Accordo
Traduzione
Accordo
0.420.513.12
tra l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)1 a nome del Consiglio federale svizzero e l’AAL International Association
(Partecipazione della Svizzera al programma di ricerca e sviluppo AAL)
Concluso il 24 novembre 2010 Entrato in vigore il 24 novembre 2010
(Stato 1° gennaio 2013)
1. Parti
Il presente Accordo è stipulato tra
Ambient Assisted Living2 (AAL) International Association, associazione interna- zionale senza scopo di lucro di diritto belga (AISBL), n. di registro 894.588.636, Xxx xx Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx, (denominata in seguito «AAL International Association»), rappresentata per la firma del presente accordo dalla prof.ssa Xxxx XXXXXXXXXX (presidente)
da una parte, e
l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)3, Effin- xxxxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxx, Xxxxxxxx, debitamente rappresentato dalla sua diret- trice, prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx, per conto del Consiglio federale svizzero;
dall’altra parte,
hanno concordato i termini e le condizioni seguenti concernenti le responsabilità e gli obblighi reciproci derivanti dal presente Accordo.
2. Oggetto e campo di applicazione
(1) Con decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità4 ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della
RU 2011 1515
1 Ora: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) (RU 2012 3631).
2 Ambient assisted living – Promozione dell’autonomia e della qualità di vita a domicilio degli anziani mediante adeguati prodotti e tecnologie.
3 Ora: SEFRI (RU 2012 3631).
4 Ogni riferimento alle «Comunità europee» o alla «Comunità» nel presente Acc. significa l’«Unione europea».
comunicazione («atto di base»), la Comunità ha deciso di fornire un contributo finanziario al programma comune di ricerca e sviluppo «Ambient Assisted Living (Domotica per categorie deboli)» («programma comune AAL»). Il contributo finan- ziario massimo della Comunità è pari a 150 milioni di euro per la durata del settimo programma quadro.
(2) Gli Stati membri partecipanti hanno dichiarato di partecipare al programma comune e si sono impegnati a fornire il loro contributo finanziario alla Comunità, rappresentata dalla DG Società dell’informazione.
(3) Gli Stati membri partecipanti hanno costituito l’AAL International Association quale struttura specifica di esecuzione del programma comune AAL.
(4) Secondo l’atto di base, il contributo finanziario della Comunità è gestito dall’AAL International Association, in quanto struttura specifica di esecuzione, in modo centralizzato indiretto secondo il disposto dell’articolo 54 paragrafo 2 let- tera c) e dell’articolo 565 del regolamento finanziario, nonché degli articoli 35, 38 paragrafo 2 e dell’articolo 41 delle relative modalità di esecuzione6. In un accordo generale concluso tra la Commissione e l’AAL International Association secondo l’articolo 4 dell’atto di base sono state stabilite le modalità particolari per la gestione centralizzata indiretta in ottemperanza al disposto dell’articolo 41 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario.
(5) Il presente Accordo è stipulato tra l’AAL International Association quale strut- tura specifica di esecuzione del programma comune AAL e l’autorità nazionale di finanziamento designata per la partecipazione all’AAL International Association e responsabile della gestione comune del programma AAL. L’autorità nazionale di finanziamento adotta le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni del presente Accordo. In particolare, in veste di membro dell’AAL International Asso- ciation nomina il proprio rappresentante e i delegati (con l’ordine di sostituzione) all’assemblea generale. L’autorità nazionale di finanziamento può in qualsiasi momento sostituire il proprio rappresentante e i delegati inviando una lettera al presidente dell’AAL International Association e precisando la data di decorrenza. Può altresì presentare candidature al comitato esecutivo in conformità con lo statuto e il regolamento interno dell’AAL International Association. Il personale distaccato all’AAL International Association continua a lavorare secondo la politica di gestione delle risorse umane e secondo il codice di condotta dell’autorità nazionale di finan- ziamento di provenienza.
(6) Qualora deleghi l’esecuzione dell’Accordo a un’altra organizzazione, l’autorità nazionale di finanziamento rimane comunque interamente responsabile nei confronti dell’AAL International Association per l’ottemperanza delle prescrizioni del presen- te Accordo.
(7) L’Accordo stabilisce nei particolari i requisiti relativi a entrambe le parti con- cernenti:
– l’esecuzione di programmi di lavoro comuni e bandi per la presentazione di proposte;
5 CE, Euratom n. 1605/2002
6 CE, Euratom n. 2342/2002
– la definizione congiunta di preventivi annui e dei controlli di bilancio;
– la selezione, l’esecuzione e l’amministrazione di attività e progetti;
– i contributi all’unità di gestione (Management Unit) dell’AAL International Association;
– il finanziamento comune di progetti selezionati e di altre attività;
– il trasferimento del contributo finanziario comunitario all’autorità nazionale di finanziamento ad opera dell’AAL International Association;
– la tutela degli interessi finanziari della Commissione, in particolare in caso di irregolarità, frodi, corruzione e altre pratiche illegali;
– il sostegno all’AAL International Association mediante rapporti annuali, audit e valutazioni obbligatorie e fornendo tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della valutazione intermedia e finale del programma comune AAL e per la compilazione del rapporto finale sul controllo dei pro- getti e del rapporto finale sul programma AAL.
(8) L’Accordo va letto e interpretato in combinato disposto con i seguenti atti:
– la decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
– l’accordo generale tra le Comunità europee, rappresentate dalla Commis- sione, e la AAL International Association del 19 dicembre 2008, allegati inclusi;
– lo statuto e il regolamento interno, allegati inclusi, della AAL International Association;
– il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1);
– il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commis- sione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2);
– il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (XXXX) (GU L 136 del 31.5.1999, p. 1);
– le regole e le modalità definite negli allegati A e C dell’Accordo del 25 giu- gno 20077 sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità euro- pea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confede- razione Svizzera, dall’altra (GU L 189 del 20.7.2007, p. 26);
– la lettera del 24 aprile 2007 del dott. Beat Xxxx-Xxxx, per conto della dott.ssa Xxxxxx, direttrice dell’UFFT8, del 24 aprile 2007, al sig. De Bruine, DG Società dell’informazione e media, che include l’impegno da parte dell’auto-
7 RS 0.420.513.1
8 Ora: SEFRI (RU 2012 3631).
xxxx nazionale di finanziamento a partecipare al programma comune AAL e al contributo nazionale;
– il verbale della seduta dell’assemblea generale dell’AAL che approva l’adesione dell’autorità nazionale di finanziamento all’AAL International Association.
3. Entrata in vigore e durata
(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma dell’ultima delle due parti.
(2) Entrambe le parti possono in qualsiasi momento sospendere o denunciare il presente Accordo secondo le disposizioni contenute nel presente Accordo.
(3) Prima del 31 dicembre 2013 entrambe le parti convengono un calendario detta- gliato per le varie misure di conclusione del programma comune AAL entro la fine del settimo programma quadro al fine di:
– versare il contributo a saldo dovuto dall’AAL International Association all’autorità nazionale di finanziamento;
– stabilire una procedura per il recupero di qualsiasi importo indebitamente accordato a progetti dai fondi comunitari e che l’AAL International Associa- tion deve restituire al bilancio della Comunità.
4. Esecuzione di programmi di lavoro comuni e bandi per la presentazione di proposte
(1) L’AAL International Association stabilisce il programma di lavoro annuale, comprendente i bandi annuali per la presentazione di proposte, le altre attività e i compiti amministrativi dell’AAL International Association. L’autorità nazionale di finanziamento deve essere membro a tutti gli effetti dell’AAL International Associa- tion e possedere in particolare i diritti di voto. L’assemblea generale dell’AAL International Association decide in merito al programma di lavoro, il quale deve anche essere approvato dalla Commissione europea come parte dell’accordo annuale.
(2) Su richiesta, l’autorità nazionale di finanziamento comunica all’AAL Internatio- nal Association:
– l’impegno finanziario per il programma di lavoro stilato sulla base del bilan- cio previsto;
– i criteri nazionali di idoneità e altri requisiti legali, amministrativi e finan- ziari applicabili per ogni bando per la presentazione di proposte ai fini della stipula degli accordi nazionali di sovvenzione con i partecipanti ai progetti. Tali criteri e requisiti devono essere presentati entro 30 giorni civili dalla richiesta del comitato esecutivo dell’AAL;
– i criteri nazionali di idoneità che l’AAL International Association deve includere nei bandi per la presentazione di proposte;
– la nomina di un coordinatore nazionale e di un punto di contatto nazionale e relativi delegati (incluso ordine di sostituzione). Il coordinatore nazionale e i suoi delegati sono membri dell’unità di gestione dell’AAL International Association che agisce per conto del comitato esecutivo dell’AAL Interna- tional Association in tutte le questioni amministrative dell’AAL Internatio- nal Association e del programma AAL, in particolare per la preparazione e l’esecuzione del programma di lavoro annuale. L’autorità nazionale di finanziamento o l’ente che agisce a suo nome può in qualsiasi momento so- stituire il proprio rappresentante e i delegati mediante comunicazione scritta all’AAL International Association. Nella comunicazione va precisata la data di decorrenza della sostituzione.
5. Amministrazione dei progetti
L’amministrazione comune dei progetti finanziati è descritta in un manuale fornito dall’AAL International Association.
a. Selezione delle proposte
(1) L’AAL International Association è responsabile della valutazione e della sele- zione delle proposte. La valutazione delle proposte di progetto presentate è svolta con l’assistenza di esperti indipendenti. Il processo di valutazione si conclude con una graduatoria dei progetti. L’assemblea generale dell’AAL International Associa- tion approva una graduatoria delle proposte selezionate che ha valore vincolante per tutti i membri dell’AAL International Association.
(2) Dopo l’approvazione della graduatoria, il comitato esecutivo dell’AAL Interna- tional Association fa in modo che le richieste di finanziamento corrispondano agli stanziamenti nazionali disponibili. Qualora un progetto sia scelto per l’assegnazione di finanziamenti e uno o più programmi nazionali partecipanti abbiano esaurito i fondi stanziati per essi, l’autorità nazionale di finanziamento in cooperazione con l’AAL International Association adotta tutte le misure possibili per trovare altri modi per finanziare detto progetto e i suoi partecipanti al fine di rispettare la gradua- toria stabilita.
(3) L’autorità nazionale di finanziamento prende in considerazione le seguenti opzioni:
– l’autorità nazionale di finanziamento può aumentare lo stanziamento per l’AAL. Ciò può avvenire anche utilizzando fondi di altre fonti pubbliche, quali altri programmi di ricerca (ad eccezione del settimo programma quadro e di altre fonti di finanziamento della Comunità non idonei per progetti AAL);
– i partecipanti possono ricevere finanziamenti da privati, p. es. mediante capi- tale di rischio, o ricorrere a capitale proprio. Se ciò non è sufficiente per il partecipante o i partecipanti e se non si riescono a mobilizzare altre fonti di finanziamento, il progetto può continuare con l’esclusione del partecipante o dei partecipanti;
– l’amministrazione nazionale finanziatrice di un altro Stato membro parteci- pante può finanziare il partner (finanziamento incrociato);
– il partner può essere sostituito da un altro partecipante oppure per il progetto può essere stipulato un contratto senza il partner, purché i criteri di idoneità siano rispettati.
Il processo di bilanciamento dei finanziamenti e di trattativa si conclude entro 30 giorni civili.
(4) Per assicurare che il progetto sia ancora realizzabile e sufficientemente vicino alla proposta valutata dagli esperti indipendenti, l’AAL International Association può decidere di sottoporre la proposta a un’ulteriore valutazione centrale e indipen- dente con l’assistenza di esperti indipendenti, al fine di valutare la proposta senza la partecipazione del partecipante o dei partecipanti in questione o, se suggerito dal consorzio di progetto, con un partecipante sostitutivo.
(5) Il progetto che risulta non più realizzabile o che si allontana troppo dalla propo- sta valutata dagli esperti indipendenti è cancellato dalla graduatoria in modo che possa essere preso in esame il progetto successivo. Tale decisione è presa dall’AAL International Association dopo aver ricevuto prove sufficienti che le altre alternative sono state verificate e non sono praticabili.
(6) Il presidente dell’AAL International Association trasmette l’elenco per il finan- ziamento delle proposte di progetto risultante dal processo di bilanciamento, com- pleto di punteggio, osservazioni ed eventuali raccomandazioni di modifiche, ai membri dell’assemblea generale dell’AAL International Association e al coordina- tore di progetto dell’autorità nazionale di finanziamento per le collaborazioni trans- nazionali entro 14 giorni civili dalla conclusione del processo. Ogni coordinatore di progetto transnazionale trasmette tale comunicazione ai propri partner di progetto transnazionali.
b. Accordi nazionali di sovvenzione
(1) A seguito di detta comunicazione e sulla base dell’elenco delle proposte xxxxxxx- xxxx approvato dall’assemblea generale dell’AAL International Association, i bene- ficiari presentano le proposte complete dei propri progetti alla rispettiva autorità nazionale di finanziamento entro 30 giorni civili.
(2) L’autorità nazionale di finanziamento del coordinatore del progetto comune organizza il processo di coordinamento e di negoziazione per il progetto di collabo- razione e provvede affinché un accordo di consorzio valido sia stipulato e firmato da tutte le parti. Per l’adempimento di questo obbligo l’autorità nazionale di finanzia- mento del coordinatore riceve adeguato sostegno dal coordinatore di progetto e dagli altri enti nazionali di finanziamento partecipanti.
(3) Al termine del processo di coordinamento e negoziazione, le autorità nazionali di finanziamento impegnate in un progetto di collaborazione stipulano accordi di sovvenzione con i partecipanti al progetto. Tali accordi sono stipulati in ottemperan- za alle disposizioni nazionali entro 60 giorni civili dalla presentazione della proposta completa. Sono di importanza fondamentale la verifica dell’idoneità dei costi e il rispetto delle disposizioni della CE in materia di aiuti statali per progetti di R&S.
Qualsiasi modifica sostanziale al progetto durante il processo di negoziazione (modifiche della composizione del consorzio, degli obiettivi principali del progetto, riduzioni o aumenti sostanziali del bilancio di progetto) deve essere comunicata all’AAL International Association per approvazione prima della firma degli accordi di sovvenzione. Lo stesso vale se tali modifiche avvengono nella fase di attuazione dei progetti.
(4) Gli accordi di sovvenzione includono inoltre tutti gli obblighi di rendiconto e di controllo previsti dal presente Accordo. L’autorità nazionale di finanziamento garan- tisce inoltre che il finanziamento del progetto avvenga secondo i tassi di finanzia- mento fissati nell’accordo generale, inclusi gli allegati, e nell’accordo annuale tra l’AAL International Association e la Commissione nonché secondo le disposizioni nazionali in materia di finanziamento.
(5) Il beneficiario del progetto rilascia una dichiarazione secondo cui non è stato e non sarà fornito in futuro un duplice finanziamento da fonte nazionale o comunita- ria.
(6) Qualora il processo di negoziazione e di preparazione dell’accordo di sovven- zione non giunga a buon fine, le autorità nazionali di finanziamento riferiscono all’AAL International Association entro 60 giorni civili dalla presentazione della proposta completa.
(7) Tutti gli accordi di sovvenzione per un progetto di collaborazione transnazionale entrano in vigore il giorno civile successivo alla firma degli accordi di progetto di tutti i partner. La firma avviene entro 60 giorni dalla presentazione della proposta completa.
(8) Entro 14 giorni civili dalla stipula degli accordi di sovvenzione il coordinatore di progetto presenta alla propria autorità nazionale di finanziamento i seguenti documenti:
– una descrizione del programma di lavoro del progetto di collaborazione, che specifichi in particolare tutte le attività e le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati negli accordi di sovvenzione;
– copia di tutti gli accordi di sovvenzione;
– l’accordo di consorzio;
– il piano finanziario del progetto.
Dopo l’approvazione, l’autorità nazionale di finanziamento del coordinatore di progetto comunica all’AAL International Association l’esito del suo esame entro 21 giorni civili dalla firma degli accordi di sovvenzione.
Le autorità nazionali di finanziamento permettono l’accesso agli accordi di sovven- zione e a tutti i documenti ad esso correlati su richiesta dell’AAL International Association o di qualsiasi altra organizzazione menzionata nella cifra 7 del presente Accordo.
(9) L’accordo di sovvenzione include l’obbligo del beneficiario di dare atto del finanziamento ricevuto dalla Comunità europea e di esporre il logo europeo in maniera adeguata.
(10) L’accordo di sovvenzione include l’obbligo del beneficiario di fornire all’AAL International Association, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per la pubblicazione di informazioni sul progetto, conformemente all’accordo gene- rale tra l’AAL International Association e la Commissione europea e di accettare che l’AAL International Association e la Commissione siano autorizzate a pubbli- care le informazioni di cui agli articoli 34.4 e 34.5 dell’accordo generale.
(11) Se un’autorità nazionale di finanziamento non opera mediante accordi di sovvenzione, le disposizioni concernenti tali accordi si applicano anche ai loro equivalenti nazionali.
c. Amministrazione dei progetti finanziati e di altre attività
(1) L’autorità nazionale finanziatrice è responsabile dell’amministrazione dei pro- getti finanziati in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali dopo la firma dell’accordo di sovvenzione tra l’autorità nazionale finanziatrice e il beneficiario o di altro strumento legale analogo di applicazione (di seguito «accordo di sovven- zione» si riferisce a entrambi). L’amministrazione dei progetti segue le procedure nazionali descritte in base al modello di cui all’Allegato 2. Il rapporto sulle proce- dure nazionali include in particolare il sistema nazionale di controllo, la strategia di audit incluso il metodo applicato per la selezione degli accordi di sovvenzione da sottoporre ad audit e una conferma dell’applicazione degli standard internazionali di audit. Il rapporto è presentato non più di 60 giorni civili dalla firma del presente Accordo, di cui diventa un allegato.
(2) L’amministrazione comprende almeno:
– un monitoraggio annuale sulle prestazioni relative ai progetti individuali par- tecipanti a un progetto di collaborazione in conformità all’accordo di sov- venzione;
– un monitoraggio comune del progetto di collaborazione coordinato dal- l’autorità nazionale di finanziamento del coordinatore di progetto.
6. Gestione finanziaria del programma comune
a. Principi
(1) L’AAL International Association organizza la gestione finanziaria ed è compe- tente per il trasferimento dei contributi comunitari alle autorità nazionali di finan- ziamento.
(2) L’autorità nazionale di finanziamento fornisce tutte le informazioni nazionali relative alla gestione finanziaria del programma AAL, su richiesta dell’AAL Interna- tional Association, entro 15 giorni civili dalla richiesta. Le informazioni includono in particolare un rapporto semestrale di sintesi secondo la cifra 7 (4) del presente Accordo e la conferma del conto bancario utilizzato dall’autorità nazionale di finan- ziamento per i finanziamenti europei. Il conto bancario deve permettere di identifi- care il contributo comunitario.
(3) L’autorità nazionale di finanziamento esegue il monitoraggio finanziario e contrattuale sulla base delle norme e delle procedure nazionali.
(4) Nell’esecuzione di pagamenti al beneficiario, l’autorità nazionale di finanzia- mento dà atto della parte di finanziamento fornita dalla Comunità.
(5) Ogni parte notifica all’altra entro 14 giorni civili l’eventuale sospensione o riduzione dei pagamenti dovuta a prestazioni insoddisfacenti da parte del beneficia- rio o ad altre cause.
(6) L’autorità nazionale di finanziamento del coordinatore del consorzio coordina e supervisiona la stesura del rapporto finanziario del progetto comune, che fa parte del rapporto del progetto annuale da presentare in lingua inglese. A questo fine può richiedere il supporto del coordinatore di progetto e delle altre autorità nazionali di finanziamento partecipanti.
(7) Per assicurare una buona tenuta della contabilità vengono assunti un contabile e un revisore esterno indipendente per l’audit finanziario annuale dell’AAL Interna- tional Association.
(8) Il contributo finanziario comunitario a un bando specifico non può eccedere l’importo complessivo dei contributi finanziari nazionali al bando, entro il limite di spesa di 150 milioni di euro per la durata del programma comune AAL.
b. Bilancio annuale
Il bilancio annuale è determinato sulla base del programma annuale di lavoro appro- vato e include almeno gli elementi seguenti:
– il bilancio previsto per i bandi di presentazione di proposte per progetti di collaborazione di R&S e gli stanziamenti nazionali;
– il bilancio previsto per attività di accompagnamento e gli stanziamenti nazionali;
– il bilancio previsto per l’amministrazione del programma AAL;
– una stima dei pagamenti annuali per i progetti già in corso.
c. Modalità di pagamento
(1) Al termine del processo di valutazione e della firma degli accordi di sovven- zione viene calcolato il bilancio definitivo per un bando.
(2) Il contributo finanziario comunitario effettivo al termine di un progetto è calco- lato sulla base dei costi imputabili del progetto alla sua conclusione approvati dall’autorità nazionale di finanziamento dopo il controllo finanziario finale del progetto.
(3) L’autorità nazionale di finanziamento evade nella propria lingua e secondo le proprie procedure nazionali le richieste di rimborso dei costi o di anticipo di paga- mento dei beneficiari di sovvenzioni. Essa verifica che tali richieste siano valide e che i costi siano imputabili e in linea con l’accordo nazionale di sovvenzione. L’autorità nazionale di finanziamento ha il compito di svolgere tutte le verifiche necessarie.
(4) Il contributo finanziario comunitario è versato dall’AAL International Associa- tion su richiesta dell’autorità nazionale di finanziamento membro a tutti gli effetti dell’AAL International Association. Alla richiesta va allegata una copia del docu- mento nazionale di pagamento del contributo nazionale. Per agevolare le operazioni di pagamento è possibile raggruppare i pagamenti per diversi progetti. La firma della persona o delle persone autorizzate a firmare le richieste di pagamento e a gestire il conto bancario dell’autorità nazionale di finanziamento deve essere depositata presso l’AAL International Association.
(5) I contributi finanziari comunitari sono versati dall’autorità nazionale di finan- ziamento membro a tutti gli effetti dell’AAL International Association entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta adeguatamente giustificata. Il pagamento al beneficiario è eseguito entro 14 giorni civili dal ricevimento del contributo finanzia- rio comunitario.
(6) I dettagli tecnici sulle procedure e le modalità di pagamento sono stabilite in un manuale a sé stante.
(7) L’autorità nazionale di finanziamento documenta l’importo dei costi accettati e ogni altra questione finanziaria o contrattuale concernente l’esecuzione dell’accordo nazionale di sovvenzione nonché ogni versamento effettuato a favore del beneficia- rio e permette l’accesso ai documenti su richiesta dell’AAL International Associa- tion.
(8) Ciascuna autorità nazionale di finanziamento informa il tesoriere dell’AAL International Association dell’eventuale sospensione o riduzione dei pagamenti a causa di prestazioni insoddisfacenti da parte del beneficiario o per altre cause, entro 14 giorni civili dalla data della decisione dell’autorità nazionale di finanziamento.
(9) L’autorità nazionale di finanziamento del coordinatore del consorzio coordina e supervisiona la stesura del rapporto finanziario del progetto comune, che fa parte del rapporto del progetto annuale da presentare in lingua inglese. A questo scopo può richiedere il supporto del coordinatore di progetto e delle altre autorità nazionali di finanziamento partecipanti.
7. Rapporti, audit e controlli
(1) Il coordinatore del progetto di collaborazione transnazionale all’AAL Interna- tional Association deve presentare entro 60 giorni civili dopo la fine dell’anno civile un rapporto di progetto annuale standardizzato, comprendente un rapporto sull’avanzamento dei lavori e un rapporto sul controllo finanziario (entrambi con eventuali osservazioni delle autorità nazionali di finanziamento interessate).
L’autorità nazionale di finanziamento del coordinatore di un progetto di collabora- zione transnazionale include tale obbligo nell’accordo di sovvenzione. Le altre autorità nazionali di finanziamento responsabili del progetto di collaborazione includono nei propri accordi nazionali di sovvenzione gli obblighi di rendiconto dei beneficiari nei confronti del coordinatore del progetto.
(2) Al termine del progetto di collaborazione transnazionale, le autorità nazionali di finanziamento presentano entro 30 giorni civili al coordinatore del progetto di colla-
borazione transnazionale un rapporto scientifico e finanziario finale per ogni singolo progetto. Il coordinatore presenta all’AAL International Association un rapporto standardizzato di sintesi del progetto di collaborazione transnazionale entro 30 giorni civili dalla conclusione del progetto.
(3) Entro 60 giorni civili dalla firma del presente Accordo l’autorità nazionale di finanziamento fornisce una descrizione standardizzata (secondo il modello di cui all’Allegato 2 del sistema nazionale interno di controllo e di ogni modifica succes- siva dello stesso, la quale permetta all’AAL International Association di valutare in maniera centralizzata i rischi relativi al controllo, in particolare le procedure di audit e di controllo per la prevenzione di frodi e irregolarità, nonché della strategia di audit che l’autorità nazionale di finanziamento deve adottare, incluso il metodo per scegliere gli accordi di sovvenzione e i contratti da sottoporre ad audit. Il documento diventa un allegato al presente Accordo.
(4) L’autorità nazionale di finanziamento contribuisce mediante un rapporto di sintesi semestrale al rapporto finanziario semestrale e alle previsioni finanziarie dell’AAL International Association, necessarie per la gestione dei contributi finan- ziari dell’UE al programma AAL. Tale rapporto di sintesi specifica in particolare:
– l’uso del contributo comunitario, compresi i pagamenti per progetto a livello di partecipanti;
– i pagamenti dal bilancio nazionale ai progetti;
– l’attuazione e i risultati dell’audit o degli audit finanziari nazionali;
– una previsione dei pagamenti per progetto del semestre successivo, relativi sia al contributo comunitario sia alle erogazioni nazionali;
– se del caso, le misure adottate dall’autorità nazionale di finanziamento per salvaguardare gli interessi finanziari nazionali e comunitari.
(5) L’autorità nazionale di finanziamento riconosce i diritti dell’AAL International Association, della Commissione o degli enti o persone fisiche o giuridiche da essa autorizzati, della Corte dei conti europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a svolgere controlli e audit secondo le regole e le modalità stabilite nell’Allegato C dell’Accordo del 25 giugno 20079 sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, e concede il diritto di accesso appropriato ai propri locali e a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento di controlli, verifiche, ispezioni, audit e valutazioni. Tutti i contratti e gli accordi firma- ti tra le autorità nazionali di finanziamento e i beneficiari contemplano espressamen- te tali diritti a svolgere controlli, ispezioni e audit e ad accedere ai propri locali e a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento di detti controlli, ispezioni e audit.
(6) L’autorità nazionale di finanziamento fornisce tempestivamente il proprio contributo alla valutazione intermedia e finale del programma comune AAL.
(7) L’autorità nazionale di finanziamento si impegna a prevedere lo stesso obbligo di accettare detti controlli, audit e obblighi di rendiconto nei contratti o accordi che essa stipula con i beneficiari finali.
8. Tutela dei fondi comunitari
a. Responsabilità dell’autorità nazionale di finanziamento
(1) Le autorità nazionali di finanziamento rispondono di tutti gli impegni assunti dall’AAL International Association, in particolare di tutti gli obblighi derivanti dall’accordo generale e dagli accordi annuali stipulati tra la Commissione europea e l’AAL International Association.
(2) La responsabilità individuale di ciascuna autorità nazionale di finanziamento è calcolata come percentuale della responsabilità complessiva dell’AAL International Association, in base ai seguenti elementi:
– l’impegno iniziale al programma comune AAL per obblighi relativi all’amministrazione e alle attività di accompagnamento;
– i contributi finanziari comunitari per progetti di collaborazione di R&S.
(3) Per gli obblighi dell’AAL International Association relativi alle attività ammini- strative e di accompagnamento dei programmi di lavoro annuali, la responsabilità individuale di ciascuna autorità nazionale di finanziamento si basa sull’importo dello stanziamento iniziale per il programma AAL (Allegato 1). La responsabilità indivi- duale va calcolata in proporzione al contributo nazionale stanziato rispetto al totale di tutti i contributi nazionali.
(4) Per obblighi relativi a progetti di collaborazione di R&S, la responsabilità nazionale è determinata sulla base del contributo ricevuto dalla Commissione euro- pea. L’importo dei contributi UE è calcolato sulla base degli accordi di progetto al termine del processo di negoziazione da parte dell’autorità nazionale di finanzia- mento. Esso è approvato dal comitato esecutivo dell’AAL International Association e nel rapporto annuale di audit. La responsabilità individuale di un’autorità nazio- nale di finanziamento è calcolata in proporzione ai contributi UE annui ricevuti rispetto al totale dei contributi UE a progetti di collaborazione di R&S (bandi) di un programma di lavoro annuale del programma comune AAL. La responsabilità nazionale relativa ai bandi per diversi programmi di lavoro annuali è calcolata in maniera analoga.
(5) Le responsabilità individuali sono calcolate dal comitato esecutivo dell’AAL International Association e sono approvate dal revisore. Devono essere confermate per scritto dalle autorità nazionalî finanziatrici entro 60 giorni dalla richiesta di conferma da parte dell’AAL International Association. Dopo conferma da parte dell’autorità nazionale di finanziamento, esse vengono allegate al presente accordo.
(6) Il calcolo e i dettagli amministrativi relativi alla responsabilità nazionale sono inclusi nel manuale per l’amministrazione dell’AAL International Association.
b. Diritto di rimborso
(1) Ciascuna delle parti informa per scritto l’altra parte non appena constatano che un beneficiario ha violato l’accordo di sovvenzione con quest’ultima, incluso l’obbligo del beneficiario di impiegare i contributi per lo scopo approvato.
(2) Ciascuna delle parti adotta le misure adeguate per prevenire irregolarità, frodi, corruzione o altre pratiche illegali.
(3) L’autorità nazionale di finanziamento è responsabile di qualsiasi perdita di contributi finanziari comunitari causata dall’insolvenza di un beneficiario e dall’uso illegale e irregolare di sovvenzioni in progetti individuali, se l’autorità nazionale di finanziamento non ha applicato tutte le misure previste dalla legislazione nazionale per entrare in possesso dei fondi. In tal caso deve essere presentato un rapporto dettagliato all’AAL International Association.
(4) Qualora l’AAL International Association versi indebitamente fondi europei all’autorità nazionale di finanziamento o qualora se ne giustifichi il recupero secondo le disposizioni del presente Accordo, l’autorità nazionale di finanziamento si impegna a rimborsare all’AAL International Association l’importo in questione alle condizioni ed entro i termini da essa stabiliti.
(5) Qualora l’autorità nazionale di finanziamento versi indebitamente fondi europei a un beneficiario o qualora se ne giustifichi il recupero secondo le disposizioni del contratto o dell’accordo di sovvenzione, l’autorità nazionale di finanziamento si impegna a rimborsare all’AAL International Association l’importo in questione alle condizioni ed entro i termini da essa stabiliti.
(6) Devono essere intraprese tutte le misure legali e amministrative per il recupero dei fondi versati indebitamente. Qualora, nonostante la dovuta diligenza per assicu- rare il recupero, l’autorità nazionale di finanziamento riesca a recuperare solo parte della somma dal beneficiario, l’importo recuperato è diviso tra l’autorità nazionale di finanziamento e la Commissione in misura proporzionale al contributo comunita- rio e a quello nazionale per il progetto specifico.
9. Proprietà intellettuale
(1) La politica del programma comune AAL in materia di diritti di proprietà intel- lettuale promuove la creazione di sapere nonché lo sfruttamento e la divulgazione dei risultati dei progetti del programma comune AAL. Essa si basa sulle regole per la partecipazione al settimo programma quadro ed è conforme alle regole e alle modalità definite nell’Allegato A dell’accordo del 25 giugno 200710 sulla coopera- zione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra. Fatta eccezione di queste linee generali, i partecipanti a un progetto di collaborazione sono liberi nella definizione delle decisioni contrattuali.
(2) Per tutti i progetti di collaborazione di R&S che beneficiano di sovvenzioni è obbligatoria la stipula di un accordo di consorzio che deve essere firmato da tutti i
partecipanti prima della firma degli accordi di sovvenzione. L’accordo di consorzio disciplina in dettaglio i diritti d proprietà intellettuale, in particolare quelli riguar- danti la protezione di sapere, la proprietà dei risultati, i diritti di sfruttamento e di accesso sia per l’esecuzione dei progetti che per la fase di sfruttamento.
(3) Le linee guida per la stipula di un accordo di consorzio sono parte integrante del manuale di gestione del programma.
10. Obbligo di riservatezza
(1) Le Parti convengono di adottare misure appropriate tese a garantire la riserva- tezza dei dati, dei documenti o di altro materiale dichiarato riservato per tutta la durata del programma comune AAL e per i tre anni successivi alla sua conclusione. Tutte le informazioni ricevute in relazione alla valutazione delle proposte di progetto sono strettamente riservate.
(2) Ciò include l’obbligo di non fare uso delle informazioni riservate per fini diversi da quelli originariamente previsti e di non svelare informazioni riservate a terzi senza previo consenso scritto della parte divulgante per assicurare che la diffusione interna delle informazioni riservate ad opera della parte ricevente avvenga solo se strettamente necessario, e di restituire alla parte divulgante, su sua richiesta, tutte le informazioni riservate che sono state fornite o acquisite, incluse tutte le copie e di cancellare qualsiasi informazione conservata in un formato leggibile da una macchi- na elaboratore. Se necessario per la documentazione di obblighi correnti, la parte ricevente può tuttavia chiedere di conservare una copia esclusivamente a fini di archiviazione.
(3) Qualora le informazioni riservate siano state comunicate oralmente, il loro carattere di riservatezza deve essere confermato per scritto dalla parte divulgante entro 15 giorni dalla comunicazione.
(4) La parte ricevente è responsabile dell’adempimento dei suddetti obblighi da parte dei suoi collaboratori e garantisce che essi vi si attengano, nei limiti delle possibilità legali, durante e dopo la scadenza del presente Accordo e/o dopo il ter- mine del loro impiego.
(5) La riservatezza non è più applicabile se l’informazione riservata diviene di pubblico dominio senza violazione degli obblighi di riservatezza, se la parte divul- gante comunica successivamente alla parte ricevente che l’informazione riservata non è più tale, se l’informazione riservata è successivamente comunicata alla parte ricevente senza obblighi di riservatezza da terzi che ne siano lecitamente in possesso e non sottostiano a obblighi di riservatezza, se la diffusione o la comunicazione dell’informazione riservata è richiesta da una legge nazionale di una delle parti.
11. Sospensione e risoluzione
(1) Il presente Accordo può essere sospeso da una delle parti nel caso in cui una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente Accordo, o nel caso in cui la partecipazione dell’autorità nazionale di finanziamento al programma comune
XXX sia sospesa in seguito a decisione dell’AAL International Association. La sospensione entra in vigore 30 giorni civili dopo il ricevimento della notifica.
(2) La Svizzera può sospendere o risolvere il presente Accordo in qualsiasi momen- to previa notifica scritta all’AAL International Association. In tal caso, il presente Accordo cessa di esplicare i suoi effetti 90 giorni dopo la data di tale notifica.
(3) In deroga ai paragrafi (1) e (2), i progetti e le attività in corso al momento della sospensione o della risoluzione del presente Accordo proseguono fino al loro com- pimento alle condizioni definite nel presente Accordo. Le parti definiscono di comune accordo qualsiasi altra conseguenza derivante dalla sospensione o dalla risoluzione.
12. Avvisi e comunicazioni
Gli avvisi e le comunicazioni devono essere comunicati in forma scritta al seguente indirizzo:
– per l’AAL International Association AAL International Association Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxxxxxxxx Xxxxxx
– per l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)11
Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 00
XX-0000 Xxxxx Xxxxxxxx
Tel: x00 00 00 00000
Ogni parte al presente Accordo informa l’altra parte senza indugio e per scritto di qualsiasi cambiamento riguardante i suddetti nomi e indirizzi.
13. Emendamenti e modifiche
(1) Eventuali emendamenti o modifiche al presente Accordo sono validi unicamen- te se effettuati per scritto e sottoscritti da un firmatario autorizzato di ogni parte.
(2) Ciascuna parte all’Accordo dà notifica all’altra parte se ritiene che la prestazioni siano inadeguate o se l’Accordo non corrisponde più ai documenti costituenti del programma comune AAL.
(3) Qualsiasi modifica dell’Accordo tra l’AAL International Association e l’autorità nazionale di finanziamento deve essere approvato dall’assemblea generale dell’AAL International Association prima di qualsiasi firma.
(4) Qualora l’autorità nazionale di finanziamento modifichi la propria struttura amministrativa, in particolare per quanto concerne l’ente nazionale responsabile del programma comune AAL, tali modifiche vanno comunicate entro 15 giorni civili all’AAL International Association ai fini della legittimazione e della definizione della data di decorrenza. Tali comunicazioni sono allegate al presente Accordo che resta in vigore senza che siano necessarie ulteriori atti.
14. Lingua
L’inglese è la lingua usata per tutti i documenti e gli avvisi redatti dall’AAL Interna- tional Association o comunicati all’AAL International Association dall’autorità nazionale di finanziamento, compresi i rapporti e i documenti di altro genere e durante gli incontri, in adempimento al presente Accordo o in relazione a esso. Le traduzioni sono tese unicamente a una migliore comprensione e non hanno alcuna valenza legale.
15. Composizione delle controversie e diritto applicabile
(1) Qualsiasi controversia tra le parti concernente l’interpretazione, l’applicazione o la validità del presente Accordo è risolta in via amichevole.
(2) Il presente Accordo e ogni questione da esso risultante sono soggetti al diritto belga.
16. Clausola di salvaguardia
Se una o più disposizioni contenute nel presente Accordo o qualsiasi documento che si riferisce a esso sono giudicati da una corte o autorità competente assolutamente nulli, illegali o non attuabili in virtù di una legge applicabile – compresa la legge sulla concorrenza – la validità, la legalità e l’attuabilità delle rimanenti disposizioni contenute nell’Accordo non devono in alcun modo essere toccate o pregiudicate, purché in tal caso le parti si impegnino a compiere tutti gli sforzi economicamente possibili per raggiungere lo scopo della disposizione invalida mediante una nuova disposizione con effetto legale che produca benefici o oneri economici uguali (o sostanzialmente simili).
Fatto a Bruxelles in due esemplari originali in inglese
Bruxelles, 24 novembre 2010
L’AAL International Association Xxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxx, 17 novembre 2010
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)12 a nome del Consiglio federale svizzero:
Xxxxxx Xxxxxx
Allegato 1
Paese Membro Stanzia-
menti (annui) mio. €
Austria Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Xxxxxxxxx 0; 0000 Xxxx
Xxxxxx IWT, Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00; 0000 Xxxxxxx
Xxxxx Research Promotion Foundation
X.X.XXX 00000, 0000 Xxxxxxxx (=Nikosia)
Danimarca Danish Agency for Science, Technology and Innovation (DASTI)
Xxxxxxxx 00; 0000 Xxxxxxxxx X
Xxxxxxxxx Xxxxx – Finnish Funding Agency for Technology and Innovation
P.O. Box 69; XX-00000 Xxxxxxxx
Xxxxxxx Agence National de la Recherche 000 xxx xx Xxxxx; 00000 Xxxxx
Xxxxxxx 2 Caisse Nationale de Solidarité (CNSA), nominated ANR to represent CNSA as a member of the General Assembly
Germania Bundesministerium für Bildung und Forschung Heinemannstraße 2; 00000 Xxxx
Xxxxxx Ministry of Development; General Secretariat for Research and Technology, Mesogeion Ave. 14–18; 00000 Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxx; Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0
Israele Israel-Europe R&D Directorate for FP7 (ISERD) 00 Xxxxxxx Xx.; Xxx Xxxx 00000
Xxxxxx Ministero dell’Università e della Ricerca P.le Kennedy,20; 00144 Roma
Lussemburgo Fonds de la Recherche
0, xxx Xxxxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx; X.X.Xxx 0000, 0000 Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx LUXINNOVATION GIE
0, xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx; 0000 Xxxxxxxxxx – Kirchberg
Norvegia The Research Council of Norway
Stensberggata 26; X.X. Xxx 0000 Xx. Xxxxxxxxxx; X-0000 Oslo
2.5
1.0
0.5
0.5
2.5
1.5
1.5
5.0
1.5
0.5
1.0
2.5
0.3
0.3
0.1
Paese Membro Stanzia-
menti (annui) mio. €
Paesi Bassi Ministry of Health, Welfare and Sport
Parnassusplein 5; 2511 VX The Hague
Polonia Narodowe Centrum Bada’n I Rozwoju
xx. Xxxxxx 00/00; 00-000 Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Agency for the Knowledge Society (UMIC)
Taguspark; Edificio Inovacao I, 2°; 2740-122 Porto Salvo
Regno Unito Technology Strategy Board
X0, Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx XX0 0XX
Romania National Center for Programme Management 21–00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx Visoko Solstvo Zannost in Tehnologijo Trg OF 13; 0000 Xxxxxxxxx
Member will become likely the Institute for Rehabilitation
Spagna – ISCII Instituto de Salud Xxxxxx XXX del Ministerio de Sanidad y Consumo
Xxxxxxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Xxxxxx – Mityc Dirección General para el Desarollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Xxxxxxx Xxxx, 00
00000 Xxxxxx
Xxxxxx – Mec Ministerio de Educación y Ciencia
Dirección Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx X/Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Xxxxxx VINNOVA
VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM – SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS
XX-000 00 Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)13
Xxxxxxxxxxxxxxx 00; 0000 Xxxxx
1.9
1.0
0.5
1.1
0.2
0.2
2.0
2.0
0.4
0.5
2.0
Paese Membro Stanzia-
menti (annui) mio. €
Ungheria National Office for Research and Technology (NKTH) Xxxxxxx X. x. 0/X; 0000 Xxxxxxxx
2.5
Allegato 2
Modello per la redazione dei rapporti destinati all’AAL International Association
Sistemi di controllo e audit nazionali
1. Sistema interno di controllo in funzione in seno all’autorità nazionale di finanziamento
– Descrizione generale del sistema utilizzato di controllo di progetti.
– Descrizione più dettagliata delle procedure di audit e di controllo per la prevenzione di frodi e irregolarità, consistente in una descrizione delle pro- cedure esistenti di audit e di controllo tale da permettere all’AAL Internatio- nal Association di valutare a livello centrale i rischi legati al controllo.
2. Processo di audit utilizzato dall’autorità nazionale di finanziamento,
incluso il metodo di selezione dei contratti e degli accordi di sovvenzione da sotto- porre ad audit. Ciò include il processo per la pianificazione annuale degli audit e per la loro puntuale esecuzione. È d’obbligo il rispetto di standard di revisione ricono- sciuti a livello internazionale.
a. Descrivere il sistema interno di controllo in seno all’autorità nazionale di finanziamento (o all’ente delegato):
– Chi prepara i pagamenti e su quale base?
– Chi autorizza i pagamenti e su quale base?
– Chi verifica i pagamenti; chi ha l’incarico di rendiconto sugli stessi?
b. Descrivere il processo di audit applicato normalmente, vale a dire nel conte- sto del programma nazionale di finanziamento, dall’autorità nazionale di finanziamento (o dall’ente delegato):
– Qual è la base legale per lo svolgimento di audit al livello dei partner di progetti beneficiari di sovvenzioni?
– Chi è responsabile degli audit e chi li svolge (personale interno o esterno)?
– Come si svolge l’audit? Quali sono gli elementi dell’audit?
– In che fasi di un progetto che beneficia di sovvenzioni sono condotti gli audit?
– Quali sono le norme legali che disciplinano gli audit per quanto riguarda la spesa complessiva o il numero di progetti sovvenzionati che li deter- minano?
– Quanti audit sono stati svolti in media negli ultimi tre anni? Se il pro- gramma non esiste da abbastanza tempo, si risponda facendo riferi- mento a programmi simili.
– Cosa succede se sono riscontrate irregolarità? Con quale frequenza ciò si è verificato negli ultimi tre anni?
– Indicare i partner di progetti che beneficiano di sovvenzioni nel quadro del programma comune AAL presso i quali è previsto lo svolgimento di un audit.