CONTRATTO DI COMODATO CNR - INAF
CONTRATTO DI COMODATO CNR - INAF
L’anno XXX il giorno ….. del mese di in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, sono presenti:
- Il Xxxx. XXXXXXX XXXXXXXX, nato a Lecce il giorno 26 gennaio 1950, domiciliato per la carica in appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ente Pubblico Nazionale), di seguito denominato CNR, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, X.X. 00000000000, Xxxxxxx XXX 00000000000;
- il Xxxx. XXXXXX X’XXXXX, nato a Palermo il giorno 28 giugno 1953, domiciliato per la carica in appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Ente Pubblico Nazionale) di seguito denominato INAF, con sede in Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, X.X. 00000000000, Xxxxxxx XXX 00000000000;
Detti comparenti, di comune accordo con la presente scrittura privata redatta in triplice copia da valere ad ogni effetto di legge --------------------------------
PREMESSO CHE
- L’art. 23 comma 5 del Decreto di riordino del CNR (D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127) stabilisce che gli Istituti di Radioastronomia, Astrofisica Spaziale e Fisica dello Spazio Interplanetario sono destinati a confluire nell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso INAF; --------
- L’art. 2 del Decreto di riordino dell’INAF (D.Lgs. 4 giugno 2003, n.138) stabilisce che nell’INAF confluiscono con le modalità di cui all’art. 22, gli
Istituti del CNR e precisamente l’Istituto di Radioastronomia, l’Istituto di Astrofisica Spaziale e l’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario; -----
- Il comma 2 dell’art. 22 stabilisce che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 18 del medesimo decreto, gli Istituti suddetti nonché il personale assegnato (omissis) sono trasferiti all’INAF che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi; -------------------------------------
- In data 23/12/2004, sono stati pubblicati i regolamenti INAF, previsti all’art. 18 commi 1 e 2 (suppl.ord. G.U.R.I. n. 300) del D.Lgs. n. 138/03;
- In data 30/05/2005, sono stati pubblicati i regolamenti CNR, previsti all’art. 19 commi 1 e 2 (suppl.ord. G.U.R.I. n.124) del D.Lgs. n. 127/03;
- Nel corso del tempo sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro composti dai rappresentanti dei due Enti, con il compito di elaborare una proposta di piano operativo al fine di definire le procedure e gli adempimenti necessari per il trasferimento all’INAF degli Istituti su indicati; -----------
- In virtù di ciò, in data 5 settembre 2014, a seguito di ricognizione dei beni immobili di titolarità degli Istituti in parola, è stato sottoscritto tra CNR e INAF un contratto di comodato, con successivo addendum del 17 marzo 2015, propedeutici al successivo passaggio all’INAF in proprietà “superficiaria” degli immobili siti nelle Aree di Ricerca del CNR di Bologna e di Roma Tor Vergata ed in proprietà “piena” degli immobili dell’Area di Ricerca del CNR di Milano, nonché delle sedi di Medicina (BO) e di Noto (SR);-----------------
- Considerato che le attività di ricognizione per il passaggio di titolarità all’INAF dei beni immobili di cui trattavasi non si sono ancora concluse,
le Parti in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/2003 e dal D.Lgs.
n. 138/2003, intendono procedere ad un rinnovo del contratto di comodato, anche ai fini logistici, economici ed organizzativi, della situazione di fatto relativa al rapporto CNR/INAF disciplinando l’utilizzo dei beni immobili nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento della proprietà.
- A tale scopo, le Parti fanno rinvio all’elenco dettagliato dei beni, di cui al precedente contratto di comodato, individuati a seguito della suddetta ricognizione effettuata in data 5 settembre 2014, e che costituiranno ancora l’oggetto del presente nuovo contratto di comodato gratuito, salvo eventuali modifiche/integrazioni disciplinate secondo quanto previsto al successivo art. 1 del presente contratto;
- Pertanto, il CNR, intende continuare a concedere a titolo di comodato i fabbricati e le porzioni di fabbricato occupati dai propri Istituti confluiti nell’INAF, riservandosi la gestione dei servizi comuni degli immobili condivisi, salvo eccezioni;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 17/11 del 10/11/2011, l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) e l’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario (IFSI), delle sedi di Roma, sono stati accorpati in un’unica Struttura di Ricerca denominata Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale (IAPS).----------------------
(Per INAF: verificare se sono sopraggiunte ulteriori modifiche nell’assetto INAF da apportare al punto elenco precedente)
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto)
Il CNR, nelle more del citato trasferimento di titolarità all’INAF, concede a titolo di comodato all’INAF stesso, che a tale titolo accetta, le seguenti porzioni di beni immobili site in:
1) Bologna - Xxx X. Xxxxxxx, 000 x/x Xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx - XXX: Fabbricato “IRA – Istituto di di Radioastronomia”: -----------------
- Piano terra (all. 1a):
stanze nn. 104, 105b, 105a, 106, 107, 108, 109a, 109b, 110, 111 (servizi igienici).
- Piano ammezzato (all. 1b):
stanza n. 201 (2 locali) per UPS e Batterie; -----------------------------------
- Piano primo (all. 1c):
stanze nn. 320, 305, 319, 306, 318, 317, 308, 307, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 304, 304A;
- Piano secondo (all. 1d):
stanze nn. 411, 404, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 410, 409b,
409a, 408, 407, 406, 405, 421.
- Piano terzo (all. 1e):
stanze nn. 503, 504, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512,
511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 523. ---------------------------------------
- Piano quarto (all. 1f):
stanze nn. 603, 619, 612, 612A, 611, 617, 613, 604, 608, 615, 614, 616,
606, 605, 618, 620.
- Piano centrali tecnologiche (all. 1g): --------------------------------------------
stanze nn. 703, 704, 705, 706, cui si aggiunge lo spazio a cielo aperto. ---
Oltre alle planimetrie dei piani citati, si allega pianta della zona frigoriferi dell’IRA sul piano di copertura (all. 1h), nonché dell’interrato dell’ESA, con indicato il locale n. 5 magazzino utilizzato dall’IRA (all. 1i). --------------------
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. -------------------------------------------
Fabbricato “IASF - Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica” edificio 09:
- Piano terra (all. 2a):
stanze nn. 107, 106, 105a, 105b, 104, 108, 104b, 101, 103, 102, 109, 112.
- Piano ammezzato (all. 2b):
stanze nn. 203, 201, 204, 202, 205.
- Piano primo (all. 2c):
stanze nn. 310, 309, 308, 306, 305, 311, 312, 314, 304, 316, 317, 318,
315, 301, 302, 303, 313.
- Piano secondo (all. 2d):
stanze nn. 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 402, 403, 401, 412, 411,
419, 416, 418, 417, 415, 414, 420.
- Piano terzo (all. 2e):
stanze nn. 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 501, 502, 518, 519,
517, 516, 515, 514, 513, 512, 511.
- Piano quarto (all. 2f):
stanze nn. 614, 613, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 616, 615, 612,
611, 610, 609, 608.
- Piano centrali tecnologiche (all. 2g): -------------------------------------------
stanze nn. 701, 703, 705, 702, 704, 706 cui si aggiunge lo spazio a cielo aperto.
- Piano locale macchine ascensore (all. 2h): ------------------------------------
intero piano.
- Piano ammezzato (all. 2i) Edificio Officine Comuni: ------------------------
stanze nn. 201, 204.
- Piano terra (all. 2l) Edificio Officine Comuni: --------------------------------
Magazzini ed officine nn. 111 (parte), 103, 104, 105, 112, 101. -----------
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. -------------------------------------------
2) Medicina (BO)
Intero complesso situato in Xxx Xxxxxxxxxx, 0000/X – 00000 Xxxxxxxx (XX). --
3) Noto (SR)
Intero complesso della stazione di radioastronomia situata in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx, 00000 Xxxx (XX). --------------------------------
4) Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx, 00 “IASF - Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica” c/o Area di Ricerca Milano 1 CNR: ---------------------------
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. 0x)
xxxxxx xx. 0, 8, 9, 11, 12, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34 -------------------------
- Piano quarto (all. 3b):
stanze nn. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. -------------------------------------------
5) Xxxx — Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 000 “IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale” c/o Area di Ricerca Roma 2 CNR: --------------
Come riportato nelle premesse, l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) e l’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario (IFSI), con deliberazione del C.d.A. dell’INAF n. 17/11 del 10/11/2011, sono stati accorpati in un’unica Struttura di Ricerca denominata IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale. Pertanto, i seguenti dati sono da riferirsi interamente all’IAPS:
Fabbricato U:
- Piano interrato (all. 4S): stanza n. IH01, adibita ad archivio documentale e fotografico.
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. ----------------------------------------
Fabbricato U stecca A:
- Piano terra (all. 4a): stanze nn. 0A04, 0A05, 0A06, 0A07, 0A08, 0A09, 0A10, 0A11, 1A12, 0A13, 0A14, 0A15, 0A16, 0A17, 0A18, 0A19,
0A20, 0A22, 0A21, 0A22, 0A23, 0A24, 0A25, 0AX1 (parte), 0AW1
(parte).
- Piano primo (all. 4b): stanze nn. 1A01, 1A02, 1A03, 1A05, 1A06, 1A07, 1A08a, 1A08b, 1A09, 1A10, 1A11, 1A12, 1A13, 1A14, 1A15, 1A16,
1A17, 1A18, 1A19, 1A20, 1A21, 1A22, 1A23, 1A25, 1A26, 1A27,
1AX1, 1AR1, 1AW1.
- Piano secondo (all. 4c): stanze nn. 2A01, 2A02, 2A03, 2A04, 2A05, 2A06, 2A07, 2A08, 2A09, 2A10, 2A11, 2A12, 2A13, 2A14, 2A15, 2A16,
2A17, 2A18, 2A18a, 2A19, 2A19a, 2A19b, 2A19c, 2A20, 2AX1, 2AW1. -----
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. ----------------------------------------
Fabbricato U stecca B:
- Piano primo eventuali (all. 4b): stanze nn. 1B19, 1B18, 1B06, 1B05, 1B04, 1B03, 1B02, 1B01, 1BX1 (parte), 1BW1 (parte). ----------------------
- Piano secondo (all. 4c): stanza n. 2BR1.--------------------------------------
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. ----------------------------------------
Fabbricato U stecca C:
- Piano terra (all. 4a): stanze nn. 0C06, 0C08, 0C15. ---------------------------
- Piano primo (all. 4b): stanze nn. 1C01, 1C02, 1C03, 1C04, 1C05, 1C06, 1C07, 1C08, 1C08a, 1C08b, 1C09, 1C10, 1C11, 1C12, 1C13, 1C14, 1C15,
1C16, 1C17, lCl8, 1C19, 1C20, 1C21, 1C22, 1C23, 1C24, 1C25, 1C26,
1CX1, 1CW1.
- Piano secondo (all. 4c): stanze nn. 2C01, 2C02, 2C03, 2C10, 2C04, 2C05, 2C06, 2C07, 2C08, 2C09, 2C10, 2C11, 2C30, 2C29, 2C28, 2C27,
2C26, 2C25, 2C24, 2C23, 2C22, 2C21, 2C20, 2C19, 2C18, 2C17, 2C16,
2C15, 1C14, 2C13, 2CX1, 2CW1.
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. ----------------------------------------
Fabbricato F:
- Piano terra (all. 4d): stanze nn. 0F01, 0F02, 0F03, 0F04, 0F05, 0F06, 0F07, 0F08, 0F09, 0F09a, 0F09b, 0F09c, 0F10, 0F11, 0F30, 0F31a, 0F31b,
0F31c, 0F31d, 0F31e, 0F32, 0F32a, 0F32b, 0F33, 0F34, 0F35, 0FX1, 0FY1,
0FW4, 0FJ2, 0FK2, 0FX6, 0FX5, 0FW1a, 0FW1b. --------------------------------
- Piano primo (all. 4e): stanze nn. 1F16, 1F16a, 1F16b, 1F16c, 1F17, 1F18, 1F20, 1F22, 1F21, 1F23, 1F24, 1F25, 1F26, 1F27, 1F28, 1F29, 1F30, 1F31,
1F32, 1F33, 1F34, 1FX4, 1FX6, 1FX5, 1FW3, 1FJ2, 1FW4. -------------------
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. -------------------------------------------
Gli spazi relativi all’Area della Ricerca CNR di Milano 1 (Via Bassini), all’Area della Ricerca CNR di Bologna ed all’Area della Ricerca CNR di Roma 2 (Tor Vergata) sono individuati nelle planimetrie allegate al presente atto secondo la numerazione riportata nell’elenco su riportato. ----------------
Eventuali permute di spazi assegnati nel presente comodato con altri di pari metratura e funzionalità, sarà oggetto di trattativa tra gli Istituti INAF e le Presidenze delle Aree, con il supporto e la supervisione dei rispettivi uffici di competenza e atto finale ratificato dall’Amministrazione Centrale del CNR e dell’INAF.-
L’uso dei parcheggi verrà regolamentato, se del caso, da appositi accordi definiti dai Responsabili delle Aree di Ricerca e comunicati all’Amministrazione Centrale del CNR e dell’INAF.-------------------------------
Qualora per le Parti cedute in comodato all’INAF non sia possibile rendere autonoma la rete telefonica e la rete informatica, l’INAF potrà utilizzare la rete del CNR, regolarizzando periodicamente il costo dell’utilizzo secondo quanto rendicontato dal CNR.
In maniera analoga, l’INAF potrà usufruire delle sale riunioni, dei servizi di vigilanza, della mensa e del bar con modalità organizzative che le Parti si riservano di disciplinare separatamente in sede locale. ----------------------------
Per quanto concerne il complesso di Medicina (BO) di cui al punto 2, il CNR, con la stipula del presente contratto di comodato, provvederà in tempi brevi
all’aggiornamento catastale del predetto complesso immobiliare, facendosi carico di ogni relativo costo.
Le parti concordano di non inserire nel presente contratto, in quanto non più utilizzate da tempo da INAF, i fabbricati da cielo a terra adibiti a Stazione Astronomica in località Campo Minio del Comune di Subiaco (RM) ed in località Cervinia (Plateau Rosà) del Comune di Valtournenche (AO); la gestione e la proprietà di suddetti immobili resterà in capo al CNR.--------------
Articolo 2
(Condizioni del comodato)
Gli immobili e le porzioni immobiliari vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e l’INAF ne riconosce l’idoneità all’uso determinato dalle Parti. In considerazione del fatto che le suddette strutture sono già in uso da parte dell’INAF, i verbali di formale presa in consegna, saranno sottoscritti dalle Parti ed acquisiti dagli Enti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del presente contratto. ---------------------------------------
Articolo 3
(Obblighi dell’INAF)
L’INAF si impegna a destinare gli immobili e le porzioni immobiliari, di cui al precedente articolo 1, a proprio uso esclusivo ed a mantenere la destinazione immutata per tutta la durata del presente contratto di comodato. L’INAF si impegna, altresì, ad utilizzare detti immobili con la diligenza del
buon padre di famiglia e a non apportare alcuna modifica, trasformazione, ristrutturazione senza la preventiva autorizzazione scritta del CNR. ------------
I lavori e le opere eseguiti dall’INAF rimarranno acquisiti all'immobile in virtù del principio dell'accessione previsto per legge, né per essi sarà dovuta alcuna indennità o compenso e ciò in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.-------------------------------------------------
Il CNR potrà richiedere la rimozione dall’INAF di quanto eseguito senza espressa autorizzazione del CNR stesso, potendo, in caso di inerzia di quest’ultimo, provvedere esso stesso all’opera di rimozione. Gli oneri derivanti dalla suddetta rimozione saranno in ogni caso a carico dell’INAF.----
Il CNR si riserva di eseguire, per le porzioni immobiliari di cui al precedente art. 1, i lavori straordinari giudicati urgenti e necessari, anche su segnalazione dell’INAF in relazione alle proprie esigenze, compatibilmente con il regolare svolgimento dell'attività dell’INAF stesso.
I costi dei suddetti lavori, preventivamente concordati dalle Parti, saranno rimborsati dall’INAF e ciò in deroga a quanto disposto dagli articoli 1808 e 2756 del Codice Civile..
Articolo 4
(Diritti del CNR)
Anche per le finalità previste al seguente art. 5, il CNR è autorizzato dall’INAF, fin dalla sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare sopralluoghi in tutti i locali ceduti in comodato. ---------------------------------
La data del sopralluogo dovrà essere comunicata per iscritto dal CNR all’INAF almeno 2 (due) giorni prima della sua esecuzione, salvo nei casi di indifferibilità e/o urgenza per i quali non sarà previsto alcun tipo di preavviso.
L’INAF non può impedire o limitare l’esecuzione dei sopralluoghi da parte del CNR.
Articolo 5
(Gestione degli immobili)
Il CNR si riserva la gestione, l’organizzazione e l’amministrazione necessarie al funzionamento delle strutture che condivide con I’INAF a Bologna, Roma e Milano presso le corrispondenti Aree di Ricerca, con particolare riferimento a:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, di riscaldamento e condizionamento, degli impianti elettrici, telefonici, idrici, ecc., con esclusione del materiale di consumo minuto utilizzato esclusivamente dall’INAF, fatti salvi accordi locali diversi tra le Parti in merito al materiale di consumo;
- il servizio di vigilanza diurna e notturna; ---------------------------------------
- il servizio di pulizia;
- il servizio mensa;
- il servizio aree verdi;
- la tassa rifiuti solidi urbani;
- la tassa sui gruppi elettrogeni;
- la gestione delle Aule e Sale Riunioni Comuni; -------------------------------
- la gestione del Centro Congressi (ove presente); ------------------------------
- la gestione della Biblioteca di Area. ---------------------------------------------
Per tali strutture, condivise tra il CNR e l’INAF a Milano, Bologna e Roma presso le corrispondenti Aree di Ricerca, l’INAF provvederà in proprio alla manutenzione ordinaria edile degli spazi concessigli in comodato d’uso, mentre il CNR, come previsto dalla normativa vigente, garantirà
l’effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari durante la vigenza del presente contratto di comodato.
Le spese dei suddetti interventi di manutenzione straordnaria verranno ripartiti tra le Parti, in base alle superfici degli spazi utilizzati da ciascuna delle Parti stesse.
L’INAF, nello svolgimento della manutenzione ordinaria dei locali ceduti in comodato, dovrà garantire il mantenimento dello stato di fatto e di decoro dei beni, consentendo al CNR di poter effettuare sopralluoghi periodici a verifica dell’osservanza di tale impegno, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all’art. 4 del presente contratto.
Per le unità immobiliari autonome utilizzate esclusivamente dall’INAF, (cfr.
n. 2 e 3 di cui all’articolo 1), la gestione, l’organizzazione e l’amministrazione delle medesime, sarà, invece, a totale carico di quest’ultimo, con esonero del CNR da qualsivoglia responsabilità, ivi comprese le manutenzioni edili straordinarie, in deroga all’art. 1808 del codice civile, di cui INAF garantirà l’esecuzione previa richiesta di autorizzazione scritta al CNR.
L’INAF, comunque, potrà richiedere al CNR di inserire le predette unità immobiliari autonome negli appalti per i servizi, fermo restando che il relativo contratto dovrà prevedere una fatturazione separata che comporterà l’intero rimborso dei costi dall’INAF al CNR, se non sarà possibile una diversa intestazione della fattura.
Si precisa, infine, che CNR ed INAF, per tutte le unità immobiliari formanti oggetto del presente contratto di comodato, se utilizzate da entrambe, sosterranno le spese dovute per quota parte, sulla base delle superfici degli spazi utilizzati da ciascuna delle Parti e delle ripartizioni applicabili, a livello
locale, dalle rispettive amministrazioni.
Articolo 6
(Riparto delle spese)
Per quanto concerne i consumi relativi all’energia elettrica, al riscaldamento, al condizionamento, alla fornitura di acqua ed al telefono, le Parti convengono che ove possibile, negli immobili condivisi, saranno posti in opera, a spese dell’INAF, i relativi contatori per le singole utenze. --------------------------------
Per la gestione delle parti comuni, l’organizzazione, e la gestione amministrativo-contabile effettuata dal CNR, l’INAF corrisponderà a quest’ultimo, quanto previsto dalle convenzioni per il riparto delle spese CNR/INAF redatte per ciascuna Area in due rate semestrali da pagare anticipatamente entro il 31 gennaio e il 30 luglio (ivi compreso l’eventuale conguaglio per l’esercizio precedente), comprendendo in esse anche le spese inerenti alla gestione e necessarie all’espletamento dei propri compiti.
La documentazione inerente il consuntivo di spesa dovrà essere prodotta ed inviata, da ogni singola Area della Ricerca CNR coinvolta di cui all’art. 1 del presente contratto, ad INAF entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello da conguagliare. A regime la rata da pagare a inizio anno sarà pari al 50% dell’ultimo consuntivo di spesa approvato, mentre quella a metà anno sarà comprensiva del conguaglio calcolato sul consuntivo di spesa dell’esercizio precedente.
Le convenzioni di cui al precedente comma dovranno essere sottoscritte entro 60 (sessanta) giorni dalla firma del presente contratto. Nel caso in cui non vengano stipulate le suddette convenzioni, ciascuna Parte sarà responsabile per le spese relative alla unità immobiliare di propria spettanza e di quanto
effettivamente consumato, per le parti condivise e comuni. Copia delle convenzioni in parola dovrà essere inviata alla Sede Centrale del CNR e dell’INAF.
Allo scopo di regolarizzare le rate pregresse e di individuare i valori di riferimento relativi alle annualità ricadenti nel periodo di mancata vigenza del presente contratto di comodato, verranno utilizzati i consuntivi di spesa degli esercizi relativi, predisposti dalle Aree di Ricerca del CNR di afferenza.
L’INAF, pertanto, si impegna a versare quanto dovuto al CNR, sulla base del quadro riuassuntivo delle spese allegato al presente contratto (DA PRODURRE A CURA DI CIASCUNA AdR), entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto.
Articolo 7
(Durata del comodato)
Il presente contratto ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla sua data di stipula. Entro e non oltre il predetto termine, le unità immobiliari, di cui all’articolo 1 del presente contratto, dovranno essere cedute all’INAF, in ossequio a quanto previsto dai Decreti Legislativi di riordino dei due Enti citati in premessa.
Una volta perfezionatosi il passaggio di titolarità all’INAF dei beni immobili di cui trattasi, il presente contratto si risolverà automaticamente e l’INAF subentrerà al CNR negli oneri attivi e passivi sia nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che verso il Comune di Bologna per gli immobili citati ai punti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 5 del precedente articolo 1, mentre si provvederà, invece, al trasferimento dei cespiti immobiliari per la sede di Via Bassini a Milano, indicata al punto n. 4 sempre dell’articolo 1. -------------
Articolo 8
(Vicende del comodato)
Qualora si manifesti la necessità di un migliore assetto organizzativo da parte dell’INAF e/o del CNR, gli immobili e/o le porzioni immobiliari oggetto del presente contratto potranno essere scambiati, di comune accordo tra le Parti, con immobili o porzioni di immobili allocati negli stessi edifici o in zone limitrofe, di pari cubatura, allo stesso titolo, con oneri che saranno di volta in volta attribuiti alle Parti.
Articolo 9
(Collegio arbitrale)
Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, la validità, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto, le Parti dichiarano di rimettere la decisione ad un collegio di arbitri composto di tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna delle Parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo. Gli arbitri decideranno secondo equità e la loro decisione verrà sin da ora riconosciuta valida dalle Parti.
Articolo 10
(Iniziative congiunte)
Per le iniziative da avviare congiuntamente presso le Aree di Ricerca CNR di Roma 2, Milano 1 e Bologna, sarà cura dei Presidenti di Area interfacciarsi con i referenti locali dell’INAF per concordare, previo assenso delle rispettive Sedi Centrali del CNR e dell’INAF, le azioni a carattere gestionale di comune interesse.
Articolo 11
(Spese di contratto)
Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, dovranno essere equamente suddivise tra i due Enti.--------------------------------------------
Il presente contratto, composto di 11 (undici) articoli e delle premesse che ne fanno parte integrante e sostanziale, viene redatto in duplice originale su un numero di 16 (sedici) pagine intere e di 15 (quindici) righe della diciassettesima pagina.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il C.N.R. Per l’I.N.A.F.
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx X’Xxxxx
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli articoli 3, 4, 5, 6 e 9. -------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il C.N.R. Per l’I.N.A.F.
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx X’Xxxxx