CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
per l’affidamento del servizio di realizzazione grafica, impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria e distribuzione del periodico comunale “Noi di Questo Paese” per il Triennio 2020- 2022, eventualmente rinnovabile per un analogo periodo di tempo.
CIG 8121858140
CPV: 79970000-4 Servizi di editoria - 79824000-6 Servizi di stampa e di distribuzione
ART. 1 - PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale disciplina i rapporti inerenti l’affidamento del servizio di redazione, realizzazione grafica, impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria e distribuzione del periodico comunale “Noi di Questo Paese” tra:
- STAZIONE APPALTANTE: Comune di Soliera - con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0;
- APPALTATORE: ditta appaltatrice individuata a seguito della procedura di gara.
Formulando la propria offerta, la ditta si impegna ad accettare tutto quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto senza alcuna eccezione.
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s'intende offerto e applicato per tutte le prestazioni richieste dall’Amministrazione comunale come disciplinate nel presente capitolato e costituisce il prezzo contrattuale da applicare.
Referente per l’esecuzione del contratto per conto del Comune di Soliera è l’addetto stampa: tel. 000.000000 email: ufficio xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
ART. 2 – OGGETTO
A) Il presente capitolato riguarda la realizzazione del periodico comunale “Noi di questo Paese” edito dal Comune di Soliera e di sua proprietà, con tutti i diritti connessi, per il triennio 2020- 2022 per n. 6 uscite annuali e tiratura di n. 7000 copie per ciascuna uscita, garantendo i servizi e le prestazioni elencati negli articoli seguenti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e delle condizioni ivi evidenziate.
B) L’Amministrazione comunale manterrà la responsabilità editoriale e redazionale e la nomina del proprio responsabile del periodico e della redazione.
C) Il servizio richiesto comprende le attività di:
- realizzazione grafica (impostazione layout);
- impaginazione, inserimento testi e immagini forniti dal Comune su supporto informatico;
- raccolta pubblicitaria;
- stampa di n. 7000 copie del periodico;
- produzione in formato digitale (file PDF) del periodico da pubblicare sul sito internet istituzionale;
- distribuzione massiva di n. 7000 copie del periodico così ripartite:
- n. 6500 copie da distribuire porta-a-porta alle famiglie, su tutto il territorio del Comune di Soliera, comprese le frazioni di Limidi e Sozzigalli e le località di Appalto e Secchia, case sparse incluse;
- n. 100 copie da consegnare al Comune di Soliera, presso la sede municipale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 x Xxxxxxx (XX);
- n. 400 copie da depositare presso ciascuno dei n. 6 punti d’informazione posizionati sul territorio comunale.
D) eventuale realizzazione e distribuzione di numeri straordinari del periodico comunale, con le modalità, termini e quantità descritte nel capitolato speciale d’appalto.
E) eventuali servizi aggiuntivi ed offerte migliorative conformemente a quanto aggiudicato in sede di gara ed approvato dall’amministrazione comunale;
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
A) L’appalto ha durata triennale (3 anni) con decorrenza da gennaio 2020 al 31/12/2022 e comunque fino alla realizzazione, stampa e distribuzione del sesto numero del periodico comunale per l’anno 2022, con possibilità di rinnovo per un analogo periodo di tempo.
B) Qualora l'Amministrazione comunale, ravvisandone le condizioni di opportunità e nel rispetto nelle norme vigenti, intenda avvalersi della facoltà di rinnovare il contratto in oggetto per un ulteriore periodo di pari durata, dovrà darne comunicazione alla ditta appaltatrice con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo a mezzo PEC. In questo caso la ditta affidataria è tenuta ad eseguire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Non sono ammesse revisioni di prezzo.
C) L’esecuzione del contratto potrà avere inizio, al fine di garantire la corretta realizzazione del periodico comunale, anche nelle more di esecuzione delle necessarie verifiche in carico all’appaltatore, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016. Resta salvo che in caso di successivo accertamento, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, del difetto del possesso dei requisiti prescritti si darà seguito alla risoluzione del contratto con il solo pagamento del corrispettivo pattuito in riferimento alle prestazioni reste e nei limiti dell’utilità ricevuta e nel caso di maggior danno all’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto.
D) Entrambe le parti, ditta appaltatrice ed Amministrazione comunale titolare del presente contratto, hanno facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo, ad ogni scadenza annuale, previa comunicazione motivata da inoltrare con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza.
E) Qualora alla scadenza del contratto, quand’anche anticipatamente risolto, non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, è facoltà dell'Amministrazione avvalersi di proroga tecnica al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 11del D.Lgs 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso il l’affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento
ART.4 - SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO A BASE DI GARA, VALORE DEL CONTRATTO
A) L’appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice, si è ritenuto opportuno non suddividere il presente affidamento in lotti, atteso che una gestione unitaria del
B) L’importo stimato dell’appalto complessivamente per il triennio contrattuale 2020/2022 ammonta ad Euro 30.330,00 (al netto di IVA di legge), per n. 6 uscite annuali e tiratura di n. 7000 copie per ciascuna uscita.
C) L’importo dell’appalto soggetto a ribasso, posto a base di gara è pari ad Euro 10.110,00
/annui (al netto di Iva di legge), e comprende tutti i servizi necessari per la realizzazione e distribuzione di n. 7.000 copie del periodico comunale per le n. 6 uscite annuali previste, come descritti nel capitolato speciale d’appalto, ed è stato stimato come di seguito riportato, tenendo conto di precedenti affidamenti:
Descrizione servizi/beni | Importo |
- Servizio di realizzazione grafica, impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria, per ciascuna uscita di n. 7.000 copie del periodico …... E. 1.260,00 cad.(oltre IVA al 4%) - Servizio di distribuzione massiva “senza indirizzo”, per ciascuna distribuzione di n. 7.000 copie del periodico E. 425,00 cad. (oltre IVA al 22%) | |
Importo annuo a base di gara per n. 6 uscite annue del periodico = E. 10.110,00 (al netto d’IVA di legge) . Oneri della sicurezza non ribassabili: € 0,00 (zero). |
L’importo di aggiudicazione sarà quello risultante dagli atti di gara.
D) Il prezzo indicato nell'offerta presentata dalla ditta concorrente in sede di gara, è omnicomprensivo dei servizi richiesti nel Capitolato speciale d’appalto, fatti salvi i servizi opzionali di cui al successivo art.6.
E) All’Appaltatore competono, inoltre, eventuali introiti derivanti dalla gestione e vendita degli spazi pubblicitari che potrà inserire nel periodico comunale, secondo quanto indicato nell’ art.7 del presente capitolato speciale d’appalto. La mancata o parziale vendita degli spazi pubblicitari non può, in nessun caso, essere causa di sospensione del servizio né dà diritto all’appaltatore ad alcun indennizzo o somma comunque denominata.
F) Con il pagamento del prezzo di aggiudicazione si intendono interamente compensati tutti i servizi prestati nell’esecuzione del presente appalto. Nessuna altra somma aggiuntiva potrà essere richiesta dall’appaltatore.
G) Il valore complessivo dell’appalto, indicato ai soli fini degli adempimenti di legge, per il triennio di affidamento e di eventuale rinnovo alle medesime condizioni per un analogo periodo di durata pari a 3 anni, compreso di eventuale proroga tecnica, è stimato complessivamente in Euro 60.660,00 (al netto d’IVA di legge).
ART. 5 - RISCHI DA INTERFERENZE
A) La stazione appaltante non ha predisposto il DUVRI in quanto, in base alle modalità di strutturazione dei servizi richiesti, non sussistendo contiguità fisica o di spazio tra il personale comunale e i dipendenti della ditta aggiudicataria del servizio, non esistono rischi derivanti da possibili interferenze, e quindi non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali che risulta pertanto pari a 0 (zero) euro.
B) Le ditte concorrenti, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs.vo 50/2016, devono indicare in ogni caso nell’offerta economica i propri costi aziendali per la sicurezza concernenti gli
adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al presente appalto.
ART. 6 - SERVIZI OPZIONALI E VARIANTI
A) L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di richiedere alle ditte concorrenti l’esecuzione di servizi opzionali. Pertanto sarà richiesto di indicare in sede di gara anche i prezzi dettagliati da utilizzarsi per l’intera durata del contratto, per fornire su richiesta esplicita dell’Amministrazione Comunale anche solo occasionalmente, le prestazioni aggiuntive opzionali di seguito specificate:
- distribuzione massiva “senza indirizzo” sul territorio comunale di altri materiali informativi con le stesse modalità del periodico;
- cellophanatura di una singola uscita del periodico (7000 copie);
- inserimento all’interno del periodico di un volantino o opuscolo informativo.
Tali prezzi di servizi opzionali, non saranno presi in considerazione in fase di valutazione dell'offerta economica, ma saranno vincolanti per la ditta che si aggiudicherà l'appalto.
B) L’amministrazione comunale si riserva altresì la possibilità di variare in aumento o diminuzione il numero di copie del periodico da realizzare, stampare e distribuire rispetto alle n. 7000 previste, così come il numero di uscite annuali rispetto alle 6 previste. In tal caso il prezzo da riconoscere all’appaltatore sarà calcolato proporzionalmente in aumento o diminuzione rispetto a quanto offerto in sede di gara, con riguardo al servizio effettivamente reso.
ART. 7 – DEFINIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
1. Gli spazi da destinare a inserzioni pubblicitarie devono essere sempre concordati con l’Amministrazione Comunale sulla base del progetto editoriale, in ogni caso la pubblicità non potrà superare il 25% dei moduli complessivi per ogni numero.
Fermo restando il limite massimo di pubblicità per l’intero periodico, la percentuale massima di pubblicità per facciata non potrà superare il 30% a piede, ad eccezione delle facciate di copertina 2 e 4 e/o di altra pagina interna, dove sarà possibile vendere moduli a facciata intera.
2. Nel periodico non possono essere inserite pubblicità che contengano:
a) informazioni contrarie all’ordine pubblico, ingannevoli, comunicazioni erotiche, pornografiche o oscene, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente, i minori, incentivanti l’uso di alcolici, tabacco, stupefacenti, farmaci, che esaltano la pratica del gioco con vincite in denaro, informazioni tali da violare la riservatezza e la privacy di persone fisiche o in qualche modo pregiudizievoli dell’immagine del Comune e dei suoi amministratori.
b) comunicazioni in contrasto con quanto previsto al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa.
c) comunicazioni in contrasto con quanto previsto dai regolamenti comunali o da provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale di Soliera.
3. La ditta appaltatrice dovrà pertanto farsi carico delle eventuali contestazioni, pretese e azioni che dovessero essere intentate da terzi per lesione di diritti morali e patrimoniali in relazioni agli spazi pubblicitari e commerciali, manlevando l’amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.
4. La ditta appaltatrice invierà al Comune, anche in formato elettronico, le informazioni relative alle pubblicità e altre attività prima della loro pubblicazione e comunque in tempo utile affinché l’Amministrazione possa esercitare le funzioni di controllo e verifica (in fase di correzione delle bozze, prima della stampa del giornale).
5. L’appaltatore si impegna ad inserire e gestire direttamente la pubblicità pervenuta dai clienti, con opportune proprie strumentazioni e personale. Nessun onere economico derivato da gestione e inserimento di inserzioni e altri materiali pubblicitari dovrà ricadere sul Comune di Soliera. La mancata o parziale vendita degli spazi pubblicitari non può, in nessun caso, essere causa di sospensione del servizio né dà diritto all’appaltatore ad alcun indennizzo o somma comunque denominata.
ART.8 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERIODICO
1. Il periodico dovrà avere un’impostazione grafica generale conforme all’offerta tecnica, presentata in sede di gara e rispettare, in ogni caso, i seguenti limiti/condizioni:
a) n. 6 uscite annuali ordinarie (indicativamente ogni due mesi), più eventuali numeri straordinari a richiesta dell’Amministrazione;
b) Tiratura di n. 7.000 copie per ogni uscita, con possibilità di aumento delle copie;
c) Stampa in quadricromia 4+4 colori
d) inserimento di foto: a colori o in bianco e nero, a seconda della disponibilità e della finalità estetica;
e) inserimento di testi e titoli forniti dall’amministrazione comunale
f) produzione in formato digitale (file PDF) da pubblicare sul sito internet istituzionale;
g) Distribuzione: secondo quanto specificato nel successivo Art. 10.
h) condizioni per la facciata 1 (prima pagina): la prima pagina di copertina dovrà essere priva di pubblicità; dovranno essere indicati il nome del periodico “Noi di questo paese”, lo stemma del Comune di Soliera, il numero e l’anno progressivo del periodico, immagini e titoli indicati dall’addetto stampa incaricato del Comune.
i) periodicità: indicativamente bimestrale, a inizio febbraio, inizio aprile, inizio giugno, fine giugno, inizio ottobre e inizio dicembre. Le date verranno definite nel dettaglio dall’addetto stampa comunale, tenendo conto anche delle norme di legge che regolano le campagne elettorali durante le elezioni politiche e amministrative.
2. Il progetto grafico di base presentato in sede di gara ed approvato dal Comune, potrà essere integrato con le indicazioni dettagliate di volta in volta necessarie, fornite dall’addetto stampa comunale.
3. La stampa di n.6 edizioni del periodico potrà subire variazioni in caso di necessità, pertanto la Ditta appaltatrice sarà tenuta a realizzare, eventuali numeri straordinari del periodico che saranno richiesti dall’Amministrazione Comunale e di cui sarà data comunicazione con congruo preavviso. Viceversa, nel caso l’Amministrazione decidesse di stampare meno delle 6 edizioni annuali previste nulla sarà dovuto alla Ditta appaltatrice. Le eventuali produzioni straordinarie dovranno essere realizzate con le medesime caratteristiche tecniche delle edizioni ordinarie e alle medesime condizioni economiche ricavabili dall’offerta presentata.
4. E’ riservata al Comune di Soliera la facoltà di rivolgersi ad altre ditte in casi eccezionali o per lavori speciali, qualora la Ditta appaltatrice non fosse in grado di farvi fronte, senza che ciò possa dar luogo a pretese o richieste di indennizzi di nessuna sorta da parte della ditta medesima.
ART.9 – MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRODUZIONE DEL PERIODICO
1. Le modalità operative per la produzione del periodico consistono nell'invio tramite posta elettronica da parte dell’addetto stampa comunale, del materiale (i testi in formato word e le immagini in formato jpeg) e la vostra presentazione di una bozza in formato PDF da approvare con un visto per la stampa, in seguito ad opportune verifiche e correzioni concordate con l’ufficio stampa comunale.
2. Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale ed entro il termine prescritto dall’ordine emesso dall’addetto Stampa incaricato del Comune Responsabile del periodico, che recherà tutte le indicazioni tecniche tali da consentire la corretta esecuzione del lavoro ed in particolare:
a) Titolazioni;
b) Articoli;
c) Immagini, fotografie, disegni;
d) Struttura dell’impaginazione fino alla fase esecutiva.
ART. 10 – MODALITÀ OPERATIVE PER LA DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO
1. Il servizio consiste nella distribuzione massiva del Periodico Comunale con la modalità porta-a- porta “senza indirizzo”, su tutto il territorio del Comune di Soliera, comprese le frazioni di Limidi e Sozzigalli e le località di Appalto e Secchia, case sparse incluse;
2. Il numero complessivo di copie stampate ammonta a n. 7.000 per ogni edizione, per un totale di
n. 6 edizioni l’anno (indicativamente ogni 2 mesi), da distribuire tenendo conto delle seguenti modalità:
a) n. 6500 copie da distribuire porta-a-porta alle famiglie, su tutto il territorio del Comune di Soliera, comprese le frazioni di Limidi e Sozzigalli e le località di Appalto e Secchia, case sparse incluse;
b) n. 100 copie da consegnare al Comune di Soliera, presso la sede municipale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 x Xxxxxxx (XX).
c) n. 400 copie da distribuire presso ciascuno dei n. 6 punti d’informazione posizionati sul territorio comunale, per i quali verrà fornito l’indirizzo.
3. Per la distribuzione presso i condomini si richiede di effettuare l’incasellamento delle copie del periodico in ciascuna delle cassette postali dei residenti, evitando di lasciare i pacchi delle copie del periodico all’ingresso dello stabile. Nel caso in cui il condominio fosse dotato di portineria, le copie potranno essere consegnate al custode che le incasellerà insieme alla normale posta.
4. La distribuzione del periodico deve avvenire entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall’ordine di distribuire che viene sempre comunicato dal Comune di Soliera 5 (cinque) giorni lavorativi prima.
5. La distribuzione deve avvenire nei tempi indicati, anche in caso di condizioni climatiche avverse (in caso di pioggia o neve).
6. Il periodico è indicativamente bimestrale, per un totale di 6 numeri l’anno e la data di uscita di ogni numero viene comunicata dall’addetto stampa comunale, sulla base di una programmazione annuale. Per l’anno 2020 la prima uscita è indicativamente programmata per la
seconda metà del mese di febbraio Il numero delle uscite è da ritenersi indicativo e non vincolante per l’Amministrazione stessa;
7. La stampa di n. 6 edizioni del periodico potrà subire variazioni in caso di necessità, pertanto la Ditta appaltatrice sarà tenuta a distribuire alle stesse condizioni economiche e modalità tecniche pattuite, eventuali numeri straordinari del periodico che venissero richiesti dall’Amministrazione Comunale e di cui sarà data comunicazione con congruo preavviso;
8. Ad ogni distribuzione deve essere comunicata immediatamente all’Amministrazione comunale la data di inizio, così come la conclusione del servizio.
9. Nel corso del servizio di distribuzione dovrà essere fornito, in tempo reale, l’elenco delle vie e dei numeri civici nei quali sia risultato impossibile o difficoltoso effettuare il servizio di distribuzione e segnalazione di eventuali problematiche emerse.
10. Entro due giorni dal termine della distribuzione devono essere consegnate al Comune di Soliera le copie eventualmente avanzate.
11. la ditta appaltatrice è tenuta altresì a garantire un servizio di ispezione sul corretto andamento della distribuzione, con interventi mirati aggiuntivi di consegna del periodico, in caso di segnalazioni o richieste da parte dei cittadini per mancato recapito del periodico stesso.
12. E’ riservata al Comune di Soliera la facoltà di rivolgersi ad altre ditte in casi eccezionali o per lavori speciali, qualora la Ditta appaltatrice non fosse in grado di farvi fronte, senza che ciò possa dar luogo a pretese o richieste di indennizzi di nessuna sorta da parte della ditta medesima.
13. La ditta appaltatrice non potrà reclamare alcun diritto di rivalsa nel caso di ordinativi inferiori alle commesse presunte di n. 6 distribuzioni annue.
14. Il Comune, qualora se ne manifesti la necessità, può concordare con l’appaltatore la distribuzione di altro materiale consistente in comunicazioni istituzionali prodotte anche da altri enti pubblici o in comunicazioni redatte direttamente dal Comune e relative a temi di pubblico interesse, con le stesse modalità e condizioni economiche pattuite per la distribuzione del Periodico Comunale.
ART. 11– TEMPI DI LAVORAZIONE E CONSEGNA DEL PERIODICO
1. Entro 3 giorni dalla trasmissione via e-mail e/o consegna dei materiali da parte dell’addetto stampa incaricato del Comune (prima bozza con titolazione, testi, fotografie e struttura non grafica dell’impaginazione), l’appaltatore dovrà rimandare all’addetto stampa sempre via e- mail, le prime correzioni e modifiche, alle quali seguirà una stretta collaborazione con l’addetto stampa al fine di perfezionare il prodotto nei 2 giorni successivi. Entro 5 giorni dall’invio della prima bozza da parte dell’addetto stampa, l’appaltatore dovrà ultimare tutte le correzioni e gli inserimenti, e consegnare via e-mail all’addetto stampa la bozza definitiva della pubblicazione comprensiva delle inserzioni pubblicitarie e delle immagini o fotografie, impaginata secondo il progetto grafico concordato, per l’autorizzazione alla stampa.
2. La stampa delle pubblicazioni ed eventualmente confezionamento dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’“ok si stampi” comunicato dall’addetto stampa del Comune di Soliera.
3. La distribuzione del periodico sul territorio comunale, da effettuare con le modalità previste all’articolo 8), deve avvenire entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall’ordine di distribuire;
4. L’appaltatore dovrà inoltre far pervenire al Comune, contestualmente al ricevimento dell’”ok si stampi”, il file PDF del periodico stesso da pubblicare sul sito internet istituzionale.
5. L’assegnatario non può e non deve assolutamente dare inizio al lavoro se non è preceduto o accompagnato da un ordine completo di stampa comunicato dall’addetto stampa comunale. Non può altresì derogare dalle caratteristiche tecniche (numero di pagine, immagini in bianco e nero ecc.) indicate dal Comune di Soliera.
6. Nel caso che il lavoro all’atto della consegna, non fosse riconosciuto di buona qualità e fattura o non conforme alla richiesta, l’assegnatario dovrà essere immediatamente disponibile al rifacimento del lavoro. In caso di rifiuto o di ritardo, è facoltà del Comune di Soliera di provvedere con modalità alternative, a tutto rischio e spese dell’assegnatario. In ogni caso la ditta appaltatrice è ritenuta responsabile dei danni che, per ritardo o imperfetta esecuzione del lavoro, fossero causati al Comune.
7. Qualora nel corso del periodo contrattuale, per intervenute nuove esigenze organizzative, l’amministrazione comunale dovesse procedere a cambiamenti nella localizzazione delle consegne e/o nel calendario delle consegne, la ditta appaltatrice è tenuta all’adeguamento delle località e del calendario delle consegne, senza nulla pretendere quale riconoscimento economico aggiuntivo. L’amministrazione comunale provvederà a comunicare eventuali cambiamenti tempestivamente.
ART. 12 - PAGAMENTI
1. L’Appaltatore emetterà successivamente ad ogni uscita del periodico comunale, fattura in formato elettronico alla Stazione Appaltante relativa ai servizi effettivamente svolti e con descrizione dettagliata dei costi. La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle fatture, previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio e solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta d’ufficio del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
2. I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Appaltatore avrà cura di indicare in fattura.
3. In caso di crediti maturati dalla Stazione Appaltante, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d’accredito, da emettersi entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dall’Ente.
4. Dal pagamento di ciascun corrispettivo mensile saranno detratti eventuali importi dovuti alla Stazione Appaltante per penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio.
ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
2. In caso di subappalto gli obblighi di tracciabilità indicati al punto 1. devono essere rispettati anche dai subappaltatori.
ART. 14 – OBBLIGHI DELLA DITTA
1. La ditta appaltatrice è tenuta alla puntuale esecuzione dei servizi richiesti, escludendo qualsiasi pretesa di maggior prezzo o compenso particolarmente in dipendenza da eventuale accrescimento di corrispettivo di mano d’opera, di prezzo di materiali, di articoli qualsiasi impiegati nel servizio o nel lavoro.
2. La ditta appaltatrice è tenuta all’esatta osservanza del capitolato, anche nel caso di ostacoli nell’acquisto di generi, di superiori disposizioni o di qualsiasi altra situazione di difficoltà anche imprevedibile. La ditta appaltatrice non potrà mai pretendere compensi per migliori qualità di articoli somministrati o per maggiore importanza o eleganza del lavoro.
3. La ditta appaltatrice è obbligata a presentare sempre le bozze di stampa, né potrà dar corso alla loro impressione senza prima avervi riportato le eventuali correzioni e ottenuto l’”Ok si stampi” da parte dell’addetto stampa comunale e, inoltre, dovrà eseguire tutte le correzioni indicate nelle bozze senza alcun compenso aggiuntivo, ad esclusione delle sole correzioni o rifacimenti effettuati dall’ufficio competente dopo l’ok si stampi.
4. La ditta appaltatrice dovrà garantire pertanto l’assistenza tecnica in fase di impostazione grafica e impaginazione, nei termini di una stretta collaborazione con l’addetto stampa incaricato del Comune, in particolare:
a) definizione dei caratteri, del corpo e della giustezza degli articoli;
b) fotocomposizione degli articoli, qualora non venissero forniti su supporto informatico;
c) ulteriore correzione delle bozze, dopo il controllo dell’addetto stampa incaricato del Comune, con le relative modifiche;
d) riproduzione delle fotografie eventualmente fornite su supporto cartaceo e da file su supporto informatico e relativi impianti; questi ultimi devono essere tenuti disponibili per eventuali future richieste dell’Ente;
e) riproduzione di grafici, disegni e clip art forniti dall’addetto stampa incaricato del Comune;
f) fornitura di copie in pdf del menabò, ove richiesto;
g) impaginazione esecutiva definitiva;
h) impianti di stampa, lastre, carta, stampa e confezione del prodotto;
i) realizzazione delle pubblicazioni in formato PDF, idoneo all’installazione sul sito istituzionale dell’Ente da inviare via e-mail al Comune di Soliera.
5. L’appaltatore dovrà garantire la consulenza editoriale, nei seguenti termini:
a) assistenza all’addetto stampa incaricato del Comune, ove richiesto, per la definizione dell’impostazione grafica del periodico;
b) assistenza all’addetto stampa incaricato del Comune, ove richiesto, per la definizione del progetto redazionale di ciascun numero;
c) acquisizione dell’”ok si stampi” da parte del Comune, anche via e-mail, spedendo un PDF della bozza del periodico all’addetto stampa incaricato del Comune, che sempre via e-mail darà conferma scritta dell’”ok si stampi”;
d) invio all’addetto stampa incaricato del Comune di una tabella di marcia sulla quale devono essere indicati un riepilogo delle caratteristiche tecniche del Periodico (formato, numero di pagine, confezione, numero di copie etc.), la data di chiusura del periodico, la data di stampa, e quella di distribuzione sul territorio comunale del periodico.
6. La ditta appaltatrice dovrà fornire il nome del/dei responsabile/i della gestione del progetto, incaricati di mantenere ogni rapporto utile con l’Amministrazione Comunale. L’appaltatore dovrà impiegare personale di fiducia che osserverà diligentemente gli oneri e le norme previste dal capitolato, il segreto professionale, i programmi e gli indirizzi del servizio, i tempi stabiliti.
ART. 15 – AMMISSIBILITÀ
1. L’appaltatore deve avere la capacità tecnica ed economica per adempiere al servizio, in particolare:
a) deve essere in grado di assicurare le prestazioni inerenti al servizio in oggetto con proprio personale capace, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all’utilizzo e per il quale l’appaltatore solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e in genere da tutti gli obblighi risultanti della disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi;
b) deve aver ottemperato agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente.
c) deve aver ottemperato agli obblighi contrattuali di lavoro nei confronti di propri dipendenti a qualsiasi titolo, previsti dalle normative vigenti.
ART.16 – DIVIETI
1. Alla ditta appaltatrice viene espressamente vietato:
a) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Soliera senza il suo preventivo ed esplicito consenso; in ogni caso, detti atti e/o contratti sono da ritenersi nulli;
b) di utilizzare il materiale fornito dal Comune per le pubblicazioni per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto, senza il preventivo ed esplicito consenso del Comune stesso;
c) di utilizzare i loghi ufficiali del Comune e/o di proprietà del Comune senza il preventivo ed esplicito consenso del Comune stesso;
d) di assumere qualsiasi iniziativa, ivi compreso l’utilizzo di lettere di presentazione agli inserzionisti, che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
2. Nei casi di cui ai punti precedenti, venendo meno il rapporto di fiducia tra l’appaltatore ed il Comune, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto e verrà addebitato all’ appaltatore il risarcimento dei danni per eventuale nuovo affidamento e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi
ART.17 – PENALITÀ
1. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Appaltatore le relative penalità, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
INADEMPIENZA | PENALE |
Mancato rispetto dei termini di distribuzione del periodico, da 2 a 4 giorni di ritardo | € 100,00 |
Mancato rispetto dei termini di lavorazione del periodico da 2 a 4 giorni di ritardo | € 100,00 |
Distribuzione e/o lavorazione del periodico con un ritardo maggiore di 4 giorni e fino a 10 giorni | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo |
Segnalazioni di mancata consegna del periodico sul territorio, superiori a 50 segnalazioni | € 200,00 |
Mancato rispetto delle indicazioni tecnico-qualitative fissate dal Comune nella realizzazione del periodico | € 200,00 ad evento |
Inottemperanza ad altre norme del presente Capitolato Speciale e/o del contratto d’appalto | € 300,00 ad evento |
In caso di non consegna e/o distribuzione totale del periodico o ritardo oltre i 10 giorni, oltre a non corrispondere il prezzo pattuito per la singola uscita, la stazione appaltante applicherà una ulteriore penale di Euro 500,00. |
2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:
a) la Stazione Appaltante contesta il fatto all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata (PEC);
b) l’Appaltatore, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
c) la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;
d) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell’incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere dell’Appaltatore provvedere al reintegro della stessa entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante.
3. Si fanno comunque salvi i diritti al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto.
ART.18 – REVISIONE, RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla normativa in materia di pubblicazioni a stampa e di regolazione della professione giornalistica, imputabili a dolo, colpa, negligenze, errori ed omissioni dell’appaltatore.
2. In tutti i casi di inadempimento da parte della ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Comune può procedere alla risoluzione unilaterale dell’accordo con decorrenza immediata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell’art 1456 del Codice Civile, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere e con decorrenza immediata.
3. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) Perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Mancata consegna totale del periodico oltre il quindicesimo giorno di ritardo;
c) Sospensione/abbandono arbitrario del servizio;
d) Mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, dell’Appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi affidati;
e) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) Mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
g) Cessione, totale o parziale, del contratto;
h) Mancato rispetto della normativa in materia di subappalto;
i) Violazione dei divieti stabiliti all’art.14;
j) Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione dell’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.;
k) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all’art. 21 del presente Capitolato Speciale entro il termine previsto;
l) Inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante e/o all’utenza;
m) Applicazione di n. 3 penali per violazione di obblighi contrattuali;
n) Mancato rispetto del Codice di comportamento;
4. In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione e per la stipula con altro contraente. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni al secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi classificati, seguendo l’ordine di graduatoria.
5. In caso di fallimento della ditta, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
6. Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, violando i termini di preavviso, l’Amministrazione avrà diritto al risarcimento dell’eventuale danno.
7. In tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dalle presenti condizioni contrattuali, è fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune. Ove siano previste penali, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 19 – SUBAPPALTO
1. È ammesso il subappalto, nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia e sempreché di tale intenzione sia stata data informazione in sede di offerta, e previa autorizzazione dell’Amministrazione.
2. E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere tutto o parte del presente contratto a pena di nullità di tale atto e risoluzione unilaterale del contratto d’appalto da parte del Comune.
3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione in forma di lettera raccomandata.
4. Nei casi di risoluzione previsti dal presente articolo, all’appaltatore verrà addebitato il risarcimento dei danni per eventuale nuovo affidamento e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.
ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE RAMO D’AZIENDA E CESSIONE DEI CREDITI
1. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016. Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d’azienda, trasformazione, fusione e scissione all’appaltatore per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c. e dell’art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
2. La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 21 – PRESTAZIONI A CARICO DEL COMUNE
1. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le seguenti prestazioni:
a) pianificazione editoriale annuale;
b) direzione editoriale;
c) redazione interna;
Tali attività sono, di norma, di competenza dell’addetto stampa incaricato del Comune.
ART.22 – PERSONALE IMPIEGATO
1. Il rapporto di lavoro del personale impiegato dalla ditta Appaltatrice per l’attività editoriale, redazionale e per tutte le altre attività inerenti il servizio oggetto del presente contratto, deve essere regolato nel rispetto delle vigenti norme, comprese quelle riguardanti l’assicurazione obbligatoria e la previdenza. Esso dovrà inoltre possedere tutti i requisiti professionali previsti.
2. L’appaltatore deve individuare un referente quale diretto interlocutore dell’Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione del servizio in argomento.
3. Il referente organizza le attività in accordo con l’addetto stampa incaricato del Comune. Il nominativo del referente e i suoi contatti devono essere comunicati dalla ditta appaltatrice al Comune entro 5 giorno dall’aggiudicazione.
4. L’impresa è tenuta a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporter per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A seguito della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale triennale netto e comunque in conformità, nei modi, e forme di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13/2/1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
2. La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all’art. 1944 c.c., e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. comma 2, e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito ad istanza dell’Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, previa verifica della conformità delle prestazioni svolte e della non sussistenza di contenzioso in atto con l’Amministrazione comunale.
4. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante.
5. Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa dell’eventuale maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
6. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1. determina la decadenza dell'affidamento.
8. Per quanto non previsto in questo articolo, si applica l’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 24 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
1. L’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto imputabile all’Appaltatore stesso o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni.
2. A tal fine l’Appaltatore dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 1.500.000,00 (un milione e mezzo).
3. Tutte le polizze dovranno essere esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
4. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per fatto e colpa dell’Appaltatore.
5. L’Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia delle quietanze di pagamento del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa entro 20 giorni dall’avvenuto pagamento.
6. L’eventuale mancata stipula o l'inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo l’appaltatore dalle specifiche responsabilità previste dal contratto, mantenendo in capo al medesimo gli eventuali risarcimenti conseguenti, esonerando il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro assolvimento e per eventuali danni non coperti dalla polizza stessa; eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.
ART.25 – VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE – SOSTITUZIONE AMMINISTRATORI
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione societaria del medesimo, nonché ogni mutamento inerente l’Amministrazione e/o la rappresentanza, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il contratto nei casi di cui all’art.18.
ART.26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito (GDPR) e succ. regolamenti attuativi, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. La ditta si impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e sucessivi regolamenti attuativi.
ART. 27 - STIPULA DEL CONTRATTO
Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria unitamente al prezzo di offerta, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato l’appalto
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011.
Il Comune Committente si riserva sin d’ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice nelle more della sottoscrizione del contratto. Si chiederà all’appaltatore di dar corso all’Appalto nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno al Servizio Committente.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., al contratto non si applicano i termini dilatori di cui al comma 9 del suddetto D.lgs..
La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare al Comune Committente, la garanzia definitiva come prevista al precedente art. 24.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Il contratto sarà stipulato con una delle modalità indicate dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
– ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
ART.28 – NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si rimanda ai documenti di gara complessivamente prodotti quali disciplinare di gara e suoi allegati, lettera invito etc. e altresì si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare in materia di pubblicazioni a stampa e di regolazione della professione giornalistica,. di appalti pubblici e di servizi, alla normativa in materia contrattuale, nonché alle norme civili e amministrative e alle consuetudini e agli usi vigenti, in quanto applicabili.
ART.29 – CONTROVERSIE
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente all’interpretazione del contratto e all’esecuzione del presente capitolato il Foro competente è quello di Modena ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.