Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia Zona Empolese Valdelsa
Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia Zona Empolese Valdelsa
TITOLO I - Oggetto e disposizioni generali 3
CAPO I - Ambito di applicazione 3
Art. 1 - Oggetto 3
CAPO II - Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia 3
Art. 2 – Finalità 3
Art. 3 – Elementi costitutivi del sistema 3
Art. 4 - Forme di gestione dei servizi 4
Art. 5 - Partecipazione delle famiglie 4
Art. 6 - Progetto pedagogico e progettoeducativo del servizio 5
Art. 7 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi 5
Art. 8 - Funzioni di coordinamento gestionalee pedagogico comunali 6
Art. 9 - Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali 6
Art. 10 - Funzioni delle aziende unità sanitarielocali 7
Art. 11 - Criteri di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e sistemi tariffari 8
Art.11 bis – Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali 8
CAPO III - Personale 8
Art. 12– Personale educativo e ausiliario impegnato nei servizi 8
Art. 13 - Formazione 9
Art. 14 - Titoli per l’accesso del personale educativo 9
Art. 15- Titoli per l’accesso del personale ausiliario 9
Art. 16 - Titoli per l’accesso del personale con funzioni di coordinamento pedagogico 10
Art. 17 - Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento 10
CAPO IV - Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie 10
Art. 18–Immagine dei servizi e loro promozione 10
Art. 19 - Elenco zonale degli educatori 11
CAPO V - Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi 11
Art. 20 - Standard di base e funzionalità degli spazi 11
Art. 21 - Caratteristiche degli spazi esterni 12
TITOLO II - Nido d’infanzia 12
CAPO I - Definizione e requisiti strutturali 12
Art. 22 - Nido d'infanzia 12
Art. 23 - Caratteristiche degli spazi interni 12
Art. 24 - Standard dimensionali per gli spazi interni 13
Art. 25 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini. 14 Art. 26 - Ricettività e dimensionamento 14
CAPO II - Requisiti organizzativi 15
Art. 27 - Modalità di offerta del servizio 15
Art. 28 - Rapporto numerico tra educatori e bambini 15
TITOLO III - Servizi integrativi 16
CAPO I - Spazio gioco 16
Art. 29 - Spazio gioco 16
Art. 30 - Caratteristiche degli spazi interni 16
Art. 31 - Standard dimensionali per gli spazi interni 16
Art. 32 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini. 17
Art. 33 - Ricettività e dimensionamento 17
Art. 34 - Modalità di offerta del servizio 18
Art. 35 - Rapporto numerico tra educatori e bambini 18
CAPO II - Centro per bambini e famiglie 19
Art. 36 - Centro per bambini e famiglie 19
Art. 37 - Caratteristiche degli spazi interni 19
Art. 38 - Standard dimensionali per gli spaziinterni 19
Art. 39 - Organizzazione degli spazi destinatiai bambini e ai genitori 20
Art. 40 - Ricettività e dimensionamento 20
Art. 41 - Modalità di offerta del servizio 20
Art. 42 - Rapporto numerico tra educatori ebambini 21
CAPO III - Servizio educativo in contesto domiciliare 21
Art. 43 - Servizio educativo in contestodomiciliare 21
Art. 44 - Spazi interni ed esterni 22
Art. 45 - Modalità di offerta del servizio. 22
Art. 46 - Disposizioni di carattere organizzativo. 23
TITOLO IV - Continuità verticale 23
CAPO I - Continuità verticale 23
Art. 47 - Centri educativi integrati zerosei 23
Art. 48 - Progetto pedagogico ed educativo 23
TITOLO V - Autorizzazione al funzionamento,accreditamento e funzioni di vigilanza e controllo. 24
CAPO I - Autorizzazione al funzionamento e accredita- mento 24
Art. 49 - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento 24
Art. 50 - Requisiti e procedimento di autorizzazione 24
Art. 51 - Requisiti e procedimento per
l’accreditamento 25
Art. 52 –Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione Zonale multiprofessionale 26
Art. 53 – Convenzioni 27
CAPO II - Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo 27
Art. 54 - Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi 27
Art. 55 - Vigilanza sui servizi educativi 27
TITOLO VI –Norme finali 28
Art. 56 –Norme finali 28
TITOLO I
OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I – Ambito di applicazione
Art.1 Oggetto
Il presente regolamento, nel quadro delle normative nazionali e regionali, disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia della Zona Empolese Valdelsa, in seguito denominata Zona, nella direzione di un sistema integrato dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.32/2002 e del regolamento attuativo n.41/R 30 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico il D.P.G.R. n.55/R- 2 ottobre 2018 e il D.P.G.R.-n.55/R 8 luglio 2020.
Il presente regolamento, approvato con deliberazione del verbale del 12.2.2021 da parte della Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, ha vigore nell’intero territorio della Zona, in ragione e per conseguenza delle decisioni in tal senso assunte dagli organi consiliari dei Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Empoli, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci (delibera CC. n. del del Comune di
……, delibera CC. n. del Comune di …..) .
Capo II - Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia
Art.2 Finalità
1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità di ogni bambino, come persona unica e irripetibile, aperta agli altri, portatore di diritti inalienabili.
2. I servizi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia sostengono e valorizzano la continuità educativa verticale, in modo da garantire percorsi formativi unitari nella fascia zerosei, nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs n.65/2017, Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a sei anni.
3. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività fanno riferimento alle condizioni dell’infanzia sul territorio.
Art.3
Elementi costitutivi del sistema
1. I servizi educativi di cui all’art. 4 della L.R. 32/2002 costituiscono il sistema integrato pubblico-privato e consistono in:
a) nido d’infanzia;
b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
1. spazio gioco,
2. centro per bambini e famiglie,
3. servizio educativo in contesto domiciliare.
I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), lettera b), numero 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati, per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’art. 4 comma 5 della l.r. 32/2002, non possono prevedere la frequenza di bambini di età inferiore ai 3 anni senza la presenza di un adulto di riferimento. Tali servizi assicurano il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.
Art. 4
Forme di gestione dei servizi
1. Al fine di realizzare un’offerta qualificata e diversificata basata sull’integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:
a) titolarità pubblica e gestione diretta;
b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscano la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo;
c) titolarità e gestione privata, soggetti sottoposti all’istituto dell’autorizzazione e/o accreditamento, ai fini del loro accesso al mercato dell’offerta.
Art. 5 Partecipazione delle famiglie
Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema integrato dell’offerta sono garantite le forme di partecipazione, in modo da favorire esperienze di crescita e di condivisione attraverso il coinvolgimento delle famiglie alla vita dei servizi.
La partecipazione delle famiglie si attua mediante l’organizzazione di iniziative e la costituzione di organismi di partecipazione ai fini della promozione della cultura dell’infanzia e a garanzia della piena trasparenza del progetto pedagogico-educativo del servizio.
Gli organismi di partecipazione, istituiti presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico e privato accreditato dell’offerta, sono:
L’Assemblea dei genitori
Il Gruppo di rappresentanza del servizio
Il servizio organizza almeno una volta all’anno l’Assemblea dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori per discutere i temi generali propri dell’organizzazione e del funzionamento del servizio. L’Assemblea dei genitori elegge i propri rappresentanti all’interno del Gruppo di rappresentanza del servizio.
Il Gruppo di rappresentanza promuove la partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi educativi. Il Gruppo è composto da:
1 rappresentante dei genitori per ciascun gruppo sezione. Nei servizi con un unico gruppo sezione almeno due genitori
1 rappresentante degli educatori 1 rappresentante degli ausiliari
Il Presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori presenti nel Gruppo. È compito del Presidente presiedere le riunioni, rappresentare il Gruppo verso terzi e curare i rapporti con il soggetto gestore. Il Gruppo di rappresentanza si elegge ogni anno. I suoi componenti sono rieleggibili ed i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del bambino.
In caso di dimissioni o decadenza di 1 o più membri componenti si procederà alla loro surroga con la designazione, a seconda dei casi, da parte delle varie componenti del Gruppo stesso. Il membro nominato per surroga durerà in carica per il rimanente periodo di tempo fino alla scadenza del mandato del Gruppo. I componenti del Gruppo esercitano il loro incarico in modo gratuito. Il gruppo si riunisce almeno due volte l’anno.
Art. 6
Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio
Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i modelli culturali di riferimento, i valori, gli orientamenti, le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.
Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico; in esso vengono definiti:
a) l’assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell’ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
c) i contesti formali, quali le assemblee, le riunioni di sezione, i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività, come i percorsi di educazione familiare, e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.
Il soggetto titolare del servizio è responsabile dell’attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo e del loro aggiornamento periodico. È tenuto inoltre a renderli pubblici e a condividerli con coloro che sono chiamati a realizzarli.
Art. 7
Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi
1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l’omogeneità e l’efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. Per i servizi educativi accreditati, le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 16 del presente regolamento.
3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
b) monitoraggio e la valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
d) aggiornamento e formazione del personale;
e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio- sanitari;
f) promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
g) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
4. Il coordinatore pedagogico per ogni servizio individua un referente tra il personale educativo che ha funzione di raccordo tra il servizio e l’amministrazione comunale.
Art. 8
Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali
Il Comune realizza il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi, al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul proprio territorio e la qualificazione del sistema integrato, nell’ottica di una progettualità educativa di rete, che trova esplicitazione anche a livello zonale nella Struttura del Coordinamento gestionale e pedagogico zonale e in stretta collaborazione con la Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione.
Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 16 del presente regolamento.
Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi pubblici e privati operanti sul territorio.
Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del Comune;
c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
e) sviluppo e coordinamento dell’utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l’osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell’impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;
f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori, e monitoraggio dell’attuazione dello stesso;
g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
h) raccordo con l’Azienda USL per tutti gli ambiti di competenza;
i) promozione di scambi e confronti tra i servizi presenti nel sistema locale;
j) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.
Art. 9
Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali
1. La Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione Empolese Valdelsa ha costituito, al proprio interno, l’organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Nell’organismo di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 16 del presente regolamento.
3. L’organismo di cui al comma 1 è presieduto da un referente individuato dalla Conferenza per l’educazione e l’Istruzione della Zona Empolese Valdelsa. Di esso fanno parte a diversi livelli di partecipazione:
i referenti amministrativi dei servizi educativi dei comuni della Zona; i coordinatori pedagogici dei Comuni della Zona;
i coordinatori pedagogici dei servizi educativi di altri soggetti gestori;
i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell'infanzia, come previsto dalle intese con l'Ufficio scolastico regionale;
e) i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale.
4. L’organismo di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:
a) supporta la Conferenza Zonale per l’educazione e l'istruzione Empolese Valdelsa nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati relativi ai medesimi;
b) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi;
c) propone principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
d) supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, attraverso l’analisi della documentazione, lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
e) promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell’infanzia.
Art. 10
Funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali
1. D'intesa con i Comuni della Zona, l’Azienda USL, ai sensi della L. 388/2000, vigila sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostiene le attività. In particolare:
a) realizza attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
b) contribuisce all’elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
c) collabora ai progetti educativi di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico, sociale;
d) realizza le attività istruttorie di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 7 della XX.x.00/0000 (Xxxxxxxx in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
2. In materia di prevenzione delle malattie infettive e somministrazione di farmaci nell’ambito delle strutture educative per l’infanzia, i servizi educativi presenti sul territorio zonale sono tenuti all’applicazione delle vigenti procedure definite e approvate dall’Azienda Usl 11.
Art. 11
Criteri di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e sistemi tariffari
1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta adottano criteri zonali di accesso ai servizi predeterminati e pubblici.
2. I criteri di cui al comma 1 devono prevedere priorità per i casi di:
a) disabilità;
b) gravi problematiche di natura socio culturale nella famiglia,attestate dai servizi sociali territoriali con apposita relazione.
3. Nella determinazione della graduatoria il Comune adotta criteri condivisi a livello zonale che tengano conto della composizione della famiglia e della condizione di lavoro dei genitori.
4. Nell’adozione dei sistemi tariffari il Comune applica criteri orientati all’equità, quali la condizione economica della famiglia.
5. Gli aspetti organizzativi e gestionali riferiti all’ammissione, alla frequenza e alle rette sono approvati dalla Giunta Comunale.
Art. 11 bis
Decorrenza temporale dell’anno educativo e termine per l’iscrizione ai nidi comunali
1. L’anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell’anno successivo.
2. Il termine per l’iscrizione ai servizi per la prima infanzia a titolarità comunale è fissato dai comuni entro il 30 aprile antecedente l’avvio di ciascun anno educativo.
Capo III - Personale
Art. 12
Personale educativo e ausiliario impegnato nei servizi
1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è garantito da educatori e il personale ausiliario che formano, nel loro complesso, il gruppo di lavoro di ogni servizio.
Il personale educativo è responsabile della cura e dell’educazione dei bambini, elabora, attua e verifica il progetto educativo, cura la relazione e coinvolge i genitori nella vita del servizio.
Il personale ausiliario è responsabile della gestione dei pasti, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo nelle diverse situazioni nell’arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco, per i servizi che prevedono la cucina interna.
Il gruppo degli operatori del servizio educativo opera secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento pedagogico per definire il progetto educativo, la programmazione delle attività, nonché per svolgere le attività di monitoraggio e verifica del progetto e di relazione e scambio con le famiglie. Nel corso dell’anno sono previsti incontri congiunti tra educatori e personale ausiliario per agevolare livelli di integrazione e condividere il progetto pedagogico ed educativo.
Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, nel caso del personale educativo, non può essere inferiore all'8 % del complessivo tempo di lavoro individuale.
Art. 13 Formazione
1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è un requisito fondamentale per la qualità dei servizi educativi. In questa prospettiva, è necessario che le iniziative si svolgano con continuità nel tempo, nell’ambito di una programmazione annuale.
2. Il coordinamento pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, promuove iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.
3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per bambini da 0 a 6 anni sono promosse, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici, iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti di scuola dell’infanzia.
Art. 14
Titoli di studio per l’accesso del personale educativo
1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;
b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
2. Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro il 31 agosto del 2018.
3. Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell’anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:
a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia, per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.
Art. 15
Titoli per l’accesso del personale ausiliario
1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco deve possedere l'attestato di qualifica professionale specifico.
2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve aver assolto l’obbligo scolastico.
3. È salvaguardato il personale che, in difetto dei requisiti di cui sopra, risulti in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 30.07.13, n. 41/Re sue modifiche e successive integrazioni.
Art. 16
Titoli per l’accesso del personale con funzioni di coordinamento pedagogico
1. Per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico occorre essere in possesso di laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico prima del 15 agosto 2013.
sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali, conseguita entro il 31 agosto 2014, hanno acquisito nove crediti formativi universitari in materie psicologiche e pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente come oggetto la prima infanzia, entro il 31 agosto 2018.
sono in possesso di laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, conseguiti entro l’anno accademico 2020/2021.
Art. 17
Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento
1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinatore pedagogico, educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, Xxxxxx XX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Al personale impiegato nei servizi educativi deve essere applicato il CCNL di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Capo IV - Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie
Art. 18
Immagine dei servizi e loro promozione
1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. La carta dei servizi deve contenere i seguenti elementi:
a) i principi fondamentali che presiedono all’erogazione dei servizi;
b) i criteri di riferimento per l’accesso ai servizi;
c) le modalità generali di funzionamento e gli standard di qualità dei servizi;
d) le forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell’erogazione del servizio.
Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate un’informazione sui servizi pubblici e privati attivi sul territorio al fine di favorire l’accesso agli stessi.
Art. 19
Elenco Zonale degli educatori
1. La Zona può istituire elenchi degli educatori, al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.
2. I soggetti iscritti nell’elenco possiedono uno dei titoli di studio previsti dall’art. 14 per l'esercizio della funzione di educatore. La Zona può prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'attestazione di aver effettuato un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.
3. La Zona, nel caso in cui decida di istituire elenchi degli educatori, promuoverà corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori.
CAPO V - Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi
Art. 20
Standard di base e funzionalità degli spazi
1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale.
2. Il Comune individua, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest’ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio.
3. Il Comune stabilisce le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.
4. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.
5. L’area esterna di cui all’articolo 21 è adiacente all’edificio in cui è collocato il servizio educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
7. In orario di chiusura è possibile l’utilizzo programmato dei locali da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell’igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell’organizzazione del servizio educativo, anche tramite l’adozione di protocolli d’uso e di sanificazione al termine dell’utilizzo.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.
Art. 21 Caratteristiche degli spazi esterni
1. L’area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l’orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.
2. L’area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l’esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata. I servizi educative, già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 41/R del 30.07.13e sue modifiche e successive integrazioni, che non dispongono di una zona coperta e pavimentata nell’area esterna provvedono all’adeguamento dell’area stessa in occasione dei primi lavori di ristrutturazione edilizia.
3. Il Comune può autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Comune può autorizzare la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.
TITOLO II NIDO D'INFANZIA
CAPO I - Definizione e requisiti strutturali
Art.22 Nido d'infanzia
1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo degli stessi a educatori qualificati.
2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e stili individuali di crescita e sviluppo.
Art. 23 Caratteristiche degli spazi interni
1. Nel nido d’infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti:
a)un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b)unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
c)spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
d)servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all’esterno della struttura;
e)spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.
3. Sono inoltre previsti spazi per il riposo dei bambini di norma fino a dodici mesi, nonché per tutti gli altri se il servizio funziona anche durante il pomeriggio.
4. Nel caso di nidi d’infanzia con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.
5. I nidi d’infanzia, già autorizzati all’entrata in vigore del regolamento regionale n. 41/r del 30.07.13e sue modifiche e successive integrazioni, possono non prevedere l’ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).
Art. 24
Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli spazi del nido d’infanzia destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini, di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), prevede:
a)una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b)almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.
3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
4. Ai nidi d’infanzia, già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 41/r del 30.07.13 e sue modifiche e successive integrazioni, non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 25
Organizzazione degli spazi destinati ai bambini
1. Gli ambienti del nido d’infanzia destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini, anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti e le esperienze svolte dai bambini sono valorizzate e rese visibili agli stessi bambini e alle loro famiglie.
3. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero. Sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
Art. 26
Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima del nido d’infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.
2. Possono accedere al nido d’infanzia bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il Comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 3.
5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del Comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. Il Comune, tramite il coordinamento pedagogico comunale, previo parere vincolante dell’Azienda USL competente a livello territoriale, autorizza la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
CAPO II - Requisiti organizzativi
Art. 27
Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d’infanzia prevede l’apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.
2. L’orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso fra un minimo di sei ore e un massimo di dodici ore. Ciascun bambino può frequentare il nido d’infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.
2 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura.
3. Il servizio educativo prevede l’erogazione del pranzo e modalità di iscrizione e frequenza diversificate.
4. Non è consentita l’acquisizione dall’esterno di pasti destinati a bambini nel primo anno di vita.
Art. 28
Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d’infanzia ed è calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente:
a)non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
b)non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
c)non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:
a)il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;
b)il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell’arco della giornata.
3. Il personale ausiliario operante nel nido d’infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini è di 1 a 25.
TITOLO III - SERVIZI INTEGRATIVI
CAPO I - Spazio gioco[sez1] Art. 29
Spazio gioco
1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L’accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza.
Art. 30 Caratteristiche degli spazi interni
1. Nello spazio gioco gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali dello spazio gioco sono i seguenti:
a)un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b)unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici;
e) spazio non accessibile ai bambini per la preparazione di colazione o merenda, se prevista la somministrazione,provvisto di acqua corrente e attrezzature idonee. La preparazione e la somministrazione di colazione o merenda è sottoposta alle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. Nel caso di spazi gioco con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.
4. Gli spazi gioco, già autorizzati all’entrata in vigore del regolamento regionale n. 41/r del 30.07.13 e sue modifiche e successive integrazioni,quali centro gioco educativo ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 possono non prevedere l’ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).
Art. 31
Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b) prevede:
a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.
3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
4. Agli spazi gioco già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 41/r del 30.07.13e sue modifiche e successive integrazioni quali centri gioco educativi ai sensi del
d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 32
Organizzazione degli spazi destinati ai bambini
1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti. Le esperienze svolte dai bambini sono essere rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.
3. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero, sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
Art. 33
Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sei e cinquanta posti.
2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto dodici mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 3.
5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del Comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. Il Comune, tramite il coordinamento pedagogico comunale, previo parere vincolante dell’Azienda USL competente a livello territoriale, autorizza la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Art. 34
Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l’apertura per almeno tre mesi continuativi.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l’interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura.
4. Nello spazio gioco possono essere somministrate la colazione e la merenda. Non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.
Art. 35
Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:
a)non più di sei bambini per educatore per i bambini di età inferiore ai diciotto mesi;
b)non più di otto bambini per educatore per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;
c)non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini è di 1 a 30.
CAPO II - Centro per bambini e famiglie
Art. 36
Centro per bambini e famiglie
1. Il Centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all’organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.
Art. 37 Caratteristiche degli spazi interni
1. Nel centro bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali del centro per bambini e famiglie sono i seguenti: a)un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b)ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale;
c)ambienti per il bagno e il cambio dei bambini;
d)spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.
Art. 38
Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli spazi destinati a ingresso e ambienti per il gioco del centro per bambini e famiglie hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all’articolo 37, comma 2, lettera c) prevede:
a)una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b)almeno 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.
3. Ai centri bambini e famiglie già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 41/r del 30.07.13 quali centri bambini e genitori ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 39
Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori
1.Gli ambienti del centro per bambini e famiglie destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero, sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
3. La zona destinata a educatori, genitori e ad altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi, nonché per consentire la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
Art. 40
Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
3. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 2.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del Comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
5. Il Comune, tramite il coordinamento pedagogico comunale, previo parere vincolante dell’Azienda USL competente a livello territoriale, autorizza la permanenza presso il centro bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Art. 41
Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l’apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l’interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
4. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.
Art. 42
Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti. Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nel centro bambini e famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini è di 1 a 40.
CAPO III - Servizio educativo in contesto domiciliare
Art. 43
Servizio educativo in contesto domiciliare
1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un’abitazione.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.
2 bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune può autorizzare l’iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi.
3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all’articolo 8 per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l’aggiornamento professionale degli educatori.
Art. 44
Spazi interni ed esterni
1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell’articolo 45, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Per i servizi autorizzati a decorrere dall’anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.
4. Per la preparazione o lo sporzionamento dei pasti forniti dall’esterno deve essere disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione di pasti all’interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.
Art. 45
Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l’apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.
3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura.
Art. 46
Disposizioni di carattere organizzativo
0.Xx caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.
0.Xx gestione del servizio prevede la sostituzione immediata,in caso di assenza, degli educatori ad esso assegnato.
0.Xx gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Tale figura possiede i requisiti di cui all’articolo 14, comma 1.
4.Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.
5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell’ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.
TITOLO IV - CONTINUITÀ VERTICALE
CAPO I - Continuità verticale
Art. 47
Centri educativi integrati zero - sei
1. Il centro zero - sei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
2. Per garantire la continuità e l’integrazione delle attività educative il centro zero - sei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.
3. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal regolamento regionale n. 41/r del 30.07.13 e successive modifiche e integrazioni, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell’infanzia.
Art. 48
Progetto pedagogico ed educativo
1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo, di cui all'articolo 6, prevedono l’integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte.
2. Il progetto educativo in particolare sviluppa l’integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.
TITOLO V - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ACCREDITAMENTO E FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO
CAPO I – Autorizzazione al funzionamento e accreditamento
Art. 49
Autorizzazione al funzionamento e accreditamento
1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l’autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educativo al mercato dell’offerta.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l’accreditamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educativo al mercato dell’offerta.
3. L’accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici.
4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.
Art. 50
Requisiti e procedimento di autorizzazione
1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l’attività.
2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale, nonché dal presente regolamento, con particolare riferimento a:
a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere;
c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.
3. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione è utilizzata la modulistica approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta Regionale.
4. L’autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.
5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell’autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.
6. L’autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
7. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo di durata dell’autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell’autorizzazione già concessa;
b) la domanda di rinnovo, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all’autorizzazione in corso di validità.
8. Per la verifica dei requisiti previsti per l’autorizzazione al funzionamento, la Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione costituisce una commissione multi professionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie.
8 bis. Il Comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 51
Requisiti e procedimento per l’accreditamento
1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l’attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.
2. La richiesta di accreditamento contiene l’attestazione del possesso dell’autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.
3. Il soggetto richiedente l’accreditamento assicura altresì:
a)un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l’effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
b)l’attuazione delle funzioni e delle attività di coordinamento pedagogico e gestionale del servizio, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall’articolo 16;
c)l’adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
d)l’adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
e)la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
f)la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
g)ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
4. L’accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.
5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell’accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.
6. L’accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.
7. Ai fini del rinnovo dell’accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo di durata dell’accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell’accreditamento già concesso;
b) la domanda di rinnovo nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all’accreditamento in corso di validità.
8. Nel caso di accreditamento contestuale all’autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale di cui all’articolo 50, comma 9.
8. bis. La modulistica in materia di accreditamento è approvata con decreto del del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 52
Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione Zonale multiprofessionale
1. Per le procedure di autorizzazione e accreditamento dei servizi, la Conferenza Zonale Empolese Valdelsa istituisce una commissione tecnica multiprofessionale operante con continuità costituita da:
Parte zonale
un referente del coordinamento zonale per le competenze pedagogiche;
un referente Asl in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare;
Parte comunale
un responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi; il coordinatore pedagogico comunale;
un referente con competenze tecniche sulle strutture
2. La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – realizza l’istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, come dettagliatamente definito nei precedenti artt. 50 e51.
3. La nomina dei membri zonali della Commissione avviene attraverso un apposito atto della Conferenza Zonale.
Art. 53 Convenzioni
1. Il comune può stipulare rapporti convenzionali con le strutture private accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.
2. Le convenzioni prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità.
CAPO II - Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo
Art. 54
Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi
1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta almeno venti giorni prima della data prevista dalla Regione Toscana. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell’obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Art. 55 Vigilanza sui servizi educativi
0.Xx Comune vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
2. Le ispezioni prevedono una presenza osservativa nel contesto educativo integrata dalla valutazione del materiale progettuale e documentativo del servizio.
3. Le aziende ASL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul territorio nell’ambito della verifica delle materie di propria competenza.
4. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento.
5. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione o dell’accreditamento, provvede, previa diffida per l’adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento.
6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.
7. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, comunica alla Regione i provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell’accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 56 Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia e le eventuali norme per l’iscrizione, la frequenza e la contribuzione approvate in Giunta comunale.
2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento zonale in vigore.