ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
Dipartimento di Beni Culturali, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito denominato DBC, con sede in Ravenna, Via degli Ariani 1, C.F. 80007010376 - P.I. 01131710376 rappresentato dal Direttore pro- tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx autorizzato alla stipula del presente Accordo, giusto delibera della Giunta di Dipartimento dell’11.05.2021;
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Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo di seguito denominato STEBICEF, con sede in Palermo, Viale delle Scienze - Edificio 16 - C.F. 80023730825 – P.I 00605880822, rappresentato ai fini del presente Accordo dal Direttore pro-tempore, Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxxx autorizzato alla stipula del presente Accordo, giusto D.R. n. 2613 del 03.10.2018, prot. 72849;
E
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominato DiLLBC, con sede in Cagliari, Via Is Mirrionis, 1, C.F. 80019600925P.I. – P.I. 00443370929, rappresentato ai fini del presente Accordo dal Direttore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, autorizzato alla stipula del presente Accordo, delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.05.2021;
di seguito denominate collettivamente Parti,
PREMESSO CHE
- l’art. 15 della Legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modificazioni e integrazioni prevede che le
Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la cattedra di Archeologia fenicio-punica del DBC (Prof.ssa Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx) svolge da anni attività di scavo e studio nella necropoli meridionale di Tharros - Capo San Marco e si occupa di fenomeni migratori e dinamiche di popolamento fenicie e puniche nel Mediterraneo centrale e occidentale come linea di ricerca primaria;
- il DBC, tramite il proprio Laboratorio del DNA antico (responsabile: Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx), è impegnato da anni in un progetto di analisi di resti osteologici provenienti dal contesto necropolare summenzionato, al fine di caratterizzare il DNA estratto dai reperti scheletrici e ricostruire i fenomeni di mobilità mediterranea di Fenici e Punici in senso diacronico nonché i rapporti di parentela tra gli inumati mediante approcci innovativi e con l’utilizzo di attrezzature recentemente potenziate e adeguate agli standard qualitativi e alle norme previste per questo specifico ambito di ricerca.
- la cattedra di Archeologia fenicio-punica del DiLLBC (Prof.ssa Xxxxx Xxx Xxxx) ha in studio il materiale proveniente dalla propria concessione ministeriale di scavo presso la necropoli settentrionale di Tharros - San Xxxxxxxx Santu Marcu ed è parimenti coinvolta nel sopra descritto progetto di studio archeogenetico sulla circolazione di Fenici e Punici nel Mediterraneo centro-occidentale;
- la cattedra di Antropologia dello STEBICEF (Xxxx. Xxxx Xxxxx) partecipa da oltre un decennio allo scavo e allo studio dei materiali antropologici derivanti dagli scavi della necropoli arcaica di Mozia e ha in studio i materiali delle necropoli di Lilibeo, conservati presso il Museo del Baglio Xxxxxxx di Marsala (TP);
- il Laboratorio di Antropologia dello STEBICEF (Responsabile Xxxx. Xxxx Xxxxx), con expertise in antropologia e biologia scheletrica, archeogenetica, archeozoologia e paleopatologia, partecipa allo studio di caratterizzazione genetica dei materiali umani provenienti da Mozia e Lilibeo nell’ambito del progetto 1K Ancient Genomes della Harvard Medical School e ad analogo progetto di caratterizzazione del DNA antico nell’ambito di fondi assegnati a titolo di PRIN 2017, a cui partecipa anche il DBC in qualità di unità operativa, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, ed è altresì partner del sopra descritto progetto di studio archeogenetico sulla circolazione di Fenici e Punici nel Mediterraneo centro-occidentale;
- le Parti hanno manifestato interesse ad avviare un rapporto di collaborazione finalizzata a contribuire allo sviluppo di studi e ricerche in antropologia fisica, archeologia, archeogenetica, bioarcheologia, paleopatologia sul materiale già acquisito dalle ricerche in concessione ministeriale nella Sardegna fenicia e punica sotto la responsabilità delle Università di Bologna e Cagliari e alla comparazione con dati già ottenuti da ambiti siciliani;
- l’obiettivo comune risiede nella possibilità di contribuire alla risoluzione dell’annoso problema relativo all’identità antropologica, genetica e culturale dei gruppi noti come “Fenici” e “Punici” negli insediamenti coloniali più significativi del Mediterraneo centro-occidentale, attraverso un approccio multidisciplinare che somma alle evidenze archeologiche i dati paleogenetici, utili per ricostruire le relazioni filogenetiche tra gli insediamenti fenici e punici e la loro storia demografica e paleopatologica; e dati isotopici, utili nella definizione della paleonutrizione ed ecologia dei contesti;
- nella ricostruzione archeologica, genetica ed ecologica degli orizzonti coloniali, le Parti possono contare su due osservatori privilegiati per questo specifico contesto culturale, la Sardegna e la Sicilia occidentale; possono quindi fornire un apporto decisivo alla ricerca archeologica e alla ricostruzione di una delle dinamiche storiche più complesse del Mediterraneo antico, attraverso la condivisione dei rispettivi contatti e delle collaborazioni già in atto con competenti istituzioni internazionali;
- i competenti organi di ciascuna Parte approvano pertanto la stipula del presente Accordo, avente l’obiettivo di disciplinare i termini di tale collaborazione scientifica.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto dell’Accordo di collaborazione
Il presente Accordo di collaborazione, in seguito denominato “Accordo”, ha ad oggetto la collaborazione scientifica tra le Parti nel campo dell’antropologia fisica, archeogenetica, bioarcheologia, paleopatologia, nell’ambito delle ricerche archeologiche e dello studio dei materiali provenienti da scavi affidati alle cattedre di Archeologia fenicio-punica delle Università di Bologna e Cagliari (Prof.ssa Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx e Prof.ssa Xxxxx Xxx Vais) e il confronto con i dati provenienti da contesti punici siciliani, già caratterizzati dal punto di vista antropologico e archeogenetico.
Art. 2 – Obblighi delle Parti
Il DBC e il DiLLBC si impegnano a mettere a disposizione del Laboratorio di Antropologia dello STEBICEF i resti osteologici di cui all’Art. 1, consentendo lo studio del materiale derivante da scavi disciplinati da concessioni ministeriali
in capo alle due Università, attualmente conservato presso il Museo civico di Cabras “X. Xxxxxxxx”.
Il DBC, attraverso il Laboratorio del DNA antico, fornisce l’expertise necessaria per le analisi di caratterizzazione molecolare dei materiali provenienti dagli scavi sopramenzionati e per ulteriori analisi che si rendessero necessarie.
Lo STEBICEF si impegna a studiare i materiali osteologici relativi agli scavi di cui all’Art. 1 e ad effettuare gli studi comparativi con i materiali dei contesti di Xxxxxxx e di altri eventuali contesti la cui attribuzione eventualmente maturi nel volgere di questo accordo di collaborazione.
Ciascuna delle Parti si impegna a mettere a disposizione delle attività sopra descritte spazi e attrezzature, nei limiti della disponibilità e nell’osservanza delle normative e dei rispettivi regolamenti interni, nonché il proprio personale, sia dipendente che non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca e dottorandi). I nominativi del personale di ciascuna Parte autorizzato ad accedere agli spazi dell’altra Parte e ai materiali in affido all’altra parte, ai fini dello svolgimento delle attività sopra descritte, sono comunicati alle altre Parti a cura dei Responsabili scientifici di cui all’art. 4.
Art. 3 – Oneri finanziari connessi all’attuazione dell’Accordo L’Accordo non comporta in capo alle Parti alcun onere finanziario nascente dall’utilizzo di spazi, attrezzature e personale messi a disposizione dalle altre Parti. Ogni eventuale onere resta a carico di ciascuna Parte per la propria attività.
Art. 4 – Responsabili scientifici dell’Accordo
Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, le Parti indicano quali
Responsabili scientifici le Prof.sse Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx per il DBC; la Prof. Xxxxx Xxx Xxxx per il DiLLBC e il Xxxx. Xxxx Xxxxx per lo STEBICEF. L’eventuale sostituzione dei responsabili di una delle Parti dovrà essere comunicata e approvata dalle altre Parti.
Art. 5 - Luogo dell’esecuzione
Le attività previste dal presente Accordo saranno svolte [a1]presso le sedi delle
Parti.
Art. 6 - Copertura assicurativa
Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della Ricerca che Personale di una delle Parti frequenti i locali dell’altra Parte (di seguito il “Personale”), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell’altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all’utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant’altro necessario per la realizzazione della Ricerca.
Ciascuna Parte si farà carico del costo (i.e. trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell’altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell’altra parte durante la frequentazione dei locali dell’altra Parte).
L’operatività o meno delle coperture assicurative e l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT non esonerano le Parti dalle responsabilità di
qualunque genere su di esse incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative suddette.
Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nell’attività prevista dall’Accordo che potrebbe frequentare locali e laboratori dell’altra Parte.
Ciascuna Parte è tenuta, per il proprio personale, ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico delle Parti in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi. Qualora una Parte venisse a conoscenza dell’avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi, essa dovrà darne tempestiva comunicazione alla Parte di appartenenza del personale implicato nell’evento avverso.
Art. 7 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Ciascuna Parte garantisce, per gli aspetti di propria competenza, l’adempimento delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo in particolare:
- la messa a disposizione di locali e attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti;
- la valutazione dei rischi per l’attività svolta nelle proprie sedi dal personale, dipendente e non, di appartenenza dell’altra Parte e la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie;
- l’informazione e l’addestramento nonché la sorveglianza del personale dell’altra Parte in relazione ai rischi specifici individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
[a2]La formazione, l’informazione e la sorveglianza sanitaria del proprio
personale sui rischi generali e specifici dell’attività è in capo a ciascuna Parte in qualità di datore di lavoro.
Gli obblighi previsti dall’Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
Ciascuna Parte resta proprietaria esclusiva dell’eventuale conoscenza preesistente all’inizio delle attività previste dal presente Accordo (background), dalla stessa detenuta, nonché dell’eventuale conoscenza sviluppata durante lo svolgimento di tali attività al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinente al medesimo campo scientifico (sideground).
La titolarità dei diritti sui risultati totali o parziali delle attività svolte ai sensi dell’Accordo (foreground) spetta alle Parti in proporzione al contributo apportato da ciascuna di esse. Le Parti hanno il diritto di utilizzare i risultati delle attività svolte ai sensi del presente Accordo a soli fini di ricerca istituzionale e nell'ambito di pubblicazioni dedicate.
Le Parti non possono immettere nel web né in rete locale dati ed immagini connessi alle attività svolte ai sensi dell’Accordo, se non previo accordo.
Ciascuna Parte, previa reciproca informazione, può utilizzare liberamente, per
i propri fini istituzionali, i materiali dalla stessa realizzati, entro i limiti imposti alla riproduzione fisica o in immagine dei beni culturali, come stabilito dagli artt. 107 – 109 del D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9 – Pubblicazione e diffusione dei risultati
Le modalità di pubblicazione e diffusione dei risultati sono concordate dalle Parti. Nelle divulgazioni e pubblicazioni scientifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riviste scientifiche, seminari e conferenze, le Parti si impegnano a dichiarare che i risultati raggiunti rientrano negli esiti del presente Accordo, a presentare congiuntamente i risultati e ad attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.
Secondo quanto previsto in materia di ricerche e scavi dalla circolare n. 30/2019 della Direzione Generale Archeologia e Belle Arti (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) e successivi aggiornamenti, le responsabili scientifiche delle concessioni ministeriali di scavo, Prof.ssa Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (DBC) e Prof.ssa Xxxxx Xxx Xxxx (DiLLBC) si impegnano a comunicare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna i dati richiesti relativi agli scavi.
Qualora divulgazioni e pubblicazioni scientifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riviste scientifiche, seminari e conferenze, coinvolgano anche dati relativi ai materiali dalle necropoli di Lilibeo, il Prof. Sìneo si impegna a informare il Museo di Lilibeo di Marsala (TP).
Art. 10 - Uso dei segni distintivi
Le Parti non possono fare uso del marchio e/o della denominazione delle altre
Parti e/o di loro Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi della denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all’altra Parte, come previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).
Art. 11 – Riservatezza
Ciascuna Parte si impegna espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a trattare come confidenziali tutti i dati e le informazioni ricevute, create o acquisite da qualsiasi altra fonte con riferimento all’oggetto dell’Accordo (d’ora innanzi “Informazioni Riservate”) e a:
- non divulgare né rendere accessibili a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate;
- impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni atto ragionevolmente necessario al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano in nessun modo liberamente accessibili a terzi;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse all’espletamento dell’attività svolta ai sensi dell’Accordo.
In particolare, ciascuna Parte si impegna ad evitare di fare qualsiasi uso di Informazioni Riservate o di porre in essere qualsiasi altro atto o iniziativa che possa essere considerato come una predivulgazione che possa pregiudicare il deposito di una domanda di brevetto o di altro titolo di proprietà industriale.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini, in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”) e ss.mm.ii., nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall’European Data Protection Board (EDPB).
Il rappresentante legale del Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università di Bologna è il Magnifico Rettore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Il rappresentante legale del Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università di Cagliari è il Magnifico Rettore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx. Per il Dipartimento STEBICEF dell’Università di Palermo il responsabile interno per il trattamento dei dati è il Direttore di Dipartimento, prof. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, giusto Regolamento per la disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali. Istruzioni organizzative e tecniche, DR. n. 168 del 20.01.2014, prot. n. 3537.
Art. 13 – Durata, rinnovo e modifiche
L’Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e avrà una durata pari a tre (3) anni. L’Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti, prima della scadenza. Al termine dell’Accordo, le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire. Qualsiasi modifica all’Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e per mutate esigenze delle Parti, essa sarà valida ed efficace solo se stipulata per iscritto e a seguito
della sottoscrizione delle Parti.
Art. 14 – Recesso e risoluzione
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente mediante comunicazione nella forma prevista dal successivo art. 15, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso o la risoluzione non avranno effetto che per l’avvenire e non incideranno sulle attività già eseguite o in corso di esecuzione; resta salvo tutto ciò che è stato ottenuto in termini di risultati.
Art. 15 – Comunicazioni
Le comunicazioni a carattere formale dovranno essere effettuate tramite PEC ai seguenti recapiti:
- per il DBC: xxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
- per il DiLLBC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
- per lo STEBICEF: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.
La variazione degli indirizzi PEC sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre Parti; fino all’avvenuta comunicazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si hanno per validamente effettuate.
Art. 16 – Controversie e foro competente
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto dal presente Accordo. In caso di esito negativo, le Parti potranno liberamente adire le Autorità giudiziarie competenti. Foro competente in via esclusiva sarà quello di Bologna.
Art. 17 – Sottoscrizione, registrazione e bollo
Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale in un unico originale ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale). Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte II, D.P.R. n. 131/1986 a spese della Parte richiedente, ed è inoltre soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972. L’importo dell’imposta è pari a Euro 48,00 ed è a carico delle Parti in egual misura (Euro 16,00 per ciascuna Parte). Al versamento provvede il DBC in modalità virtuale (autorizzazione n. 14038 del 13/12/2018).
Art. 18 - Rinvio alle Norme di Xxxxx e ad altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme generali di Xxxxx.
Per il Dipartimento di Beni Culturali, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: il Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente).
Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo: il Direttore, Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente).
Per il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Università degli Studi di Cagliari: il Direttore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx (firmato digitalmente).