Contratto di Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia.
Contratto di Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia.
Modello 1261 - Ed. 15/06/2016
UnipolSai SALUTE INVALIDITÀ 15.06.2016
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Invalidità Permanente da Malattia
1
NOTA INFORMATIVA
PAGINA
A • INFORMAZIONE SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 12
1 - Informazioni generali 2 di 12
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 12
B • INFORMAZIONE SUL CONTRATTO 3 di 12
3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni 3 di 12
4 - Periodi di carenza contrattuale 5 di 12 5 - Dichiarazione dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
- Questionario Sanitario 6 di 12
6 - Aggravamento del rischio e variazione nella professione | 6 di 12 |
7 - Premi | 6 di 12 |
8 - Adeguamento del premio e delle somme assicurate | 6 di 12 |
9 - Diritto di recesso | 6 di 12 |
10 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto | 7 di 12 |
11 - Legislazione applicabile | 7 di 12 |
12 - Regime fiscale | 7 di 12 |
C. • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 7 di 12 13 - Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo 7 di 12
14 - Assistenza diretta - Convenzione 8 di 12
15 - Reclami 9 di 12
16 - Arbitrato 10 di 12
• GLOSSARIO 11 di 12
2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINA
• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 di 24
• NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 5 di 24
• ESCLUSIONI E LIMITI CONTRATTUALI 6 di 24
• NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA E LA LIQUIDAZIONE
DEI SINISTRI 7 di 24
• PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 16 di 24
• PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA SINDROME METABOLICA 22 di 24
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 23 di 24
3
INFORMATIVA PRIVACY
PAGINA
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritt i 2 di 3
Modello 1261
1 di 12
1
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Invalidità Permanente da Malattia
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Invalidità Permanente da Malattia
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di as- sicurazione Invalidità Permanente da Malat- tia “UnipolSai SALUTE INVALIDITÀ” (Regola- mento Isvap n. 35 del 2 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preven- tiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sot- toscrizione della Polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nulli- tà, decadenze, esclusioni, sospensioni e limi- tazioni della garanzia, rivalse, nonché le infor- mazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Infor- mazioni sull’Impresa di assicurazione con- tenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/ Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Interme- diario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’at- tività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facen- te parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111 - telefax: 051.375349 - siti internet: www.unipolsai. com - xxx.xxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività as- sicurativa con D.M. del 26/11/1984 pub- blicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2015, il patrimonio netto della Società è pari ad € 5.561.726.646,53 , con capitale sociale pari ad € 2.031.445.959,93 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.973.947.985,60. L’indice di solvibilità (da in- tendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammon- tare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,96.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto non prevede il ta- cito rinnovo e, pertanto, cessa alla scadenza del periodo prefissato senza obbligo di di- sdetta.
Si rinvia all’articolo 1.9 delle “Condizioni Ge- nerali di Assicurazione” per gli aspetti di det- taglio.
Si precisa inoltre che la Società ha affidato la gestione, trattazione e la liquidazione dei sinistri ad “UniSalute S.p.A. - Rimborsi Uni- polSai - c/o CMP BO - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx XX”.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le mo- dalità ed esclusioni specificate nelle Condi- zioni di Assicurazione, sono le seguenti:
a) INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA La Società indennizza, nei limiti del capitale assicurato le conseguenze di malattie, mani- festatesi successivamente alla data di effet- to della polizza e prima della sua cessazione, che provochino all’Assicurato una invalidità permanente di grado superiore alla soglia prevista. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al punto 2 “Garanzie assicurate” della Sezione “Norme che regolano l’Assicurazione” e all’ar- ticolo 4.1.1 “Criteri di indennizzabilità” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Sinistri”.
b) VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMEN- TI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI FISIOTE- RAPICI / RIABILITATIVI A SEGUITO DI RI- COVERO IN ISTITUTO DI CURA AVVENUTO DURANTE L’OPERATIVITA’ DEL CONTRATTO DI DURATA SUPERIORE A DIECI GIORNI CAUSATO DA UNA MALATTIA MANIFE- STATASI DURANTE L’OPERATIVITÀ DELLO STESSO
Qualora la Società accerti che, in seguito alle dimissioni da un Istituto di cura per un ricove- ro dipendente da malattia manifestatasi nel periodo di vigenza contrattuale, di durata su- periore a dieci giorni consecutivi, e avvenuto
anch’esso durante l’operatività del contratto, l’Assicurato necessiti di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fi- sioterapici e/o riabilitativi connessi alla pa- tologia denunciata, la stessa provvede alla liquidazione delle spese sostenute per le pre- stazioni effettuate presso strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al punto 2 “Garanzie as- sicurate” della Sezione “Norme che regolano l’Assicurazione” e all’articolo 4.2.1 “Criteri di indennizzabilità” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Sinistri”.
c) INDENNITA’ DI CONVALESCENZA A SE- GUITO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DI DURATA SUPERIORE A DIECI GIORNI A CAUSA DI UNA MALATTIA MANIFESTATASI DURANTE L’OPERATIVITA’ DEL CONTRATTO La Società riconosce all’Assicurato, in caso di ricovero con pernottamento avvenuto duran- te l’operatività del contratto presso un Isti- tuto di cura di durata superiore a dieci giorni consecutivi causato da una malattia manife- statasi durante l’operatività del contratto e qualora il medico curante al momento della dimissione prescriva un periodo di conva- lescenza, la corresponsione di un importo giornaliero per ogni giorno di convalescenza successiva al ricovero stesso. Per gli aspet- ti di dettaglio si rinvia al punto 2 “Garanzie assicurate”della Sezione “Norme che regola- no l’Assicurazione” e all’articolo 4.3.1 “Criteri di indennizzabilità” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Si- nistri”.
d) SINDROME METABOLICA
La Società mette a disposizione dell’Assicu- rato un servizio che gli consente di verificare in via preventiva se sia affetto da “Sindrome Metabolica”, come definita al punto 6 “Para- metri di riferimento per la valutazione della sindrome metabolica”, valutando, attraverso la compilazione di un questionario, se esi- stano eventuali fattori di rischio per la sua salute, soprattutto di natura cardiovascola-
re, correlati al suo stile di vita o a patologie preesistenti ad alto rischio cardiovascolare sottovalutate fino a quel momento. Qualora emerga l’esistenza di detti fattori di rischio la Società propone un programma di attività e dei suggerimenti che possano aiutare a limi- tarli.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al punto 2 “Garanzie assicurate” della Sezione “Norme che regolano l’Assicurazione” e all’articolo
4.4.1 “Criteri di indennizzabilità” della Sezio- ne “Norme che regolano la copertura e la li- quidazione dei Sinistri”.
e) SECOND OPINION
In presenza di una grave malattia accertata, l’Assicurato può fare esplicita richiesta di sot- toporre i responsi ricevuti dai sanitari curanti, concernenti una diagnosi o un’impostazione terapeutica, alla verifica da parte di esperti delle diverse discipline specialistiche. Per gli aspetti di dettaglio, anche in merito all’elenco delle malattie per cui è prestata la garanzia, si rinvia al punto 2 “Criteri di indennizzabilità” della Sezione “Norme che regolano l’Assicu- razione” e all’articolo 4.5.1 “Criteri di indenniz- zabilità” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Sinistri”.
f) ASSISTENZA
La Società, in caso di infortunio o di malattia, mette a disposizione dell’Assicurato, nei limi- ti previsti per le singole prestazioni, i servizi di Assistenza nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nelle condizioni di assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al punto 2 “Criteri di indennizzabilità” della Sezione “Norme che regolano l’Assicu- razione” e all’articolo 4.6 ”Assistenza” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Sinistri”.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospen- sioni della garanzia che possono dar luo- go alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Si rinvia all’articolo 1.7 “Pagamento del pre- mio e perfezionamento del contratto” delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, e agli articoli 1.14 “Cumulabilità degli indennizzi”, 3.1 “Rischi esclusi” e 3.2. “Persone non Assicura- bili” delle “Norme che regolano l’assicurazio- ne”.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifici parametri, franchigie, massimali/somme assicurate per il dettaglio dei quali si rinvia ai punti 5 “Parametri di ri- ferimento per la valutazione della Invalidità Permanente da Malattia” e 6 “Parametri di ri- ferimento per la valutazione della Sindrome Metabolica”, nonché agli articoli 4.1 “Invalidità Permanente a seguito di malattia”; 4.2 “Visite Specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi a se- guito di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operatività del contratto di durata superiore a dieci giorni causato da una malat- tia manifestatasi durante l’operatività dello stesso”; 4.3 “Indennità di convalescenza a se- guito di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operatività del contratto di durata superiore a dieci giorni a causa di una ma- lattia manifestatasi durante l’operatività del contratto”; 4.4 “Sindrome Metabolica”;
4.5 “Second Opinion”; 4.6 ”Assistenza” e/o alla Scheda di polizza. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni per le quali si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccani- smo di funzionamento di franchigie, somme assicurate/massimali per la determinazione dell’indennizzo sia in caso di Invalidità Per- manente da Malattia che in caso di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi a se- guito di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operatività del contratto, di durata superiore a dieci giorni, causato da una ma- lattia manifestatasi durante l’operatività dello stesso, mediante esemplificazioni nu- meriche.
Meccanismo di funzionamento della fran- chigia per la determinazione dell’indennizzo per Invalidità Permanente da Malattia:
1° esempio
Viene diagnosticata una malattia che porterà una invalidità accertata del 18%. La somma assicurata è di € 100.000,00. L’indennizzo è calcolato nel seguente modo:
Somma assicurata per invalidità: € 100.000,00 Franchigia fissa: 25%
Invalidità accertata: 18%
Invalidità da liquidare: nessun indennizzo do- vuto perché l’invalidità accertata è inferiore alla franchigia.
2° esempio
Viene diagnosticata una malattia che porterà una invalidità accertata del 35%. La somma assicurata è di € 100.000,00. L’indennizzo è calcolato nel seguente modo:
Somma assicurata per invalidità: € 100.000,00 Franchigia fissa: 25%
Invalidità accertata: 35%
Invalidità da liquidare: 20% (come da tabella liquidativa prevista all’art. 4.1.3 “Determina- zione dell’indennizzo”).
Importo liquidato: 20% x € 100.000,00 = € 20.000,00
3° esempio
Viene diagnosticata una malattia che porterà una invalidità accertata del 76%. La somma assicurata è di € 200.000,00. L’indennizzo è calcolato nel seguente modo:
Somma assicurata per invalidità: € 200.000,00
Franchigia fissa: 25%
Invalidità accertata: 76%
Invalidità da liquidare: 100% (come da tabella liquidativa prevista all’art. 4.1.3 “Determina- zione dell’indennizzo”.
Importo liquidato: 100% x € 200.000,00 = € 200.000,00
Meccanismo di funzionamento del massi- male per la garanzia “Visite Specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fi-
sioterapici e/o riabilitativi a seguito di ri- covero in Istituto di cura avvenuto durante l’operatività del contratto di durata supe- riore a dieci giorni causato da una malattia manifestatasi durante l’operatività dello stesso”:
esempio
A seguito di un ricovero verificatosi nel perio- do di operatività del contratto, con degenza continuativa di 11 giorni, reso necessario da una malattia manifestatasi successivamente all’effetto della polizza e comunque entro il periodo di validità della stessa, l’Assicurato necessita di effettuare accertamenti diagno- stici presso una Struttura Sanitaria privata convenzionata con UniSalute.
Il Cliente deve effettuare prestazioni per un importo complessivo di € 3.000,00.
La garanzia prevede un massimale annuo di
€ 1.500,00. UniSalute liquiderà le prestazioni fino al limite previsto di € 1.500,00, la spesa eccedente dovrà essere versata alla strut- tura sanitaria convenzionata direttamente dall’Assicurato.
Avvertenza: la copertura Invalidità Perma- nente da Malattia è prestata fino alla sca- denza annuale del contratto successiva al compimento da parte dell’Assicurato del sessantacinquesimo anno di età come indica- to agli articoli 1.9 “Durata dell’assicurazione” delle “Condizioni Generali di Assicurazione” e
3.3 “Limiti di età” delle “Norme che regolano l’Assicurazione”. Si rimanda ai suddetti artico- li per gli aspetti di dettaglio.
4. Periodi di carenza contrattuali Avvertenza: le coperture “Invalidità Perma- nente da Malattia”, “Visite Specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisio- terapici e/o riabilitativi a seguito di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operati- vità del contratto di durata superiore a dieci giorni causato da una malattia manifestatasi durante l’operatività dello stesso” e “Inden-
nità di convalescenza a seguito di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operatività del contratto di durata superiore a dieci gior- ni a causa di una malattia manifestatasi duran te l’operatività del contratto” sono prestate con i termini di carenza indicati all’articolo 1.8 “Decorrenza della garanzia e Termini di aspet- tativa” delle “Condizioni Generali di Assicura- zione”. Si rimanda al suddetto articolo per gli aspetti di dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sani- tario
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sul- le circostanze del rischio rese in sede di con- clusione del contratto potrebbero compor- tare effetti sul diritto all’indennizzo. Si rinvia all’articolo 1.2 “Dichiarazioni del Contraente/ Assicurato” delle “Condizioni Generali di As- sicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la Società presta le coperture Malattia sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel questionario sanitario, che deve essere compilato in maniera preci- sa e veritiera e formerà parte integrante del contratto.
6. Aggravamento del rischio e variazione nella professione
Il diritto all’indennizzo viene riconosciuto indipendentemente dall’eventuale aggrava- mento del rischio e/o dalla variazione nella professione del Contraente/Assicurato. L’esistenza di dipendenze (droga, alcool) o talune infermità mentali che si manifestino nel corso del contratto comportano la ces- sazione del rischio. Si rinvia agli articoli 1.4 “Aggravamento del rischio” delle “Condizioni Generali di Assicurazione” e 3.2 “Persone non assicurabili” delle “Norme che regolano l’Assi- curazione” per gli aspetti di dettaglio.
7. Premi
Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata ad ogni annualità assicura-
tiva all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della nor- mativa vigente. La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali o trimestrali o quadrimestrali anticipate, che comporterà tuttavia oneri ag- giuntivi rispettivamente pari al 3%, al 4% e al 5% del premio della singola rata. Si rinvia all’articolo 1.7 “Pagamento del premio e per- fezionamento del contratto” delle “Condizio- ni Generali di Assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la Società o l’Agente, in base a valutazioni tecnico commerciali oppure a seguito di convenzioni specifiche possono applicare sconti sul premio previsto dalla ta- riffa corrente del prodotto.
Sono altresì concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il con- tratto è stipulato con durata poliennale il Pre- mio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Scheda di po- lizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile).
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Il premio è soggetto ad adeguamento annua- le. Le somme assicurate ed i massimali non sono soggetti ad alcun adeguamento e/o in- dicizzazione per tutta la durata contrattuale. Si rinvia all’articolo 1.13 “Adeguamento del premio” delle Condizioni Generali di Assicu- razione.
9. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto di assicurazione non è soggetto al diritto di recesso salvo il caso di dichiarazioni inesatte o reticenti. Se il con- tratto è stato stipulato con durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattua- le, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (articolo 1899, 1° comma, del Codice
Civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Si rinvia all’articolo 1.15 “Recesso” delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (arti- colo 2952, comma 2, del Codice Civile).
11. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’as- sicurazione sono a carico del Contraente. Il premio relativo alle garanzie previste dal contratto è soggetto all’imposta sulle assicu- razioni secondo le seguenti aliquote attual- mente in vigore:
a) Malattia: 2,50%;
b) Assistenza: 10%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Per la garanzia “Invalidità Permanente da Malattia”
Avvertenza: ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è quando, secondo parere del medico, ci sia motivo di ritenere che dalla malattia stessa, per le sue carat- teristiche e prevedibili conseguenze, possa residuare una invalidità permanente inden- nizzabile.
L’Assicurato o il Contraente devono denuncia- re la malattia ad UniSalute oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro trenta giorni da tale momento. La denuncia di si- nistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura, il decorso e le presumibili conseguenze della malattia, da
originale o copia conforme delle cartelle cli- niche complete ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi in- validanti. In caso di sinistro l’Assicurato è te- nuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti da UniSalute e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.
L’inadempimento degli obblighi sopra indica- ti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documen- tazione medica richiesta rimangono a carico dell’Assicurato. L’Invalidità Permanente da Malattia viene determinata in un periodo compreso tra centottanta e cinquecentoqua- ranta giorni dalla data della denuncia della malattia, in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa. Si rinvia agli articoli 4.1.2 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” e 4.1.3 “Determinazione dell’inden- nizzo” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Sinistri” per gli aspetti di dettaglio.
Per la garanzia “Visite Specialistiche, accer- tamenti diagnostici e trattamenti fisiotera- pici e/o riabilitativi a seguito di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operativi- tà del contratto di durata superiore a dieci giorni causato da una malattia manifestata- si durante l’operatività dello stesso” Avvertenza: ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è quando, in segui- to alle dimissioni da un Istituto di cura per un ricovero dipendente da malattia avvenuto durante l’operatività del contratto e di dura- ta superiore a dieci giorni consecutivi, l’Assi- curato abbia necessità di sottoporsi a visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi con- nessi alla patologia denunciata.
L’Assicurato o chi per esso deve contattare la Centrale Operativa di UniSalute al numero verde gratuito 800-822469 e specificare la prestazione richiesta e consentire eventuali controlli medici e fornire ogni informazione
sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata. Si rinvia agli articoli
4.2.1 “Criteri di indennizzabilità” e 4.2.2 “Ob- blighi dell’Assicurato in caso di sinistro” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Sinistri” per gli aspetti di dettaglio.
Per la garanzia “Indennità di convalescenza a seguito di ricovero in Istituto di cura av- venuto durante l’operatività del contratto di durata superiore a dieci giorni a causa di una malattia manifestatasi durante l’operatività del contratto”
Avvertenza: ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è quando, in segui- to alle dimissioni da un Istituto di cura per un ricovero dipendente da malattia avvenuto durante l’operatività del contratto e di dura- ta superiore a dieci giorni consecutivi, venga certificato dal medico curante che l’Assicura- to abbia necessità di un periodo di convale- scenza.
L’Assicurato deve inviare ad UniSalute il mo- dulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica e della documen- tazione rilasciata dal medico curante.
Si rinvia agli articoli 4.3.1 “Criteri di indenniz- zabilità” e 4.3.2 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Si- nistri” per gli aspetti di dettaglio.
Per la garanzia “Sindrome Metabolica” Avvertenza: l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di UniSalute attraverso il numero verde 800 - 822469 e compilare il que- stionario disponibile sul sito all’indirizzo www. xxxxxxxxx.xx e successivamente confermare il suo invio. Si rinvia agli articoli 4.4.1 “Criteri di indennizzabilità” e 4.4.2 “Obblighi dell’Assicu- rato in caso di sinistro” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Sinistri” per gli aspetti di dettaglio.
Per la garanzia “Second opinion”
Avvertenza: l’Assicurato deve contattare la
Centrale Operativa di UniSalute attraverso il numero verde 800 - 822469 e inviare la docu- mentazione clinica in suo possesso, richiesta dal medico di UniSalute.
Si rinvia agli articoli 4.5.1 “Criteri di indenniz- zabilità” e 4.5.2 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Si- nistri” per gli aspetti di dettaglio.
Per la garanzia “Assistenza”
Avvertenza: per usufruire delle prestazioni di assistenza, l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di UniSalute al numero verde 800 – 212477 e specificare la presta- zione richiesta e i dati relativi al luogo dell’e- ventuale intervento.
La Società ha facoltà di richiedere, ai fini li- quidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista. L’Assicu- rato si obbliga inoltre a fornire, su richiesta della Società, ogni documentazione compro- vante il diritto alle prestazioni.
Si rinvia all’art 4.6 “Assistenza” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquida- zione dei Sinistri” per gli aspetti di dettaglio. La gestione dei sinistri relativi all’assistenza prestata all’estero è affidata ad IMA Servizi, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). Si rinvia all’art. 4.6.2 “Pre- stazioni all’estero” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Si- nistri” per gli aspetti di dettaglio.
14. Assistenza diretta – Convenzioni Avvertenza: Il contratto prevede la possibi- lità di avvalersi di prestazioni di assistenza diretta, mediante l’accesso ad un circuito di cliniche convenzionate con UniSalute a cui è affidata l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni.
Qualora l’Assicurato non si avvalga in tutto o in parte dei centri convenzionati o non contatti la Centrale Operativa di UniSalute le garanzie previste agli artt. 4.2 “Visite Specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisio- terapici e/o riabilitativi a seguito di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operati-
vità del contratto di durata superiore a dieci giorni causato da una malattia manifestatasi durante l’operatività dello stesso”; 4.4 “Sin- drome Metabolica”; 4.5 “Second Opinion” e
4.6 “Assistenza” non potranno essere attiva- te.
Si rinvia altresì ai siti internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx per l’elenco aggiornato delle cliniche convenzio- nate.
15. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestio- ne del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsa- bilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e As- sistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Oppure utilizzando l’apposito modulo di pre- sentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di Xxxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfat- to dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaranta- cinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxx- xxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, an- che utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stes- sa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’I- VASS.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazio- ni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competen- te, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/ members_en.htm chiedendo l’attivazione del- la procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti siste- mi alternativi per la risoluzione delle contro- versie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di
un avvocato di fiducia, con le modalità indica- te nel predetto Decreto;
• Procedura di arbitrato di cui al punto se- guente prevista dalle Condizioni di Assi- curazione all’Art.4.8 “Controversie” della Sezione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Sinistri”per gli aspetti di dettaglio.
16. Arbitrato
Il contratto prevede che la Società e l’Assicu- rato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indenniz- zabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel co- mune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Si rinvia all’art. 4.8 “Controversie” della Se- zione “Norme che regolano la copertura e la liquidazione dei Sinistri” per gli aspetti di det- taglio.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Invalidità Permanente da Malattia
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraen- te attribuiscono convenzionalmente questi significati:
• Anno: periodo di tempo pari a trecento- sessantacinque giorni, o a trecentoses- santasei giorni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da par- te del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, dalle conseguenze del danno a lui causato da un sinistro.
• Contraente: il soggetto che stipula l’assi- curazione.
• Centrale Operativa/Struttura organizza- tiva: è la struttura di UniSalute costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste dalla polizza.
• Documentazione sanitaria: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certi- ficazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radio- grafie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (compre- se le notule e ricevute dei farmaci).
• Fascicolo Informativo: l’insieme della do- cumentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
• Franchigia: la parte del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato espressa in importo fisso, in giorni o in
percentuale sul grado di invalidità perma- nente accertato.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla So- cietà all’Assicurato o ai suoi beneficiari in caso di sinistro.
• Invalidità Permanente da Malattia: la perdita definitiva ed irrimediabile, in mi- sura totale o parziale, della capacità fisi- ca dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
• Infortunio: evento dovuto a causa fortui- ta, violenta ed esterna, che produca lesio- ni fisiche oggettivamente constatabili.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle As- sicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Malattia: ogni alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute non dipendente da infortunio.
• Malattie coesistenti: le malattie o invali- dità presenti nell’Assicurato che non de- terminano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sull’invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo- funzionali diversi.
• Malattie concorrenti: le malattie o invali- dità presenti nell’Assicurato che determi- nano una influenza peggiorativa sulla ma- lattia denunciata e sull’invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale.
• Malformazione – Difetto fisico: l’altera- zione organica, non evolutiva, congenita o acquisita per malattia o infortunio duran- te lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima
della stipulazione della polizza.
• Massimale / Somma assicurata: l’impor- to stabilito negli specifici articoli di po- lizza che rappresenta la spesa massima che la Società si impegna a prestare nei confronti dell’Assicurato per le relative garanzie e/o prestazioni previste.
• Nucleo familiare: le persone risultanti dallo stato di famiglia del Contraente/As- sicurato alla data del sinistro ed indicate in polizza.
• Periodo assicurativo – annualità assicu- rativa: in caso di polizza di durata supe- riore a trecentosessantacinque giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 dalla data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di tre- centosessantacinque giorni (trecentoses- santasei negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: il documento che prova il contrat- to di assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l’assi- curazione.
• Questionario sanitario: documento che descrive lo stato di salute dell’Assicura- to. Deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la pa-
tria potestà, prima di stipulare la polizza. Il questionario sanitario fa parte integrante del contratto ed è sulla base delle dichia- razioni in esso rilasciate che la Società dà il consenso alla copertura assicurativa.
• Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro.
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
• Second Opinion: consulenza di elevato profilo medico specialistico erogata, sulla base della documentazione fornita dall’Assicurato, da una struttura di medici specialisti internazionali.
• Società: l’Impresa assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Termine di aspettativa: il periodo che in- tercorre tra la decorrenza del contratto e la decorrenza della garanzia assicurativa.
• UniSalute: la Compagnia di assicurazione a cui è affidata la gestione, la trattazione e la liquidazione dei sinistri: “UniSalute
S.p.A. - Rimborsi UnipolSai - c/o CMP BO
- Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx XX”.
• IMA Servizi: la Società a cui è affidata la gestione dei sinistri di assistenza all’e- stero, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Ed. 15/06/2016
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale
Xxxxxx Xxxxxxx
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 - Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.454.951,73 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggeta all’atività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscrita all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscrito all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Invalidità Permanente da Malattia
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Invalidità Permanente da Malattia
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Quando non risultino espressamente deroga- te, valgono le seguenti condizioni di polizza:
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 1.2 - Dichiarazioni del Contraente/Assi- curato
Per consentire alla Società di valutare il ri- schio occorre compilare in ogni sua voce il questionario sanitario, che descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che forma parte in- tegrante della polizza.
Esso deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato stesso (o, se minore, da chi ne abbia la legale rappresentanza), sia in caso di emissione di un nuovo contratto che di sua sostituzione, e trasmesso alla Società unita- mente alla proposta.
Il relativo premio dovrà essere determinato sulla base dell’età compiuta dell’Assicurato al termine del mese di effetto della polizza.
La Società presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte e/o le omissioni, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo, nonché l’annullamento dell’assicu- razione ai sensi degli artt . 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.3 - Operatività dell’assicurazione
La presente assicurazione è operante solo se lo è anche una delle seguenti forme di assi- curazione/ polizze abbinate: infortuni o “rim- borso spese mediche”, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso dei premi scaduti, premi che in tal caso la Società mette a disposizione del Contraente.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Salvo quanto disposto dall’articolo 3.2 “Per-
sone non assicurabili”, non trova applicazio- ne, relativamente all’evoluzione dello stato di salute dell’Assicurato nel corso del contratto, quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Ci- vile in materia di aggravamento del rischio.
Art. 1.5 - Variazione delle persone assicurate Le variazioni nel numero e nelle generalità delle persone assicurate, che avvengano nel periodo di validità del contratto, devono es- sere comunicate per iscritto alla Società.
Quest’ultima, qualora sussistano le condizio- ni di assicurabilità delle persone da includere, provvede a sostituire il contratto.
Art. 1.6 - Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Co- dice Civile, il Contraente e/o l’Assicurato de- vono comunicare per iscritto alla Società l’e- sistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non cor- rispondere l’indennizzo.
In caso di sinistro deve esserne dato avviso a tutt e le Compagnie assicuratrici, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.
Art. 1.7 - Pagamento del premio e perfezio- namento del contratto
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del gior- no di effetto del contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario decorre dalle ore 24 del gior- no di pagamento del premio, fermo restando quanto previsto al art. 1.8 per quanto riguarda la decorrenza della garanzia.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla So- cietà. Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:
• assegni bancari, postali o circolari inte- stati all’Agenzia nella sua specifica quali- tà oppure alla Società;
• ordini di bonifico, altri mezzi di paga- mento bancario o postale, sistemi di pa- gamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
• con contante nei limiti previsti dalla nor- mativa vigente.
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta so- spesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi del- l’art. 1901 del Codice Civile esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa. In caso di pagamento del premio dopo i novanta giorni successivi alla scadenza annuale del contratto, decorrono nuovamente i termini di aspettativa previsti all’articolo 1.8 “Decorren- za della garanzia e termini di aspettativa”.
Se l’Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della ridu- zione tariffaria percentuale indicata in Sche- da di polizza. Il Premio esposto nella Scheda di polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Nel caso in cui l’Assicurazione sia soggetta ad adeguamento automatico, an- che l’importo della riduzione varierà di conse- guenza.
Art. 1.8 - Decorrenza della garanzia e termini di aspettativa
La garanzia vale per l’invalidità permanente conseguente ad una malattia che si sia ma- nifestata dopo novanta giorni dal momento in cui, ai sensi dell’articolo 1.7 “Pagamento del premio e perfezionamento del contrat- to” decorre l’assicurazione. Analogo termi- ne di aspettativa si intende operante per le garanzie previste agli articoli 4.2 “Visite
Specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi a se- guito di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operatività del contratto di durata superiore a dieci giorni causato da una malat- tia manifestatasi durante l’operatività dello stesso” e 4.3 “Indennità di convalescenza a seguito di ricovero in Istituto di cura di du- rata superiore a dieci giorni a causa di una malattia manifestatasi durante l’operatività del contratto”.Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzio- ne di continuità - di altra polizza emessa dalla Società e riguardante gli stessi assicurati e identica garanzia, il termine di aspettativa di cui sopra opera:
- dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le presta- zioni da quest’ultima risultanti
;- dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e diverse presta- zioni da essa previste.
Analogamente in caso di variazioni intervenu- te nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data di variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.
Art. 1.9 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione cessa:
a) alla scadenza del periodo prefissato, sen- za tacito rinnovo;
b) alla scadenza annuale del premio successi- va al compimento del sessantacinquesimo anno di età dell’Assicurato.
Art. 1.10 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Art. 1.11 - Imposte, tasse, oneri fiscali e para- fiscali
Le imposte, le tasse, gli oneri fiscali e para- fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
italiana. Per tutto quanto non è espressa- mente regolato in polizza valgono le norme legislative e regolamentari vigenti
.Art. 1.13 – Adeguamento del premio
La polizza prevede l’adeguamento annuo del premio in base all’età dell’Assicurato.
Il premio viene adeguato automaticamente in misura percentuale in funzione dell’età del- l’Assicurato nei termini previsti nella tabella di seguito riportata:
Età dell’Assicurato | |
Fino a 25 anni | nessun adeguamento di premio |
Da 26 – 64 anni | Adeguamento annuo del premio in misura compresa tra il 7,5% e l’8,5% |
L’adeguamento del premio si applica a de- correre dalla scadenza annuale immediata- mente successiva al compimento degli anni dell’Assicurato.
Art. 1.14 – Cumulabilità degli indennizzi
Gli indennizzi dovuti per la presente assicu- razione non possono cumularsi, per un mede- simo evento, con indennizzi dovuti in base a polizze contro gli infortuni eventualmente in corso per lo stesso Assicurato con la Società.
Art. 1.15 - Recesso
Il contratto di assicurazione non è soggetto al diritto di recesso salvo il caso di dichiarazioni inesatte o reticenti.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una dura- ta superiore ai cinque anni, il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata con- trattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.
Art. 1.16 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elet- tivo del Contraente o dell’Assicurato.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Invalidità Permanente da Malattia
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La presente assicurazione vale:
• per il caso di Invalidità Permanente che sia conseguenza diretta ed esclusiva di una malattia manifestatasi dopo novanta giorni dalla data di effetto del contratto e comunque non oltre la sua scadenza. Ogni patologia invalidante viene per- tanto valutata singolarmente in caso di malattie coesistenti. In caso di malattie concorrenti viene valutata una invalidità complessiva;
• nei casi in cui l’Assicurato decida di sotto- porsi a visite specialistiche, accertamen- ti diagnostici o trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi a seguito di ricovero per malattia, avvenuto durante l’operatività del contratto, di durata superiore ai dieci giorni consecutivi;
• per la corresponsione di una indennità di convalescenza a seguito di ricovero per malattia, avvenuto durante l’operatività del contratto, di durata superiore ai dieci giorni consecutivi;
• con finalità di prevenzione, qualora l’As- sicurato si attivi, nelle modalità contrat- tualmente stabilite, intraprendendo un percorso di monitoraggio della Sindrome Metabolica con l’ausilio delle apposite strutture mediche messe a disposizione da UniSalute;
• per il caso in cui l’Assicurato richieda ad UniSalute una verifica circa il responso ottenuto da sanitari curanti relativamen- te ad una diagnosi o ad un’impostazione terapeutica rientrante nell’elenco defini- to all’articolo 4.5 “Second Opinion”;
• per il caso di assistenza.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Invalidità Permanente da Malattia
ESCLUSIONI E LIMITI CONTRATTUALI
Art. 3.1 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli eventi do- vuti a:
a) malattie, malformazioni e stati pato- logici manifestatisi anteriormente alla stipulazione del contratto, non dichiarati dall’Assicurato alla Società;
b) malattie mentali, disturbi psichici e del comportamento in genere, compresi i comportamenti nevrotici, psicosi, de- pressioni e loro conseguenze;
c) intossicazioni conseguenti ad abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché ad uso non terapeutico di stupefacenti o alluci- nogeni;
d) positività H.I.V. ed AIDS e sindrome ad esse correlate;
e) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
f) conseguenze di azioni delittuose dolo- samente compiute o tentate dall’Assi- curato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua perso- na. Si intendono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell’Assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari dell’indennizzo;
g) conseguenze dirette o indirette di tra- sformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e del- le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, rag- gi x, ecc.), salvo che il danno alla salute derivi dall’esposizione a radiazioni per fini terapeutici o per l’espletamento di attività professionali in campo sanitario che comportino l’impiego di raggi x e/o di isotopi radioattivi;
h) conseguenze di guerre, insurrezioni,
movimenti tellurici, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, intendendosi, inve- ce, comprese quelle sofferte a seguito di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte;
i) malattie professionali soggette all’assi- curazione di legge ed elencate nel D.P.R. 00.0.0000 x.0000 e successive modifiche.
Sono inoltre escluse dall’assicurazione le in- validità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del presente contratto.
Per le maggiori somme e le diverse persone assicurate conseguenti a variazioni inter- venute successivamente alla stipulazione dell’assicurazione, le disposizioni previste alla precedente lettera a) operano dalle ore 24 del giorno di pagamento della variazione anziché dalle ore 24 del giorno di stipulazione dell’assicurazione.
Art. 3.2 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di sa- lute, le persone affette da alcoolismo, tossi- codipendenza, infezione da H.I.V. e sindromi organiche cerebrali. Si conviene che la so- pravvenienza di tali dipendenze o malattie durante la validità del contratto costituisce causa di automatica cessazione dell’assicu- razione alla prima scadenza annuale succes- siva al loro manifestarsi.
Art. 3.3 - Limiti di età
La presente assicurazione può essere stipu- lata e/o rinnovata solo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età dell’As- sicurato.
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NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 Invalidità Permanente a seguito di malattia
Art. 4.1.1 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola malattia denunciata.
Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto di- sposto dal precedente articolo 3.1 “Rischi esclusi”, è comunque ritenuto non indennizza- bile il maggior pregiudizio derivante da con- dizioni menomative coesistenti.
Nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valuta- zione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Pertanto, nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata in- dennizzata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
Se invece la precedente malattia ha determi- nato una invalidità non indennizzata perché l’invalidità da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla franchigia, nel caso gli esiti della nuova malattia concorrano con quelli prece- dentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente con- dizione menomativa.
Art. 4.1.2 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato deve denunciare ogni singola malattia che, secondo il parere medico, possa provocare una invalidità permanente inden- nizzabile a termini di polizza.
La denuncia deve essere fatta per iscritto a UniSalute o all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dal
sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia di sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura, il decorso e le presumibili conseguenze della malattia, da originale o copia conforme delle cartelle cliniche complete ed ogni altro docu- mento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti.
L’inadempimento degli obblighi sopra indica- ti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta rimangono a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti da Uni-Salute, fornire alla stessa ogni informa- zione e produrre originale o copia conforme delle cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria utile per la liquida- zione del sinistro, a tal fine sciogliendo qual- siasi medico dal segreto professionale.
Qualora, in occasione del sinistro, emerges- sero elementi sullo stato di salute dell’As- sicura-to rilevanti ai sensi ed agli effetti dell’articolo 4.1.1 “Criteri di indennizzabilità”, UniSalute ha la facoltà di richiedere la docu- mentazione sanitaria ad essi pertinente.
Art. 4.1.3- Determinazione dell’indennizzo L’Invalidità Permanente viene accertata da UniSalute dopo che la stessa si è stabilizza- ta in un periodo compreso fra i centottanta e cinquecentoquaranta giorni dalla data di de- nuncia della malattia.
La percentuale di Invalidità Permanente vie- ne determinata ai sensi di quanto esposto al punto 5. “Parametri di riferimento per la valu- tazione della Invalidità Permanente da Ma- lattia” dove sono specificati, per ogni sistema organofunzionale:
• i criteri di valutazione;
• le condizioni che determinano una per- centuale di Invalidità Permanente infe- riore al 25%;
• le condizioni che determinano una per- centuale di Invalidità Permanente supe- riore al 74%.
Nel caso di Invalidità Permanente non speci- ficata alla sezione “Parametri di riferimento per la valutazione della Invalidità Permanen- te da Malattia”, la percentuale di invalidità è accertata in riferimento ai parametri ed ai cri- xxxx di valutazione ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità fisica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro profiquo, indipenden- temente dalla professione esercitata.
UniSalute liquida un indennizzo, calcolato sulla somma assicurata indicata nella Sche- da di polizza, secondo lo schema seguente, fermo restando che nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 25%.
TABELLA 1
40% | 30% | 66% | 82% |
41% | 32% | 67% | 84% |
42% | 34% | 68% | 86% |
43% | 36% | 69% | 88% |
44% | 38% | 70% | 90% |
45% | 40% | 71% | 92% |
46% | 42% | 72% | 94% |
47% | 44% | 73% | 96% |
48% | 46% | 74% | 98% |
49% | 48% | 75% ed oltre | 100% |
50% | 50% |
TABELLA 2
Gradi di invalidità permanente accertati | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata |
Fino al 60% | 0% |
superiore al 60% | 100% |
Gradi di invalidità permanente accertati | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Gradi di invalidità permanente accertati | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata |
Fino al 25% | 0% | 51% | 52% |
26% | 2% | 52% | 54% |
27% | 4% | 53% | 56% |
28% | 6% | 54% | 58% |
29% | 8% | 55% | 60% |
30% | 10% | 56% | 62% |
31% | 12% | 57% | 64% |
32% | 14% | 58% | 66% |
33% | 16% | 59% | 68% |
34% | 18% | 60% | 70% |
35% | 20% | 61% | 72% |
36% | 22% | 62% | 74% |
37% | 24% | 63% | 76% |
38% | 26% | 64% | 78% |
39% | 28% | 65% | 80% |
Qualora, a giudizio del consulente medico di UniSalute e del medico dell’Assicurato, un
adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente il decorso della malattia denunciata e l’Assicurato non in- tenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di Invalidità Permanente che residuerebbero se l’Assicura-to stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza riguardo al maggior pre- giudizio.
Art. 4.1.4 - Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, ricevu- ta la necessaria documentazione, accertata la stabilizzazione dell’invalidità e il grado della stessa, valutato l’indennizzo, la Socie- tà provvede al pagamento all’Assicurato o ai suoi eredi legittimi o testamentari, entro ses-
santa giorni.
Art. 4.2 - Visite Specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e/o ri- abilitativi a seguito di ricovero in Istituto di
cura avvenuto durante l’operatività del con- tratto di durata superiore a dieci giorni cau- sato da una malattia manifestatasi durante l’operatività dello stesso
Art. 4.2.1 - Criteri di indennizzabilità
A seguito di un ricovero con pernottamento avvenuto durante l’operatività del contratto presso un Istituto di cura di durata superiore a dieci giorni consecutivi causato da una ma- lattia, UniSalute provvede, di comune accor- do con l’Assicurato, alla stesura di un piano di cura che preveda l’effettuazione di visite spe- cialistiche, accertamenti diagnostici e tratta- menti fisioterapici e/o riabilitativi finalizzati alla cura della patologia che ha comportato il ricovero e alla successiva riabilitazione.
Il ricovero dovrà essere riconducibile ad una malattia manifestatasi durante l’operatività del contratto.
Qualora lo decida, per effettuare tali presta- zioni l’Assicurato deve avvalersi dell’utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con Uni- Salute.
Le spese sostenute vengono liquidate diret- tamente ed integralmente da UniSalute alla struttura sanitaria convenzionata, senza ap- plicazione di scoperti o di franchigie a carico dell’Assicurato.
Il massimale annuo assicurato per il comples- so delle prestazioni suindicate corrisponde a 1.500 euro.
La garanzia opererà per un periodo di trecen- tosessantacinque giorni successivi alla data di dimissione e comunque non oltre la sca- denza della polizza.
Nel caso in cui l’Assicurato decida di utilizza- re strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute la presente garanzia non potrà es- sere attivata.
Art. 4.2.2 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Per attivare la presente garanzia, l’Assicurato o chi per esso dovrà preventivamente contat- tare la Centrale Operativa di UniSalute al nu- mero verde gratuito 800-822469 (dall’estero numero non gratuito composto dal prefisso
internazionale per l’Italia + 39 0516389046) producendo il modulo di denuncia del sini- stro corredato da copia della cartella clinica conforme all’originale e specificare la presta- zione richiesta. Gli operatori ed i medici della Centrale Operativa sono a sua disposizione per verificare la compatibilità della presta- zione richiesta con il piano sanitario.
Riscontrata la necessità di effettuare visi-te specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi
connessi al ricovero denunciato e finalizzati alla cura della patologia che ha comportato il ricovero stesso, UniSalute provvede alla li- quidazione delle spese purchè le prestazioni sanitarie siano effettuate presso strutture sanitarie convenzionate con la stessa.
L’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione del- la prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del me- dico curante contenente la natura della ma- lattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.
L’Assicurato dovrà firmare i documenti di spe- sa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti. UniSalute provvederà a liquidare direttamen- te alla struttura convenzionata le competen- ze per le prestazioni sanitarie autorizzate. A
tal fine l’Assicurato delega UniSalute a paga- re le strutture/medici convenzionate/i a sal- do delle spese mediche sostenute, coperte
dalle garanzie di polizza.
La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, ecceden- ti il massimale assicurato o non autorizzate. Qualora venga effettuata in una struttura convenzionata una qualsiasi prestazione sa- nitaria da parte di personale non convenzio- nato, tutte le spese sostenute dall’Assicurato non verranno rimborsate.
L’Assicurato deve consentire eventuali con- trolli medici disposti da UniSalute e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria rela- tivamente a notizie attinenti la patologia de-
nunciata, anche mediante rilascio di specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sot- toposti i medici che l’hanno visitato e curato.
Art. 4.3 Indennità di convalescenza a segui- to di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operatività del contratto di durata superiore a dieci giorni a causa di una malat- tia manifestatasi durante l’operatività del contratto
Art. 4.3.1 - Criteri di indennizzabilità Qualora, a seguito di un ricovero con pernot- tamento presso un Istituto di cura, avvenuto durante l’operatività del contratto, di durata superiore a dieci giorni consecutivi causato da una malattia, il medico curante prescriva all’Assicurato, al momento della dimissione, un periodo di convalescenza, questi ha diritto a un’indennità giornaliera di €. 50,00 per un periodo pari a quello di durata del ricovero con il massimo di trenta giorni per anno assi- curativo.
Il ricovero dovrà essere riconducibile ad una malattia manifestatasi durante l’operatività del contratto.
Art. 4.3.2 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato dovrà inviare ad UniSalute oppu- re all’Agenzia il modulo di denuncia del sini- stro corredato da copia della cartella clinica conforme all’originale e della documentazio- ne rilasciata dal medico curante da cui risulti la necessità di un periodo di convalescenza successivamente alle dimissioni.
Art. 4.4 Sindrome Metabolica Art. 4.4.1 - Criteri di indennizzabilità
Ai fini di prevenzione, al fine di appurare l’e- ventuale sussistenza della Sindrome Meta- bolica e degli specifici fattori di rischio, cor- relati spesso allo stile di vita della persona o a situazioni patologiche preesistenti, tali da determinare una situazione clinica ad alto rischio cardiovascolare, l’Assicurato potrà
effettuare, in un’unica soluzione e una sola volta all’anno, le prestazioni di prevenzione di seguito elencate, all’interno di strutture sa- nitarie convenzionate con UniSalute, previa prenotazione presso la Centrale Operativa:
• colesterolo HDL
• colesterolo totale
• glicemia
• trigliceridi
A seguito delle informazioni fornite attraver- so la compilazione e l’invio, da parte dell’As- sicurato, dello specifico questionario messo a sua disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, UniSalute provvederà:
- nel caso in cui risulti che l’Assicurato non si trovi in uno stato di Sindrome Metabo- lica, a comunicare semplicemente l’esito della verifica tramite e-mail;
- nel caso in cui risulti che l’Assicurato si trovi in
uno stato di Sindrome Metabolica “non con- clamata” determinata sulla base dei criteri definiti al punto 6 “Parametri di riferimento per la valutazione della Sindrome Metabo- lica“, a comunicargli l’esito delle valutazioni tramite e-mail ed a mettergli a disposizione le relative informazioni sull’area riservata accessibile tramite username e password. In tal caso all’Assicurato verranno fornite alcu- ne indicazioni utili a consentirgli di assume- re comportamenti e stili di vita più corretti in merito ad attività fisica, alimentazione, ecc.; l’Assicurato potrà inoltre autorizzare UniSalute a contattarlo (via e-mail e/o sms) periodicamente per compiere delle verifiche sulla effettiva applicazione delle indicazioni fornite.
Poiché gli indicatori del rischio di Sindrome Metabolica devono essere regolarmente monitorati, UniSalute provvederà all’orga- nizzazione e al pagamento delle prestazioni sotto indicate da effettuarsi con cadenza semestrale in strutture sanitarie convenzio- nate con UniSalute indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione:
• colesterolo HDL
• colesterolo totale
• glicemia
• trigliceridi
Al fine di incentivare l’Assicurato ad effet- tuare il percorso prevenzione, sarà attivata anche una cartella medica online personale in cui egli potrà registrare questi parametri. La presente garanzia verrà prestata per due anni, a partire dalla data di compilazione del questionario presente nel sito UniSalute;
- nel caso in cui l’Assicurato si trovi in uno sta-to di Sindrome Metabolica “concla- mata”, determinata sulla base dei criteri definiti al punto 6 “Parametri di riferi- mento per la valutazione della Sindrome Metabolica“, un medico di UniSalute co- municherà all’Assicurato che si trova già in una situazione di Sindrome Metaboli- ca, e lo inviterà a contattare immediata- mente lo specialista più idoneo al tratta- mento del caso.
Art. 4.4.2 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Per attivare la garanzia l’Assicurato dovrà compilare lo specifico questionario raggiun- gibile cliccando su xxx.xxxxxxxxx.xx, regi- strandosi all’ ”Area Clienti” e confermare il suo invio ad UniSalute.
UniSalute provvederà ad analizzarne i conte- xxxx ed entro due giorni comunicherà all’Assi- curato l’esito delle valutazione tramite e-mail mettendo a disposizione le relative informa- zioni sull’area riservata accessibile tramite username e password.
Art. 4.5 Second Opinion
Art. 4.5.1 - Criteri di indennizzabilità
UniSalute mette a disposizione dell’Assicura- to i seguenti servizi:
1. Consulenza Interna. UniSalute, attraver- so Best Doctors®, fornisce un servizio che rilascia un referto scritto, sulla base dell’analisi dei referti medici dell’Assi- curato, del-l’esame da parte dei medici associati a Best Doctors® dei principali risultati diagnostici presentati e dell’ana- lisi e i consigli di un me-dico specialista
le cui caratteristiche risultano essere appropriate al caso. La relazione scritta includerà un sunto delle informazioni ri- guardanti il medico interpellato sul caso, comprendente la specializzazione, la for- mazione e l’esperienza maturata.
2. Trova Il Miglior Medico. UniSalute, attra- verso Best Doctors®, fornisce un servi- zio che metterà in contatto l’Assicurato con un massimo di tre specialisti scelti tra i migliori nel trattamento di quella particolare malattia. Best Doctors® ri- cerca nel suo database e identifica gli specialisti con una particolare compe- tenza nel trattamento della malattia, te- nendo conto, per quanto possibile, delle preferenze geografiche dell’Assicurato.
3. Trova la Miglior Cura. UniSalute, attra- verso Best Doctors®, prende tutti gli appunta-menti e gli accordi per l’accet- tazione, l’alloggio in albergo, il trasporto in automobile o ambulanza, e fornisce un servizio clienti 24 ore su 24 per i pazienti. Amministrativa-mente, Best Doctors® supervisiona il pagamento delle richieste mediche di risarcimento, incluso garanti- re che la fatturazione sia corretta e priva di duplicazioni, errori e abusi. L’esclusiva rete di centri di eccellenza di Best Doc- tors® consente sconti significativi sulle tariffe mediche.
Il complesso delle prestazioni suindicate è fornito esclusivamente per le seguenti pato- logie:
- AIDS
- Morbo di Alzheimer
- Perdita della vista
- Cancro
- Coma
- Malattie cardiovascolari
- Perdita dell’udito
- Insufficienza renale
- Perdita della parola
- Trapianto di organo
- Patologia neuro motoria
- Sclerosi multipla
- Paralisi
- Morbo di Parkinson
- Infarto
- Ictus
- Ustioni Gravi
Art. 4.5.2 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Qualora l’Assicurato avverta l’esigenza di sot- toporre i responsi ricevuti dai propri medici curanti, al momento in cui viene formulata una diagnosi o un’impostazione terapeutica, all’autorevole verifica da parte dei migliori esperti delle diverse discipline specialisti- che, dovrà contattare direttamente la Cen- trale Operativa di UniSalute attraverso il numero verde 800–822469. In tal modo l’As- sicurato verrà informato tempestivamente della procedura da attivare per ottenere la prestazione garantita.
Per l’attivazione della garanzia, il cliente dovrà inviare alla Compagnia la documenta- zione clinica in Suo possesso, richiesta dal medico UniSalute, in relazione alla specifica patologia per la quale viene richiesta la dia- gnosi comparativa. Tale documentazione sarà poi inoltrata da UniSalute, con costi a proprio carico, ai consulenti medici esterni per l’individuazione del miglior terapeuta ita- liano o estero per quella specifica patologia.
Art. 4.6 Assistenza
Telefonando al numero verde della Centrale Operativa di UniSalute, attivo per tutto l’ar- co delle 24 ore, vengono prestati i seguenti servizi di consulenza e di assistenza.
Art. 4.6.1 - Prestazioni in Italia
- Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa attua un servizio d’in- formazione sanitaria, in merito a:
• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
• farmaci: composizione, indicazioni e con- troindicazioni;
• preparazione propedeutica ad esami dia- gnostici;
• profilassi da eseguire in previsione di viaggi all’estero.
- Consulenza medica telefonica
Nel caso in cui, in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di una va- lutazione del proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico.
- Invio di un medico
Nel caso in cui, in conseguenza di infortunio o di malattia, l’Assicurato necessiti di un me- dico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici con- venzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa orga- nizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assi-curato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative.
- Rientro dal ricovero di primo soccorso Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al rico- vero di primo soccorso, la Centrale Operati- va invierà direttamente un’autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo di 500 chilometri.
- Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assi- curato superiore a dieci giorni, la Centrale Operati-va prenderà in carico un biglietto fer- roviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere l’Assicu- rato ricoverato. Tale prestazione sarà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare.
- Trasferimento in centro medico specializzato
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di infor-
tunio o di malattia improvvisa, sia affetto da patologia che, per caratteristiche obiettive, viene ritenuta dai medici della Centrale Ope- rativa non curabile nell’ambito dell’organizza- zione ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato e i medici della Centrale Ope- rativa, previa analisi del quadro clinico del- l’Assicurato e d’intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il suo tra- sferimento, la Centrale Operativa provvede- rà ad organizzare il trasporto dell’Assicurato al centro ospedaliero più attrezzato per la patologia di cui questi è portatore, con il mezzo più idoneo alle Sue condizioni tra quel- li sottoelencati:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, even- tualmente in barella;
• treno, in prima classe e, se necessario, in vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato a pro- prie spese dalla Centrale Operativa. La pre- stazione non viene fornita nel caso in cui la patologia diagnosticata possa, a giudizio dei medici, essere curata presso i presidi ospe- dalieri della Regione di residenza dell’Assicu- rato.
- Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa, abbia necessità di co- municare con un proprio familiare in Italia e sia impossibilitato a farlo, la Centrale Opera- tiva effettua sei telefonate nell’arco delle 24 ore successive per comunicare il messaggio alla persona da lui indicata. Analogamente, il servi-zio può essere utilizzato per trasmette- re messaggi indirizzati all’Assicurato.
ASSISTENZA A SEGUITO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A CAUSA DI MALATTIA MANIFESTATASI DURANTE L’OPERATIVITA’ DEL CONTRATTO DI DURATA SUPERIORE A DIECI GIORNI
A seguito di un ricovero in Istituto di cura av-
venuto durante l’operatività del contratto a causa di una malattia manifestatasi anch’es- sa durante l’operatività del contratto di dura- ta superiore a dieci giorni consecutivi la So- cietà offre i seguenti servizi di assistenza:
- Invio Collaboratrice domestica UniSalute provvederà ad inviare un/una col- laboratore/collaboratrice domestica, assu- mendone l’onorario fino ad un massimo di 6 ore la settimana, da utilizzarsi consecutiva- mente, per un massimo di 4 settimane.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione alme-no tre giorni prima della data in cui l’As- sicura-to intende avvalersi della stessa.
- Invio babysitter
UniSalute provvederà ad inviare un/una baby sitter, assumendone l’onorario fino ad un massimo di 6 ore la settimana, da utilizzarsi consecutivamente, per un massimo di 4 set- timane.
La prestazione verrà fornita unicamente qua- lora vi sia nel nucleo familiare un minore di anni 15 e in assenza di un familiare convivente maggiorenne.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione alme-no tre giorni prima della data in cui l’As- sicura-to intende avvalersi della stessa.
- Invio badante
UniSalute provvederà ad inviare un/una ba- dante, assumendone l’onorario fino ad un massimo di 6 ore la settimana, da utilizzarsi consecutivamente, per un massimo di 4 set- timane.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione alme-no tre giorni prima della data in cui l’As- sicura-to intende avvalersi della stessa.
- Invio Psicologo
UniSalute provvederà ad inviare una/uno
psicologo convenzionato, specializzato nella gestione delle emergenze psicologiche, che deciderà se ricorrono le condizioni per l’at- tuazione di un trattamento psicoterapico fi- nalizzato alla cura del trauma psichico subito. Inoltre, nel caso di decesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione il trattamento di cui sopra per i familiari residen- ti con l’Assicurato al momento dell’evento, al fine della cura dei disturbi psicologici e/o psi- chiatrici seguenti il lutto e ad esso ascrivibili. UniSalute terrà a proprio carico le spese rela- tive fino alla completa guarigione del distur- bo e, comunque, non oltre i tre mesi dalla data di dimissione dal ricovero.
- Invio di un infermiere a domicilio
UniSalute provvederà ad inviare un/una infer- miera, assumendone l’onorario fino ad un mas- simo di 1 ora al giorno per quattordici giorni. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione al- meno tre giorni prima della data in cui l’Assi- curato intende avvalersi della stessa.
Art. 4.6.2 - Prestazioni all’estero
In collaborazione con IMA Servizi, telefonan- do al numero della Centrale Operativa, attivo per tutto l’arco delle 24 ore, vengono prestati i seguenti servizi:
- Viaggio di un familiare all’estero
Nel caso in cui, in conseguenza di malattia o di infortunio, l’Assicurato necessiti di un ricove- ro in Istituto di cura per un periodo superiore a dieci giorni, la Centrale Operativa, tenendo a proprio carico le spese, metterà a disposi- zione di un componente della Sua famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno e si accollerà le spese di sog- giorno nel limite massimo di Euro 150,00 per ogni sinistro.
- Invio di medicinali urgenti all’estero Qualora in conseguenza di malattia o di in- fortunio l’Assicurato abbia necessità per
la terapia del caso di specialità medicinali irreperibili sul posto (sempreché siano com- mercializzate in Italia), la Centrale Opera- tiva provvederà ad inviarle con il mezzo di trasporto più rapido, compatibilmente con le norme locali sul trasporto dei medicinali, tenendo a proprio carico le spese relative. Rimane a carico dell’Assicurato il costo di ac- quisto dei medicinali.
- Rimpatrio sanitario
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero e, in conseguenza di infortunio o di malat- tia improvvisa, le sue condizioni di salute, accertate mediante contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto dell’Assicurato in ospedale attrezzato in Ita- lia o alla Sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto, tenen- do a proprio carico le spese relative, con i mezzi che i medici della stessa ritengano più idonei in base alle condizioni dell’Assicurato tra quelli sottoelencati:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, even- tualmente in barella;
• treno, prima classe e, se necessario, in vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di percorso. Il trasferimento dai paesi extraeuropei si ef- fettua esclusivamente su aerei di linea, clas- se economica.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa, inclusa l’assistenza me- dica e/o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La prestazione non viene fornita per le lesioni o per le infermità che, secondo la valutazione dei medici, possano essere curate sul posto o che comunque non impediscano all’Assicura- to di proseguire il viaggio.
La Centrale Operativa, qualora abbia provve- duto a proprie spese al rientro dell’Assicura- to, ha la facoltà di richiedere a quest’ultimo, nel caso in cui ne sia in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
UniSalute offre i servizi di consulenza, di as- sistenza e di emergenza indicati in polizza te- lefonando ai numeri della Centrale Operativa, attiva per tutto l’arco delle 24 ore, indicati di seguito:
Prestazioni in Italia
Per chi chiama dall’Italia: 800–212477 (numero verde); per chi chiama dall’Estero:
comporre il numero + 39 051 6389048.
Prestazioni dall’Estero
Per chi chiama dall’Italia: 051 4161781; per chi chiama dall’Estero: comporre il numero + 39 051 4161781.
Art. 4.7 - Rinuncia all’azione di rivalsa
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa perle somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto contro i responsabili della malattia.
Art. 4.8 - Controversie
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro o sull’entità del-l’invalidità, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Con- siglio del-l’Ordine dei Medici avente giurisdi- zione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Qualora la richiesta di convoca- zione del Collegio Medico sia fatta dall’Assi- curato, la Società si obbliga ad aderirvi.
Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza anagrafica dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spe- se e remunera il medico da essa designato; l’onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della Parte soccombente.
I risultati delle operazioni del Collegio Medi- co devono essere raccolti in un apposito ver- bale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
L’eventuale rifiuto di uno dei medici di firma- re il verbale deve essere comunque attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impu- gnativa delle decisioni del Collegio Medico, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazio- ne dei patti contrattuali.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Invalidità Permanente da Malattia
PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
In relazione a quanto previsto nell’articolo
4.1.3 – Determinazione dell’indennizzo -, i cri- xxxx ed i parametri per la liquidazione dell’in- dennizzo sono quelli di seguito elencati:
SISTEMA NERVOSO CENTRALE
I postumi delle malattie che colpiscono il cer- vello, il cervelletto ed il midollo spinale quali ad esempio le encefaliti, le meningiti, la scle- rosi a placche, il Parkinson, l’epilessia, l’ictus cerebrale, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
• disturbi del linguaggio;
• disturbi delle funzioni cerebrali comples- se integrate, realizzanti la sindrome ce- rebrale organica;
• disturbi della coscienza;
• disturbi episodici (in particolare: sincopi, convulsioni e crisi epilettiche);
• disturbi della statica e della marcia;
• disturbi neurologici vescicali, rettali, ses- suali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25 % I postumi della malattia non comportano nessuna delle seguenti condizioni: • il soggetto comprende l’eloquio, ma non può produrre un linguaggio appropriato; • il soggetto presenta alterazioni delle funzioni cerebrali integrate complesse tanto da necessitare di un controllo o su- pervisione per incombenze particolari; • disordini neurologici che comportano una moderata alterazione cronica dello stato di coscienza; • disturbi episodici riferibili a sincopi, crisi epilettiche, convulsioni; • il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma cammina con difficoltà su su- perfici pianeggianti; • presenza di attività vescicale e rettale riflessa, con marcata riduzione del con- trollo volontario. | Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% I postumi della malattia comportano almeno una delle seguenti condizioni: • il soggetto non può comprendere o pro- durre un linguaggio comprensibile con impossibilità completa a comunicare; • il soggetto non può prendere cura di sè stesso nella maggior parte delle situa- zioni giornaliere; • disordini neurologici cronici che compor- tano uno stato stuporoso persistente; • episodi sincopali e/o epilettici e/o con- vulsivi frequenti, non controllabili dalla terapia e tali da limitare grandemente le attività della vita di ogni giorno; • il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma è assolutamente incapace a deambulare; • alterazione della motilità degli arti infe- riori con scomparsa dei riflessi e del con- trollo degli sfinteri vescicale e rettale e perdita della funzione sessuale. |
APPARATO CARDIO-VASCOLARE
I postumi delle malattie che colpiscono il cuore, le arterie e le vene quali ad esempio l’angina pectoris, l’infarto, le pericarditi, le cardiomiopatie, gli aneurismi, le trombosi, le tromboflebiti, ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
• Classificazione dell’insufficienza car- diaca proposta dalla New York Hearth (NYHA):
classe 1: l’attività fisica abituale non pro- voca affaticamento né palpitazioni; classe 2: l’attività fisica abituale provoca
affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso;
classe 3: a riposo i pazienti non hanno questo tipo di disturbi, ma già una attività fisica inferiore a quella abituale provoca affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso;
classe 4: i sintomi della cardiopatia con- gestizia sono presenti anche a riposo. Ciascun tipo di attività fisica aggrava i disturbi;
• Pressione arteriosa;
• Efficacia della terapia medica e chirurgica;
• Criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25 % I postumi della malattia non comportano nessuna delle seguenti condizioni: • soggetto in classe funzionale NYHA 2 non controllabile da adeguata terapia; • soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con dilatazione o ipertrofia cardiaca o mo- derata valvulopatia; • oggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con ostruzione fissa o dinamica, non inferio- re al 50%, di una sola arteria coronarica; • oggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma in presenza di angioplastica o di bypass coronarico; • oggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma in presenza di segni di miocardiopatia dila- tativa, ipertrofica o restrittiva; • oggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con pressione diastolica superiore a 95 mmHg nonostante la terapia anti iper- tensiva e con ipertrofia ventricolare si- nistra senza segni di scompenso; • soggetto con persistenti xxxxxxx non correggibile terapeuticamente, ma che riesce comunque a condurre una vita at- tiva. | Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% I postumi della malattia comportano almeno una delle seguenti condizioni: • soggetto in classe funzionale NYHA 4 non correggibile da terapia medica o chi- rurgica; • soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con ostruzione del 50% di almeno un ramo coronarico non più correggibile chirurgicamente; • soggetto in classe funzionale NYHA 3 non correggibile terapeuticamente, e con pressione diastolica superiore a 115 mmHg, nonostante la terapia anti iper- tensiva e con segni di insufficienza re- nale o cerebrovasculopatia o ipertrofia ventricolare o retinopatia ipertensiva; • soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con segni di miocardiopatia dilatativa, ipertrofica o restrittiva; • soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con xxxxxxx xxxxxxxx e segni di inade- guata gittata cardiaca o con ricorrenti episodi sincopali. |
APPARATO RESPIRATORIO
I postumi delle malattie che colpiscono la laringe, i bronchi, i polmoni, la pleura ed il mediastino quali ad esempio le bronchiti cro- niche, l’asma bronchiale, l’enfisema polmona- re, l’edema polmonare, l’infarto polmonare, le pleuriti, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
• funzionalità respiratoria calcolata in base ai seguenti parametri spirometri- ci: FVC, FVC 1, FVC 1/FVC. Tali parame-
tri debbono essere ottenuti con buona collaborazione del soggetto e, in caso di componente broncospastica, dopo test di broncodilatazione. I risultati ottenuti vanno poi riferiti ai valori teorici CECA previsti per un soggetto di pari età e ses- so;
• concentrazione di ossigeno nel sangue arterioso (PaO2) riferita al valore teorico previsto per un soggetto di pari età;
• criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25 % I postumi della malattia comportano una alterazione, nella misura prevista, di uno soltanto o di nessuno dei tre parametri spi- rometrici indicati: • FVC inferiore al 70% del valore teorico CECA; • FVC 1 inferiore al 70% del valore teorico CECA; • FVC 1/FVC inferiore al 60% del valore teorico CECA oppure • PaO2 superiore all’80% del valore teori- co. | Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% I postumi della malattia comportano una al- terazione, nella misura prevista, di almeno due dei tre parametri spirometrici indicati: • FVC inferiore al 50% del valore teorico CECA; • FVC 1 inferiore al 50% del valore teorico CECA; • FVC 1/FVC inferiore al 40% del valore teorico CECA oppure • PaO2 inferiore al 65% del valore teorico. |
APPARATO DIGERENTE
I postumi delle malattie che colpiscono l’eso- fago, lo stomaco, l’intestino, il fegato ed il pan- creas quali ad esempio le esofagiti, le malattie ulcerose, il morbo di Crohn, le epatiti e le pan- creatiti acute e croniche, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
• efficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico;
• postumi anatomici e funzionali accerta- ti con esami radiologici e/o endoscopici e/o laboratoristici;
• variazione del peso corporeo in riferi- mento a quello teorico;
• criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25 % ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO TENUE E PANCREAS I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che essa ha comportato sono controllati agevolmente dalla terapia e/o da modeste restrizioni dietetiche e la perdita di peso determinata dalla malattia non supera il 10% del valore teorico e nel caso di malattie pancreatiche croniche, non sono documentati episodi di recidive. COLON, SIGMA E RETTO I postumi della malattia o del suo trattamen- to chirurgico comportano disturbi soggettivi modesti e saltuarie alterazioni dell’alvo (tre scariche diarroiche dia) e il trattamento prevede restrizioni alimentari ed una terapia farmacologica solo sintoma- tica. FEGATO I dati strumentali e laboratoristici indicativi di una epatopatia cronica non si correlano a manifestazioni cliniche di insufficienza epa- tica e non sono documentati precedenti episodi di ascite o di sanguinamento da varici del tubo digerente o di encefalopatia epatica e i postumi della malattia non compromettono lo stato di nutrizione. | Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO TENUE E PANCREAS I postumi della malattia o del trattamen- to chirurgico che essa ha comportato non sono controllabili dalla terapia medica nè dalla dieta, non sono correggibili da ulteriori interventi chirurgici ed impediscono lo svol- gimento della maggior parte delle attività abituali e la perdita di peso determinata dalla malat- tia supera il 20% del valore teorico. COLON, SIGMA E RETTO I postumi organici della malattia o del suo trattamento chirurgico comportano disturbi severi, una persistente alterazione dell’alvo e manifestazioni generali quali ad esempio febbre ed anemia cronica e la perdita di peso determinata dalla malat- tia supera il 20% del valore teorico. FEGATO Sono presenti dati strumentali e laboratori- stici indicativi di una epatopatia cronica evo- lutiva e/o di importante insufficienza della funzionalità epatica e sono documentati episodi recidivanti e non controllabili da adeguate terapie di ascite o di sanguinamento da varici dal tubo digeren- te o di encefalopatia epatica e lo stato di nutrizione è gravemente compro- messo. |
APPARATO URINARIO
I postumi delle malattie che colpiscono i reni, gli ureteri, la vescica e l’uretra, quali ad esempio le nefriti, le pielonefriti, la calcolosi renale, l’insuf- ficienza renale, i tumori, ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
• determinazione della clearance della cre-
atinina (valori corretti in base alla super- ficie corporea);
• valori diastolici della pressione arteriosa;
• determinazione quantitativa della pro- teinuria;
• efficacia del trattamento medico e chi- rurgico;
• criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25 % Clearance creatinina superiore a 50 ml/min. oppure Clearance creatinina inferiore a 60 ml/min. con ipertensione lieve (valori diastolici pari o inferiori a 100 mmHg), senza adeguata te- rapia oppure sindrome nefrosica parzialmente control- lata dalla terapia, con valore di proteinuria persistente inferiore a 2,5 gr/die. | Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% Clearance creatinina inferiore a 20 ml/min. oppure Clearance creatinina inferiore a 30 ml/min. con ipertensione grave (valori diastolici superiori a 115 mmHg), non controllabile da adeguata terapia oppure sindrome nefrosica grave, persistente e non controllabile da adeguata terapia, con valore di proteinuria persistente superiore a 8 gr/ die. |
SISTEMA ENDOCRINO
I postumi delle malattie che colpiscono le ghiandole endocrine, quali ad esempio le tiroi- diti, i gozzi, il diabete mellito e quello insipido, le malattie delle paratiroidi, delle ghiandole surrenali, dell’ipofisi, i tumori, ecc., verranno va-
lutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
• efficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico;
• postumi anatomici e funzionali accertati- con indagini laboratoristiche e strumen- tali non invasive;
• criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25 % La malattia è controllata in modo soddisfa- cente con adeguata terapia in base ad esami di laboratorio oppure diabete insulino-dipendente controllabile in modo soddisfacente dal trattamento tera- peutico e dalla dieta, e non sono accertate lesioni d’organo diabete dipendenti. | Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% La malattia non è assolutamente controllabi- le con adeguata terapia e non è suscettibile di trattamento chirurgico oppure la malattia di per sè controllabile con la tera- pia, ha però determinato lesioni di altri orga- ni di entità tale da superare, secondo i criteri previsti da questa tabella, una invalidità su- periore al 74%. |
SISTEMA EMATOPOIETICO E LINFATICO
I postumi delle malattie che colpiscono il mi- dollo osseo, la milza e le ghiandole linfatiche, quali ad esempio le anemie, le leucemie, i tu- mori in genere, verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
• efficacia del trattamento terapeutico medico chirurgico;
• postumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumen- tali non invasive;
• criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25 % Anemia cronica con valori di emoglobinemia non inferiore a gr. 10/100 ml., non necessita di emotrasfusioni oppure sintomatologia assente o controllabile con adeguata terapia oppure leucemia linfatica cronica in 1° stadio oppure leucemia mieloide cronica controllabile con adeguata terapia e senza compromissione dello stato generale. | Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% Anemia cronica con valori di emoglobine- mia inferiori a gr. 10/100 ml., con necessità di emotrasfusioni periodiche (2-3 unità ogni 4-6 settimane) oppure presenza di sintomatologia importante non controllabile in alcun modo da adeguata te- rapia continuativa oppure leucemia acuta o riacutizzata non più con- trollabile da adeguata terapia continuativa. |
MALATTIE NEOPLASTICHE
I postumi di tutte le forme tumorali maligne o benigne con comportamento biologico ag- gressivo, che colpiscano qualsiasi organo, apparato o sistema, verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione:
• gli esiti obiettivati a carico dell’organo o apparato o sistema colpito, dopo le cure mediche e/o chirurgiche;
• la prognosi in riferimento alle ulteriori possibilità terapeutiche ed alle eventuali localizzazioni metastatiche.
A. Se la malattia neoplastica è stata ade- guatamente curata con terapia medica e/o chirurgica, ed al momento della valu-
tazione non vi sono segni laboratoristici e/o strumentali di diffusione metasta- tica, la valutazione dell’invalidità per- manente è fatta in riferimento alla con- dizione menomativa accertabile in quel momento degli organi, apparati o sistemi interessati.
B. Se la malattia neoplastica comporta al momento della valutazione una prognosi a breve termine sfavorevole per la vita, o perché non più suscettibile di trattamen- to risolutivo o perché è presente una dif- fusione metastatica, verrà riconosciuta una invalidità superiore al 74% indipen- dentemente dalle alterazioni funzionali obiettivabili.
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA SINDROME METABOLICA
Sindrome Metabolica “non conclamata” Con l’espressione Sindrome Metabolica “non conclamata” si intende la condizione clinica di persone/assicurate che presenti o con- temporaneamente almeno tre dei seguenti sintomi/ parametri moderatamente alterati, come indicato di seguito:
- Girovita, misurato all’altezza dell’ombe- lico, superiore a 102 cm per l’uomo e a 88 cm per la donna, in presenza di Indice di massa corporea calcolato dividendo il peso in chilogrammi per il quadrato dell’al- tezza in metri (kg/m2) inferiore a 30;
- Pressione arteriosa tra 130 e 139,99 mmHg (massima) e tra 80 e 89,99 mmHg (minima); - Glicemia a digiuno tra 110 e 125,99 mg/dl;
- Colesterolemia totale tra 200 e 239,99 mg/ dl;
- Colesterolo HDL tra 35 e 39,99 mg/dl per l’uomo e tra 40 e 49,99 mg/dl per le donne;
- Trigliceridi tra150 mg/dl e 199,99 mg/dl.
Sindrome Metabolica “conclamata”
Con l’espressione Sindrome Metabolica “conclamata” si intende la condizione clinica di persone/assicurate che presentino con temporaneamente almeno tre dei seguenti sintomi:
- Girovita, misurato all’altezza dell’ombe- lico, superiore a 102 cm per l’uomo e a 88 cm per la donna, in presenza di Indice di massa corporea calcolato dividendo il peso in chilogrammi per il quadrato dell’altezza in metri (kg/m2) superiore o uguale a 30;
- Pressione arteriosa superiore o uguale a 140 mmHg (massima) e 90 mmHg (mini- ma);
- Glicemia a digiuno superiore o uguale a 126 mg/dl;
- Colesterolemia totale superiore o uguale a 240 mg/dl; - Colesterolo HDL inferiore a 35 mg/dl per l’uomo e 40 mg/dl per le donne;
- Trigliceridi superiori o uguali a 200 mg/dl.
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA SINDROME METABOLICA
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Per Codice del Consumo si intende il D.Lgs. del /9/200 n. 206
Le presenti norme giuridiche possono co- stituire utile materiale di consultazione per l’Assicurato, fermi restando gli accordi con- trattuali tra le Parti.
Avvertenza: c.c. = Codice Civile; c.p. = Codice Penale.
Art. 1892 c.c. - Dichiarazioni inesatte e reti- cenze con xxxx e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’as- sicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 s.s.) del con- tratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave (1893, 1894).
L’assicuratore decade (2964 s.s.) dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazio- ne. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto
stesso, mediante dichiarazione da farsi all’As- sicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha co- nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (1892, 1894).
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciu- ta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differen- za tra il premio convenuto e quello che sareb- be stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (1932).
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di ter- zi, se questi hanno conoscenza dell’inesattez- za delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicurato- re le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che ag- gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato co- nosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe confsentito l’assicurazione o l’avreb- be consentita per un premio più elevato (c. 1892, 1926).
L’assicuratore può recedere dal xxxxxxxxx xxx- done comunicazione per iscritto all’Assicura- to entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dall’assicuratore ha effetto imme- diato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggrava- mento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al pe- riodo di assicurazione in corso al momento in
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano tra- scorsi i termini del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggio- re rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 - Durata dell’assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquat- tro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assi- curatore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzio- ne del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preav- viso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più vol- te, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicu- razioni sulla vita.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assi- curazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
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Nelle ipotesi previste dai due commi prece- Edizione 15/06/2016
denti il contratto è risoluto di diritto (1453) se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio re- lativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assi- curatori
Se per il medesimo rischio sono contratte se- paratamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pa- gare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne av- viso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assi- curato può chiedere a ciascun assicuratore l’in- dennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di re- gresso contro gli altri per la ripartizione pro- porzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicura- tore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a con- cludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avvi- so, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
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Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di infor- mazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni so- spette ai sensi della normativa in materia di antiri- ciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrori- smo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Cen- trale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi me- diante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la no- stra sede o presso il Responsabile per il riscontro.
5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Fi- nanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.uni- xxx.xx.
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o in Paesi dell’Unione Europea, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicura- tiva” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassi- curatori; intermediari di assicurazione e di riassicu- razione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate.
7) Ad esempio, società di servizi informatici e telema- tici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestio- ne ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero credi- ti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla ge- stione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute
S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.
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