Contract
Allegato 1
PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA DESTINARE AL PERSONALE DELLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI DELL’INAIL PER LA PROTEZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
DISCIPLINARE DI GARA
CUI S01165400589202000235 CUI S01165400589202000236 CUI S01165400589202000237 CUI S01165400589202000316 CUI S01165400589202000317
CIG LOTTO 1: 8528835949 CIG LOTTO 2: 852884518C CIG LOTTO 3: 85288662E0 CIG LOTTO 4: 85288727D2 CIG LOTTO 5: 8528877BF1
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
3. OGGETTO, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL’APPALTO 10
4. DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO 13
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 16
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 16
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 17
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 17
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 18
11.1 CONTENUTO DELL’OFFERTA 26
13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 32
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 32
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 34
13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 36
13.3.1 Dichiarazioni integrative 36
13.3.2 Documentazione a corredo 37
14. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 40
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 41
18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEGLI ACCORDI QUADRO 45
18.1 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI QUADRO 48
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 49
20. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 49
1 PREMESSA
Con determina a contrarre n. 276 del 24 novembre 2020, questo Istituto ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale da destinare al personale delle strutture centrali e territoriali dell’Inail per la protezione del contagio da Covid-19, suddivisa in 5 lotti funzionali.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e sarà basato, per ciascun lotto, su un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice stesso.
Al fine di agevolare la semplificazione e la conseguente speditezza dell’iter procedurale, le operazioni di aggiudicazione si svolgeranno con l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del codice, il quale prevede che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.
La procedura si svolgerà sul Sistema telematico specificato nel paragrafo 1.2, accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx attraverso le credenziali acquisite come descritto nel paragrafo 1.3.
I luoghi principali di consegna della fornitura sono:
- LOTTO 1 Tutta Italia [codice NUTS IT];
- LOTTO 2 Tutta Italia [codice NUTS IT];
- LOTTO 3 Tutta Italia [codice NUTS IT];
- LOTTO 4 Tutta Italia [codice NUTS IT];
- LOTTO 5 Tutta Italia [codice NUTS IT].
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario dell’Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie della Direzione centrale acquisti.
1.1 IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle
offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
L’Inail (di seguito anche “l’Amministrazione”) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese al successivo punto 1.3; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal d.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i
dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.2 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l’Inail, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema.
Il Gestore del Sistema è il soggetto, aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita, incaricato da Consip della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento e dei servizi di supporto delle attività relative al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili e al relativo contratto che ne disciplina l’attività. Il Gestore del Sistema, tra l’altro, garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (incluso il Regolamento UE 2016/679). Nell’ambito di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo, archivia sul Sistema i documenti prodotti e scambiati dagli Utenti nel Sistema, cura, gestisce e archivia le Registrazioni di Sistema. La responsabilità del Gestore del Sistema è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili all’attività da questo svolta e dal relativo contratto stipulato con Consip.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.3 REGISTRAZIONE
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche
“account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare.
L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato ), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara e relativi allegati:
2) Allegato 1 – Disciplinare di gara e relativi allegati:
- Allegato 1/A – Domanda di partecipazione;
- Allegato 1/B – Dgue;
- Allegato 1/C – Dichiarazioni integrative al Dgue;
- Allegato 1/D – Avvalimento;
3) Allegato 2 – Capitolato d’oneri e relativi allegati:
- Allegato 2/A – Elenco Sedi di consegna;
4) Allegato 3 – Patto d’integrità (approvato con determinazione del Presidente dell’Inail 4 giugno 2014, n. 149).
5) Guida per la partecipazione a nuove gara ASP.
Tale documentazione di gara è disponibile in formato elettronico:
- all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione Vendi/Altri Bandi - n° gara: 2698653);
- nella sezione specifica del sito Inail, nella pagina “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura“, accessibile via internet all’indirizzo
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxx-x- contratti/bandi-di-gara.html
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Sul suddetto sito Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, entro due giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta, o solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’acquisizione centralizzata di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale per le strutture centrali e territoriali dell’Inail.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali:
Lotto 1 – Mascherine chirurgiche Lotto 2 – Facciali filtranti FFP2 Lotto 3 – Camici monouso
Lotto 4 – Facciali filtranti FFP3 Lotto 5 – Soluzioni disinfettanti.
La fornitura oggetto dell’appalto sarà regolata attraverso la stipula, per ciascun lotto, di un Accordo quadro con unico fornitore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice.
Le condizioni che disciplinano gli Accordi quadro sono espressamente stabilite nel Capitolato d’oneri.
La base d’asta è stata calcolata moltiplicando l’importo unitario stimato per ciascun dispositivo per la quantità complessiva stimata da ordinare per tutta la durata dell’Accordo quadro, al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge, così come di seguito riportato:
Tabella 1 - Oggetto e valore dell’appalto
Lotto n. | Descrizione | CPV | P (principale) S (secondaria) | Valore massimo stimato dell’appalto |
1 | Mascherine chirurgiche | 33190000-8 | P | € 2.000.000 |
2 | Facciali filtranti FFP2 | 18143000-3 | P | € 3.200.000 |
3 | Camici | 18130000-9 | P | € 7.000.000 |
4 | Facciali filtranti FFP3 | 18143000-3 | P | € 400.000 |
5 | Gel idroalcolico | 33190000-8 | P | € 1.500.000 |
Valore totale a base di gara | € 14.100.000 |
Il limite massimo di spesa di ciascun Accordo quadro è dato dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto per ciascun tipo di dispositivo per la rispettiva quantità stimata.
Per quanto riguarda le quantità di dispositivi per ciascun lotto, la stima è stata basata sulle previsioni formulate, anche alla luce dei dati storici di consumo, da ciascuna Direzione centrale e regionale.
Al fine di ottenere dati puntuali e aggiornati anche in considerazione della notevole variabilità che si registra nei mercati di riferimento, i prezzi unitari dei dispositivi sono stati elaborati sulla base del confronto dei risultati relativi alle precedenti procedure svolte dalla stazione appaltante per la medesima tipologia di fornitura con i risultati di apposite indagini di mercato.
La Tabella 2 sottostante illustra le quantità e i prezzi unitari stimati per ciascun tipo di dispositivo.
Tabella 2 - Oggetto e valore dell’appalto
Lotto n. | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario stimato (€) | Quantità stimata |
1 | Mascherine chirurgiche | pezzo | 0,50 | 4.000.000 |
2 | Facciali filtranti FFP2 | pezzo | 2,00 | 1.600.000 |
3 | Camici | pezzo | 7,00 | 1.000.000 |
4 | Facciali filtranti FFP3 | pezzo | 2,50 | 160.000 |
5 | Gel idroalcolico confezionamento “A” | litro | 10,00 | 140.000 |
5 | Gel idroalcolico confezionamento “B” | litro | 10,00 | 10.000 |
Trattandosi di fornitura senza posa in opera, l’importo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero e, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del d.lgs. 81/08, non è necessaria la predisposizione del Duvri.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo comprende i costi della manodopera, calcolati sulla base della tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo i valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori addetti allo specifico settore di riferimento.
Ai sensi dell’art 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo originario.
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Inail.
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno, più lotti o tutti i lotti e può aggiudicarsi tutti i lotti, purché sia in possesso dei requisiti previsti per ciascun lotto e indicati al successivo paragrafo 7.
4. DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO
La durata di ciascun Accordo quadro è di due anni, decorrenti dalla data di stipulazione ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al precedente punto 3.
Alla scadenza di ciascun Accordo quadro è possibile attivare eventuale opzione di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.
Ciascun Accordo quadro è efficace tra le parti dalla data di decorrenza indicata nell’Accordo stesso e, pertanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo né ulteriore atto da sottoscrivere tra le parti.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett.
f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Per ciascun lotto, è richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con l’oggetto del lotto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Al fine di selezionare operatori economici realmente specializzati nel settore di fornitura, si richiede il possesso di un fatturato specifico, cumulato nell’ultimo triennio, pari all’importo della base di gara per ciascun lotto.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 all’allegato XVII, parte II, del Codice mediante elenco dettagliato delle fatture relative al periodo richiesto, da cui si rilevi l’oggetto della fornitura e l’importo.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il concorrente deve aver eseguito per ciascuno degli ultimi tre anni almeno una fornitura di prodotti analoghi a quelli del lotto cui intende partecipare, per un importo non inferiore al 20% del valore del lotto.
Per fornitura di prodotti analoghi si intende fornitura di prodotti classificabili come “dispositivi medici” o di prodotti classificabili come “dispositivi di protezione individuale”.
La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 all’allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità:
- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, delle attestazioni di buon esito rilasciate dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia autentica o conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.2, in caso di operatore plurisoggettivo, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al precedente punto 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, lett. a), devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria potranno utilizzare il modulo di cui all’Allegato 1/D – Avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
A eccezione delle ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria stessa.
In qualunque fase della gara dovesse rendersi necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, l’ufficio o la commissione comunicano l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento (Allegato 1/D) o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Ai sensi dell’art. 110, comma 4 del Codice per le imprese che hanno depositato la domanda all’ammissione a concordato preventivo ma al momento della partecipazione alla gara non è stato ancora depositato il decreto di cui all’art. 163 del r.d. 267/1942, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 2, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente aggiudicatario potrà affidare in subappalto la fornitura, previa autorizzazione della stazione appaltante, nei limiti di cui all’art. 105, comma 4, del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata di:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore di ciascun lotto per il quale si concorre, e precisamente di importo pari a:
Lotto 1 € 40.000,00;
Lotto 2 € 64.000,00;
Lotto 3 € 140.000,00;
Lotto 4 € 8.000,00;
Lotto 5 € 30.000,00;
salvo quanto previsto in tema di riduzioni all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’accordo quadro.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice e per casi diversi da quelli sopra riportati, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari o con bonifico con versamento presso il conto corrente XX00X0000000000000000000000, intestato a “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Cassa Generale” (in caso di operatività estera) BIC XXXXXXXX, presso Banca Intesa San Paolo, filiale 00451 Viale dell’Arte, 68 – 00000 Xxxx, indicando quale causale “Procedura aperta dispositivi di protezione individuale - Lotto ….” (specificare il Lotto/i per il quale si partecipa); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c) come fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture del 19 gennaio 2018 n. 31,
recante “il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
7) essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico, dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala nelle dichiarazioni integrative (Allegato 1/C) e documenta nella “busta A” il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DELL’OFFERTA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005.
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga
mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.
11.1 CONTENUTO DELL’OFFERTA
L’offerta è composta da:
– Documentazione amministrativa (unica anche in caso di partecipazione a più lotti);
– Offerta economica (una per ciascun Lotto per il quale si intende partecipare).
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
DOCUMENTO | BUSTA |
Documentazione amministrativa | |
Domanda di partecipazione (Allegato 1/A) | Amministrativa |
DGUE (Allegato 1/B) | Amministrativa |
Dichiarazione integrativa (Allegato 1/C) | Amministrativa |
Procure | Amministrativa |
DGUE dell’ausiliaria (Allegato 1/B) + Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria (Allegato 1/C) + Dichiarazione di avvalimento (Allegato 1/D) + contratto di avvalimento | Amministrativa |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Amministrativa |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Amministrativa |
Comprova del pagamento del bollo | Amministrativa |
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva | Amministrativa |
Patto d’integrità | Amministrativa |
Garanzia provvisoria e impegno | Amministrativa |
PassOE | Amministrativa |
Offerta economica | |
Offerta economica (generata dal sistema) | Economica |
Scheda/e tecnica/e del prodotto offerto | Economica |
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di una procedura che consente di predisporre e inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa e le singole Offerte economiche quanti sono i lotti per i quali si partecipa).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
E’ sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.
All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nelle buste pertinenti ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in buste diverse da quella economica, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica, devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni di cui agli allegati 1/A - Domanda di partecipazione, 1/B – DGUE, 1/C – Dichiarazioni integrative, 1/ - Avvalimento, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx- econtratti/bandi-di-gara.html e a sistema nelle apposite sezioni di cui al precedente punto 12.1.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata o incompleta dimostrazione, nelle schede tecniche dei prodotti offerti caricate a sistema, del rispetto di tutte le caratteristiche minime prescritte dal Capitolato d’oneri è sanabile solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione amministrativa, di cui alla relativa Busta, è costituita da: domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative, DGUE, nonché dalla documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1/A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema nell’apposita busta, così come meglio indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 11.1.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Modalità di pagamento del bollo
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo del valore di euro 16,00.
Qualora il pagamento della suddetta imposta avvenisse mediante l’utilizzo del modello F23, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
nel campo 4 la denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale dell’aggiudicatario;
nel campo 5 i dati identificativi della stazione appaltante: Inail, P. le Xxxxxx Xxxxxxx, 6 – Roma, C.F. 01165400589;
nel campo 6 il codice degli uffici finanziari della provincia di Roma: RCJ nel campo 11 il codice tributo: 456T;
nel campo 12 come descrizione del pagamento: “Imposta di bollo gara per la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale”.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica del modello F23 compilato come sopra, ovvero del modulo F24 o degli altri documenti previsti dalla normativa (contrassegno, comprova del pagamento sul cc dell’AE, bollo virtuale).
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE (Allegato 1/B), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione sul sito dell’Inail e sul Sistema.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste compilando le seguenti parti del DGUE:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
A) Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C e dell’allegato 1/D – Avvalimento.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, con la quale dichiara di avvalersi, precisando i requisiti carenti (conforme all’Allegato 1/D parte I);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’Allegato 1/D parte II);
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’Allegato 1/D parte II);
5) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
B) Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
C) Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A punto 1 per dichiarare il possesso del/i requisito/i relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B, punto 2a) e/o 2b), per dichiarare il possesso del/i requisito/i relativo alla capacità economica e finanziaria di cui par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C, lett. 1 b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla fornitura di prodotti analoghi necessario alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del presente disciplinare.
D) Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Con le modalità descritte nel presente paragrafo, il DGUE, oltre che dall’impresa ausiliaria in caso di avvalimento, deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
13.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente (compresi gli ausiliari) rende le dichiarazioni integrative, contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, di cui all’Allegato 1/C.
Le dichiarazioni integrative devono essere presentate:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
13.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, all’interno dello stesso PassOE, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all’ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
3. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4. Patto di integrità firmato digitalmente.
13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica o conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (compilare Allegato 1/C punto 14).
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (compilare Allegato 1/C punto 14).
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione resa da tutti gli operatori economici facenti parte del costituendo RTI attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (Allegato 1/C punto 13);
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (barrare Allegato 1/C punto 13);
c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (compilare Allegato 1/C punto 14).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (compilare Allegato 1/A);
- dichiarazione che indichi la percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete (compilare Allegato 1/C punto 14).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale della fornitura, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete (compilare Allegato 1/C punto 14).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Rti costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (compilare Allegato 1/C punto 13);
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei (barrare Allegato 1/C punto 13);
c. la percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete (compilare Allegato 1/C punto 14).
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o copia conforme, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
14. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Inail attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
a)invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche economiche dell’offerta richieste (compilazione della scheda di offerta); le caratteristiche economiche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta economica”, che il concorrente dovrà presentare a Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente. L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, il prezzo unitario del prodotto offerto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il prezzo unitario offerto è comprensivo della prestazione dei servizi connessi; b)le schede tecniche del/i prodotto/i offerto/i che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema nell’apposita busta economica dopo averle sottoscritte digitalmente. Le schede tecniche consistono nell’insieme della documentazione (certificazioni, dichiarazioni, rapporti di prova, ecc.) atta a comprovare il completo rispetto dei requisiti minimi prescritti dal Capitolato d’oneri, oltre alle foto
dei prodotti e delle facciate delle confezioni.
L’ “Offerta economica” deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto munito di comprovati poteri per impegnare il concorrente:
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
− nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Ulteriori cifre saranno troncate.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari a base d’asta.
L’Offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
La presentazione dell’offerta costituisce implicita accettazione delle norme di gara. Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dagli interessati per l’elaborazione e la produzione dell’offerta.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice, per forniture con caratteristiche standardizzate. L’applicazione di tale criterio è possibile in quanto i prodotti oggetto della fornitura costituiscono beni tipizzati e standardizzati che l’Istituto, in funzione delle proprie esigenze e anche con riferimento alle prassi produttive sviluppatesi nei mercati di riferimento, ha definito nel capitolato d’oneri a un livello sufficientemente dettagliato da non richiedere ulteriori specifiche tecniche.
L’appalto sarà pertanto aggiudicato al concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più basso. Il suddetto prezzo complessivo è determinato dal sistema moltiplicando il prezzo unitario offerto per le rispettive quantità stimate, e in particolare:
Lotto 1 - Mascherine chirurgiche:
Prezzo complessivo = Prezzo unitario offerto x 4.000.000
Lotto 2 - Facciali filtranti FFP2:
Prezzo complessivo = Prezzo unitario offerto x 1.600.000
Lotto 3 - Camici monouso:
Prezzo complessivo = Prezzo unitario offerto x 1.000.000
Lotto 4 - Facciali filtranti FFP3:
Prezzo complessivo = Prezzo unitario offerto x 160.000
Lotto 5 - Gel idroalcolico:
Prezzo complessivo = (Prezzo unitario offerto* per confezionamento “A” x 140.000) + ( Prezzo unitario offerto* per confezionamento “B” x 10.000)
* Il prezzo unitario offerto va riferito al litro, e può essere differente per i due tipi confezionamenti “A” e “B”; il quantitativo stimato per i due tipi di confezionamento è espresso in litri (140.000 litri per il confezionamento tipo “A” e 10.000 litri per il confezionamento tipo “B”). I prezzi unitari dei due tipi di confezione e il numero di confezioni che saranno oggetto dell’Accordo quadro dipenderanno dalla quantità di prodotto presente nel confezionamento offerto, che deve rispettare i limiti fissati dal Capitolato d’oneri.
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE
16.1 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Le operazioni di aggiudicazione si svolgeranno con l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del codice, il quale prevede che le offerte economiche siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.
Attraverso il Sistema, l’Ufficio II “Appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie” della Direzione centrale acquisti – presieduto dal responsabile dell’ufficio stesso o da un suo delegato, per ciascun lotto procederà a:
a) verificare la tempestività e la completezza delle offerte presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta risulta presente a Sistema;
b) aprire, attraverso il Sistema, le offerte economiche contenute nella “Busta economica” presentata da ciascun concorrente, rendendo visibili le offerte agli altri concorrenti;
c) valutare il contenuto delle offerte economiche presentate e delle schede tecniche.
L’ufficio, eventualmente con il supporto delle competenti professionalità interne dell’Inail, procederà in seduta riservata all’esame delle schede tecniche verificando la conformità delle specifiche tecniche dichiarate da ciascun concorrente con quelle previste dall’art. 4 del capitolato d’oneri.
In caso di incompleta del rispetto dei requisiti minimi prescritti dal Capitolato d’oneri, sarà attivato il soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.
In caso di difformità, anche parziale, il concorrente sarà escluso.
In questa fase la Stazione appaltante potrà richiedere al Fornitore un campione del prodotto offerto nel caso in cui emergano incongruenze dalla documentazione prodotta ovvero quest’ultima non sia sufficiente a dimostrare la qualità del prodotto e la conformità alle specifiche tecniche dall’art. 4 del capitolato d’oneri (Allegato 1). La Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere il concorrente nel caso in cui dall’esame del campione risultino caratteristiche che non soddisfano le esigenze dell’Amministrazione;
d) rendere visibile ai concorrenti le eventuali esclusioni dalla gara;
e) calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2), oppure 2-bis, del Codice, in funzione del numero di offerte ammesse, sempre che siano almeno 5;
f) attivare, per tutte le eventuali offerte sospette di anomalia, il procedimento di verifica di congruità, di cui al successivo paragrafo 17.
Nel caso in cui due o più concorrenti offrano lo stesso miglior prezzo, si procederà al sorteggio per individuare il primo da collocare in graduatoria.
In qualsiasi fase delle operazioni di gara, la stazione appaltante provvede a comunicare, tempestivamente, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
− presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
− presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la stazione appaltante ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per i reati di corruzione o fenomeni
collusivi, ovvero il prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (e alla successiva seduta pubblica di apertura e verifica della documentazione amministrativa) potrà assistere ogni concorrente, collegandosi al Sistema da remoto, tramite propria infrastruttura informatica.
Si precisa altresì che non è prevista la presenza fisica di rappresentanti dei concorrenti presso la sede dell’Ufficio deputato allo svolgimento delle operazioni di gara.
16.2 APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’esito della seduta per la valutazione delle offerte economiche o dell’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia di cui al punto 17, il responsabile dell’ufficio II della Direzione centrale acquisti, o un suo delegato, in seduta pubblica telematica – la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite il Sistema – procede a:
a) rendere visibile ai concorrenti le graduatorie di ciascun lotto;
b) accedere, attraverso il Sistema, alla Documentazione amministrativa contenuta nella “Busta amministrativa” del Sistema e relativa al concorrente risultato primo in graduatoria per ciascun lotto;
c) verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
d) verificare – se necessario in una successiva seduta riservata – la conformità della suddetta documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare;
e) attivare, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
f) escludere il concorrente e la sua intera offerta, se ricorrono motivi di esclusione non rimediabili o carenza dei requisiti parimenti non rimediabili ovvero nel caso in cui il procedimento di soccorso istruttorio abbia avuto esito negativo;
g) ripetere, in caso di esclusione del concorrente risultato primo in graduatoria le operazioni di verifica della Documentazione amministrativa, relativamente al secondo concorrente in graduatoria per il medesimo lotto, e così di seguito fino all’individuazione di un aggiudicatario per ciascun lotto.
Infine, in seduta pubblica telematica – la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite il Sistema – il responsabile di cui sopra rende visibile a Sistema la graduatoria di ciascun lotto.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Rup valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Rup richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP segnala alla stazione appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e trasmette le risultanze dell’esame alla stazione appaltante per il proseguio delle operazioni di gara di cui al precedente 16.2.
18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEGLI ACCORDI QUADRO
All’esito delle operazioni di cui ai precedenti punti, il Responsabile dell’Ufficio formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore
offerta per ciascun lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Direzione centrale acquisti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
La stazione appaltante procederà alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema Avcpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione di ciascun lotto procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett.
d) del Codice.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria, aggiudicando la fornitura al secondo classificato del relativo lotto e procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto, per il relativo lotto, non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula di ciascun Accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula di ciascun Accordo quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d. lgs.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula degli Accordi quadro anche in assenza dell’informazione antimafia, salvo il successivo recesso laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d. lgs. 159/2011.
L’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipula, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’Accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dalla richiesta.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
18.1 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI QUADRO
Con la comunicazione di cui dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 15 giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
- eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e smi in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e co- gnome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
- nominativo del Ruac;
- cauzione definitiva in favore di Inail, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nell’art. 103 del d.lgs. 50/2016
- comprova del pagamento dell’imposta di bollo.
In caso di R.T.I. e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti:
- copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo con l’indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del servizio che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di offerta, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;
- per il RTI/Consorzio, sia nel caso in cui la mandataria abbia il mandato all’incasso da parte delle mandanti facenti parte del RTI/Consorzio sia qualora le imprese facenti parte del medesimo RTI/Consorzio fatturino ed incassino direttamente il corrispettivo fatturato da ciascuna per la parte di prestazioni effettivamente erogate, il mandato speciale/l’atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà espressamente prevedere
l’impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge n.136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del accordo quadro affidatogli.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’accordo quadro, fermo restando l’obbligo, gravante sul Fornitore, di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
20. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.