Assicurazione CPI Multirischi – Sezione coperture danni
Assicurazione CPI Multirischi – Sezione coperture danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419)
Prodotto: “CPI Light Plus” (Cod. 2021/01)
La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
Dalla copertura Invalidità Totale Permanente da Infortunio, sono esclusi:
!le conseguenze di Infortuni già note e/o già diagnosticate al
momento dell’adesione;
!Infortuni derivanti da interventi di carattere estetico;
!Infortuni causati da pratica di sport estremi o pericolosi;
!Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l’Assicurato
abbia preso parte attiva (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
!eventi determinati o correlati ad infermità mentale.
Che cosa non è assicurato?
🗶Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio: non è assicurata l’Invalidità Totale Permanente inferiore al 60%.
Che cosa è assicurato?
✓Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio
non inferiore al 60%, calcolata secondo le Tabelle INAIL: in caso di contratto di finanziamento rateale, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, un importo pari al debito residuo in linea capitale comprensivo di Maxi Rata Finale e/o Valore Garantito Futuro che al momento dell’accertamento dell’invalidità il Cliente deve ancora corrispondere ai sensi del Piano di Ammortamento Originario. In caso di locazione finanziaria (leasing), la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, un importo pari al debito residuo attualizzato comprensivo dei canoni e del Valore di Riscatto che al momento dell’accertamento dell’invalidità, il Cliente deve ancora corrispondere .
Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all’importo massimo stabilito dalla polizza collettiva (c.d. limiti di Indennizzo).
CPI Light Plus è una polizza collettiva facoltativa accessoria al finanziamento che indennizza il debito residuo in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
Dove vale la copertura?
✓La copertura Invalidità Totale Permanente da Infortunio vale per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
Che obblighi ho?
− Pagare il Premio convenuto con la Società;
− denunciare tempestivamente il Sinistro;
− trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
− fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende assumere.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è unico e viene versato in via anticipata dall’Assicurato alla Società per il tramite del Contraente al momento dell’adesione alla polizza collettiva.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi: 1. sottoscrizione del Modulo di Adesione; 2. erogazione del finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio.
La durata delle coperture è pari alla durata del Contratto di Finanziamento.
Come posso disdire la polizza?
In caso di durata poliennale del contratto, il Cliente può recedere annualmente dalla polizza a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a cinque anni il recesso annuale non è consentito.
Inoltre, l’Assicurato ovvero il Cliente persona giuridica, qualora sia stata indicata una Persona Designata, può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Il Cliente non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.
Assicurazione CPI Multirischi – Sezione copertura vita
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: CACI Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00420) Prodotto: “CPI Light Plus” (Cod. 2021/01)
Data di realizzazione 2 Gennaio 2021 - Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
La presente informativa fornisce una sintesi della copertura Caso Morte e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Non sono assicurati coloro che hanno un’età superiore ai 70 anni al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Che cosa NON è assicurato?
Copertura Caso Morte
in caso di contratto di finanziamento rateale, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, un importo pari al debito residuo in linea capitale comprensivo di Maxi Rata Finale e/o Valore Garantito Futuro che al momento del verificarsi del Sinistro il Cliente deve ancora corrispondere ai sensi del Piano di Ammortamento Originario. In caso di locazione finanziaria (leasing), la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, un importo pari al debito residuo attualizzato comprensivo dei canoni e del Valore di Riscatto che al momento del verificarsi del Sinistro , il Cliente deve ancora corrispondere.
La Società indennizza fino all’importo massimo stabilito dalla polizza collettiva (c.d. limiti di Indennizzo).
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Dalla copertura Caso Morte sono esclusi:
- Suicidio o atti di autolesionismo se avvenuti nei 12 mesi successivi all’adesione;
- Infortuni causati da pratica di sport estremi o pericolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse e tumulti popolari (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni).
Ci sono limiti di copertura?
CPI Light Plus è una polizza collettiva facoltativa accessoria al finanziamento che indennizza il debito residuo in caso di decesso.
La copertura assicurativa per il Caso Morte è valida in tutti i paesi del mondo.
Dove vale la copertura?
− Pagare il Premio convenuto con la Società;
− gli aventi causa devono denunciare tempestivamente il Sinistro;
− trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società. In particolare, i
beneficiari devono trasmettere all'impresa i seguenti documenti per la liquidazione della prestazione assicurativa:
•copia di un documento di identità dell’Assicurato;
•copia di un documento di identità dell’avente causa;
•certificato di morte;
•relazione medica sulle cause del decesso (redatta su apposito modulo) e copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato presso ospedali o case di cura;
•dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e/o eventuale copia autentica del testamento (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi);
•copia dei documenti di identità degli eredi (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi);
•eventuale documentazione del 118 e/o verbale del Pronto Soccorso;
•scheda di morte oltre il 1° anno di vita (Modulo ISTAT D4);
•in caso di morte violenta copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro, da cui si desumano le precise circostanze del decesso e copia del referto autoptico nel caso fosse stato eseguito.
−Fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende assumere.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Che obblighi ho?
Il Premio è unico e viene versato in via anticipata dall’Assicurato alla Società per il tramite del Contraente al
momento dell’adesione alla polizza collettiva.
Quando e come devo pagare?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi: 1.
sottoscrizione del Modulo di Adesione; 2. erogazione del finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio. La durata delle coperture è pari alla durata del Contratto di Finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
In caso di durata poliennale del contratto, il Cliente può recedere annualmente dalla polizza a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a cinque anni il recesso annuale non è consentito.
Inoltre, l’Assicurato ovvero il Cliente persona giuridica, qualora sia stata indicata una Persona Designata, può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Il Cliente non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.
La polizza collettiva non prevede la possibilità del Cliente di revocare la proposta, né di risolvere il contratto.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
La polizza collettiva non prevede riscatti o riduzioni.
NO
SI
Sono previsti riscatti o riduzioni?
Assicurazione CPI Multirischi
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)
Imprese: CACI Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00420) CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419) Prodotto: “CPI Light Plus” (Cod. 2021/01)
Data di realizzazione: 2 Gennaio 2021 - Il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Caci Life dac, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, sito internet xxx.xx-xxxx.xx; e-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx.
Caci Non-Life dac, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, sito internet xxx.xx-xxxx.xx; e-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx.
CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono Compagnie assicuratrici di diritto irlandese appartenenti al Gruppo francese Crédit Agricole S.A. Indirizzo della sede legale: Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx.
Sito internet: xxx.xx-xxxx.xx Telefono: x00 00 00000000 Fax: 0000 00 000 00 00 E-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx.
Caci Life dac è autorizzata ad operare nel ramo vita I, Codice IVASS Impresa n° 20174 iscrizione all’Elenco annesso all'Albo Imprese per le Imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi n° II.00420.
Caci Non-Life dac è autorizzata ad operare nei rami danni (1, 2, 8, 9 e 16), Codice IVASS Impresa n° 10685, iscrizione all’Elenco annesso all'Albo Imprese per le Imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi n° II.00419.
Caci Life dac e Caci Non-Life dac operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Le Compagnie sono soggette alla vigilanza di Central Bank of Ireland, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Il Premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Al 31 Dicembre 2019 il patrimonio netto di CACI Life dac è pari a € 230.134.058 (di cui € 140.138.240 costituiscono il capitale sociale ed € 89.995.818 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali). Al 31 Dicembre 2019 il patrimonio netto di CACI Non–Life dac è pari a € 186.267.108(di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed € 113.076.068 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria delle Società (SFCR) è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxx-0-Xxxxxxxxx-Xxxxxxx. L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 151,0% per la parte vita e 135,4% per la parte danni
Al contratto si applica la legge italiana.
Ramo Vita:
Copertura Caso Morte: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
L’Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e non potrà, in ogni caso, eccedere il massimale di Euro 100.000,00. Xxxx Xxxxx:
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali, in particolare:
Invalidità Totale Permanente da Infortunio: l’Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e non potrà, in ogni caso, eccedere il massimale di Euro 100.000,00.
La polizza collettiva non prevede la possibilità dell’aderente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura?
Esclusioni generiche valide per tutte le coperture assicurative:
• dolo dell’Assicurato o del Beneficiario;
• atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
• alcoolismo, stato di ebrezza alcolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici). Tale esclusione non si applica nei casi in cui l’Assicurato sia esposto per ragioni mediche e terapeutiche a tali eventi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra.
Ramo Vita: ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Vita, sono esclusi dalla Copertura caso Morte:
• incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove.
Nessun Indennizzo per Morte sarà corrisposto al Beneficiario qualora la Società abbia già corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
Xxxx Xxxxx: ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalla copertura caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio:
• mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro | Denuncia di Sinistro: In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi aventi causa in caso di Cliente persona fisica ovvero la Persona Designata in caso di Cliente persona giuridica devono darne avviso scritto al Contraente preferibilmente tramite l’invio dell’apposito modulo di denuncia Xxxxxxxx e dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a: FCA Bank Spa Customer Care Insurance, Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 Porta 12 10137 Torino ovvero telefonicamente al numero 011 4488 203. Documentazione da presentare in caso di Sinistro: -copertura caso morte: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita; -coperture danni: l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare al Contraente la seguente documentazione: Invalidità Totale Permanente da Infortunio -copia di un documento di identità dell’Assicurato; -copia di un documento di identità dell’avente causa; -relazione medica (redatta su apposito modulo); -verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto la relazione del medico legale che attesti l’invalidità totale permanente, il suo grado e la causa. Nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento: - copia del verbale dell’Arma dei Carabinieri o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Giudiziaria competente; -verbale di Pronto Soccorso. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione danni si prescrivono in due anni dal Sinistro (art. 2952, secondo comma, c.c.). I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal decesso dell’Assicurato (art. 2952, secondo comma, c.c.). Si richiama l’attenzione sulle previsioni stabilite dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della polizza che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. | |
Liquidazione della prestazione: la Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria a valutare il Sinistro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.). Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalle coperture assicurative mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle modalità di pagamento del Premio, non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Vita e al DIP Danni. Il Premio è comprensivo di imposta ed è finanziato da FCA Bank S.p.A. Xxxx riceve comunque il Premio al momento dell’erogazione del finanziamento e l'aderente dovrà restituire il prestito ottenuto per il pagamento del Premio secondo le modalità previste dal Contratto di Finanziamento stipulato. |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento la Compagnia restituisce al debitore/assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La Compagnia trattiene la somma di Euro 25,00 a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le coperture hanno una durata pari al Contratto di Finanziamento. Le coperture cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista; (ii) in caso di estinzione anticipata integrale del Contratto di Finanziamento; (iii) in caso di recesso; (iv) in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Finanziamento, anche per inadempimento dell’Assicurato o in caso di rinegoziazione dello stesso; (v) al raggiungimento del 75esimo anno di età; (vi) al pagamento del capitale assicurato a seguito di Indennizzo per Morte o Invalidità Totale Permanente da Infortunio; (vii) alla data di risoluzione del rapporto di lavoro tra Assicurato e Cliente nel caso di Cliente persona giuridica. |
Sospensione | Non è prevista la facoltà di risolvere la Polizza sospendendo il pagamento dei premi. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Recesso, Revoca e Cessazione | L'aderente ovvero il Cliente persona giuridica qualora sia stata indicata una Persona Designata, può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni e il Sinistro è in corso di valutazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00, al Contraente mediante trasmissione a FCA Bank S.p.A. Customer Care Insurance Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 Xxxxx 00 00000 Xxxxxx Tel 000 0000 000 Fax 000 00 00 000. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative ed ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Cliente, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. Il Cliente può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. La polizza non prevede la possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. |
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Pag. 4 di 7
Il prodotto è rivolto a Clienti di età compresa tra i 18 e i 70 anni al momento dell'adesione alla polizza e non superiore ai 75 anni alla scadenza, che abbia sottoscritto un contratto di finanziamento o un contratto di locazione finanziaria (leasing) con FCA Bank S.p.A.
A chi è rivolto questo prodotto ?
Costi di emmissione del contratto: non previsti.
Costi di intermediazione: sono pari al 52,00% calcolati sul Premio (al netto delle imposte). Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario). Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili della Società pari al 90%
Quali costi devo sostenere?
La polizza collettiva non prevede riscatti o riduzioni.
NO
SI
Sono previsti riscatti o riduzioni?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei Sinistri rivolgersi a : CACI Life dac e CACI Non-Life dac Casella Postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) E-mail: xxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx Le Compagnie risponderanno nel termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre il termine di 45 giorni previsto dalla normativa regolamentare), è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx L’aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria. |
Negoziazione assistita | L’aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162/2014. Tale procedura è volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia, tramite richiesta del proprio avvocato nei confronti della Compagnia. La Compagnia dovrà rispondere all’aderente tramite il proprio avvocato. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Detrazione fiscale dei premi: se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del Premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. |
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AVVERTENZE
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LA SOCIETA’ HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA SOCIETA’ LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA’ NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Gruppo Crédit Agricole S.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizze Collettive n. “L-2076-10-21-265-2” (CACI Life dac) e n. “N-2076-10-21-265-2” (CACI Non-Life dac) denominate “CPI LIGHT PLUS” stipulate tra FCA Bank S.p.A. e CACI Life dac e CACI Non-Life dac
La presente polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa
(aggiornamento al 02/01/2021) Condizioni di assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Xxxxxx”
(Cod. 2021/01)
COME LEGGERE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo di lavoro ANIA “Contratti Semplici e chiari”.
Per garantire massima trasparenza e facilità di lettura, le Società ti spiegano in questa pagina quali forme di comunicazione vengono utilizzate per aiutarti nella lettura e comprensione del contratto.
In particolare, nelle condizioni di assicurazione potrai trovare:
✓ Box esplicativi di colore VERDE, contenenti esempi utili per comprendere il funzionamento del contratto e delle coperture offerte.
✓ Box esplicativi di colore BLU, che contengono l’approfondimento o la spiegazione di clausole contrattuali o norme di legge, al fine di consentire una maggiore comprensione del contratto.
✓ L’indicazione Attenzione per le clausole contrattuali che dovrai leggere con particolare attenzione,
poiché contengono riferimenti a limitazioni, esclusioni, costi oppure oneri a carico dell’Assicurato.
✓ Il simbolo …che mette in evidenza le clausole che descrivono il comportamento che il
COME …
Cliente, l’Assicurato o il Beneficiario devono tenere per poter, tra le altre cose:
- recedere dal contratto di assicurazione;
- richiedere informazioni alle Società;
- denunciare un Sinistro.
✓ Termini contrattuali indicati con Lettera iniziale maiuscola
il cui significato può essere rinvenuto nel Glossario.
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INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI pag.3 di 19
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE............................................................................................. pag.5 di 19 ART. 3 – ESCLUSIONI ........................................................................................................................................... pag.6 di 19
ART. 4 – LIMITI TERRITORIALI ............................................................................................................................. pag.7 di 19 ART. 5 – OBBLIGHI DEL CLIENTE E DELL’ASSICURATO .................................................................................. pag.7 di 19
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ....................................................................... pag.8 di 19 ART. 8 – PRESCRIZIONE ...................................................................................................................................... pag.9 di 19 ART. 9 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ......................................................................... pag.9 di 19
ART. 13 – DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE................................................. pag.12 di 19 ART. 14 – ONERI FISCALI ................................................................................................................................... pag.13 di 19
GLOSSARIO ......................................................................................................................................................... pag.16 di 19 “ TUTELA PRIVACY ” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ....................................... pag.18 di 19
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI
CPI Light Plus (di seguito anche “Polizza Convenzione”) è una POLIZZA COLLETTIVA, FACOLTATIVA, ACCESSORIA AL FINANZIAMENTO, che prevede le seguenti coperture:
• caso Morte;
• Invalidità Totale Permanente da infortunio di grado pari o superiore al 60%.
ATTENZIONE: le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione sono offerte congiuntamente dalle Società e i Clienti del Contraente potranno aderirvi mediante un’unica adesione. Non è pertanto possibile aderire ad una singola copertura.
Di seguito sono descritte nello specifico le coperture prestate dalla Società e le relative prestazioni assicurative.
Art. 1.1. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE
Nel caso di Morte dell’Assicurato, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui all’ art. 1.1.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’art. 13;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’ art. 3;
3. il Cliente, l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5, 6 e 7.
Art. 1.1.1. INDENNIZZO PER IL CASO MORTE
In caso di Morte dell’Assicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, in base alla tipologia di Contratto di Finanziamento come definito nel Glossario, sottoscritto dal Cliente, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario:
• in caso di contratto di finanziamento rateale un importo pari al debito residuo in linea capitale, comprensivo di Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o Valore Garantito Futuro (V.G.F.) che al momento del verificarsi del Sinistro, il Cliente deve ancora corrispondere ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, ad eccezione dei casi in cui siano intervenute precedentemente una o più estinzioni parziali che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto. In tali casi la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale, comprensivo di Maxi Rata Finale (M.R.F) e/o Valore Garantito Futuro (V.G.F), che al momento del verificarsi del Sinistro il Cliente deve ancora corrispondere ai sensi del piano di ammortamento in essere al momento del Sinistro. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro. Gli eventuali interessi moratori, relativi al periodo intercorrente tra la data del decesso dell’Assicurato e la data di denuncia del Sinistro, vengono rimborsati dalla Società fino ad un importo massimo pari a 60 (sessanta) giorni di interessi; o
• in caso di locazione finanziaria (leasing) un importo pari, al debito residuo attualizzato, comprensivo dei canoni e del Valore di Riscatto che al momento del verificarsi del Sinistro, il Cliente deve ancora corrispondere dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) l’ammontare dei canoni scaduti e non pagati alla data del Sinistro e gli eventuali interessi moratori dovuti sugli stessi.
ATTENZIONE: l’indennizzo non può eccedere in ogni caso l’ammontare del debito residuo del finanziamento e non può inoltre eccedere il massimale di Euro 100.000,00 anche in caso di più finanziamenti erogati dal Contraente in capo al medesimo Assicurato.
Art. 1.2. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INVALIDITÀ’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
Nel caso in cui si verifichi un Infortunio dal quale derivi per l’Assicurato una Invalidità Totale e Permanente di grado pari o superiore al 60%, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui all’ art. 1.2.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’ art. 13;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’ art. 3;
3. il Cliente, l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5, 6 e 7.
Art. 1.2.1. INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITÀ’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente dovuta ad Infortunio viene prestata nel caso in cui l’Assicurato, a causa di Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della copertura, perda in modo totale, definitivo ed irrimediabile la capacità di attendere alle proprie attività lavorative o di vita quotidiana.
ATTENZIONE: nello stabilire il grado di invalidità totale permanente viene tassativamente ESCLUSA qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui DM – Ministero della Sanità 05/02/1992 (Tabelle INPS).
In caso di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario:
• in caso di contratto di finanziamento rateale un importo pari al debito residuo in linea capitale, comprensivo di Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o Valore Garantito Futuro (V.G.F.) che al momento del verificarsi del Sinistro, il Cliente deve ancora corrispondere ai sensi del Piano di Ammortamento Originario ad eccezione dei casi in cui siano intervenute precedentemente una o più estinzioni parziali che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto. In tali casi la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale, comprensivo di Maxi Rata Finale (M.R.F) e/o Valore Garantito Futuro (V.G.F), che al momento del verificarsi del Sinistro il Cliente deve ancora corrispondere ai sensi del piano di ammortamento in essere al momento del Sinistro. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro. Gli eventuali interessi moratori, relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Invalidità Totale Permanente da Infortunio e la data di denuncia del Sinistro, vengono rimborsati dalla Società fino ad un importo massimo pari a 60 (sessanta) giorni di interessi; o
• in caso di locazione finanziaria (leasing) un importo pari, al debito residuo attualizzato, comprensivo dei canoni e del Valore di Riscatto che al momento del verificarsi del Sinistro, il Cliente deve ancora corrispondere dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) l’ammontare dei canoni scaduti e non pagati alla data del Sinistro e gli eventuali interessi moratori dovuti sugli stessi.
ATTENZIONE: l’indennizzo non può eccedere in ogni caso l’ammontare del debito residuo del finanziamento e non può inoltre eccedere il massimale di Euro 100.000,00 anche in caso di più finanziamenti erogati dal Contraente in capo al medesimo Assicurato.
Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato per cause diverse da quella che ha generato l’Invalidità, prima che la Società abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti, il Beneficiario dell’Assicurato potrà dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Totale Permanente da Infortunio. In questo caso la Società provvederà al pagamento dell’Indennizzo per il caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio e non per il Caso Morte.
Esempio:
L’Assicurato, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, subisce un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio pari al 75% e denuncia il Sinistro alla Società, trasmettendo la documentazione completa.
Valutato il Sinistro la Società eroga un importo pari al debito residuo in linea capitale, che al momento del Sinistro l’Assicurato deve ancora corrispondere secondo il Piano di Ammortamento Originario.
Un esempio pratico…
Assicurato: Persona Fisica
Contratto di Finanziamento rateale con ammontare erogato pari a: 30.000€
Data di sottoscrizione della polizza CPI Light Plus: 05/01/2019
Durata della polizza: 48 mesi
Data del Sinistro: 06/06/2019
Debito Residuo al momento del Sinistro: 27.100€
Importo corrisposto dalla Società al Beneficiario: 27.100€
Attenzione: l’esempio ha mere finalità esplicative.
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE
2.1. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che:
1. il Cliente abbia stipulato il Contratto di Finanziamento e abbia sottoscritto (eventualmente insieme alla Persona Designata) il Modulo di Adesione secondo i termini e le condizioni previste dal Contratto di Finanziamento;
2. l’Assicurato abbia un’età compresa tra i 18 e i 70 anni non compiuti, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione non è prevista un’apposita visita medica.
2.2. Si specifica che, nel caso in cui il Cliente persona fisica (o nel caso di Cliente persona giuridica, la Persona Designata) non presenti i requisiti richiesti di cui al presente articolo (oltre all’accettazione, per la Persona Designata, della copertura assicurativa sulla propria vita), tale soggetto non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere.
ATTENZIONE: Nessun Indennizzo risulterà dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti nel presente articolo.
Inoltre, nel caso di Cliente che sia una persona giuridica è altresì necessario che la Persona Designata:
I. svolga la propria Normale Attività Lavorativa con funzioni direttive o di amministrazione all’interno della struttura del Cliente o sia il solo dipendente all’interno della Società del Cliente, ad avere i requisiti necessari ed essenziali per svolgere una mansione fondamentale per l’attività economica della Società del Cliente, e nessun altro dipendente della stessa Società del Cliente sia in possesso di tali requisiti;
II. abbia espresso il proprio consenso alla copertura assicurativa per il caso di Morte.
Il Contraente si impegna a verificare che la Persona Designata, scelta dal Cliente persona giuridica ed indicata nel Modulo di Adesione, abbia i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Persona Designata non presenti i suddetti requisiti e la copertura assicurativa non sia quindi attivata, la Società invierà, per il tramite del Contraente, un’apposita comunicazione scritta al Cliente.
Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia sottoscritto congiuntamente da due o più soggetti diversi, si considera Assicurato esclusivamente la persona che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione, a condizione che ricorrano per tale persona le condizioni di assicurabilità di cui al presente articolo.
ATTENZIONE: Si specifica che, qualora il Cliente non presenti tutti i requisiti richiesti dalla Polizza Convenzione, non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere e non troveranno applicazione.
2.3. L’adesione alla Polizza Convenzione può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e della fruibilità del servizio presso il Contraente.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018, il Cliente ha diritto:
a. di scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le comunicazioni relative al contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole non cartaceo;
b. in ogni momento di modificare la scelta effettuata in relazione alla modalità dell’informativa. La modifica vale per le comunicazioni successive.
Prima dell’adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l’utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnato il Set Informativo, unitamente a tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente.
Al momento dell’adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l’utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnata la documentazione contrattuale prevista dalla normativa vigente.
ATTENZIONE: In caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all’Assicurato e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
ART. 3 – ESCLUSIONI
ATTENZIONE: il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti di ciascuna copertura. Nel caso in cui l’evento assicurato dovesse accadere secondo le circostanze di seguito indicate e descritte, il Sinistro risulterebbe escluso e la Società non corrisponderà alcun Indennizzo.
ESCLUSIONI GENERICHE VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE
1. dolo dell’Assicurato o del Beneficiario;
2. atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
3. alcoolismo, stato di ebrezza alcolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
4. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici). Tale esclusione non si applica nei casi in cui l’Assicurato sia esposto per ragioni mediche e terapeutiche a tali eventi;
5. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra.
ESCLUSIONI SPECIFICHE CASO MORTE
1. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse e tumulti popolari (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
2. incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
3. uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, deltaplani, ultraleggeri e parapendio;
4. uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
5. suicidio o atti di autolesionismo dell’Assicurato se avvenuti nei 12 mesi successivi alla Data di Decorrenza;
6. pratica di immersioni subacquee non in apnea, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3°, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo.
esclusioni specifiche Invalidità Totale Permanente da Infortunio
1. Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
2. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
3. trattamenti di carattere estetico richiesti dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa;
4. conseguenze di Infortuni verificatisi e già diagnosticati all’Assicurato prima della Data di Decorrenza e/o già noti e/o diagnosticati in tale data all’Assicurato;
5. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici);
6. Infortuni causati da:
✓ Pratica dei seguenti sport in generale:
• paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• partecipazione a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore;
• guida di natanti a motore per uso non privato;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore.
✓ Pratica dei seguenti sport in competizione:
• partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove.
✓ Pratica di sport a livello professionistico:
• tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
ATTENZIONE: nessun indennizzo per il caso Morte risulterà dovuto al Beneficiario qualora la Società abbia corrisposto all’Assicurato importi a titolo di indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
Colpa grave, tumulti, atti terroristici e terremoto
Ferme restando le esclusioni disciplinate nei paragrafi precedenti le coperture caso Morte e Invalidità Totale Permanente da Infortunio della presente Polizza Convenzione devono intendersi operanti in relazione:
- ai Sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato;
- ai Sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva (fatto salvo il caso delle forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
- ai Sinistri occorsi come conseguenza di movimenti tellurici.
Le coperture assicurative caso Morte e Invalidità Totale Permanente da Infortunio operano inoltre in caso di Sinistro determinato da stato di guerra, conflitti armati o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici o insurrezionali mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paesi sino ad allora in pace, a condizione che l’Assicurato non prenda parte attiva alle ostilità, al conflitto o all’insurrezione.
ART. 4 – LIMITI TERRITORIALI
La copertura assicurativa per il caso Morte è valida in tutti i paesi del mondo. La copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente da Infortunio vale per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL CLIENTE E DELL’ASSICURATO
Il Cliente ha l’obbligo di:
- pagare il premio convenuto con la Società, nelle modalità e nella misura prevista dall’art. 11 delle condizioni di assicurazione e indicato nel Modulo di Adesione;
- collaborare con la Società in caso di Sinistro, denunciando l’evento assicurato e trasmettendo alla Società la documentazione prevista dalle presenti condizioni di assicurazione;
- rilasciare dichiarazioni complete e veritiere per consentire alla Società di valutare il rischio dalla stessa assunto, come precisato dall’art. 10 delle presenti condizioni di assicurazione.
ART. 6 – MODIFICA DELLA PERSONA DESIGNATA
Nel caso in cui nel corso della durata della Polizza Convenzione, la Persona Designata indicata nel Modulo di Adesione modifichi anche in parte le proprie funzioni all’interno della struttura del Cliente persona giuridica ovvero cessi di svolgere la propria Normale Attività Lavorativa per conto del Cliente stesso, quest’ultimo ha facoltà di nominare una nuova Persona Designata, comunicandone al Contraente il relativo nominativo.
A tal fine, il Cliente dovrà inviare al Contraente un nuovo Modulo di Adesione, contenente i dati relativi alla nuova Persona Designata ivi richiesti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a:
Come la
DESIGNATA
MODIFICARE
PERSONA
FCA Bank S.p.A.
Customer Care Insurance Coxxx Xxxxxxxxx, 000 Xxxxx 00
00000 Xxxxxx
Tel: 000 0000 000
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
La copertura assicurativa sarà efficace con riferimento alla nuova Persona Designata a condizione che:
1. la nuova Persona Designata presenti i requisiti di cui al precedente articolo 2;
2. il Cliente e la nuova Persona Designata abbiano sottoscritto un modulo per la sostituzione della Persona Designata.
Nell’ipotesi in cui la persona inizialmente designata non eserciti più la sua attività per conto del Cliente come riportato nella definizione di Persona Designata e in assenza di nomina della nuova Persona Designata, nessuna prestazione sarà dovuta dalla Società.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
7.1 In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato in caso di Cliente persona fisica o i suoi aventi causa ovvero la Persona Designata (in caso di Cliente persona giuridica) devono darne avviso scritto al Contraente compilando preferibilmente l’apposito modulo di denuncia Sinistro che potrà essere richiesto a FCA Bank S.p.A. all’indirizzo sotto riportato.
7.2 La denuncia Xxxxxxxx, unitamente alla documentazione richiesta al successivo paragrafo 7.4 dovrà essere trasmessa al Contraente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante trasmissione a:
FCA Bank S.p.A.
Come denunciare un sinistro
Customer Care Insurance Coxxx Xxxxxxxxx, 000 Xorta 12
10137 Torino
ovvero telefonicamente al numero 011 4488 203
L’invio all’Assicurato del modulo di denuncia del Sinistro da parte del Contraente viene effettuato con la sola finalità di consentire una più rapida gestione del Sinistro stesso.
7.3 La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o ai suoi aventi causa di fornire le prove documentali relative al diritto alle prestazioni assicurative di cui alla Polizza Convenzione.
7.4 In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno trasmettere al Contraente la seguente documentazione:
7.4.1. caso Morte
- copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell’Assicurato;
- copia di un documento di identità valido dell’avente causa;
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- verbale di Pronto Soccorso e/o copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato presso ospedali o case di cura;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e/o eventuale copia autentica del testamento (solo nel caso in cui siano beneficiari gli eredi);
- copia dei documenti di identità degli eredi (solo nel caso in cui siano beneficiari gli eredi);
- scheda di morte oltre il 1° anno di vita (modulo ISTAT D4).
In caso di morte violenta, copia del verbale dell’Arma dei Carabinieri o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Giudiziaria competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso e copia di eventuale referto autoptico.
7.4.2. Invalidità Totale Permanente da infortunio
- copia di un documento di identità dell’Assicurato;
- copia di un documento di identità dell’avente causa;
- relazione medica sulle cause del Sinistro redatta su apposito modulo;
- verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto la relazione del medico legale che attesti l’invalidità totale permanente, il suo grado e la causa;
- verbale di Pronto Soccorso e/o copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato presso ospedali o case di cura.
Nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento, eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro e l’eventuale il verbale di Pronto Soccorso.
ATTENZIONE: Se necessario la Società potrà richiedere documenti aggiuntivi ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono collaborare con la Società per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il datore di lavoro o i medici curanti dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni assicurative previste dalla Polizza Convenzione. Gli aventi causa dell’Assicurato devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART. 8 – PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, comma 2, cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
In applicazione della suddetta norma di legge, i Xxxxxxxx relativi alle coperture danni (Invalidità Totale e Permanente da Infortunio) che non siano denunciati entro due anni dall’accadimento e i sinistri caso Morte che non siano denunciati entro dieci anni dal decesso non potranno essere reclamati dall’Assicurato o dai suoi Beneficiari.
ATTENZIONE: in relazione alla copertura caso Morte, si richiama l’attenzione dell’aderente su quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti ai Beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti al Fondo per le Vittime delle frodi finanziarie istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ART. 9 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
La Società effettua il pagamento della prestazione assicurativa entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista nelle presenti condizioni di assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pro tempore vigenti.
ART. 10 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI
La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato.
ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Xxxx si intende per informazioni false, inesatte e reticenti?
Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o taciute relative ad aspetti che la Società deve necessariamente conoscere al fine di decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.
Sono informazioni false, inesatte o reticenti rilevanti per la assunzione del rischio, ad esempio, le informazioni non complete sul proprio stato di salute o sul proprio stato lavorativo o la mancata comunicazione dell’esistenza di malattie pregresse rispetto alla data di adesione alla Polizza Convenzione.
ART. 11 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Le coperture assicurative vengono prestate dietro pagamento di un Premio unico e anticipato corrisposto dal Contraente per conto del Cliente, comprensivo delle eventuali imposte, il cui importo è indicato del Modulo di Adesione.
Il Premio è a carico del Cliente il quale ha l’obbligo di rimborsarlo al Contraente mediante il Contratto di Finanziamento cui la Polizza Convenzione e la singola adesione del Cliente sono connessi.
Se le coperture assicurative sono stipulate per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 12,02% applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie danni. Il Premio sotto riportato è già comprensivo della suddetta riduzione.
Il Premio unico è calcolato come segue:
0,075% dell’importo del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento moltiplicato per ogni mese di durata del Contratto di Finanziamento (inclusa la M.R.F. e/o V.G.F. se presente).
I costi a carico del Cliente relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari al 52%.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
Il Contraente percepisce inoltre ogni anno una partecipazione agli utili della Società pari al 90%
ART. 12 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E RECESSO DOPO 5 ANNI
In caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento o in caso di recesso dalla Polizza Convenzione esercitato dopo 5 anni dalla Data di Decorrenza, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia.
La Società restituirà al Cliente la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dal Cliente al Contraente al momento della richiesta di estinzione integrale anticipata.
La parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto è calcolata secondo la seguente formula:
• Per la parte di Premio Puro secondo la regola:
𝑃 = Pc ×
(N − K) Dr
𝑁
×
Di
• Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola:
(N – K)
C = Cg ×
𝑁
dove:
Pc = quota parte del Premio Puro unico relativa alle garanzie di capitale
Cg = quota parte del Premio unico relativa ai costi per la gestione della Polizza Convenzione percepita dal Contraente Dr = debito residuo alla data dell’estinzione
Di = debito iniziale del finanziamento
N = durata copertura inizialmente comunicata (espressa in mesi interi)
K = numero di mesi trascorsi dalla sottoscrizione (N - K) = durata residua
ATTENZIONE: La Società, in caso di estinzione anticipata, sia totale che parziale tratterrà € 25,00 dall’importo dovuto (P + C) a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio. Qualora l’importo dovuto (P
+ C) risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all’Assicurato.
Esempio:
Di seguito si riporta un esempio di estinzione integrale anticipata calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:
- Contratto di Finanziamento: €10.000,00, durata pari a 48 mesi, tasso d’interesse (TAN) 5%
- capitale assicurato: €10.000,00
- estinzione integrale anticipata avvenuta dopo 24 mesi dall’adesione
- debito residuo dopo 24 mesi dall’adesione: €5.249,27
- Premio lordo all’adesione: €360,00
- Premio netto all’adesione: €359,58
o Premio Puro: €172,60
o Parte relativa ai costi di gestione della Polizza Convenzione: €186,98
• Per la parte di Premio Puro secondo la regola:
𝑃 = 172,60 ×
(48 − 24) 5.249,27
48
×
10.000
= 45,30
• Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola:
𝐶 = (186,98) ×
(48 − 24)
48
= 93,49
• Importo dovuto pari a:
P+C (- spese amministrative) = € 45,30 + € 93,49 - € 25 = € 113,79
In alternativa la Società, previa espressa richiesta scritta del Cliente contestuale alla richiesta di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento, fornirà le coperture assicurative in favore del Cliente quale Beneficiario fino alla data di scadenza del Contratto di Finanziamento.
Ai fini della determinazione della prestazione assicurativa che sarà corrisposta dalla Società al Beneficiario, l’ammontare del debito residuo e delle rate mensili sarà quello risultante dal Piano di Ammortamento Originario, ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in precedenza una o più estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato. In tali casi, le coperture assicurative saranno ridotte proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta.
In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni assicurate nella misura corrispondente alla quota rimborsata di capitale. Il Cliente ha diritto alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo per il quale il rischio diminuisce per effetto dell’estinzione parziale. Tale restituzione avverrà tramite accredito sulle coordinate bancarie del Cliente ed è calcolata secondo la seguente formula:
rimborso premio parziale = (𝑃 + 𝐶) × Qe
𝐷𝑟
dove:
(P+C) = importo dovuto in caso di estinzione integrale anticipata al netto di eventuali estinzioni anticipate parziali avvenute in precedenza
Qe = quota di capitale estinta
Dr = debito residuo alla data dell’estinzione
Di seguito si riporta un esempio ricavato sulla base del precedente risultato che tiene conto dei seguenti parametri aggiuntivi:
- estinzione parziale anticipata di € 2.000,00 avvenuta dopo 24 mesi;
- debito residuo alla data di estinzione parziale € 5.249,27
Importo dovuto pari a:
(P + C) × Qe – spese amministrative =
Dr
(45,30 + 93,49) × € 2.000/€ 5.249,27 – 25€ = €27,88
In alternativa al rimborso parziale del Premio su richiesta del Cliente espressa per iscritto, da formularsi al momento dell’estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento, la Società non ridurrà proporzionalmente le coperture assicurative a favore del Beneficiario, che pertanto rimarranno invariate rispetto al periodo antecedente l’estinzione anticipata.
A seguito di ogni estinzione parziale anticipata, che abbia dato luogo alla restituzione della parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, le diverse componenti del Premio sopra definite (che verranno utilizzate per il calcolo delle future estinzioni parziali e/o dell’eventuale estinzione integrale) verranno riproporzionate come segue:
Cg* = Cg x [1 - (Qe / Dr)] Pc* = Pc x [1 - (Qe / Dr)] Di* = Di x [1 - (Qe / Dr)]
ART. 13 – DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno (la “Data di Decorrenza”) in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi:
1. l’adesione alla Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto indicato al precedente art. 2 e l’Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti;
2. l’importo del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento è stato erogato;
3. è stato corrisposto il Premio.
Le coperture assicurative hanno una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento e cessano di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
(i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista;
(ii) in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento;
(iii) in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione;
(iv) in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Finanziamento, anche per inadempimento dell’Assicurato o in caso di rinegoziazione dello stesso;
(v) al raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età;
(vi) al pagamento del capitale assicurato a seguito di indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente da Infortunio;
(vii) alla data di risoluzione del rapporto di lavoro tra Assicurato e Cliente nel caso di persona giuridica.
Resta inteso che in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà al Cliente, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dal Cliente al Contraente al momento della richiesta di estinzione integrale anticipata.
In alternativa, su richiesta del Cliente di mantenere le coperture assicurative espressa per iscritto, da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento la Società fornirà le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino alla scadenza contrattuale in favore del Cliente quale Beneficiario. Nei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato, le coperture assicurative saranno ridotte proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta.
ATTENZIONE: L’eventuale rifinanziamento della Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o Valore Garantito Futuro (V.G.F.), non è coperto dalla presente Polizza Convenzione.
ART. 14 – ONERI FISCALI
Le imposte e le tasse relative o derivanti dall’adesione alla Polizza Convenzione sono a carico dell’Assicurato, restando inteso che il loro versamento verrà effettuato ad onere, cura e responsabilità della Società.
ART. 15 – MODIFICHE DELLA POLIZZA
La Società comunicherà prontamente per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale qualunque modifica alle condizioni di assicurazione intervenuta a seguito della introduzione di clausole aggiuntive ovvero conseguenti a modifiche alla legislazione applicabile.
ART. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla Polizza Convenzione è applicabile la legge italiana.
ART. 17 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si conviene che le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione possono cumularsi con altre coperture assicurative, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 18 – RECESSO
L’Assicurato, ovvero il Cliente persona giuridica qualora sia stata indicata una Persona Designata, può recedere dalla Polizza Convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione, dandone comunicazione alla Società e al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
Nel caso in cui il Modulo di Adesione sia stato sottoscritto dal Cliente persona giuridica, il recesso potrà essere esercitato solo dal legale rappresentante di quest’ultima.
Resta inteso che l’Assicurato, ovvero il Cliente persona giuridica qualora sia stata indicata una Persona Designata, non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.
La comunicazione di recesso deve essere inviata a:
- al Contraente mediante trasmissione a:
Come recedere dal contratto
FCA Bank S.p.A.
Customer Care Insurance Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 Xxxxx 00
00000 Xxxxxx
Tel 000 0000 000
e.mail: xxxxxxx.xxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
- CACI Life dac e CACI Non-Life dac (a seconda della copertura
assicurativa cui l’Assicurato ha aderito) via fax al seguente numero: 0035 31 603 96 49.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative ed ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione.
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. Il Premio rimborsato potrà essere utilizzato per ridurre, di pari importo, il debito residuo dell’Assicurato ovvero potrà essere restituito all’Assicurato sotto forma di maggiore erogato.
In caso di durata poliennale, a fronte della riduzione di Premio che la Società ha concesso nella misura indicata nel Set Informativo, l’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
ART. 19 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dell’aderente.
ART. 20 – RISCATTO E RIDUZIONE
La Polizza Convezione non prevede valori di riduzione e di riscatto.
ART. 21 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE
Tutte le comunicazioni da parte del Cliente nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali comunicazioni da parte della Società al Cliente saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto del Cliente stesso.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto, direttamente a:
CACI Life dac e CACI Non-Life dac
Casella postale chiusa 90 presso Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV)
Eventuali reclami riguardanti il Contraente, dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
FCA Bank S.p.A.
Ufficio Reclami
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx
Fax: 011/0000000
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx Pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx
Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni, non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, vale a dire:
• la NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
• la PROCEDURA DI MEDIAZIONE, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.
La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziaria relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman ’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 22 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione.
ART. 23 – CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA
Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità dell’Infortunio o della Malattia e sulla misura dell’Indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del collegio sono nominati uno per parte ed il terzo medico deve essere scelto tra i consulenti medici legali di comune accordo tra esse o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 24 – SANZIONI INTERNAZIONALI
Caci Life dac e Caci Non-Life dac, Società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, si conformano alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento alle misure emesse dall’ Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.
Caci Life dac e Caci Non-Life dac non potranno pertanto corrispondere alcuna prestazione assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.
Valutazione della coerenza del contratto
Nel rispetto della vigente normativa in materia di distribuzione assicurativa, il Contraente ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto con i bisogni e le esigenze del Cliente tramite un apposito questionario, debitamente firmato dal Cliente la cui copia è archiviata dal Contraente.
GLOSSARIO
• Assicurato: indica il Cliente persona fisica che ha validamente aderito alla Polizza Convenzione sottoscrivendo il Modulo di Adesione ovvero la Persona Designata in caso di Cliente persona giuridica.
• Beneficiario: indica l’Assicurato per Invalidità Totale Permanente da Infortunio. Limitatamente alla copertura assicurativa per il caso Morte indica i soggetti designati dall’Assicurato cui spetta la prestazione assicurativa.
• Canone mensile: indica nel contratto di locazione finanziaria (leasing) il corrispettivo che viene versato dall’utilizzatore del veicolo alla società locatrice per poter godere del veicolo di proprietà della società locatrice medesima.
• Cliente (o Aderente): indica qualunque persona fisica che abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento e che abbia validamente aderito alla Polizza Convenzione sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
• Contraente: indica FCA Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 000 – Torino, che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
• Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento rateale o il contratto di locazione finanziaria (leasing) di importo massimo pari ad Euro 100.000,00 stipulato tra il Contraente e il Cliente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito secondo un piano di ammortamento predeterminato - eventualmente comprensivo di Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o Valore Garantito Futuro (V.G.F.) - o derivante dalla locazione finanziaria, al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della Polizza Convenzione.
• Data di Decorrenza: indica le ore 24 del giorno in cui si verifica il secondo dei seguenti eventi: (i) la sottoscrizione del Modulo di Adesione; ovvero (ii) l’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio.
• DIP Danni: indica l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
• DIP Vita: indica il documento informativo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi come disciplinato dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. Il DIP Vita contiene le principali informazioni per consentire all’aderente di valutare il prodotto e compararlo con prodotti aventi caratteristiche analoghe.
• DIP aggiuntivo Multirischi: indica il documento informativo integrativo del DIP Vita e del DIP Danni nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi sono abbinate garanzie relative ai prodotti danni come disciplinato dall’art. 16 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
• Firma Digitale: indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
• Firma Elettronica Avanzata: indica l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure collegati a un documento informatico che consentono di identificare il firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con strumenti sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali la firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se gli stessi dati siano stati successivamente modificati.
• Indennizzo: indica la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Infortunio: indica l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'assideramento o il congelamento;
4. i colpi di sole o di calore;
5. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
6. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
7. l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
8. l’annegamento.
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio: indica la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato dovuta ad infortunio, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%. La garanzia è concessa all’Assicurato che sia lavoratore o non lavoratore, compreso il personale in quiescenza.
• Malattia: indica l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
• Modulo di Adesione: indica il modulo sottoscritto dall’Assicurato, con il quale si richiede l’adesione alla Polizza Convenzione.
• Maxi Rata Finale (M.R.F.): indica la Rata Finale che il Cliente dovrà versare ad FCA Bank a conclusione del Contratto di Finanziamento per la quale potrà scegliere se rimborsare in un’unica soluzione o attraverso una dilazione della stessa.
• Morte: indica il decesso dell’Assicurato.
• Namirial S.p.A: indica l’ente certificatore approvato dall’Agenzia per l’Italia Digitale di cui si avvale FCA Bank S.p.A. per la certificazione della Firma Digitale.
• Parti: indica congiuntamente il Contraente e la Società.
• Persona Designata: indica, nel caso di Cliente persona giuridica, la persona fisica designata dal Legale rappresentante del Cliente persona giuridica che sottoscrive per conto di quest’ultimo il Modulo di Adesione e in relazione alla quale sono determinati gli eventi assicurati.
• Piano di Ammortamento Originario: indica il piano di ammortamento del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento calcolato in base all’importo finanziato, alla durata e al tasso stabilito alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
• Polizza Convenzione: indica ciascuna delle polizze collettive sottoscritte tra la Società e il Contraente.
• Premio: indica la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, indicata nel Modulo di Adesione sottoscritto dal Cliente, dovuta alla Società a fronte della copertura assicurativa.
• Premio Puro: indica il Premio al netto delle imposte e della quota parte di Premio percepita dal Contraente.
• Rata Mensile: indica il pagamento periodico che il titolare del Contratto di Finanziamento effettua al fine di restituire l’importo finanziato, comprensivo di quota capitale e quota interessi.
• Set Informativo: indica l’insieme di documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all’aderente prima della sottoscrizione del contratto. Il Set informativo è costituito da: DIP Danni, DIP Vita, DIP aggiuntivo Multirischi, condizioni di assicurazione comprensive del glossario e del Modulo di Adesione.
• Sinistro: indica il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è concessa la copertura assicurativa.
• Società: indica in relazione all’adesione alla copertura assicurativa per il caso Morte, CACI Life dac; in relazione all’adesione alla copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio CACI Non-Life dac.
• Valore Garantito Futuro (V.G.F.): indica il prezzo minimo di Riacquisto del Veicolo che l’ente di vendita (o dealer) aderente si impegna a riconoscere al Cliente in caso di riconsegna del veicolo con acquisto di un nuovo veicolo o in caso di riconsegna del veicolo senza riacquisto.
• Valore di Riscatto: indica il prezzo finale di acquisto del veicolo che il Cliente dovrà pagare al termine del contratto di locazione finanziaria (leasing).
“TUTELA PRIVACY ” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Compagnie CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono titolari del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall’intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione.
Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione.
Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l’effetto di impedire alle Società la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l’eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.
I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l’esecuzione del contratto e, in particolare, per:
• l’istruzione del modulo di adesione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell’interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte;
• lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.
In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:
i dati raccolti nel modulo di adesione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 8 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:
• con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel modulo di adesione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
• con riferimento al modulo di adesione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
• con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
• con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.
Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.
I dati relativi al Suo stato di salute sono trattati per tutta la durata del contratto e conservati per lo stesso periodo richiesto per la conclusione del contratto nonché in conformità con le norme di riservatezza specificamente previste per tali dati.
• In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale;
• con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
• in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
• in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall’ultimo contatto infruttuoso.
I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il modulo di adesione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS,
COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall’interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
I dati saranno trattati nel territorio dell’Unione europea.
Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.
In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all’ accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il consenso venga revocato, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l’esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce alla Società la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato o presso la sede delle stesse in Dublin 0, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Lower.