DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
FORNITURA DI SOTTOSCRIZIONI
DEL SISTEMA DI BACKUP CENTRALIZZATO “SPECTRUM PROTECT SUITE TERABYTE” DEL PRODUTTORE “IBM” PER L’ANNO 2019
CAPITOLATO SPECIALE
INDICE
Art. 1 – Oggetto della fornitura e corrispettivo 3
Art. 2 – Caratteristiche della fornitura 3
Art. 3 – Ulteriori precisazioni tecniche sulla fornitura 4
Art. 4 – Durata e parti del contratto. Sospensioni 6
Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento 6
Art. 6 – Verifiche ed emissione del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) 7
Art. 7 – Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale 7
Art. 8 – Penali e rispetto dei livelli di servizio 8
Art. 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro 8
Art. 10 – Risoluzione del contratto 9
Art. 11 – Recesso 9
Art. 12 – Modifiche del contratto 10
Art. 13 – Subappalto 10
Art. 14 – Revisione e invariabilità dei prezzi 10
Art. 15 – Garanzie 11
Art. 16 – Trattamento dati. Obblighi di riservatezza 11
Art. 17 – Foro competente 12
Art. 1 – Oggetto della fornitura e corrispettivo
1 - Il Comune di Firenze ha necessità di acquisire i servizi di mantenimento e supporto delle sottoscrizioni sulla suite software di backup centralizzato Spectrum Protect Suite Terabyte del produttore IBM per un periodo di durata pari a 12 (dodici) mesi.
2 - Fanno parte della presente fornitura tutti i seguenti codici delle sottoscrizioni e degli articoli/software/suite del produttore IBM, secondo le quantità e le durate vincolanti indicate:
CODICE | DESCRIZIONE PRODOTTO RICHIESTO | QUANTITÀ | DURATA |
E0LW4LL | IBM Spectrum Protect Suite Terabyte (1-100) Annual SW Subscription & Support Renewal | 100 (cento) | 12 mesi |
E0LW5LL | IBM Spectrum Protect Suite Terabyte (101-250) Annual SW Subscription & Support Renewal | 30 (trenta) | 12 mesi |
3 - Tale fornitura ha durata limitata al periodo indicato e senza alcuna modalità di rinnovo automatico.
4 - Il supporto deve essere garantito con un livello di servizio non inferiore al “8x5xNBD”, quindi per almeno otto ore al giorno, da lunedì a venerdì non festivi con orario giornaliero indicativo 9:00 – 17:00 e tempo di presa in carico entro il giorno lavorativo successivo a quello di apertura della chiamata di supporto (next business day).
5 - Il corrispettivo, a base di gara, per la presente fornitura è pari a complessivi € 34.900,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 42.578,00.
Art. 2 – Caratteristiche della fornitura
1 - In considerazione dei tempi tecnici intercorrenti tra la predisposizione della documentazione di progetto posta a base di gara e la conclusione della gara stessa, con conseguente possibile obsolescenza o ritiro dal mercato dei prodotti indicati, è consentito ai fornitori di presentare moduli, software o articoli sostitutivi del tutto equivalenti e similari a livello tecnologico, prestazionale, funzionale, quantitativo e capacitivo. Questa possibilità è riconosciuta espressamente nell’eventualità che nel frattempo il produttore abbia rimosso dal listino alcuni degli articoli a causa di innovazioni tecnologiche o obsolescenza o evoluzione programmato della versione dei sistemi. La sostituzione è ammessa solo con codici, articoli e software tecnologicamente “similare” a quelli in elenco e solo se non più disponibili nel listino del vendor stesso.
2 - La presentazione di software o articoli diversi, pertanto, è permessa purché esclusivamente siano prodotti e certificati dal vendor e che venga garantita la completa copertura di tutte le funzioni e caratteristiche di protezione e di salvataggio dati che i sistemi riportati in elenco assicurano e che tali funzioni risultino tutte presenti, comprese e attivate nelle sottoscrizioni stesse. Cioè i nuovi moduli/articoli/software dovranno sempre e comunque essere in grado di venire attivati all’interno
nell’infrastruttura informatica descritta senza creare anomalie, guasti, malfunzionamenti o disservizi e offrire un livello di protezione e di salvataggio dati digitali (funzioni di archive, backup e restore) e similare e paritetico (o superiore) ai sistemi/software precedentemente esistenti.
3 - Il Comune di Firenze ha attivo con il produttore indicato un contratto, ormai pluriennale, di supporto e di mantenimento delle sottoscrizioni. Viene richiesto al fornitore di collegare le sottoscrizioni a tale contratto e all’account del Comune usato sul sito web on-line di supporto per avere un unico punto di riferimento e di accesso dal quale aprire le chiamate di assistenza, rilevare le scadenze e recuperare eventuali codici di attivazione. I riferimenti contrattuali da utilizzare sono i seguenti:
IBM customer number: 000000 - XXXXXX XX XXXXXXX IBM agreement number: 81647
4 - L’impresa dovrà fornire sottoscrizioni, codici di attivazione e/o relative licenze della suite/software/middleware, se richiesti o necessari per la fornitura, di tipo originale e rilasciati appositamente dal produttore/vendor per il Comune di Firenze.
5 - I prodotti e gli articoli forniti non devono richiedere, per il loro funzionamento necessario a rispondere ai requisiti, aggiunte vincolanti o successive di componenti hardware e/o software e/o firmware e/o ulteriori licenze e/o nuovi codici di attivazione o, comunque, modifiche successive che comportino spese aggiuntive o un qualsiasi tipo di costo e/o di aggravio economico per l’Ente per tutta la durata contrattuale.
6 - I prodotti offerti devono essere ancora presenti sul mercato, tutt’ora in produzione/sviluppo e oggetto del servizio di supporto e di aggiornamento da parte del produttore stesso.
7 - Il fornitore dovrà attivare tali sottoscrizioni di prodotti per il Comune di Firenze e a tal fine, il committente, potrà effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni per verificarne l’origine, anche contattando direttamente il produttore ufficiale dei sistemi software e chiedendone una verifica o certificazione ufficiale.
8 - A integrazione di quanto già richiesto, tutti i prodotti e gli articoli forniti dovranno essere assolutamente conformi con la normativa vigente, italiana ed europea.
9 - Una volta conclusa la procedura e aggiudicata la fornitura, i canali di comunicazione da utilizzare (PEC, numero verde, e-mail, web-ticketing, ecc.) e le modalità o il workflow per i contatti tra Comune di Firenze e fornitore saranno concordati direttamente. Si precisa che l’apertura e/o chiusura del ticket con il vendor potranno avvenire sia direttamente da personale del Comune di Firenze che del fornitore, quest’ultimo sempre in accordo con i tecnici dell’Ente ai quali dovrà garantire comunque un eventuale supporto per collaborare nella positiva conclusione dell’intervento, se espressamente richiesto dai tecnici del comune e se sono rilevate carenze con il vendor. Come riferimento iniziale dei contatti, la mail dell’unità di tecnici e sistemisti dell’Ente a cui fare riferimento è: “ap.sistemi AT xxxxxx.xx.xx”.
Art. 3 – Ulteriori precisazioni tecniche sulla fornitura
1 - Il Comune di Firenze ha in esercizio un’infrastruttura informatica principale di elaborazione dati, costituita da un’architettura altamente integrata e convergente di apparati informatici che
realizzano alcuni cluster centralizzati per la virtualizzazione dei sistemi informatici dell’Ente; infrastruttura ospitata presso il data center di Regione Toscana denominato “TIX” (Tuscany Internet eXchange). Si viene così a prospettare un preciso paradigma informatico, denominato generalmente “private cloud”, che è stato realizzato sfruttando la tecnologica di virtualizzazione basata sulla suite VMware vSphere della tipologia “Enterprise”. Oltre a tale sistema centralizzato, esistono alcune realtà locali presso singole sedi dell’Ente (Direzioni e Uffici distaccati), dove sono presenti alcuni server fisici e apparati di storage remoti (NAS – Network Attached Storage) che ospitano dati elettronici per rispondere a particolari esigenze verticali, di ridondanza e/o gestione di carichi di lavoro distribuiti.
2 - L’infrastruttura informatica descritta richiede una costante, aggiornata e controllata protezione e salvataggio dei dati elettronici tramite una soluzione tecnologica o software specifico che offra funzioni adeguate di archive/backup/restore, una console di gestione centralizzata e funzionalità evolute di reportistica e logging.
3 - Il Comune di Firenze ha realizzato negli anni e utilizza un’infrastruttura centralizzata di backup dei dati elettronici, mediante l’impiego della soluzione tecnologica basata su una suite software del produttore IBM. La piattaforma completa, identificata un tempo come “Tivoli Storage Manager” (TSM) ad oggi “Spectrum Protect Suite” (SPP), svolge la propria attività tramite vari agent sui nodi e rispettando politiche e schedulazioni configurate dagli operatori e attivate all’interno della struttura informatica dell’Ente.
4 - Il prodotto indicato assicura costantemente il backup e restore dei dati digitali con funzionalità specifiche, quali full incremental forever, versioning & retention policy, backup tiering, filesystem journaling, ecc. come meglio dettagliato sul sito web del produttore:
xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx
5 - La protezione sui dati descritta è necessaria nell’eventualità di guasti e anomali hardware, di malfunzionamenti software, ma anche di perdite, accidentali o meno, di documenti elettronici, di dati, di file e di archivi oltre a rispondere agli obblighi di sicurezza informatica del C.A.D. (decreto 235/2010 e ss.mm.ii.) e ai livelli minimi riportati nelle “Linee guida per il Disaster Recovery delle PP.AA.” emanati da AgID.
6 - La gestione dell’infrastruttura è in carico al personale tecnico interno edll’Ente, già formato e well- skilled sui prodotti grazie ai numerosi anni di utilizzo pregresso e dal know-how acquisiti sul campo.
7 - Negli anni tale infrastruttura software si è evoluta progressivamente dalla versione 4.x fino all’attuale versione 7.x, interventi condotti sempre da tecnici interni, e viene costantemente aggiornata con patches e bug fixes senza necessità di acquisire nuove licenze in quanto il supporto e gli aggiornamenti costanti (software, engine, signature e pattern) sono compresi e vincolati al mantenimento attivo delle sottoscrizioni.
8 - Di conseguenza:
a) considerato l’importanza dell’infrastruttura di backup (e recupero) dati digitali dell’Ente;
b) tenuto conto dei vincoli normativi e dei rischi dall’assenza e/o inadeguatezza di tale struttura;
c) visto la necessità di assicurare protezione continuativa tramite strumenti sempre aggiornati;
d) rilevato che è necessario mantenere attive le licenze per la durata di un anno, non frazionabile;
e) visto che sono presenti i codici dei prodotti in convenzione CONSIP, ma risultano a un costo molto elevato e probabilmente non sostenibile per l’Ente (oltre 100.000 euro + IVA);
f) preso atto che da comunicazioni intercorse con personale tecnico e commerciale IBM si rileva una possibilità concreta per conseguire un deciso risparmio economico;
il Comune di Firenze ha necessità di mantenere attive le sottoscrizioni ed il supporto per le soluzioni tecnologiche della suite software sopra descritta come precisato negli artt. 1 e 2.
Art. 4 – Durata e parti del contratto. Sospensioni
1 - Il presente contratto, quindi la fornitura dei codici di mantenimento, delle sottoscrizioni e del supporto previsto sui prodotti, avrà durata di 1 (uno) anno con decorrenza dalla data di attivazione come verificabile e risultante dal sito del produttore del sistema di interesse.
2 - Le condizioni di cui al presente capitolato hanno validità per tutta la durata contrattuale e per l’eventuale estensione legata al successivo anno opzionale, se richiesto dal committente.
3 - La durata del contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente fino ad un massimo di quattro mesi come previsto all’art.106 comma 11 del Lgs.50/2016.
Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento
1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).
2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica:
• 30% (trenta percento) dell’importo totale dopo la stipula del contratto;
• 70% (settanta percento) dell’importo dopo il riscontro dell’effettiva attivazione annuale delle sottoscrizioni, come risultante dal sito del produttore della suite software.
3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.
4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate:
Direzione Sistemi Informativi - Comune di Xxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxx
che curerà le procedure per la loro liquidazione.
5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
7 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.
Art. 6 – Verifiche ed emissione del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.)
1 - Tenuto conto delle caratteristiche della prestazione oggetto del presente capitolato, le verifiche sulla stessa si svolgeranno nel corso dell’esecuzione del contratto con successiva emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). Le verifiche sulla prestazione resa dal fornitore verranno eseguite dal personale tecnico dell’Ente e si svolgeranno con controlli sull’effettivo mantenimento attivo delle sottoscrizioni direttamente con il produttore e/o tramite gli strumenti di verifica interattiva web che lo stesso mette a disposizione.
2 - In esito alle verifiche di cui al precedente comma, il committente (RUP) emetterà, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il C.R.E., attestante che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.
Art. 7 – Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale
1 - Fanno parte del contratto:
- La documentazione di gara
- Il presente Capitolato
2 - Il Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi (DSI), se ritenuto necessario, provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione del contratto allo scopo di assicurare la regolare esecuzione del contratto stesso verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3 - Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che può coincidere con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), può avvalersi allo scopo di uno o più assistenti.
4 - Tutte le comunicazioni ufficiali della Ditta in merito alla fornitura dovranno essere indirizzate al direttore dell’esecuzione del contratto e, eventualmente, in copia a terzi come richiesto. Analogamente tutte le comunicazioni del Comune saranno indirizzate ai referenti della Ditta.
5 - Il direttore dell’esecuzione del contratto, ove verifichi che uno o più servizi erogati non abbiano raggiunto i risultati previsti o siano stati eseguiti in modo difforme dalle prescrizioni del presente capitolato, ne dispone il rifacimento.
6 - Il fornitore ha l’obbligo di predisporre appositi canali di comunicazione dedicati quali: telefono, mail, PEC, etc.
7 - Il fornitore dovrà nominare, nella propria offerta, un referente tecnico e un referente commerciale (possono essere anche la stessa persona) con il compito di rappresentare e impegnare la ditta stessa nella fase esecutiva del contratto. Tali responsabili saranno gli interlocutori dell’Ente ogniqualvolta si
presentino problemi nell’erogazione dei servizi oggetto della presente fornitura.
8 - Il fornitore si assume tutte le responsabilità inerenti eventuali infortuni o danni a persone o cose arrecati all’Ente o a terze parti, durante lo svolgimento di attività.
9 - Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e norme contrattuali vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 8 – Penali e rispetto dei livelli di servizio
1 - Nel caso che i livelli di servizio (SLA) mantenuti attivi, così come previsto dal servizio di supporto sulla suite software del produttore, non siano rispettati (art. 1), l’Ente si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelarsi nei confronti dell’eventuale danno arrecato, quindi le penali sotto riportate sono definite sempre salvo risarcimento del maggior danno.
2 - Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.
3 - Le penali, in conformità a quanto indicato dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., sempre salvo la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, saranno applicate nei seguenti casi:
• P01 - ritardo nella presa in carico sulla segnalazione non imputabile al committente, la penale equivale a 1/50.000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰) dell’importo di aggiudicazione per ogni ora intera (escluse le frazioni) lavorativa di ritardo nell’intervallo indicato, giorni festivi esclusi, quindi per un massimo teorico, pari allo 0,16‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo in base ai livelli di servizio previsti (SLA);
• P02 - carenze professionali e/o qualitative nell’espletamento della; qualora le attività e gli interventi svolti, le tempistiche (ad es. per la consegna, l’attivazione, il collaudo, la diagnosi, etc.), il personale tecnico coinvolto non rispondano ai livelli di professionalità richiesti, non siano corrispondenti alle scadenze richieste, o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, il Comune invierà una prima comunicazione formale di richiamo al fornitore ed eventualmente al vendor con l’indicazione dettagliata delle carenze rilevate. A tale prima comunicazione, fornitore e vendor dei prodotti, se coinvolto, possibilmente congiuntamente e in modo coerente, devono rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i comportamenti e le soluzioni poste in essere, entro al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza, il Comune potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo e applicare contestualmente una penale di 1/2.000 (un due millesimo o 0,50‰) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al perdurare dei problemi l’Ente potrà continuare ad applicare le penali come sopra specificato.
Art. 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro
1 - Il fornitore è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.
2 - A richiesta dell’Amministrazione il fornitore è tenuto, in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche relative al personale dalla stessa impiegato.
3 - Si evidenzia che le attività ed i servizi oggetto dell’affidamento di cui trattasi non interferiscono con quelle di questa Azienda in maniera tale da creare rischi, quindi, il conseguente importo degli oneri della sicurezza per rischio da interferenze è pari a zero.
Art. 10 – Risoluzione del contratto
1 - Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre un’immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.
2 - Le inadempienze del fornitore devono essere contestate per iscritto dall’Amministrazione Comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza del termine stabilito.
3 - In tal caso, l’Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti del fornitore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l’incameramento della garanzia definitiva e, e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.
4 - In caso di risoluzione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto unicamente il compenso per il servizio svolto fino al momento dell’interruzione.
5 - In ogni caso, pur in presenza di risoluzione, il fornitore sarà tenuto ad effettuare le prestazioni strettamente necessarie, richieste dal committente, per consentire il subentro del nuovo appaltatore.
6 - L’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
a) Cessione del contratto, dell’attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell’impresa, fallimento;
b) Fallimento o altre cause che possano pregiudicare l’espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla garanzia definitiva.
7 - La risoluzione del contratto è disposta con atto dell’organo competente da notificare al fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 11 – Recesso
1 - Il recesso dal contratto è soggetto alla disciplina dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 12 – Modifiche del contratto
1 - Le modifiche, nonché le varianti del presente contratto devono essere autorizzate dal RUP. 2 - Si applicano in ogni caso le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 13 – Subappalto
1 - È vietata qualunque cessione di tutto o di parte della fornitura ad altre ditte sotto pena di risoluzione del contratto, nonché del risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.
2 - L’affidatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) all'atto dell'offerta il fornitore abbia indicato le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b) il fornitore dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
c) il subappaltatore sia in possesso dei necessari requisiti di ordine speciale.
3 - Rimangono in ogni caso escluse dalla possibilità di ricorrere al subappalto le attività inerenti alle verifiche di conformità e la predisposizione del “Piano di Progetto definitivo”, che rimangono totalmente in carico al fornitore.
4 - Qualora l’appaltatore si sia riservato in sede di gara la facoltà di ricorrere al subappalto, lo stesso potrà essere autorizzato nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
5 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/22016.
Art. 14 – Revisione e invariabilità dei prezzi
1 - Il rischio dell’esecuzione del presente appalto è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica al presente appalto. E’ possibile procedere alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore.
2 - Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all’appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell’appalto.
3 - Il fornitore, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell’offerta.
Art. 15 – Garanzie
1 - Il fornitore, a garanzia del regolare adempimento della fornitura, sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 103 comma 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.
2 - La mancata costituzione della suddetta garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del committente determina la decadenza dell’affidamento.
3 - La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
Art. 16 – Trattamento dati. Obblighi di riservatezza.
1 - Il fornitore è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (e in particolare quelle contenute nel regolamento UE 2016/679) con specifico riferimento alle misure di sicurezza adeguate, al rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default, nonché delle prescrizioni specificatamente dal Titolare e suoi delegati durante l’espletamento della fornitura.
2 - Con la sottoscrizione del presente capitolato il fornitore assume, nella persona indicata come referente della presente fornitura, il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del responsabile privacy ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.
3 - Il fornitore provvede ad individuare al proprio interno, ai sensi del medesimo art. 28, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente Capitolato.
4 - Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente fornitura, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5 - Al termine della esecuzione della presente fornitura, il fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 xx.xx. e Regolamento UE 675/2016) e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione al committente dei predetti dati ed informazioni.
6 - L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7 - Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
8 - In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il committente ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale comportamento al committente.
Art. 17 – Foro competente
1 - Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’appalto e del relativo contratto.
2 - È escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D. lgs. n. 50/2016.
3 - Per tutto quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture.