Allegato 1
Allegato 1
L.r. 73/05 art. 11 bis - Avviso per la concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire – Anno 2020
1. FINALITA' E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
Il presente avviso è finalizzato alla concessione di contributi a cooperative di comunità, costituite o da costituire, che abbiano la finalità di valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali delle comunità locali in attuazione dell’art. 11 bis della Lr 73/2005.
In conformità al Programma regionale di Sviluppo (PRS), e secondo quanto previsto dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR), il presente avviso persegue le finalità di cui al Progetto Regionale n. 5 “Agenda digitale, Banda Ultra Larga, Semplificazione e Collaborazione” del PRS 2016-2020, che nell’ambito della linea n. 7 “Collaborazione” prevede interventi tesi a favorire la diffusione di processi di governance collaborativa come parte integrante del modello di open government toscano, con particolare riferimento al percorso denominato “CollaboraToscana”. Tale percorso, che si è concluso con la definizione del “Libro Verde sull’economia collaborativa”, ha portato alla promozione dal parte della Regione Toscana di una serie di interventi a sostegno di forme di economia collaborativa indirizzate a dare risposte a nuovi bisogni sociali e alla necessità di creare reti e legami di comunità, attraverso un approccio mutualistico e cooperativo.
L’allegato A alla Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 del Consiglio Regionale recante “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione”, prevede, nell’ambito del Progetto Regionale n. 5 “Agenda digitale, banda ultralarga, semplificazione e collaborazione”, un avviso ulteriore a sostegno delle cooperative di comunità.
La Regione ha emanato un primo avviso sperimentale in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 323/2018; il presente avviso rappresenta la prosecuzione e il consolidamento dell’intervento pubblico attuato mediante il primo avviso pubblico.
In particolare gli indirizzi di riferimento del presente avviso sono contenuti nella Delibera della Giunta Regionale approvata il 9 dicembre 2019 n. 1556 recante “Lr 73/2005 art. 11 bis come
modificato dalla lr 67/2019 - Avviso per la concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire: approvazione indirizzi”.
L’avviso prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di:
• contributo in conto capitale
• contributo in conto esercizio
Le spese ammissibili per investimenti e liquidità sono indicate al punto 3.4 del presente avviso L’avviso è emanato nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990.
L’avviso è emanato ai sensi della L.R. n. 71 del 15/12/2017 e nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 123/1998.
L’avviso è emanato altresì nel rispetto della decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii.
L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.
1.2 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 740.000,00 di cui euro 640.000,00 per investimenti ed euro 100.000,00 per spese correnti.
Le risorse finanziarie possono essere integrate con dotazioni aggiuntive mediante ulteriori stanziamenti di bilancio, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al presente avviso al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.
2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
2.1 Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis della Legge Regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) con sede legale e operativa in Toscana - costituite o da costituire - nella forma di cooperative a mutualità prevalente ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all'Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che hanno stabilito la propria sede e operano in uno o più comuni toscani siti in:
- aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento,
- zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale. Per quanto riguarda le aree montane si fa riferimento all’elenco previsto dalla Lr 68/2011.
Per quanto riguarda le aree interne e a rischio di spopolamento si fa riferimento agli atti regionali che le identificano (in particolare allegato 1 alla DCR n. 2 del 15 gennaio 2019, progetto 3 punto 5). Per quanto riguarda le zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale si fa riferimento ai comuni eligibili aggregati per FUA, previsti dall’allegato B alla Delibera della GR n. 57 del 26 gennaio 2015.
L’avviso si rivolge inoltre a cooperative di comunità costituite in contesti, diversi da quelli di cui sopra, quali a titolo esemplificativo aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali.
Le caratteristiche di cui sopra, qualora un comune non sia ricompreso in un atto regionale fra quelli sopra indicati, devono essere dimostrate nella domanda attraverso la presentazione di dati/indicatori
del comune/area dove le stesse hanno sede ed eventualmente anche dei comuni limitrofi. Tali dati potranno fare riferimento, ad esempio, ad indicatori economici e del disagio sociale.
La compagine sociale delle cooperative di comunità è composta da:
a) persone fisiche e giuridiche che appartengono alla comunità interessata ovvero la sovvenzionano od operano con essa;
b) le organizzazioni del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106) che abbiano sede legale nella comunità interessata e dichiarino espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.
Le cooperative partecipanti dovranno presentare un progetto imprenditoriale coerente con le previsioni dell’articolo 11 bis della Lr 73/05, finalizzato a soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano e, in particolare, a offrire servizi alle persone attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento di altri soggetti (pubblici e/o privati) operanti nel comune; il progetto potrà prevedere la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale. Inoltre tale progetto dovrà garantire la possibilità di poter fruire dei benefici offerti dalle nuove tecnologie nella gestione dei luoghi e dei servizi erogati.
Oltre a soddisfare i bisogni della comunità locale il progetto dovrà fondarsi su un piano di impresa di cui dovrà essere adeguatamente dimostrata la fattibilità.
2.2 Requisiti di ammissibilità
Non sono ammissibili le domande presentate dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che sono soci delle cooperative finanziate in virtù dell’avviso approvato con DD n. 7588 del 16/05/2018 (o che sono stati soci nell’anno precedente al presente avviso) o che hanno presentato domanda a valere sull’avviso approvato con DD n. 7588 del 16/05/2018. Le cooperative finanziate dalla Regione Toscana a valere sull’avviso approvato con DD n. 7588 del 16/05/2018 possono presentare domanda unicamente per progetti che richiedono un contributo pubblico che, sommato al contributo ottenuto sull’avviso succitato, non supera euro 50.000,00.
I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e secondo la nozione di “requisiti di carattere generale” fornita dall'art.7 comma 1, lett. a).
Il richiedente deve possedere i requisiti di ammissibilità indicati al punto 2.1.
Il richiedente deve inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, fatto salvo che per le imprese cooperative ancora da costituire (punto 3.) le quali devono presentare dichiarazione di impegno di costituzione ed iscrizione alla CCIAA competente per il territorio dove si presenta il progetto, pena la non ammissibilità all’agevolazione; per queste ultime non valgono i requisiti di cui al punto 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16). Per tali soggetti i requisiti pertinenti verranno verificati dopo la costituzione dell’impresa cooperativa.
1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento (che può essere a titolo di anticipo, per stato avanzamento lavori, a saldo);
2. avere sede legale e sede operativa (unità locale) nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale
in Toscana al momento della domanda detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento (che può essere a titolo di anticipo, per stato avanzamento lavori, a saldo); in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;
3. le imprese cooperative non ancora costituite al momento di presentazione della domanda, devono presentare dichiarazione di impegno di costituzione ed iscrizione alla CCIAA, pena la non ammissibilità all’agevolazione; dette imprese devono costituirsi entro 4 mesi dal decreto dirigenziale di ammissione; in ogni caso devono risultare costituite prima dell’inizio dell’attività progettuale ammessa a contributo;
4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC), dove richiesto;
5. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:
a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dall’avviso, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana, così come previsto dall’art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017;
c) venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione, così come previsto dall’art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017;
d) mancato rispetto del piano di rientro;
e) provvedimenti definitivi adottati dall’Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
f) rinuncia all’agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore, fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
g) revoca parziale dell’agevolazione, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 71/2017, predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell’investimento;
h) mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’incremento occupazionale realizzato, così come previsto dall’art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017;
7. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) non essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
8. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l’impresa):
a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
• associazione per delinquere,
• associazione per delinquere di stampo mafioso,
• traffico illecito di rifiuti,
• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
• corruzione,
• peculato,
• frode, compresi tutti i reati contro il patrimonio
• terrorismo,
• riciclaggio,
• sfruttamento del lavoro minorile;
b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:
• di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
• ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
• omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
• reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
• gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
• reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
• reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
9. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell’ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;
10. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato “destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”;
11. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato) ed, in particolare:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell’erogazione dell’agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;
12. essere in regola con la normativa antimafia;
13. non essere impresa in “difficoltà” secondo la normativa vigente al momento dell’emanazione dell’avviso;
14. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell’emanazione dell’avviso e/o la normativa de minimis;
15. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda; per le inattive al momento della presentazione della domanda, detto requisito dovrà sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo, salvo il caso per cui l’attività dell’impresa beneficiaria sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l’avvio. In ogni caso il requisito deve sussistere al momento della prima erogazione effettuata a qualunque titolo (di anticipo/per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo).
16. possedere la “dimensione” di MPMI;
Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 11), 16) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente avviso.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 13), 16) in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l’iter istruttorio delle domande, può essere attestato dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale mediante una relazione tecnica unitamente a un’attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione (5%).
La dichiarazione di cui al punto 11), acquisita in autocertificazione in sede di domanda, sarà verificata con controllo a campione (10%) ai fini dell’erogazione; in caso di esito positivo del controllo dei carichi pendenti in corso di definizione, l’erogazione del contributo verrà sospesa fino agli esiti definitivi del procedimento penale.
Il requisito di cui al punto 12) (antimafia) è verificato d’ufficio con controllo puntuale in fase di erogazione su tutti i soggetti ammessi a contributo a norma della L.161/2017.
I requisiti di cui ai punti 1) e 2) se non posseduti al momento della domanda, devono essere verificati in sede di erogazione del primo pagamento (che può essere a titolo di anticipo, per stato avanzamento lavori, a saldo).
Per le cooperative non ancora costituite al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16) se non posseduti al momento della domanda, devono essere verificati in sede di erogazione del primo pagamento (che può essere a titolo di anticipo, per stato avanzamento lavori, a saldo).
2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità
Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:
• verifiche d’ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 3), 4), 5), 10), 12), 13), 14), 15) e dei punti 1) e 2) del paragrafo 2.2 se posseduti al momento della domanda;
• verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (10%) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 11), 16) del medesimo paragrafo.
Per le imprese prive di sede e unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui ai punti 1) 2) sono dichiarati sotto forma di impegno assunto con la presentazione della domanda (punto 3 del par. 2.2). Esse devono risultare iscritte alla CCIAA Toscana competente per territorio al momento della prima erogazione effettuata a qualunque titolo (di anticipo/per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo).
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 Interventi finanziabili
Le cooperative partecipanti dovranno presentare un progetto imprenditoriale coerente con le previsioni dell’articolo 11 bis della Lr 73/051, finalizzato a soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano e, in particolare, a offrire servizi alle persone attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento di altri soggetti (pubblici e/o privati) operanti nel comune; il progetto potrà prevedere la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale. Inoltre tale progetto dovrà garantire alla comunità la possibilità di poter fruire dei benefici offerti dalle nuove tecnologie nella gestione dei luoghi e dei servizi erogati.
Oltre a soddisfare i bisogni della comunità locale il progetto dovrà fondarsi su un piano di impresa
di cui dovrà essere adeguatamente dimostrata la fattibilità.
La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:
• le varie fasi del progetto, ivi compreso il risultato finale da conseguire;
• le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell’investimento;
• gli indicatori attestanti il raggiungimento dei risultati.
La proposta progettuale consisterà nella formulazione di un progetto che descriva analiticamente le varie fasi, compresa la descrizione del risultato finale da conseguire.
3.2 Massimali d’investimento
E’ prevista la concessione di un contributo in conto capitale, ai sensi del Regolamento de minimis, che copra fino al 70% del totale delle spese del progetto di cooperativa di comunità ammesso, da un minimo di 5.000,00 euro fino a un massimo di 50.000,00 euro.
Sul contributo concesso è richiesto un cofinanziamento da parte della cooperativa di comunità nella misura minima del 30% dell’importo totale del progetto, fino ad un massimo di euro 21.428. Il preventivo di spesa del progetto può prevedere sia spese correnti che spese di investimento necessarie allo svolgimento delle attività.
3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto Termine iniziale
L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data del provvedimento amministrativo di concessione. Nel caso di cooperative costituende, la data dell’atto dirigenziale di concessione costituirà il termine iniziale a partire dal quale i beneficiari avranno 4 mesi per costituirsi.
Termine finale
I progetti finanziati dovranno concludersi entro il termine massimo di 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo ovvero dalla data di costituzione per le cooperative da costituire. Tale termine potrà essere prorogato solo una volta per un massimo di 6 mesi a seguito di esplicita e moti- vata richiesta della cooperativa beneficiaria.
1 Si riporta il contenuto del comma 3 dell’articolo 11 bis della Lr 73/05: “Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività socio economiche eco- sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l’interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.”
3.4 Spese ammissibili
Le spese, sia per investimenti che per liquidità, sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda (solo per le cooperative che a tale data sono costituite), ad eccezione dei pagamenti effettuati a titolo di caparra confirmatoria ovvero in conto visione.
Si specifica che, seppure in presenza di concessione di proroga, le spese di natura continuativa (quali personale dipendente o assimilato e di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a quella del progetto. In caso di cooperative costituende, esse devono risultare costituite prima dell’inizio dell’attività progettuale ammessa a contributo ed, in ogni caso, le spese devono essere sostenute successivamente all’avvenuta costituzione e all’ iscrizione alla competente CCIAA.
Tutte le spese devono essere supportate da fatture emesse nei confronti del soggetto beneficiario (cooperativa) quale giustificativo di spesa.
Spese ammissibili per investimenti:
• macchinari, attrezzature e arredi (anche usati);
• opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile per la ristrutturazione dei locali;
• investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’ambiente e del consumatore; le spese sulla sicurezza dei luoghi di lavoro possono essere agevolate solo se riguardano misure aggiuntive rispetto agli standard minimi richiesti dalla legge;
• investimenti immateriali nella forma di acquisizione di servizi e consulenze qualificate quali servizi di tutoraggio ed accompagnamento alla realizzazione del progetto dell’attività d’impresa
Spese ammesse per liquidità:
• scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti;
• spese generali (es. utenze, affitti, stipendi);
• spese di costituzione della cooperativa così come definite dal Codice Civile.
Non sono ammessi a contributo:
a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
d) spese per garantire il rispetto da parte dell’impresa della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
e) spese per formazione professionale erogata al personale ed amministratori della cooperativa;
f) giustificativi di spesa emessi da amministratori o coniugi/parenti/affini, entro il secondo grado, degli stessi; non sono altresì ammissibili i giustificativi emessi da società/imprese di cui gli amministratori (o loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado) sono soci/titolari. A tal fine è prevista un’apposita dichiarazione da parte di ciascun amministratore contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, con dati anagrafici e codice fiscale, nonché contenente le società/imprese di cui sono titolari/soci, da presentare in sede di richiesta di erogazione a titolo di SAL e saldo
3.5 Intensità dell’agevolazione
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale fino alla misura massima corrispondente al 70%, delle spese ritenute ammissibili a seguito di valutazione, e concesso ai sensi del Regolamento “de minimis”.
3.6 Cumulo
L’intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), con contributi a titolo di “de minimis” (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
• sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
• fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.
Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere “annullati" mediante l'apposizione di un timbro e/o l’inserimento nel documento della seguente dicitura:
"Spesa finanziata da Regione Toscana nell’ambito del progetto regionale 5 Agenda digitale, Banda ultra larga, Semplificazione e Collaborazione del PRS 2016-2020. Avviso per la concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire Anno 2020”.
In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l’importo totale dei costi ammissibili.
4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Settore regionale competente
Ai sensi della DGR 1556/2019, per tutte le attività amministrative relative al presente Avviso è competente il settore della Giunta Regionale Toscana “Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cul- tura della Legalità” della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali”.
4.2 Presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT dell’avviso pubblico fino al 28 febbraio 2020.
La domanda è inviata esclusivamente on line tramite:
- il sistema ap@ci/comunico xxxxx://xxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxx/, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo. Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili allo stesso indirizzo.
-posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Il campo “oggetto” della spedizione deve riportare le dicitura “Settore Politiche per la sicurezza dei cittadini – Avviso per la concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire- Anno 2020”.
La domanda consiste nel documento in formato pdf secondo lo schema dell’allegato A1 per le imprese cooperative già costituite ovvero A2 per le cooperative in via di costituzione, comprensivo di tutte le dichiarazioni ivi contenute, validamente sottoscritto con firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, o dal soggetto persona fisica intenzionato a costituire la cooperativa di comunità, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di
tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda.
E’ considerata valida la sottoscrizione apposta tramite firma digitale utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx- digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche), o in alternativa tramite firma calligrafica unitamente a copia di documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
Le dichiarazioni all'interno della domanda rese nella forma dell’autocertificazione sono valide ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda. L’applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo della domanda.
La domanda si considera pervenuta contestualmente alla “presentazione” online, ossia all'invio telematico della stessa secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dal sistema informativo.
La modulistica da compilare secondo i modelli allegati al presente avviso e le relative“Istruzioni per la presentazione della domanda”, è disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/ .
Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
La domanda e la documentazione allegata dovranno essere redatte e presentate in lingua italiana.
4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda in caso di cooperative già costituite
In caso di cooperative costituite, dovrà essere presentata domanda secondo lo schema di cui all’allegato A1.
1.Dichiarazioni contenute nella domanda e rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
La firma della domanda modello A1 implica la sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni:
⚫ DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento;
⚫ DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa;
⚫ DICHIARAZIONE di non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana;
⚫ DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI;
⚫ DICHIARAZIONE ai fini della verifica della capacità a contrarre e degli illeciti amministrativi;
⚫ DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO E ASSENZA DI ATTI INTERDITTIVI E SOSPENSIVI;
⚫ DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE ;
⚫ DICHIARAZIONE “de minimis” e CUMULO CONTRIBUTI;
⚫ DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI ;
2. Documentazione da allegare a corredo della domanda
• DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:
a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;
b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;
c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: la situazione economica e patrimoniale di periodo.
Nei casi b) e c), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
• PROPOSTA PROGETTUALE (scheda tecnica di progetto), sottoscritta con firma digitale (o in alternativa, tramite firma calligrafica unitamente a copia fotostatica fronte/retro di documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.) dal legale rappresentante.
• ALTRI DOCUMENTI E DICHIARAZIONI che si ritenga opportuno allegare
La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata secondo le specifiche si cui al successivo paragrafo 5.2.
Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.
4.4 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda in caso di cooperative in via di costituzione
In caso di cooperative in via di costituzione, dovrà essere presentata domanda secondo lo schema di cui all’allegato A2.
1.Dichiarazioni contenute nella domanda e rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
La firma della domanda modello A2 implica la sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni:
• DICHIARAZIONE di impegno alla costituzione della cooperativa entro quattro mesi dall’atto dirigenziale di concessione.
• DICHIARAZIONE di impegno a presentare successivamente all’avvenuta costituzione, tutte le dichiarazioni a firma del legale rappresentante indicate nello stesso schema di domanda, oltre alla DOCUMENTAZIONE ivi prevista.
Per le cooperative non ancora costituite al momento della presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) del paragrafo 2.2 saranno verificati in sede di erogazione del primo pagamento (che può essere a titolo di anticipo, per stato avanzamento lavori, a saldo).
2. Documentazione da allegare a corredo della domanda
• PROPOSTA PROGETTUALE (scheda tecnica di progetto), sottoscritta con firma digitale (o in alternativa, tramite firma calligrafica unitamente a copia fotostatica fronte/retro di documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.) dal proponente,
• ALTRI DOCUMENTI E DICHIARAZIONI che si ritenga opportuno allegare
La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.2.
Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.
5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
La concessione del contributo si articola in tre fasi:
Fase 1. Istruttoria di ammissibilità
L’istruttoria di ammissibilità è innanzitutto finalizzata ad esaminare le cause di inammissibilità della domanda, vale a dire le cause che impediscono alla domanda stessa di accedere alla successiva fase di valutazione. Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d’ufficio e con controllo puntuale dal Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità della Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali della Giunta Regionale.
L’istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:
- che il richiedente sia in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati al punto 2.1.
- che la domanda non sia presentata dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che sono soci delle cooperative finanziate in virtù dell’avviso approvato con DD n. 7588 del 16/05/2018 (o che sono stati soci nell’anno precedente al presente avviso) o che hanno presentato domanda a valere sull’avviso approvato con DD n. 7588 del 16/05/2018.
- che le cooperative finanziate dalla Regione Toscana a valere sull’avviso approvato con DD n. 7588 del 16/05/2018 presentino domanda unicamente per progetti che richiedono un contributo pubblico che, sommato al contributo ottenuto sull’avviso sopra citato, non superi euro 50.000.
- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3) 4), 5), 10), 13), 14) 15), 16) del paragrafo 2.2., e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1) e 2) se posseduti al momento della presentazione della domanda, oppure, se non posseduti al momento della domanda, l’impegno relativo alla costituzione e/o all’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento (punto 3).
Costituiscono ulteriori cause di non ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica,
immediatamente verificabili:
• la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
• il mancato invio a corredo della domanda della documentazione obbligatoria indicata ai paragrafi 4.3 e 4.4. ;
• l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 13), 14),
15) di cui al paragrafo 2.2; l’assenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) nel caso in cui il richiedente ha dichiarato di possederli al momento della domanda;
• l’assenza del progetto.
Accedono alla successiva fase valutativa le domande che superano con esito positivo la fase di istruttoria di ammissibilità.
A conclusione della fase 1 il settore procederà all’adozione di un decreto di approvazione degli esiti finali dell’istruttoria.
La Regione Toscana, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o altro canale digitale analogo provvede all’invio di apposita comunicazione ai richiedenti non ammessi, contenente l’esito motivato del procedimento di istruttoria di ammissibilità relativo alla domanda presentata.
Fase 2. Valutazione tecnica dei progetti
All’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità seguirà la fase di valutazione tecnica dei progetti a cura di una commissione di valutazione appositamente nominata con decreto dirigenziale come previsto dalla DGR 1556/2019. La valutazione tecnica sarà condotta sulla base dei criteri di cui alla griglia sotto riportata, ed il suo esito consisterà nella redazione di una graduatoria dei progetti presentati comprensiva della misura dell’agevolazione concessa e dell’intensità dell’aiuto erogabile all’impresa.
La fase di valutazione dei progetti, al fine di discuterne i contenuti e fornire eventuali chiarimenti/integrazioni, potrà prevedere un confronto con i richiedenti, esteso anche ai
rappresentanti dell’amministrazione comunale dove la cooperativa sorge, con l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti associativi o istituzionali presenti nei territori interessati.
Griglia di valutazione
Ai progetti potrà essere attribuito un punteggio totale massimo di 60 punti, assegnati sulla base dei criteri di valutazione previsti dalla griglia sottostante.
Per essere ammessi al contributo i progetti dovranno conseguire il punteggio minimo di 20 punti sui criteri A, B e C.
L’attribuzione di 0 punti sul criterio B2 determina la non ammissibilità a contributo del progetto, indipendentemente dal punteggio raggiunto sugli altri criteri.
A – Coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali del territorio (massimo 10 punti)
Criterio di valutazione | valutazione | punteggio | ||
Coinvolgimento | degli | attori | alta | 7-10 |
istituzionali e | sociali | del | ||
media | 4-6 | |||
territorio. | ||||
bassa | 0-3 |
B – Qualità e coerenza progettuale (massimo 20 punti)
Criterio di valutazione | valutazione | Punteggio max |
B1) Architettura complessiva: chiarezza degli obiettivi, dei servizi offerti alla collettività, delle modalità di realizzazione del progetto | alta | 7-10 |
media | 4-6 | |
bassa | 0-3 | |
B2) Coerenza tra contenuti del progetto presentato con modalità, strumenti, obiettivi e risorse del bando e quindi che i progetti possano essere considerati correttamente cooperative di comunità in base ai criteri definiti dal presente atto | alta | 7-10 |
media | 4-6 | |
bassa | 0-3 |
C – Fattibilità (massimo 10 punti)
Criterio di valutazione | valutazione | punteggio |
Livello qualitativo della | alta | 7-10 |
proposta progettuale, con | ||
media | 4-6 | |
particolare riferimento alle attività previste, ai tempi di | ||
bassa | 0-3 | |
realizzazione e obiettivi previsti | ||
ed alla loro concreta | ||
realizzabilità anche economica | ||
nonché sostenibilità nel tempo. | ||
Valutazione del piano di | ||
impresa. |
D – Premialità (massimo 20 punti)
Criterio di valutazione | valutazione | punteggio |
D1) Numerosità (in relazione alla comunità di riferimento) dei soci/aspiranti soci, prevista dal progetto e adeguatamente documentata | alta | 7-10 |
media | 4-6 | |
bassa | 0-3 | |
D2) Cooperative di comunità costituite o da costituire, la cui sede operativa e legale è ubicata in comuni diversi da quelli dove hanno sede operativa/legale le cooperative finanziate sull’avviso approvato con DD n. 7588 del 16/05/20182 | - | 10 punti |
Fase 3. Concessione dell’agevolazione.
La fase di valutazione tecnica si concluderà con l’adozione del decreto dirigenziale con cui verranno approvati:
a) la graduatoria dei progetti, contenente:
- i progetti ammessi a finanziamento
- i progetti ammessi a finanziamento ma non finanziati per esaurimento delle risorse.
b) l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento (con le relative motivazioni) in quanto in fase di valutazione tecnica non hanno raggiunto il punteggio minimo di 20 punti sui criteri A, B e C, oppure hanno conseguito 0 punti sul criterio B2.
Saranno finanziati i progetti che si collocheranno utilmente in graduatoria, nel limite delle risorse regionali disponibili, quantificate al par. 1.2.
Nel caso di cooperative da costituire, la data del decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi costituirà il termine iniziale a partire dal quale i beneficiari avranno 4 mesi per la costituzione formale.
Il decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi sarà trasmesso a cura del Settore regionale competente a tutti i soggetti che hanno presentato domanda e che sono stati ammessi alla fase di valutazione, all’indirizzo pec o apaci riportato sulla domanda stessa.
Detta comunicazione indicherà l’importo del contributo assegnato e gli eventuali correttivi da apportare al progetto.
5.2 Integrazione documentale e soccorso istruttorio.
Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l’esigenza di richiedere
integrazioni sulla documentazione presentata, il termine assegnato per l’invio delle integrazioni
2 I comuni ove hanno sede le cooperative di comunità costituite in base all’avviso approvato con DD 7588/18 sono i seguenti: Santa Luce (PI), Castiglione d’Orcia (SI), Pienza (SI), Fivizzano (MS), Gallicano (LU), Arcidosso (GR), Trequanda (SI), Pontremoli (MS), Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX), Xxxxxxx (XX), Xxxxxxx’Xxxxxx (XX), Xxxxxx (XX), Chiusi della Verna (AR), Fabbriche Vergemoli (LU), Pescia (PT), Xxxxxxx (XX), Xxxxxxxxx (XX), Xxxxxxx (XX), Xxxxx xxx Xxxxxx (XX), Zeri (MS), Capannori (LU), San Xxxxxxxx dei Bagni (SI)
è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati
In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg. dal ricevimento.
In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata.
Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo
4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.
5.3 Controlli successivi alla concessione dell’agevolazione
Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi, l’Amministrazione regionale effettua i controlli in relazione ai sotto indicati requisiti autocertificati, al fine di verificarne, a pena di decadenza dal contributo concesso, la sussistenza alla data di presentazione della domanda:
• requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 16): controlli su un campione pari al 10% dei soggetti ammessi a contributo (finanziati e non finanziati)
• requisito di cui al punto 12) del paragrafo 2.2 (antimafia): verificato d’ufficio con controllo puntuale su tutti i soggetti ammessi a contributo a norma del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
In presenza di domande ammesse e non finanziate, al momento della effettiva concessione (anche attraverso lo scorrimento dell’elenco) sarà verificata la sussistenza dei requisiti che devono essere mantenuti ai sensi del paragrafo 6.1 “Obblighi del beneficiario”.
La decadenza si verifica in caso di dichiarazioni mendaci e, più in generale, per mancanza dei requisiti alla data di presentazione della domanda, ma accertati successivamente all’approvazione della graduatoria. Essa verrà formalizzata attraverso un atto di revoca per inammissibilità.
5.4 Rinuncia all’agevolazione
Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione:
- prima dell'adozione del decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi.
- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione.
Dette rinunce non determinano l’adozione di un atto di revoca da parte dell’amministrazione, ma l’adozione di un provvedimento di presa d’atto della rinuncia.
Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l’Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione, come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la decadenza dall’agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell’amministrazione regionale, nonchè l’impossibilità di accesso alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all’adozione dell’atto di revoca.
Qualora il richiedente sia persona fisica che intende costituire impresa, il termine per la rinuncia decorre dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione
In caso di cooperative da costituire, la mancata costituzione nei termini previsti dall’avviso sarà equiparata all’ipotesi di cui all’art. 24 della L.R. n. 71/2017.
In caso di revoca dell’agevolazione successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione
dell’agevolazione3 sulla base di tariffe cacolate con le modalità definite con delibera di giunta regionale4 come dettagliato di seguito:
- rimborso dei soli costi di istruttoria (nei casi di rinuncia di MPMI e di revoca senza recupero dell’agevolazione: euro 295,00
- rimborso totale in caso di revoca: euro 1.489,00.
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
6.1 Obblighi dei beneficiari
I soggetti beneficiari sono tenuti, a pena di revoca totale dell’agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:
1. realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute in misura non inferiore al 70% dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo le modalità previste dall'atto di ammissione e con il provvedimento di approvazione dell’elenco. Tale misura sarà determinata facendo riferimento ai costi ammessi e validamente rendicontati in rapporto all’ultimo piano finanziario approvato; realizzare il progetto entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione, salvo proroga concessa ai sensi dell’art. 3.3;
2. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto/investimento;
3. fornire i report tecnici per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità indicate nella normativa di riferimento, oppure nelle “Linee guida per la rendicontazione” adottate con decreto dirigenziale 4159/2019 e successive modifiche e integrazioni;
4. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno otto anni successivi all’erogazione del saldo dell’agevolazione;
5. comunicare tutte le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto/investimento e (ove ricorre) richiedere all’Amministrazione l’autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto/investimento secondo le modalità dettate dal bando;
6. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto /investimento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 30 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
7. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
8. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
9. rispettare il divieto di xxxxxx, impegnandosi a non cumulare altre agevolazioni per lo stesso progetto/investimento;
4 Dgr n. 359 del 20/05/2013
10. in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione, rispettare l’obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall’Amministrazione o, in alternativa, restituire la somma anticipata maggiorata dagli interessi con le modalità di cui al paragrafo 6.1;
11. mantenere per tutta la durata del progetto/investimento e fino all’erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1. CCIAA, 2. sede, 4. DURC, 5. procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti), 7. D.Lgs. n.231/2001, 8. casellario giudiziale, 11. caporalato, 12. antimafia, 15. impresa attiva;
12. mantenere anche per otto anni successivi alla rendicontazione del progetto/investimento: i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre mantenere:
a) l'investimento oggetto di agevolazione ossia di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l’operazione agevolata e l’investimento realizzato salvo i casi di mantenimento dei beni all’interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto. Il bene può essere sostituito con uno avente caratteristiche analoghe o superiori, in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
b) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell’agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l’ accordo di ristrutturazione dei debiti.
7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
7.1 Adempimenti successivi all’approvazione dell’agevolazione
7.2 Modifiche dei progetti e proroga dei termini Varianti
Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:
▪ il programma di lavoro,
▪ la ripartizione per attività,
▪ il piano finanziario,
ferma restando l’impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull’esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.
Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 10% e soltanto per n. una volta.
Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando.
Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza inviata per pec/Apaci.
In chiusura di progetto può essere ammessa, un’ultima modifica del piano finanziario, da effettuare entro l’ultimo mese di realizzazione del progetto, nella misura massima del 10%. Tale variante può anche essere in diminuzione rispetto al costo del progetto.
Proroga
Durante la realizzazione del progetto é possibile per i beneficiari richiedere una sola proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 6 mesi.
La richiesta di proroga, debitamente motivata, è soggetta alla valutazione e deve essere inoltrata almeno 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.
8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI
8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
L’amministrazione regionale verifica la regolare rendicontazione amministrativo-contabile.
Ai sensi della L.R. n. 71/2017 e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo- contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un’attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.
Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione, in misura pari al 10%.
8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione
La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della verifica della rendicontazione delle spese, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell’art. 21, comma 1 della
L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.
8.3 Modalità di erogazione dell’agevolazione
Durante la fase di realizzazione dei progetti sono previste almeno due scadenze (in linea di massima dopo 8 mesi e dopo 16 mesi dall’avvio del progetto) alle quali sarà monitorato il corretto avanzamento del progetto da parte di una commissione mediante decreto del dirigente responsabile.
L’erogazione del contributo avverrà:
• su anticipo del 50% dell’importo concesso, dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, cui potrà seguire la richiesta di stato di avanzamento (SAL) del 30% fino al raggiungimento dell'80% dell'importo concesso, cui segue il saldo dietro presentazione di rendiconto finale attestante l'avvenuta conclusione del progetto
• per stato di avanzamento lavori (SAL) a seguito di rendicontazione delle spese sostenute: il primo del 30% cui potrà seguirne un successivo pari al 60%, a fronte di rendicontazione presentata per pari percentuale, a cui fa seguito il saldo dietro presentazione di rendiconto finale attestante l'avvenuta conclusione del progetto;
• a saldo, dietro presentazione di rendicontazione attestante l’avvenuta conclusione del progetto agevolato.
Nei casi di pagamento per SAL, la Regione si riserva la possibilità di effettuare visite di monitoraggio in itinere per verificare lo stato di avanzamento del progetto in relazione alle spese presentate.
Ogni erogazione dell’agevolazione (anticipo/a saldo/stato avanzamento lavori) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 4), 5) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 8), 12) e 14) di cui al paragrafo 2.2.
Con riferimento al requisito 11) di cui al paragrafo 2.2. l’erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell’impresa (legale rappresentante) risultino procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).
Il rendiconto è presentato entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.
8.4 Erogazione dell’anticipo e garanzia fidejussoria
E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 50% del contributo totale del progetto. L’anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria.
Tale garanzia deve coprire:
• capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
• un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.
Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla
L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.
Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un’attestazione della validità della stessa all’indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall’Amministrazione Regionale (v. allegato C) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.
In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell’art. 25 del codice dell’amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005
n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.
La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.
Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell’AIA del 5 ottobre 1961.
Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch’essa debitamente legalizzata.
La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura
amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.
La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
Resta altresì fermo l’art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall’Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell’anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l’avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.
La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall’art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.
La fideiussione deve prevedere espressamente:
• il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
• il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del codice civile;
• il Foro di Firenze quale Xxxx competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; la legge italiana come sola legge applicabile e l’uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
• l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
• la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto.
8.5 Verifica intermedia e verifica finale dei progetti
I progetti sono sottoposti a verifica intermedia.
I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.
Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:
• la coerenza dell’oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
• la congruità delle spese sostenute;
• il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.
Le relazioni tecniche di medio periodo e la relazione conclusiva devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale.
8.6 Controlli in loco e ispezioni
Dopo l’erogazione a saldo, l’Amministrazione regionale procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di revoca, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.
L’Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.
8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l’esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10/15 gg. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.
In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.
La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.
In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg. dal ricevimento.
Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti come obbligatori e non presentati con la rendicontazione.
9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI
9.1 Decadenza dell’agevolazione e revoca totale
Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell’agevolazione:
• indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
• mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
• adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
• mancata sottoscrizione dell'accordo integrativo (se previsto);
• rinuncia all'agevolazione trascorsi 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
• mancata realizzazione del progetto;
• esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.3;
• mancato rispetto dell’obbligo di mantenere la sede operativa in Toscana;
• mancato rispetto dell’obbligo di mantenere l’investimento oggetto di agevolazione.
9.2 Revoca parziale
Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l’investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. In questo caso, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l’entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.
9.3 Procedura di revoca e recupero dell’agevolazione
Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3 l’amministrazione regionale procede con l’atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate.
L’Amministrazione regionale comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
Gli uffici della Regione Toscana o del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l’archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell’agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).
In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell’agevolazione. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.
Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.
Decorsi 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all’escussione dell’eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.
In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana” e s.m.i.
9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
In caso di revoca dell’agevolazione successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione dell’agevolazione sulla base di quanto disposto al precedente paragrafo 5.4.
9.5 Sanzioni
Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).
In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell’articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all’articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell’art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.
10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che i dati personali, raccolti al fine dell’espletamento del presente Avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine si fa presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: X.xxx xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx)
2. Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (dati di contatto: email:xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx )
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dall’Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione.
6. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxx/0000000)
10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità con le modalità previste dalla vigente normativa regionale.
In alternativa è prevista assistenza telefonica ai numeri: 055/4384788 oppure 055/4385279.
10.3 Disposizioni finali
L’accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.
Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande,
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all’Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.
Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.
Le cooperative di comunità finanziate sono tenute a pubblicizzare la propria attività adottando un proprio logo nelle attività di comunicazione. Allo scopo di evidenziare l’esistenza di una rete regionale di cooperative di comunità, le stesse cooperative sono tenute all’utilizzo dell’eventuale marchio elaborato dalla Regione Toscana. Gli eventi pubblici realizzati nel corso del progetto devono essere comunicati alla Regione Toscana. Le cooperative sono inoltre tenute ad inserire informazioni aggiornate sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/. Il logo regionale può essere adottato nelle forme e con i procedimenti richiesti dalla normativa regionale.
ALLEGATI AL BANDO
• All. A1 Schema di domanda di partecipazione per le cooperative già costituite
• All. A2 Schema di domanda di partecipazione per le cooperative da costituire
• All. B Schema di progetto (scheda tecnica Progettuale)
• All. C Schema di garanzia Fidejussoria: da utilizzare nel momento della richiesta di erogazione dell’agevolazione in anticipo