SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Concessione servizi di
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA -RETE A DOMANDA DEBOLE
SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
Repertorio n. Fasc. n. /2016 REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA’ METROPOLITANA.CIG 67401557DB– CUP B19G16000310009.
L’anno duemilaxxxx addì (n.) del mese di , in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Xxx Xxxxxx x. 0, dinanzi a me Dott. xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. xx del xx/xx/xxxx, autorizzatx a rogare i contratti di cui l’Ente è parte, sono comparsi:
-CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE codice fiscale e partita IVA n. , con sede legale a Firenze, via Cavour 1, rappresentata da , nato a il , domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile della Direzione TPL competente per materia, nominato con decreto n. del
, del Sindaco, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del , esecutivo a norma di legge;
- XXXXXXXXXX, con sede legale in , Via , n. , codice fiscale e partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , rappresentata dal Sig. , nato a il
, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;
(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) La società interviene al presente atto in proprio
e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:
- XXXXX, con sede legale a | , , codice fiscale n. | e Partita Iva n. | , iscritta nel Registro delle |
Imprese presso la C.C.I.A.A. di | xxxxxxxxxxx; |
- YYYYYY, con sede legale a , , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di xxxxxxxxxxxxxx;
giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, a rogito del notaio Dr. , n. di Repertorio e n. di fascicolo in data , ………., che in, , si allega al presente contratto.
Io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo della identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni e premettono che :
0MISSIS
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento, per la presente concessione, è il .
ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale, a domanda debole, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nei seguenti Ambiti della Città Metropolitana:
1) Ambito 1 “Mugello –Alto Mugello”: servizi da esercire nei territori dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Xxxxxxx, Vaglia, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero a Sieve;
2) Ambito 2 “Valdarno Valdisieve”: servizi da esercire nei territori dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina,
il tutto come da Offerta tecnica presentata dal Concessionario e allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
L’ Ente Concedente si riserva la facoltà di istituire servizi speciali di trasporto in occasione di eventi straordinari (manifestazioni, fiere, eventi culturali, ecc.) prevedendo di volta in volta la compensazione dovuta nonché le condizioni e modalità di esercizio. Tali servizi saranno offerti innanzitutto al Concessionario e solo in caso di rifiuto espresso potranno essere offerti alle medesime condizioni a soggetti terzi individuati nelle forme di legge.
ART. 4 - SERVIZI CON PERODICITA’ SCOLASTICA
I servizi di trasporto pubblico locale con periodicità “scolastica” sono rivolti in modo indifferenziato a tutti gli utenti. Entro il mese di luglio di ogni anno il Concessionario dovrà tarare il servizio, con decorrenza dal successivo mese di settembre, sulla base dei calendari effettivi (quello scolastico e quello diverso da quello dell’Anno convenzionale di cui all’art. 2, quanto ad associazione giorni-cadenze), previo coordinamento con le Istituzioni scolastiche e tenuto conto dell’assetto dei servizi dell’ATO regionale. Il Programma di esercizio sarà trasmesso alla Città metropolitana per l’approvazione. Per il primo anno di attività, il Programma di esercizio, fino al 31 agosto, dovrà essere sottoposto all’approvazione della Città metropolitana almeno un mese prima dell’avvio del servizio. I Comuni che organizzano il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, utilizzando le linee del trasporto pubblico, garantiscono a loro cura e spese la presenza a bordo di un accompagnatore, con esclusione di ogni onere a carico del Concessionario.
ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore complessivo della presente concessione è stimato in Euro xxxxxxxxxxxx oltre iva, come di seguito specificato. Il corrispettivo per i servizi di trasporto pubblico, è stimato annualmente in Euro xxxxxxxxxx, al netto del ribasso offerto come da Offerta economica allegata al presente atto e per l’intera durata del contratto, comprensiva dell’opzione di proroga, in Euro xxxxxxxxxxxx oltre Iva. L’ importo ha carattere indicativo, poiché suscettibile di variazione in relazione all’adeguamento inflattivo del prezzo unitario e alle ulteriori variazioni previste nel presente Contratto. L’importo annuale sopra indicato sarà integrato di Euro 0,136/km oltre iva fino ad un massimo di Euro 225.230,01/anno oltre iva per l’attuazione del Programma di rinnovo dei mezzi, per ogni annualità dal 2019 e fino al termine della concessione. Tale quota, finalizzata alla copertura dei costi per il rinnovo del parco bus, integra la parte di corrispettivo destinata alla medesima finalità già ricompresa nel prezzo offerto. Il corrispettivo chilometrico potrà essere inoltre integrato di Euro 0, 0134 oltre Iva, e comunque fino ad un massimo di Euro 22.225,42/anno oltre Iva, a fronte della stipula con le rappresentanze sindacali dell’azienda di un contratto integrativo che garantisca al personale transitato dai precedenti gestori il medesimo trattamento economico previsto dai contratti aziendali vigenti al momento del trasferimento. L’importo integrativo sarà pari complessivamente al 50% del valore economico del contratto integrativo aziendale sottoscritto con le OOSS, e comunque fino a concorrenza dell’importo sopra indicato.
ART. 6 - DURATA
La durata della concessione è stabilita in 6 anni dalla data odierna. Decorsi 5 anni dall’affidamento, l’Ente Concedente procederà a verificare con i Comuni e le Unioni dei Comuni della gestione associata, ai fini della proroga per ulteriori due anni del contratto di servizio: il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione associata e dal contratto di servizio,l’idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda,investimenti di entità significativa effettuati dal Concessionario e la copertura finanziaria, rispetto al biennio successivo, relativa alle compensazioni dovute al Concessionario. All’esito di detta verifica, l’Ente Concedente comunicherà al Concessionario se il contratto è prorogato per l’ulteriore biennio oppure se verrà a scadenza al termine dei 6 anni. Al termine della concessione o in caso di risoluzione anticipata, il Concessionario è in ogni caso tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni in essere al momento dell’ intervenuta scadenza e fino al subentro del nuovo soggetto Concessionario per un massimo di 12 mesi.
ART. 7. SUBCONCESSIONE
La subconcessione è ammessa nei limiti indicati in offerta ovvero A tal fine, prima dell’affidamento in
sub concessione, il Concessionario dovrà richiedere autorizzazione alla sub concessione alla Città metropolitana, specificando sia i servizi e/o le attività che si intendono sub concedere sia l’impresa sub concessionaria, che dovrà essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. La Città metropolitana verificherà anche il rispetto di quanto previsto all’art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. Fino alla data del rilascio della suddetta i autorizzazione non è comunque consentita la subconcessione. Il contratto di subconcessione deve
prevedere il rispetto degli obblighi connessi alle modalità di effettuazione del servizio previsti dal contratto con particolare riferimento alle specifiche sulla sicurezza, agli standard di qualità, agli obblighi informativi ed al sistema tariffario. Il contratto di subconcessione deve prevedere, altresì, il rispetto delle condizioni minime di lavoro a tutela della sicurezza dei lavoratori, dei diritti dei passeggeri, delle esigenze delle persone a mobilità ridotta ed a tutela dell’ambiente. Il Concessionario è responsabile in solido con il sub Concessionario per il mancato rispetto dei suddetti obblighi. In caso di risoluzione del contratto con il Concessionario, viene meno conseguentemente la subconcessione senza alcun obbligo da parte della Città metropolitana. Alle subconcessioni si applicano i commi da 7 a 20 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ vietata la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente. Gli atti di cessione d’azienda, trasformazione, fusione e scissione del soggetto Concessionario, non hanno effetto nei confronti dell’Ente concedente fino a che il cessionario non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di affidamento dei servizi oggetto del presente contratto.
ART. 8 - REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE
Il servizio è affidato con contratto di tipo “net cost” e pertanto il Concessionario assume i rischi commerciali connessi alla redditività della gestione e alla vendita dei titoli di viaggio ed i rischi industriali connessi ai costi di esercizio e alla gestione dell’attività di impresa. Al Concessionario sono attribuiti:
• la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, compresi quelli derivanti dal riparto degli introiti delle tariffe integrate “Pegaso”;
• i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione. La Città metropolitana si riserva la disponibilità gratuita per un massimo di 60 giorni annui, anche frazionati, di spazi per comunicazioni di carattere istituzionale per ciascun mezzo (pendolini) e locale aziendale aperto al pubblico (bacheca formato minimo A4). L’utilizzo di tali spazi è richiesto di norma con un preavviso di 15 giorni;
• tutti gli altri ricavi connessi alla gestione del servizio oggetto del contratto.
La Città metropolitana, al fine di assicurare l’equilibrio economico del contratto, corrisponde al Concessionario per i servizi di trasporto pubblico fissi, effettuati con bus a orario o a frequenza definiti, il prezzo del servizio su base chilometrica, mentre per i servizi cosiddetti “a chiamata” corrisponde una quota pari al 20% del corrispettivo del prodotto chilometrico, individuato in fase di offerta, per la copertura dei costi fissi, e per il restante corrispettivo una quota calcolata, sulla base delle percorrenze effettivamente svolte e verificate a consuntivo. Il prezzo totale del servizio è calcolato, con riferimento a ciascuna annualità, come prodotto tra produzione effettivamente svolta e prezzo unitario/km come risultante dall'Offerta economica.
Il prezzo unitario è soggetto ad adeguamento inflattivo come specificato al seguente articolo 9. La produzione a tale fine considerata sarà quella risultante dalle rendicontazioni che dovranno essere prodotte dal Concessionario e positivamente verificate dalla Direzione competente della Città metropolitana.Le percorrenze effettuate per spostamenti al di fuori dell'orario di esercizio ovvero le corse di trasferimento del mezzo da e verso il deposito non comportano corresponsione di prezzo. Per l'espletamento dei servizi di cui al presente affidamento, nient'altro è dovuto dalla Città metropolitana al Concessionario oltre a quanto previsto nel presente Contratto.
ART. 9- MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PREZZO UNITARIO
A partire dal secondo anno di affidamento, il prezzo unitario a km è aggiornato annualmente nella misura del 95% del tasso medio di inflazione del settore trasporti, definito dalla variazione della media degli indici mensile dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (ISTAT FOI) per il settore trasporti dell’anno di riferimento (periodo gennaio-dicembre) rispetto alla media degli analoghi indici mensili dell’anno precedente. La rivalutazione annua non può essere superiore al 3%.
ART. 10 - RAPPORTO DI CONTRIBUZIONE
Il Concessionario, ai fini del rispetto del D.P.C.M. 11 marzo 2013, dovrà assicurare per ciascun anno di vigenza contrattuale il raggiungimento del valore del Rapporto di Contribuzione indicato nel PEF allegato all’offerta economica. Il Concessionario è tenuto a tal fine al monitoraggio permanente di ciascuna delle componenti costituenti il conto economico
dei servizi, al fine di verificare il mantenimento dell’equilibrio economico e il rispetto degli obiettivi del rapporto di contribuzione, mantenendo costante il flusso informativo e garantendo la sollecita segnalazione alla Direzione TPL riguardo le componenti e condizioni che possono determinare il riequilibrio del contratto a favore della Città Metropolitana ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall’attuazione del PEF. In caso di mantenimento non costante del flusso informativo di cui al comma precedente, che comporti un peggioramento del rapporto di contribuzione, il Concessionario è tenuto a rifondere alla Città Metropolitana ogni eventuale riduzione dei trasferimenti dello Stato applicata a causa del mancato raggiungimento dei richiamati obiettivi, fermo restando il risarcimento del maggior danno. La Città Metropolitana trattiene dette somme dal prezzo erogato a saldo ovvero, laddove lo stesso non sia sufficiente, dai pagamenti successivi ovvero attraverso l'escussione della garanzia definitiva. Qualora la Città metropolitana imponga un incremento del valore di Rapporto di Contribuzione rispetto a quanto indicato nel PEF, le parti procederanno ad un riequilibrio dello stesso.
ART. 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
La Città Metropolitana provvederà al pagamento del prezzo per i servizi di trasporto pubblico corrispondendo al Concessionario:
- 5 rate con cadenza bimestrale posticipata rispetto all’effettuazione del servizio, ciascuna di importo pari al 95% di 1/6 dell’importo annuale di riferimento (calcolato sul prodotto programmato);
- una rata a saldo, fatte salve le detrazioni di cui al precedente art.11, da erogare in due tranche di cui la prima, pari al 95% di 1/6 dell'importo annuale di riferimento, sulla base del preconsuntivo annuale che il Concessionario deve presentare all’Osservatorio Trasporti, entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, e la seconda, a seguito della verifica del preconsuntivo effettuata dallo stesso Osservatorio Trasporti, che ne verifica la coerenza con il Diario della Regolarità di cui all’art. 22, con le rendicontazioni mensili acquisite dall'Osservatorio regionale e con gli altri i dati acquisiti durante l'esercizio del servizio;
- l'importo da corrispondere per la seconda tranche a saldo, detratto l'importo delle penali, sarà comunicato al Concessionario entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, salvo differimento del termine per esigenze istruttorie sulla documentazione prodotta. Nel caso di saldo negativo, eccedente il 5 per cento, il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento;
- per quanto concerne la rata di saldo (comprensiva della prima e seconda tranche) relativa all'anno di cessazione del servizio, l'importo da corrispondere sarà comunicato al Concessionario entro cinque mesi dalla cessazione del servizio. L’eventuale saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione definitiva.
Per il primo anno, nel caso di avvio del servizio successivamente al 1° gennaio, la Città Metropolitana procederà comunque al pagamento della rata di saldo con riferimento al periodo esercito, al fine di riallineare il pagamento del servizio all'anno solare. Le risorse di cui all’articolo 5 saranno liquidate previa trasmissione alla Città metropolitana di copia del contratto integrativo sottoscritto con le organizzazioni sindacali.
Ai fini del pagamento il Concessionario dovrà trasmettere le fatture, con indicazione della causale di pagamento: servizi tpl intestate a Città metropolitana di Firenze, Palazzo Medici Xxxxxxxx – via Cavour 1 - Direzione Trasporto Pubblico Locale, in modalità telematica secondo quanto previsto dal successivo articolo 39. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:
codice CIG xxxxxxxxxxxxx - CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Nel caso in cui il Concessionario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere trasmesse dal mandatario.
I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del Concessionario. Ove la Città Metropolitana non sia in possesso dell’ Allegato Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti del contratto, lo stesso verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC fino alla sua emissione. Nessuna produzione di interessi moratori, pertanto, potrà essere vantata
dal Concessionario per detto periodo di sospensione dei termini. In caso di irregolarità dello stesso, le somme trattenute mensilmente per il saldo finale saranno destinate al soddisfacimento dei diritti dei lavoratori.
Il Concessionario accetta che, nell'ipotesi di ritardo nel trasferimento delle risorse del fondo nazionale trasporti di cui all'art. 25 bis del D.L. 95/2012 alla Regione Toscana e conseguentemente alla Città Metropolitana, il pagamento della rata di saldo sia posticipato fino 90 giorni.
In corrispondenza di ogni pagamento periodico, il Concedente ha facoltà di trattenere dall’importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del presente Capitolato a carico del Concessionario. Il Concedente ha altresì facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese ovvero per ogni altra partita a credito.
I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore del Concessionario sulla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze da estinguersi:
- mediante accreditamento sul/i c/c bancario/i dedicato/i anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica che dovrà o dovranno essere comunicato/ti, unitamente alle generalità e codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sugli stessi, alla Direzione Trasporto Pubblico Locale, entro 20 giorni dalla data odierna. Il Concessionario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative ai conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti comunicati. Il Concessionario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni; ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari comunicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG e il codice CUP.
Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni eseguite dal subConcessionario venga effettuato nei confronti del Concessionario, quest’ultimo è obbligato a trasmettere, tramite la modalità di comunicazione di cui all'art. 39, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subConcessionario, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Città metropolitana ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subConcessionario) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, la Città metropolitana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
ART. 12 - MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO OLTRE IL 20%.
La Città Metropolitana, a seguito dell'eventuale verificarsi di riduzione di trasferimenti di risorse statali appostate nel Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 25 bis del D.L. 95/2012, può chiedere diminuzioni del Programma di esercizio superiori al limite del 20% e, in caso di accettazione, il corrispettivo è ricontrattato tra le parti in modo da garantire l’equilibrio economico del xxxxxxxxx.Xx caso di mancata accettazione da parte del Concessionario o in caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, il Concessionario può recedere dal contratto.
ART. 13 - SISTEMA TARIFFARIO
Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente contratto come da Allegato E “Disciplina Tariffaria” al Capitolato. I Comuni potranno acquistare direttamente dal Concessionario, a prezzo intero, titoli di viaggio per la propria utenza, al fine di concedere eventuali agevolazioni e/o esenzioni, con oneri a loro carico. L’ emissione di titoli non autorizzati e /o la disapplicazione della disciplina tariffaria regionale comporta l’applicazione delle penali di cui all’ Allegato M “Penali” al Capitolato con obbligo di adeguamento immediato. Ferma restando l’applicazione della disciplina tariffaria sui servizi regolati dal presente Capitolato, la ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di titoli per i servizi di autolinea su relazioni esercite in parte da gestori diversi dal Concessionario (Pegaso e tariffa regionale) è disciplinata da accordi fra gli
stessi sulla base delle tratte utilizzate per ciascuno di essi facendo riferimento ai risultati delle indagini effettuate dalla Regione Toscana come indicato nella Deliberazione della Giunta regionale n. 391/2014.
l Concessionario ha diritto di essere compensato di un importo corrispondente ai mancati ricavi derivanti da titoli di viaggio (biglietti di corsa semplice e abbonamenti) acquistati dagli utenti precedentemente alla stipula del contratto e aventi validità fino ai sei mesi successivi alla stipula stessa. Detto rimborso dovrà essere concordato tra precedente gestore e Concessionario nei sei mesi intercorrenti tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto. Sarà cura della Città metropolitana, all’atto dell’aggiudicazione, richiedere agli attuali gestori la disponibilità di ogni dato utile per la compensazione dovuta al Concessionario in relazione ai titoli precedentemente emessi e che conservano la loro validità anche successivamente alla stipula del contratto di concessione, nonché il ritiro delle giacenze presso i rivenditori prima dell’avvio del servizio.
A partire dal secondo anno solare di vigenza del contratto, le tariffe possono essere aggiornate annualmente con decorrenza dal mese di luglio, nella misura dell'indice (FOI) senza tabacchi (identificato con la sigla apcfo00S) ovvero, se superiore, del tasso di inflazione programmata stabilito dal Documento di Economia e Finanza, da applicarsi per ciascun titolo e ciascuna fascia tariffaria.
Le tariffe possono essere altresì incrementate quale premialità per il miglioramento della qualità del servizio, come previsto all’art. 19 del Capitolato.
ART. 14 - PERSONALE
Il Concessionario deve disporre di personale in numero e qualifica adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto ed è tenuto ad assumere il personale indicato nell’Allegato C “Elenco Addetti” al Capitolato , che volontariamente transita dagli attuali gestori, con continuità di rapporto di lavoro, e mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti per retribuzione, anzianità, profili professionali.
Il Concessionario deve assicurare al personale il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e del CCNL degli autoferrotranvieri, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali (in vigore al momento del subentro – come sopra) che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie e infortunistiche. Tale disposizione si applica anche agli eventuali sub Concessionari. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al comma precedente determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 della Legge. Parimenti ai sensi dell'art. 31 comma 1 della Legge determina risoluzione del contratto la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri.
Resteranno in capo ai precedenti datori di lavoro le conseguenze derivanti da eventuale contenzioso giurisdizionale in essere o da qualsiasi altro fatto, atto, rapporto, o comportamento comunque riferito al periodo precedente la data di trasferimento. Il Concessionario sarà manlevato e libero da ogni e qualsiasi passività o sopravvenienza passiva ivi comprese quelle per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, controversie o altro, che dovessero emergere da qualsiasi altro fatto, atto, rapporto, o comportamento comunque riferito al periodo precedente la data di trasferimento. In relazione al pagamento del TFR, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato.
Il Concessionario, almeno un mese prima dell’avvio del servizio, deve trasmettere alla Città Metropolitana l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto di lavoro aziendale applicato, dell’inquadramento orario (eventuale part-time e relativa percentuale), la percentuale di utilizzo esclusivamente in TPL espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la eventuale utilizzazione in servizi di TPL diversi da quelli oggetto del presente Contratto indicando la percentuale di utilizzo in attività di TPL presso altri committenti espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato con indicazione della data di scadenza). Il Concessionario deve trasmettere alla Città metropolitana entro 30 giorni dall’inizio di ogni anno, o ad ogni richiesta di quest’ultimo, l’elenco aggiornato con le eventuali variazioni intervenute. Le variazioni in ingresso riguardanti il personale addetto alla guida devono essere comunicate prima dell’assunzione in servizio.
ART. 15- BENI ESSENZIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.
Allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà adibire un congruo numero di autobus, oltre a quelli di scorta pari al 10%, nonché gli immobili funzionali al servizio. Nell’Allegato D “Elenco Beni” al Capitolato sono indicati i beni che vengono acquisiti dai precedenti gestori.
ART. 16 - VENDITA E GESTIONE TITOLI DI VIAGGIO
Il Concessionario dovrà dotarsi di una rete e di un sistema di vendita dei titoli di viaggio adeguata all’articolazione della rete sul territorio in modo da garantirne una distribuzione uniforme su tutto il territorio servito. Il Concessionario ha fornito alla Città metropolitana l’elenco delle rivendite individuate, prima della stipula del presente contratto.
ART. 17 –PROGRAMMA RINNOVO PARCO BUS
Il Concessionario è obbligato ad attuare il “Programma rinnovo bus”, come da Offerta economica presentata, immettendo in servizio mezzi di nuova immatricolazione, che rispettano i requisiti tecnici di cui all’Allegato G “Caratteristiche tecniche bus”. Le caratteristiche di tipo ambientale prescritte sono sempre quelle di massimo valore previste nell’anno di acquisizione.
Il Programma è finanziato con le risorse indicate dal Concessionario nell’Offerta economica, e a partire dall’anno 2019, fino al termine della concessione, con le risorse messe a disposizione dall’Ente Concedente pari ad Euro 225.832,23/anno, al netto di iva, che saranno liquidate come maggiorazione di Euro 0,136 (iva esclusa) del prezzo unitario a Km. La liquidazione della maggiorazione resta subordinata all’effettiva spesa sostenuta per la realizzazione del programma di investimenti offerti, che dovrà prevedere l’intero utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Concedente, anche in annualità diverse e precedenti a quelle in cui le risorse sono a disposizione. Lo stato di attuazione/ avanzamento del Programma dovrà essere attestato dal Direttore di esercizio.
Il Concessionario è tenuto a produrre entro il sesto mese di vigenza del primo anno di contratto, una proposta di “Dettaglio per la realizzazione del Programma di Rinnovo dei Bus”, come previsto dal Capitolato.
ART. 18 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DEL CONTRATTO O IN CASO DI
CESSAZIONE ANTICIPATA
Il Concessionario, al termine della concessione o in caso di cessazione anticipata, si impegna a trasferire i beni essenziali di cui ha la disponibilità al nuovo Concessionario, con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal Capitolato.
ART. 19–OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario, nell’esecuzione dei servizi, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione Concedente eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, pena la risoluzione del contratto.
Ogni attività svolta dal Concessionario, diversa dal servizio di trasporto pubblico locale, deve essere oggetto di contabilità separata come previsto dalla normativa vigente. I ricavi derivanti da tali servizi ed attività non sono conteggiati tra i “ricavi per tpl” della concessione dei servizi di trasporto pubblico.
ART. 20- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Il Piano Economico Finanziario (PEF) presentato in offerta descrive le componenti economiche e finanziarie per l’equilibrio della gestione della Concessione ed i fattori di produttività ed efficienza del servizio. Il PEF costituisce il riferimento per le valutazioni inerenti l’equilibrio economico del contratto ed il rispetto degli obblighi previsti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in attuazione del DPCM 11 marzo 2013. Le componenti descrittive del PEF sono monitorate con
continuità dal Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con l’offerta presentata per l’affidamento della Concessione oggetto del contratto.
Il PEF è aggiornato annualmente nelle seguenti ipotesi:
- a seguito di adeguamento tariffario per variazione dell’indice dei prezzi al consumo come previsto dall’Allegato
- Sistema Tariffario;
- nel caso di una variazione dell’offerta di servizio programmata, in incremento o riduzione, in misura non superiore al 10% del totale dell'anno di riferimento.
In ogni caso il PEF aggiornato deve mantenere piena coerenza con il precedente, con riferimento ai fattori di produttività ed efficienza, alle ipotesi di crescita annua dei ricavi, così come rispetto ai valori del rapporto Ricavi/(Corrispettivo + Ricavi). In relazione a tutti questi fattori il Concessionario si assume piena responsabilità.
E’ ammesso il riequilibrio del PEF esclusivamente nei seguenti casi:
a) modifiche delle norme legislative o regolamentari (comprensive delle modifiche alla disciplina tariffaria) che determinano nuove condizioni per l’esercizio del servizio previsto nel contratto, ad esclusione degli incrementi del costo unitario del personale per effetto dell’applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale;
b) attuazione di nuovi programmi di rinnovo dei bus che prevedano cofinanziamento da parte del Concessionario,
c) variazioni dell’offerta di servizio programmata, in misura superiore al 10% del totale previsto per l'anno di riferimento, per la parte eccedente tale percentuale;
d) modifiche legislative o regolamentari o decisioni della Regione o della Città metropolitana che introducano variazioni agli obiettivi relativi al rapporto Ricavi/(Corrispettivo + Ricavi) stabiliti in attuazione del DPCM 11 marzo 2013.
La procedura per la determinazione del riequilibrio del PEF si attiva su esplicita richiesta del Concessionario o della Città Metropolitana, con le modalità e con le misure previste dal Capitolato.
ART.21 - PENALI, SANZIONI E VIGILANZA
Il mancato rispetto degli obblighi scaturenti dal presente contratto e dal Capitolato comporta l’applicazione delle penali previste nell’Allegato M " Penali" al Capitolato fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
ART. 22- CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario ha prestato a favore della Città metropolitana una cauzione definitiva per tutta la durata dell’affidamento, nella misura del 10% del contratto, mediante …………………………..La cauzione definitiva viene prestata inoltre a garanzia delle inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
ART. 23 - RESPONSABILITA E ASSICURAZIONI.
Il Concessionario sarà responsabile dei danni, comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l’ente Concedente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l’erogazione del servizio, come previsto nel Capitolato.
Art. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O REVOCA DELLA
CONCESSIONE
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto Concedente, ovvero quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, verrà riconosciuto al Concessionario:
a) il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il prezzo contrattuale;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione debitamente documentati;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento pari allo 0,3% del prezzo previsto per il servizio ancora da gestire, come indicato nel Programma di esercizio vigente al momento della risoluzione/revoca.
ART. 25- RECESSO DEL CONCESSIONARIO PER MANCATO ACCORDO SULLA REVISIONE DEL PEF
In caso di mancato accordo sulla revisione del PEF, il Concessionario può recedere dal contratto di servizio, con diritto :
a) al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale;
b) alle penali e agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, debitamente documentati.
Il Concessionario è in ogni caso obbligato alla prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a due anni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contrattoART.
ART. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
Il contratto si risolve in caso di grave inadempimento del Concessionario ovvero:
- qualora il servizio non venga avviato dopo un mese dalla stipula del contratto
- qualora si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell’esercizio
- in caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenziali, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario
- in caso di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bus.
Il contratto si risolve di diritto quando l'importo delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Concessionario è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.
Il contratto si risolve di diritto anche in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dei servizi. Spetta all’ente Concedente il risarcimento dei danni conseguenti.
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico di sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del .
Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell’art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all’imposta di bollo in misura forfettaria per l’importo di € xx00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall’origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.
L’imposta di bollo sugli allegati al presente contratto è stata assolta tramite F23. OPPURE con apposizione di marche da bollo.
ART. 28 - CONTROVERSIE
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I “Contenzioso” del Codice. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.
ART. 29 – CODICI DI COMPORTAMENTO
Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-0/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx/
ART. 30 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
La Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ART. 31 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si rinvia al Capitolato di gara.
ART. 32 -ALLEGATI
Allegati parte integrante: Allegato “A” Capitolato
Allegato “B” Offerta Economica/Tecnica Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:
(si inseriscono tutti gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di approvazione) approvati con Determina n.
del ;
Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva;
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Le parti, espressamente e d’accordo fra loro, esonerano me Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.
E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero _lettere (_) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.