Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive Modello 3300 - Ed. 01/03/2018
FASCICOLO INFORMATIVO
UNIPOLSAI ALBERGO&SERVIZI
Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive Modello 3300 - Ed. 01/03/2018
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del Glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Gentile Cliente,
“Grazie” nell’aver considerato UnipolSai per assicurare la Sua Struttura ricettiva.
Oggi, grazie alla fiducia accordata da Lei e da tantissimi altri Clienti, consolidatasi nel corso degli anni, siamo lieti di presentare UnipolSai Albergo&Servizi, la nuova soluzione a tutela della Sua attività il cui presente Fascicolo Informativo ne illustra tutte le garanzie e i servizi a Sua disposizione, personalizzabili in accordo alle Sue esigenze.
Come avrà modo di osservare, abbiamo inserito all’interno delle Condizioni Contrattuali, che rappresentano l’unico riferimento a definizione degli impegni contrattuali fra UnipolSai e Cliente, alcuni pratici box *di consultazione che Le forniranno, a titolo puramente esemplificativo, una immediata risposta ai Suoi “perché” e la guideranno, qualora occorresse, nel “da farsi” in caso di necessità.
Oggi chi entra nel mondo UnipolSai con Albergo&Servizi non soltanto acquisisce un’Assicurazione per tutelare la propria attività ma una gamma di garanzie e servizi efficaci per prevenire e limitare eventuali danni alla propria struttura. Fra questi Unibox L@voro, un sistema hi-tech di ultima generazione che sorveglia la Sua Struttura ricettiva e rileva situazioni di pericolo attraverso i suoi sensori.
Per tutte le risposte e gli approfondimenti su UnipolSai Albergo&Servizi abbiamo messo a Sua disposizione la più grande e capillare rete di Agenzie d’Italia.
Cordialmente
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
* Che cosa sono i box di consultazione?
I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all’interno delle condizioni contraWuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità ? , punti su cui porre particolare aWenzione ! , recapiti a cui
rivolgersi .
E’ bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contraWuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esempliflcazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta aWenzione alle condizioni a cui si riferiscono.
Per i servizi di Assistenza, qualora acquistati, legati a:
• Assistenza Plus (Unibox L@voro)
• Riparazione diretta / Pronta ripresa
• Protezione Digitale
il Cliente può contattare la Centrale Operativa nei seguenti modi:
• Numero verde-valido solo per territorio italiano:
• Numero dall’estero: x00 000 0000000
Per tutti i dettagli il Cliente può consultare le Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
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NOTA INFORMATIVA
PAGINE
A • INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
6. Premi
7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate. Revisione del Premio alla scadenza
8. Diritto di surroga
9. Diritto di Recesso
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
11. Legge applicabile al contratto
12. Regime fiscale
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
14. Riparazione diretta
15. Reclami
16. Perizia contrattuale e Arbitrato
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINE
GLOSSARIO
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
2. SEZIONE DANNI AI BENI
3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
4. SEZIONE FURTO
5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA
6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI
7. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO
8. SEZIONE TUTELA LEGALE
9. SEZIONE ASSISTENZA 10.SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE
11. SEZIONE SALVASTAGIONE
12. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
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INFORMATIVA PRIVACY
PAGINE
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 3
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
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NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione danni “UnipolSai ALBERGO & SERVIZI” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxxxx_Xxxxxxxxxxx.xxxx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111
- telefax: 051.7096584
- siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
- indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2016, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.528.469.295,01, con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad
€ 3.117.825.796,04. L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,43 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di escludere il tacito rinnovo.
Avvertenza: in caso di stipulazione con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza, dalla parte recedente all’altra, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato e/o Contraente ne è in possesso, diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società. A seguito della suddetta comunicazione l’Assicurazione cessa alla scadenza di cui sopra.
Inoltre per quanto concerne le eventuali modifiche delle condizioni di Premio, comunicate al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del nuovo Premio, la Società rinuncia ad agire alla sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza. Relativamente alle SEZIONI EVENTI CATASTROFALI e PROTEZIONE DIGITALE la disdetta può essere data nei termini di cui sopra da entrambe le parti allo scadere di ogni annualità, anche qualora l’Assicurazione avesse durata poliennale (nel qual caso la copertura assicurativa resterebbe operante per le altre Sezioni).
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’Art. 1.3 “Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza”.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto relativamente alla Struttura ricettiva assicurata, con le modalità,i limiti e le esclusioni specificate in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti:
- DANNI AI BENI. La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi escluse quelle dei clienti della Struttura ricettiva assicurata, poste agli indirizzi riportati in Polizza, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, urto di veicoli e natanti, bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono, urto o caduta di aeromobili o di loro parti o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti, caduta di meteoriti, fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie, caduta di ascensori, montacarichi e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, nonché da tutti gli altri eventi indicati all’Art. 2.1 “Garanzia Base” e seguenti, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio.
La copertura può altresì essere personalizzata con l’acquisto delle Garanzie Supplementari:
• Atti vandalici e dolosi
• Fuoriuscita di liquidi
• Perdite occulte d’acqua
• Eventi atmosferici
• Eventi atmosferici estesi
• Ricorso terzi
• Merci in refrigerazione
• Lastre
• Cose, Valori e Preziosi dei clienti
• Veicoli dei clienti
nonché delle Condizioni Specifiche a pagamento:
• Raddoppio sottolimiti
• Abrogazione Franchigia (Protezione totale)
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 2.6 “Garanzie Supplementari (a pagamento)” e seguenti e all’Art. 2.7 “Condizioni Specifiche (a pagamento)” e seguenti.
- RESPONSABILITÀ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente l’esercizio della Struttura ricettiva assicurata. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 3.1 “Garanzia Base - R.C.T.” e seguenti. La copertura può altresì essere personalizzata con l’acquisto delle Garanzie Supplementari:
• Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.
• Proprietà del Fabbricato
• Cose, Valori e Preziosi dei clienti
• Veicoli dei clienti
• Impianti sportivi e piscine- Noleggio di attrezzature sportive
• Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune
• Gite ed escursioni
• Gonfiabili
• Infortuni subiti da personale non dipendente
nonché della Condizione Specifica a pagamento:
• Abrogazione Franchigia danni a Cose
e della Condizione Specifica con sconto:
• Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato e Attrezzature/Arredamento
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 3.6 “Garanzie Supplementari (a pagamento)”e seguenti, all’Art. 3.7 “Condizione Specifica (a pagamento)” e seguente, e all’Art. 3.8 “Condizione Specifica (con sconto)” e seguente.
- FURTO. La Società indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, esclusi i clienti della Struttura ricettiva assicurata, causati da Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati all’Art. 4.1 “Garanzia Base” e seguenti, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio. La copertura può altresì essere personalizzata con l’acquisto delle Garanzie Supplementari:
• Portavalori
• Furto o Rapina dei Valori in Cassaforte
• Cose, Valori e Preziosi dei clienti
• Veicoli dei clienti
nonché delle Condizioni Specifiche a pagamento:
• Reintegro automatico
• Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione
• Abrogazione dello Scoperto
• Raddoppio sottolimiti
e della Condizione Specifica con sconto:
• Impianto d’allarme antifurto
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 4.5 “Garanzie Supplementari (a pagamento)” e seguenti, all’Art. 4.6 “Condizioni Specifiche (a pagamento)” e seguenti, e all’Art. 4.7 “Condizione specifica (con sconto)” e seguenti.
- FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA. La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, esclusi quelli dei clienti della struttura ricettiva assicurata, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali alla Struttura ricettiva assicurata, causati per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l’azione del fulmine o elettricità atmosferica.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 5.1 “Garanzia Base”. La copertura può altresì essere personalizzata con l’acquisto della Garanzia Supplementare Elettronica. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 5.4 “Garanzia Supplementare (a pagamento)” e seguente.
Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA in assenza dell’attivazione della SEZIONE DANNI AI BENI.
- EVENTI CATASTROFALI. La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da Terremoto (nonché da Incendio, Esplosione e Scoppio ad esso conseguente) e/o da Alluvione, Inondazione e Allagamento. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 6.1.1 “Garanzia Base” e all’Art. 6.2.1 “Garanzia Base”.
Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE EVENTI CATASTROFALI in assenza dell’attivazione della SEZIONE DANNI AI BENI.
- PROTEZIONE DEL REDDITO. La Società indennizza, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, i danni derivanti all’Assicurato in conseguenza della forzata inattività della Struttura ricettiva assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile nelle Sezioni Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico ed elettronica, Eventi catastrofali e Protezione digitale nonché indennizza le conseguenze dirette da impedimento o difficoltà di accesso ai Locali della Struttura ricettiva conseguente a un Sinistro o per blocco totale delle strade carrozzabili di accesso conseguente a eventi atmosferici o naturali straordinari (es. frana, valanghe, Allagamento, ecc.). Vengono indennizzati inoltre i danni derivanti all’Assicurato in conseguenza della forzata inattività della struttura assicurata, a seguito di provvedimento di chiusura parziale o totale della Struttura ricettiva emanato dalle autorità preposte, derivato da una procurata intossicazione dei clienti da cibi o bevande, malattie contagiose o infettive dei clienti o degli Addetti.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 7.1 “Garanzia Base” e seguenti.
La copertura può altresì essere personalizzata con l’acquisto della Garanzia Supplementare Protezione speciale del reddito. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 7.5 “Garanzia Supplementare (a pagamento)” e seguente.
Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONEPROTEZIONEDEL REDDITO in assenza dell’attivazione della SEZIONE DANNI AI BENI.
- TUTELA LEGALE. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l’intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 8.1 “Garanzia Base” e seguenti.
La copertura può altresì essere personalizzata con l’acquisto delle Garanzie Supplementari:
• D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa
• D.Lgs. 472/97 relativo alla Riforma fiscale e tributaria
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 8.5 “Garanzie Supplementari (a pagamento)” e seguenti.
Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE TUTELA LEGALE in assenza dell’attivazione della SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE.
- ASSISTENZA. La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, per il tramite della Centrale Operativa e nei limiti e con le Prestazioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dagli Art. 9.1.1 “Garanzia Base” (Assistenza Attività) e 9.2.1 “Garanzia Base” (Assistenza Cliente), cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio.
La copertura “Assistenza Attività” può altresì essere personalizzata, a partire da Novembre 2018, con l’acquisto della Garanzia Supplementare Assistenza Plus, che prevede l’installazione del dispositivo Unibox L@voro per la rilevazione di allarmi (Allagamento, rilevamento fumo e interruzione di corrente) nei Locali assicurati. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 9.1.4 “Garanzia Supplementare (a pagamento)” e seguente.
La SEZIONE ASSISTENZA è obbligatoria.
La Garanzia Supplementare Assistenza Plus è ammessa solo se presente la Sezione DANNI AI BENI.
- PROTEZIONE DIGITALE. La Società mette a disposizione dell’Assicurato Prestazioni di assistenza per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell’esercizio della Struttura ricettiva assicurata o per la ricostituzione di Archivi, Dati, anche personali, e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop o nel Sistema informatico e/o nel sito web dell’Assicurato.
La Società inoltre offre una copertura assicurativa per indennizzare le spese che l’Assicurato sostenga per cancellare o deindicizzare da internet informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica, le quali siano state sottratte da terzi informaticamente in modo abusivo, nonché per tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a terzi per Perdite patrimoniali derivanti dalla violazione e divulgazione di dati anche personali raccolti e detenuti legittimamente dall’Assicurato ai sensi del D.Lgs.196/2003. E’ prevista inoltre la copertura delle spese per l’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti dell’Assicurato in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti in Polizza (sia per danni subiti per reati commessi da altri soggetti tramite l’utilizzo del web, che per la difesa penale dell’Assicurato stesso e la sua tutela per inadempienze e controversie contrattuali relative al web).
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 10.1.1 “Protezione danni-Assistenza” e seguenti, nonché all’Art. 10.2.1 “Garanzia Base” e seguenti (Tutela legale).
Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE in assenza dell’attivazione delle Sezioni DANNI AI BENI e/o RESPONSABILITÀ CIVILE.
- SALVASTAGIONE. La Società corrisponde l’importo assicurato, dopo il superamento della Franchigia relativaindicatain Polizza, perognigiornoincui, duranteilperiododicopertura, la Stazionemeteorologica indicata in Polizza o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento, registra, tra le ore 00.00 e le ore 24.00, Precipitazioni piovose che abbiano complessivamente determinato accumuli superiori o uguali alla quantità di 5 mm.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 11.1.1 “Garanzia Base” e seguenti (Salva Estate), nonché all’Art. 11.2.1 “Garanzia Base” e seguenti (Salva Weekend).
Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE SALVASTAGIONE in assenza dell’attivazione della Sezione DANNI AI BENI.
Avvertenza:
le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione della garanzia che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Riguardo alle esclusioni si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti Articoli delle Norme che regolano le singole Sezioni: Art. 2.3; Art. 2.4; Art. 3.3; Art. 3.4; Art. 4.3; Art. 5.2; Art. 6.1.3; Art. 6.2.3; Art. 7.3;
Art. 8.3; Art. 9.1.3; Art. 9.2.3; Art. 10.1.4; Art. 10.2.3; Art.11.1.2; Art. 11.2.2.
Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell’Articolo 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio, per gli aspetti di maggior
dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto agli Artt. 1.1 “Decorrenza dell’Assicurazione”, 1.5 “Frazionamento del Premio” e 1.6 “Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D.”.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione delle singole Sezioni e/o alla Polizza. Per facilitarne la comprensione, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di Franchigie, Scoperti e Massimali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della Franchigia:
1° esempio:
(valido per tutte le Sezioni)
Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 1.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo / Risarcimento: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00 2° esempio:
(valido per tutte le Sezioni)
Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 200,00
Franchigia: € 250,00
Nessun Indennizzo / Risarcimento è dovuto, perché il Danno accertato è inferiore alla Franchigia 3° esempio:
(valido per la Sezione Furto)
Somma assicurata / Limite di Indennizzo: € 10.000,00 Danno accertato: € 11.000,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 10.000,00 - € 250,00 (Danno liquidabile - Franchigia) = € 9.750,00
(valido per le altre Sezioni, diverse da Furto)
Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 11.000,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo / Risarcimento: € 10.000,00 (in quanto l’importo del Danno accertato dedotta la Franchigia è superiore al Limite massimo di Indennizzo / Risarcimento)
4° esempio
(valido per la sezione Salvastagione)
Somma assicurata giornaliera: € 500,00
N° giorni con piovosità superiore a 5 mm: 20 Franchigia relativa (in n° giorni): 15
Indennizzo: € 500,00 x 20 = € 10.000,00 (dato che il numero di giorni con piovosità superiore a 5 mm è stato maggiore del numero di giorni di Franchigia relativa, quest’ultima non si applica)
Meccanismo di funzionamento dello Scoperto:
1° esempio:
(valido per tutte le Sezioni)
Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00 Danno accertato: € 10.000,00
Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: € 10.000,00 - 10% =€ 9.000,00
2° esempio:
(valido per tutte le Sezioni)
Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00 Danno accertato: € 3.000,00
Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo / Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (in quanto lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
3° esempio:
(valido per la Sezione Furto)
Somma assicurata / Limite di Indennizzo: € 50.000,00 Danno accertato: € 70.000,00
Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 50.000,00 - 10% (Danno liquidabile - Scoperto) = € 45.000,00
(valido per le altre Sezioni, diverse da Furto):
Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00 Danno accertato: € 70.000,00
Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 50.000,00 (in quanto l’importo del Danno accertato dedotto lo Scoperto è superiore al massimo Indennizzo)
Meccanismo di funzionamento del Massimale:
Massimale: € 50.000,00
Danno: € 60.000,00
Risarcimento: € 50.000,00
Assicurazione parziale: nella forma a Valore intero, la Somma assicurata deve corrispondere al valore delle Cose assicurate; se la Somma assicurata risulta inferiore l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L’Indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per il rapporto tra Somma assicurata e valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro.
Indennizzo = (“Somma assicurata” / “valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro”) x “ammontare del danno”
Esempio relativo alla Sezione Danni ai beni:
Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00 Valore del Contenuto: € 150.000,00
Danno: € 90.000,00
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 / € 150.000,00) = € 60.000,00
La suddetta Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre:
• il 15% se la Polizza è indicizzata;
• il 5% se la Polizza non è indicizzata.
Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.
Esempio relativo alla Sezione Danni ai beni:
Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00 Valore del Contenuto: € 150.000,00
Danno: € 90.000,00
1) 15% con Polizza indicizzata
Valore utilizzato per il conteggio € 115.000,00 (+15%)
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 115.000,00 / € 150.000,00) = € 68.999,00
2) 5% con Polizza non indicizzata
Valore utilizzato per il conteggio € 105.000,00 (+5%)
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 105.000,00 / € 150.000,00) = € 63.000,00
Si rinvia all’Art. 12.3 “Criterio di valutazione del danno” delle NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI per gli aspetti di maggiore dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
Avvertenza: Si avverte il Contraente che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze del Rischio, se influenti sulla corretta valutazione dell’entità del Rischio da parte della Società, possono comportare la perdita o la riduzione della somma spettante in caso di Sinistro e la cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si avverte il Contraente che le dichiarazioni inesatte e le reticenze, da lui rese in sede di conclusione del contratto, relative a circostanze che, se conosciute dalla Società, l’avrebbero indotta a valutare più grave il Rischio assicurato e maggiore il Premio per coprirlo, possono determinare la riduzione, la perdita dell’Indennizzo, la cessazione dell’Assicurazione, secondo quanto previsto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 1.8 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio”.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Avvertenza: L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’Articolo 1898 del Codice Civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’Articolo 1897 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 1.9 “Diminuzione del Rischio” e 1.10 “Aggravamento del Rischio”.
1° esempio relativo ad aggravamento del Rischio per la garanzia Danni ai beni
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l’attività è svolta in un edificio con strutture portanti verticali in cemento armato, per cui la Società ha inquadrato il Fabbricato in classe 1 e applicato il relativo tasso di Premio. A seguito dell’ampliamento dei Locali vengono costruite strutture portanti verticali in metallo, per cui il Fabbricato dovrebbe essere inquadrato in classe 2. Qualora il Contraente non comunichi alla Società questo aggravamento di Rischio, in caso di Sinistro la Società ridurrà l’Indennizzo in proporzione all’aumento del Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.
2°esempio relativo a diminuzione del Rischio per la garanzia Furto
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i Locali contenenti le Cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società. Nel caso in cui l’impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società applicherà una corrispondente riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione ricevuta.
6. Premi
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’Articolo 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge e attivati presso l’intermediario. Previo accordo della Società il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto corrente tramite procedura automatica (previo pagamento anticipato di una somma pari a tre dodicesimi - più eventuale frazione di mese - del Premio annuo lordo all’atto del perfezionamento del contratto). In alternativa il Premio annuo può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali o trimestrali senza addebito diretto su conto corrente, oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale.
L’eventuale frazionamento è indicato nella Polizza.
Avvertenza:
Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile).
7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate. Revisione del Premio alla scadenza
Salvo il caso in cui nella Polizza sia pattuita la rinuncia all’adeguamento automatico, le Somme assicurate, i Massimali, i Limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e il Premio vengono adeguati ad ogni rinnovo annuale sulla base dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’Art.1.7 “Indicizzazione”. E’ altresì possibile - in caso di modifiche nella tariffazione dei Rischi oggetto del contratto - la proposta, da parte della Società, della revisione del Premio a scadenza di contratto con cessazione di efficacia di quest’ultimo se il Contraente non paga il nuovo Premio proposto. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 1.3 “Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza”.
8. Diritto di surroga
Il contratto assicurativo prevede, per le garanzie di cui alla SEZIONE DANNI AI BENI e PROTEZIONE DEL REDDITO , la rinuncia al diritto di surroga da parte della Società, salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di Legge e delle società controllanti, controllate e collegate dei clienti dell’Assicurato, a condizione che quest’ultimo non eserciti a sua volta l’azione verso il responsabile e semprechè non risulti garantito mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto agli Artt. 2.10 e 7.7 “Rinuncia al diritto di surroga”.
9. Diritto di Recesso
Avvertenza:
in caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’Art. 1.14 “Recesso in caso di Sinistro”. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a 5 anni dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di 30 giorni (Articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Relativamente alla Sezione Eventi Catastrofali, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 1.3 “Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza”.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’Articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Per l’assicurazione di tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell’Articolo 1915 del Codice Civile.
11. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Articolo 180 del D. Lgs. N. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il Rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede diverse garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio, Responsabilità Civile, Furto, Terremoto e Alluvione: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
b) Perdite Pecuniarie, Tutela Legale: 21,25%;
c) Assistenza: 10%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro 3 giorni per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o comunicazione e-mail, in caso di Sinistro grave.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 12.1 “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro”, nonché - più in generale sull’intera procedura liquidativa - alla SEZIONE NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.
Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla SEZIONE TUTELA LEGALE (nonché nella SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Tutela legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l’Italia, con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG. In caso di Xxxxxxxx il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, alla Società o ad ARAG. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 12.1 “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro” e all’Art. 12.20 “Libera scelta del legale” e seguenti.
Avvertenza: lagestionedei Sinistrirelativi alla SEZIONEASSISTENZA(nonchénella SEZIONEPROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Protezione Danni) è affidata a Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., Xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. In caso di necessità, l’Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 12.25 “Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza” e seguenti delle Norme per la SEZIONE ASSISTENZA e all’Art. 12.28 “Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza” e seguenti delle Norme per la SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE.
14. Riparazione diretta
Avvertenza: per usufruire delle prestazioni previste dalle SEZIONI DANNI AI BENI e FURTO, limitatamente ad alcune ipotesi di danni al Fabbricato da fuoriuscita liquidi, eventi atmosferici , Lastre, Furto di Fissi ed infissi e Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli, relativamente ai Sinistri il cui importo presumibile del danno risulti non superiore a € 5.000,00, l’Assicurato può scegliere tra le seguenti modalità operative:
• Riparazionediretta: l’Assicurato halapossibilità, almomentodellastipuladell’Assicurazione oalmomento del Sinistro, di usufruire dell’intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dalla Società per il tramite di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno.
• Indennizzo ordinario: in alternativa a quanto sopra descritto, l’Assicurato dopo aver contattato l’Agenzia
o la Direzione della Società, dovrà attivare la procedura di denuncia del Sinistro così come previsto dall’Art. 12.1 “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro” e successivamente la Società, verificata la titolarità dell’Indennizzo, pagherà quanto dovuto con l’applicazione di una Franchigia o di eventuali specifici Scoperti.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità operative sopra elencate si rinvia a quanto previsto all’Art. 12.15 “Modalità di riparazione del danno” e seguenti.
15. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento.
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di Xxxxxxx.
Ireclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società , contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di arbitrato di cui al punto seguente prevista dalle Condizioni di Assicurazione all’Art. 12.22 “Gestione del Sinistro” relativamente alla Sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
16. Perizia contrattuale e Arbitrato
Il contratto prevede che, per le Sezioni DANNI AI BENI - FURTO - FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA
- EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DEL REDDITO - PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Protezione
Xxxxx), in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 12.5 “Controversie e procedura per l’accertamento del danno” e all’Art.
12.6 “Mandato dei periti”.
Relativamente alle Sezioni TUTELA LEGALE e PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Tutela legale), è invece previsto che la Società ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi possono demandare la decisione ad un arbitro secondo la procedura definita all’Art. 12.22 “Gestione del Sinistro”.
Avvertenza:
resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
GLOSSARIO
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:
• Abitazione (per la Sezione Assistenza): la residenza anagrafica dell’Assicurato, sita in Itxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
• Addetti: sono i Prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti), i titolari, i soci e i Familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell’attività assicurata.
• Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua in luogo normalmente asciutto.
• Alluvione e Inondazione: Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, dighe o bacini anche se derivanti da eventi atmosferici.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
• Apparecchiature (per la Sezione Fenomeno elettrico ed Elettronica): le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici ed elettronici, non al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle Apparecchiature stesse.
Le Apparecchiature poste all’esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all’aperto.
• Archivio (per la Sezione Protezione digitale): complesso organizzato di Dati o Programmi memorizzati su Supporti informatici.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
• Assicurato (per la Sezione Assistenza)
Assistenza Attività: la persona fisica, residente in Italia, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino nella sua qualità di titolare, socio o Familiare coadiuvante che partecipa allo svolgimento dell’attività assicurata. Limitatamente alla Prestazioni che operano in caso di Infortunio, il cliente che si trovi all’interno dei Locali e/o nell’area di pertinenza della Struttura ricettiva al momento del verificarsi dell’evento.
Assistenza Cliente: il cliente della Struttura ricettiva assicurata dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (check-out).
• Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall’Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
• Assistenza giudiziale: attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull’oggetto della controversia.
• Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
• Atti di Terrorismo: atti, che includono ma non si limitano all’uso della forza o della violenza e/o alla
minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l’intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.
• Bagaglio: borse, valigie e/o bauli, compresi gli oggetti di uso personale in essi contenuti, esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d’arte.
• Carenza (per la Sezione Eventi catastrofali): è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell’Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
• Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale): Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l’Assicurazione.
• Cassaforte: mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorata rigidamente alle pareti, al pavimento o ai mobili dell’alloggio dei clienti della Struttura ricettiva assicurata.
• Centrale Operativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale): parte della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza; organizzare l’erogazione delle Prestazioni; erogare direttamente alcune Prestazioni.
• Computer Desktop (per la Sezione Protezione digitale): tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.
• Computer Notebook (per la Sezione Protezione digitale): computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l’unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.
• Contenuto: si compone dei seguenti beni inerenti l’attività assicurata, anche se posti nell’area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata o nell’abitazione comunicante dell’esercente la stessa:
- Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettroniche: sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, computer e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l’attività della Struttura ricettiva assicurata, esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito.
- Attrezzature e Arredamento: macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), ed altri impianti di pertinenza dell’attività della Struttura ricettiva assicurata; piscine mobili; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura della Struttura ricettiva assicurata, insegne e cartelloni pubblicitari posti all’indirizzo riportato in Polizza o nelle immediate vicinanze della Struttura ricettiva assicurata, Oggetti d’arte,pellicce, oggetti di argento e servizi di aregnteria, enti utilizzati all’aperto. Sono escluse le Cose particolari e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato (salvo migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato) o di Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché le Cose dei clienti;
- Merci e scorte inerenti l’attività della Struttura ricettiva assicurata;
- Effetti personali di proprietà dell’esercente la Struttura ricettiva assicurata, dei suoi Familiari e degli Addetti;
Se previsto in Polizza sono, inoltre, comprese Attrezzature e Arredamento in leasing.
• Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
• Cose: oggetti materiali.
• Cose (per la Sezione Responsabilità civile): oggetti materiali e animali.
• Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
• Cyber crime: atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell’Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all’integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
• Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
• Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.
• Danni indiretti: conseguenze di un Danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall’evento garantito, ma da esso derivanti.
• Danno liquidabile: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di lndennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
• Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
• Dati: informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.
• Dato personale (per la Sezione Protezione digitale): qualunque informazione che permette l’identificazione diretta dell’interessato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
• Delitto colposo: è quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
• Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali.
• Dependance: Locali minori a completamento del Fabbricato della Struttura ricettiva assicurata, posti
in corpi separati al di fuori dell’area di pertinenza della stessa purchè nell’ambito della provincia ove ha sede l’attività assicurata. Ai fini dell’operatività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofali e/o Furto, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato, richiesti dalle Sezioni.
• Effetti personali: vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.
• Équipe medica (per la Sezione Assistenza): gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’Anno.
• Esplodenti: sono le sostanze e i prodotti che:
- a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
- esplodono per azione meccanica o termica;
- rientrano nella definizione di prodotto Esplodente prevista all’Art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
• Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l’intera Struttura ricettiva assicurata, compresa l’abitazione dell’esercente la stessa se comunicante, siti nelle ubicazioni assicurate riportate in Polizza; esclusi cortili e strade private.
Sono altresì compresi:
- Fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- cabine, dipendenze e/o pertinenze;
- pavimentazioni esterne;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d’aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelericeventi, impianti solari termici e/o impianti fotovoltaici;
- piscine e altre attrezzature sportive fisse.
Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.
Se previsto in Polizza è in oltre compresa la Dependance.
• Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell’esercente la Struttura ricettiva assicurata, nonché le persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto (L. 20 maggio 2016 n. 76).
• Fatto illecito: inosservanza di una norma di Xxxxx posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
• Firewall (per la Sezione Protezione digitale): componente della sicurezza informatica per il controllo degli accessi alle risorse di un sistema o di un singolo computer, tramite il filtro del traffico dati con la rete esterna.
• Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
• Franchigia (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico ed Elettronica, Eventi catastrofali, Protezione del reddito e Protezione Digitale): la parte di danno, espressa in cifra fissa o in numero di giorni, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest’ultimo i suddetti limiti.
• Franchigia (per la Sezione Furto): la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
• Franchigia relativa (per la Sezione SalvaStagione): valore stabilito in Polizza (giorni). Il meccanismo di applicazione prevede che se il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l’evento è pari o inferiore ai giorni di Franchigia, l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo. Quando il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l’evento supera i giorni di Franchigia, l’Indennizzo è totale a partire dal primo giorno.
• Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
• Furto con destrezza: Xxxxx commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti.
• Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
• Impianti del Fabbricato (per la Sezione Fenomeno elettrico ed Elettronica): le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato.
• Impianto fotovoltaico: sistema di produzione dell’energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l’energia solare, rendendola utilizzabile grazie all’effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L’Impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione.
• Impianto solare termico: sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l’energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell’impianto i pannelli solari termici, i serbatori per l’accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
• Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
• Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
• Infiammabili: sono considerati tali:
- gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplodenti;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida sviluppano gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
- gli Infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
- gli Infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 -Allegato V.
• Infortunio (per la Sezione Assistenza): ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all’interno dei Locali, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
• INGV (per la Sezione Eventi catastrofali): Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
• Intervento da “remoto” (per la Sezione Protezione digitale): operazioni svolte a distanza sul personal computer da parte di personale specializzato, tramite connessione con una rete informatica e con l’utilizzo di speciali programmi e tecnologie.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Lastre: insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/ sintetico rigido e/o altri materiali trasparenti, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, facenti parte delle Attrezzature e Arredamento o pertinenti alle aperture, scale e altri vani, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
• Limite di Indennizzo: xxxxxxx xxxxxxx, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
• Locali: vedi Fabbricato.
• Luogo dell’assistenza (per la Sezione Assistenza): località ove si trova l’Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
• Malware: software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.
• Materiali radioattivi: materiali di cui al D. Lgs. N. 230 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni.
• Normativa per la protezione dei dati personali: i) D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018), ii) dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), iii) Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
• Oblazione (per la Sezione Tutela legale): pagamento delle somme dovute all’erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell’ammenda.
• Oggetti d’arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d’antiquariato, Raccolte e collezioni in genere.
• Orario notturno (per la Sezione Assistenza): identifica la fascia oraria compresa dalle ore 24.00 alle ore 07.00.
• Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.
• Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.
• Polizza: il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile.
• Precipitazioni piovose (per la Sezione SalvaStagione): precipitazioni atmosferiche costituite da gocce d’acqua formate per condensazione del vapore acqueo negli strati medi e bassi dell’atmosfera.
• Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.
• Prestazione di assistenza o Prestazione (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale): l’aiuto che la Società mette a disposizione dell’Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.
• Prestatore di lavoro: è la persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell’attività descritta nella Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti.
• Preziosi: gioielli, oggetti d’oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
• Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
• Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
• Programmi: sequenza di informazioni che costituiscono l’insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall’elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
• Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi il cui valore unitario è influenzato dall’appartenenza alla raccolta.
• Rapina: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand’anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
• Regola proporzionale: regola che prevede la riduzione dell’Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall’Art. 1907 del Codice Civile.
• Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi quali: Prefettura, Ministeri, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.
• Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
• Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato.
• Riparazione diretta: forma di liquidazione del danno alternativa a quella tradizionale che tramite Pronto Assistance Servizi Società consortile a.r.l., mette a disposizione dell’Assicurato una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società che provvederanno alla Riparazione diretta dei danni per determinate e specifiche garanzie ed entro i limiti di Polizza.
• Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.
• Xxxxxx: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
• Scoperto (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico ed Elettronica, Eventi catastrofali): la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest’ultimo i suddetti limiti.
• Scoperto (per la Sezione Furto): la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
• Scoppio: improvviso dirompersi di contenitori a causa dell’eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell’onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola (“colpo d’ariete”).
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
• Sinistro in serie: pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
• Sistema informatico (per la Sezione Protezione digitale): l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, Programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall’Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei dati personali.
• Società: l’impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
• Somma assicurata/Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
• Spese di giustizia: spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.
• Stabilimento balneare: struttura turistica, accessoria e in uso esclusivo alla Struttura ricettiva assicurata, che con un numero massimo di 50 ombrelloni (una tenda equivale a due ombrelloni) gestisce tratti di litorale o di spiaggia, sia marina che lacustre, attrezzati per la balneazione e per i servizi ad essa pertinenti.
• Stazione metereologica di riferimento (per la Sezione SalvaStagione): indica la Stazione metereologica indicata in Polizza in cui la registrazione del Rischio assicurato avrà luogo come stabilito dalla Polizza e concordato preventivamente dalla Società.
• Struttura organizzativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale): il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., destinato alla gestione dei Sinistri della Sezione Assistenza e della Sezione Protezione digitale (limitatamente alla garanzia Protezione Danni-Assistenza).
• Struttura ricettiva assicurata: l’impresa turistica assicurata che esercita l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità.
• Struttura Sanitaria (per la Sezione Assistenza): l’istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera.
• Supporti informatici: materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri Programmi in licenza d’uso quali Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
• Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
• Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
• Unibox L@voro: dispositivo elettronico per la segnalazione degli allarmi, fornito in comodato d’uso e installato presso i Locali dove si svolge l’attività assicurata indicata in Polizza e necessario per l’attivazione delle Prestazioni di Assistenza Plus.
• Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
• Valore allo stato d’uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
• Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al
momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
• Valori: denaro, carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore.
• Vetri stratificati: sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l’interposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai Vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Ed. 01/03/2018
Il rappresentante legale
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale
Xxxxxx Xxxxxxx
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2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
1
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.1 - Decorrenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità 1
Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l’Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Se l’Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.
Nel caso in cui l’Assicurazione sia soggetta ad indicizzazione, anche l’importo della riduzione varierà di conseguenza.
Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza 2
Il contratto è prorogato per 1 Anno e così successivamente se è stipulato con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l’Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.
1 Quale durata può avere l’Assicurazione?
L’
Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto
?
uno sconto sul Premio per ogni anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il cliente pagherebbe se l’Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. Se la durata poliennale è superiore a cinque anni il cliente potrà recedere dal contratto soltanto dopo i primi cinque anni di durata.
2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue? Dipende da cosa è stato pattuito al momento della conclusione del contratto. Se il contratto è stato ? concluso “senza tacita proroga” la copertura assicurativa cesserà di avere eflcacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. Se invece l’Assicurazione è
stata stipulata “con tacita proroga” la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il cliente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza.
In caso di stipula “con tacita proroga”, inoltre, a seguito di variazioni tariffarie dei Rischi assicurati la Società può proporre al cliente - comunicandoglielo almeno 30 giorni prima della scadenza - un nuovo Premio: se il cliente non accetta è suflciente che non paghi il nuovo Premio e il contratto risulterà cessato alla scadenza.
Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio e non provveda al pagamento, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.
Se il contratto ha una durata superiore ai 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell’Articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.
Relativamente alle Sezioni Eventi catastrofali e Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.
Quando è concordata la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta.
Art. 1.4 - Pagamento del Premio 3
I Premi devono essere pagati presso l’Intermediario al quale è assegnata l’Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.5 - Frazionamento del Premio 4
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L’Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.
Art. 1.6 - Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D. (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)
La Società e il Contraente possono convenire di adottare, in relazione al pagamento del Premio, la procedura di seguito descritta.
3 Cos’è e come si calcola il Premio?
Il
Premio, in un’Assicurazione, è il “prezz
o” che occorre pagare alla Società per attivare la copertura
?
assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di “Rischio” presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).
4 Quando deve essere pagato il Premio?
Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria aflnché l’Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta “quietanza”, in cui si attesta l’avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.
?
a) Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio SEPA Direct Debit
1. La Società consente che il Premio annuale convenuto venga pagato dal Contraente in modo frazionato, senza oneri di frazionamento e con le modalità indicate ai punti successivi.
2. All’atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il Contraente dovrà (i) provvedere al pagamento anticipato in Agenzia di una somma pari a tre dodicesimi (più eventuale frazione di mese) del Premio convenuto, (ii) obbligarsi a pagare il Premio residuo di importo pari a nove dodicesimi mediante rate mensili di importo pari a un dodicesimo ciascuna, nonché (iii) obbligarsi a pagare le successive rate mensili, nel caso in cui il contratto si sia tacitamente rinnovato, sottoscrivendo apposito mandato SEPA Direct Debit (S.D.D.) e autorizzando quindi la propria Banca ad accettare i corrispondenti ordini di addebito della Società.
3. Il pagamento alla scadenza di ogni rata mensile sarà accettato dalla Società con riserva di verifica e salvo buon fine.
4. La Società provvederà comunque alla notifica del pagamento delle rate mensili e della copertura delle garanzie previste in Polizza, mediante invio al Contraente del seguente messaggio, che sostituirà l’emissione dell’atto di quietanza: «Abbiamo ricevuto il pagamento tramite addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del [GG mese AAAA] su pol n. xx/xx/xxxx.
Confermiamo copertura assicurativa. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.». Tale messaggio sarà inviato dalla Società:
- mediante SMS al seguente numero di cellulare [*].
b) Mancato addebito del pagamento di Premi
1. Entro 10 giorni dalla scadenza della rata, la Banca del Contraente comunicherà alla Società l’eventuale mancato addebito dell’importo dovuto qualora, in fase di addebito, il conto sia risultato privo di fondi.
2. In tal caso la Società provvederà contestualmente a notificare al Contraente l’esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa, mediante invio di messaggio con le modalità indicate al punto 4. della lettera a): «L’addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del GG/ mm/AAAA della pol xxx/ xxxxxxxxx è stato rifiutato dalla sua Banca; pertanto le garanzie prestate in pol sono sospese dal GG/mm/AAAA. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento. UnipolSai Xxx.xx».
c) Revoca/modifiche del servizio di addebito S.D.D.
1. Per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito S.D.D. eventualmente disposte dallo stesso.
2. In caso di sostituzione del contratto assicurativo, qualora il Contraente intenda continuare ad avvalersi del pagamento tramite S.D.D. anche sul contratto sostitutivo ed il contratto sostitutivo preveda tale modalità di pagamento, questi dovrà contestualmente sottoscrivere un nuovo mandato di adesione al servizio S.D.D.
3. ln caso di cessazione o sostituzione del contratto assicurativo, la Società invierà al Contraente, con le modalità indicate al punto 4. della lettera a), il seguente messaggio: «Comunichiamo cessazione/ sostituzione poI n° xx/xx/xxxx e revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio a decorrere da [GG mese AAAA]. Si rechi in Agenzia per regolarizzare la sua posizione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
4. In caso di revoca del servizio di addebito S.D.D. disposta dal Contraente, la Società invierà allo stesso, con le modalità indicate al punto 4. della lettera a), il seguente messaggio:
«Seguito revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio da lei disposta per la pol n xxx/ xxxxxxxxx, le garanzie prestate in pol sono sospese. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento del Premio a decorrere da GG/mm/AAAA. UnipolSai Xxx.xx».
5. In ogni ipotesi di revoca o di modifica del servizio di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio dovute presso l’Agenzia e dovrà concordare con la stessa una diversa modalità di pagamento optando fra quelle previste dalla normativa vigente e attivate presso l’Agenzia. A tale proposito si precisa che il beneficio del frazionamento mensile del Premio è concesso dalla Società solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D.
Il Contraente deve autorizzare espressamente la Società alla trasmissione di comunicazioni contrattuali e di servizio all’indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Art. 1.7 - Indicizzazione
Salvo che non sia diversamente convenuto in Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.
Le Somme assicurate, i Massimali, i Limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e il Premio sono collegati all’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:
• alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di settembre dell’Anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
• alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo aggiornamento) e l’indice del mese di settembre dell’Anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme assicurate ed il Premio vengono adeguati in proporzione;
• l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Tutela legale, della Sezione Assistenza e della Sezione Protezione digitale per la sola Garanzia di cui all’Art. 10.1.1 - Protezione Danni - Assistenza.
Art. 1.8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l’annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell’importo del Sinistro).
Art. 1.9 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
Art. 1.10 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.11 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.12 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati 5
Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto dall’Art.
1.10 - Aggravamento del Rischio.
Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.
Art. 1.14 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra parte.
La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:
- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto del fax se inviata dal Contraente.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.
L’eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.
Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie
La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per la Legge ma opera in aggiunta ad esse.
Art. 1.16 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le somme assicurate.
L’omessacomunicazionedicuisopra, secommessacondolo, determinaladecadenzadeldirittoall’Indennizzo.
5 Se trasferisco la mia aWività presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente una parte delle AWrezzature resta nei vecchi Locali, tali beni risultano fuori dalla copertura assicurativa?
Il trasferimento di un’attività in una nuova ubicazione è spesso un’operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento. Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, il prodotto UnipolSai Albergo&Servizi - con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione - prevede in automatico che per i beni rimasti nei vecchi Locali continui ad essere eflcace la copertura assicurativa per 7 giorni dall’inizio del trasloco, in modo tale da consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.
?
In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per la Sezione Assistenza. In particolare, in caso di Sinistro, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 1.17 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.
Art. 1.18 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
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SEZIONE DANNI AI BENI
Cosa assicura
Art. 2.1 - Garanzia Base
La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, escluse quelle dei clienti della Struttura ricettiva assicurata, poste agli indirizzi riportati in Polizza, causati da:
a) Incendio;
b) fulmine;
c) Esplosione, Implosione, Scoppio;
d) urto di veicoli e natanti;
e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
f) urto o caduta di aeromobili o di loro parti o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti, caduta di meteoriti;
g) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie;
h) caduta di ascensori, montacarichi e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.
L’Assicurazione comprende inoltre:
i) i danni consequenziali
i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri causati da:
• sviluppo di fumi, gas, vapori;
• mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
• mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
• colaggio o fuoriuscita di liquidi;
j) i guasti arrecati dai soccorritori
allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.
La garanzia opera anche per i danni:
k) a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
l) ad enti appartenenti al Contenuto, all’aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell’area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni, la Società rimborsa le spese sostenute per:
m) demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro (con esclusione dei Materiali radioattivi); nonché rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto 6, fino alla concorrenza complessiva del 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro;
n) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle Cose particolari, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.
Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d’uso;
o) la ricerca, rottura e riparazione di condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000, 00 per Sinistro;
p) gli onorari periti e consulenti nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
La garanzia è prestata con il limite del 2% dell’Indennizzo.
q) i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Xxxxx in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative.
r) la riprogettazione del Fabbricato assicurato e la direzione dei lavori.
Le garanzie di cui alle lettere p), q) e r), per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell’Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro.
s) beni presso terzi o presso l’abitazione (non comunicante) del titolare
Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Merci e scorte si intendono assicurati quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l’abitazione non comunicante del titolare e/o di soci della Struttura ricettiva assicurata.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per Sinistro.
Art. 2.1.1 - Merci e Attrezzature trasportate
La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci e dalle Attrezzature inerenti la Struttura ricettiva assicurata durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso alla Struttura stessa, causati da:
6 Cosa si intende per assicurazione a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto?
Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile (quindi l’Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).
Un esempio aiuterà a comprendere meglio:
- Somma assicurata per il Contenuto del Fabbricato = € 10.000,00
- Danno causato dall’Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00
In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto del Fabbricato (€ 10.000,00 / € 50.000,00). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l’Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).
Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l’intera Somma assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).
?
a) Incendio;
b) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
c) urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, sempreché la Merce sia imballata e opportunamente stivata.
L’Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 2.2 - Delimitazioni
Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l’Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:
a) Preziosi e Valori: con il limite di € 5.000,00 per Sinistro, elevato a € 15.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti;
b) pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria: con il limite di € 7.500,00 per singolo oggetto;
c) Oggetti d’arte: con il limite di € 10.000,00 per singolo oggetto;
d) enti appartenenti al Contenuto utilizzati all’aperto fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata, con il limite di € 100.000,00.
Cosa NON assicura Art. 2.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
b) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva e avvenuti con il dolo delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato debba rispondere, salvo se è operante l’Art.
2.6.1 - Atti vandalici e dolosi (Garanzia Supplementare);
c) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) di smarrimento, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’Assicurazione, salvo se è operante l’Art. 2.6.7 - Merci in refrigerazione (Garanzia Supplementare);
f) causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, xxxxxxxx, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
h) di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione.
Art. 2.4 - Esclusioni specifiche
Per le garanzie di seguito indicate, si intendono esclusi:
a) Esplosione, Implosione, Scoppio (Vedi Art. 2.1 lettera c)
• i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto della Struttura ricettiva assicurata all’insaputa dell’Assicurato/Contraente;
• i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale;
b) Urto di veicoli e natanti (Vedi Art. 2.1 lettera d)
• i veicoli e i natanti di proprietà o in uso all’Assicurato/Contraente.
Art. 2.5 - Franchigia 7
Per ogni Sinistro indennizzabile nell’ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 250,00.
Come personalizzare 8
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi
La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:
a) con impiego di esplosivi;
b) in occasione di Xxxxx, Xxxxxx, tentato Furto;
c) in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l’intesa che, se la durata dell’occupazione è superiore a 5 giorni, l’Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.
Sono comprese in garanzia anche le Merci e le scorte e le Attrezzature inerenti lo svolgimento dell’attività della Struttura ricettiva assicurata, durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all’Assicurato.
Sonoesclusiidannicausaticondolodell’Assicuratoodel Contraente, degliamministratori, deirappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle Somme assicurate alle singole partite.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 250,00 per Sinistro.
Qualora il Sinistro sia inerente uno Stabilimento balneare, per tale parte di danno la Garanzia Supplementare “Atti vandalici e dolosi” è prestata con l’applicazione diuno Scoperto del 10%, con ilminimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro, elevato a € 1.000,00 per enti dello Stabilimento balneare posti sotto tettoia, fabbricati aperti o all’aperto.
7 Nella Garanzia Base la Franchigia cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate? No, nella Garanzia Base è presente una Franchigia unica di importo pari a € 250,00, che può essere eliminata a scelta del cliente con l’acquisto della Condizione Specifica “Abrogazione Franchigia (Protezione totale)”.
?
8 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?
Si, poiché ogni cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C’è chi preferisce una copertura essenziale, suflcientemente ampia ma più economica e c’è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.
A tal fine nell’area “Come personalizzare” (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie / Scoperti.
?
Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi
L’Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:
a) Acqua condotta e altri liquidi
fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere. Sono esclusi i danni:
• da traboccamento o rigurgito di fognature;
• alle Merci e scorte la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
• da gelo.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa.
Limitatamente alla fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia incluse le relative alimentazioni, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa.
Sono esclusi i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto sia dei Locali protetti.
Limitatamente alla dispersione di liquidi a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.
La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto. La garanzia è operante se assicurato il Contenuto.
Sono esclusi:
• i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
• i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante.
b) Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua e altri liquidi
in caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera a) “Acqua condotta e altri liquidi” della presente Garanzia Supplementare Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie.
La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto ai Locali assicurati, fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Annualità assicurativa.
La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.
c) Gelo
rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all’interno del Fabbricato ed al servizio dello stesso.
Sono comprese, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.
Sono esclusi i danni:
• conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato;
• a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.
d) Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi
• rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell’interno del Fabbricato assicurato e/o nei cortili e strade private di pertinenza; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da Apparecchiature, macchine, grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o traboccamento;
• infiltrazione dal Tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.
Sono esclusi:
• i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
• le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
• i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
• danni alle Merci e scorte poste in Locali interrati o seminterrati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.
La Garanzia Supplementare “Fuoriuscita di liquidi” è prestata con applicazione di una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.
Art. 2.6.3 - Perdite occulte d’acqua
La Società, in seguito ad accertamento del perito incaricato, rimborsa le spese di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a perdita occulta d’acqua come rilevabili alla prima fatturazione attestante l’eccedenza e derivanti da:
a) qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell’utente;
b) qualsiasi fatto od omissione colposo o doloso di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società);
c) da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d’ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali;
d) vetustà e/o degrado dei materiali;
e) rottura.
La garanzia opera purché l’eccedenza superi il 10% del consumo medio, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei 2 anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di 2 anni si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall’attivazione dell’utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d’uso e fascia di consumo.
Nel caso in cui la Struttura ricettiva assicurata sia una porzione di immobile in condominio o in abitazioni plurifamiliari, l’Indennizzo verrà corrisposto pro quota (millesimale) di competenza della Struttura ricettiva, nell’eventualità in cui la fatturazione dell’acqua sia unica per l’intero fabbricato.
La Società non indennizza le perdite:
• derivanti da impianti per irrigazione;
• derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
• derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
• provenienti dall’interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
• conseguenti a dolo dell’Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all’Assicurato.
Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall’ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l’eccedenza medesima.
E’ in ogni caso escluso l’Indennizzo di qualsiasi danno indiretto.
La presente garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza di € 3.500,00 per Annualità assicurativa.
Art. 2.6.4 - Eventi atmosferici
L’Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:
a) Fenomeni atmosferici
• grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
• acqua penetrata all’interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopra detti.
Sono esclusi i danni:
• a serre e a quanto in esse contenuto;
• a serramenti, vetrate, lucernari, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
• a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine;
• a enti posti sotto tettoie o all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
• a tende frangisole, tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebi o coperture pressostatiche e tensostatiche;
• a strutture in legno o plastica dello Stabilimento balneare;
• da infiltrazione, umidità, stillicidio;
• da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto disciplinato dall’Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi, lettera e) Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi;
• da Allagamenti, slavine, frane e mareggiate.
b) Sovraccarico neve
Crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve. Sono esclusi i danni causati:
• da valanghe e slavine;
• ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
• ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
• ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendostrutture e al loro Contenuto;
• a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici e consimili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
• da scivolamento delle tegole.
Per questa estensione di garanzia, la Società pagherà fino alla concorrenza del 50% delle Somme assicurate alle singole partite.
La Garanzia Supplementare Eventi atmosferici è prestata con uno Scoperto del 10% con un minimo di € 250,00 per Sinistro.
Art. 2.6.5 - Eventi atmosferici estesi
L’Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:
a) Grandine su fragili
Danni causati da grandine ai seguenti enti:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo complessivo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa.
b) Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti, beni all’aperto e su strutture in legno o plastica dello Stabilimento balneare
Danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell’Art. 2.6.4 a:
- Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- beni posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all’aperto nell’area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata e dello Stabilimento balneare;
- strutture in legno o plastica dello Stabilimento balneare;
Si intendono esclusi i danni cagionati a Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo complessivo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa.
c) Fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici
Danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell’Art. 2.6.4 agli Impianti solari termici e agli Impianti fotovoltaici.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 40.000,00 per Annualità assicurativa.
La Garanzia Supplementare Eventi atmosferici estesi è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per Sinistro.
Art. 2.6.6 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, dellesommecheeglisiatenutoacorrisponderepercapitale, interessiespese- qualecivilmenteresponsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni.
L’Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l’esecuzione di lavori di ma- nutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all’Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
• le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di Stato di famiglia;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di
lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile. 9
Art. 2.6.7 - Merci in refrigerazione
La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Merci e scorte in refrigerazione, inerenti lo svolgimento dell’attività della Struttura ricettiva assicurata, causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:
a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni e alla Sezione Fenomeno elettrico ed elettronica;
b) guasti o rotture accidentali degli impianti della Struttura ricettiva assicurata. Si intendono esclusi i danni a Xxxxx e scorte poste su automezzi.
Sono comprese le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per lo smaltimento delle Merci e scorte avariate, fino al 10% della Somma assicurata.
La Garanzia Supplementare Merci in refrigerazione è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 per Sinistro.
Art. 2.6.8 - Lastre
La Società rimborsa, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle Lastre danneggiate poste agli indirizzi indicati in Polizza o nel raggio di 150 metri dall’ubicazione assicurata con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.
Sono inclusi in garanzia i danni:
a) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
b) determinati da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione nonché da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
c) causati da grandine, uragano, tempesta, trombe d’aria, bufera e vento e da urto di Cose trascinate o crollate per effetto del vento;
d) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell’Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.
Ferme le esclusioni previste dall’Art. 2.3 - Esclusioni, sono esclusi i danni:
• derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
• a Lastre che alla data dell’entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
• a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
• a Lastre aventi valore artistico;
• a cornici, intelaiature e supporti in genere;
• di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.
La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.
9 Come faccio a sapere cosa prevede l’Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?
P
er poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice
?
Penale e dello Statuto dei Lavoratori citati nel contratto, al fondo delle Condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione “NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA”, nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.
Art. 2.6.9 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti
La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini della presente Sezione Danni ai beni alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), ai Valori e ai Preziosi portati dai clienti nei Locali della Struttura ricettiva assicurata, il tutto espressamente consegnato in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.
Relativamente alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e non consegnate in custodia alla Struttura ricettiva assicurata, la garanzia opera fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita.
Relativamente ai Valori e Preziosi portati dai clienti, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, a condizione che gli stessi siano espressamente consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti e riposti nelle Casseforti della Struttura ricettiva assicurata.
La presente garanzia non è operante:
- per lo Stabilimento balneare;
- per i veicoli a motore in generale dei clienti.
Art. 2.6.10 - Veicoli dei clienti
La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini della presente Sezione Danni ai beni, ai veicoli a motore dei clienti (escluse le biciclette elettriche o a pedalata assistita) custoditi nell’autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all’aperto nell’area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.
Si intendono esclusi i danni conseguenti da quanto previsto dalla Garanzia Supplementare 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi e da grandine.
Sono sempre esclusi i danni alle Merci e scorte, al Bagaglio, ai Valori e ai Preziosi, agli indumenti ed a ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.
Fermo quanto disposto all’Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.
L’Assicurazione opera anche per l’eventuale azione di rivalsa esperita dall’assicuratore del veicolo nei confronti dell’Assicurato. La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.
Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 2.7.1 - Raddoppio sottolimiti
I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati.
Art. 2.7.2 - Abrogazione Franchigia (Protezione totale)
Si intende abrogata la Franchigia prevista all’Art. 2.5 - Franchigia.
Come assicura
Art. 2.8 - Classi costruttive del Fabbricato
L’Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:
Classe 1:
• strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
• Solai in materiali incombustibili;
• strutture portanti del Tetto in cemento armato e/o laterizio;
• copertura del Fabbricato e relativo manto in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
• pareti esterne in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
• rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili per almeno il 90 % delle rispettive superfici.
Classe 2
• strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
• strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili;
• pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. E’ tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.
Classe 3
• strutture portanti e copertura del Tetto,strutture portanti veriticali, pareti esterne, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.
Classe 4 - Bioedilizia
• Strutture realizzate con elementi portanti verticali ed orizzontali incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 min (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni ad un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del D.M. 16 maggio 1987n.246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (D.M. 15 MARZO 2005 ) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali ed orizzontali garantiscono l’interruzione di cavedi ed intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal D.M. 15 marzo 2005;
• coperture in materiale con isolante più esterno (A1 D.M. 15 MARZO 2005 ), legno lamellare o massello;
• impianti elettrici conformi a quanto previsto dal D.M. 37/2008 (ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi incombustibili si fa riferimento al quanto previsto dalla CEI 64-8.
In presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996 e a quanto previsto al punto 74 del D.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW.
Gli impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 5158 26/2010.
Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza sulla determinazione della Classe di appartenenza:
• le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all’esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
• le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.
Art. 2.9 - Colpa grave
Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e di colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.
Art. 2.10 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
b) le società controllanti, controllate e collegate;
c) i clienti dell’Assicurato,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.
Art. 2.11 - Attività stagionale
Nei periodi di chiusura della Struttura ricettiva assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanale, la garanzia Merci in refrigerazione (Art. 2.6.7) non è operante e la garanzia Fuoriuscita liquidi (Art. 2.6.2), se acquistata, è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00, in sostituzione della Franchigia originariamente prevista.
Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti
2. SEZIONE DANNI AI BENI | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
Art. 2.1 - Garanzia Base | Incendio | Somma assicurata in Polizza | € 250,00 |
Fulmine | Somma assicurata in Polizza | ||
Esplosione, Implosione, Scoppio | Somma assicurata in Polizza | ||
Urto di veicoli e natanti | Somma assicurata in Polizza | ||
Bang sonico | Somma assicurata in Polizza | ||
Urto o caduta di aeromobili satelliti e meteoriti | Somma assicurata in Polizza | ||
Fumo, gas, vapori | Somma assicurata in Polizza | ||
Caduta di ascensori, montacarichi e simili | Somma assicurata in Polizza | ||
Danni consequenziali | Somma assicurata in Polizza | ||
Guasti arrecati dai soccorritori | Somma assicurata in Polizza | ||
Danni a Fabbricati aperti | Somma assicurata in Polizza | ||
Danni a enti appartenenti al Contenuto | Somma assicurata in Polizza | ||
Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire in discarica i residui del Sinistro (esclusi Materiali radioattivi); rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi | 10% con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro | ||
Spese per il rifacimento di Cose particolari | € 5.000,00 per Sinistro | ||
Ricerca, rottura e riparazione condutture gas e di condizionamento | € 5.000,00 per Sinistro | ||
Onorari periti e consulenti | 2% dell’Indennizzo | ||
Costi e /o oneri compresi quelli di urbanizzazione | Somma assicurata in Polizza | ||
Riprogettazione del Fabbricato | Somma assicurata in Polizza | ||
Beni presso terzi o presso l’abitazione (non comunicante) del titolare | 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per Sinistro | ||
Art. 2.1.1 - Merci e Attrezzature trasportate | € 5.000,00 per Sinistro |
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
Art. 2.2 - Delimitazioni | Preziosi e Valori | € 5.000,00 per Sinistro elevato a € 15.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti | |
Pellicce, oggetti d’argento e servizi di argenteria | € 7.500,00 per singolo oggetto | ||
Oggetti d’arte | € 10.000,00 per singolo oggetto | ||
Enti appartenenti al Contenuto utilizzati all’aperto | 10% Somma assicurata con il limite di € 100.000,00 | ||
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi | 70% Somme assicurate alle singole partite | 10% con il minimo di € 250,00 per Sinistro Per lo Stabilimento balneare: 10% minimo € 500,00 per Sinistro elevato a € 1.000,00 per enti dello Stabilimento balneare posti sotto tettoia, Fabbricati aperti o all’aperto |
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi (*) a) Acqua condotta e altri liquidi - fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici - dispersione liquidi, compreso valore liquido perduto b) Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua e altri liquidi Spese sostenute per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati c) Gelo - Spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura d) Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi | € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 Annualità assicurativa € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa € 1.000,00 per Annualità assicurativa € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa € 10.000,00 per Sinistro € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa | (*)€ 250,00 per Sinistro |
Art. 2.6.3 - Perdite occulte d’acqua | € 3.500,00 per Annualità assicurativa | ||
Art. 2.6.4- Eventi Atmosferici (**) a) Fenomeni atmosferici b) Sovraccarico neve | Somma assicurata in Polizza 50% Somme assicurate alle singole partite | (**) 10% minimo € 250,00 per Sinistro | |
Art. 2.6.5 - Eventi Atmosferici estesi (***) a) Grandine su fragili b) Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti, beni all’aperto e su strutture in legno o plastica dello Stabilimento balneare c) Fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici | 15% Somme assicurate alle singole partite con il massimo complessivo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo complessivo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa € 40.000,00 per Annualità assicurativa | (***)10% minimo € 2.000,00 per Sinistro |
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 2.6.6 - Ricorso Terzi Attrezzature utilizzate da ditte terze per l’esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati Danni da interruzioni o sospensioni attività | Massimale indicato in Polizza € 5.000,00 per Sinistro 10% del Massimale indicato in Polizza | |
Art. 2.6.7 -Merci in refrigerazione Smaltimento delle merci e scorte avariate | Somma assicurata indicata in Polizza 10% della Somma assicurata | 20% con il minimo di € 250,00 per Sinistro | |
Art. 2.6.8 - Lastre Danni provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne | Xxxxx assicurata indicata in Polizza 20% dell’Indennizzo | € 250,00 per Sinistro | |
Art. 2.6.9 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti Cose portate dai clienti e non consegnate in custodia Valori e Preziosi portati dai clienti e consegnati in custodia e riposti nelle Casseforti | Somma assicurata indicata in Polizza 50% Somma assicurata indicata in Polizza 50% Somma assicurata indicata in Polizza | ||
Art. 2.6.10 - Veicoli dei clienti | Somma assicurata indicata in Polizza | € 250,00 per Sinistro | |
Art. 2.11 - Attività stagionale | Fuoriuscita liquidi | 10% minimo € 1.000,00 |
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
3
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Cosa assicura
Art. 3.1 - Garanzia Base - R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente l’esercizio della Struttura ricettiva assicurata. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. 10
L’Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:
Art. 3.1.1 - Attività complementari
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio delle seguenti attività, se e in quanto inerenti all’attività assicurata: 11
a) servizi accessori (quali ad esempio ristorante, bar, parrucchiere, negozi, sale da ballo e quanto relativo ad attività ricreative e culturali) ad uso dei clienti della Struttura ricettiva assicurata,anche in assenza di pernottamento, purchè tali servizi siano gestiti direttamente dall’Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate;
b) servizi navetta/transfer per i clienti della Struttura ricettiva assicurata;
c) palestre e Stabilimenti balneari utilizzati dai clienti della Struttura ricettiva assicurata, compresa la responsabiltà derivante dal salvataggio di persone;
d) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all’interno dei Locali;
e) esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
f) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
g) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all’interno della Struttura ricettiva assicurata;
h) servizio antincendio interno;
i) partecipazione dell’Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall’allestimento e smontaggio degli stand;
j) organizzazione all’interno della Struttura ricettiva assicurata di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari, mostre, prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali;
k) proprietà, uso, possesso, detenzione di animali domestici;
l) proprietà e conduzione di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste esternamente ai Locali della
10 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente della StruWura riceWiva la garanzia assicurativa opera?
Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l’Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.
?
11 In ambito di responsabilità civile la mia aWività è assicurata solo se mi trovo all’interno dei Locali adibiti al suo esercizio?
No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi previste dalla Garanzia Base, quali le palestre e Stabilimenti balneari utilizzati dai clienti della Struttura ricettiva assicurata o per il servizio navetta/ transfer.
?
Struttura ricettiva assicurata ma di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata stessa;
m) pulizia e manutenzione dei Locali.
Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell’Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.
Art. 3.1.2 - Committenza auto
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dagli Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.
La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Xxxxx.
La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti degli Addetti.
Art. 3.1.3 - Conduzione dei Fabbricati - antenne, insegne
a) conduzione dei Fabbricati
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati o porzioni di essi ove si svolge l’attività assicurata, inclusi i relativi impianti, dipendenze e pertinenze, strade e viali privati, cortili, giardini e alberi, terreni e/o strutture fisse purché utilizzati per l’esercizio dell’attività.
Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia, i danni derivanti da responsabilità civile dell’Assicurato in relazione a:
• manutenzione ordinaria dei Fabbricati predetti, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
• mancata rimozione di neve e ghiaccio;
• spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dei Fabbricati, con applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 250,00;
• rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell’Art. 3.3- Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza dei Fabbricati, con applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 250,00.
La garanzia opera altresì per la responsabilità civile derivante all’Assicurato relativamente alle migliorie edili o impiantistiche effettuate in qualità di conduttore non proprietario dei Fabbricati.
Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.
b) antenne, insegne
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla caduta dell’antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’ Assicurato in qualità di committente.
Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti
La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del
servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.
Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro, sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all’Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.
Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti e della cui opera l’Assicurato si avvalga nello svolgimento dell’attività assicurata.
Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività
La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.
Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati), a seguito di Perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.
Art. 3.1.8 - Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini
La garanzia opera per i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di giochi per bambini, esclusi i giochi gonfiabili e/o i tappeti/reti elastiche, situati nell’area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali dalle quali sia conseguita un’invalidità permanente.
La presente garanzia opera a condizione che siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche ed integrazioni) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.
Art. 3.1.9 - Xxxxx causati e subiti da minori affidati dai clienti
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto di minori temporaneamente affidatigli da clienti e per le lesioni personali subite dai minori medesimi.
La garanzia opera a condizione che, nell’ambito della Struttura ricettiva assicurata, la vigilanza e la custodia dei minori sia affidata a personale a ciò predisposto.
Restano esclusi i danni riconducibili a proprietà, conduzione e utilizzo di giochi gonfiabili e/o di tappeti/reti elastiche per bambini.
Relativamente ai danni a Xxxx, la garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 250,00 .
Art. 3.1.10 - Operazioni di carico o scarico
La garanzia, durante le operazioni di carico o scarico, opera per:
a) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette
operazioni con l’applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ciascun mezzo danneggiato;
b) i danni cagionati alle Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione delle operazioni di carico o scarico ed i danni ai veicoli, posteggiati negli spazi di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata, con l’applicazione di una Franchigia di € 250,00.
Art. 3.1.11 - Somministrazione e vendita di prodotti
La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti presso la Struttura ricettiva assicurata.
Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario dei generi alimentari di produzione propria.
La garanzia opera anche per la vendita o somministrazione al consumatore in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.
Art. 3.1.12 - Servizi di catering
La garanzia opera per i servizi di catering svolti presso terzi.
Relativamente ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati, la garanzia è operante a condizione che la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della Polizza e che il danno si manifesti entro un Anno dalla somministrazione. Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria. Relativamente ai danni arrecati ai Locali ove si esegue il servizio e alle Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione, si intendono compresi anche i danni derivanti da Incendio. Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all’Assicurato.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Sinistro anche nel caso in cui vi sia corresponsabilità di più Assicurati nella causazione del danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.
Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. L’Assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da obblighi dallo stesso assunti contrattualmente nei confronti del committente del servizio di catering, quando a causa di un guasto ai Macchinari e/o Attrezzature di proprietà o in locazione all’Assicurato stesso, non si possa materialmente procedere alla preparazione e alla somministrazione del cibo.
La garanzia è prestata a condizione che il guasto si sia verificato non oltre 24 ore prima del giorno in cui il servizio doveva essere erogato e fino alla concorrenza di€ 5.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa.
Art. 3.1.13 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi.
Sono compresi anche i danni derivanti da Incendio. La garanzia è prestata nei limiti del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
Art. 3.1.14 - Danni da Incendio
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di beni dell’Assicurato o da lui detenuti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 150.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 250,00.
Qualora per lo stesso Xxxxxxx esista altra copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra Polizza.
Art. 3.1.15 - Inquinamento non graduale
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, Macchinari o condutture.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento
dell’Indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 1.500,00.
Art. 3.1.16 - Veicoli degli Addetti
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a veicoli degli Addetti posteggiati negli spazi di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata adibiti a parcheggio.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’applicazione della Franchigia di € 250,00 per Sinistro.
Art.3.1.17 - Xxxxx subiti da collaboratori a vario titolo
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall’Art. 583 Xxxxxx Xxxxxx, subiti dai titolari e dai Prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei Locali dell’Assicurato o che in via occasionale partecipino a lavori complementari all’attività oggetto dell’Assicurazione.
Art. 3.1.18 - Rivalsa INPS
La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 3.1.19 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
La garanzia opera per i danni derivanti da mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell’Assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.
Cosa NON assicura
Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati “terzi” ai fini dell’Assicurazione R.C.T.:
a) le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
d) gli Addetti della Struttura ricettiva assicurata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto agli Artt 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali e 3.1.16 - Veicoli degli Addetti;
e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione, salvo quanto previsto all’ Art. 3.1.17 - Xxxxx subiti da collaboratori a vario titolo e dal successivo Art. 3.6.9 - Infortuni subiti da personale non dipendente (Garanzia Supplementare).
Art. 3.3 - Esclusioni
Le garanzie R.C.T. e R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni:
a) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
c) conseguenti o derivanti dall’ emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.
La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
f) da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
h) da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
i) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l’attività assicurata e quelli da rigurgito di fogna;
j) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
k) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia CreutzfeldJacob (VCJD);
l) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
n) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo quanto previsto all’ Art. 3.6.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti (Garanzia Supplementare);
o) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività, salvo quanto previsto all’ Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
p) alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.10 - Operazioni di carico o scarico, 3.1.13 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi e 3.1.14 - Danni da Incendio, nonché quanto previsto ai successivi Artt. 3.6.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti e 3.6.4 - Veicoli dei clienti (Garanzie Supplementari);
q) cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all’Art. 3.1.11 - Somministrazione e vendita di prodotti;
r) dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all’ Art. 3.1.11 - Somministrazione e vendita di prodotti;
s) a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.13 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi, 3.1.14 - Danni da Incendio e agli Artt. 3.6.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti e
3.6.4 - Veicoli dei clienti (Garanzie Supplementari);
t) conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’Art. 3.1.15 - Inquinamento non graduale;
u) da Xxxxx, salvo quanto previsto agli Artt. 3.6.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti e 3.6.4 - Veicoli dei clienti (Garanzie Supplementari);
v) alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dall’Art. 3.6.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti (Garanzia Supplementare);
w) a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
x) derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine nonché noleggio di attrezzature e materiale sportivo in genere salvo quanto previsto all’ Art. 3.6.5 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive (Garanzia Supplementare);
y) derivanti dalla proprietà ed esercizio di centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali e relativi impianti, attività di Spa e beauty farm, saune salvo quanto previsto all’ Art. 3.6.6 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune (Garanzia Supplementare);
z) derivanti dall’esercizio di prestazioni di natura medico - sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica;
aa) derivanti da organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, equitazione ed attività equestre in genere salvo quanto previsto all’ Art. 3.6.7 - Gite ed escursioni (Garanzia Supplementare);
ab) dalla proprietà e dall’esercizio di impianti di risalita quali seggiovie, funivie, sciovie e simili;
ac) dalla proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto all’Art. 3.6.2 - Proprietà del Fabbricato (Garanzia Supplementare).
Art. 3.4 - Esclusioni specifiche
Per le garanzie di seguito indicate, l’Assicurazione non comprende i danni:
a) Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. 3.1.4)
• subiti dall’Assicurato/Contraente
b) Operazioni di carico o scarico (Vedi Art. 3.1.10)
• a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
• a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
• conseguenti a mancato uso.
c) Somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. 3.1.11)
• relativi alla distribuzione di carburante;
• da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
• conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
• subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.
d) Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi (Vedi Art. 3.1.13)
• a beni di terzi in consegna o custodia all’Assicurato.
e) Danni da Incendio (Vedi Art. 3.1.14)
• derivanti dalle attività svolte presso terzi.
f) Veicoli degli Addetti (Vedi Art. 3.1.16)
• da Xxxxx, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.
Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose
Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base -
R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.19), la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 250,00, salva l’applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.
Come personalizzare
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi delle disposizioni di Xxxxx disciplinanti l’azione di rivalsa esperita dall’INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per Infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Tale garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.
La garanzia opera anche per quanto di seguito disciplinato:
Malattie professionali
Danni derivanti da malattie professionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.
La garanzia è efficace a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
La garanzia non opera:
• per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
• per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Xxxxx da parte dell’Assicurato;
• per le malattie professionali che si manifestino dopo 1 Anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
• per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell’amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
• per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
• per i Prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto. L’Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% di quello previsto in Polizza. Tale Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale. Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l’Assicurazione vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazione della Polizza sostituita ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla/e Polizza/e sostituita/e e solo per i Sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.
Buona fede INAIL
Premesso che l’Assicurazione R.C.O./R.C.I. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l’Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni conserva la propria validità anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.
Rivalsa INPS ex Legge 222/1984
L’Assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 3.6.2 - Proprietà del Fabbricato
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla proprietà dei
Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse ove l’Assicurato esercita l’attività; è compresa la proprietà dei Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.
Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale, l’Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell’Assicurato in relazione a:
• proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna della Struttura ricettiva assicurata, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell’attività assicurata;
• manutenzione straordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti;
• spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del Fabbricato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 250,00;
• rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell’Art. 3.3 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 250,00.
Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.
Art. 3.6.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti
a) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e consegnati alla Struttura ricettiva assicurata
La garanzià è estesa, nei limiti del Massimale indicato in Polizza alla partita Cose Valori e Preziosi dei clienti ed alle condizioni che seguono, alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ex Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per i danni materiali e diretti alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e consegnate in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.
Relativamente ai Preziosi e ai Valori la garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati consegnati dai clienti e riposti nelle Casseforti della Struttura ricettiva assicurata.
La garanzia per il caso di Furto opera a condizione che:
• l’autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
• oppure vi sia stata l’asportazione totale della Cassaforte;
• oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.
La garanzia, a parziale deroga della lettera v) dell’Art. 3.3 - Esclusioni, opera altresì per i danni alle Cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Periodo assicurativo con una Franchigia di € 250,00.
L’Assicurazione non è pertanto operante per:
• le Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Valori e i Preziosi dei clienti, non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti;
• lo Stabilimento balneare;
• i veicoli a motore dei clienti.
b) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata
La garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato alla partita Cose Valori e Preziosi dei clienti e alle condizioni che seguono, alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ex Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per i danni materiali e diretti alle Cose (escluse le biciclette,
anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e non consegnate in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.
Relativamente ai Preziosi e ai Valori, la garanzia opera nel caso in cui siano riposti nelle Casseforti delle singole camere, o degli appartamenti o dei Locali messi a disposizione dalla Struttura ricettiva assicurata;
qualoraglistessinonfosseroripostinelleCassefortisuindicatelagaranziaèprestatafinoallaconcorrenza di € 1.000,00 per cliente e € 10.000,00 per Annualità assicurativa. Agli effetti dell’applicazione di tale limite le persone che occupano la stessa camera vengono considerate unico cliente.
La garanzia per il caso di Furto opera a condizione che:
a) l’autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
b) oppure vi sia stata l’asportazione totale della Cassaforte;
c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.
La presente garanzia non è operante:
• se l’attività svolta dalla Struttura ricettiva assicurata risulta essere quella di Bed & Breakfast - Affittacamere - Ostelli - Rifugi di montagna;
• per lo Stabilimento balneare;
• per i veicoli a motore in generale dei clienti.
Art. 3.6.4 - Veicoli dei clienti
La garanzia è estesa, nei limiti del Massimale per Sinistro e Periodo assicurativo indicato in Polizza alla relativa partita e alle condizioni che seguono, alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali e diretti ai veicoli a motore dei clienti (escluse le biciclette elettriche o a pedalata assistita), custoditi nell’autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all’aperto nell’area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa. La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sottoposti a lavaggio con esclusione dei danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, antenne, tergi vetri e tergifari.
La garanzia è prestata con il limite di € 50.000,00 per singolo veicolo.
La garanzia è operante a condizione che i veicoli dei clienti siano regolarmente chiusi a chiave e i cristalli, se presenti, siano completamente alzati.
Sono sempre esclusi i danni cagionati alle Merci e scorte, ai navigatori satellitari, al Bagaglio, ai Valori e ai Preziosi, agli indumenti e a ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.
Fermo quanto disposto all’Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo danneggiato fosse à assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.
L’Assicurazione opera anche per l’eventuale azione di rivalsa esperita dall’assicuratore del veicolo nei confronti dell’Assicurato.
L’intera garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 250,00 per Sinistro.
Art.3.6.5 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive e piscine gestiti dall’Assicurato e presenti nell’area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata nonché dal noleggio di biciclette, attrezzature e materiale sportivo in genere.
La garanzia comprende altresì i danni derivanti dalla proprietà, uso, noleggio e circolazione di autoveicoli elettrici “golf car”, di proprietà o in uso all’Assicurato, sempre che i danni si verifichino nelle aree private della Struttura ricettiva assicurata.
La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella Struttura ricettiva assicurata.
Qualora i suddetti servizi siano affidati a soggetti non alle dirette dipendenze dell’Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di committente purchè siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.
Si intendono esclusi i danni derivanti:
• dalla proprietà, uso e conduzione di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi;
• dall’organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni;
• dall’organizzazione di corsi per sommozzatori.
Relativamente ai danni a Xxxx, la garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 250,00.
Art. 3.6.6 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà ed esercizio di centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali e relativi impianti, attività di Spa e beauty farm, saune, annessi alla Struttura ricettiva assicurata.
La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella Struttura ricettiva assicurata.
L’efficacia dell’Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell’Assicurato e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla Legge per l’attività da essi svolta.
Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell’Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di committente purchè siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.
Relativamente ai danni a Xxxx, la garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 250,00.
Art. 3.6.7 - Gite ed escursioni
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, equitazione ed attività equestre, di durata massima di 3 giorni, organizzate e gestite direttamente dall’Assicurato e/o dai suoi Addetti.
Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell’Assicurato la garanzia sarà operante per la sola responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di committente, purchè siano eseguite da personale professionalmente abilitato e autorizzato. Si intende comunque esclusa l’organizzazione di immersioni, di gite e di escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate, di attività di free climbing, di helisnow e di snowboard acrobatico.
La garanzia comprende i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall’Art. 583 Codice Penale.
Per l’equitazione e le attività equestri si intendono esclusi i danni:
• verificatisi in occasione dell’organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni;
• alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
• ai cavalli o altri animali di terzi in custodia;
• agli indumenti e alle cose delle persone che cavalcano gli animali.
Relativamente ai danni a Xxxx, la garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 250,00.
Art. 3.6.8 - Gonfiabili
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione in proprio, nell’ambito della Struttura ricettiva assicurata, di giochi gonfiabili e/o tappeti/reti elastiche. La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle Autorità competenti per l’esercizio dell’attività suddetta e che i giochi e i tappeti/reti elastiche siano provvisti di tutte le disposizioni di sicurezza ed uso previsti dalle norme di Legge per il loro utilizzo.
Si precisa comunque che per i tappeti/reti elastiche la garanzia vale a condizione che i percorsi/corridoi tra ogni rete elastica siano protetti e rivestiti da materiale gommoso ad assorbimento d’urto.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza, con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo.
Art. 3.6.9 - Infortuni subiti da personale non dipendente
A parziale deroga della lettera e) dell’ Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi, si precisa che:
• i titolari di ditte terze e le persone di cui queste debbano rispondere
• i lavoratori autonomi con contratto d’opera
sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C.T. a condizione che siano forniti dei requisiti di Legge per l’esercizio dell’attività che svolgono per conto dell’Assicurato e che subiscano il danno mentre prendono parte all’attività assicurata.
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà fornire documenti giustificativi attestanti tali incarichi che dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell’attività descritta nella Polizza.
La garanzia opera per i danni subiti dalle persone limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall’Art. 583 Codice Penale.
Art. 3.7 - Condizione Specifica (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 3.7.1 - Abrogazione Franchigia danni a Cose
La Franchigia per danni a Cose stabilita dall’Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose della presente Sezione si intende abrogata, salvo l’applicazione degli specifici Scoperti e delle Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.19).
Art. 3.8 - Condizione Specifica (con sconto)
Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 3.8.1 - Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato e Attrezzature/Arredamento
Si richiama la garanzia di cui all’Art. 3.6.2 - Proprietà del Fabbricato e si conviene che la garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato assicurato nella Sezione Danni ai beni e delle relative Attrezzature e dell’Arredamento.
Restano esclusi i danni alle Cose di proprietà del locatario della Struttura ricettiva assicurata.
Il Premio per la presente garanzia è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbricato dichiarato dall’Assicurato; nel caso in cui l’effettivo costo di ricostruzione risulti più elevato di oltre il 10% rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor Premio percepito e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.
Come assicura
Art. 3.9 - Massimale per Sinistro
In caso di Xxxxxxxx che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./R.C.I. previste in Polizza, il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla Responsabilità civile indicato in Polizza.
Art. 3.10 - Pluralità di Assicurati
Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.
Art. 3.11 - Validità territoriale
L’Assicurazione di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. Limitatamente alla garanzia prevista all’Art. 3.1.1 - Attività complementari lett. i) partecipazione dell’Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l’esclusione di cui alla lettera j) dell’Art. 3.3 - Esclusioni, consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
L’Assicurazione per le garanzie Conduzione dei Fabbricati - antenne, insegne (Art. 3.1.3) e Proprietà del
Fabbricato (Art. 3.6.2), vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
L’Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O./R.C.I. di cui all’Art. 3.6.1 delle Garanzie Supplementari vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
Art.3.12 - Determinazione del Premio
Il Premio di Polizza è determinato in base al numero dei posti letto della Struttura ricettiva assicurata, dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza.
In caso di Xxxxxxxx, qualora venga accerato un numero di posti letto superiore del 20% rispetto a quello dichiarato al momento di stipulazione del contratto, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di posti letto dichiarato, maggiorato della percentuale sopra indicata, e quello accertato al momento del Sinistro.
Art. 3.13 - Attività stagionale
Nei periodi di chiusura della Struttura ricettiva assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanale, sono operanti, se acquistate, esclusivamente le Garanzie Proprietà del Fabbricato (Art. 3.6.2) e nei momenti di presenza nei Locali dell’Assicurato e/o dei suoi Prestatori di lavoro, Conduzione dei Fabbricati (Art. 3.1.3 lettera a) e Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O/R.C.I. (Art. 3.6.1).
Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti
3. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T. | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.1.1 - Attività complementari | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.1.2 - Committenza auto | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.1.3 - Conduzione dei Fabbricati - antenne, insegne | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dei Fabbricati | € 250,00 per Sinistro | ||
Rigurgito di fogna | € 250,00 per Sinistro | ||
Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T. | Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 |
Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività | 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo | 10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00 | |
Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali | 10% del Massimale di Polizza per Sinistro | 10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00 | |
Art. 3.1.8 - Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini | 50% Massimale di Polizza con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.1.9 - Xxxxx causati e subiti da minori affidati dai clienti | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.1.10 - Operazioni di carico o scarico | Massimale indicato in Polizza | ||
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico | € 250,00 per ciascun mezzo danneggiato | ||
Danni alle Cose | € 250,00 | ||
Art. 3.1.11 - Somministrazione e vendita di prodotti | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 |
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T. | Art. 3.1.12 - Servizi di Catering Mancata preparazione e somministrazione del cibo a causa di un guasto ai Macchinari e/o Attrezzature | € 500.000,00 per Sinistro € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa | Solo per danni a Cose: 10% con il minimo di € 250,00 |
Art. 3.1.13 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi | € 500.000,00 per Periodo assicurativo | 10% minimo € 250,00 | |
Art. 3.1.14 - Danni da Incendio | € 150.000,00 per Periodo assicurativo | 10% minimo € 250,00 | |
Art. 3.1.15 - Inquinamento non graduale | € 150.000,00 per Periodo assicurativo | 20% minimo € 1.500,00 | |
Art. 3.1.16 - Veicoli degli Addetti | Massimale indicato in Polizza | € 250,00 | |
Art. 3.1.17 - Xxxxx subiti da collaboratori a vario titolo | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.1.18 - Rivalsa INPS | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.1.19 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica | Solo per danni a Cose: € 250,00 | ||
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./ R.C.I. Malattie professionali | Massimale indicato in Polizza 50% del Massimale di Polizza | Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata |
Art. 3.6.2 - Proprietà del Fabbricato | Massimale indicato in Polizza | Spargimento liquidi: € 250,00 per Sinistro Rigurgito fogna: € 250,00 per Sinistro |
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 3.6.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti a) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e consegnati alla Struttura ricettiva assicurata Danni a Cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili b) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata | Massimale indicato in Polizza; per i Preziosi e i Valori solo se riposti nelle Casseforti € 5.000,00 per Periodo assicurativo 50% del Massimale indicato in Polizza; per i Preziosi e i Valori solo se riposti nelle Casseforti € 1.000,00 per cliente e € 10.000,00 per Annualità assicurativa per i Preziosi e i Valori non riposti nelle Casseforti | € 250,00 |
Art. 3.6.4 - Veicoli dei clienti | Massimale per Sinistro e Periodo assicurativo indicato in Polizza, € 50.000,00 per singolo veicolo | 20% minimo € 250,00 per Sinistro | |
Art. 3.6.5 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.6.6 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.6.7 - Gite ed escursioni | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 250,00 | |
Art. 3.6.8 - Gonfiabili | 50% del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo |
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
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SEZIONE FURTO
Cosa assicura
Art. 4.1 - Garanzia Base
La Società indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, esclusi i clienti della Struttura ricettiva assicurata, causati da:
a) Xxxxx commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:
1) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, d i pavimenti, di Vetri stratificati;
2) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
3) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all’Autorità competente;
4) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
5) a seguito di Xxxxxx delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 20%;
6) mediante l’impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria anche in assenza di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni;
7) in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi.
b) Xxxxx commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:
1) dall’esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti della Struttura ricettiva assicurata.
c) Xxxxxx avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori, di Addetti e fornitori presenti all’interno della Struttura ricettiva assicurata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.
L’Assicurazione comprende inoltre:
d) Xxxxx commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell’Assicurato purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b), fuori dalle ore di lavoro e l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.
e) Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici
la garanzia è operante anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d’aria, grandine e neve.
f) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l’asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell’ambito della Struttura ricettiva assicurata.
g) Furto di beni all’aperto
la Società, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di
€ 2.000,00, indennizza il Furto delle Attrezzature e dell’Arredamento della Struttura ricettiva assicurata poste all’aperto nell’ambito dell’area pertinente al complesso immobiliare in cui viene esercitata l’attività assicurata.
Questa garanzia non è operante per beni di rame, ottone.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto le spese sostenute per:
h) Furto di Fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l’illuminazione ed aerazione, Apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.
i) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli 12
1) alle Cose assicurate (esclusi i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d).
La garanzia opera anche durante il loro possesso o l’uso abusivo conseguente al reato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;
2) ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l’applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, purché le modalità dell’evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d).
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;
3) ai componenti degli impianti di allarme posti all’esterno dei Locali, fino alla concorrenza di € 2.000,00, per Sinistro.
l) Spese accessorie conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, consistenti in:
1) onorari dei periti scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri fino alla concorrenza del 2% dell’Indennizzo liquidato;
2) terapie sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dagli Addetti a seguito di Xxxxxx o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Annualità assicurativa;
3) sostituzione delle serrature di ingresso dei Locali contenenti i beni assicurati se effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia all’Autorità, fino alla concorrenza di € 750,00 per Sinistro;
4) costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti anche personali dell’Assicurato o degli Addetti e di Cose particolari, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.
Il rimborso, per il complessivo delle spese di cui alla presente lettera l) Spese accessorie, è comunque limitato, se non diversamente indicato, a quelle sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.
La Società non indennizzerà somme superiori ad € 10.000,00 per Annualità assicurativa.
Art. 4.1.1 - Furto o Rapina di Valori
In caso di Xxxxx commesso con le modalità descritte all’Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), la Società
12 Qualcuno ha provato ad entrare nella mia StruWura riceWiva forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?
Sì, in quanto è previsto nella Garanzia Base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest’ultimo sia stato portato a termine. Inoltre, se è stata acquistata la Condizione Specifica “Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione”, entro 60 giorni dal tentato Furto in cui la porta è stata danneggiata si potranno anche potenziare i mezzi di protezione del Fabbricato (ad esempio aggiungendo una serratura alla porta) ed ottenere il rimborso di quanto speso.
?
assicura i Valori di proprietà dell’Assicurato e/o degli Addetti della Struttura ricettiva assicurata riposti sotto chiave all’interno dei Locali, limitatamente al caso in cui l’autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso.
In riferimento al rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza.
La copertura opera fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00.
I Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati qualora sia assicurato il Contenuto.
Art. 4.1.2 - Furto o Rapina presso fiere e mostre, presso terzi o presso l’abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell’attività esercitata
La garanzia Furto e Rapina opera anche quando il Contenuto sitrova, all’esterno dei Locali, presso l’abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci della Struttura ricettiva assicurata o, temporaneamente, presso terzi e/o fiere e mostre.
La garanzia Xxxxx è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei Locali contenenti le Cose assicurate con le modalità previste all’Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) ed è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto.
Art. 4.1.3 - Furto o Rapina di Merci trasportate
La Società, fino alla concorrenza di € 2.000,00, indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina di Merci e scorte inerenti la Struttura ricettiva assicurata (esclusi Valori e Preziosi) durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all’Assicurato. Nel caso in cui l’autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso, con le portiere bloccate e non telonato.
Art. 4.2 - Delimitazioni 13
Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l’Assicurazione comprende:
• le pellicce, gli oggetti d’argento e i servizi di argenteria fino alla concorrenza di € 7.500,00 per singolo oggetto;
• gli Oggetti d’arte, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per singolo oggetto.
Cosa NON assicura Art. 4.3 - Esclusioni
Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:
a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/ franamento del terreno;
b) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
c) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall’autore del Sinistro.
13 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e isoWolimiti presenti nelle Condizioni di Assicurazione?
P
er avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie
?
se presenti, è suflciente consultare l’apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle Condizioni di Assicurazione.
Sono esclusi altresì i danni:
e) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui alla precedente lettera e);
• da persone che abitano con l’Assicurato o Contraente o che occupano Locali con questi comunicanti;
• dai dipendenti dell’Assicurato o Contraente durante l’orario di lavoro;
• dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che le contengono;
g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
h) da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Xxxxxx l’esclusione decorre dalle ore 24.00 dell’ottavo giorno;
i) ai veicoli a motore;
j) a sistemi di gioco d’azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti;
k) a seguito di Xxxxxx di Xxxxx non stratificati, salvo i casi previsti all’Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, punti 5) e 6);
l) derivanti da truffa;
m) derivanti da Furto con destrezza;
n) alle Cose poste all’aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto all’ Art. 4.1 Garanzia Base lett.
g) - Furto di beni all’aperto;
o) alle Cose dei Clienti.
Art. 4.4 - Scoperto 14
Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base
Per ogni Sinistro indennizzabile nell’ambito della Garanzia Base (Artt. 4.1, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3) della presente Sezione, la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti
In concomitanza di due o più Scoperti previsti in Polizza, fatta eccezione per quelli previsti all’Art. 4.7.1 - Impianto d’allarme antifurto, gli stessi saranno unificati con il massimo del 30% e il maggiore dei minimi previsti.
Come personalizzare
Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 4.5.1 - Portavalori
La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Xxxxxx commessi sulla persona dell’Assicurato o Contraente o degli Addetti
14 Nella Garanzia Base lo Scoperto cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate? No, nella Garanzia Base è presente uno Scoperto unico pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 250,00, che può essere eliminato - salvo per talune prestazioni - a scelta del cliente con l’acquisto della Condizione Specifica “Abrogazione dello Scoperto”.
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all’attività assicurata, durante il trasferimento al domicilio dell’Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all’esterno del Fabbricato in cui si esercita l’attività assicurata.
La garanzia è inoltre estesa al Furto:
• in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
• con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Xxxxxx.
La garanzia si intende prestata dalle ore 7.00 alle ore 24.00 e non opera se la persona che trasporta i Valori all’esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.
La garanzia è prestata esclusivamente nell’ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%.
Art. 4.5.2 - Furto o Rapina dei Valori in Cassaforte
La Società, in caso di Rapina o Furto commesso con le modalità descritte all’Art. 4.1 - Garanzia Base lettere
a) Xxxxx commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate e d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, assicura i Valori, di proprietà dell’Assicurato e/o degli Addetti della Struttura ricettiva assicurata, custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.
L’Assicurazione è operante:
a) soltanto in caso in cui l’autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
b) oppure quando vi sia stata l’asportazione totale della Cassaforte;
c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.
Se è assicurato il Contenuto dell’abitazione comunicante, i Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati.
Nel caso di Xxxxxx, la garanzia opera a condizione che sia avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia Rapina è prestata con uno Scoperto del 10%.
Art. 4.5.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti
L’Assicurazione è estesa fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, in caso di Rapina o Furto commesso con le modalità descritte all’Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Valori e i Preziosi consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.
Relativamente ai Preziosi e Valori, la garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati consegnati e riposti nelle Casseforti della Struttura ricettiva assicurata.
La garanzia opera a condizione che:
a) l’autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
b) oppure vi sia stata l’asportazione totale della Cassaforte;
c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.
L’Assicurazione non è operante per:
- le Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Valori e i Preziosi dei clienti, non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti;
- lo Stabilimento balneare;
- i veicoli a motore in generale dei clienti.
In riferimento al solo Rischio Rapina, la garanzia opera, fino alla concorrenza di € 2.000,00, anche per le Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Valori e i Preziosi dei Clienti, portati dagli stessi all’interno della Struttura ricettiva assicurata e non consegnati alla Struttura ricettiva assicurata o ai suoi Addetti.
La presente garanzia non è operante per lo Stabilimento balneare.
Art. 4.5.4 - Veicoli dei Clienti
L’Assicurazione è estesa e la Società assicura fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita e con il limite di Indennizzo € 50.000,00 per singolo veicolo, il Furto dei veicoli a motore dei clienti (escluse le biciclette elettriche o a pedalata assistita) custoditi nell’autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all’aperto nell’area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.
La garanzia è operante a condizione che i veicoli dei clienti siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli, se presenti, siano completamente alzati.
Il Furto di accessori, accessori di serie, optionals, parti di ricambio o di singole parti dei veicoli è compreso nell’Assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al Furto stesso.
Si intende sempre escluso il Furto delle Merci e scorte, dei navigatori satellitari, del Bagaglio, dei Valori e dei Preziosi, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.
Fermo quanto disposto all’Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo sottratto fosse già assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del Danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.
La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 250,00 per Sinistro.
Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 4.6.1 - Reintegro automatico
A parziale deroga dell’Art. 4.10 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto e relativi Limiti di Indennizzo dello stesso importo dell’Indennizzo.
I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alla Somma originariamente assicurata.
Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente Premio.
Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto dell’imposta, sulle Somme assicurate rimaste in essere.
Art. 4.6.2 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione
La Societàrimborsa lespesesostenuteentro 60 giornidalladatadiaccadimentodiun Sinistroindennizzabile a termine della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per Annualità assicurativa.
Art. 4.6.3 - Abrogazione dello Scoperto
Si intende abrogato lo Scoperto previsto dall’Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base, salvo per la garanzia di cui alla lett. g) Furto di beni all’aperto dell’Art. 4.1 - Garanzia Base.
Art. 4.6.4 - Raddoppio sottolimiti
I sottolimiti di Indennizzo delle garanzie di cui agli Artt. 4.1 - Garanzia Base , 4.1.1 - Furto o Rapina di Valori e
4.1.3 - Furto o Rapina di merci trasportate, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.
Art. 4.7 - Condizione Specifica (con sconto)
Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 4.7.1 - Impianto d’allarme antifurto 15
Premesso che i Locali contenenti le Casseforti della Struttura ricettiva assicurata (escluse quelle presenti nell’alloggio dei clienti) sono protetti da impianto automatico d’allarme antifurto in grado di segnalare l’introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti di base:
a) centralina autoprotetta;
b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
c) un’alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema,
il Contraente/Assicurato si obbliga:
1) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
2) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.
Qualora l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l’Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Xxxxxxxx sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Come assicura
Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Per l’operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che il Fabbricato e, quando la linea di gronda si trovi in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il relativo Tetto abbiano le seguenti caratteristiche:
a) pareti perimetrali, Solai o copertura: in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro antisfondamento, cemento armato;
b) Tetto: in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.
Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre e terzi.
Qualora le pareti esterne e/o il Tetto siano costruiti con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituiti da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico (per il solo Tetto, è tollerata la copertura con tegole, purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali similari), in caso di Furto avvenuto con introduzione nei Locali attraverso pareti o Tetto aventi le predette caratteristiche, si conviene che l’Indennizzo liquidato sarà corrisposto con detrazione di uno Scoperto del 20%.
Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali
Per l’operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che ogni apertura o luce verso l’esterno dei Locali situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti in legno pieno, Vetro
15 Avendo goduto di uno sconto sul Premio per il faWo che la mia StruWura riceWiva ha un impianto di allarme antifurto, se una sera alla chiusura mi dimentico di aWivarlo e nella noWe avviene un Furto posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?
Sì, la denuncia è possibile ma la mancata attivazione dell’impianto di allarme comporterà l’applicazione di uno Scoperto nella liquidazione del Sinistro, così come regolamentato nella Condizione Specifica (che ha comportato uno sconto sul Premio applicato) scelta al momento della stipula.
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antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni (barre catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall’interno, inferriate, fissate nel muro.
Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’accesso ai Locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. E’ tuttavia ammesso che durante le ore di apertura della Struttura ricettiva, non vengano posti in essere i mezzi di chiusura a protezione dei Locali, purché vi sia la costante presenza del Contraente e/o dell’Assicurato o degli Addetti o delle persone da Lui incaricate alla sorveglianza dei Locali e delle Cose assicurate, e che l’autore del Furto abbia violato porte interne, mezzi di custodia e registratori di cassa, mediante una delle modalità previste alla lettera a) dell’Art. 4.1.
Art. 4.10 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro
Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Xxxxxxxx, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, alnetto dieventuali Franchigie o Scopertisenza corrispondente restituzione di Premio.
Art. 4.11 - Attività stagionale
Nei periodi di chiusura della Struttura ricettiva assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanaleeaparzialederogadiquantoprevistoallaletterah) dell’Art. 4.3 - Esclusioni, operaesclusivamente quanto previsto all’Art. 4.1 - Garanzia Base, lettere a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, h) Furto di fissi ed infissi, i) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli e l) Spese accessorie.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con l’applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.
Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti
4. SEZIONE FURTO | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
Art. 4.1 - Garanzia Base | Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate | Somma assicurata in Polizza | A seguito di Scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo 20% Per tutti gli altri casi 10% con il minimo di € 250,00 |
Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate | Somma assicurata in Polizza | 10% con il minimo di € 250,00 | |
Rapina nei Locali contenenti le Cose assicurate | Somma assicurata in Polizza € 2.000,00 per Sinistro per gli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di Addetti e fornitori | 10% con il minimo di € 250,00 | |
Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell’Assicurato | Somma assicurata in Polizza | 10% con il minimo di € 250,00 | |
Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici | Somma assicurata in Polizza | 10% con il minimo di € 250,00 | |
Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato | Somma assicurata in Polizza | 10% con il minimo di € 250,00 | |
Furto beni all’aperto | 10% Somma assicurata Contenuto con il massimo di € 2.000,00 | 10% con il minimo di € 250,00 | |
Furto di Fissi ed infissi | € 5.000,00 per Sinistro | 10% con il minimo di € 250,00 |
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
Art. 4.1 - Garanzia Base | Guasti cagionati dai ladri 1. alle Cose assicurate (esclusi Valori) 2. ai locali che contengono le Cose assicurate e ai relativi infissi 3. ai componenti degli impianti di allarme posti all’esterno dei Locali | Somma assicurata Contenuto Somma assicurata Contenuto € 2.000,00 per Sinistro | 10% con il minimo di € 250,00 |
Spese accessorie | - Onorari periti 2% dell’Indennizzo liquidato - Terapie sanitarie € 2.000,00 per Annualità assicurativa - Sostituzione serrature ingresso Locali € 750,00 per Sinistro - Ricostruzione di documenti e Cose particolari € 2.000,00 per Sinistro Xxxxxxx € 10.000,00 per Annualità assicurativa | 10% con il minimo di € 250,00 | |
Art. 4.1.1 - Furto o Rapina di Valori | 10% Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.000,00 | 10% con il minimo di € 250,00 | |
Art. 4.1.2 - Furto o Rapina presso fiere e mostre, presso terzi o presso l’abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell’attività esercitata | 10% Somma assicurata Contenuto | 10% con il minimo di € 250,00 | |
Art. 4.1.3- Furto o rapina di Xxxxx trasportate | € 2.000,00 | 10% con il minimo di € 250,00 | |
Art. 4.2 - Delimitazioni | Pellicce, oggetti d’argento e servizi di argenteria | € 7.500,00 per singolo oggetto | |
Oggetti d’arte | € 10.000,00 per singolo oggetto | ||
Art. 4.4 - Scoperto | Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti | massimo 30% |
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 4.5.1 - Portavalori | Somma assicurata in Polizza | 10% |
Art. 4.5.2 - Furto o Rapina di Valori in Cassaforte | Somma assicurata in Polizza | 10% per Rapina | |
Art. 4.5.3 - Cose, Valori e Preziosi dei clienti (non operante per lo Stabilimento balneare) | Per il Furto Somma assicurata in Polizza Per la Rapina € 2.000,00 anche per le Cose, i Valori e i Preziosi dei clienti | ||
Art. 4.5.4 - Veicoli dei Clienti | Somma assicurata in Polizza e con il limite di Indennizzo di € 50.000,00 per singolo veicolo | 20% minimo € 250,00 per Sinistro | |
Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento) | Art. 4.6.2 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione | € 1.500,00 per Annualità assicurativa | |
Art. 4.7 - Condizione Specifica (con sconto) | Art. 4.7.1 - Impianto d’allarme antifurto | Somma assicurata indicata in Polizza | 10% se l’impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti |
Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato | Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato | 20% se Fabbricati costruiti con strutture metalliche o lega metallica | |
Art. 4.11 - Attività stagionale | Art. 4.1 lettere a), h), i) e l) | 30% Somma assicurata Contenuto | 20% minimo € 1.000,00 |
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
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SEZIONE FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA
Cosa assicura
Art. 5.1 - Garanzia Base Fenomeno elettrico
La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, esclusi quelli dei clienti della Struttura ricettiva assicurata, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali alla Struttura ricettiva assicurata, causati per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l’azione del fulmine o elettricità atmosferica.
Cosa NON assicura Art. 5.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentati legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
b) subiti da smartphone, tablet e navigatori satellitari;
c) che siano conseguenza naturale dell’uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento;
d) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
e) attribuibili a difetti noti al Contraente, all’Assicurato o suoi amministratori e dirigenti all’atto della stipulazione del Contratto;
f) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
g) ai Dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall’Assicurato;
h) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l’esercizio e l’uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
i) causati da atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, rivoluzione, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio, Atti di Terrorismo, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizione;
j) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
k) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber crime);
l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
m) per i quali deve rispondere, per Xxxxx o per contratto, il costruttore o il fornitore;
n) alle Apparecchiature al di fuori delle ubicazioni assicurate;
o) di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
p) alle Apparecchiature dei clienti;
q) causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, smarrimenti e ammanchi;
r) causati da Xxxxxxxxx, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, maremoti, frane;
s) dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne.
Art. 5.3 - Franchigia
Per ogni Sinistro indennizzabile nell’ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 250,00.
Come personalizzare
Art. 5.4 - Garanzia Supplementare (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 5.4.1 - Elettronica 16
La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature, anche se di proprietà di terzi, escluse quelle dei clienti della Struttura ricettiva assicurata, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali alla Struttura ricettiva stessa, causati da:
• fatto accidentale, compresi guasti e/o rotture meccaniche;
• fatto di terzi, compresi i Prestatori di lavoro;
• atti vandalici e dolosi, compresi terrorismo, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse.
L’Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:
a) Conduttori esterni
Nell’ambito della garanzia Elettronica i danni ai conduttori esterni collegati alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza - compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili - sono garantiti fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro.
Sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente.
b) Spese
In seguito a un danno indennizzabile nell’ambito della garanzia Elettronica, è garantito il rimborso:
• delle spese per il riacquisto dei supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d’uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 Anno dal Sinistro, complessivamente fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro.
Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei Dati;
• delle spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Annualità assicurativa, dedotto il corrispettivo dei primi 3 giorni di sostituzione.
Per ogni Sinistro nell’ambito della Garanzia Elettronica, la Società applica una Franchigia di € 250,00.
In caso di evento indennizzabile sia nell’ambito della Garanzia Base - Fenomeno elettrico sia della Garanzia Supplementare - Elettronica, la Società liquida il Sinistro applicando sul Danno un’unica Franchigia di € 250,00.
Come assicura
Art. 5.5 - Colpa grave
Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e di colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.
Art. 5.6 - Forma dell’Assicurazione
Le garanzie sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.
16 Il mio centralino telefonico ha smesso di funzionare e l’ho portato a riparare, ma per alcuni giorni dovrò sostituirlo con un altro preso a noleggio: le spese di noleggio rientrano in copertura?
Sì, le spese di noleggio dell’Apparecchiatura sostitutiva rientrano in copertura ma solo se il cliente ha scelto di acquistare la Garanzia Supplementare “Elettronica”.
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SEZIONE FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA
Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti
5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
Art. 5.1 - Garanzia Base | Fenomeno elettrico | Somma assicurata in Polizza | € 250,00 |
Art. 5.4.1 - Elettronica (*) | (*) € 250,00 | ||
a) Conduttori esterni | € 3.000,00 per Sinistro | ||
b) Spese | |||
Art. 5.4 - Garanzia Supplementare (a pagamento) | - per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi | € 3.000,00 per Sinistro | |
- spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature | € 3.000,00 per Annualità assicurativa | 3 giorni |
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
6
SEZIONE EVENTI CATASTROFALI 17
6.1 TERREMOTO Cosa assicura
Art. 6.1.1 - Garanzia Base
La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da:
a) Terremoto;
b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.
La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:
c) le spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; nonché per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 100.000,00;
d) le spese sostenute per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative; sono comprese le spese sostenute per l’adeguamento antisismico dei Fabbricati.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”.
Art. 6.1.2 - Delimitazioni
La garanzia Terremoto viene prestata con i Limiti di Xxxxxxxxxx, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite del Fabbricato e/o Contenuto, riportati in Polizza.
Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.
Cosa NON assicura Art. 6.1.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, xxxxxxxx, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato;
d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia,
No, legaranzieTerremotoe Alluvione- Inondazione- Allagamentopresentinella Sezione CATASTROFALI ? sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all’ubicazione dei beni assicurati.
17 Xxxxx assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione EVENTI CATASTROFALI?
nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
Art. 6.1.4 - Scoperto
Per ogni Sinistro indennizzabile nell’ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto e il relativo minimo riportato in Polizza.
Come assicura
Art. 6.1.5 - Caratteristiche costruttive
Ferme le Classi costruttive del Fabbricato dichiarate nella Sezione Danni ai beni, si intendono per:
a) Fabbricato ANTISISMICO, l’intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell’Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
b) Fabbricato TRADIZIONALE, l’intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di Rischio, per la costruzione tradizionale:
• le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dalla costruzione stessa;
• l’armatura del Tetto in legno;
c) Fabbricato in MURATURA, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.
Art. 6.1.6 - Forma dell’Assicurazione 18
La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.
Art. 6.1.7 - Decorrenza della garanzia
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1.1 - Decorrenza dell’Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, limitatamente all’ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Xxxxxxx registrata dalla rete sismica nazionale dell’INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione.
Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un’Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la
18 Cosa si intende per Assicurazione a Valore intero?
Si intende la forma di Assicurazione in base alla quale la Somma assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile, secondo cui se la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l’Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:
Indennizzo = (“Somma assicurata” / “valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro”) x “ammontare del danno”
Un esempio aiuterà a comprendere meglio:
- Somma assicurata per il Contenuto del Fabbricato = € 10.000,00
- Danno causato dall’Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00 Indennizzo = (€ 10.000,00 / € 50.000,00) x € 20.000,00 = € 4.000,00
?
Carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme assicurate inserite con il presente contratto.
6.2 ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO Cosa assicura
Art. 6.2.1 - Garanzia Base
La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da:
a) Alluvione e Inondazione;
b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento, anche se tali eventi sono causati da Xxxxxxxxx.
La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:
d) le spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; nonché per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, per consentire il ripristino dei Locali.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 100.000,00;
e) le spese sostenute per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.
In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”.
Art. 6.2.2 - Delimitazioni
La garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento viene prestata con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite del Fabbricato e/o Contenuto, riportati in Polizza. Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.
Cosa NON assicura Art. 6.2.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione, Alluvione, Allagamento sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato;
c) ad enti mobili all’aperto;
d) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;
e) a Merci e scorte la cui base è posta ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
f) a Stabilimenti balneari e relativi impianti/strutture accessorie.
Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:
g) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
h) causati da crollo e collasso strutturale;
i) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.
Art. 6.2.4 - Scoperto
Per ogni Sinistro indennizzabile nell’ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto e il relativo minimo riportato in Polizza.
Come assicura
Art. 6.2.5 - Forma dell’Assicurazione
La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.
Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti
6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
Art. 6.1.1 - Garanzia Base | Terremoto Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi Spese per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato | Percentuale delle Somme assicurate per il Fabbricato e/o Contenuto indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 100.000,00 | Percentuale e minimo indicati in Polizza |
Art. 6.2.1 - Garanzia Base | Alluvione, Inondazione, Allagamento Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi | Percentuale delle Somme assicurate per il Fabbricato e/o Contenuto indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 100.000,00 | Percentuale e minimo indicati in Polizza |
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
7
SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO
Cosa assicura
Art. 7.1 - Garanzia Base
La Società indennizza, entro la Somma assicurata indicata in Polizza, i danni derivanti all’Assicurato in conseguenza della forzata inattività della Struttura ricettiva assicurata, a seguito di:
• Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini delle Sezioni Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico ed elettronica, Eventi catastrofali e Protezione digitale;
• impedimento o difficoltà di accesso ai Locali della Struttura ricettiva assicurata conseguente a un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni ai beni a cose mobili e immobili vicine;
• impedimento di accesso ai Locali della Struttura ricettiva assicurata per blocco totale delle strade carrozzabili di accesso conseguente a eventi atmosferici o naturali straordinari (es. frana, valanghe, Allagamento, ecc.), ferme restando le limitazioni previste dall’Art. 7.3 - Esclusioni;
• provvedimento di chiusura parziale o totale della Struttura ricettiva assicurata emanato dalle autorità preposte, derivato da una procurata intossicazione dei clienti da cibi o bevande, malattie contagiose o infettive dei clienti o degli Addetti.
Art. 7.2 - Delimitazioni
In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, Somma maggiore di quella assicurata.
Cosa NON assicura Art. 7.3 - Esclusioni
La Società non risponde delle perdite e delle spese:
a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
• dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
• tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di Merci e scorte;
• difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge;
• mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell’attività;
• revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle Apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti;
• maremoto, eruzione vulcanica;
b) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare di cui all’Art.
2.6.7 - Merci in refrigerazione della Sezione Danni ai beni, subìto dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c) conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.2 - Fuoriuscita liquidi della Sezione Danni ai beni;
d) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.
Art. 7.4 - Franchigia
La garanzia opera con una Franchigia di 3 giorni.
Come personalizzare
Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 7.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento) Art. 7.5.1 - Protezione speciale del reddito
La Società indennizza l’Assicurato, entro la Somma assicurata indicata in Polizza, del mancato introito accertato derivante dall’annullamento delle prenotazioni ricevute, in conseguenza di:
• Terremoto registrato dall’INGV di magnitudo locale (ML Scala Xxxxxxx) non inferiore a 5 gradi il cui epicentro sia stato localizzato in un raggio di 20 Km dal comune dell’ubicazione della Struttura ricettiva assicurata (le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del municipio - Fonte ISTAT).
• Atto di Terrorismo che sia avvenuto nella provincia dell’ubicazione della Struttura ricettiva assicurata e che abbia provocato danni fisici a persone.
Come assicura 19
Art. 7.6 - Diaria giornaliera
Per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, con esclusione dei primi 3 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Periodo assicurativo, viene corrisposta l’indennità riportata in Polizza definita come “diaria giornaliera”.
Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell’attività assicurata, l’indennità giornaliera sarà ridotta in proporzione.
In caso di attività stagionale la diaria non sarà riconosciuta nei giorni di chiusura della Struttura ricettiva.
La Garanzia Supplementare di cui all’Art. 7.5.1 - Protezione speciale del reddito opera per le prenotazioni ricevute dall’Assicurato in data antecedente al verificarsi degli eventi di cui sopra a condizione che gli stessi eventi si siano verificati non oltre 90 giorni prima dell’arrivo del cliente presso la Struttura ricettiva assicurata; l’Indennizzo relativo alla suddetta garanzia sarà liquidato sulla base del mancato introito desumibile dall’idonea documentazione dalla quale risulti l’annullamento delle prenotazioni ricevute dall’Assicurato e i relativi mancati introiti.
Art. 7.7 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
b) le società controllanti, controllate e collegate;
c) i clienti dell’Assicurato,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.
19 A seguito di un Incendio che ha colpito i Locali assicurati sono costreWo a sospendere - per
f
ortuna solo parzialmente - l’aWività: è possibile oWenere un’indennità, o questa è prevista solo nelle
?
ipotesi di sospensione totale?
Sì, la copertura offerta prevede il riconoscimento da parte della Società di un’indennità giornaliera anche in caso di sospensione parziale dell’attività; l’importo riconosciuto sarà ridotto in proporzione rispetto all’indennità prevista nell’ipotesi di sospensione totale.
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SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO
Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti
7. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
Art. 7.1 - Garanzia Base | Danni da interruzione di attività | Somma assicurata indicata in Polizza (diaria giornaliera) massimo 90 gg. per Sinistro e Periodo assicurativo. | 3 giorni |
Art. 7.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento) | Art. 7.5.1 - Protezione speciale del reddito | Somma assicurata indicata in Polizza |
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
8
SEZIONE TUTELA LEGALE
Cosa assicura
Art. 8.1 - Garanzia Base
La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l’intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato. 20
Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. 21
Sono infine riconosciute le spese dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall’Assicurato.
Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.
Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un Procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’avvocato.
Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.
La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:
- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali. La garanzia è operante per:
Prestazioni garantite
1) Xxxxx subiti: sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a Cose subiti per Fatti illeciti di terzi.
2) Xxxxx causati: sostenere controversie per resistere alle pretese di Risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per Xxxxx illeciti di questi ultimi. La prestazione opera:
- dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile;
- in primo rischio qualora, dopo aver attivato la Polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.
3) Difesa penale colposa: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni,
20 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?
Deve presentare denuncia scritta all’Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è afldata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale).
I recapiti di quest’ultima per le nuove denunce sono:
via FAX al numero 000.0000000 oppure tramite E-MAIL a xxxxxxx@xxxx.xx
Per i dettagli vedasi più avanti in “Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri” - “Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)”.
?
21 Posso farmi assistere da un legale di mia flducia o devo affidarmi ad un legale scelto da XXXX SE? ?
La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure,
soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG.
Per i dettagli vedasi più avanti in “Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri” - “Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)”.
compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
4) Difesa penale dolosa: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell’attività o professione descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Xxxxx restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Ad integrazione dell’Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia, l’Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l’esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all’Art. 8.3 - Esclusioni lett.
b) ed f).
5) Rapporti di lavoro: sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
6) Locali dell’attività assicurata: sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l’attività purché indicati in Polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
7) Inadempienze contrattuali: sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
8) Arbitrati: arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.
9) Xxxxxx nei contratti e/o nelle ordinazioni: sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal Massimale previsto per le altre garanzie.
10) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni): in relazione al
D. Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: legali rappresentanti, dirigenti, preposti, medico competente, responsabili dei servizi di prevenzione, lavoratori dipendenti.
Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di: responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, committente dei lavori. Ciò a condizione che lo stesso Contraente sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Ad eccezione dei legali rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.
Le garanzie valgono nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:
• la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
• la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
• l’opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 8.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.
11) Tutela della Privacy
Le garanzie coprono:
• il Contraente, titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 28 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati);
• il/i responsabile/i e incaricato/i del trattamento, purché siano espressamente nominati per iscritto dal Contraente ai sensi rispettivamente degli Artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati), e purchè siano dipendente/i del Contraente.
Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra.
Le garanzie valgono per:
a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni previsti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati);
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati). Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per Delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Xxxxx restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all’Art. 8.3 - Esclusioni lettera f);
c) sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 8.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.
Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, a effettuare la notifica all’Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell’Art.37 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati).
A parziale deroga dell’Art. 12.20 - Insorgenza del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri si conviene che, ai fini dei punti 10) e 11) del presente Articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Xxxxx, nel caso di Procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 Anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in Polizza, o loro dimissioni dalla Struttura ricettiva assicurata.
12) D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare
Le garanzie previste al presente Art. 8.1 - Garanzia Base vengono prestate al Contraente per:
a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni derivanti
dall’inosservanza del D.Lgs 193/07;
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/07 e successive modifiche e integrazioni.
Ad eccezione dei Legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 8.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.
Art. 8.2 - Persone assicurate
Le garanzie previste all’Art. 8.1 - Garanzia Base, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all’esercizio dell’attività indicata in Polizza, ed in particolare:
• per le società di persone: a tutela dei diritti dei soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, dei Familiari del titolare dell’impresa che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori;
• per le società di capitale: a tutela dei diritti del Legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
• per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i Familiari del titolare che collaborano nell’attività.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
Vengono, inoltre, garantiti i Sinistri di cui all’Art. 8.1 - Garanzia Base, relativi all’immobile ove ha sede il Contraentenonchéadeventualialtriimmobilineiqualiil Contraenteesercital’attività, purchéespressamente indicati in Polizza e corrisposto il relativo Premio.
Cosa NON assicura Art. 8.3 - Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell’esercizio della sua attività;
k) per contratti di compravendita di immobili;
l) limitatamente all’Art. 8.1 - Garanzia Base punto 6), per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di
materiali e/o impianti;
m) per controversie relative all’affitto d’azienda;
n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
p) per controversie derivanti dall’esercizio della professione medica;
q) per le controversie con la Società;
r) per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network.
Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia
Salvo la limitazione prevista dall’Art. 12.19 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell’Art. 1.1 - Decorrenza dell’Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell’Assicurazione e dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento.
Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Come personalizzare
Art. 8.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 8.5.1 - D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa
Le garanzie previste dall’Art. 8.1 - Garanzia Base vengono prestate, in deroga all’Art. 8.2 - Persone Assicurate e all’Art. 8.3 - Esclusioni lettera b), per le spese sostenute:
a) dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/01;
b) dai soggetti di cui all’ Art. 5 del D. Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D. Lgs. 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all’Art. 8.1 - Garanzia Base punto 4).
Le garanzie vengono prestate esclusivamente per le seguenti prestazioni:
• sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
• sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Xxxx. 589
- 590 Codice Penale);
• proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al
D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.
Adeccezionedeilegalirappresentanti, gli Assicuratisonogarantitiseedinquantodipendentidel Contraente.
Art. 8.5.2 - D. Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria
La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.
Tale garanzia opera in deroga all’Art. 8.3 - Esclusioni lettera b).
Come assicura
Art. 8.6 - Insorgenza del Sinistro
Ai fini del presente contratto, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
• il danno o presunto Danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato;
• la violazione o presunta violazione del contratto;
• la violazione o la presunta violazione della norma di Xxxxx;
• la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di Xxxxx che ha originato un danno erariale.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
Siconsideranocomeunico Sinistro, atuttiglieffetti, unoopiùeventidannositralorocollegatioconsequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la garanzia viene prestata con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:
• durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di Legge penale o amministrativa;
• trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Xxxxxxxx, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.
Art. 8.7 - Validità territoriale
Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
• nei paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di Risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente;
• nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria, per l’impugnazione delle delibere condominiali e per vertenze con istituti ed enti pubblici previdenziali.
Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all’utilizzo del web e social e media network, le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
Art. 8.8 - Determinazione del Premio
Il Premio di Polizza è determinato in base al numero dei posti letto della Struttura ricettiva assicurata, dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza.
In caso di Xxxxxxxx, qualora venga accertato un numero di posti letto superiore del 20% rispetto a quello dichiarato al momento di stipulazione del contratto, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di posti letto dichiarato, maggiorato della percentuale sopra indicata, e quello accertato al momento del Sinistro.
Art. 8.9 - Massimale
L’Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.
Art. 8.10 - Risoluzione del contratto a seguito di: fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell’azienda o dell’attività indicata in Polizza
Con riferimento alla sola garanzia Tutela legale, il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del Premio pagato e non goduto. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell’alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell’azienda o di modifica dell’attività indicata in Polizza, rimane obbligato al pagamento del Premio.
I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all’acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell’esistenza del presente contratto, entro 10 giorni dalla scadenza del Premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i Premi relativi al periodo dell’Assicurazione in corso.
Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti
8. SEZIONE TUTELA LEGALE | |||
Garanzia | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
Art. 8.1 - Garanzia Base | pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti | Massimale indicato in Polizza | |
pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi | Massimale indicato in Polizza | ||
difesa in procedimenti penali e delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto | Massimale indicato in Polizza | ||
difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa | Massimale indicato in Polizza | ||
controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro | Massimale indicato in Polizza | ||
controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l’attività | Massimale indicato in Polizza | ||
controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, semprechè il valore in lite sia superiore a € 300,00 | Massimale indicato in Polizza | ||
arbitrati | Massimale indicato in Polizza | ||
controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti | € 5.000,00 per vertenza | ||
contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro | Massimale indicato in Polizza | ||
Tutela della Privacy | Massimale indicato in Polizza | ||
D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare | Massimale indicato in Polizza | ||
Art. 8.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 8.5.1 - D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa | Massimale indicato in Polizza | |
Art. 8.5.2 - D. Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria | Massimale indicato in Polizza |
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per Alberghi e attività ricettive
9
SEZIONE ASSISTENZA
9.1 ASSISTENZA ATTIVITA’ Cosa assicura
Art. 9.1.1 - Garanzia Base
La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l’Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le condizioni in essi contenuti. 22
La Società per il tramite della Centrale Operativa:
a) fornisce informazioni su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, xxxxxx, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
Sono esclusie rimangono a carico dell’Assicurato icostidelle consulenze e degliinterventieventualmente richiesti dall’Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;
b) invia presso i Locali personale di vigilanza, qualora sia compromessa l’efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l’oggettivo rischio di reati.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino ad un massimo di 15 ore, anche non consecutive, per evento;
c) organizza il viaggio dell’Assicurato per rientrare presso la sede della Struttura ricettiva assicurata, qualora l’evento renda necessaria la sua presenza in loco ed egli si trovi ad oltre 50 km dalla sede della Struttura ricettiva stessa.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell’eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell’Assistenza per rientrare più rapidamente.
Le Prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono operanti in conseguenza dei seguenti eventi, verificatisi all’interno dei Locali:
• Allagamento o mancanza d’acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell’impianto idraulico;
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell’impianto idraulico;
• mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all’impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente;
• guasto all’impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
• impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
22 Cosa devo fare per aWivare la garanzia di ASSISTENZA?
P previsti sul contratto occorre sempre
er l’erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza
?
rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l’aiuto necessario mediante: chiamata al Numero Verde 800 331166 (non valido dall’estero)
o al numero x000000000000 (dall’estero)
o via FAX al numero x000000000000
oppure tramite E-MAIL a xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Per i dettagli vedasi più avanti in “Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri” - “Norme per la Sezione ASSISTENZA”
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