legalmente rappresentata
L’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale
(di seguito denominata anche “Ente” o, congiuntamente all’Agea, “le Parti”), con sede in Via Codice
Fiscale da ,
- legalmente rappresentata
e
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea (di seguito denominata anche “Agenzia” o, congiuntamente all’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale, “le Parti”), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00 - Codice Fiscale 97181460581 – legalmente rappresentata dal Direttore Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx
CONVENUTO CHE
nell’ambito del testo e degli allegati alla presente Convenzione s’intendono per:
1. “GDPR”: il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation);
2. “Codice Privacy”: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
3. “CAD”: il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001) e successive modificazioni;
4. “Prodotti aerofotogrammetrici”: i prodotti indicati dettagliatamente nell’Allegato 1 alla
presente Convenzione;
5. “Responsabile della Convenzione”: il responsabile, presso ciascuna delle Parti (Allegato 2), della gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti;
6. SIAN”: Sistema Informativo Agricolo Nazionale
PREMESSO CHE
a) ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i., qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
b) il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
c) il citato Decreto Legislativo n. 74 del 21 maggio 2018, definisce il SIAN come il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS),
al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ed assegna all’Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, la gestione, quale autorità competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);
d) per la tenuta del GIS l’Agea dispone di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e alla qualità delle produzioni agricole;
e) l’infrastruttura di dati e servizi è aggiornata anche mediante l’acquisizione di ortofoto e di prodotti aerofotogrammetrici, ottenuti mediante la fornitura da parte del soggetto aggiudicatario del Lotto 1 della Gara SIAN;
f) l’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, nonché per la salvaguardia degli aspetti ambientali necessita di disporre dei prodotti aerofotogrammetrici più recenti di proprietà dell’Agenzia;
g) l’Agenzia, in data 10 giugno 2019 ha stipulato con il RTI CGR S.p.A./e-Geos
S.p.A. un Accordo Quadro per servizi di telerilevamento funzionali al Sistema Integrato di Gestione e Controllo e di ulteriori servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica per il triennio 2018-2020;
h) sulla base di detto Accordo Quadro l’Agenzia in data 25 luglio 2019 ha stipulato con il RTI CGR S.p.A./e-Geos S.p.A. il contratto esecutivo avente scadenza 31 dicembre 2019, con il quale il fornitore si impegna a consegnare all’Agenzia i prodotti aerofotogrammetrici;
i) in virtù del citato contratto, Xxxx acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione dello stesso;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare i diritti d’uso dei prodotti aerofotogrammetrici del territorio regionale di proprietà di AGEA indicati all’allegato 1 e riferiti all’anno in cui sono stati rilevati dall’Agenzia, secondo il calendario triennale dei voli di cui all’allegato 3.
2. I prodotti e le caratteristiche tecniche degli stessi che l’Agenzia mette a disposizione, su richiesta, dell’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale per l’esercizio dei diritti di utilizzo di cui alla presente Convenzione sono descritti nell’Allegato 1.
ARTICOLO 2
Soggetti responsabili dell’attuazione della Convenzione
1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti indica un proprio Responsabile della Convenzione per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti ed un Referente per la gestione tecnica del documento convenzionale.
2. Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza:
- Gestire la Convenzione in relazione a qualsiasi modifica derivante
direttamente dall’evoluzione tecnica e funzionale dei prodotti forniti;
- Avanzare proposte di integrazione e/o modifica della Convenzione in relazione a innovazioni normative che potrebbero avere ricadute sulla Convenzione stessa;
- Comunicare alla controparte eventuali esigenze di modifiche all’Allegato 1, in tal caso concordando, tempestivamente e in conformità a quanto disposto negli stessi Allegati, tempi e modalità di adeguamento;
- Comunicare alla controparte l’eventuale riscontro di casi di non corretto
adempimento della Convenzione.
3. Eventuali modifiche ai soggetti responsabili dell’attuazione della Convenzione, indicati nell’Allegato 2, sono effettuate con scambio di comunicazioni formali fra le Parti.
ARTICOLO 3
Durata della Convenzione
1. La Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione scritta tra le stesse.
2. Agea si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti oggetto della presente Convenzione, ovvero la tipologia dei diritti di uso dei prodotti predetti, nonché di sospendere o di cessare la fornitura degli stessi nei casi in cui intervengano modifiche in relazione all’acquisizione dei prodotti per le proprie esigenze istituzionali.
ARTICOLO 4
Allegati alla Convenzione
1. Allegato 1: documento descrittivo dei prodotti resi disponibili da Agea.
2. Allegato 2: elenco dei Responsabili della Convenzione.
3. Allegato 3: calendario triennale dei voli.
ARTICOLO 5
Proprietà dei prodotti e della documentazione, utilizzo e sfruttamento
1. Ai sensi dell’Accordo quadro Lotto 1 della gara SIAN tutti i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti
i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati nell’Allegato 1), nonché di qualunque altro materiale e documentazione realizzati, sono di titolarità esclusiva di AGEA, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e modo, elaborazione o trasformazione.
2. Ferma restando la proprietà piena ed esclusiva di AGEA dei prodotti oggetto della presente Convenzione, si conviene che essi siano concessi in licenza d’uso all’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale nei limiti di quanto stabilito nel presente articolo e secondo la selezione di prodotti indicata all’allegato
1. La licenza d’uso viene concessa all’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale solo per l’utilizzo dei Prodotti per fini istituzionali e limitatamente ai territori di competenza della stessa, in particolare per le Regioni: Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise.
3. L’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale in caso di pubblicazione dei Prodotti, sia in formato cartaceo che digitale, si impegna a citare le fonti e la proprietà degli stessi. Non è consentito alla stessa l'utilizzo a fini commerciali dei Prodotti né dei materiali acquisiti in modo diretto o indiretto nell'ambito della presente Convenzione.
4. Gli usi consentiti da parte dell’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino
Meridionale sono i seguenti:
- Visualizzazione dei Prodotti tramite videoterminale;
- Stampa dei Prodotti, ferma restando l’indicazione circa la fonte e la
proprietà degli stessi;
- Elaborazione dei Prodotti e generazione di prodotti derivati. Sono espressamente vietati:
- l’utilizzo dei Prodotti per fini diversi da quelli istituzionali;
- la cessione dei Prodotti o la concessione di diritti d’uso a terzi;
- l’alterazione o la rimozione delle informazioni relative alla proprietà dei Prodotti.
ARTICOLO 6
Modalità e tempistica di esecuzione della fornitura
1. I prodotti aerofotogrammetrici, oggetto della presente Convenzione, sono consegnati da Agea all’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale secondo le modalità tecniche comunicate da Agea.
2. La consegna dei prodotti avverrà successivamente al collaudo finale effettuato da Xxxx.
ARTICOLO 7
Informativa per il trattamento dei dati personali
In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e
l’esecuzione della Convenzione, le Parti dichiarano, ai sensi dell’art. 13 del GDPR
che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i già menzionati fini con l’utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l’esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di dieci (10) anni dall’ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. Si rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).
Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nella Convenzione ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
ARTICOLO 8
Impossibilità a adempiere
1. Xxxx si impegna a comunicare tempestivamente alla controparte l’impossibilità, anche temporanea, di adempiere agli obblighi stabiliti dalla Convenzione, secondo le modalità e i termini da essa previsti, per causa di forza maggiore o per fatti ad essa non imputabili.
ARTICOLO 9
Clausole di recesso, rinvii e foro competente
1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 7, la grave inottemperanza agli impegni assunti nella presente Convenzione, costituisce causa di recesso dalla Convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.
2. Le Parti concordano che la Convenzione trova inoltre immediata conclusione, laddove vengano meno le finalità ed i presupposti su cui si basa la fornitura dei diritti d’uso dei Prodotti.
3. Per quanto non espressamente regolato nella Convenzione, con riguardo alle modalità di esecuzione della fornitura, si applicano le norme del Codice civile.
4. Per le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione, è
competente in via esclusiva il TAR del Lazio.
ARTICOLO 10
Composizione della Convenzione e valore delle premesse
1. La Convenzione si compone di 10 (dieci) Articoli e 3 (tre) Allegati ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle Parti.
2. Le Parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Roma, ………
Agea | Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale fruitrice |
Allegato 1
Prodotti disponibili in licenza d’uso
ID | Descrizione del Prodotto | Prodotto richiesto in licenza* |
1 | Immagini numeriche acquisite con camere digitali, con GSD medio di 20 cm in formato TIFF non compresso, ciascuna comprensiva delle 4 bande (RGB+NIR) | |
2 | Ortofoto tematiche in scala 1:5.000 con risoluzione pixel di 20 cm in formato GeoTiff, comprensivo delle 4 bande (RGB+NIR), nel sistema di riferimento globale ETRS89 e nella realizzazione ETRF2000 nel Fuso di appartenenza | |
3 | Ortofoto tematiche in scala 1:5.000 con risoluzione pixel di 20 cm in formato ECW (Enhanced Compression Wavelet), nelle versioni RGB e CIR, nel sistema di riferimento globale ETRS89 e nella realizzazione ETRF2000 nel Fuso di appartenenza | |
4 | Report di calibrazione del sistema GNSS/IMU prima dell’inizio attività e dopo il volo | |
5 | Relazione descrittiva delle procedure eseguite per la misura dei lever arm | |
6 | Autocertificazione della data di volo | |
7 | Certificato di taratura della camera fotogrammetrica | |
8 | File in formato SHP secondo le specifiche del National Core (Vedi Regole tecniche DM 2011) contenenti le informazioni relative ai grafici di volo per l'intero territorio servito: • assi di volo • centri di presa • abbracciamento al suolo di tutti i fotogrammi | |
9 | File TXT nel quale per ogni fotogramma acquisito sia possibile leggere: • lo xxxxx.XX (numero sequenziale utilizzato come identificativo della strisciata a cui appartiene il fotogramma); • il xxxxx.XX (numero sequenziale utilizzato come identificativo del fotogramma) e per ogni immagine: o le coordinate del centro di presa (E, N, H) o i parametri angolari di orientamento (φ, ω e k) o la data di presa o l’ora di presa | |
10 | File contenente tutti i dati di acquisizione del sistema IMU |
ID | Descrizione del Prodotto | Prodotto richiesto in licenza* |
11 | Relazione contenente il tabulato del calcolo della Triangolazione Aerea contenente: • Indicazioni sulla struttura del blocco (numero di strisciate, di fotogrammi, numero di punti di appoggio planimetrici ed altimetrici, numero di punti di controllo, numero medio di punti di passaggio per fotogramma) • File di testo contenente l’elenco dei fotogrammi e dei relativi parametri calcolati: nome_foto, X, Y, Z, φ, ω e ĸ • Parallassi residue • Coordinate plano-altimetriche e deviazioni standard dei punti di legame • Scarti nelle coordinate plano-altimetriche, deviazioni standard dei GCP • Scarti nelle coordinate pano-altimetriche e deviazioni standard del CP | |
* Selezionare il prodotto di interesse apponendo un segno X
Responsabili della Convenzione per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti:
Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale | |
Responsabile | |
AGEA | |
Referente | |
Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Coordinamento, Gestione e Sviluppo del SIAN |
Calendario dei voli
2018
VALLE D’AOSTA PIEMONTE LOMBARDIA VENETO MOLISE CALABRIA
2019
LIGURIA TOSCANA MARCHE ABRUZZO PUGLIA SICILIA SARDEGNA
2020
TRENTINO – ALTO ADIGE FRIULI – VENEZIA GIULIA XXXXXX – ROMAGNA UMBRIA
LAZIO CAMPANIA BASILICATA