CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
CONTRATTO TRA PROVIDER, PARTNER E SPONSOR
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Tra
la Società/Ente ,con sede legale in , cap , prov. di
, via , n. , Partita IVA , Codice Fiscale , iscritta al Registro delle Imprese di al n
XXX , nella persona del suo Rappresentante Legale in carica
Sig. , nato il , a , prov. di
, residente in , cap , prov. di , via , n ,
Carta d’Identità n. , Codice Fiscale
occorrenti poteri (denominata di seguito come “Provider”), pec……………………
E
munito degli
la Società/Ente ,con sede legale in , cap , prov. di
, via , n. , Partita IVA , Codice Fiscale , iscritta al Registro delle Imprese di al n
XXX , nella persona del suo Rappresentante Legale in carica
Sig. , nato il , a , prov. di
, residente in , cap , prov. di , via , n ,
Carta d’Identità n. , Codice Fiscale
occorrenti poteri (denominata di seguito come “Partner”), pec……………………
E
munito degli
la Società/Ente ,con sede legale in , cap , prov. di
, via , n. , Partita IVA , Codice Fiscale , iscritta al Registro delle Imprese di al n
XXX , nella persona del suo Rappresentante Legale in carica
Sig. , nato il , a , prov. di
, residente in , cap , prov. di , via , n ,
Carta d’Identità n. , Codice Fiscale
occorrenti poteri (denominata di seguito come “Sponsor”), pec……………………
munito degli
PREMESSO che
a) il Provider, ID , è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello regionale presso la Commissione Regionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
b) il Provider, nel pieno rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute"(di seguito per brevità “Accordo”), del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM/ Manuale regionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “Normativa ECM”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di , dal titolo
, che si terrà a_ , nei giorni , meglio descritto nell’Allegato 1) (di seguito “Evento”) (ALLEGARE LE MODALITA’ SPECIFICHE);
c) il Provider, nel rispetto dell’“Accordo” di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs.24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’Evento;
d) il Provider inoltre, per l’organizzazione dell’Evento, intende avvalersi della collaborazione di , soggetto, con esperienza comprovata, attivo nel campo dell’organizzazione e/o realizzazione di eventi, in qualità di Partner;
e) Il Partner, soggetto giuridico attivo nella gestione e nella realizzazione di attività utili ad agevolare l’assolvimento degli scopi del Provider, è disponibile ad organizzare una serie di attività nell’ambito dell’Evento, di seguito descritte;
f) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio, tra le altre, di ….
ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
g) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di …, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
h) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell’Evento, chiedendo a quest’ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
i) lo Sponsor, il Provider ed il Partner, (qui di seguito anche le “Parti”, se collettivamente indicate) riconoscendo espressamente che l’attività formativa realizzata attraverso l’Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor, intendono definire termini e condizioni per la sponsorizzazione dell’Evento come segue
TUTTO CIÒ PREMESSO
il Provider, il Partner e lo Sponsor (qui di seguito anche le “Parti”, se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue:
1. Oggetto del Contratto e Obbligazioni delle Parti
1.1 Il Provider, con la collaborazione del Partner, come di seguito descritta, si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Accordo” e dalla Normativa ECM. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).
1.2 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Fin d’ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il Prof. _ (di seguito “Responsabile Scientifico”), mentre, ai fini del presente contratto, il referente dello Sponsor sarà (di seguito “Referente”).
1.3 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
1.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara fin d’ora che sottoporranno a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto d’interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile scientifico dell’evento ed il personale docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione dell’evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’evento da parte dello Sponsor o, comunque, dalla sottoscrizione del presente contratto.
1.5 Il Provider, inoltre, si impegna a veicolare in termini pubblicitari, nel rispetto delle previsioni dell’“Accordo” e della Normativa ECM, il nome e il logo dello Sponsor, come meglio specificato nei successivi articoli.
1.6 L’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo.
1.7 In caso di reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, ai sensi dell’art. 80 dell’“Accordo” il Provider ha l’obbligo di:
a) raccogliere copia dell’invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell’operatore sanitario, attestante il reclutamento;
b) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito “Co.Ge.A.P.S.”) e all’Ente Accreditante, in fase di rendicontazione dell’Evento, il numero di crediti attribuito all’Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.
1.8 Lo Sponsor, dal canto suo, corrisponderà, a titolo di sponsorizzazione, un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub Art. 6 e dettagliato nell’Allegato
2) al presente contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA’ SPECIFICHE).
1.9 In ragione del suddetto contributo, il Provider e il Partner si obbligano a:
a) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di…………………..
per l’esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l’Evento che si svolgerà nei giorni (qui di seguito “Stand”). Il Provider e il Partner si impegnano altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell’orario di svolgimento dell’Evento per finalità pratico-organizzative;
b) ;
c) ………………………………………………………………………………..
Il Partner, nel rispetto della Normativa ECM, potrà avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l’effettuazione delle attività stesse con il consenso dello Sponsor e del Provider e purchè i soggetti in questione non svolgano alcuna delle attività di cui all’art. 45, comma 3 dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017.
2. Obblighi del Provider
2.1 Il Provider garantisce:
a) che l’individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli effetti della formazione relativamente all’Evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali dello Sponsor;
b) l’osservanza delle disposizioni previste dall’“Accordo” e dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell’ambito dell’Evento;
c) l’osservanza delle regole di trasparenza previste dall’“Accordo” e dalla Normativa ECM in relazione alla sponsorizzazione dell’Evento;
d) il rispetto della Normativa ECM, in particolare dell’“Accordo” e di ogni altro provvedimento della Commissione Regionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. “Codice dei Medicinali”, del D. Lgs. 196/2003, e del GDPR n. 2016/679;
e) che la pubblicità e le attività promozionali per il nome e/o i prodotti dello Sponsor sono svolte conformemente alle disposizioni dell’“Accordo” e della Normativa ECM.
2.2 Il Provider inoltre si obbliga a:
a) provvedere al versamento del contributo ECM all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e all’Ente accreditante;
b) inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
c) inviare il programma dell’Evento a tutti i propri soci1, allo Sponsor e al Partner;
1 Voce eventuale: applicabile nel caso di Società Scientifiche o altri provider che svolgono la propria attività prevalentemente nei confronti dei propri soci.
d) effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività svolte dal Partner ai sensi del presente Contratto, direttamente e/o attraverso il Responsabile Scientifico dell’evento;
e) ………………………………………………………………………………………
2.3 Il Provider, come meglio si chiarirà in seguito, si impegna a riprodurre sul materiale promozionale cartaceo di presentazione dell’Evento (depliant, programmi), nei limiti e in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM, il logo e nome dello Sponsor.
2.4 Tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell’Evento, rimane di proprietà esclusiva del Provider, che si riserva di decidere a propria assoluta discrezione in merito alla sua eventuale pubblicazione e divulgazione. Il suddetto materiale deve essere trasmesso al Provider entro quindici giorni dalla conclusione dell’evento (termine indicativo) e da questo conservato per almeno cinque anni.
2.5 Lo Sponsor può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell’Evento.
2.6 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell’inizio dell’Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all’AIFA prevista dall’art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell’Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.
3 Obblighi dello Sponsor
3.1 Lo Sponsor garantisce:
a) di essere a conoscenza dell’ “Accordo” di cui in premessa ed in particolare degli artt. 76 “Conflitto di interessi ECM”, 77 “Pubblicità di prodotti sanitari durante l’evento”, 79 “Sponsorizzazione commerciale”, 80 “Reclutamento dei discenti” e 86 “Violazioni molto gravi”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM/ Manuale regionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM e si impegna e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l’operato del Provider e del Partner;
b) di corrispondere al Provider e/o al Partner il compenso concordato per la sponsorizzazione dell’Evento, così come definito al successivo art. 6.
3.2 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l’ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest’ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società2.
2 Voce eventuale
4. Obblighi del Partner
4.1 Con il presente contratto il Provider affida a _ , in qualità di Partner, l’attività di .
4.2 Il Partner si impegna a gestire, realizzare e ad organizzare la serie di attività sopra descritte nell’ambito dell’Evento nel rispetto della Normativa ECM.
4.3 Il Provider ed il Partner sono responsabili, ciascuno per la parte che lo riguarda direttamente, dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto nei confronti dello Sponsor.
4.4 Il Partner, dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni individuate come conflitto di interessi ai sensi della Normativa ECM e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni dell’“Accordo” ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.
4.5 Tutte le comunicazioni inviate dallo sponsor relative alle attività delegate a… in qualità di Partner, o eventuali contestazioni indirizzate allo stesso, dovranno essere effettuate anche presso la sede del Provider.
5. Ulteriori obblighi tra le Parti
5.1 Il Partner ed il Provider si impegnano a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di tempo di durata non inferiore a cinque anni.
6. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’Evento
6.1 Al fine di pervenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio a quanto previsto in tema di violazioni dall’art. 86 “Violazioni molto gravi” dell’Accordo, le Parti convengono che:
a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell’Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell’attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (Art. 76,
c. 6, Accordo Stato – Regioni 2017: “I pagamenti e i rimborsi ai docenti e ai moderatori dell’evento devono essere compiuti secondo le modalità previste da un regolamento interno) di cui le Parti prendono atto;
b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
c) la progettazione e l’erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività educazionale che sponsorizza;
d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l’erogazione del finanziamento
concordato a direttive o consigli che xxxxxxxxxx i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell’Evento formativo;
e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all’attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l’attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
f) il Provider e il Partner, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglieranno le richieste di adesione dei partecipanti all’Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
g) nel caso di reclutamento, il Provider ed il Partner riceveranno dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 1.7 del presente contratto;
h) il Provider ed il Partner, nel corso dell’Evento, inviteranno i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso di svolgimento dell’attività formativa;
i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l’attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell’Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all’interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
k) è consentito indicare lo Sponsor all’ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell’inizio e dopo il termine dell’Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell’Evento e negli spazi dedicati alla formazione.
7. Corrispettivo e modalità di pagamento
7.1 Lo Sponsor pagherà al Provider e al Partner, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'evento, quanto previsto nell’allegato 2 (liberamente editabile) al presente contratto secondo le modalità ed i tempi ivi previsti, essendo tale allegato 2 parte integrante del presente contratto.
7.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell’Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all’Evento
8. Durata e Scioglimento del Contratto
8.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all’Evento.
8.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
(i) ……………………………………………………………..
(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
8.3 Il Provider potrà recedere senza preavviso dal presente Contratto nei confronti del Partner qualora lo stesso dovesse rendersi inadempiente rispetto a quanto stabilito nell’ “Accordo” e nella Normativa ECM, sia per ciò che concerne la gestione delle sponsorizzazioni e della pubblicità, sia per ciò che riguarda il corretto monitoraggio dei discenti e dei docenti convocati, sia per qualunque altro fatto o atto non ritenuto dal Provider in linea con la normativa vigente.
8.4 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
8.5 Il Partner, qualora concorrano gravi motivi, potrà recedere dal presente contratto tramite l’invio al Provider di lettera raccomandata a.r. o tramite pec almeno giorni prima della data di realizzazione dell’Evento
8.6 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l’Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell’Evento, il Provider, il Partner e lo Sponsor dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.
9. Confidenzialità e riservatezza
9.1 Il Provider e il Partner dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all’Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell’Evento stesso (di seguito “Dati Personali”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice della Privacy”), nonché secondo quanto disposto dal GDPR n. 2016/679, cd.“General Data Protection Regulation”;
9.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy come integrato dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante. In relazione alle modalità di svolgimento delle attività di trattamento dei dati, nonché alle procedure organizzative ed alle infrastrutture tecnologiche il provider può nominare un Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE.
9.3 Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all’Evento e/o da terzi.
9.4 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Regionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto dell’“Accordo”.
10. Limitazioni di responsabilità
10.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
10.2 Le Parti, nell’osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e dell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., sono tenute a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.
10.3Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal “Accordo”.
11. Varie
11.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
11.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da tutte le Parti.
11.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di .
11.4 Il Provider e il Partner si impegnano a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.
, lì
Provider
(Legale Rappresentante)
Partner
(Legale Rappresentante)
Sponsor
(Legale Rappresentante)