Oggetto: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Spett.le
GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
XXX XXXXXXXX XXX 00000 XXXX (XX)
Oggetto: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
(D.Lgs. 81/2015 art.30 e successivi)
Impresa utilizzatrice GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Partita Iva/Cod. Fiscale 93477940725 - 93477940725
Xxxx Xxxxxx XXX XXXXXXXX XXX 00000 XXXX XX
Sede di lavoro XXX XXXXXXXX XXX 00000 XXXX XX
Responsabile organizzativo XXXX. XXXXX XXXXXXXXXX
Responsabile sicurezza ------------------
Indirizzo spedizione fattura GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - XXX XXXXXXXX
XXX - 00000 XXXX (XX)
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG DF
Numero contratto 1215/2018/00043
Lavoratori richiesti 1
Data inizio e Data fine contratto
01/12/2018 - 31/12/2018
Mansione ASSISTENTE GRUPPO CONSIGLIARE
Inquadramento/livello IMPIEGATO - Livello: C1 - Gruppo: C CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro
Posizione Inail 95014834
Tasso Inail (/1000) 5,00
CCNL Impresa utilizzatrice ENTI LOCALI - .
Orario di lavoro PART-TIME ORIZZONTALE;15:00 ORE SETTIMANALI DISTRIBUITE SECONDO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Periodo di prova 2 gg di effettivo lavoro
Corrispettivi:
RETRIBUZIONE MENSILE | € 1.741,14 | per 13 mensilità | |
PAGA BASE | € 1.695,34 | 00.XX MENSILITA' | € 1.741,14 |
ALTRE INDENNITA' | € 45,80 |
CORRISPETTIVI (IVA esclusa) | |
ORA ORDINARIA | € 21,05 |
ORA FESTIVITA' | € 21,05 |
ORA PERMESSO | € 21,05 |
RATEO FERIE GODUTE | € 3,92 |
ARRETRATI RINNOVO CCNL | € 1,53 |
Bari, 28/11/2018
QUANTA SpA
L'impresa utilizzatrice per accettazione
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(D. Lgs. 81/2015 Art. 30 e succ.)
CONDIZIONI GENERALI
Premesso che QUANTA SpA è iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro alla sezione I ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 276/03 (autorizzazione definitiva 1103-SG), Vi confermiamo la somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, che sarà erogata alle condizioni e secondo le modalità riportate di seguito, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, articolo 30 e successivi.
1. QUANTA SpA attesta il pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché il versamento dei contributi previdenziali, nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza.
2. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di comunicare a QUANTA SpA i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; rimborsare a QUANTA SpA gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato; corrispondere, in caso di inadempimento di QUANTA SpA, direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché versare direttamente i contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro somministrato, fatto salvo il diritto di rivalsa verso QUANTA SpA.
3. L'impresa utilizzatrice dichiara che non sussistono i divieti alla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro previsti dall'art. 32, D. Lgs. 81/2015 e si impegna altresì a comunicarne tempestivamente a QUANTA SpA l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più dei divieti innanzi riferiti, QUANTA SpA si riserva la facoltà di richiedere all'impresa utilizzatrice di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne.
4. L'impresa utilizzatrice comunicherà tempestivamente a QUANTA SpA le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, ogni cambiamento che riguardi l’orario di lavoro, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare, nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi.
5. L'impresa utilizzatrice garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo e notturno. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni superiori si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a QUANTA SpA consegnandone copia al lavoratore medesimo (art.35, comma 5, D.Lgs. 81/2015).
6. L'impresa utilizzatrice è responsabile in via esclusiva degli eventuali danni nei confronti dei terzi causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da QUANTA SpA, nei casi ed alle condizioni ivi previste.
7. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di convalidare la prestazione effettivamente svolta dal lavoratore somministrato sottoscrivendo, secondo le modalità concordate con QUANTA SpA, il foglio presenze del lavoratore in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata da ogni lavoratore avviato con contratto di somministrazione e lo invierà periodicamente a QUANTA SpA per il tramite del lavoratore, trattenendone una copia.
8. L'impresa utilizzatrice dichiara di aver ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà assunto in toto dall'impresa utilizzatrice alle cui direttive il Lavoratore è sottoposto. L'impresa utilizzatrice, ai sensi dell'art.35, comma 4 del D. Lgs. 81/2015, si impegna ad informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma ed addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti. L'impresa utilizzatrice si impegna a fornire al lavoratore somministrato tutte le attrezzature necessarie per la sua protezione personale.
9. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte di QUANTA SpA, l'impresa utilizzatrice si fa obbligo di comunicare alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300.
10. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
CONDIZIONI SPECIFICHE
11. Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori, il loro inquadramento, il luogo e l'orario di lavoro, il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative e le date di inizio e fine del contratto per prestazione di lavoro somministrato sono riportati sul fronte del presente contratto.
11 bis. Così come previsto dall'art. 2, comma 1 ter, L. n. 96/2018 Le condizioni relative all'indicazione della clausola giustificatrice si applicano esclusivamente all'utilizzatore.
CORRISPETTIVI
12. Le tariffe pattuite (per il cui dettaglio si rimanda al fronte del presente contratto) si adegueranno automaticamente ad eventuali variazioni degli oneri retributivi e previdenziali relativi al rapporto di somministrazione intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione stessa e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia a livello aziendale che a livello nazionale, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali.
13. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione e/o integrazione retributiva, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
14. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, anche per cause non imputabili all'impresa utilizzatrice, la stessa sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo concordato e alla retribuzione dei lavoratori di cui al presente contratto .
15. In caso di ritardato pagamento, QUANTA addebiterà gli interessi di mora ed i costi sostenuti per il recupero del credito, cosi come disposto dagli artt. 4-5-6 D.Lgs.231/02.
MODALITÀ DI FATTURAZIONE
16. Mensilmente, a consuntivo, la fatturazione sarà effettuata sulla base delle ore ordinarie e straordinarie indicate sul rapportino mensile, oltre ad eventuali oneri a carico dell'impresa utilizzatrice, ed inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'impresa utilizzatrice.
17. QUANTA SpA potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'impresa utilizzatrice superiore ai 30 gg., nonché qualora l'impresa utilizzatrice sia ammessa o sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'impresa utilizzatrice o siano promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'impresa utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo.
18. La quota di ratei di retribuzione maturata su ferie e permessi, se questi vengono goduti nel corso della missione di cui al presente contratto, verrà fatturata con lo stesso margine delle ore ordinarie. In caso di aumento della retribuzione nel corso della missione, l'eventuale rivalutazione degli istituti differiti (ovvero la differenza tra i ratei di 13esima, eventuale 14esima, ferie, rol ed ex-festività accantonati ed i ratei risultanti dall'aumento retributivo) sarà fatturata.
RISERVATEZZA
19. QUANTA SpA assume l'obbligo di mantenere riservati, e non divulgare a terzi, tutti i documenti, le informazioni ed il materiale di cui venisse a conoscenza, direttamente o tramite i lavoratori somministrati inviati, nel corso dello svolgimento del presente contratto.
Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale
20. Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Quanta S.p.A. il Codice Etico, quale documento che definisce l’insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. E’ interesse primario di Quanta S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d’affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico.
Il Codice etico è consultabile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/ sotto la voce "ADOZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. Lgs. 231/2001"
La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.
Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Quanta SpA. in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con Quanta SpA., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la Vostra responsabilità o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei Vostri confronti per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Quanta SpA. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..
PRIVACY
21. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Codice in materia di dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità alle medesime disposizioni. A tal fine, si fa presente che il consenso al Lavoratore somministrato viene richiesto da QUANTA esclusivamente per i propri trattamenti e per la comunicazione a terzi, ivi incluso l'utilizzatore.
FORO COMPETENTE/ARBITRATO
22. Le parti convengono che per tutte le controversie inerenti al presente contratto sia competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al D. Lgs. 10 settembre 2003 n° 276 e alle eventuali successive modifiche al D. Lgs. 81/2015, nonché al CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro in vigore
QUANTA SpA
L'impresa utilizzatrice per accettazione
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente i punti: 6 (responsabilità dell'utilizzatore),8 (sicurezza sul lavoro), 9 (contestazioni ai lavoratori), 11 (trattamento economico), 12 (adeguamento tariffe), 16 (modalità di fatturazione), 17 (risoluzione del contratto), 19 (riservatezza), 20 (Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale) , 21 (privacy), 22 (foro di Milano).
Bari, 28/11/2018
QUANTA SpA
L'impresa utilizzatrice per accettazione