PATTO D’INTEGRITÀ
PATTO D’INTEGRITÀ
tra
l’Università degli Studi di Milano e
l’Operatore economico
Dati dell’operatore economico
Denominazione e forma giuridica sede legale in via n. codice fiscale/partita IVA rappresentata da in qualità di
con riferimento alla seguente procedura di affidamento di lavoro, fornitura e servizio o alla seguente domanda di iscrizione all’albo o all’elenco fornitori dell’Ateneo
Procedura di affidamento di lavori, fornitura e servizio:
Iscrizione in albo o elenco fornitori:
si stipula il seguente Patto di integrità, il cui schema è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano nella seduta del 28 aprile 2016 e revisionato nella seduta straordinaria del 21 settembre 2021.
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell’Università degli Studi di Milano (d’ora in avanti Università) e dell’Operatore economico nell’ambito della procedura in oggetto.
2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell’Università e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.
3. Come esplicitato in tutti i documenti inerenti alla gara l’espressa accettazione del Patto di integrità da parte dell’Operatore economico costituisce condizione essenziale per l’ammissione alla procedura in oggetto espletata dall’Università.
4. Copia del Patto di integrità, sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell’Operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto.
5. Le clausole del presente Xxxxx costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento: nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l’obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l’inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.
Articolo 2 - Obblighi dell’Università degli Studi di Milano
1. Il personale dell’Università degli Studi di Milano, impiegato ad ogni livello nell’espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Milano emanato con decreto rettorale 8 maggio 2015, registrato al n. 295200 in data 14 maggio 2015.
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o soggetti che collaborano con l’Università.
3. L’Università si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto.
4. Durante la procedura in oggetto, l’Università si impegna a trattare tutti gli offerenti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun offerente informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l’esecuzione del contratto.
5. L’Università è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Articolo 3 – Obblighi dell’Operatore economico
1. L’Operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto.
2. L’Operatore economico dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Università.
3. L’Operatore economico dichiara altresì di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto.
4. L’Operatore economico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria e a informare tempestivamente l’Università e la Prefettura di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori dell’Università o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come esplicitato all’art. 4, comma 1, del Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto.
5. L’Operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e a informare l’Università di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del relativo contratto, da parte di terzi.
6. L’Operatore economico dichiara:
a. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
b. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
c. di non aver in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volte ad alterare, con mezzi illeciti, la concorrenza del mercato.
7. L’Operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Regolamento recante Codice comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e nel Codice di comportamento del personale dell’Università degli Studi di Milano si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’Università. L’Operatore economico è consapevole e accetta che, ai fini della completa conoscenza del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università, l’Università ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R. 62/2013 garantendone l’accessibilità sul sito istituzionale in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Disposizioni generali”, sotto- sezione “Atti generali”: Codice etico e codice di comportamento. L’Operatore economico si impegna a trasmettere copia dei predetti “Codici” ai propri collaboratori.
8. L’Operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Università, nell’ampia accezione così come definita dall’art. 21 del D.lgs. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Operatore economico dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, il contratto è nullo con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell’affidamento. Sussiste inoltre per l’Operatore economico il conseguente divieto a contrarre con l’Università per i successivi tre anni.
9. L’Operatore economico si impegna a segnalare entro il termine di presentazione dell’offerta all’Università:
a. eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra i propri titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto al personale dipendente dell’Università, ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera e, della L. 190/2012;
b. eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza, relativi al personale dell’Università coinvolto nel procedimento di gara e nell’esecuzione del contratto o a collaboratori ugualmente coinvolti.
10. L’Operatore economico si impegna a informare tutto il personale di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi che ne scaturiscono.
11. L’Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Università, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto,
inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
12. L’Operatore economico si impegna ad acquisire anche per i subaffidamenti, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 4 – Violazione del Patto di integrità
1. L’Operatore economico è consapevole che, in base all’art. 83-bis del D.lgs. 159/2011, il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
In particolare, l’Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, è consapevole e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, accertato dall’Università all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:
• esclusione del concorrente dalla procedura;
• risoluzione del contratto;
• risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
— inadempimento da parte dell’Operatore economico dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva all’Università e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti), ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto;
— misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’Operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
L’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Università è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
• escussione della cauzione provvisoria;
• escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
• responsabilità per danno arrecato all’Università (anche di immagine) nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Università per una durata di tre anni.
Articolo 5 – Sottoscrizione ed efficacia del Patto di integrità
Il presente patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante della società partecipante ovvero in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, il presente patto è sottoscritto
in solido da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
Il presente Xxxxx di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento.
Nel caso l’Operatore partecipi, nell’arco di un biennio decorrente dalla data di sottoscrizione del presente patto, ad altre procedure di importo inferiore a € 40.000 attivate dall’Ateneo, il corrente Patto continua a ritenersi valido e a produrre i suoi effetti anche nelle successive procedure.
Con la sua sottoscrizione l’Operatore si impegna quindi ad assumere gli stessi obblighi anche nelle successive procedure.
Articolo 6 – Pubblicità del Patto di integrità
Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.
Articolo 7 – Autorità competente in caso di controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del Patto di integrità tra l’Università e gli Operatori economici sarà risolta dal Foro di Milano.
Per l’Università degli Studi di Milano Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il presente patto, conforme al modello approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta straordinaria del 21 settembre 2021 si intende recepito e accettato per la parte pubblica in persona del Direttore Generale di cui sopra per effetto della determina DG del 27 settembre 2021 registrata al n. 14868/2021 in data 27 settembre 2021.
L’Operatore economico
Milano,