CONDIZIONI GENERALI
Interest Make Up Agreement
SIMEST S.p.A.
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CONDIZIONI GENERALI
Indice
1 ALLEGATI E DEFINIZIONI 4
2 OGGETTO E CONDIZIONE SOSPENSIVA 7
3 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 8
4 MAGGIORAZIONE E INTERESSI DI MORA DEL DEBITORE 10
5 DICHIARAZIONI E GARANZIE 10
6 INADEMPIENZE DEL DEBITORE 10
7 TASSI ALTERNATIVI 11
8 CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO 11
9 REVOCA DEL CONTRIBUTO 14
10 COSTI IN CASO DI CESSAZIONE E/O REVOCA DEL CONTRIBUTO 16
11 INFORMAZIONI E CONTROLLI 17
12 PAGAMENTI 18
13 ORDINE DEI PAGAMENTI 19
14 CONVENZIONE FINANZIARIA 19
15 RISERVATEZZA 20
16 CODICE ETICO 21
17 COMUNICAZIONI 21
18 CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO 22
19 DISPOSIZIONI GENERALI 22
Allegato A Lettera di Manleva dell’esportatore 24
Allegato B Richiesta di Erogazione Contributo 27
Allegato C Dichiarazione di Esportazione 31
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1 ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1 Definizioni
I termini utilizzati con lettera maiuscola nelle presenti condizioni generali (di seguito, le “Condizioni Generali”) avranno il significato di seguito indicato:
Acquirente: indica il soggetto estero, indicato nelle Condizioni Specifiche, che ha stipulato il Contratto e che può rivestire contemporaneamente la veste di Debitore.
Approntamento della Fornitura: indica la fase di approntamento della Fornitura, con inizio dalla data (anteriore all’esecuzione della Fornitura) di sostenimento dei primi costi, purché tale data non cada meno di sei mesi prima della data prevista nel Contratto per il completamento della Fornitura.
Banca Agente: indica:
(a) nel caso in cui il Finanziamento sia concesso da un’unica Banca Partecipante, tale banca; o
(b) nel caso in cui nella Convenzione Finanziaria siano previste più Banche Partecipanti, la banca designata nella Convenzione Finanziaria ad agire in nome proprio e/o in nome e per conto delle Banche Partecipanti con la responsabilità di mandatario ed incaricata di ricevere e/o effettuare i pagamenti da parte o a favore di SIMEST relativamente al Contributo (coincidente o diversa dalla banca indicata come facility agent o agent nella Convenzione Finanziaria).
La Banca Agente sottoscrive per accettazione l’IMUA agendo, nel caso di cui al precedente paragrafo (b), anche in nome e per conto di tutte le Banche Partecipanti in virtù del mandato conferito alla stessa ai sensi della Convenzione Finanziaria.
Banca Partecipante o Banche Partecipanti: indica:
(a) ciascuna banca, indicata come Banca Partecipante nelle Condizioni Specifiche; e
(b) qualsiasi altro soggetto che si renda cessionario di una partecipazione al Finanziamento ai sensi della Convenzione Finanziaria e in conformità con l’articolo 18 (Cessioni del credito e del contratto) delle Condizioni Generali, e che non abbia cessato di partecipare al Finanziamento.
Comunicazione di Esito: indica la comunicazione trasmessa da SIMEST alla Banca Agente e per conoscenza all’Esportatore, con cui vengono comunicati i termini e le condizioni principali dell’ammissione all’agevolazione.
Comitato indica il Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo Pubblico, istituito ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST, relativa alla gestione del Fondo Pubblico, così come prevista dal D. Lgs. 143 del 1998 (come modificato e/o integrato nel corso del tempo).
Condizioni Specifiche: indica i termini e le condizioni applicabili alla singola operazione di credito all’esportazione, trasmesse da SIMEST alla Banca Agente
Contratto: indica il contratto, ovvero qualsiasi altro accordo vincolante tra le parti, per la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e/o l’esecuzione di lavori, stipulato tra l’Acquirente e l’Esportatore, come individuato nelle Condizioni Specifiche, così come
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eventualmente modificato e/o integrato nel tempo.
Contributo: indica l’intervento agevolativo concesso da SIMEST nella forma di stabilizzazione al Tasso Fisso e del Margine ai sensi dell’IMUA.
Convenzione Finanziaria: indica il contratto di finanziamento, meglio individuato nelle Condizioni Specifiche, così come eventualmente modificato e/o integrato nel tempo, sottoscritto tra il Debitore, la Banca Agente e le Banche Partecipanti, avente come finalità il finanziamento (in tutto o in parte) delle prestazioni oggetto del Contratto.
Data di Decorrenza: indica la data in cui viene effettuata la singola Erogazione con applicazione del Tasso Fisso, fermo restando che qualora la data in cui la relativa quota di Fornitura sia stata eseguita, ovvero (per i finanziamenti concessi nella fase di Approntamento della Fornitura) la data in cui l’Approntamento della Fornitura sia stato avviato, sia successiva alla data di Erogazione, ai fini della determinazione della Data di Decorrenza prevale, rispettivamente, tale data di esecuzione della Fornitura o di avvio dell’Approntamento della Fornitura.
Data di Notificazione: indica la data di invio a SIMEST della Richiesta di Erogazione Contributo da parte della Banca Agente.
Data di Pagamento Interessi: indica l’ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
Data di Scadenza Notificazione: indica, con riferimento all’invio a SIMEST di una Richiesta di Erogazione Contributo da parte della Banca Agente, la data che cade 30 giorni prima della relativa Data di Pagamento Interessi.
Debitore: indica il debitore (o i debitori) ai sensi della Convenzione Finanziaria, indicato nelle Condizioni Specifiche.
Erogazione: indica l’atto di porre a disposizione del Debitore (o direttamente dell’Esportatore) il Finanziamento, o una quota dello stesso, a seguito di Richiesta di Utilizzo. Nel caso in cui la Banca Agente o, se del caso, le Banche Partecipanti effettuino un finanziamento ponte (bridge loan) al Debitore, gli importi erogati a tale titolo in data antecedente alla firma della Convezione Finanziaria o al di fuori della stessa o a condizioni difformi da quelle previste dalla Convenzione Finanziaria, possono essere considerati facenti parte dell’ammontare della prima Erogazione ed avere la medesima Data di Decorrenza sempreché la Banca Agente abbia dato alla SIMEST notizia dell’esistenza di tale finanziamento e sempreché sia stato approvato dalla SIMEST.
Esportatore: indica ciascun esportatore italiano individuato nelle Condizioni Specifiche.
Fornitura: indica la prestazione, costituita dalla fornitura di beni e/o dalla prestazione di servizi e/o dall’esecuzione di lavori, oggetto del Contratto o, ove il contesto lo esiga, con riferimento all’esecuzione di tale prestazione, una quota della stessa.
Finanziamento: indica l’importo capitale complessivo o quote di esso, come risultante nelle Condizioni Specifiche, che deve essere erogato dalla Banca Agente e, se del caso, dalle Banche Partecipanti, al Debitore (o direttamente all’Esportatore o ad altra parte terza) ai sensi della Convenzione Finanziaria ovvero, ove il contesto lo esiga, l’importo capitale erogato e non ancora rimborsato.
Fondo Pubblico: indica il fondo pubblico (“Fondo contributi agli interessi legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D. Lgs. 143/98, Capo II”), costituito ai sensi della Legge 28
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maggio 1973, n. 295, e disciplinato, inter alia, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II e del D.M. 21 aprile 2000 n. 199.
Garante: indica il/i soggetto/i individuato/i nelle Condizioni Specifiche che si obbliga/ano personalmente nei confronti della Banca Agente e delle Banche Partecipanti, garantendo l’adempimento delle obbligazioni assunte del Debitore, ai sensi della Convenzione Finanziaria.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx: indica il giorno nel quale le transazioni relative a depositi in Valuta vengono effettuate sul mercato della Valuta stessa e, nel caso in cui il relativo pagamento debba essere effettuato in tale giorno, quello nel quale le banche sono aperte per lo svolgimento della loro attività sulla piazza nella quale deve essere effettuato il pagamento, così come definito nella Convenzione Finanziaria.
Interessi di Xxxx Xxxxxxxx: indica gli interessi di ritardato pagamento eventualmente dovuti dal Debitore a SIMEST (per il tramite della Banca Agente), che saranno calcolati ai sensi della Convenzione Finanziaria.
Interest Make up Agreement (o, per brevità, “IMUA”): indica il documento contrattuale trasmesso da SIMEST alla Banca Agente composto dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Specifiche che congiuntamente disciplinano i termini e le condizioni per la concessione del Contributo oltre alle eventuali modifiche intervenute sugli stessi nel tempo.
Lettera di Manleva dell’Esportatore: indica la lettera di cui all’Allegato A (Lettera di Manleva dell’Esportatore) delle presenti Condizioni Generali.
Maggiorazione: indica, con riferimento ad un determinato periodo, l’importo positivo degli interessi di ritardato pagamento su somme dovute e non pagate da SIMEST ovvero dalla Banca Agente (per sé o in nome e per conto delle Banche Partecipanti nei termini indicati all’Articolo 12.3), ad un tasso pari al Tasso di Mercato, quotato a tali fini due Giorni Lavorativi prima della data alla quale il pagamento era dovuto e per una durata pari a un mese, aumentato del Margine. Per periodi di maggiorazione superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice.
Margine: indica il contributo riconosciuto da XXXXXX, come indicato nelle Condizioni Specifiche.
Periodo di Interessi: indica, in relazione al Finanziamento, ciascuno dei seguenti periodi:
(a) il periodo di giorni tra la data di ciascuna Erogazione e la data di pagamento degli interessi, come prevista nella Convenzione Finanziaria, immediatamente successiva; e
(b) ciascun successivo periodo di giorni tra ciascuna data di pagamento degli interessi, come prevista nella Convenzione Finanziaria, e la data di pagamento degli interessi, come prevista nella Convenzione Finanziaria, immediatamente successiva.
Periodo di Utilizzo: indica il periodo di tempo indicato nella Convenzione Finanziaria entro il quale possono essere effettuate le Erogazioni, così come specificato nelle Condizioni Specifiche.
Richiesta di Erogazione Contributo: ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo
3.1.1 delle Condizioni Generali.
Richiesta di Utilizzo: indica la richiesta del Debitore e/o dell’Esportatore di effettuare una
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Erogazione ai sensi della Convenzione Finanziaria.
SACE: indica SACE S.p.A., avente personalità giuridica di diritto privato, con sede in Roma Xxxxxx Xxxx 00/00 X.X.X. xx Xxxx 000000, Capitale Sociale € 3.730.323.610,00 i.v., socio unico Ministero dell’economia e delle finanze.
SIMEST: indica SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 000, 00000 Xxxx, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 04102891001, capitale sociale pari ad Euro 164.646.231,88 i.v., in qualità di gestore del Fondo Pubblico.
Tasso di Interesse: indica, con riferimento ad ogni Erogazione, il tasso calcolato dalla Banca Agente come somma del Margine e del Tasso di Mercato
Tasso di Mercato: indica il tasso di riferimento risultante dal circuito informativo telematico precisato nelle Condizioni Specifiche. Per frazioni di periodo si fa riferimento al tasso risultante dall’interpolazione lineare, effettuata in base al numero di giorni convenzionali (360/360), tra le quotazioni disponibili relative ai periodi di durata immediatamente superiore ed inferiore a quello considerato. Per Periodi di Interessi inferiori a 30 (trenta) giorni si fa riferimento alla quotazione relativa ad una durata pari ad un mese. Qualora il mercato della valuta sia Londra, detto tasso è arrotondato alla quinta cifra decimale.
Tasso Fisso: indica il CIRR (Commercial Interest Reference Rate) stabilito mensilmente in sede OCSE ai sensi dell’Arrangement for Officially Supported Export Credits) indicato nelle Condizioni Specifiche o altro tasso fisso definito nelle stesse.
Valuta: indica la divisa del Finanziamento indicata nelle Condizioni Specifiche.
1.2 Lista Allegati
Allegato A: Lettera di Manleva dell’Esportatore Allegato B: Richiesta di Erogazione Contributo Allegato C: Dichiarazione di Esportazione
2 OGGETTO E CONDIZIONE SOSPENSIVA
2.1 L’IMUA disciplina l’intervento agevolativo concesso da SIMEST, in qualità di gestore del Fondo Pubblico, in favore della Banca Agente e/o delle Banche Partecipanti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 e del DM 21 aprile 2000, n. 199.
2.2 L’efficacia dell’IMUA è sospensivamente condizionata alla ricezione, da parte di SIMEST:
(i) dell’accettazione, da parte della Banca Agente (anche in nome e per conto delle Banche Partecipanti) delle Condizioni Generali e delle Condizioni Specifiche;
(ii) della Lettera di Manleva dell’Esportatore, redatta nella forma di cui all’Allegato A (Lettera di Manleva dell’Esportatore) delle Condizioni Generali, debitamente sottoscritta dal rappresentante debitamente autorizzato dell’Esportatore;
(iii) ogni altra condizione posta nelle Condizioni Specifiche.
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3 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
3.1 Richiesta di Erogazione Contributo
3.1.1 Ai fini dell’erogazione del Contributo in relazione ad una Erogazione, la Banca Agente dovrà inviare a SIMEST, in relazione ad ogni Periodo di Interessi successivo alla Data di Decorrenza relativa a tale Erogazione, una richiesta di erogazione del contributo interessi, nella forma di cui all’Allegato B (Richiesta di Erogazione Contributo), corredata di tutta la documentazione ivi indicata, entro e non oltre la Data di Scadenza Notificazione relativa alla Data di Pagamento Interessi relativa a tale Periodo di Interessi.
3.1.2 SIMEST potrà, entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal ricevimento di una Richiesta di Erogazione Contributo, chiedere alla Banca Agente chiarimenti, rettifiche o eventuale documentazione aggiuntiva, attinenti sia all’operazione commerciale che a quella finanziaria, ed invierà alla Banca Agente la conferma o rettifica dei conteggi effettuati dalla Banca Agente nella Richiesta di Erogazione Contributo prima della data di pagamento prevista negli articoli seguenti.
3.2 Obblighi di pagamento di SIMEST
3.2.1 Se dalla Richiesta di Erogazione Contributo risulta che, in relazione ad un Periodo di Interessi, l’ammontare degli interessi sulle Erogazioni, calcolati al Tasso di Interesse, eccede l’ammontare degli interessi calcolati al Tasso Fisso, SIMEST dovrà versare alla Banca Agente un ammontare in Valuta pari a tale eccedenza (il “Versamento SIMEST”).
3.2.2 Il Versamento SIMEST deve essere effettuato alla Banca Agente alla Data di Pagamento Interessi indicata nella Richiesta di Erogazione Contributo ovvero, ove la Richiesta Erogazione Contributo venga inviata a SIMEST dopo la Data di Scadenza Notificazione, entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla ricezione della Richiesta di Erogazione Contributo. Ove, a seguito del ricevimento di una Richiesta di Erogazione Contributo, SIMEST richieda alla Banca Agente chiarimenti, rettifiche o documentazione aggiuntiva ai sensi dell’articolo 3.1.2 delle Condizioni Generali, l’eventuale ritardo di SIMEST nel pagamento del Versamento SIMEST comporterà l’applicazione della Maggiorazione per il periodo intercorrente tra il sedicesimo giorno (compreso) successivo alla data di ricezione di tali chiarimenti, rettifiche o documentazione, ovvero la data in cui il Versamento SIMEST era dovuto, se successiva, e la data dell’effettivo pagamento.
3.2.3 Il Versamento SIMEST dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato per iscritto a SIMEST dalla Banca Agente alla Data di Notificazione, e costituisce adempimento dell’obbligazione di SIMEST nei confronti di tutte le Banche Partecipanti. XXXXXX non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile del mancato adempimento, da parte della Banca Agente, dell’obbligo di versare ad una o più Banche Partecipanti la porzione di Versamento SIMEST alle stesse spettanti.
3.2.4 La SIMEST invia alla Banca Agente, in sede di erogazione del Versamento SIMEST, un prospetto esplicativo del conteggio effettuato per la determinazione del contributo stesso. Dell’avvenuta erogazione del Contributo faranno prova, in
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qualsiasi sede, le risultanze delle scritture contabili di SIMEST.
3.2.5 SIMEST non è tenuta a corrispondere il Versamento SIMEST alla Banca Agente se, in relazione ad un Periodo di Interesse, questo risulti di importo inferiore a euro 50,00 (o equivalente in altra valuta).
3.3 Obblighi di pagamento della Banca Agente
3.3.1 Se dalla Richiesta di Erogazione Contributo risulta che, in relazione ad un Periodo di Interessi, l’ammontare degli interessi sulle Erogazioni, calcolati al Tasso Fisso, eccede l’ammontare degli interessi calcolati al Tasso di Interesse, la Banca Agente (in nome e per conto delle Banche Partecipanti nei termini indicati all’Articolo 12.3) dovrà versare a SIMEST un ammontare in Valuta pari a tale eccedenza (il “Versamento Banca Agente”).
3.3.2 Il Versamento Banca Agente deve essere effettuato entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data dell’effettivo pagamento alla Banca Agente (in nome e per conto delle Banche Partecipanti) degli interessi al Tasso Fisso ai sensi della Convenzione Finanziaria da parte del Debitore, di un terzo, di un Garante o di SACE o dello Stato italiano. In caso di incasso parziale di qualsiasi rata interessi da parte della Banca Agente ai sensi della Convenzione Finanziaria, i pagamenti in favore di SIMEST devono essere effettuati in proporzione agli importi incassati, nel termine di 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data dell’avvenuto incasso. Qualora unitamente al pagamento, totale o parziale, della rata interessi la Banca Agente incassi somme per il ritardo con cui detto pagamento è stato a questa effettuato, la Banca Agente deve corrispondere a SIMEST, nel termine sopra indicato, la quota di dette somme calcolate in relazione agli ammontari dovuti in pagamento a SIMEST.
3.3.3 Il Versamento Banca Agente deve essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato tempo per tempo da SIMEST alla Banca Agente.
3.3.4 La Banca Agente non è tenuta a corrispondere il Versamento Banca Agente a SIMEST se, in relazione ad un Periodo di Interesse, questo risulti di importo inferiore a euro 50,00 (o equivalente in altra valuta).
3.3.5 Fermo restando l’obbligo della Banca Agente di corrispondere il Versamento Banca Agente, la SIMEST invierà alla Banca Agente un prospetto esplicativo del conteggio effettuato per la determinazione di detto ammontare.
3.4 Capitalizzazione degli interessi
Resta inteso e concordato che, qualora la Convenzione Finanziaria consenta al Debitore di optare per la capitalizzazione degli interessi, gli stessi saranno calcolati al Tasso Fisso applicabile nel Periodo di Interessi considerato.
4 MAGGIORAZIONE E INTERESSI DI MORA DEL DEBITORE
4.1 In caso di ritardato pagamento di qualsiasi importo dovuto da SIMEST alla Banca Agente ovvero dalla Banca Agente (in nome e per conto delle Banche Partecipanti nei termini indicati all’Articolo 12.3) a SIMEST ai sensi dell’IMUA, sulle somme dovute e non pagate matureranno Maggiorazioni a decorrere dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo
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pagamento (escluso), determinati secondo le modalità di cui all’articolo 4.2.
4.2 La Maggiorazione decorrerà di pieno diritto senza necessità di messa in mora ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine di pagamento.
4.3 In caso di ritardato pagamento di qualsiasi importo dovuto dal Debitore (per il tramite della Banca Agente) a SIMEST ai sensi dell’IMUA, sulle somme dovute e non pagate matureranno, a decorrere dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso), gli Interessi di Xxxx Xxxxxxxx.
5 DICHIARAZIONI E GARANZIE
5.1 Dichiarazioni di SIMEST
XXXXXX dichiara di essere fornita di tutti i poteri necessari per assumere gli obblighi specificati nell’IMUA e di aver ottenuto tutte le necessarie approvazioni ed autorizzazioni.
5.2 Dichiarazioni della Banca Agente
La Banca Agente dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i poteri necessari per assumere gli obblighi specificati nell’IMUA e di avere ottenuto tutte le necessarie approvazioni ed autorizzazioni.
6 INADEMPIENZE DEL DEBITORE
6.1 In caso di mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto dal Debitore ai sensi della Convenzione Finanziaria la Banca Agente:
(i) deve darne immediata comunicazione a SIMEST;
(ii) deve, al più presto, informare XXXXXX in merito alle azioni che intende intraprendere anche tenendo conto di quanto previsto dall'eventuale polizza SACE;
(iii) in pendenza di tali inadempienze, non effettua ulteriori Erogazioni ai sensi della Convenzione Finanziaria senza il preventivo benestare di SIMEST, a meno che ciò non costituisca inadempimento delle Banche Partecipanti ai sensi della Convenzione Finanziaria.
6.2 Qualora l’inadempimento del Debitore di cui al precedente articolo 6.1 si verifichi (e allo stesso non sia posto rimedio) nel corso del Periodo di Utilizzo, fino a quando la Banca Agente non abbia notificato al Debitore la risoluzione (in qualsiasi forma) della Convenzione Finanziaria dichiarando il Finanziamento immediatamente dovuto ed esigibile, sulla somma capitale del Finanziamento in essere continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3 (Erogazione del Contributo) delle Condizioni Generali.
6.3 A decorrere dal termine del Periodo Utilizzo, qualora si verifichi l’inadempimento del Debitore di cui al precedente articolo 6.1 (ovvero in caso di mancato pagamento che si verifichi nel corso del Periodo di Utilizzo e si protragga dopo la fine dello stesso) e allo stesso non sia posto rimedio per un periodo di oltre 6 (sei) mesi dalla data di inadempimento del Debitore (ovvero nel caso in cui il mancato pagamento si sia verificato nel corso del Periodo di Utilizzo e si protragga dopo la fine dello stesso, per un periodo di oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del Periodo di Utilizzo), SIMEST
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avrà la facoltà di cancellare, ai sensi dell’articolo 8 (Cessazione del Contributo) delle Condizioni Generali, il Contributo sulla quota residua del Finanziamento.
7 TASSI ALTERNATIVI
7.1 Nel caso in cui il Tasso di Mercato non possa essere, per qualsivoglia ragione, rilevato ad una certa data, la Banca Agente informerà prontamente SIMEST e avvieranno in buona fede negoziazioni, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, al fine di concordare un tasso di riferimento alternativo, anche temporaneamente, al tasso quotato ufficialmente tramite il circuito informativo telematico precisato nelle Condizioni Specifiche ovvero nella Convenzione Finanziaria.
8 CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO
8.1 Casi di cessazione
8.1.1 Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi comporterà la cessazione totale o parziale del Contributo:
(i) la risoluzione, in qualsiasi forma ai sensi della relativa legge applicabile, della Convenzione Finanziaria, con conseguente immediata esigibilità del Finanziamento a seguito del verificarsi di un evento diverso da quelli che, ai sensi della Convenzione Finanziaria, comporterebbero l’obbligo del Debitore di effettuare un rimborso anticipato obbligatorio, totale o parziale del Finanziamento;
(ii) rimborso anticipato volontario, totale o parziale del Finanziamento, nei limiti dell’importo rimborsato anticipatamente;
(iii) rimborso anticipato obbligatorio, totale o parziale del Finanziamento ai sensi della Convenzione Finanziaria, nei limiti dell’importo rimborsato anticipatamente;
(iv) cancellazione volontaria, totale o parziale, del Finanziamento da parte del Debitore, ai sensi della Convenzione Finanziaria, nei limiti dell’importo cancellato;
(v) cancellazione obbligatoria, totale o parziale, del Finanziamento, ai sensi della Convenzione Finanziaria, nei limiti dell’importo cancellato;
(vi) trasformazione del tasso di interesse posto a carico del Debitore ai sensi della Convenzione Finanziaria da Tasso Fisso a tasso, variabile o fisso, di mercato;
(vii) la Fornitura non sia eseguita o l’esportazione non sia effettuata per eventi non dipendenti da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9.1 (Casi di revoca) punto (iv);
(viii) la Banca Agente comunichi a SIMEST la rinuncia al Contributo e, quindi, il proprio recesso dagli obblighi stabiliti nell’IMUA. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.1.2, tale rinuncia non è ammessa qualora la
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Convenzione Finanziaria rimanga in essere;
(ix) SIMEST cancelli il Contributo ai sensi dell’articolo 6.3 delle Condizioni Generali;
(x) l’incapacità, per qualsivoglia ragione, della Banca Agente e/o di una Banca Partecipante di adempiere ai propri obblighi ai sensi della Convenzione Finanziaria ovvero di continuare ad essere parte dell’IMUA o della Convenzione Finanziaria, fermo restando quanto previsto all’articolo 8.3.4 che segue.
8.1.2 Nei casi di cui ai precedenti punti (i), (viii) e (ix) dell’articolo 8.1.1, il Contributo non verrà cancellato qualora, in presenza di polizza SACE, le rate del Finanziamento siano indennizzate da SACE e/o dallo Stato italiano secondo il Tasso Fisso alle scadenze previste dalla Convenzione Finanziaria, nel qual caso il Contributo prosegue secondo i termini dell’IMUA e non è ammessa la rinuncia allo stesso. Resta inteso che negli altri casi del medesimo articolo 8.1.1, il Contributo non verrà cancellato fintanto che non si siano verificati i relativi eventi.
8.1.3 La Banca Agente avrà l’obbligo di comunicare a SIMEST, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi degli eventi che comportano la cessazione del Contributo.
8.2 Procedura di cessazione
8.2.1 La cessazione del Contributo sarà disposta da SIMEST nel caso di cessazione di cui al paragrafo (ix) dell’articolo 8.1.1 ovvero qualora il verificarsi dell’evento per il quale l’IMUA prevede la cessazione del Contributo sia stato comunicato, in quanto tale, a SIMEST dalla Banca Agente.
8.2.2 In tutti gli altri casi di cessazione previsti dal precedente articolo 8.1 (Casi di cessazione), ovvero qualora il verificarsi dell’evento per il quale l’IMUA prevede la cessazione del Contributo non sia stato comunicato, in quanto tale, a SIMEST dalla Banca Agente, SIMEST dovrà comunicare alla Banca Agente e all’Esportatore l’avvio del procedimento per la cessazione, totale o parziale, del Contributo dandone informazione anche al Comitato. Detta comunicazione dovrà contenere:
(i) l’oggetto ed il fatto per il quale il procedimento è stato promosso;
(ii) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
(iii) la data a decorrere dalla quale il Contributo dovrà intendersi cessato;
(iv) le modalità ed il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento;
(v) il termine non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di cui alla precedente lettera (iii) per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.
8.2.3 Dalla data di invio della comunicazione di cui all’articolo 8.2.2, il Contributo è sospeso sino alla deliberazione del Comitato, fatta salva la facoltà di SIMEST di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell’invio della suddetta
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comunicazione.
8.2.4 Il Comitato delibera in merito alla cessazione del Contributo entro 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla scadenza del termine di cui al paragrafo (v) dell’articolo 8.2.2.
8.3 Conseguenze della cessazione
8.3.1 Al verificarsi dell’evento che causa la cessazione del Contributo, in relazione a tutto il, o parte del, Finanziamento, secondo quanto previsto all’articolo 8.2 (Procedura di Cessazione), gli obblighi di pagamento di SIMEST e della Banca Agente ai sensi dell’articolo 3 delle Condizioni Generali si intenderanno interrotti, limitatamente alla quota di Finanziamento in relazione alla quale si è verificata la cessazione del Contributo, a far data dal verificarsi dell’evento (compreso nel novero di cui all’articolo 8.1 (Casi di cessazione) delle Condizioni Generali) che ha comportato la cessazione totale o parziale del Contributo. Le somme eventualmente erogate da SIMEST o pagate dalla Banca Agente ai sensi dell’Articolo 3 delle Condizioni Generali in relazione a periodi successivi a tale evento dovranno essere restituite all’altra parte entro 30 giorni di calendario dalla data della relativa richiesta.
8.3.2 In aggiunta a quanto previsto all’articolo 8.3.1 che precede, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all’articolo 8.1.1 (i), (ii) e (vi), SIMEST richiederà al Debitore, relativamente alla quota del Finanziamento per cui è intervenuta la cessazione del Contributo, il pagamento dei costi di cui all’articolo 10 (Costi in caso di cessazione e/o revoca del Contributo) delle Condizioni Generali.
8.3.3 Gli importi dovuti dal Debitore a SIMEST ai sensi dell’articolo 8.3.2 dovranno essere corrisposti dal Debitore, direttamente o per il tramite della Banca Agente, entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data della relativa richiesta inviata da SIMEST alla Banca Agente.
8.3.4 Al verificarsi dell’evento di cui all’Articolo 8.1.1 (x), la Banca Agente è tenuta a darne pronta comunicazione a SIMEST e a ricercare, congiuntamente alle Banche Partecipanti e a SIMEST, soluzioni alternative soddisfacenti per la prosecuzione del Contributo. Resta inteso che, qualora l’evento riguardi la Banca Agente, sino alla data in cui non sia stato nominato un sostituto della Banca Agente, anche in conformità alle disposizioni della Convenzione Finanziaria, la Banca Agente continuerà ad essere responsabile, nei confronti di SIMEST, per l’adempimento delle obbligazioni a suo carico previste nell’IMUA.
9 REVOCA DEL CONTRIBUTO
9.1 Casi di revoca
Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi comporterà la revoca, totale o parziale, del Contributo da parte di SIMEST:
(i) la:
(a) modifica della Convenzione Finanziaria, ovvero
(b) esecuzione della stessa,
in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nelle Condizioni Specifiche o nelle previsioni indicate nell’articolo 14 (Convenzione Finanziaria), in termini che
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rendano il Finanziamento non più agevolabile, in tutto o in parte, fatto salvo il caso in cui XXXXXX abbia dato il proprio preventivo consenso;
(ii) la:
(a) modifica del Contratto, ovvero
(b) esecuzione dello stesso,
in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di agevolazione presentata per l’ottenimento del Contributo, in termini che rendano il Finanziamento non più agevolabile, in tutto o in parte;
(iii) la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all’Esportatore;
(iv) per i finanziamenti concessi nella fase di Approntamento della Fornitura, la Fornitura, il cui approntamento è stato finanziato da tali finanziamenti, non sia stata eseguita in tutto o in parte nei termini previsti nel Contratto per inadempienza dell’Esportatore o per causa allo stesso imputabile;
(v) il Contributo sia stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini della concessione del Contributo, risultati falsi, inesatti o reticenti;
(vi) nei confronti (A) della Banca Agente e/o (B) di una o più delle Banche Partecipanti e/o (C) del Debitore e/o dell’Esportatore, siano applicate misure cautelari ovvero sia emessa una sentenza di condanna definitiva, in ogni caso in relazione a illeciti penali o amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 o al reato di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fermo restando che, nel caso di cui al precedente paragrafo (B), la revoca del Contributo avrà effetto nei soli confronti della Banca/Banche Partecipante/i interessata/e;
(vii) emanazione, nel corso del Periodo di Utilizzo, di una informativa antimafia interdittiva nei confronti dell’Esportatore.
9.2 Procedura di Revoca
9.2.1 La revoca del Contributo sarà disposta da SIMEST nei casi di cui ai paragrafi (vi) e
(vii) dell’articolo 9.1 (Casi di revoca), ovvero qualora il verificarsi dell’evento per il quale l’IMUA prevede la revoca del Contributo sia stato comunicato, in quanto tale, a SIMEST dalla Banca Agente.
9.2.2 In tutti gli altri casi di revoca previsti dall’articolo 9.1 (Casi di revoca), ovvero qualora il verificarsi dell’evento per il quale l’IMUA prevede la revoca del Contributo non sia stato comunicato, in quanto tale, a SIMEST dalla Banca Agente, XXXXXX dovrà comunicare alla Banca Agente e all’Esportatore l’avvio del procedimento per la revoca del Contributo, dandone informazione al Comitato. Detta comunicazione
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dovrà contenere:
(i) l’oggetto ed il fatto per il quale il procedimento è stato promosso;
(ii) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
(iii) la data a decorrere dalla quale il Contributo dovrà intendersi revocato;
(iv) le modalità ed il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento;
(v) il termine non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di cui al precedente paragrafo (iii) per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.
9.2.3 Dalla data di invio della comunicazione di cui all’articolo 9.2.2, il Contributo è sospeso sino alla deliberazione del Comitato, fatta salva la facoltà di SIMEST di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell’invio della suddetta comunicazione.
9.2.4 Il Comitato delibera in merito alla revoca del Contributo entro 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla scadenza del termine di cui al paragrafo (v) dell’articolo 9.2.2.
9.3 Conseguenze della revoca
9.3.1 Al verificarsi di uno degli eventi di cui all’articolo 9.1 (Casi di revoca) delle Condizioni Generali:
(i) né SIMEST né la Banca Agente, per la quota del Finanziamento per la quale è intervenuta la revoca del Contributo, saranno tenuti ad effettuare alcun pagamento ai sensi dell’IMUA in relazione ad ogni periodo successivo alla data in cui si sia verificato l’evento che ha determinato la revoca del Contributo; le somme relative ai suddetti periodi eventualmente erogate da SIMEST o dalla Banca Agente devono essere restituite all’altra parte entro 30 giorni di calendario dalla data della relativa richiesta;
(ii) le somme erogate da SIMEST ai sensi dell’IMUA in relazione alla parte di Finanziamento per la quale è intervenuta la revoca del Contributo, decurtate degli ammontari versati dalla Banca Agente a SIMEST in relazione a tale parte del Finanziamento, dovranno essere restituite a SIMEST; tale obbligo di restituzione sarà a carico:
(a) dell’Esportatore, qualora il Contributo sia revocato, in tutto o in parte, per un’azione o fatto compiuto dall’Esportatore;
(b) di una o più Banche Partecipanti, per il tramite della Banca Agente nei termini indicati all’Articolo 12.3, qualora il Contributo sia revocato, in tutto o in parte, per un’azione o fatto compiuto da tali Banche Partecipanti;
(c) della Banca Agente, qualora il Contributo sia revocato, in tutto o in parte, per un’azione o fatto compiuto dalla Banca Agente; o
(d) del Debitore, qualora il Contributo sia revocato, in tutto o in parte, per
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un’azione o fatto compiuto dal Debitore.
9.3.2 Resta inteso che:
(i) in relazione all’ ipotesi di revoca di cui al paragrafo (v), (vi) e (vii) dell’articolo
9.1 (Casi di revoca), la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dalla Banca Agente non potrà essere in nessun caso retrocessa da SIMEST alla Banca Agente; e
(ii) in relazione a tutte le altre ipotesi di revoca di cui all’articolo 9.1 (Casi di revoca), la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dalla Banca Agente non potrà essere retrocessa da SIMEST alla Banca Agente qualora il Contributo sia stato richiesto dalla Banca Agente e l'azione o il fatto che ha causato la revoca del Contributo sia addebitabile all'Esportatore.
9.3.3 In aggiunta a quanto previsto all’articolo 9.3.1 che precede, SIMEST richiederà al Debitore, all’Esportatore o alla Banca Agente (per sé o in nome e per conto delle Banche Partecipanti nei termini indicati all’Articolo 12.3), a seconda del soggetto responsabile dell’azione o del fatto che ha causato la revoca del Contributo, relativamente alla quota del Finanziamento per cui è intervenuta la revoca del Contributo, il pagamento dei costi di cui all’articolo 10 (Xxxxx in caso di cessazione e/o revoca del Contributo) delle Condizioni Generali.
9.3.4 Qualora, in relazione all’ ipotesi di revoca di cui al paragrafo (v) dell’articolo 9.1 (Casi di revoca), sia promossa azione penale e sia pronunciato un provvedimento definitivo di condanna, non saranno ammissibili all’intervento agevolativo le richieste di Contributo presentate nei 5 (cinque) anni successivi alla data del provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la Banca Agente ovvero l’Esportatore cui è riferibile il fatto per il quale il provvedimento di condanna è stato adottato.
9.3.5 Le somme dovute dal soggetto responsabile dovranno essere corrisposte a SIMEST entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta e, in caso di ritardato pagamento da parte della Banca Agente (per sé o in nome e per conto delle Banche Partecipanti nei termini indicati all’Articolo 12.3), del Debitore o dell’Esportatore saranno dovuti, dal soggetto responsabile del ritardo, a decorrere dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso), rispettivamente, le Maggiorazioni (a carico della Banca Agente o dell’Esportatore, a seconda del caso) ovvero gli Interessi di Mora Debitore (a carico del Debitore).
9.3.6 Per quanto occorrer possa, le parti si danno atto che gli importi dovuti ai sensi del presente Articolo 9.3 a seguito del verificarsi della circostanza di cui all’Articolo 9.1(vii) sono in ogni caso dovuti dall’Esportatore.
10 COSTI IN CASO DI CESSAZIONE E/O REVOCA DEL CONTRIBUTO
10.1 Nei casi di cessazione, totale o parziale, del Contributo ai sensi dell’articolo 8.1.1 (i), (ii), e (vi) delle Condizioni Generali, SIMEST richiederà al Debitore (tramite la Banca Agente) i costi di rottura come determinati ai sensi del successivo articolo 10.3. Qualora SIMEST abbia posto in essere, su una quota o sulla totalità del Finanziamento, operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse, SIMEST
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richiederà esclusivamente gli eventuali costi e spese, se sostenuti, per effettuare tali operazioni di copertura o per la chiusura anticipata, totale o parziale, delle medesime (senza applicazione, pertanto, dei costi di rottura come determinati ai sensi del successivo articolo 10.3).
10.2 Nei casi di revoca, totale o parziale, del Contributo ai sensi dell’articolo 9 (Revoca del Contributo) delle Condizioni Generali, SIMEST richiederà al Debitore e/o all’Esportatore (tramite la Banca Agente) e/o alla Banca Agente (per sé o in nome e per conto delle Banche Partecipanti nei termini indicati all’Articolo 12.3), a seconda del soggetto responsabile dell’azione o del fatto che ha causato la revoca del Contributo, le somme di cui all’articolo 9.3 (Conseguenze della revoca) delle Condizioni Generali oltre, qualora SIMEST abbia posto in essere su una quota o sulla totalità del Finanziamento operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse, agli eventuali costi e spese, se sostenuti, per effettuare tali operazioni di copertura o per la chiusura anticipata, totale o parziale, delle medesime.
10.3 I costi di rottura da pagare a SIMEST, tramite la Banca Agente, sono calcolati come differenza, se positiva, in relazione alla parte di Finanziamento erogata per la quale è intervenuta la cessazione, totale o parziale, del Contributo, tra:
10.3.1 il valore attuale (calcolato in base ai tassi di raccolta sul mercato senza il Margine) degli interessi, che sarebbero maturati sull’ammontare oggetto della cessazione del Contributo, determinati sulla base del Tasso Fisso per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del Contributo e la data dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento; e
10.3.2 il valore attuale (calcolato in base ai tassi di raccolta sul mercato senza il Margine) degli interessi, che sarebbero maturati sull’ammontare oggetto della cessazione del Contributo, determinati sulla base del Tasso di Mercato incrementato del Margine, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del Contributo e la data dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento.
10.4 Successivamente alla deliberazione, se positiva, del Comitato in merito alla cessazione ovvero alla revoca del Contributo ai sensi, rispettivamente, delle clausole
8.2.4 e 9.2.4 che precedono, SIMEST comunicherà al Debitore e/o all’Esportatore, e/o alla Banca Agente e/o alle/e Banca/Banche Partecipante/Partecipanti, a seconda del caso, i costi dovuti a causa della cessazione o della revoca del Contributo ai sensi e per gli effetti del presente articolo 10 (Costi in caso di cessazione e/o revoca del Contributo).
11 INFORMAZIONI E CONTROLLI
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SIMEST. Restano fermi gli effetti di cui agli Articoli 8, 9 e 14 delle Condizioni Generali, nel caso in cui le variazioni e modifiche di cui al presente articolo 11.1 rilevino ai fini di tali Articoli e non siano state oggetto di preventivo assenso da parte di SIMEST.
11.2 La Banca Agente è tenuta altresì (i) a trasmettere a SIMEST, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario da ciascuna Erogazione, il piano di ammortamento relativo alla singola Erogazione, (ii) a far pervenire a SIMEST, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del Periodo di Utilizzo, comunicazione o documentazione attestante l'avvenuta Erogazione a saldo entro la scadenza del Periodo di Utilizzo, (iii) a trasmettere a SIMEST un aggiornamento sullo stato dei piani di erogazione in precedenza comunicati;
11.3 La Banca Agente, ai fini dell’erogazione del Contributo, è tenuta a conservare a disposizione di SIMEST per l’intera durata del Finanziamento la seguente documentazione:
(i) le fatture di vendita o documenti equivalenti attestanti la vendita dei beni e/o la prestazione di servizi e/o l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto o certificato di consegna e certificato di accettazione della fornitura qualora previsti contrattualmente;
(ii) [eventuali relative polizze di carico e certificazioni attestanti l’uscita dei beni dal paese di origine nelle forme previste dalla normativa vigente, ove disponibili per la Banca Agente solo nel caso di intervento limitato alle merci italiane;]
(iii) contabili bancarie attestanti l’incasso della quota in contanti prevista dal Contratto e gli accrediti degli importi corrisposti a favore dell’Esportatore (nel caso di finanziamento a rimborso);
(iv) le Richieste di Utilizzo inviate dal Debitore ai sensi della Convenzione Finanziaria (comprensive degli allegati);
(v) dichiarazione dell’Esportatore nella quale sia specificata l’origine delle merci esportate e siano esposti tutti gli importi trasferiti all’estero per qualsiasi causa attinente all’esecuzione del Contratto; e
(vi) ulteriori documenti previsti dal Contratto che danno diritto al pagamento.
12 PAGAMENTI
12.1 Valuta
Tutti i pagamenti previsti nell’IMUA devono essere effettuati in Valuta alla data di pagamento specificata nell’IMUA, accreditando i rispettivi conti correnti bancari comunicati in conformità alle previsioni di cui ai precedenti paragrafi 3.3.2 e 3.3.3 delle presenti Condizioni Generali.
12.2 Calcolo interessi
Gli interessi e le Maggiorazioni dovuti ai sensi dell’IMUA maturano di giorno in giorno e sono calcolati per il numero effettivo di giorni trascorsi e sulla base di un anno di 360 giorni.
12.3 Pagamenti della Banca Agente
12.3.1 Ciascuna delle Banche Partecipanti è obbligata ai sensi dell’IMUA, tramite la Banca
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Agente, nei confronti di SIMEST limitatamente alla rispettiva quota di partecipazione al Finanziamento e in base all’attribuzione delle responsabilità disgiunte prescritte dalla Convenzione Finanziaria e da altri eventuali documenti accessori. Pertanto, i relativi pagamenti in favore di SIMEST ai sensi dell’IMUA sono dovuti da ciascuna Banca Partecipante tramite la Banca Agente, e la Banca Agente pagherà il relativo importo a SIMEST se e nella misura in cui la Banca Agente lo abbia ricevuto dalle Banche Partecipanti. La Banca Agente (che per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’IMUA agisce quale mandataria con rappresentanza delle altre Banche Partecipanti) sarà tenuta a richiedere tempestivamente alle Banche Partecipanti i pagamenti da esse dovuti ed, una volta ricevutili, a versarli a SIMEST alle scadenze convenute e si impegna a far tutto quanto risulti necessario a tal fine, fermo restando che, nel caso fosse necessario esperire delle azioni legali nei confronti delle Banche Partecipanti, tali azioni verranno esercitate da SIMEST.
12.3.2 Qualsiasi credito di SIMEST ai sensi dell’IMUA, che sia conseguenza di azioni, anche di natura omissiva, unicamente riconducibili ad una o più Banche Partecipanti, sorge unicamente in capo a SIMEST verso questa/e ultima/e Banca/Banche Partecipante/i, senza alcuna responsabilità solidale per le altre Banche Partecipanti, fermo restando l’impegno assunto dalla Banca Agente, ai sensi dell’articolo 12.3.1.
12.3.3 Nel caso in cui SIMEST dovesse esperire delle azioni nei confronti delle Banche Partecipanti, la Banca Agente si impegna a collaborare con SIMEST, entro i limiti di legge, per fornirle ogni elemento utile allo svolgimento della causa (compresa tutta la documentazione necessaria).
12.4 Pagamenti del Debitore
12.4.1 La Banca Agente si impegna a trasmettere tempestivamente al Debitore le richieste di pagamento di somme dallo stesso dovute ai sensi dell’IMUA (ivi inclusi i costi di cui all’articolo 10 (Costi in caso di cessazione e/o revoca del Contributo) delle Condizioni Generali), dando evidenza a SIMEST delle richieste di pagamento e degli eventuali solleciti inviati a tale scopo. La Banca Agente pagherà il relativo importo a SIMEST se e nella misura in cui la Banca Agente lo abbia ricevuto dal Debitore.
12.4.2 SIMEST avrà la facoltà di sospendere il Contributo in caso di inerzia della Banca Agente.
13 ORDINE DEI PAGAMENTI
13.1 Nel caso in cui la Banca Agente riceva pagamenti a discarico delle obbligazioni del Debitore ai sensi della Convenzione Finanziaria (dal Debitore, dai garanti, se previsti, o da qualunque altro soggetto), le somme dovute a SIMEST, a soddisfacimento delle obbligazioni del Debitore, dovranno essere imputate secondo l’ordine di priorità di cui alla Convenzione Finanziaria.
13.2 Qualora le obbligazioni del Debitore nei confronti della Banca Agente e delle Banche Partecipanti, nonché della Banca Agente nei confronti di XXXXXX, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 3.3 (Obblighi di pagamento della Banca Agente), risultino completamente soddisfatte, gli ulteriori pagamenti effettuati dal Debitore, dai garanti, se previsti, o da qualunque altro soggetto, sono così destinati:
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(ii) se residua qualunque somma dopo i rimborsi previsti al precedente paragrafo (i), la Banca Agente rimborsa a SIMEST l’ammontare di tali pagamenti così recuperati.
14 CONVENZIONE FINANZIARIA
14.1 La Convenzione Finanziaria e la documentazione finanziaria rilevante (ivi incluse le eventuali garanzie personali o reali che assistono il Finanziamento) dovranno contenere, inter alia, le seguenti previsioni:
(i) clausole che prevedono l’azione diretta da parte di SIMEST in base alla legge regolatrice della Convenzione Finanziaria e/o della documentazione finanziaria rilevante (ivi incluse le eventuali garanzie personali o reali che assistono il Finanziamento), che impongono l’obbligo del Debitore di corrispondere i costi di cui all’articolo 10 (Costi in caso di cessazione e/o revoca del Contributo) delle Condizioni Generali e le altre somme dovute dal Debitore e/o dal Garante alla SIMEST ai sensi dell’IMUA;
(ii) ordine dei pagamenti in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 13 (Ordine dei pagamenti) delle Condizioni Generali;
(iii) obbligo del Debitore di corrispondere a SIMEST gli importi dovuti ai sensi dell’IMUA entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta;
(iv) maturazione degli Interessi di Xxxx Xxxxxxxx in caso di ritardato pagamento degli importi dovuti dal Debitore a SIMEST, dal giorno del mancato pagamento (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso), con decorrenza di pieno diritto senza necessità di messa in mora ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine di pagamento;
(v) riconoscimento della facoltà di SIMEST di divulgare informazioni contenute nella Convenzione Finanziaria, nell’IMUA o comunque ricevute dalla Banca Agente ai sensi dell’IMUA:
(a) all’azionista ultimo, alle proprie società controllanti e alle collegate, ai legali rappresentanti, amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, collaboratori e/o consulenti o advisor esterni e/o a hedging providers;
(b) al fine di porre in essere operazioni di copertura per il rischio tasso del Finanziamento.
14.2 L’assenza o la modifica di una o più di tali previsioni comporta la cessazione e/o la revoca del Contributo ai sensi e per gli effetti delle Condizioni Generali.
15 RISERVATEZZA
15.1 Obbligo di riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione dell’IMUA e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni
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siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base alla legge o ai regolamenti applicabili.
15.2 Deroghe all’obbligo di riservatezza
Resta ferma comunque la facoltà:
(i) di ciascuna Parte, di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all’IMUA che debbano essere rese note in adempimento di un obbligo di legge e/o regolamentare;
(ii) di SIMEST, di divulgare informazioni riguardanti il contenuto o l’esecuzione dell’IMUA al fine di porre in essere operazioni di coperture per il rischio tasso di interesse del Finanziamento ad hedging providers che abbiano assunto verso SIMEST un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); e
(iii) di SIMEST, di divulgare informazioni riguardanti il contenuto o l’esecuzione dell’IMUA all’azionista ultimo, alle proprie società controllanti e collegate, ai legali rappresentanti, amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, collaboratori e/o consulenti o advisor esterni e/o a hedging providers.
15.3 Durata dell’obbligo di riservatezza
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 15 (Riservatezza), restano validi, efficaci e vincolanti per ciascuna Parte sino alla scadenza del 24° mese successivo alla conclusione dell’operazione oggetto del Contributo.
16 CODICE ETICO
La Banca Agente e le Banche Partecipanti sono tenute alla piena osservanza del proprio codice etico, che si intende richiamato nelle Condizioni Generali per costituirne parte integrante e sostanziale. Laddove non ne abbia adottato uno proprio, la Banca Agente o, a seconda del caso, la Banca Partecipante, è tenuta alla piena osservanza dei principi fondamentali e – pur quanto ad essa applicabili compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento – delle ulteriori norme del codice etico che SIMEST ha adottato nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 quale strumento essenziale per il perseguimento del proprio oggetto sociale, che la Banca Agente dichiara di ben conoscere e che si intende in tal caso richiamato nelle Condizioni Generali per costituirne parte integrante e sostanziale.
17 COMUNICAZIONI
17.1 Forma e modalità di invio
A meno che non sia altrimenti specificato nelle Condizioni Specifiche, tutte le notizie, richieste, domande, atti, documenti o altre comunicazioni possono essere inoltrate:
(i) alla Banca Agente per lettera o fax agli indirizzi di cui all’articolo 17.2 (Indirizzi) e la comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione, da parte della Banca Agente, della lettera o del fax;
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(ii) alla SIMEST, anticipandone copia a mezzo e-mail o posta elettronica certificata, e trasmettendone prontamente copia originale (ovvero copia conforme all’originale) all’indirizzo specificato all’articolo 17.2 (Indirizzi), e la comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione, da parte di SIMEST, del predetto documento originale.
17.2 Indirizzi
Tutte le mail, le lettere, i fax, devono essere inviati:
(i) se indirizzati alla Banca Agente, agli indirizzi o ai numeri indicati nella Comunicazione di Esito;
(ii) se indirizzati a SIMEST, al seguente indirizzo: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 000,
00000 Xxxx
fax n. x00 00 00000 000
o al diverso indirizzo indicato da una Parte per iscritto all’altra Parte, con un sufficiente preavviso.
18 CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
18.1 La Banca Agente e le Banche Partecipanti potranno cedere la propria partecipazione al Finanziamento, mediante cessione del credito e/o del contratto, esclusivamente con il preventivo consenso scritto di XXXXXX (fatto salvo il caso in cui la cessione avvenga in favore di SACE, dello Stato italiano, di un Ministero o di soggetti da questi designati o la cessione sia compiuta da SACE, dallo Stato italiano o da un Ministero a favore di terzi, a qualunque titolo anche in via di surroga), che non sarà irragionevolmente negato e, laddove il cedente sia la Banca Agente, sempreché sia designata una nuova Banca Agente secondo i termini e le condizioni della Convezione Finanziaria, restando inteso che, sino alla data in cui la nuova banca non subentri alla Banca Agente nel pieno ed incondizionato esercizio delle sue funzioni, ivi inclusi tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dall’IMUA, la Banca Agente resterà obbligata in pieno nei confronti di XXXXXX ai sensi dell’IMUA. In caso di cessione a SACE, allo Stato italiano, ad un Ministero o a soggetti da questi designati o in caso di cessione da SACE, dallo Stato italiano o da un Ministero a favore di terzi (a qualunque titolo anche in via di surroga), la Banca Agente dovrà comunque provvedere a darne informativa tempestiva a SIMEST. Le disposizioni di cui al presente articolo 18 (Cessione del Credito o del Contratto), trovano applicazione anche con riferimento alle ipotesi di revoca della Banca Agente dal ruolo di mandatario delle Banche Partecipanti ai sensi della Convenzione Finanziaria o di rinuncia da parte della stessa al predetto ruolo.
18.2 Il consenso di XXXXXX non potrà intendersi irragionevolmente negato qualora la cessione della partecipazione al Finanziamento della Banca Agente o di una Banca Partecipante sia disposta a seguito di ammissione del Debitore a procedura concorsuale, anche stragiudiziale (ovvero altra procedura equivalente ai sensi della relativa legge applicabile), ovvero ove la cessione possa comportare lo stralcio, in
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tutto o in parte, della posizione di XXXXXX. In tali ipotesi, XXXXXX sarà legittimata a rifiutare il proprio consenso alla cessione del credito e/o del contratto sino all’ottenimento da parte della Banca Agente o della Banca Partecipante, in forma e sostanza soddisfacente per SIMEST, delle opportune garanzie relative al recupero delle somme dovute a qualunque titolo a SIMEST ai sensi dell’IMUA e della Convenzione Finanziaria.
19 DISPOSIZIONI GENERALI
19.1 Prevalenza dell’IMUA
Le previsioni dell’IMUA prevalgono, per quanto incompatibili, sui termini e sulle condizioni della Convenzione Finanziaria.
19.2 Legge regolatrice
L’IMUA e le obbligazioni extracontrattuali derivanti dallo stesso sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati secondo la legge Italiana.
19.3 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità ed esecuzione dell’IMUA, o comunque derivante dallo stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
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Allegato A
Lettera di Manleva dell’esportatore
(Su carta intestata dell’impresa esportatrice)
Spettabile SIMEST S.p.A.
Export Finance e Internazionalizzazione - Corporate & Structured Export Finance Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 000
00000 XXXX
Oggetto: Dichiarazione dell’Esportatore - Xxx.xx SIMEST:
Egregi Signori, facciamo riferimento:
(i) al contratto di fornitura stipulato in data [ ], tra [ ] (l’“Esportatore”) e [ ] (l’“Acquirente”) relativo all’esportazione dall’Italia [ovvero dall’Unione Europea/da paesi extra Unione Europea] di [beni e/o servizi e/o lavori] (l’“Esportazione”) di importo complessivo pari a Euro [ ] (il “Contratto”);
(ii) alla convenzione finanziaria (qui di seguito la “Convenzione Finanziaria”) sottoscritta in data [ ] tra [ ], in qualità di debitore (il “Debitore”), [ ] in qualità di banca agente (la “Banca Agente”), e [ ] in qualità di [banca][banche] finanziatrici (la/le “Banca/Banche”), con cui [la Banca][le Banche] hanno concesso al Debitore un finanziamento per un ammontare massimo complessivo pari a Euro [ ] (qui di seguito il "Finanziamento"); e
(iii) alle dichiarazioni fornite dall’Esportatore a SIMEST in data [ ] in occasione della richiesta di intervento agevolativo;
In relazione al Contratto, SIMEST S.p.A. - quale gestore del Fondo pubblico contributi agli interessi legge 295/73 (qui di seguito la "SIMEST") - ha concesso l’intervento agevolativo sul Finanziamento in base alle disposizioni del D.Lgs. 143/98, Capo II, dell'indicato D.M. n. 199/2000 (e successive eventuali modifiche) e della Circolare SIMEST in materia di informazione antimafia (il “Contributo”).
Premesso quanto sopra ed in relazione al predetto intervento agevolativo con la presente, l’Esportatore dichiara e prende atto di quanto segue:
(i) la procedura di aggiudicazione del Contratto si è svolta in conformità a principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, ove in presenza di una gara internazionale, in conformità ai requisiti e secondo le modalità previste per le gare internazionali ed il Contratto è stato debitamente sottoscritto dalle parti ed è pienamente vincolante;
(ii) di essere a conoscenza e di accettare che, qualora il Contributo sia revocato per i motivi di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali e purché tali motivi siano riconducibili esclusivamente all’azione o al fatto compiuto dall’Esportatore, quest’ultimo sarà tenuto a
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restituire alla SIMEST le somme da questa erogate a valere sul Contributo in relazione alla parte di Finanziamento per la quale è intervenuta la revoca del Contributo, decurtate degli ammontari versati dalla Banca Agente a SIMEST in relazione a tale parte del Finanziamento, così come determinate da SIMEST stessa;
(iii) le somme dovute dall’Esportatore nei casi di cui al precedente punto (ii) dovranno essere corrisposte a SIMEST entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla relativa richiesta inviata via PEC all’indirizzo [ ] e, in caso di ritardato pagamento da parte dell’Esportatore, saranno dovuti dallo stesso in favore di XXXXXX, a decorrere dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso), gli interessi di ritardato pagamento determinati da XXXXXX e tempestivamente comunicati all’Esportatore;
(iv) nelle ipotesi di cui al precedente punto (ii), qualora SIMEST abbia posto in essere su una quota o sulla totalità del Finanziamento operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse, l’Esportatore sarà altresì tenuto a corrispondere a SIMEST, tramite la Banca Agente, oltre alle somme di cui al precedente punto (ii), gli eventuali costi e spese, se sostenuti, per effettuare tali operazioni di copertura o per la chiusura anticipata, totale o parziale, delle medesime;
(v) di avere adeguata conoscenza delle leggi e degli atti normativi che regolano l’attività svolta da SIMEST;
(vi) di essere a conoscenza e di accettare la competenza esclusiva del Foro di Roma in ordine alle eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al Contributo ed agli obblighi assunti con la presente dichiarazione da parte dell’Esportatore;
(vii) SIMEST potrà comunicare le informazioni relative all’operazione: (a) all’azionista ultimo, alle proprie società controllanti, ai legali rappresentanti, amministratori, funzionari, dipendenti, agenti , collaboratori e/o consulenti o advisor esterni; (b) a hedging providers che abbiano assunto nei confronti di SIMEST un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); o (c) con il consenso dell’Esportatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.
Per la determinazione delle somme dovute dalla sottoscritta faranno prova in qualunque sede le scritture contabili della SIMEST.
(luogo e data) |
IL LEGALE RAPPRESENTANTE |
(Timbro e firma dell’impresa) |
Timbro e firma della Banca Agente per benefirma e relativi poteri.
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riferimento da citare nella risposta: nominativo della persona da contattare: recapito telefonico:
recapito fax:
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Allegato B
Richiesta di Erogazione Contributo
Parte I
(Su carta intestata della Banca Agente)
Spettabile SIMEST S.p.A.
Operations & Credit Restructuring – Internationalization & Export Finance Administration
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 000 00000 XXXX
Xxx.xx SIMEST: Esportatore:
Debitore: Paese:
Convenzione Finanziaria del: Importo:
Con riferimento alla Comunicazione di Esito n. del ed alle Condizioni Generali e alle Condizioni Specifiche IMUA del , si richiede il Contributo per il Periodo di Interessi dal al relativamente a:
❑ Finanziamento in essere di
❑ Erogazione di
❑ Capitalizzazione degli interessi di .
Al riguardo, si fa presente che in base alle Condizione Specifiche, il Tasso di Interesse per il suindicato periodo pari a %, corrisponde al Tasso di Mercato pari a % aumentato del Margine pari a %.
Pertanto, conformemente alle modalità previste all’art. 3 delle Condizioni Generali si prega di:
❑ confermare l'importo del Contributo pari a , da accreditare sul conto di questa banca n. presso alla seguente Data di Pagamento Interessi .
❑ confermare l’importo del Contributo, pari a dovuto a SIMEST alla seguente Data di Pagamento Interessi .
Al riguardo si trasmette la seguente documentazione, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale:
❑ dichiarazione (redatta nella forma di cui all’Allegato C (Dichiarazione di Esportazione) delle Condizioni Generali) resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Esportatore, attestante l'ammontare della fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e/o l’esecuzione di lavori eseguite /approntate alla data di ciascuna erogazione;
26
❑ piano dei pagamenti effettivo relativo alla singola erogazione; Si dichiara inoltre quanto segue:
❑ le Erogazioni all'Esportatore/Debitore, in virtù della Convenzione Finanziaria per un importo di , sono state effettuate con valuta ;
❑ le Erogazioni relative al premio assicurativo SACE, in virtù della Convenzione Finanziaria, per un importo di sono state effettuate con valuta
❑ di impegnarsi a documentare tempestivamente l’avvenuta accettazione provvisoria dell’impianto, o altro evento attestante il punto di partenza del credito.
Distinti saluti.
(luogo e data) (Timbro e firma della Banca Agente)
riferimento da citare nella risposta: nominativo della persona da contattare: recapito telefonico:
recapito fax:
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Parte II (Settore Aeronautico ATR)
(Su carta intestata della Banca Agente)
Spettabile SIMEST S.p.A.
Operations & Credit Restructuring – Internationalization & Export Finance Administration
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 000 00000 XXXX
Xxx.xx SIMEST: Esportatore : Debitore: Paese: Convenzione Finanziaria del : Importo:
Con riferimento alla Comunicazione di Esito n. del ed alle Condizioni Generali e alle Condizioni Specifiche IMUA del , si richiede il Contributo relativo al Periodo di Interessi dal al relativamente a:
❑ Finanziamento in essere di
❑ Erogazione di
❑ Capitalizzazione degli interessi di .
Al riguardo, si fa presente che in base alle Condizione Specifiche, il Tasso di Interesse per il suindicato periodo pari a %, corrisponde al Tasso di Mercato pari a % aumentato del Margine, pari a %;
Pertanto, conformemente alle modalità previste all’art. 3 delle Condizioni Generali, si prega di:
❑ confermare l'importo del Contributo, pari a , da accreditare sul conto di questa banca n. presso alla seguente Data di Pagamento Interessi: ;
❑ confermare l’importo del Contributo, pari a dovuto a SIMEST alla seguente Data di Pagamento Interessi: .
Al riguardo si trasmette, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, piano dei pagamenti effettivo relativo alla singola Erogazione,
Si dichiara altresì quanto segue:
❑ di aver acquisito dichiarazione dall’Esportatore dell’introito della quota anticipata avvenuto con valuta ;
❑ di aver acquisito dichiarazione dall’Esportatore di avvenuto accredito con valuta
, della quota dilazionata (max 85%) della fornitura pari a da parte delle banche finanziatrici;
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❑ di aver acquisito la fattura definitiva emessa dall’Esportatore e certificata a termini di contratto, con il prezzo finale del velivolo, pari a
❑ di aver acquisito il certificato di accettazione del velivolo firmato dall’Acquirente, avvenuta il
;
❑ di aver acquisito il certificato di consegna del velivolo, avvenuta il _;
❑ le erogazioni relative al premio assicurativo SACE, in virtù della Convenzione Finanziaria, per l’importo di sono state effettuate con valuta ;
❑ gli accrediti all’Esportatore della quota anticipata, disposti in base a “Répartition de recette”, per un importo di , sono stati effettuati con valuta ;
❑ gli accrediti all’Esportatore della quota dilazionata, disposti in base a “Répartition de recette”, per un importo di , sono stati effettuati con valuta
.
Distinti saluti
(luogo e data) (Timbro e firma della Banca Agente)
riferimento da citare nella risposta: nominativo della persona da contattare: recapito telefonico:
recapito fax:
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Allegato C Dichiarazione di Esportazione
(Su carta intestata dell’impresa esportatrice)
Spettabile SIMEST S.p.A.
Operations & Credit Restructuring – Internationalization & Export Finance Administration
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 000 00000 XXXX
Xxx.xx SIMEST: Banca Agente:
Contratto di fornitura del: n° : Importo: Acquirente: Debitore (se diverso dall’Acquirente):
Si dichiara che alla data di Erogazione del :
l'ammontare progressivo relativo all’esecuzione/approntamento (*) della fornitura di beni e/o prestazione di servizi e/o esecuzione di lavori di cui al suindicato contratto, effettuata a termini di contratto e nel rispetto delle leggi e regolamenti valutari vigenti è pari a ;
[sono]/[non] sono (*) previsti pagamenti anticipati;
l'incasso delle quote relative ai pagamenti anticipati previsti dal Contratto e/o dalla Convenzione Finanziaria (con esclusione delle quote contro documenti di spedizione) é avvenuto Il ovvero non ancora avvenuto (*).
Distinti saluti.
(luogo e data)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro firma dell’impresa e firma)
Timbro e firma della Banca Agente per benefirma e relativi poteri.
(*) eliminare l’opzione che non interessa
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