ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Ai sensi dell’art.15 della legge n.241 del 1990
PER
“la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016-2017”
TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma - in persona dell’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx - in seguito denominato “Commissario Straordinario”
E
L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, con sede in Roma Via Monzambano n.10 in persona del Segretario Generale Dott. Xxxxxx X’Xxxxxxx di seguito denominata anche “l’Autorità”
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Premesso che:
- il Commissario Straordinario svolge le funzioni indicate dal decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229;
- l’art.2, comma 1, del citato decreto legge prevede, in particolare, che
“Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo; b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5”;
- con l’Ordinanza n.24 del 12 maggio 2017 il Commissario Straordinario ha provveduto all’assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di livello 3 ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; in attuazione della predetta ordinanza, è stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i Comuni interessati dalla sequenza sismica 2016/2017 del Centro Italia;
- i predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi e validati da parte del Centro per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito Centro MS), che ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della Convenzione con il Commissario Straordinario sottoscritta il 17 maggio 2017;
- con l’Ordinanza n.79 del 2 agosto 2019 “Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in
zone di attenzione per cavità e instabilità di versante o sismoindotte o in
conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanzan.24 del 12 maggio 2017” è stata avviata una ulteriore fase di studi di approfondimento conoscitivo e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con i predetti studi di microzonazione sismica con il supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro MS;
- con l’Ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019, il Commissario Straordinario ha disposto ulteriori studi di approfondimento nell’ambito dei territori dei Comuni interessati dalla sequenza sismica 2016/2017 del Centro Italia che rappresentano la continuità degli studi di microzonazione sismica di livello 3; detti studi di approfondimento hanno riguardato le faglie attive e capaci nei Comuni di Norcia, Capitignano e Montereale, Barete e Pizzoli, Ussita, Leonessa, Cittaducale, Rieti, Cantalice e Rivodutri;
- al fine di adottare ogni misura utile a favorire ed accelerare la ricostruzione pubblica e privata sul territorio e contrarre i tempi del cronoprogramma dei predetti studi di approfondimento su Faglie Attive e Capaci (FAC), stimati in non meno di diciotto mesi dalla data di affidamento di ciascuno studio, in data 3 ottobre 2020 è stata stipulata tra il Commissario Straordinario e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia un Accordo di collaborazione scientifica per la predisposizione di uno studio scientifico e di ricerca per la ridefinizione delle zone di attenzione delle Faglie Attive e Capaci individuate con gli
studi di microzonazione sismica;
Considerato che:
- i dissesti censiti con le ordinanze sopra indicate in molti casi ricomprendono aree perimetrate nei Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI regionali, interregionale Tronto e nazionale Tevere) attualmente facenti capo all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (ABDAC);
- il territorio delle quattro regioni interessate dal sisma (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) è caratterizzato da migliaia di fenomeni gravitativi (frane), alcuni dei quali determinano livelli di pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4);
- il livello di pericolosità attribuito ai fenomeni franosi presenti sul territorio di interesse assume un ruolo determinante nella prospettiva della ricostruzione implicando, in alcuni casi, limiti d’uso del territorio che possono interdire qualunque attività antropica, ad eccezione delle opere di mitigazione della pericolosità, prevedendo implicitamente la delocalizzazione degli edifici o dei nuclei abitati danneggiati dal sisma; Preso atto che:
- sono in corso, a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, le procedure di redazione del PAI distrettuale che si completeranno con tempi incompatibili con la necessità di assicurare l’avvio urgente delle attività di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- si rende necessario procedere ad una rivalutazione della pericolosità attribuita a ciascun fenomeno tra quelli classificati P3 e P4, nonché alla revisione dei perimetri PAI del territorio interessato dalla sequenza sismica
2016/2017, attraverso studi di verifica/approfondimento che consentiranno
l’aggiornamento della “Carta di pericolosità da frana” per i territori dei centotrentotto (138) comuni della predetta area e limitatamente ai fenomeni interagenti con le previsioni di ricostruzione;
- il quadro conoscitivo che ne scaturirà rappresenterà l’aggiornamento degli scenari di pericolosità e rischio dei PAI vigenti dopo gli eventi sismici del 2016-2017; la fase finale dell’iter amministrativo prevede l’aggiornamento dei PAI e delle norme attuative, nelle more del completamento delle attività di approvazione del PAI distrettuale.
Preso atto che:
- il progetto di revisione delle frane PAI a pericolosità “elevata” e “molto elevata” vede l’interazione tra il Commissario Straordinario per la Ricostruzione e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;
- a tal fine, i tecnici della Struttura Commissariale, di concerto con la Segreteria Tecnica dell’ABDAC, hanno predisposto un elaborato di sintesi con la mappatura dei dissesti ricompresi nei territori dei 138 Comuni, della scheda anagrafica e di versante dei fenomeni nonché un elaborato tecnico operativo che prevede, tra l’altro, tipologia e modalità di studio dei fenomeni gravitativi anche schematizzate in un diagramma di flusso, che si allegano alla presente, come unico elaborato, contraddistinto come “Allegato tecnico”.
Dato atto inoltre che:
- l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, possono concludere accordi tra loro “per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune” e che ciò che caratterizza tali accordi è la
sussistenza di una comunanza di interessi tra le PP.AA. coinvolte;
- la collaborazione tra soggetti pubblici – quale partenariato pubblico
– trova peraltro riconoscimento giuridico anche a livello comunitario; infatti, la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica non limita la libertà delle amministrazioni pubbliche di autodeterminarsi per il perseguimento dei propri fini istituzionali attraverso la propria organizzazione interna (“amministrazione diretta” o “gestione in economia”), ovvero mediante accordi cooperativi con le altre amministrazioni, purché non intervenga remunerazione per scambio di diritti e di obblighi;
- affinché un accordo istituzionale possa qualificarsi tale, è necessario che:
a. le parti svolgano in comune parte delle attività, ovverosia che entrambe le parti destinino allo svolgimento delle attività risorse umane e/o strumentali;
b. il risultato delle attività sia necessario a entrambe le parti per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e i risultati dello stesso, intesi non solo in termini di proprietà industriale ma anche in termini di effettivo e concreto utilizzo del prodotto dell’accordo, siano e rimangano nella disponibilità di entrambe;
c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- con delibera n.918 del 31 agosto 2016, l’ANAC ha stabilito il
seguente principio “Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici”;
- l’Accordo previsto dall’art.15 della legge n.241 del 1990 può essere esteso dall’Autorità alle Università del territorio che abbiano acquisito comprovati studi, analisi ed esperienze nella materia oggetto del presente Accordo, anche al fine di promuovere lo sviluppo scientifico e il trasferimento delle conoscenze per rilevanti finalità di interesse pubblico, purché le suddette Università possiedano i requisiti di cui all’art. 5, comma 6, del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare non svolgano sul mercato aperto una quota pari o superiore al 20% delle attività interessate dal presente accordo di cooperazione e non siano previsti corrispettivi per le attività svolte ma solo rimborsi delle spese sostenute e dei costi delle ricerche scientifiche;
Considerato che:
- ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 15 della legge n.241 del 1990, posto che il presente accordo regola lo svolgimento delle rispettive attività funzionali delle parti al fine di perseguire una finalità scientifica a vantaggio dell’intera collettività;
- con il predetto Accordo, dunque, si persegue, con riguardo alla Struttura Commissariale, la primaria finalità di interesse pubblico di rilanciare le
attività connesse con la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici
del 2016/2017 e fornire un forte impulso nella direzione della semplificazione e della accelerazione delle relative procedure tecnico- amministrative; con riguardo alla Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, la finalità di poter disporre con immediatezza di un piano straordinario da recepire come quadro di riferimento aggiornato dei PAI sul territorio del Centro Italia interessato dalla sequenza sismica 2016/2017, nelle more del completamento delle attività di approvazione del PAI distrettuale, che richiede tempi notevolmente dilatati e pertanto incompatibili con la necessità di assicurare l’avvio urgente delle attività di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- la presente convenzione, peraltro, non regola un rapporto giuridico caratterizzato dalla patrimonialità e frutto di interessi di parte, ma persegue, attraverso una sinergica convergenza istituzionale, l’interesse pubblico nazionale alla ricostruzione in sicurezza delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016/2017, oltre che quello della promozione della ricerca scientifica e della diffusione delle conoscenze;
- di conseguenza, il rapporto tra le parti è caratterizzato dall’equiordinazione laddove la previsione di una componente economica è intesa come forma di rimborso esclusivamente dei costi sostenuti per l’espletamento delle attività;
- infine, i costi e i risultati dell’attività di studio sono condivisi tra le parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse, con la conseguenza che il presente accordo non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 158 co. 1
del Codice dei Contratti Pubblici.
Considerato infine che il presente Accordo tra Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.15 della legge n.241 del 1990 è finalizzato in sostanza alla acquisizione ed alla produzione di analisi, studi e ricerche, secondo quanto considerato e premesso, utili:
a) alla redazione del PAI di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale, che è parte del presente Accordo;
b) alla definizione di quadri conoscitivi specifici preordinati agli studi di fattibilità della progettazione per gli interventi di messa in sicurezza dei territori interessati da dissesti franosi, di competenza della Struttura commissariale;
Dato Atto che:
- con Ordinanza commissariale n.113 del 31 dicembre 2020, è stato approvato il presente schema di Accordo di collaborazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare nelle attività di studio e ricerca per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al fine di disporre di un quadro di
riferimento aggiornato dei PAI sul territorio interessato dalla sequenza
sisma 2016/2017, da adottarsi successivamente a cura dell’Autorità, nonché di indicazioni utili ai fini degli interventi di messa in sicurezza di competenza del Commissario straordinario. Le parti si impegnano altresì ad acquisire le analisi, i risultati delle ricerche, gli studi prodotti o che saranno prodotti dalle Università del territorio che, su iniziativa dell’Autorità, intendono partecipare al presente Accordo per le finalità previste dall’ordinanza commissariale n.113 del 2020.
Al presente Accordo, potrà aderire anche I.S.P.R.A., con le medesime finalità di cui sopra.
Resta inteso che l’Autorità potrà provvedere all’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo anche tramite gli affidamenti di servizi ai sensi dell’art.1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n.120.
2. Le fenomenologie gravitative interessate dalla attività di studio, sono indicate nell’Allegato tecnico (All.1) parte integrante del presente Accordo.
ART. 3 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
1. Il Programma delle attività deve essere attuato secondo i contenuti puntuali indicati nell’Allegato tecnico redatto dalla Struttura Commissariale, come preventivamente condiviso con l’Autorità e si svolge secondo le fasi meglio dettagliate nel predetto Allegato tecnico.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo regola l’attuazione della sola Fase 1 dell’Allegato tecnico e che, sulla base dei risultati della predetta Fase 1, potranno essere programmate le ulteriori
indagini e studi propri della Fase 2, così come descritti nell’Allegato
tecnico e affidati con autonomo provvedimento.
3. Le Parti concordano che si potrà, in qualsiasi momento, procedere all’aggiornamento del Programma delle attività, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso. ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Le operazioni delle attività relative alla Fase 1 indicate nell’Allegato tecnico saranno svolte con sinergia e collaborazione tra le Parti mediante il coordinamento dei Responsabili di cui all’art. 6 e con il supporto tecnico-scientifico del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art.7.
2. I risultati delle attività della Fase 1 saranno trasmessi nel rispetto del cronoprogramma che sarà definito dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 7 entro quindici giorni dall’inizio delle attività; il cronoprogramma prevederà consegne intermedie degli elaborati cartografici e della banca dati collegata, nonché la consegna di una relazione finale da trasmettere al Commissario Straordinario entro mesi sei (6) dalla stipula dell’Accordo.
3. Le relazioni illustrative e/o tecniche a corredo delle schede anagrafiche e degli studi saranno consegnate al Commissario Straordinario mediante modalità telematica, nel rispetto dell’art. 47 D.Lgs. n.82 del 2005.
ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI
1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività.
2. Il Commissario Straordinario, per il tramite dei Responsabili e del
Comitato Tecnico Scientifico, avrà cura di organizzare e programmare
incontri con cadenza bisettimanale per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia, nonché per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti, ferma restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo ritenga opportuno.
3. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo:
▪ il Commissario Straordinario avrà cura di fornire ogni eventuale studio in materia esistente e nella sua disponibilità, funzionali ad integrare ed approfondire la ricerca in oggetto, nonché di rendere disponibili l’acquisendo patrimonio conoscitivo e i documenti di pianificazione utili alla realizzazione dell’aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);
▪ l’Autorità provvederà a fornire tutti i dati presenti nella propria banca dati e a mettere a disposizione la piattaforma WebGIS predisposta nell’ambito del progetto ReSTART; inoltre provvederà a recepire i risultati ottenuti aggiornando i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nel rispetto del cronoprogramma di cui all’art.4, comma 2. L’Autorità, per le proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di I.S.P.R.A. nella funzione di supporto tecnico, nonché di Università che hanno maturato specifica esperienza sul campo.
4. Nello svolgimento delle attività di competenza le parti si impegnano inoltre a:
a. rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il
presente Accordo;
b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e snellimento dei processi decisionali;
c. rendere disponibili tutte le informazioni e i mezzi disponibili per l’attuazione dell’Accordo.
ART. 6 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA - RESPONSABILI.
1. Le attività di coordinamento, di gestione, di controllo, nonché di vigilanza, delle fasi relative alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività tecnico- scientifiche saranno svolte con sinergia e collaborazione tra le Parti tramite i Responsabili di cui al comma 3 del presente articolo.
2. In particolare, le attività di cui al presente articolo consistono:
a. nel governo e controllo del complessivo processo di programmazione e gestione delle attività di cui al presente Accordo;
b. nell’attività di monitoraggio mensile evidenziando le eventuali fasi di criticità;
c. nel garantire un flusso informativo costante al fine di consolidare il processo di concertazione e condivisione delle reciproche attività;
d. promuovere eventuali procedure sostitutive dei soggetti responsabili in caso di inadempienza o non rispetto dei tempi;
e. nell’indicare eventuali azioni che si rendessero necessarie per il
conseguimento delle finalità previste nel presente Accordo.
3. I Responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
a) per il Commissario Straordinario è l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, che si avvarrà del supporto del Dott. Geol. Xxxxxx Xxxxxxxx, Funzionario presso l’ufficio del Commissario Straordinario;
b) per Autorità di Bacino Distrettuale è l’xxx. Xxxxx Xxxxxxxx che si avvarrà del supporto di una figura successivamente individuata;
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Responsabile sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
ART. 7 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
1. Le parti si impegnano a designare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico con il compito di concepire e progettare anche tecniche e metodologie innovative, e con la finalità di garantire alti livelli qualitativi ai prodotti delle attività oggetto del presente accordo; il CTS, nominato dal Commissario Straordinario, è composto da esperti del settore individuati dal Commissario Straordinario, dall’Autorità di Xxxxxx, nonché dalle singole Università e dall’I.S.P.R.A. ove coinvolti.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna parte si conformerà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a
frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle parti
contraenti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 9 - DURATA
1. Il presente Accordo è riferito al Programma delle Attività di cui all’art. 3 e le attività di cui al presente Accordo dovranno essere concluse entro i termini indicati all’art.4 comma 2.
ART. 10 – STANZIAMENTO
1. In considerazione del comune interesse al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, ciascuna parte destinerà le risorse necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
2. Il Commissario Straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente atto, mette a disposizione un importo massimo per rimborsi dei costi sostenuti di €.3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) per la sola Fase 1, così come descritti nell’Allegato tecnico.
3. L’Autorità di Xxxxxx si farà carico dei costi derivanti dal coordinamento delle attività finalizzato ad orientare ed assicurare approcci metodologici coerenti a livello di distretto e pertinenti agli strumenti di pianificazione nazionale e europea, dalla messa a disposizione di risorse umane, dati, strutture e strumentazione necessaria alla realizzazione di tutte le attività previste nel presente Accordo nonché ogni costo conseguente al recepimento dei risultati ottenuti e successivo
aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).
ART. 11 - COMUNICAZIONI
1. Ai fini del presente Accordo, le parti stabiliscono che le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate in via riservata tra i Responsabili di cui all’art.6 tramite p.e.c..
ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal GDPR 6.
ART. 13 – CONTROVERSIE
1. Per qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, le parti concordano di pervenire sempre a soluzioni bonarie. In caso di mancato accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
ART. 14 – REGISTRAZIONE
1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Il presente Accordo è redatto in un unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Si allega al presente Accordo la seguente documentazione:
1. Allegato tecnico redatto dai Geologi della Struttura Commissariale (All.1);
Roma lì, 09 febbraio 2021
Il Commissario Straordinario del Governo (On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
XXXXXXX XXXXXXXX 09.02.2021
15:17:31 UTC
Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
(Dott. Xxxxxx X’Xxxxxxx)