SIGLATO IL NUOVO CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA, COMMERCIALE E TURISTICA
Nota tecnica
SIGLATO IL NUOVO CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA, COMMERCIALE E TURISTICA
(in vigore dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021)
Contratto Nazionale per oltre un milione di lavoratori dipendenti appartenenti a:
• Pubblici esercizi;
• Ristorazione collettiva, commerciale e del turismo;
• Bar, ristoranti e tavole calde, fast food, pasticcerie;
• Mense;
• Spacci aziendali;
• Aziende di fornitura di pasti preparati e mense, prevalentemente in regime di appalto.
L’ipotesi di rinnovo è stata siglata da:
• FIPE;
• ANGEM;
• Lega Coop Produzione e Servizi;
• Federlavoro;
• Servizi Confcooperative;
• Agci.
Ambiti di intervento:
• Validità e sfera di applicazione;
• Relazioni sindacali;
• Classificazione del personale;
• Contrattazione decentrata;
• Mercato del lavoro;
• Organizzazione e flessibilità contratta;
• Welfare;
• Bilateralità e formazione professionale;
• Parti speciali sulle norme e sui sistemi di classificazione del personale nei settori della ristorazione collettiva e delle attività annesse a stabilimenti balneari, alberghi diurni, locali notturni, bingo e sale giochi autorizzate.
Parte economica:
• Il nuovo contratto nazionale definisce 100 Euro di aumento economico a regime, calcolato al IV livello (da riparametrare per gli altri);
o L’aumento salariale (non assorbibile) è distribuito con le seguenti decorrenze:
▪ € 25,00: 1°gennaio 2018;
▪ € 20,00: 1°gennaio 2019;
▪ € 20,00: 1°febbraio 2020;
▪ € 15,00: 1°marzo 2021;
▪ € 20,00: 1°dicembre 2021.
• Destina 2 Euro all’assistenza sanitaria integrativa;
o Dal 1.02.2018 il contributo a favore dell’assistenza sanitaria integrativa è incrementato di 1 € e dal 1.01.2019 di un ulteriore 1 €, a carico del datore di lavoro.
• Stabilisce la cadenza quadriennale degli scatti di anzianità;
• Istituisce un premio di risultato a titolo di elemento economico di garanzia destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale, convertibile in strumenti di welfare aziendale (con facoltà di destinazione alla previdenza complementare).
o Viene confermato il secondo livello di contrattazione, le cui piattaforme potranno essere presentate da settembre 2019; in caso di mancato accordo entro il 31.10.2020, sarà erogato l’elemento di garanzia per l’importo di 140 € a novembre 2021. Previo accordo aziendale o territoriale, tale importo potrà essere commutato in welfare come da nuova normativa.
• Il prezzo del vitto in atto nelle varie provincie viene aumentato di 0,20 € dal 1 gennaio degli anni 2018-2019-2020-2021; si è precisato che nessuna trattenuta dovrà essere effettuata nei confronti del lavoratore che comunichi per iscritto entro dicembre dell’anno precedente l’intenzione di non usufruirne.
Organizzazione del lavoro:
• Il nuovo contratto (ferma restando la normale durata del lavoro settimanale effettivo in 40 ore) introduce la flessibilità nella distribuzione dell’orario di lavoro (cd. “orario multi periodale”) viene ridisegnata, stabilendo che l’azienda potrà avvalersi – per il personale full time – di forme programmate di orario settimanale fino ad un massimo di 48 ore per 20 settimane all’anno, cui corrisponderanno altrettante settimane ad orario ridotto per garantire l’orario contrattuale medio di 40 ore. Qualora nel corso dell’anno non sia stato realizzato il recupero delle ore aggiuntive, sarà liquidato il trattamento per lavoro straordinario. L’avvio del programma di flessibilità dovrà essere preceduto da un esame congiunto tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale. Il coinvolgimento in tali modelli organizzativi del personale part time potrà avvenire previo accordo aziendale o territoriale.
• Riduzione orario di lavoro (R.O.L.): Il nuovo CCNL definisce per i lavoratori neoassunti dopo il 1 gennaio 2018 un diverso trattamento per la maturazione dei permessi per riduzione
di orario di lavoro. Per i primi due anni spettano le 32 ore retribuite per le festività abolite, per il terzo e quarto anno verranno riconosciute ulteriori 36 ore di ROL e dal quinto anno al lavoratore verrà riconosciuto il 100% dei permessi contrattualmente previsti per la normalità dei lavoratori, per un totale di 104 ore.
Inoltre, il nuovo CCNL introduce la possibilità per le aziende di disporre, per tutti i lavoratori (vecchi e nuovi assunti), la fruizione di detti permessi, fino ad un massimo di 72 ore annuali. Tali permessi sono direttamente esigibili dall’azienda, la quale definirà le modalità di fruizione, previa programmazione e tempestiva comunicazione, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA (ove esistenti), in misura non inferiore a mezz'ora.
• Le parti hanno convenuto di demandare alla contrattazione territoriale o aziendale l’estensione del sistema orario in flessibilità e la possibile trasformazione dei rapporti di lavoro part-time a tempo pieno.
Mercato del lavoro:
• L’intesa riconosce nell’istituto contrattuale dell’apprendistato, anche in cicli stagionali, il principale strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
• La percentuale di conferma per l’assunzione di nuovi apprendisti, in precedenza fissata al 70%, viene definita nel 50% degli apprendisti nel triennio precedente. Viene definita la disciplina contrattuale dell’apprendistato di primo e terzo livello. La nuova proporzione numerica è di 3 apprendisti ogni due qualificati, mentre rimangono invariate le percentuali della retribuzione degli apprendisti rispetto alla durata triennale o quadriennale;
• L’intesa definisce limiti al ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato e al contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato rispettivamente nella misura massima del 20% e del 10%;
• Somministrazione a tempo determinato: viene aumentata al 10% la percentuale massima di utilizzo, con un minimo di tre lavoratori somministrati (in precedenza all’8%) per unità produttiva calcolata sul numero dei dipendenti.
Sono escluse dalla percentuale le somministrazioni attivate per sostituzione e per eventi e fiere;
• Potranno inoltre essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana, con gli studenti e con i percettori di forme di sostegno al reddito;
• Il nuovo contratto conferma inoltre l’impianto del welfare contrattuale esistente e l’adesione al sistema della bilateralità di settore.
Quattordicesima mensilità:
• Nel calcolo della quattordicesima mensilità non sarà più computato l’importo degli scatti di anzianità maturati.
Trattamento di fine rapporto:
• Gli importi degli scatti maturati non concorreranno alla determinazione della quota annua di retribuzione utile al calcolo del T.F.R. Tale misura avrà una durata temporale dal 1°gennaio 2018 al 31 ottobre 2021.
Superamento cumulo maggiorazioni:
• Le Parti hanno stabilito che la maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale non è più cumulabile con la maggiorazione per il lavoro festivo e la maggiore assorbe la minore.
Bilateralità:
• Garanzia delle prestazioni dell’Ente Bilaterale
L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità. L’azienda rimane comunque obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente.
Trattenuta pasto:
• La trattenuta a carico del lavoratore che usufruirà del pasto sarà incrementata con le seguenti gradualità:
Al 1 gennaio 2018 verrà aumentato di 0,20 centesimi;
Al 1 gennaio 2019 di 0,20 centesimi;
Al 1 gennaio 2020 di 0,20 centesimi;
A decorrere dal 1 gennaio 2021 di 0,20 centesimi.
Protocollo sugli appalti:
• Parte integrante del nuovo contratto anche il protocollo sul sistema di appalti nel settore della ristorazione collettiva e delle mense dove operano circa 35mila addetti alle dipendenze di oltre 3mila aziende di fornitura di pasti preparati; l’articolato recepisce la normativa esistente e il lavoro svolto dal Dialogo Sociale Europeo tra il sindacato europeo del settore Effat e l’associazione imprenditoriale europea Food Service sull’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con l’espressa richiesta alle istituzioni di inserire nei bandi di gara il riferimento alla contrattazione nazionale siglata dalle associazioni maggiormente rappresentative. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali le parti hanno definito le procedure nei cambi di gestione contemplando la riassunzione del personale regolarmente iscritto a libro paga.
• Cambi di appalto e subentri in concessione: si riconfermano le disposizioni riguardanti il cambio di gestione nella ristorazione collettiva e si rende strutturale il subentro in sub concessione nelle aree autostradali. Per gli altri subentri e passaggi, compresi quelli riguardanti i centri commerciali, viene precisato che solo nel caso in cui non si configuri per legge una cessione di azienda o di ramo di azienda, si applica la normativa del cambio di gestione prevista dalla ristorazione collettiva.
Clausola di raccordo:
• Le Parti nello stabilire che i nuovo CCNL produce effetti a partire dal 1°gennaio 2018 hanno convenuto che lo stesso sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010, che resta valido per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2017.