Contract
Contratto per l’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA/ RITIRO BUSTE DOCUMENTI E PACCHI IN CAMPO INTERNAZIONALE E PACCHI DI PESO SUPERIORE AI 20 KG PER IL CIRCUITO ITALIANO, TRAMITE CORRIERE ESPRESSO”. CIG ZDB29E317C.
Tra
l’Istituto di Informatica e Telematica ‐ CNR con sede in Pisa, Xxx X. Xxxxxxx 0, XX 0000000000, X. Xxx 00000000000, nella persona del legale rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxx, Direttore dell’Istituto, (da qui in avanti “IIT”) di seguito, congiuntamente, le “Parti”.
e
SOCISEC ‐ Società Italiana Servizi e Commercio S.r.l. con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx 00, con Codice Fiscale e Partita IVA 04827900657, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di legale rappresentante, delegata alla stipula del presente accordo (di qui innanzi “Operatore Economico”), Premesso che:
L’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel suo ruolo di Registro dei nomi a dominio appartenenti al country code Top Level Domain “.it” (di seguito ccTLD “.it”), gestisce servizi di primaria importanza per la garanzia del buon funzionamento della rete Internet italiana;
1. che il Registro, per il supporto allo svolgimento delle sue attività, necessità di un servizio efficace ed efficiente di gestione del servizio di consegna/ ritiro buste documenti e pacchi in campo internazionale e pacchi di peso superiore ai 20 Kg per il circuito italiano, tramite Corriere Espresso;
2. le suddette attività richiedono particolari e delicati accorgimenti per la loro corretta gestione, affidabilità e efficienza.
Considerato che
• che il suddetto servizio è stato precedentemente aggiudicato alla società Socisec (con provvedimento 0008647/2018 del 22/08/2018.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 ‐ Premesse
Le premesse e tutti gli atti di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Art. 2 ‐ Oggetto
L’oggetto della prestazione riguarda l’affidamento di “servizio di gestione del servizio di consegna/ ritiro buste, documenti e pacchi in campo internazionale e pacchi di peso superiore ai 20 Kg per il circuito italiano, tramite Corriere Espresso. Le caratteristiche tecniche del servizio sono individuate nell’allegato tecnico al bando di gara e nell’offerta economica.
Art. 3 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nell’allegato tecnico e nell’offerta economica dell’Operatore economico che si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’Operatore economico, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Ente e/o da terzi.
Art. 4 – Responsabilità dell’Operatore economico
L’Operatore economico sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. L’Operatore economico dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con quanto stabilito negli atti di gara e gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. L’Operatore economico risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’Operatore economico nell’esecuzione del contratto.
Art. 5 – Obblighi ed adempimenti a carico dell’Operatore economico
Sono a carico dell’Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L’Operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
Art. 6 – Verifica di conformità della fornitura
La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. All'esito positivo della verifica di conformità il direttore dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Operatore economico.
Art. 7 ‐ Durata e recesso
Il presente Accordo, redatto in due originali, da servire uno per ciascuna delle Parti, ha validità di mesi 6 dal 01/10/2019 al 31/03/2020.
Lo IIT si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo inviando all’Operatore Economico una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.
L’Operatore Economico si riserva il diritto di recedere dal presente accordo inviando allo IIT‐Registro una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R con un preavviso di almeno 90 giorni.
Entrambe le parti potranno comunque rescindere anticipatamente il presente accordo nel caso di mancato rispetto degli impegni presi o gravi abusi del servizio in oggetto.
Art. 8 ‐ Corrispettivi e modalità di pagamento
Il corrispettivo per tutta la durata del contratto è di euro 39.900,00 oltre iva.
La fatturazione, con esplicita indicazione del periodo di competenza del servizio e del CIG, dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata.
La fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità:
• fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio‐CUU “WD4UO9”;
Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, dalla data del positivo esito della verifica di conformità, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La fattura, intestata all’IIT, dovrà indicare:
• il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
• il CIG ZDB29E317C;
• il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9;
• C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;
• l’oggetto della fornitura;
• il periodo di riferimento del servizio svolto;
• il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri). L’IIT è soggetto a “Split Payment”.
Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 9 ‐ Riservatezza
L’Operatore economico e l’IIT si obbligano a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l’organizzazione, l’attività e/o il know‐how specifico dell’altra parte, cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell’altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi presso l’Autorità Giudiziaria o le Autorità competenti.
È fatto divieto di duplicare o riprodurre documentazione dell’altra parte, fatte salve le documentazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni oggetto del presente accordo.
Art. 10 ‐ Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano che i dati personali forniti nel presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza (Art. 32).
Inoltre, ai sensi degli Arti. 13 e 14 della suddetta normativa le parti si impegnano reciprocamente ad informare gli interessati per le finalità e modalità del trattamento.
Art. 11 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 8 L.136/2010)
L’Operatore Economico, in base all’art. 3, paragrafo 8 della Legge del 13 agosto 2010, N. 136 (e sue modifiche), accetta di adeguarsi, a pena dell’assoluta nullità del contratto, alla legislazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del contratto.
L’Operatore Economico accetta di dare immediata notizia alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, di qualsiasi inadempimento da parte di qualsiasi subappaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui venga a conoscenza.
L’Operatore Economico accetta di comunicare tutti gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto. Ciò deve essere fatto entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla firma del presente contratto oppure, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Se l’Operatore Economico non utilizza il conto corrente specificato nel precedente paragrafo per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, il contratto si risolverà in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della Legge N. 136/2010 (e successivi emendamenti) Per permettere la tracciabilità dei flussi finanziari, tutte le fatture dovranno contenere il Codice di Identificazione della gara CIG. ZDB29E317C.
L’operatore economico si obbliga a fornire all’IIT le informazioni relative ai conti correnti dedicati ai pagamenti da parte dell’IIT relativi al presente contratto oltre alle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 12 Clausola risolutiva espressa
Nel caso in cui l’Operatore Economico non adempia correttamente alle proprie obbligazioni riportate nel presente contratto l’IIT invierà all’Operatore Economico una lettera raccomandata, contestando puntualmente i comportamenti e gli inadempimenti ritenuti causa di possibile risoluzione, invitandola ad adempiere, nonché a un comportamento conforme al contratto in argomento.
Ove l’Operatore Economico nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata
A.R. di cui sopra, non adotti un comportamento conforme agli obblighi contrattuali, dandone contestuale conferma scritta allo IIT quest'ultimo riterrà risolto il contratto, ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.
Qualora l’Operatore Economico non utilizzi il conto corrente indicato al precedente art. 10 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.
Art. 13 ‐ Cessione, subfornitura e subaffitto
Il presente Accordo non potrà essere ceduto o trasferito da nessuna delle Parti. Art. 14 – Garanzia definitiva
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione: Garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo contrattuale relativo al quadriennio al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione.
Art. 15 ‐ Penali
Per ogni inadempimento, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle condizioni di prestazione del servizio stabilite nell’Allegato Tecnico e nell’Offerta Economica, l’ operatore economico è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, l’amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui il operatore economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e nei documenti di gara, in tali casi l’Amministrazione applicherà all’operatore economico le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all’operatore economico dall’amministrazione per iscritto. L’operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’amministrazione nel termine massimo di
15 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al operatore economico le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
La stazione appaltante potrà applicare all’operatore economico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; l’operatore economico prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.
Art. 16 ‐ Comunicazioni tra le Parti
Tutte le comunicazioni di tipo amministrativo, saranno inviate ai seguenti riferimenti:
Istituto di Informatica e Telematica
c.a. Ufficio Amministrazione Xxx X. Xxxxxxx, 0
X‐00000, Xxxx Xxxx
Tel.: x00 0000000000
Fax.: x00 0000000000
e‐mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx / xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xx
Art. 17 ‐ Foro Competente
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti avente ad oggetto l’Accordo, verrà decisa dal Tribunale di Pisa, territorialmente competente in via esclusiva in deroga ad ogni altro foro concorrente.
Art. 18 ‐ Varie
L’Accordo annulla o sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente intercorso anche solo verbalmente tra le parti ed avente ad oggetto quanto qui convenuto e riportato.
Per Per l’Istituto di Informatica e Telematica
Si approvano espressamente ai sensi degli artt. 1341 e seg. E c.c. gli artt. 2‐18. Pisa,
Per Per l’Istituto di Informatica e Telematica