FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN UFFICIO COMUNE PER LO SVILUPPO
Accordo attuativo della Convenzione
quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Comune di Bologna, Unioni di comuni, altri Comuni non associati,
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN UFFICIO COMUNE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO DELL'AREA METROPOLITANA
Richiamati:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni;
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
• lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
• lo Statuto del Comune di Bologna;
• la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese come rinnovata con delibera di Consiglio della Città metropolitana n. 54 del 30.11.2016 e di Consiglio comunale Odg 390 del 12/12/2016, P.G. 404076/2016 sottoscritta in data 21 dicembre 2016;
• la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.
Considerato che:
• l'Area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta finalizzata alla costituzione della Città metropolitana di Bologna, prevista - prima dell'entrata in vigore della L. 56/2014 - come esperienza meramente volontaria; in tal senso il 14 febbraio 1994 è stato sottoscritto dalla Provincia di Bologna e dai Comuni del suo territorio l'Accordo per la Città metropolitana di Bologna; successivamente l'accordo ha avuto ampia attuazione attraverso la sottoscrizione della Convenzione Quadro per la creazione di servizi comuni e di accordi operativi relativi a diversi ambiti di competenza degli enti locali;
• la legge 56/2014 ha istituito la Città metropolitana di Bologna che è subentrata all'omonima Provincia il primo gennaio 2015;
• la stessa legge indirizza il nuovo ente a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in particolare, il comma 11 dell'articolo 1 della legge prevede che gli statuti delle città metropolitane individuino modalità di avvalimento, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla Città metropolitana, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
• in tal senso, l'articolo 20 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna - rubricato “forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni” - stabilisce che, in base ad appositi atti convenzionali:
• le Unioni ed i Comuni possano delegare loro funzioni alla Città metropolitana;
• le Unioni ed i Comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche;
• le Unioni ed i Comuni possano avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari;
• possano essere realizzati uffici condivisi tra Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;
• la Legge n. 56/2014 prevede inoltre all'art.1 comma 44, lettera e) che le Città metropolitane svolgano le funzioni fondamentali inerenti la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta' metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;
• lo Statuto del Comune di Bologna prevede all'art. 1, commi 2 e 3 che il Comune di Bologna concorra alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia (oggi Città Metropolitana), della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l’attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, sostenendo altresì il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale, nonché promuove ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta e di accesso ai servizi in ambito metropolitano;
• lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'art.19 dello stesso Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;
• in attuazione della Legge n. 56/2014, la L.R.13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, individua gli interventi oggetto di riordino delle funzioni amministrative e dei ruoli istituzionali. In particolare l'art. 5 che evidenzia il ruolo esercitato per legge dalla Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio, prevedendo che “con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano” avviando “una sede (congiunta) istituzionale e di indirizzo per l’individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano... In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna”;
• in attuazione della L.R. ER n. 13 del 2015, art. 5, è stata approvata l'Intesa generale quadro Regione Xxxxxx-Romagna - Città metropolitana di Bologna. Tale Intesa, all'art. 5, Sviluppo economico e sociale, prevede che “la Città metropolitana esercita le funzioni riferite alla promozione dello sviluppo economico e territoriale dell’area metropolitana bolognese e nell’interesse dell’intero territorio regionale”; che “Sono parti integranti di tali politiche di sviluppo economico la definizione di modalità innovative inerenti alla gestione delle funzioni settoriali di sostegno e valorizzazione dell'industria, del commercio, del turismo, della agricoltura, della cultura e del welfare anche a favore dell’intero sistema economico regionale”. Prevede inoltre che “La Regione e la Città Metropolitana condividono l'esigenza di definire le politiche di sviluppo economico ed in particolare promuovere la valorizzazione di nuova imprenditorialità”;
• coerentemente con quanto sopra previsto è stato sottoscritto in data 09/06/2016, tra la Regione Xxxxxx-Romagna e la Città metropolitana, l'accordo attuativo per lo sviluppo economico ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa Quadro per lo sviluppo economico;
• in base a tale accordo attuativo la Città metropolitana agisce per la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico attraverso politiche che integrano e combinano le tradizionali funzioni settoriali di sostegno e valorizzazione dell'industria, del commercio, del turismo, dell'agricoltura in un profilo di area metropolitana a servizio dello sviluppo regionale. Sono individuate quattro politiche di sviluppo economico che hanno efficacia a livello di area vasta ove agite in combinazione ed integrazione con le altre funzioni fondamentali della Città metropolitana: politiche di semplificazione, politiche di sistema per favorire l'attrattività, politiche di qualificazione delle imprese, politiche di promozione imprenditoriale e innovazione. Il livello metropolitano diventa ottimale in relazione al ruolo complessivo che assume la Città metropolitana nelle sue funzioni fondamentali in un contesto caratterizzato da una dimensione urbana competitiva a livello europeo. Il profilo che si è individuato per la Città metropolitana nello sviluppo economico è sostenibile ed efficace in quanto pensato in un territorio con livelli di competitività elevate e trainanti nella dimensione regionale e nazionale;
• in data 08/02/2017 è stato sottoscritto tra la Regione Xxxxxx-Romagna e la Città metropolitana l'accordo attuativo in materia di agricoltura e agroalimentare, in attuazione dell'art. 8 della citata Intesa Generale Quadro stipulata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/2015. In tale accordo viene riconosciuto il ruolo strategico della Città Metropolitana di Bologna per la messa a sistema delle potenzialità nel campo della ricerca, innovazione e internazionalizzazione per il rafforzamento delle relazioni fra il mondo della ricerca e quello delle imprese, per la possibilità di diffusione della capacità di coniugare sostenibilità e competitività, per il mantenimento della biodiversità e lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, per la promozione di una visione integrata tra agricoltura, paesaggio, tipicità delle produzioni e turismo quali condizioni favorevoli per la competitività e l'occupazione del settore.
Dato atto, inoltre, che è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione
istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni1 dell'area metropolitana bolognese e successivi atti di rinnovo, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali in relazione alla materia sviluppo economico:
• creazione di impresa e finanza innovativa,
• salvaguardia del patrimonio produttivo del territorio,
• gestione delle crisi aziendali,
• coordinamento della gestione dei fondi strutturali; progettazione e cooperazione territoriale europea,
• economia sociale (microcredito, responsabilità sociale di impresa),
• pianificazione commerciale della grande distribuzione,
• tutela, valorizzazione e animazione del piccolo commercio, del commercio storico e di tradizione,
• sportelli unici e semplificazione amministrativa per le imprese,
• promozione turistica,
• aree produttive ecologicamente attrezzate,
• servizi di logistica per le imprese,
• attrattività e patti per l'insediamento,
• valorizzazione e promozione delle filiere agricole locali.
Le linee di mandato della Città metropolitana 2016-2021 si pongono come obiettivo operativo il percorso di razionalizzazione della filiera attraverso il sistema delle Unioni - attualmente avviato nel quadro dell'accordo attuativo sottoscritto fra Città metropolitana, Unioni e Comuni dell'area metropolitana bolognese per la rete sportelli progetti d'impresa integrato con sportello unico attivita' produttive. La Città metropolitana ha assunto la funzione di coordinamento delle attività di semplificazione per le imprese, anche attraverso l'attuazione dell'Agenda digitale. Città metropolitana e Regione hanno inoltre condiviso l'obiettivo di perseguire, attraverso la riorganizzazione degli sportelli unici in un'ottica metropolitana, la certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi connessi e la semplificazione degli iter autorizzativi, definendo un SUAP metropolitano e servizi dedicati per i grandi investimenti.
Le linee programmatiche di indirizzo del nuovo mandato amministrativo 2016-2021 del Comune di Bologna che prevedono la dimensione metropolitana quale livello ottimale per l'implementazione delle politiche di promozione e sviluppo economico del territorio;
Le Linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2016-2021 della Città metropolitana prevedono altresì un ruolo strategico della Città metropolitana nello sviluppo economico in generale ed in particolare nella promozione e nell'attrattività del territorio bolognese; lo stesso documento prevede una specifica linea programmatica dedicata alla semplificazione amministrativa e innovazione istituzionale ove è indicato come prioritaria l'attuazione della Convenzione quadro sulle collaborazioni istituzionali sopra citata attraverso la stipulazione di specifici accordi nelle materie indicate.
1 approvata dal Consiglio metropolitano con Xxxxxxxx n. 20 del 27.05.2015 e dal Comune di Bologna con Delibera del Consiglio Comunale OdG n. 305 del 05/10/2015 e rinnovata con deliberazione di Consiglio metropolitano del 30 novembre 2016.
Preso atto che:
• presso il Comune di Bologna, nell'ambito del Dipartimento Economia e Promozione della Città, opera il Settore Attività Produttive e Commercio;
• presso la Città metropolitana operano, nell'ambito dell'Area sviluppo economico, il Servizio attrattività processi di trasformazione e semplificazione, il Servizio qualificazione e supporto al sistema produttivo e il Servizio ricerca e innovazione e progetti europei.
Valutata pertanto l'opportunità di costituire a livello metropolitano un ufficio comune fra la Città metropolitana di Bologna e il Comune capoluogo finalizzato alla massima sinergia istituzionale nelle attività di sviluppo economico e promozione territoriale dell'area metropolitana bolognese in ragione dei principi di efficacia, efficienza e semplificazione dell'azione amministrativa ed in stretto coordinamento con la rete degli sportelli territoriali.
In forza della delibera della Giunta comunale n. 115 del 16/05/2017 e dell'atto del Sindaco metropolitano n. 80 del 19/04/2017,
il Comune di Bologna rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a X. Xxxxx Xxxxx Vetere (Ce) il 14/02/1955 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0
x
xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx rappresentata dal Vice Sindaco metropolitano, Xxxxxxx Xxxxx, nato a Imola il 16/05/1969 e domiciliato per la carica in xxx Xxxxxxx x. 00,
convengono quanto segue: Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo
1. Con il presente accordo attuativo le parti perseguono il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa relativamente alle funzioni di sviluppo economico e promozione territoriale dell'area metropolitana bolognese con lo scopo di elevare l'attrattività e la competitività del relativo territorio.
2. Oggetto del presente accordo è la costituzione di un ufficio comune a cui delegare le funzioni e le attività amministrative relative allo sviluppo economico e alla promozione del territorio bolognese indicate nel presente accordo, a qualsiasi titolo conferite alle parti dalla normativa statale e regionale vigente.
Articolo 2 – Istituzione dell'ufficio comune, impegni delle parti
1. E' istituito l'ufficio comune metropolitano, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Convenzione quadro citata in premessa, denominato Ufficio comune per lo sviluppo economico dell'area metropolitana.
2. L'ufficio comune ha sede presso i locali appositamente individuati con successivi atti di organizzazione.
3. La costituzione dell'ufficio avviene mediante una fase prodromica di integrazione
funzionale tra le unità organizzative competenti della Città metropolitana di Bologna e del Comune capoluogo, indicate in premessa che mantengono in tale periodo la loro autonomia organizzativa.
4. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano ad approvare un progetto tecnico di costituzione operativa dell'ufficio comune in relazione all'istruttoria ed all'esperienza maturata nella fase di cui al comma 3. Nel progetto tecnico sono indicate:
• le unità di personale che opereranno nell'ambito dell'ufficio comune;
• il responsabile dell'ufficio comune nonché il/i responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati all'ufficio;
• le risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ufficio stesso;
• l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio.
5. In coerenza con la programmazione economico finanziaria e gestionale delle parti, il Responsabile dell'ufficio elabora un Piano annuale di attività da sottoporre all'orientamento dell'ufficio di Presidenza della Città metropolitana su proposta dell'Assessore del comune capoluogo di concerto con il Consigliere delegato competenti per materia, anche in considerazione delle funzioni da esso esercitate in materia di cabina di regia per l'utilizzo metropolitano delle risorse derivanti dall'accesso a fondi strutturali e cofinanziamenti statali e regionali.
Articolo 3 – Ambiti di collaborazione
1. Nell'ambito della promozione e dello sviluppo economico dell'area metropolitana bolognese sono specificamente di competenza dell'ufficio comune di cui all'articolo 2 comma 1 le seguenti competenze/attività connesse alla promozione e marketing territoriale ed al supporto, indirizzo e coordinamento della crescita economica del territorio:
• creazione di impresa e finanza innovativa;
• economia sociale (microcredito, responsabilità sociale di impresa);
• tutela, valorizzazione e animazione del piccolo commercio, del commercio storico e di tradizione, promozione e supporto all'economia di prossimità;
• attrattività e promozione degli investimenti;
• valorizzazione e promozione delle filiere agricole locali;
• relazioni con le istituzioni, gli enti pubblici ed il sistema delle associazioni, delle imprese, del lavoro con mission legata alla promozione del territorio e delle imprese.
2. Relativamente alle attività e alle funzioni esercitate dall'ufficio in materia di promozione turistica si richiama integralmente il Regolamento per lo svolgimento e l'organizzazione della funzione di Destinazione turistica.
Articolo 4 - Risorse finanziarie, umane e strumentali
1. L'avvio della presente collaborazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti. Le parti utilizzano le risorse individuate nei rispettivi atti di programmazione economica finanziaria vigenti alla data di sottoscrizione per il raggiungimento degli obiettivi legati ai temi oggetti del presente accordo. Nel documento di fattibilità di cui all'articolo 3
comma 2 le parti individuano le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ufficio comune e allo svolgimento delle attività attribuite.
2. Con il presente accordo le parti nella fase semestrale di avvio condividono le professionalità presenti nei due enti e le risorse strumentali disponibili per una gestione coordinata delle funzioni assegnate con il fine principale di addivenire alla costituzione dell'ufficio comune ed alla sua effettiva funzionalità.
3. Il referente della fase di avvio ed il responsabile della redazione del progetto di cui all'articolo 2 comma 4 è il dirigente dell'area sviluppo economico della CM.
4. In seguito alla costituzione dell'ufficio comune le parti definiscono con specifici atti le risorse umane e strumentali dedicate.
5. Le risorse finanziarie sono assegnate annualmente alle attività dell'ufficio comune secondo quanto previsto in specifico capitolo del piano di attività di cui all'articolo 4 dedicato al fabbisogno economico finanziario.
6. La gestione delle risorse finanziarie è di competenza del Responsabile dell'ufficio comune nell'ambito del bilancio della Città metropolitana.
7. L'ufficio predispone annualmente un rendiconto delle attività svolte e delle risorse impiegate da presentare all'Ufficio di Presidenza della Città metropolitana.
Articolo 5 – Filiera istituzionale e prospettive evolutive
1. L'ufficio comune metropolitano si relaziona con i Comuni e le Unioni del territorio tramite gli sportelli territoriali di questi ultimi. Le parti concordano inoltre sull'eventuale successiva e possibile adesione da parte di altri comuni e/o Unioni di Comuni bolognesi al presente accordo. L'adesione avverrà mediante atto deliberativo dell'ente interessato contenente le modalità di adesione e le risorse da conferire nell'ufficio comune.
2. Indipendentemente da quanto previsto dal precedente comma 1, gli enti locali interessati possono individuare dipendenti dei loro organici da assegnare all'espletamento delle attività e dei servizi resi dall'Ufficio comune metropolitano in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza maturata con il consenso delle parti e dei dipendenti interessati.
Articolo 6 – Tutela dei dati personali, anticorruzione, trasparenza, regolamenti applicabili.
1. Le parti sono contitolari dei dati personali trattati dall'ufficio comune nell'ambito della attività assegnate. Il Responsabile dell'ufficio comune è nominato responsabile del trattamento dei dati è tenuto agli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia per la Città metropolitana.
2. All'Ufficio comune si applicano i Regolamenti vigenti nella Città metropolitana. Il personale dell'Ufficio comune è tenuto alla prescrizioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Città metropolitana di Bologna.
Articolo 7 - Durata dell'accordo e recesso
1. Il presente accordo scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa.
2. E' ammesso il recesso motivato da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta.
Articolo 8 - Giurisdizione e normativa applicabile
1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.
Art. 9 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano e dal Consiglio Comunale del Comune di Bologna.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti2.
Bologna, 17/05/2017
per il Comune di Bologna - Il Sindaco - Xxxxxxxx Xxxxxx
per la Città metropolitana di Bologna - Il Vice Sindaco metropolitano - Xxxxxxx Xxxxx
2 ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente