CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI BECKHOFF AUTOMATION S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI BECKHOFF AUTOMATION S.R.L.
Articolo I: Disposizioni Generali
1. I rapporti giuridici tra il Fornitore e l’Acquirente riguardanti le forniture e/o i servizi del Fornitore (di seguito denominati “Forniture”) saranno disciplinati esclusivamente dal presente contratto. I termini e le condizioni generali dell’Acquirente si applicheranno solo se espressamente accettate per iscritto dal Fornitore. L’ambito della fornitura sarà determinato dalle dichiarazioni scritte reciproche e congruenti.
2. Ogni contenuto delle offerte e proposte tecnico-commerciali redatte dal Fornitore può essere soggetto a modifiche, pertanto l'accordo finale tra il Fornitore e l’Acquirente si perfeziona solo con la conferma d'ordine.
3. Il Fornitore si riserva i diritti di proprietà industriale e/o i diritti d’autore e i diritti d’uso relativi ai propri preventivi di spesa, disegni e altri documenti (di seguito semplicemente “Documenti”). I Documenti non saranno resi accessibili a terzi senza il preventivo consenso del Fornitore e, su richiesta, saranno restituiti al Fornitore senza indebito ritardo se il contratto non viene aggiudicato al Fornitore. Le frasi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, ai Documenti dell’Acquirente; questi possono, tuttavia, essere resi accessibili a quei terzi ai quali il Fornitore ha legittimamente subappaltato le Forniture.
4. L’Acquirente ha il diritto non esclusivo di utilizzare il software e il firmware standard, a condizione che rimanga invariato, venga utilizzato entro i parametri di prestazione concordati e sulle attrezzature concordate. Senza espresso accordo, l’Acquirente può effettuare una copia di back- up del software standard.
5. Sono consentite consegne parziali, a meno che non siano irragionevoli da accettare per l’Acquirente.
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Articolo II: Prezzi, Condizioni di Pagamento e Compensazione
1. I prezzi si intendono franco fabbrica ed escluso l’imballaggio: l’IVA viene aggiunta all’aliquota applicabile.
2. I prezzi indicati nelle proposte tecnico-commerciali, offerte, conferme d’ordine e ogni documento commerciale non sono vincolanti e potrebbero essere soggetti a variazione, che verrà comunicata attraverso conferma d’ordine modificata. L’Acquirente ha il diritto di esercitare il recesso dall'ordine in forma scritta, entro 3 settimane dal ricevimento della conferma d'ordine modificata inviata dal Fornitore e in ogni caso prima della spedizione del materiale; in caso di mancato recesso dall'ordine la variazione dei prezzi verrà considerata accettata.
3. Se il Fornitore è responsabile anche dell’assemblaggio, salvo diversi accordi, l’acquirente è tenuto a pagare il compenso concordato e le spese accessorie necessarie, ad esempio per il viaggio e il trasporto, nonché le indennità.
4. I Pagamenti saranno effettuati presso il competente ufficio del Fornitore.
5. L’Acquirente può compensare solo i crediti incontestabili o inappellabili.
Articolo III: Riserva di Proprietà
1. La proprietà degli articoli relativi alle Forniture (“Beni”) non si trasferisce alla stipula del contratto, o alla consegna dei Beni, ma solo con il pagamento dell’intero prezzo convenuto per la vendita. L’Acquirente acquisirà, pertanto, la disponibilità dei beni e se ne accollerà i relativi rischi anche se la proprietà degli stessi non gli è ancora stata trasferita.
2. Per la durata della riserva di proprietà, l’Acquirente non può impegnare i Beni o utilizzarli come garanzia, e la rivendita sarà possibile solo per i rivenditori nel corso del normale svolgimento della loro attività e solo a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dal suo cliente o faccia dipendere il trasferimento della proprietà al cliente, dall’adempimento dell’obbligo di pagamento da parte del cliente.
3. In caso di rivendita dei Beni, l’Acquirente cede immediatamente al Fornitore, tutti i crediti che avrà nei confronti dei suoi clienti a titolo di garanzia, compresi gli eventuali diritti di garanzia e tutte le richieste di saldo, a titolo di garanzia, senza che siano necessarie ulteriori
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dichiarazioni in tal senso. Se i Beni sono venduti insieme ad altri articoli e non è stato concordato alcuno specifico prezzo individuale, l’Acquirente dovrà cedere al Fornitore la frazione del prezzo totale del credito che è attribuibile al prezzo fatturato dal Fornitore.
4.
(a) L’acquirente può elaborare, amalgamare o combinare i Beni con altri articoli, ma deve conservare i nuovi articoli così creati per il Fornitore, esercitando la dovuta cura di un diligente uomo d’affari. I nuovi articoli sono considerati come Beni soggetti a riservato dominio.
(b) Il Fornitore e l’Acquirente concordano sul fatto che se i Beni vengono combinati con altri articoli che non sono di proprietà del Fornitore, il Fornitore acquisirà la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore deli Beni combinati o amalgamati agli altri oggetti al momento della combinazione. A tal riguardo, i nuovi articoli sono considerati come Beni soggetti a riservato dominio.
(c) Le disposizioni sulla cessione dei crediti di cui al precedente punto 3. si applicano anche ai nuovi articoli. La cessione vale, tuttavia, solo per l’importo corrispondente al valore fatturato dal fornitore per i Beni che sono stati trasformati o combinati.
(d) Qualora l’Acquirente combini i Beni con altri beni immobili o beni mobili, senza che sia necessaria un’ulteriore dichiarazione in tal senso, cede al Fornitore come garanzia il suo diritto al corrispettivo per la combinazione compresi tutti i diritti di garanzia per l’importo proporzionale al valore che le Merci soggette a riservato dominio hanno sugli altri articoli combinati al momento della combinazione.
5. Fino a nuovo avviso, l’Acquirente può riscuotere i crediti ceduti relativi alla rivendita. Il Fornitore ha il diritto di revocare l’autorizzazione dell’Acquirente di riscuotere i crediti per validi motivi, tra cui, a titolo esemplificativo, ritardi di pagamento, sospensione dei pagamenti, avvio di procedure di insolvenza, protesti o indicazioni giustificate per sovraindebitamento. Inoltre alla scadenza di un adeguato periodo di preavviso per la comunicazione della cessione, il Fornitore può realizzare i crediti ceduti ed esigere che l’Acquirente informi il cliente della cessione.
6. L’Acquirente dovrà informare immediatamente il Fornitore di qualsiasi sequestro o altro atto di intervento da parte di terzi. Se è possibile dimostrare un ragionevole interesse, l’Acquirente dovrà, senza indebito
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ritardo, fornire al Fornitore le informazioni e/o i Documenti necessari per far valere i propri diritti nei confronti dei clienti.
7. Qualora l’Acquirente non adempia ai propri obblighi, non effettui il pagamento dovuto o violi in altro modo i propri obblighi, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e ritirare i Beni in caso di inadempimento continuato dopo la scadenza di un congruo termine di preavviso stabilito dal Fornitore; le disposizioni che prevedono che non sia necessario un termine di preavviso sono prive di effetto. L’Acquirente è tenuto a restituire la Merce soggetta a riservato dominio. Il fatto che il Fornitore riprenda le Merci in giacenza e/o eserciti la riserva di proprietà, non comporta la risoluzione del contratto, a meno che il Fornitore lo dichiari espressamente.
Articolo IV: Tempo per le Forniture: ritardo
1. I tempi stabiliti per le Forniture sono vincolanti solo se tutti i Documenti che devono essere forniti dall'Acquirente, i permessi e le approvazioni necessarie, sono ricevuti in tempo e se i termini di pagamento concordati e gli altri obblighi dell'Acquirente sono soddisfatti. Se queste condizioni non vengono soddisfatte in tempo, i tempi stabiliti saranno estesi ragionevolmente, a meno che sia il Fornitore ad essere responsabile del ritardo.
2. Se il mancato rispetto dei tempi stabiliti è dovuto a casi di forza maggiore, attacchi di virus o altri attacchi ai sistemi informatici del Fornitore che si sono verificati nonostante adeguate misure di protezione, impedimento attribuibile a norme nazionali, comunitarie o internazionale del diritto del commercio estero o a circostanze per le quali il Fornitore non è responsabile o ancora al fatto che il Fornitore non riceva le proprie forniture nei tempi e nelle forme dovute, tali tempi saranno estesi di conseguenza.
3. Se il Fornitore è responsabile del ritardo e l'Acquirente ha dimostrato di averne subito un danno, l'Acquirente può chiedere un risarcimento a titolo di liquidazione dei danni dello 0,5% per ogni settimana di ritardo completata, ma in nessun caso più del 5% del prezzo della parte delle Forniture in ritardo.
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4. Su richiesta del Fornitore, l’Acquirente deve dichiarare entro un termine ragionevole se, a causa del ritardo delle Forniture, intende chiedere la risoluzione del contratto o insistere per la consegna delle Forniture.
5. Qualora la spedizione o la consegna, a seguito di richiesta dell'Acquirente, venga ritardata di oltre un mese dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione, all'Acquirente potranno essere addebitati, per ogni mese supplementare iniziato, costi di magazzinaggio pari allo 0,5% del prezzo degli articoli delle Forniture, ma in nessun caso superiori al 5% totale. Le parti contraenti possono dimostrare che sono state sostenute spese di magazzinaggio superiori o, a seconda dei casi, inferiori.
Articolo V: Passaggio del Rischio
1. Anche nel caso in cui la consegna sia stata concordata senza spese di spedizione, il rischio passa all'acquirente come segue:
(a) Se la consegna non comprende l’assemblaggio o il montaggio, al momento della spedizione o del ritiro da parte del vettore. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore assicura la consegna contro i rischi abituali di trasporto a spese dell'Acquirente;
(b) Se la consegna comprende l’assemblaggio o il montaggio, il giorno della consegna presso lo stabilimento dell'Acquirente o, se così concordato, dopo un periodo di prova positivo.
2. Il rischio passa, in ogni caso, all'Acquirente se la spedizione, la consegna, l'assemblaggio, il montaggio o la prova subiscono ritardi per motivi di cui l'Acquirente è responsabile.
Articolo VI: Assemblaggio e montaggio
Salvo diverso accordo scritto, l’assemblaggio e il montaggio sono soggetti alle seguenti disposizioni:
1. L'acquirente deve provvedere a proprie spese:
(a) Tutti i lavori di terra e di costruzione e altri lavori accessori che esulano dall'ambito del Fornitore, compresa la necessaria
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manodopera qualificata e non qualificata, i materiali e gli strumenti da costruzione;
(b) Le attrezzature e i materiali necessari per il montaggio e la messa in servizio, come i ponteggi, gli apparecchi di sollevamento e altri dispositivi, nonché i carburanti e i lubrificanti;
(c) Energia e acqua nel punto di utilizzo, compresi i collegamenti, il riscaldamento e l'illuminazione;
(d) Locali adeguati, asciutti e chiudibili a chiave, di dimensioni sufficienti, adiacenti al sito, per lo stoccaggio di parti di macchine, apparecchi, materiali, utensili, ecc. e locali di lavoro e ricreativi adeguati per il personale addetto al montaggio, compresi i servizi igienici, come richiesto dalle circostanze specifiche: inoltre, l'Acquirente deve adottare tutte le misure che adotterebbe per la protezione dei propri beni per proteggere i beni del Fornitore e del personale addetto al montaggio;
(e) Indumenti di protezione e dispositivi di protezione necessari a causa delle particolari condizioni prevalenti nel sito specifico
2. Prima dell'inizio dei lavori di montaggio, l'Acquirente è tenuto a mettere a disposizione, senza alcuna richiesta, tutte le informazioni necessarie relative all'ubicazione delle linee elettriche, del gas e dell'acqua non visibili o di impianti simili, nonché i dati strutturali necessari.
3. Prima dell’assemblaggio o del montaggio, i materiali e le attrezzature necessarie per l'inizio dei lavori devono essere disponibili sul luogo di montaggio e gli eventuali lavori preparatori devono essere avanzati in modo tale che l’assemblaggio o il montaggio possano essere avviati come concordato ed eseguiti senza interruzioni. Le strade di accesso e il luogo di montaggio devono essere pianeggianti e sgombri.
4. Se l’assemblaggio, il montaggio o la messa in servizio vengono ritardati a causa di circostanze per le quali il Fornitore non è responsabile, l'Acquirente dovrà sostenere i costi sostenuti per i tempi di inattività e qualsiasi spesa di viaggio supplementare del Fornitore o del personale di montaggio.
5. L'Acquirente dovrà attestare le ore lavorate dal personale addetto al montaggio verso il Fornitore ad intervalli settimanali e l'Acquirente
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dovrà confermare immediatamente per iscritto se l’assemblaggio, il montaggio o la messa in servizio sono stati completati.
6. Se dopo il completamento, il Fornitore richiede l'accettazione delle Forniture, l’Acquirente è tenuto ad adempiere entro due settimane. Le stesse conseguenze che si verificano al momento dell'accettazione si verificano se e quando l’Acquirente lascia scadere il termine di due settimane o se le Forniture vengono utilizzate dopo il superamento di eventuali fasi di collaudo concordate.
Articolo VII: Consegna
La consegna delle Forniture è sempre da intendersi franco fabbrica – ex works. L'Acquirente non potrà rifiutare di ricevere le Forniture a causa di piccoli difetti.
Articolo VIII: Difetti e Garanzia
Il Fornitore è responsabile dei difetti di qualità (di seguito denominati "Difetti") come segue:
1. Le parti difettose o i servizi difettosi saranno, a discrezione del Fornitore, riparati, sostituiti o forniti di nuovo gratuitamente, a condizione che il motivo del difetto fosse già presente al momento del passaggio del rischio.
2. Le richieste di riparazione o sostituzione sono soggette ad un termine di prescrizione di 12 mesi. Tale termine non si applica in caso di dolo, in caso di occultamento fraudolento dei Difetti o di non conformità alle caratteristiche garantite;
3. Le notifiche di difetti da parte dell'Acquirente devono essere fornite per iscritto senza indebito ritardo.
4. In caso di richieste di risarcimento per Difetti, l'Acquirente può trattenere i pagamenti per un importo che sia proporzionale al Difetto. L'Acquirente non ha il diritto di trattenere i pagamenti nella misura in cui la sua rivendicazione di un Difetto è prescritta. Notifiche ingiustificate di difetto daranno diritto al Fornitore di richiedere all’Acquirente il rimborso delle spese sostenute dal Fornitore.
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5. Il Fornitore avrà la possibilità di riparare o sostituire il bene difettoso entro un periodo di tempo ragionevole.
6. In caso di mancata riparazione o sostituzione, l'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto o di ridurre il compenso; restano impregiudicate le richieste di risarcimento danni che l'Acquirente può formulare ai sensi del successivo punto 9.
7. Non sussistono rivendicazioni basate su difetti in caso di scostamenti insignificanti rispetto alla qualità concordata, di danni di lieve entità, di usura naturale o di danni derivanti da un uso improprio o negligente, a sollecitazioni eccessive, ad attrezzature inadatte, ad opere civili difettose, a terreni di fondazione inadeguati, o a errori di software non riproducibili. Sono parimenti escluse le richieste di risarcimento basate su difetti attribuibili a modifiche improprie, installazioni/rimozione o lavori di riparazione eseguiti dall’Acquirente o da terzi e le relative conseguenze.
8. L'Acquirente non avrà alcun diritto in relazione alle spese sostenute nel corso dell'adempimento supplementare, nella misura in cui le spese siano aumentate perché l'oggetto delle Forniture è stato successivamente portato in un luogo diverso da quello della consegna.
9. L'Acquirente non ha diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni sulla base di Difetti. Ciò non si applica nella misura in cui un difetto sia stato nascosto in modo fraudolento, le caratteristiche garantite non siano state rispettate, in caso di perdita della vita, lesioni fisiche o danni alla salute e/o di violazione del contratto per negligenza intenzionale o grave da parte del fornitore. Le disposizioni di cui sopra non implicano una modifica dell'onere della prova a danno dell'Acquirente. Qualsiasi altra o ulteriore pretesa dell'Acquirente che ecceda le pretese previste nel presente Articolo VIII, sulla base di un Difetto, è esclusa.
Articolo IX: Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore
1. Se non diversamente concordato, il Fornitore consegnerà le Forniture solo nel paese del luogo di consegna, senza violare alcun diritto di proprietà industriale e copyright di terzi (di seguito denominati DPI). Se un terzo rivendica un reclamo nei confronti dell'Acquirente sulla base di una violazione di un DPI da parte delle Forniture effettuate dal Fornitore e utilizzate in conformità al contratto, il Fornitore sarà responsabile nei
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confronti dell'Acquirente entro il periodo di tempo stabilito dall'articolo VIII
n. 2 come segue:
(a) Il Fornitore sceglierà se acquisire, a proprie spese, il diritto di utilizzare i DPI in relazione alle Forniture interessate o se modificare le Forniture in modo che non violino più i DPI o se sostituirle. Qualora ciò risultasse impossibile per il Fornitore a condizioni ragionevoli, l'Acquirente potrà recedere dal contratto o ridurre il compenso ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
(b) La responsabilità del Fornitore per il risarcimento dei danni è disciplinata dall'Articolo XII;
(c) I suddetti obblighi del Fornitore si applicheranno solo se l'Acquirente notificherà immediatamente al Fornitore qualsiasi rivendicazione fatta valere da terzi in forma scritta, non concederà l'esistenza di una violazione e lascerà alla discrezione del Fornitore qualsiasi misura di protezione e negoziazione di transazione. Se l'Acquirente smette di utilizzare le Forniture per ridurre il danno o per altri buoni motivi, è tenuto a far presente al terzo che dal fatto che l'utilizzo è stato interrotto non può essere dedotto alcun riconoscimento della presunta violazione.
2. Le rivendicazioni dell'Acquirente saranno escluse se è responsabile della violazione di un DPI.
3. Le rivendicazioni dell'Acquirente sono inoltre escluse se la violazione dei DPI è causata da specifiche fatte dall'Acquirente, da un tipo di uso non prevedibile da parte del Fornitore o dalle Forniture che vengono modificate dall'Acquirente o che vengono utilizzate insieme a prodotti non forniti dal Fornitore.
4. Inoltre, per quanto riguarda i reclami dell'Acquirente ai sensi del precedente punto 1 a), l'articolo VIII n. 4, 5 e 8 si applica, mutatis mutandis, in caso di violazione di un DPI.
5. In caso di altri vizi di titolo di proprietà, si applica, mutatis mutandis, l'articolo VIII.
6. Qualsiasi altra rivendicazione dell'Acquirente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti o qualsiasi altra rivendicazione che ecceda le rivendicazioni previste nel presente Articolo IX, è esclusa.
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Articolo X: Condizioni
1. L'esecuzione del presente contratto è subordinata alla condizione che non sussistano impedimenti imputabili a norme di diritto commerciale nazionali, o altrimenti applicabili a livello nazionale, comunitario o internazionale, o a eventuali embarghi o altre sanzioni.
2. L'Acquirente è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione, il trasporto e l'importazione.
Articolo XI: Impossibilità di esecuzione; adeguamento del contratto
1. Nel caso in cui la consegna sia impossibile, l'Acquirente ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, a meno che il Fornitore non sia responsabile dell'impossibilità. La richiesta di risarcimento danni da parte dell'Acquirente è tuttavia limitata ad un importo pari al 10% del valore della parte delle Forniture che, a causa dell'impossibilità, non può essere destinata all'uso previsto. Tale limitazione non si applica in caso di impossibilità per dolo, colpa grave o perdita della vita, lesioni fisiche o danni alla salute; ciò non comporta una modifica dell'onere della prova a danno dell'Acquirente. Il diritto dell'Acquirente di recedere dal contratto rimane inalterato.
2. Qualora cause di forza maggiore, attacchi di virus o altri attacchi ai sistemi informatici del Fornitore che si sono verificati nonostante adeguate misure di protezione, o altre circostanze per le quali il Fornitore non è responsabile, modifichino in modo sostanziale l'importanza economica o i concorsi delle Forniture o influiscano considerevolmente sull'attività del Fornitore, il contratto sarà adattato tenendo conto dei principi di ragionevolezza e buona fede. Nella misura in cui ciò non sia giustificabile per ragioni economiche, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Lo stesso vale se le necessarie autorizzazioni per le esportazioni non vengono concesse o non possono essere utilizzate. Qualora il fornitore intenda esercitare il suo diritto di recedere dal contratto, lo comunicherà senza indugio all’Acquirente dopo averne constatato le conseguenze; ciò vale anche nel caso in cui sia stata precedentemente concordata con l’Acquirente una proroga del termine di consegna.
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Articolo XII: Altre richieste di risarcimento danni
1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto, l'Acquirente non ha diritto al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo legale, compresa la violazione degli obblighi derivanti dal contratto o da un illecito civile.
2. Ciò non si applica in caso di dolo, grave negligenza da parte dei proprietari, rappresentanti legali o dirigenti, frode, mancato rispetto di una garanzia concessa, lesioni colpose alla vita, all'incolumità fisica o alla salute, violazione colposa di una condizione di contratto. Tuttavia, le richieste di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di una condizione contrattuale di finanziamento sono limitate al danno prevedibile che è intrinseco al contratto, a condizione che non si applichi nessun altro dei casi di cui sopra.
3. La disposizione di cui sopra non implica una modifica dell'onere della prova a scapito dell'Acquirente.
Articolo XIII: Foro Competente e Legge Applicabile
1. Per qualsiasi controversia relativa alle Condizioni Generali di Vendita, ivi inclusa la loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
2. Il presente contratto e la sua interpretazione sono disciplinati dal diritto italiano, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
Articolo XIV: Clausola finale
L'invalidità giuridica di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudica in alcun modo la validità delle restanti disposizioni, a meno che sia oltremodo oneroso per una delle parti essere obbligata alla prosecuzione del contratto.
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