che la inducono ad adottare una determinata modalità per individuare il contraente.
2. Il provvedimento a contrarre forma la volontà contrattuale dell’A.P.S.P. ma non produce effetti giuridici verso terzi, se non quando detta volontà venga manifestata all’esterno con l’osservanza delle forme di legge e di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il provvedimento a contrarre deve indicare, nel rispetto degli atti fondamentali di cui all’articolo 1:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) l’ammontare del corrispettivo o della spesa prevista per l’esecuzione del contratto ed il riferimento agli strumenti di programmazione economico finanziaria dell’A.P.S.P.;
d) le clausole e gli elementi ritenuti essenziali relativi all’esecuzione del contratto anche con rinvio a condizioni contrattuali di capitolati, xxxxxx negoziali o proposte commerciali allegate;
e) i termini e la durata certi del contratto;
f) le eventuali penali, garanzie e fidejussioni;
g) le modalità di scelta del contraente;
h) i criteri di aggiudicazione;
i) il responsabile dell’esecuzione del contratto,
j) la forma del contratto.
4. Il provvedimento a contrarre è adottato dal Direttore con propria determinazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 19 - Responsabile del procedimento di gara
1. Nell’avviso e nell’invito di gara viene indicato il nominativo del responsabile del procedimento di gara, avvertendo i concorrenti che detto soggetto è l’unico abilitato a corrispondere alle richieste di chiarimenti.
2. Il responsabile del procedimento di gara è il Direttore ai sensi dell’art. 9 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. e i., salva diversa individuazione in conformità agli atti organizzativi dell’A.P.S.P..
3. Il responsabile del procedimento di gara forma un fascicolo in cui conserverà alla libera visione di chi ne abbia interesse i quesiti posti e le risposte fornite.
4. Gli atti costituenti il progetto o schema di contratto sono posti dal responsabile del procedimento di gara alla libera visione dei concorrenti. Lo stesso ne rilascia copia su richiesta presentata con libertà di forma dietro rimborso delle spese di riproduzione e degli eventuali diritti di ricerca e visura.
6. Il responsabile del procedimento di gara assolve alle competenze ad esso riservate dall’ordinamento vigente.
Art. 20 – Stipula dei contratti
1. Il Direttore provvede alla predisposizione dei contratti nonché all’adempimento degli oneri fiscali conseguenti. La stipulazione degli stessi è di pertinenza del Direttore, fatti salvi i contratti relativi a specifiche competenze del Consiglio di Amministrazione previste nello Statuto dell’Azienda.
Art. 21 - Efficacia del contratto
1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo all’A.P.S.P. all’atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento il provvedimento a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati per gravi ragioni opportunamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l’A.P.S.P. può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto.
3. In tal caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità.
4. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all’interesse dell’A.P.S.P., la stessa, previa diffida, può disporre che l’esecuzione avvenga d’ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa diretta, essendo in ogni caso a carico dell’originario contraente le maggiori spese ed i danni.
Art. 22 - Accertamento della regolare esecuzione della prestazione
1. La liquidazione del corrispettivo pattuito è preceduta da accertamento della regolare esecuzione del contratto.
2. Ove il contratto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, il provvedimento a contrarre può prevedere la nomina di apposita commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra i dipendenti dell’A.P.S.P. in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione.
TITOLO III
METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI
Art. 23 - Modalità di scelta dei contraenti
1. Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. e i., la scelta del contraente per i contratti comportanti spese avviene di regola mediante trattativa privata.
2. Per l’individuazione dei contraenti l’A.P.S.P. può altresì utilizzare le seguenti ulteriori procedure:
a) licitazione privata;
b) incanti e aste pubbliche;
c) appalto concorso.
4. L’asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell’ipotesi di contratti comportanti entrate per l’A.P.S.P., salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Per l’affidamento di lavori pubblici si applicano le disposizioni della vigente legislazione provinciale.
6. Nel caso di opere o lavori pubblici la soglia di applicazione della procedura negoziata è fissata nell’importo di € 700.000,00.
Art. 24 - Requisiti dei partecipanti
1. I requisiti di partecipazione sono di regola comprovati dalle ditte nella forma della dichiarazione successivamente verificati in capo al solo aggiudicatario ed eventualmente alla ditta che lo segue in graduatoria.
2. I requisiti tecnici ed economico-finanziari per la partecipazione alle singole procedure sono indicati, rispettivamente nel relativo bando di gara e/o lettera di invito e successivamente verificati ai sensi della vigente normativa in materia.
3. L'amministrazione, per specifici contratti, può richiedere il possesso di particolari requisiti e la produzione di particolari documenti nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità tenuto conto degli scopi e delle finalità aziendali.
Art. 25 – Casi di esclusione
1. Sono escluse dalle procedure di gara e dalla contrattazione con l’A.P.S.P. le persone o imprese che nell’esecuzione di precedenti contratti stipulati con l’A.P.S.P. medesima o con altre Amministrazioni pubbliche si siano rese inadempienti o colpevoli di gravi negligenze. I soggetti così esclusi possono essere riammessi a contrattare con l’A.P.S.P. ove l’A.P.S.P. stessa ritenga, sulla base di circostanze sopravvenute, che essi siano nuovamente in grado di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. I provvedimenti di esclusione dalla contrattazione e di riammissione sono adottati dal Direttore.
Art. 26 - Criteri di aggiudicazione
1. La scelta del contraente secondo le procedure di cui all’articolo 24 avviene sulla base di uno dei seguenti criteri di aggiudicazione:
a) l’offerta economicamente più vantaggiosa.
b) il prezzo più basso.
2. Nel caso di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono indicati, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione.
Art. 27 - Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: modalità procedurali
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice la cui composizione è definita nell’articolo 32.
3. E’ in facoltà dell’A.P.S.P. applicare i meccanismi di esclusione automatica delle offerte anomale previsti dalla vigente normativa statale. In ogni caso può essere sottoposta a verifica di anomalia ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. E’ sempre ammessa la valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta in contraddittorio con gli offerenti. La competenza in ordine alla valutazione delle offerte anomale è della Commissione di gara che, in caso di necessità, può avvalersi del supporto istruttorio di esperti anche estranei all’A.P.S.P..
Art. 28 - Trattativa privata
1. La scelta del contraente avviene, di regola, mediante trattativa privata.
2. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o con la ditta ritenuti idonei, previo confronto concorrenziale ai sensi dell’ articolo 43 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. e i.. Al confronto concorrenziale sono invitate almeno 5 persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle in possesso dei requisiti necessari. L’invito a partecipare a trattativa privata può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: lettera, telefax, telegramma, telefono e sistemi telematici.
3. Il Consiglio di amministrazione può approvare un atto di indirizzo volto ad individuare i criteri generali cui deve informarsi il potere di scelta.
4. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso anche nei seguenti casi:
a. per contratti comportanti entrate per l’A.P.S.P. di valore non superiore a 8 mila euro;
b. per contratti comportanti entrate quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale.
5. La trattativa privata è caratterizzata dalla libertà delle forme che il Direttore può scegliere in funzione della specificità della fornitura o del servizio, della tipologia delle imprese interessate, dell’urgenza e di ogni altro elemento caratterizzante la fornitura o il servizio. In particolare, la scelta delle ditte da invitare al confronto concorrenziale, è effettuata dal Direttore, discrezionalmente, in relazione al tipo, natura ed entità delle prestazioni da eseguire, garantendo l’invito di imprese in possesso dei requisiti di idoneità necessari in relazione alla prestazione da eseguire.
6. E’ facoltà dell’A.P.S.P. affidare ad altra A.P.S.P., all’associazione rappresentativa su scala provinciale delle aziende, ovvero ad apposito gruppo di acquisto formato dai responsabili dei servizi di economato delle aziende interessate, l’effettuazione del confronto concorrenziale secondo quanto disposto dall’art. 43 comma 9 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. e i..
Art. 29 - Trattativa diretta
1. E’ ammessa trattativa diretta nei seguenti casi:
a. qualora l’importo contrattuale non ecceda i 36 mila euro;
b. per l’acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
c. per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto,sempre che l’affidamento avvenga in favore dell’originario contraente, sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza, e l’ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell’importo del contratto originario;
d. nel caso di gara andata deserta.
Art. 30 – Ulteriori modalità di scelta del contraente
1. Per quanto attiene alle procedure relative alla licitazione privata, all’asta pubblica e all’appalto – concorso nonché ai raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi si rinvia integralmente a quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di contratti.
Art. 31 - Presidente e Segretario delle Commissioni
1. La presidenza delle commissioni di gara spetta al Direttore.
2. Le funzioni di segretario delle commissioni cui compete la redazione del verbale sono svolte dal responsabile del procedimento, ove lo stesso sia persona diversa dal Direttore: in caso contrario alle funzioni segretarili è chiamato un dipendente individuato dal Direttore che fungerà da testimone o da membro della commissione.
Art. 32 - La Commissione nella gara ufficiosa
1. Nei confronti concorrenziali preordinati alla conclusione del contratto per trattativa privata, può essere istituita un’apposita commissione, che è composta da non più di cinque membri e da non meno di tre, compreso il Direttore ed il responsabile del procedimento.
Art. 33 - Il verbale di gara e l’aggiudicazione
1. La trattativa privata non si conclude con alcuna aggiudicazione, svolgendo essa la sola funzione di sondaggio informale. Il relativo verbale si limiterà quindi a dare atto delle offerte ricevute e del relativo ammontare. L’A.P.S.P. si obbligherà unicamente con la ditta o soggetto cui proporrà, a seguito del sondaggio informale, la stipulazione del contratto.
2. Ai fini della stipula del contratto, il responsabile del procedimento invita il contraente a produrre la documentazione necessaria entro il termine comunicato di volta in volta; qualora il contraente non adempia nel termine assegnato, il Direttore può revocare l’aggiudicazione ed incamerare la cauzione; quanto sopra sarà fatto risultare dalla lettera di invito.
Art. 34 - Compensi ai membri delle Commissioni di gara ufficiosa
1. Ai membri delle commissioni di gara di cui all’articolo 32 che non siano dipendenti dall’A.P.S.P. è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P., che può essere maggiorato da due fino a quattro volte in ragione dell’impegno svolto.
2. Oltre al compenso di cui al comma precedente spetta ai membri, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’uso del proprio automezzo nella misura prevista per il personale della Provincia Autonoma di Trento.
TITOLO IV SPESE IN ECONOMIA
Art. 35 - Spese in economia
1. L’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 44 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. e i., può effettuare le seguenti spese in economia:
a) manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti;
b) manutenzione e riparazione di veicoli ed acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
c) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrente per il funzionamento dell’azienda;
d) provvista di generi correnti necessari per il normale funzionamento dell’azienda;
e) illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di telecomunicazione, e relativi piccoli impianti;
f) abbonamento a riviste e periodici ed acquisto di libri;
g) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
h) pulizia e disinfezione straordinarie locali;
i) provvista di effetti di corredo per il personale dipendente;
j) spese di rappresentanza.
2. Per ciascuna specie di spesa indicata alle lettere di cui al comma 1, il Direttore stabilisce annualmente il limite di somma relativo a ciascun acquisto o atto di spesa; tale limite non può essere superiore a 15 mila euro.
3. E’ fatto divieto di suddividere artificiosamente le ordinazioni al fine di eludere il limite di importo indicato al comma precedente.
4. Nel caso di contratti di somministrazione o di durata, il relativo importo va determinato con riferimento al costo complessivo del contratto.
5. Tali spese sono effettuate mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.
6. L’effettuazione di tali spese avviene mediante appositi buoni d’ordine, numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti dal Direttore, i quali dovranno contenere le generalità del fornitore, l’oggetto della fornitura e/o del servizio e i prezzi.
7. In caso di spese di immediata esecuzione e di valore non superiore a 500 euro, IVA esclusa, possono essere conclusi contratti anche in forma verbale, successivamente formalizzati mediante buono d’ordine. Si può prescindere dal buono d’ordine per le forniture a pronta consegna sino al limite di 100 euro, IVA esclusa.
8. Il Direttore, con proprio provvedimento, può delegare l’effettuazione delle spese in economia all’economo.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 - Entrata in vigore
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni in materia emesse dalla Regione Trentino Alto Adige, dallo Stato Italiano e dalla Comunità Europea.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.
INDICE SOMMARIO E ANALITICO
TITOLOI - DISPOSIZIONI GENERALI 1
Art. 1 - Ambito di applicazione 1
Art. 3 - Le forme contrattuali 2
Art. 4 - Contenuto e Durata. 2
Art. 8 - Definizione delle controversie 3
Art. 9 - Corrispettivo contrattuale 4
Art. 12 - Pagamenti e anticipazioni 4
Art. 13 - Atti di sottomissione e atti aggiuntivi 5
Art. 14 - Divieto di cessione 5
Art. 16 - Spese contrattuali 5
TITOLO II - COMPETENZE E PROCEDIMENTO 6
Art. 17 - Programmi ed atti fondamentali 6
Art. 18 - Provvedimento a contrarre 6
Art. 19 - Responsabile del procedimento di gara 6
Art. 20 - Stipula dei contratti Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 21 - Efficacia del contratto 7
Art. 22 - Accertamento della regolare esecuzione della prestazione 7
TITOLO III - METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI 7
Art. 23 - Modalità di scelta dei contraenti 7
Art. 24 - Requisiti dei partecipanti 8
Art. 25 - Casi di esclusione 8
Art. 26 - Criteri di aggiudicazione 8
Art. 27 - Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: modalità procedurali 8
Art. 28 - Trattativa privata 9
Art. 29 - Trattativa diretta 9
Art. 30 - Ulteriori modalità di scelta del contraente 10
Art. 31 - Presidente e Segretario delle Commissioni 10
Art. 32 - La Commissione nella gara ufficiosa 10
Art. 33 - Il verbale di gara e l’aggiudicazione 10
Art. 34 - Compensi ai membri delle Commissioni di gara ufficiosa 10
TITOLO IV - SPESE IN ECONOMIA… 11
Art. 35 - Spese in economia… 11
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI 11
Art. 36 - Entrata in vigore 11