Fac-simile di convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale e divorzio
Fac-simile di convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale e divorzio
(si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, per stipulare la convezione di negoziazione assistita in materia di separazione personale e divorzio è necessaria l'assistenza di almeno un avvocato per parte)
(in rosso le alternative)
CONVENZIONE di NEGOZIAZIONE ASSISTITA
(a' sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)
A valere ad ogni effetto di legge,
tra
il/la Sig./Sig.ra , c.f. , nato/a a , il residente in , Xxx/Xxxxxx , x. , xxxxxxxxx/x xxxx'Xxx. ,
x.x. , xxx studio professionale in , Via , n. , p.e.c.
(da una parte)
e
il/la Sig./Sig.ra , c.f. , nato/a a , il residente in , Xxx/Xxxxxx , x. , xxxxxxxxx/x xxxx'Xxx. ,
x.x. , xxx studio professionale in , Via , n. , p.e.c.
(dall'altra)
premesso
- che tra le Parti come sopra individuate si è posta questione inerente la/lo separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio;
- che per il tramite dell'Avv. del Foro di , il/la Sig./Sig.ra ha invitato il/la Sig./Sig.ra
a stipulare convenzione di negoziazione a' sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che, a mezzo dell'Avv. del Foro di , il/la Sig./Sig.ra
ha comunicato di aderire alla procedura di negoziazione assistita finalizzata a ricercare una soluzione consensuale di separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio;
- che le Parti si sono quindi determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita a' sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che il Sig. e la Sig.ra non hanno figli minori, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o economicamente non autosufficienti;
ovvero
- che il Sig. e la Sig.ra sono genitori di
, minore/incapace/portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92/economicamente non autosufficiente;
Tanto premesso, i sottoscritti
dichiarano di essere stati informati dai rispettivi Avvocati e, quindi, consapevoli
- che la negoziazione assistita è un procedimento non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza;
- che nell'ambito del procedimento è possibile esperire la mediazione familiare, al fine di essere coadiuvati da esperti nella individuazione dei canali comunicativi per la miglior gestione della crisi, anche nell'interesse della prole;
- che è fatto obbligo agli Avvocati e alle Parti di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
- che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
- che i difensori delle Parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;
- che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;
- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati che le assistono, sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, ove non ravvisi irregolarità, comunicherà agli Avvocati il nullaosta necessario agli adempimenti successivi;
ovvero, in presenza di figli minori, incapaci, etc....
- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati che le assistono, sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale lo autorizzerà ove lo ritenga rispondente all'interesse dei figli mentre, in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle Parti per i provvedimenti consequenziali;
- che copia dell'accordo, autenticata dall'Avvocato della Parte, verrà dal medesimo trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto;
- che l'accordo produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio;
Tutto ciò premesso e dichiarato, le Parti
stipulano e convengono
quanto segue.
I. Oggetto della convenzione.
Le Parti, dando corso alla procedura di negoziazione assistita, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per raggiungere, tramite l'assistenza dei rispettivi Avvocati, una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio.
II. Durata della procedura di negoziazione 1.
La Parti concordemente fissano al / / il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura.
Le Parti potranno convenire una proroga di tale termine, fissandone la durata, entro i limiti di legge.
Sempre nei limiti di legge, le Parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l’impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.
III. Fase negoziale.
Per favorire il raggiungimento di un’intesa le Parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione.
Le Parti si impegnano, tra l'altro, a non compiere durante la procedura atti tali da alterare il quadro economico personale o della famiglia.
inoltre, in presenza di figli minori
Nella ricerca dell'accordo, le Parti terranno altresì in debito conto l'importanza per il/i minore/i di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:
eventualmente
Le Parti intendono preliminarmente avviare un percorso di mediazione familiare affidandosi a , scelto/a di comune accordo, al termine del quale:
1 Si ricorda che il termine concordato dalle Parti per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle Parti.
⮚ In data, ora e luogo da concordarsi per le vie brevi, e comunque entro il termine stabilito per la conclusione della procedura, le Parti si incontreranno al fine di confrontarsi sulle rispettive posizioni e richieste, nell'ottica di una definizione consensuale della vicenda;
⮚ ove in detta sede non fosse raggiunto accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, si svolgeranno ulteriori incontri, in numero che le Parti riterranno utile ed opportuno, sempre nel termine concordato o, eventualmente, prorogato, finalizzati ad approfondire il confronto personale onde verificare la possibilità del raggiungimento dell'intesa ovvero l’impossibilità definitiva della soluzione consensuale;
⮚ in ogni caso verrà redatto verbale degli incontri nel quale sarà dato atto del raggiungimento o del mancato raggiungimento dell'accordo.
IV. Mancato accordo.
L’impossibilità del raggiungimento di un accordo sarà fatta constare con verbale sottoscritto dalle Parti, accompagnato da certificazione di autografia delle sottoscrizioni apposta dai rispettivi legali.
V. Conclusione di intesa conciliativa.
In caso di raggiungimento di un’intesa le Parti sottoscriveranno altresì una scrittura riportante l’accordo raggiunto.
Gli avvocati provvederanno a certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
L'accordo sarà quindi trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, nei termini e per le finalità di legge.
Ottenuto il nullaosta
ovvero, in presenza di figli minori, incapaci, etc...
Vista l'autorizzazione
del Procuratore della Repubblica, gli Avvocati, d'intesa, trasmetteranno copia dell'accordo autenticata da almeno uno di loro all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
VI. Oneri professionali.
A meno che non si raggiungano in seguito diverse intese, ciascuna delle parti sarà tenuta sopportare l’onere dell’assistenza del difensore.
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione di una Parte)
Io sottoscritto, Avv. certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra
da me previamente identificato/a.
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione dell'Avvocato)
* * *
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione di altra Parte)
Io sottoscritto, Avv. certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra
da me previamente identificato/a.
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione dell'Avvocato)