Contract
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007
A.C. 2229
Nota di verifica n. 191
26 febbraio 2020
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto Camera: 2229
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007
Relatore per la Commissione di merito: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Gruppo: PD
Relazione tecnica (RT): presente
Iniziativa: Governativa
Iter al Senato: Sì
Commissione competente : III Affari esteri
Finalità
Il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1140) – ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.
Il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
Oneri quantificati dal provvedimento
(euro)
2019 | 2020 | Annui dal 2021 | |
Art. 3 disegno di legge di ratifica | 200.000 | 193.040 | 200.000 |
Verifica delle quantificazioni
Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
Articolo 3: prevede che le Parti favoriranno i contatti e la cooperazione tra istituzioni accademiche, attraverso lo scambio di docenti e ricercatori e l'effettuazione di ricerche congiunte. | La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi: a) contributi per accordi di cooperazione interuniversitaria. Spesa prevista per MIUR: 15.000 euro; b) sulla base di precedenti accordi analoghi, si prevede di offrire annualmente e soggiorni di |
ricerca di 8 giorni, per un importo forfettario di euro 960 ciascuno. Spesa prevista per MAECI: 1.920 euro; c) si prevede che l'Italia possa inviare in Mozambico 2 docenti o ricercatori universitari: 2 biglietti di andata e ritorno Roma/Maputo per euro 1.500 ciascuno. Spesa prevista per MIUR: 3.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni: per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti b) e c)]; per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto b)]. TOTALE per MAECI: 1.920 euro; TOTALE per MIUR: 18.000 euro. | |
Articolo 4: prevede che le Parti favoriranno l'istituzione di cattedre e lettorati di lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle università ed istituti di istruzione. | La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi: per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana presso gli istituti d'istruzione superiore mediante l'attivazione di cattedre di italiano. Spesa prevista per MAECI: 5.000 euro; per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana presso le Università e gli istituti d'istruzione universitaria locali attraverso di cattedre e lettorati. Spesa prevista per MAECI: 2.000 euro. TOTALE per MAECI: 7.000 euro. |
Articolo 5: prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, di banche dati e di esperti. | La relazione tecnica afferma quanto segue: a) sulla base di precedenti accordi analoghi, per incentivare la cooperazione tra le istituzioni archivistiche attraverso lo scambio di archivisti inviati in missioni di studio, scambio di materiale e banche dati, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 10 giorni, per un importo forfettariamente quantificato di euro 1.200. Spesa prevista per MIBACT: 1.200 euro; b) l'Italia può inviare in Mozambico 1 archivista italiano: 1 biglietto di andata e ritorno Roma/Maputo per euro 1.500 ciascuno. Spesa prevista per MIBACT: 1.500 euro; c) spese per libri e riproduzioni: 200 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni: per gli scambi degli esperti, vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno |
sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. TOTALE per MIBACT: 2.900 euro. | |
Articolo 7: consente alle due Parti di poter creare nel proprio territorio istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte contraente. | La relazione tecnica afferma che la costituzione e l'attività di istituti di cultura ed associazioni che promuovano attività culturali d'intesa con l'altra Parte contraente resta subordinata alla sottoscrizione di ulteriori protocolli ed alla presenza di fondi disponibili. Pertanto, secondo la RT dalla disposizione non discendono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Articolo 8: prevede la collaborazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche. | La relazione tecnica afferma quanto segue: a) sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione nel campo dell'istruzione, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni a 4 esperti del Mozambico, per un importo forfettariamente quantificato di euro 960 a persona per soggiorno. Spesa prevista per MIUR: 3.840 euro; b) l'Italia può inviare in Mozambico 2 esperti: 1 biglietto di andata e ritorno non rimborsabile Roma/Maputo per euro 1.500 ciascuno. Spesa prevista per MIBACT: 3.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni: per gli scambi degli esperti, vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. TOTALE per MIUR: 6.840 euro. |
Articolo 9: impegna le due Parti ad offrire borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante la programmazione prevista nell'articolo 21. | La relazione tecnica al riguardo prevede l'erogazione di borse di studio a studenti, specialisti e laureati mozambicani per 24 mensilità di euro 820 ciascuna (borsellino mensile unitario). TOTALE per MAECI: 19.680 euro. |
Articolo 10: disciplina la collaborazione delle Parti nel settore editoriale, mediante traduzioni, | La relazione tecnica al riguardo prevede: collaborazione in campo editoriale e |
mostre, fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte. | promozione del libro italiano. Spesa prevista per MAECI: 500 euro; Partecipazione a mostre e fiere del libro. Spesa prevista per MAECI: 1.000 euro. TOTALE per MAECI: 1.500 euro. |
Articolo 11: prevede la collaborazione delle Parti nei settori della musica, danza, arti visive, teatro e cinema, attraverso scambio di artisti e mostre, partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni artistiche di rilievo. | La relazione tecnica al riguardo prevede: collaborazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale. Spesa prevista per MAECI: 40.000 euro; per incentivare la cooperazione nel settore cinematografico. Spesa prevista per MIBACT: 10.000 euro; per sviluppare la cooperazione nel settore cinematografico e audiovisivo, in particolare attraverso lo scambio di visite di esperti e artisti per la partecipazione a spettacoli ed eventi, si prevede di inviare in Mozambico una delegazione di 4 dirigenti italiani del MIBACT per 4 giorni. Al riguardo, vengono riportati i seguenti oneri: viaggio (1.500 euro x 4 biglietti a/r Roma/Maputo): 6.000 euro; pernottamento (120 euro x 3 gg. x 4 pp.): 1.440 euro; vitto (60 euro x 4 gg. x 4 pp.):960 euro. Spesa prevista per MIBACT: 8.400 euro. TOTALE per MAECI: 40.000 euro. TOTALE per MIBACT: 18.400 euro. |
Articoli 13 e 18: prevede l'impegno delle competenti amministrazioni delle due Parti a collaborare reciprocamente al fine di impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore (articolo 13); inoltre, si favorisce la collaborazione delle due parti nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, della valorizzazione, conservazione e recupero del patrimonio culturale, anche a fini turistici, ed impegna le Parti contraenti a permettere missioni nel proprio territorio di studiosi attivi nei suddetti settori (articolo 18). | La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di conservazione e valorizzazione delle opere d'arte, nonché di prevenzione e contrasto al traffico illecito delle stesse, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020). |
Articolo 14: prevede la collaborazione nei settori dello sport e della gioventù. | La relazione tecnica afferma che gli impegni previsti dalla norma troveranno applicazione in successive intese tecniche ad hoc e solo se vi saranno fondi disponibili a legislazione vigente, pertanto non ne derivano oneri. |
Articolo 15: impegna le due Parti ad incoraggiare lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose. | La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi. |
Articoli 16 e 17: si promuove la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi - in particolare nella salvaguardia dell'ambiente, delle scienze agrarie, delle scienze basiche, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - attraverso visite di esperti dei due Paesi, scambio di informazioni e documentazione, organizzazione di seminari, conferenze e mostre, studi e progetti di ricerca comuni ed ogni altra attività concordata dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo in esame (articolo 16). Inoltre, al fine di avviare la cooperazione scientifica e tecnologica, si consente alle due Parti la stipula di specifici accordi ed intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali in tale ambito (articolo 17). | La relazione tecnica afferma quanto segue: a) sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 30 giorni a 6 docenti o ricercatori del Mozambico, per un importo forfettariamente quantificato di euro 1.300 ciascuno. Spesa prevista per MAECI: 7.800 euro; b) l'Italia può inviare in Mozambico 6 docenti o ricercatori italiani: 6 biglietto di andata e ritorno Roma/Maputo per euro 1.500 ciascuno. Spesa prevista per MAECI: 9.000 euro; c) promozione dello sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse anche attraverso la realizzazione di studi e progetti comuni e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali. Spesa prevista per MIUR: 30.000 euro; d) contributi per sostenere attività di ricerca nei settori scientifico e tecnologico di reciproco interesse. Spesa prevista per MAECI: 30.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni: per gli scambi degli esperti, vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia [cfr. punto a)]. TOTALE per MAECI: 46.800 euro. TOTALE per MIUR: 30.000 euro. |
Articolo 20: prevede la collaborazione delle due Parti nella protezione della proprietà intellettuale, che verrà approfondita ulteriormente e sviluppata mediante la successiva conclusione di un apposito Protocollo. | La relazione tecnica afferma che gli impegni previsti nella norma troveranno applicazione in successive intese tecniche ad hoc e solo se vi saranno fondi disponibili a legislazione vigente, pertanto non ne derivano oneri. |
Articolo 21: prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, | La relazione tecnica sulla Commissione mista ipotizza che la prima riunione si tenga nel 2019 a Maputo in Mozambico e in tal senso, la RT |
scientifica e tecnologica e di redigere i programmi esecutivi pluriennali. L'organismo si riunirà ogni anno alternativamente in Italia e in Mozambico; le riunioni a livello di ministri verranno precedute dalle riunioni di una Commissione a livello di tecnici. | riporta i relativi oneri nei seguenti termini: viaggio (1.500 euro x 4 biglietti a/r Roma/Maputo): 6.000 euro; pernottamento (120 euro x 1 gg. x 4 pp.): 480 euro; vitto (60 euro x 2 gg. x 4 pp.): 480 euro. TOTALE per MAECI: 3.480 euro. TOTALE per MIUR: 3.480 euro. |
Articoli 23 e 24: stabilisce che ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta amichevolmente con negoziati attraverso i canali diplomatici (articolo 23); inoltre, si prevede che l'Atto internazionale potrà essere modificato in qualsiasi momento, con reciproco consenso, per via diplomatica, e dispone che le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 24). | La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc. Inoltre, la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. |
Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo distinti per articolo (in euro) | |||
2019 | 2020 | Annui dal 2021 | |
Art. 3 | 19.920 | 19.920 | 19.920 |
Art. 4 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Art. 5 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
Art. 8 | 6.840 | 6.840 | 6.840 |
Art. 9 | 19.680 | 19.680 | 19.680 |
Art. 10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Art. 11 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
Art. 16 e 17 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
Art. 21 | 6.960 | - | 6.960 |
TOTALI | 200.000 | 193.040 | 200.000 |
La relazione tecnica afferma che l'onere complessivamente discendente dagli articoli 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo è pari ad euro 200.000 per l'anno 2019, ad euro 193.040 per l'anno
2020 e ad euro 200.000 a decorrere dall'anno 2021.
Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni – primo triennio (in euro) | |||
Ministero | 2019 | 2020 | dal 2021 |
MAECI | 120.380 | 116.900 | 120.380 |
MIUR | 58.320 | 54.840 | 58.320 |
MIBACT | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
TOTALI | 200.000 | 193.040 | 200.000 |
Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica | ||
Articolo 3: agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, | La relazione tecnica | non | commenta |
5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, pari a 200.000 euro | specificamente le norme. | ||
per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno | |||
2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dal | |||
2021, si provvede mediante riduzione del fondo | |||
speciale di parte corrente relativo al Ministero | |||
degli affari esteri e della cooperazione | |||
internazionale. | |||
Articolo 4: prevede che dalle disposizioni | |||
dell'accordo in esame, ad esclusione degli | |||
articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, non | |||
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico | |||
della finanza pubblica, e che agli eventuali | |||
oneri relativi all'articolo 24 si farà fronte con | |||
apposito provvedimento legislativo. |
In merito ai profili di quantificazione si osserva preliminarmente che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come "spese autorizzate" e, quindi, come limiti di spesa: appare dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni derivanti da trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.
Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'art. 21 dell'Accordo, ai fini della quantificazione si ipotizza che la stessa si riunisca una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Mozambico, e che la prima riunione si tenga in Mozambico (incidentalmente si rileva che la relazione tecnica, presentata a luglio 2019, fa riferimento all'esercizio 2019); si osserva che tale ipotesi (che condiziona la modulazione temporale del relativo onere nel primo triennio di applicazione) è riportata nella RT ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo, né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che si realizzi effettivamente la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni del Comitato, e che la stessa, dopo la conclusione dell'esercizio finanziario 2019, risulti tuttora applicabile assumendo che l'Accordo entri in vigore nel corso del 2020.
Sempre con riferimento alla Commissione mista ora menzionata, la RT provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Mozambico: andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari mozambicani.
Inoltre, sulla cooperazione delle Parti nel settore radiotelevisivo, da attuare attraverso la collaborazione dei rispettivi organismi radiotelevisivi (articolo 12), la RT afferma che quest'ultima si svolgerà attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi. Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti, dal momento che la modalità telematica di svolgimento è riportata nella RT, mentre il testo dell'Accordo fa riferimento a un più generale scambio di informazioni, materiali ed esperti.
Si prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 24 (sulla modifica in qualsiasi momento dell'Accordo), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
In merito ai profili di copertura, si evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2019-2021, che reca le necessarie disponibilità.
Al riguardo, si osserva che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[1], ai sensi del quale "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".
In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, si ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto - sul quale appare tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo - che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.
[1] Tale elenco è stato trasmesso alle Camere in data 12 febbraio 2020.
VQ2229 Servizio Bilancio dello Stato xx_xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - 066760-2174
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