PREMESSO CHE
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA PROMOZIONE DEGLI ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI
PREMESSO CHE
L’art. 6 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea (G.U.C.E. C
325 del 24.12.2002) afferma che "le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche ed azioni comunitarie di cui all’art. 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile".
Tra gli strumenti indicati nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Politica Integrata di Prodotto, COM 2003/302 del 18.06.2003, per migliorare le performance ambientali dei beni e dei servizi, occupa un ruolo importante il cosiddetto Green Public Procurement (GPP). Con questo termine si fa riferimento ad un sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili adottato dalle amministrazioni pubbliche. Il GPP può giocare un ruolo fondamentale dal lato della domanda, per sostenere la produzione di beni e servizi ambientalmente preferibili e fungere da traino nel processo di orientamento delle scelte di consumo in chiave sostenibile e innovativa.
La Decisione n. 1600/2002/CE del 22.7.2002 che istituisce il Sesto Programma Comunitario di Azione Ambientale, stabilisce all’art. 3.6 che “è necessario promuovere una politica di appalti pubblici
«verdi» che consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di appalto considerazioni inerenti al ciclo di vita”.
Nella Comunicazione della Commissione Europea "Sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici", COM 2001/274 del 4.7.2001, si chiariva come la legislazione vigente permettesse già di tenere conto degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto degli enti pubblici; in particolare si affermava che ” .. se impongono requisiti relativi alla protezione ambientale più severi di quelli prescritti dalle norme o dalle leggi, gli enti aggiudicatori possono ispirarsi ai criteri per l’assegnazione dei marchi ecologici nel definire le specifiche tecniche in materia ambientale… ”.
La Corte di Giustizia Europea, nella causa C513/99, con sentenza del 17.9.2002, ha stabilito che il principio della parità di trattamento non osta a che siano presi in considerazione nell’appalto criteri collegati alla tutela dell’ambiente, per il solo fatto che esistono poche imprese che hanno la possibilità di offrire un materiale che soddisfi i detti criteri.
Il quadro giuridico relativo all’inserimento di criteri ecologici negli acquisti pubblici è stato chiarito con le Direttive, del 31.03.2004, 17/2004/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e 18/2004/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Il manuale “Acquistare verde!”, pubblicato nel 2005 dalla Commissione Europea, illustra quali siano le possibilità e le modalità per integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici.
La Comunicazione della Commissione Europea sul piano d’azione per le tecnologie ambientali nell’Unione europea, COM 2004/38 del 29.04.2004, identifica gli appalti pubblici come una delle azioni importanti per contribuire a diffondere le tecnologie ambientali.
La rinnovata strategia dell’Unione Europea sullo sviluppo sostenibile, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2006, poneva come obiettivo, entro il 2010, il raggiungimento di un livello medio di applicazione del GPP nell’Unione Europea pari a quello raggiunto nel 2006 dai migliori Stati Membri.
La Direttiva 2006/32/CE del 5.04.06, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici afferma che “il settore pubblico dovrebbe sforzarsi di applicare criteri di efficienza energetica in ogni procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici”. Detta Direttiva fornisce inoltre, all’allegato VI, un elenco di misure ammissibili di efficienza energetica per gli appalti pubblici.
La Comunicazione della Commissione Europea “Appalti pubblici per un ambiente migliore”, COM 2008/400 del 16.07.08, propone un processo per la definizione di criteri comuni per il GPP, definisce i settori prioritari di applicazione e identifica gli obiettivi da raggiungere.
Il documento di accompagnamento della Comunicazione sopra citata (SEC 2162-2/2008), elaborato dallo staff della Commissione, include criteri ecologici da inserire negli appalti pubblici per diverse categorie merceologiche.
La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti, come è stato sancito dalla Direttiva 2005/32/CE del 6.072005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
La Direttiva 2009/33/CE del 23.04.09 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, “impone alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale nell’arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, al momento dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia”.
Il Regolamento 66/2010/CE del 25.11.09, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea, stabilisce all’art. 12 che per promuovere l’Ecolabel UE, gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di stabilire obiettivi per l’acquisto di prodotti rispondenti ai criteri per il marchio.
Al fine di tener conto degli aspetti sociali negli appalti pubblici, la Commissione Europea ha adottato la Guida “Buying social: a guide to taking account of social considerations in public procurement” SEC(2010) 1258 final, Brussels, 19.10.2010.
A livello nazionale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha auspicato che la pubblica amministrazione si impegni a "istituzionalizzare l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto" ponendo l’obiettivo di “modifica dei capitolati di acquisto di beni e servizi, inserendo i requisiti ambientali senza contravvenire alle norme comunitarie” (Deliberazione CIPE n. 57/2002 del 2.08.02 su “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”).
Il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - attua in Italia le Direttive europee sugli appalti pubblici e richiama in numerosi punti la possibilità di integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici. In particolare l’art. 2 stabilisce che “Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile” e l’art. 68, in relazione alle Specifiche tecniche, introduce la possibilità che dette specifiche siano definite ogniqualvolta sia possibile “in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale”.
Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale - richiede, “al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti”, “la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti”.
Il suddetto D.Lgs prevede inoltre che “gli Enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni”, indicati in apposito decreto del MATT, “con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni”.
Il decreto interministeriale 135/2008 dell’11 aprile 2008 ha approvato il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN), previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sulla politica integrata dei prodotti. Tale Piano pone come obiettivo nazionale quello di “portare, entro il 2009, il livello degli acquisti “ambientalmente preferibili” in linea con i più elevati livelli europei” e rinvia ad appositi Decreti l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” per ciascuna tipologia di acquisto che ricade nell’ambito di 11 categorie merceologiche: arredi, edilizia, gestione dei rifiuti, servizi urbani e al territorio, servizi energetici, elettronica, prodotti tessili e calzature, cancelleria, ristorazione, servizi di gestione degli edifici, trasporti.
Con Decreto n.111/09 del Ministro dell'Ambiente sono stati adottati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per carta in risme e ammendanti e con Decreto n. 21/11 i CAM per prodotti tessili, apparati per l’illuminazione pubblica, IT (computer, stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici) e arredi.
Per monitorare l’applicazione dei CAM, le Stazioni Appaltanti sono tenute a partecipare alla rilevazione attuata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di lavori, servizi e forniture.
La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” istituisce all’art. 19 la figura del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e il Decreto ministeriale 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, all’art. 3.1, quella del responsabile della mobilità aziendale.
Il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115 – Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza energetica degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE – stabilisce che “in relazione all’acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l’acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità”.
Il D.Lgs 3 marzo 2011, n. 24. - Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada – stabilisce “l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori (…) di tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada (…), dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro la vita”.
CONSIDERATO CHE
Per contribuire alla diffusione di una cultura ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione e nella promozione dei sistemi di etichettatura ecologica dei prodotti/servizi (es. Ecolabel Europeo), è necessario diffondere anche in Italia un sistema di Green Public Procurement, già utilizzato da altri paesi europei.
Il settore pubblico, infatti, può:
a) ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali, acquistando prodotti e servizi verdi, grazie alla consistenza degli acquisti che a livello europeo costituiscono circa il 17% del PIL;
b) accrescere la disponibilità e la competitività dei prodotti e servizi più verdi negli appalti relativi a lavori, opere, servizi e forniture;
c) influenzare il comportamento dei cittadini privati, ma soprattutto delle istituzioni private e delle imprese, e spingerli verso acquisti e produzioni più sostenibili.
La Provincia di Torino e Arpa Piemonte fin dal 2000 hanno cominciato a promuovere gli “acquisti verdi”. A partire dal 2003 gli obiettivi di promozione di consumi più sostenibili, di ampliamento delle attività economiche legate a prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione ambientale, di diffusione di prodotti e servizi ambientalmente più sostenibili sono stati declinati nel progetto Acquisti Pubblici Ecologici (APE).
In considerazione della rilevanza degli obiettivi e dei risultati che la pratica del GPP può portare oltre che del notevole interesse espresso dal territorio, il progetto APE prosegue da allora grazie al finanziamento della Provincia di Torino.
Le attività proposte hanno come fine ultimo la qualificazione ambientale dei produttori nella filiera produttore-distributore-consumatore pubblico e l’utilizzazione del GPP anche come “strumento attuativo” di sistemi di gestione ambientale, di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) del Patto dei Sindaci, di Agende 21 locali e della diffusione dei sistemi di etichettature ecologiche dei prodotti. L’obiettivo è quindi quello di utilizzare in modo sinergico strumenti volontari al fine di perseguire un miglioramento ambientale continuo.
Il progetto APE intende diffondere i principi del GPP anche attraverso la produzione di linee guida operative per assistere le pubbliche amministrazioni (e, più in generale, i soggetti interessati) nella predisposizione di appalti pubblici ambientalmente preferibili.
E’ opportuno realizzare una stretta integrazione tra quanto definito e applicato nell’ambito del progetto APE e i diversi criteri approvati a livello ministeriale.
Per lo sviluppo di un sistema razionale di appalti verdi, strategico per il territorio, a livello di politica industriale ed ambientale, è fondamentale che gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo possano accedere a procedure di acquisto in forma aggregata che rispondano ai criteri ambientali in allegato. La Regione Piemonte, attraverso le attività della Società di Committenza Regione Piemonte (S.C.R - Piemonte S.p.A.) intende incoraggiare lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro. S.C.R.-
Piemonte opera in qualità di centro di aggregazione dei fabbisogni degli Enti, stipulando con i fornitori, convenzioni che contengono criteri di sostenibilità ambientale. Tali convenzioni sono utilizzabili da tutti gli Enti del territorio piemontese.
TUTTO CIO’ PREMESSO I SOTTOSCRITTORI CONSAPEVOLI DELLA NECESSITA’ DI MINIMIZZARE O ELIMINARE ALLA FONTE L’IMPATTO AMBIENTALE DERIVANTE DALLE PROPRIE SCELTE DI ACQUISTO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
I sottoscrittori perseguono i seguenti obiettivi:
1. Limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o comunque a significativo impatto ambientale;
2. Preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti;
3. Promuovere, nelle proprie scelte di acquisto, la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti che tengono conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti/servizi che si intende acquistare;
4. Inserire nei criteri di aggiudicazione elementi ambientali che comportino un vantaggio economico all'amministrazione, valutato tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto/servizio.
ART. 2 IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI
Al fine di perseguire gli obiettivi sopra esposti i sottoscrittori si impegnano, compatibilmente con le proprie specificità, le esigenze particolari e la normativa di settore (sia di regime di diritto pubblico che privato) a:
a. inserire nelle procedure di acquisto di beni e servizi almeno i criteri ambientali di minima (salvo il caso in cui i CAM nazionali definiti in base al D.M.135/2008 non siano più restrittivi), di cui all’Allegato 1 (sub - allegati da A a N) depositato agli atti, che si intende esplicitamente approvato con la sottoscrizione del presente Protocollo;
b. utilizzare i CAM già approvati o che verranno approvati successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, valutandone di volta in volta le modalità di applicazione nell’ambito del Comitato di Monitoraggio, e mettendo a disposizione degli altri sottoscrittori le esperienze acquisite;
c. sperimentare ulteriori criteri di preferibilità ambientale, anche sulla base delle “Linee Guida per l’integrazione dei requisiti ambientali negli acquisti” prodotte nell’ambito del progetto A.P.E.;
d. applicare le linee guida per l’organizzazione di eventi e seminari a basso impatto ambientale (Green Meeting) di cui all’allegato E;
e. verificare, di volta in volta, la possibilità di inserire la certificazione ambientale EMAS (Regolamento CE 1221/2009) o ISO 14001 come mezzo di prova per valutare la capacità tecnica di un impresa a realizzare l'appalto con requisiti ambientali;
f. verificare la possibilità di predisporre procedure interne di qualificazione anche ambientale dei propri fornitori e di adeguare i propri Regolamenti in materia di acquisti, in coerenza con l’applicazione del presente Protocollo;
g. adottare misure per la razionalizzazione dei consumi e prevedere momenti di sensibilizzazione del proprio personale sul tema oltre che sugli impatti ambientali dei prodotti maggiormente utilizzati;
h. utilizzare forme aggregate di acquisto che tengano conto dei criteri ambientali di cui agli allegati, anche aderendo alle convenzioni regionali disponibili;
i. promuovere e realizzare forme aggregate di acquisto che tengano conto dei criteri ambientali di cui agli allegati, anche attraverso il supporto di SCR Piemonte;
j. promuovere le buone prassi di acquisti pubblici ecologici sul territorio di competenza e l’adesione di altri soggetti al presente Protocollo d’Intesa;
k. adottare dei titoli “verdi” per gli appalti che integrano i criteri ambientali previsti dal presente Protocollo d’Intesa;
l. richiedere di recepire i criteri allegati al presente accordo anche ai beneficiari dei trasferimenti/contributi elargiti dai sottoscrittori.
ART. 3 COMITATO DI MONITORAGGIO
Ciascuna delle Parti nomina un referente che partecipa al Comitato di Monitoraggio paritetico e garantisce il coinvolgimento di tutti i settori del proprio Ente.
Il Comitato di Monitoraggio verifica l’attività svolta e gli obiettivi conseguiti, contribuisce ad elaborare criteri di preferibilità ambientale relativi a nuove tipologie di prodotti e servizi ed aggiorna, ove necessario, i criteri ambientali già inclusi nel presente Protocollo d’Intesa.
Il Comitato, coordinato dalla Provincia di Torino, si riunirà almeno 3 volte all’anno.
Il Comitato pubblica un rapporto periodico in cui sono evidenziati i risultati concreti raggiunti da ciascun sottoscrittore in merito agli impegni presi.
Il Comitato può prevedere l’esclusione dall’accordo di uno dei sottoscrittori, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Protocollo.
ART. 4 PUBBLICITÀ DELL’ACCORDO
I sottoscrittori si impegnano a dare massima diffusione ai contenuti del presente Protocollo, al fine di perseguire gli obiettivi di promozione degli acquisti pubblici ecologici su tutto il territorio provinciale.
Le Parti si impegnano inoltre a diffondere i risultati, anche parziali, nell'ambito dei propri strumenti di comunicazione e con modalità coerenti con le proprie competenze.
ART. 5 ADESIONE E RECESSO DALL’ACCORDO
All’accordo possono aderire altri soggetti pubblici e privati, purché siano in grado di contribuire o agevolare il raggiungimento degli obiettivi. Il coinvolgimento di altri soggetti avverrà con l’intesa delle Parti.
I sottoscrittori sono liberi di uscire dall’accordo dandone preventiva comunicazione alle altre Parti.
ART. 6 APPLICABILITA’ DEGLI ALLEGATI AL PROTOCOLLO
Al fine di consentire un corretto monitoraggio degli acquisti effettuati in coerenza con il progetto APE, gli Allegati al presente Protocollo (Aggiornamento 2011), dovranno essere applicati a partire dal 1 gennaio 2012. Fino a tale data si intendono applicabili gli allegati già approvati con l’aggiornamento 2008. E’ fatta comunque salva la possibilità per i sottoscrittori di applicare, in via sperimentale, i criteri contenuti nei nuovi allegati a far data dalle rispettive approvazioni.
ART. 7 DURATA E MODIFICHE DEL PROTOCOLLO
Il presente Protocollo ha durata illimitata.
Il Comitato di Monitoraggio ha anche il compito di proporre alle parti le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’individuazione di nuovi obiettivi da perseguire e criteri da sperimentare.
ALLEGATO 1
A. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di CARTA IN RISME
B. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di ARREDI
C. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO
D. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di AUTOVEICOLI
E. Linee guida per l’organizzazione di eventi e seminari a basso impatto ambientale (GREEN MEETING)
F. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di PRODOTTI E SERVIZI DI PULIZIA
G. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di EDIFICI
H. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di DERRATE ALIMENTARI E SERVIZI DI RISTORAZIONE
I. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di ENERGIA ELETTRICA
L. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di AMMENDANTI DEL SUOLO
M. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di CARTA STAMPATA
N. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di PRODOTTI TESSILI
Letto, confermato, sottoscritto Torino, lì
ALLEGATO 1
I sub-allegati che seguono (da A ad N) contengono i criteri ambientali per numerose categorie di prodotto/servizio.
I criteri ambientali sono suddivisi tra:
• specifiche tecniche di minima, che concorrono a definire le caratteristiche tecniche dell’oggetto del contratto e devono essere obbligatoriamente soddisfatte dalle imprese concorrenti, a pena di esclusione;
• criteri di valutazione che vanno inseriti (nel caso di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa) tutti o in parte, scelti in base alle priorità ambientali dell’Ente aggiudicatore e alle caratteristiche peculiari della gara (tipo di materiale richiesto, tipo di procedura utilizzata, numero di partecipanti alla gara, disponibilità finanziarie, ecc.). Eventualmente si può assegnare ad ogni criterio uno specifico punteggio.
A tali criteri è possibile ispirarsi per la definizione di ulteriori specifiche tecniche obbligatorie, o di varianti.
Oltre ai criteri ambientali, le singole schede contengono l’indicazione di:
• Oggetto dell’appalto, che evidenzia il ridotto impatto ambientale, segnalando così la presenza di requisiti ambientali nella procedura.
• Verifica, metodo per comprovare la rispondenza ai requisiti, con indicazione della documentazione che il fornitore dovrà presentare per dimostrare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste.
• Condizioni di esecuzione, prescrizioni e/o clausole contrattuali applicabili alla procedura di acquisto e/o le modalità di esecuzione del servizio che contribuiscono a connotarlo sotto il profilo ambientale. Tali condizioni, unitamente alle “specifiche tecniche di minima”, devono essere rispettate per poter qualificare l’appalto come “verde”.
ALLEGATO1 A
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
CARTA IN RISME
(RICICLATA E VERGINE)1
1. CARTA RICICLATA IN RISME
1.1 Oggetto dell’appalto
Acquisto di carta in risme riciclata a basso impatto ambientale
1.2. Specifiche tecniche di minima
FIBRE
La carta deve essere costituita per il 100% da fibre riciclate (sia post che pre consumo). La percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pari o superiore all’85%.
Verifica: il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all’aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l’Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova. Gli eventuali marchi ecologici pubblici del prodotto devono comparire sull’imballo.
PROCESSI DI SBIANCAMENTO
La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).
Verifica: il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).
Gli eventuali marchi ecologici pubblici del prodotto devono comparire sull’imballo.
IMBALLAGGI
Si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio.
1 Fonte: Dm n.111/09 del Ministro dell'Ambiente, modificato con criteri normalmente utilizzati nell’ambito del Progetto APE.
Verifica: Dichiarazione del produttore.
COMPATIBILITA’ CON ATTREZZATURE IN DOTAZIONE2
Si richiede la compatibilità con le apparecchiature in dotazione, che sono: (elenco
attrezzature in dotazione). Tutti gli articoli, pertanto, devono essere garantiti per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto d’inchiostro, resistenti al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzabili in fronte e retro.
Verifica: Dichiarazione del produttore.
1.3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
FIBRE
La carta è costituita per il 100% da fibre riciclate da post consumo.
Verifica: il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all’aria (ADT)) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l’Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.
MONOMERI RESIDUI
La quantità totale di monomeri residui classificati come R45-R46-R49-R50/53-R51/53-R52/53- R60-R61 (ad eccezione dell’acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <=100ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato).
Verifica: il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all’acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).
ACRILLAMIDE
La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <= 100 ppm.
Verifica: Il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all’acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).
2 ATTENZIONE: una simile richiesta dovrà essere fatta anche ai fornitori delle attrezzature da ufficio (macchine fotocopiatrici, stampanti, fax,…). Per esempio sarà necessario richiedere che l’attrezzatura sia adatta alla stampa in fronte/retro su carta riciclata al 100%.
BIOCIDI
Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio-accumulazione.
Verifica: il rispetto del requisito relativo ai biocidi deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodo: OCSE 107, 117 o 305 A-E. Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).
AOX
Le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare il limite di 0,25 kg per tonnellata essiccata all’aria (kg/ADT Air dry tons)
Verifica: Il rispetto del requisito relativo agli AOX deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989).
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Nordic Swan (Version 3.0).
IMBALLAGGI
Devono essere costituiti, per quanto riguarda gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate.
Verifica: Dichiarazione del produttore.
ECOLABEL
Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’ecolabel europeo (decisione 2002/741/ce e revisioni intervenute).
Verifica: tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
1.4 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
Grado di bianco: è opportuno non richiedere un livello di bianco superiore al 90% secondo la norma ISO 2470:1999.
Durevolezza nel tempo: da comprovare con test di prova conforme alla UNI EN ISO 9706 solo per carte che richiedono un lungo periodo di conservazione.
Possono essere introdotte indicazioni sull’asportazione dell’imballaggio dal sito di consegna e avvio alla raccolta differenziata.
2. CARTA VERGINE IN RISME
2.1 Applicabilità
Ai fini della promozione dei prodotti ottenuti a partire dal riciclo dei rifiuti, la carta vergine può essere acquistata nei limiti massimi del 40%, salvo esigenze tecniche particolari adeguatamente documentate.
2.2. Oggetto dell’appalto
Acquisto di carta vergine in risme a basso impatto ambientale.
2.3 Specifiche tecniche di minima
FIBRE
Il 100% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile. La carta può contenere percentuali di fibre riciclate.
Verifica: Il produttore deve presentare idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, mista, ecc), l’origine e le quantità di fibre utilizzare (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all’aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta.
Deve essere presentata documentazione attestante l’adesione della foresta/piantagione ai principi contenuti nelle “Linee Guida Operative paneuropee per la gestione sostenibile delle foreste” o, se di provenienza extraeuropea, ai principi di gestione forestale adottati dalla Conferenza di Rio 1992. 3
Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: FSC, PEFC.
Gli eventuali marchi ecologici pubblici del prodotto devono comparire sull’imballo.
PROCESSI DI SBIANCAMENTO
La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).
Verifica: il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF) .
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Ecolabelling (Version 3.0).
Gli eventuali marchi ecologici pubblici del prodotto devono comparire sull’imballo.
IMBALLAGGI
Si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio.
Verifica: Dichiarazione del produttore.
3 I fornitori del prodotto debbono presentare una dichiarazione da parte di un organismo indipendente che mostri l'attuazione di principi e misure atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste. In Europa, i principi e le misure di cui sopra debbono corrispondere a quelli contenuti negli "Orientamenti Operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", fatti propri dalla Conferenza di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa (2-4 giugno 1998). Per i boschi extraeuropei, essi debbono corrispondere ai principi in materia adottati alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992) oppure ai criteri o agli orientamenti adottati nel quadro di iniziative regionali (OILT, Processo di Montreal, Processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride dell’Africa). I prodotti con il marchio FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Pan-european Forest Certification Council) garantiscono che il legno proviene da foreste gestite in modo sostenibile (www.fsc- italia.it e www.pefc.it).
COMPATIBILITA’ CON ATTREZZATURE IN DOTAZIONE4
Si richiede la compatibilità con le apparecchiature in dotazione, che sono: (elenco
attrezzature in dotazione). Tutti gli articoli, pertanto, devono essere garantiti per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto d’inchiostro, resistenti al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzabili in fronte e retro.
Verifica: Dichiarazione del produttore.
2.4 Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
MONOMERI RESIDUI
La quantità totale di monomeri residui classificati come R45-R46-R49-R50/53-R51/53-R52/53- R60-R61 (ad eccezione dell’acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <=100ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato).
Verifica: il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all’acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).
ACRILLAMIDE
La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <= 100 ppm.
Verifica: Il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all’acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).
BIOCIDI
Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio-accumulazione.
Verifica: il rispetto del requisito relativo ai biocidi deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodo: OCSE 107, 117 o 305 A-E.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).
AOX
Le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare il limite di 0,25 kg per tonnellata essiccata all’aria (kg/ADT = Air dry tons).
Verifica: Il rispetto del requisito relativo agli AOX deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989).
4 ATTENZIONE: una simile richiesta dovrà essere fatta anche ai fornitori delle attrezzature da ufficio (macchine fotocopiatrici, stampanti, fax,…). Per esempio sarà necessario richiedere che l’attrezzatura sia adatta alla stampa in fronte/retro su carta riciclata al 100%.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Nordic Swan (Version 3.0).
IMBALLAGGI
Devono essere costituiti, per quanto riguarda gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate.
Verifica: Dichiarazione del produttore.
ECOLABEL
Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’ecolabel europeo (decisione 2002/741/ce e revisioni intervenute).
Verifica: tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
2.5 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
Durevolezza nel tempo: da comprovare con test di prova conforme alla UNI EN ISO 9706 solo per carte che richiedono un lungo periodo di conservazione.
Possono essere introdotte indicazioni sull’asportazione dell’imballaggio dal sito di consegna e avvio alla raccolta differenziata.
ALLEGATO1 B
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
ARREDI5
1. Oggetto dell’appalto
Acquisto di arredi prodotti con materiali e processi a ridotto impatto ambientale.
2. Specifiche tecniche di minima
LEGNO E MATERIALI A BASE DI LEGNO
Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali.
Verifica: Gli offerenti devono presentare adeguati attestati di conformità al requisito. Tali attestati devono essere riferiti alle parti in legno significative del prodotto finito6. Ai fine di dimostrare il soddisfacimento di questo requisito, valgono come attestati di conformità:
• i certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale (per es.: FSC, PEFC o equivalente);
• le certificazioni di legalità, riconosciute a livello internazionale rilasciate da organismi di certificazione o da competenti autorità governative;7
• le attestazioni governative, quali: licenze di gestione o piani di gestione approvati e documentazione che dimostri la tracciabilità della filiera;
• la certificazione di legalità rilasciata ai sensi del “Regolamento (CE) N. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea” e del successivo “Regolamento (CE) N. 1024/2008 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, in caso di legname proveniente da un paese sottoscrittore di un accordo di partenariato con l’Unione Europea.
In alternativa, gli offerenti devono indicare i tipi (specie), le quantità e le origini (provenienza) del legno utilizzato nella produzione, allegando una dichiarazione di legalità, che garantisca la tracciabilità del legno lungo l’intera catena produttiva, dalla foresta al prodotto finale.
In questo caso, se le prove fornite non sono ritenute sufficienti a dimostrare la conformità al requisito di legalità, le amministrazioni contraenti possono chiedere ai fornitori ulteriori chiarimenti o elementi di prova.
LEGNO RICICLATO
Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata.
Elemento/composto | mg/kg di legno riciclato |
Arsenico | 25 |
5 Fonte: Dm n.21/11 del Ministro dell'Ambiente, modificato con criteri normalmente utilizzati nell’ambito del Progetto APE.
6 Non sono ritenuti significativi gli eventuali elementi accessori del mobile, di volume trascurabile rispetto al totale (per esempio: bordi, piedini, inserti per maniglie, ecc.), per i quali non è richiesta documentazione .
7 A solo titolo di esempio, si citano tra le certificazioni di legalità rilasciate da enti di certificazione indipendenti, le seguenti: OLB - Origine et Legalité des Bois (Bureau Veritas); Smartwood (Rainforest Alliance); TLTV/CoC –Timber Legality and Traceability Verification (SGS), ecc.
Cadmio | 50 |
Cromo | 25 |
Rame | 40 |
Piombo | 90 |
Mercurio | 25 |
Cloro | 1000 |
Fluoro | 100 |
Pentaclorofenolo | 5 |
Creosoto | 0,5 |
Verifica: Documentazione tecnica del produttore di pannelli a base di legno, basata su rapporti di prova eseguiti da un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, secondo i metodi raccomandati nell’appendice A al presente Allegato. Sono ammesse come strumenti di verifica le Dichiarazioni ambientali di prodotto redatte secondo le norme ISO 14025:2006.
Si presume conforme al requisito il prodotto in possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/894.
PLASTICA
Tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 “Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche”.
Verifica: I prodotti devono rispondere al requisito con la presenza del marchio di identificazione.
RIVESTIMENTI SUPERFICIALI CON PRODOTTI VERNICIANTI
I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi di rischio: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48,
R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008.
Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto8 fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.
Verifica: Gli offerenti devono presentare l’elenco dei prodotti usati per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di vernici) attestante la conformità ai suddetti criteri . Il contenuto di COV nelle vernici deve essere determinato con i metodi descritti nella UNI EN ISO 11890-1 per i prodotti bicomponenti o UNI EN ISO 11890-2 per i prodotti monocomponente.
Il possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE , o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
ADESIVI E COLLE
Il contenuto di COV negli adesivi pronti all’uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente9.
Verifica: L’offerente deve presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per assemblare il mobile allegando le relative schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di COV e dimostri il soddisfacimento del requisito. La percentuale di COV negli adesivi deve essere determinata con i metodi descritti nelle parti appropriate della norma UNI EN ISO 11890.
Il possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE , o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
8 Esclusi tinte, isolanti e induritori.
9 I prodotti a base acqua sono utilizzati per: sedie, mobili e arredamento in genere, mentre i prodotti a base solvente vengono impiegati per la fabbricazione dei mobili imbottiti. In generale vengono impiegati in tutti i casi in cui il tempo di asciugatura deve essere immediato (adesivi a contatto). Questo può dipendere dalle dimensioni o dalla forma dei substrati oppure dalle tempistiche del processo.
In particolare, gli adesivi a solvente vengono impiegati nella laminazione di mobili tondi e negli imbottiti (sedie ufficio, divani). Nel primo caso la forma del substrato richiede impiego di un adesivo a contatto; nel secondo caso il tipo di lavorazione e il tipo di materiali da accoppiare (materia plastici) costringono all’impiego di adesivi base solvente (aggrediscono meglio e in tempi più brevi i supporti)
REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO
L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:
a) rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
• UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
• UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
• UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
• UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
• UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
• UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.
Verifica: l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare) e dichiarare il contenuto di riciclato.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
DISASSEMBLABILITÀ
Il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili.
Verifica: L’offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.
3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
LEGNO E MATERIALI A BASE DI LEGNO - GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE
I prodotti sono costituiti da parti in legno o materiali a base di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile per almeno il 70%.
Verifica: Presentazione della documentazione utile a tracciare l’intera filiera produttiva (dalla foresta al prodotto) dei “passaggi di custodia” e delle quantità utilizzate nel prodotto finito. In particolare:
- Indicazione del tipo di legname utilizzato, dell’origine del legname, dell’annessa documentazione che attesti la gestione sostenibile della foresta di cui è origine, della quantità media utilizzata sul prodotto finito espressa in percentuale in peso sul totale.
- Documentazione fiscale utile alla tracciabilità sopra riferita
Il prodotto è ritenuto conforme se in possesso del certificato di catena di custodia riconosciuto a livello internazionale (per esempio Forest Stewardship Council (FSC) puro o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)), con attestazione del rispetto della percentuale minima del 70% di presenza effettiva di materia prima proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile nel prodotto certificato, o equivalenti.
CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO
I prodotti devono essere costituiti prevalentemente da materiale riciclato, in misura almeno pari al 70% del peso complessivo del materiale a base di legno, metallo o vetro che costituisce il mobile finito.
Verifica: Gli offerenti devono fornire documentazione appropriata da cui risulti il contenuto in percentuale sul peso di materiale riciclato.
Le certificazioni (ad esempio, per le parti in legno: FSC recycled; PEFC, ecc.) che attestano la presenza di una determinata percentuale di legno riciclato possono essere usate a questo scopo. Nel caso di altri materiali costituenti i mobili (metalli e vetro) che, pur essendo frequentemente costituiti da percentuali elevate di riciclato, non dispongono di strumenti simili, possono essere utilizzate delle asserzioni ambientali auto-dichiarate (secondo la UNI EN ISO 14021).
FORNITURE DI DIVANI, SEDIE, POLTRONE: TESSUTI DI RIVESTIMENTO
Le parti tessili presentano le caratteristiche ambientali indicate come “specifiche tecniche di minima” della categoria “prodotti tessili” dell’allegato N del presente Protocollo.
Verifica: Valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformità ivi richiamati.
FORNITURE DI DIVANI, SEDIE, POLTRONE: IMBOTTITURE IN SCHIUME POLIURETANICHE
Verifica: il rispetto dei requisiti è comprovato con il possesso dell’etichetta CertiPUR.
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
PRODOTTI VERNICIANTI
I prodotti usati per il rivestimento delle superfici non devono contenere:
• sostanze pericolose classificate in conformità della direttiva 1999/45/CE come cancerogene (R40, R45, R49), pericolose per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), tossiche (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergeniche se inalate (R42) o dannose per l’ambiente (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), che causano danni genetici ereditabili (R46), che comportano il rischio di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata (R48), che possono comportare il rischio di effetti irreversibili (R68);
• composti organici volatici (COV) in misura superiore al 5% del loro peso;
• ftalati che, al momento della domanda, soddisfino i criteri di classificazione di qualsiasi delle seguenti frasi di rischio (e relative combinazioni): R60, R61, R62, in conformità della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.
Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco di tutte le sostanze usate per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente attestante la conformità ai suddetti criteri.
Il possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto a tali criteri vale come mezzo di presunzione di conformità .
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
FORMALDEIDE
Prodotti e materiali che limitano le emissioni di formaldeide migliorative rispetto ai parametri richiesti per legge.
Verifica: Gli offerenti devono presentare adeguati attestati di conformità al requisito. La ditta affidataria dovrà produrre le certificazioni di conformità da parte di organismi indipendenti riconosciuti.
ECOLABEL
Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’Ecolabel Europeo (Decisione 2009/894/CE e revisioni intervenute)
Verifica: tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
4. Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
Disponibilità parti di ricambio: L’offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell’acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire. Questo requisito non si applica alle finiture del mobile.
Verifica: dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda produttrice.
APPENDICE A – METODI DI PROVA DI RIFERIMENTO PER L’ANALISI DEL LEGNO RICICLATO
NOTA: Il testo di questa appendice è tratto dalla norma industriale “EPF standard for delivery conditions of recycled wood” della federazione europea dei produttori di pannelli a base di legno (European Panel Federation).
La preparazione dei campioni, le procedure di digestione e distruzione e i metodi di analisi devono essere eseguiti seguendo procedure riconosciute e calibrate. Le esigenze di accuratezza per ogni analisi devono essere bilanciate con i costi. Per tutte le determinazioni, sono indicate delle tecniche analitiche di riferimento, è fatta comunque salva la possibilità di effettuare l’analisi con metodologie equivalenti.
A.1 CADMIO (CD), CROMO (CR), RAME (CU) AND PIOMBO (PB)
Distruzione tramite incenerimento e soluzione delle polveri in HNO3 o, preferibilmente, tramite soluzione acida in forno a microonde. La determinazione è effettuata tramite Induction Coupled Plasma (ICP), Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) o Electro Thermal Atomic Absorption Spectrometry (ETAAS), a seconda della concentrazione nell’estratto.
A.2 MERCURIO (HG)
Distruzione umida in HCl, con aggiunta di H2SO4, seguita da riduzione della soluzione per formare vapore di mercurio. La determinazione deve essere effettuata tramite Cold Vapour Atomic Absorption Spectroscopy (CVAAS).
A.3 ARSENICO (AS)
Distruzione umida tramite H2SO4 con aggiunta di HNO3 e H2O2 finché non si ottiene una soluzione chiara. La determinazione è effettuata con Hydride Flame Atomic Absorption Spectrometry (HFMS), mentre si riduce la soluzione per formare AsH3.
A.4 FLUORO (F) E CLORO (CL)
Può essere utilizzato il metodo descritto nella UNI EN 24260 “Metodo di combustione Wickbold”.
A.5 PENTACLOROFENOLO (PCP)
Può essere utilizzato il metodo descritto nella CEN /TR 14823:2003 che prevede una estrazione a caldo con Metanolo, successiva acetilazione dell'analita e determinazione dello stesso mediante Gascromatografia o con detector di massa o con ECD.
A.6 CREOSOTO (BENZO-A-PIRENE)
Per il campionamento, usare la UNI EN 1014-2 “Preservanti del legno. Creosoto e legno trattato con creosoto - Metodi di campionamento e analisi. Procedura per l'ottenimento di un campione di creosoto da legno trattato con creosoto per successive analisi”. Usare esano invece del toluene come reagente. Per la determinazione, usare la UNI EN 1014-3 “Preservanti del legno - Creosoto e legno trattato con creosoto - Metodi di campionamento ed analisi - Determinazione del contenuto di benzo(a)pirene nel creosoto”. Usare cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione (HPLC).
A.7 CONTENUTO DI GRANIGLIA
Determinare il contenuto di graniglia secondo la ISO 3340.
ALLEGATO1 C
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO (PC PORTATILI, PC DA TAVOLO, STAMPANTI,
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE, FOTOCOPIATRICI)10
1 PERSONAL COMPUTER PORTATILI
1.1 Oggetto dell’appalto
Acquisto di PC Portatili a ridotto impatto ambientale.
1.2 Specifiche tecniche di minima
CONSUMO ENERGETICO
Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR11 nella versione vigente.
Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR oppure Nordic Swan o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
SOSTANZE PERICOLOSE
Le apparecchiature devono essere conformi allo standard TCO 0312 o sue versioni successive.
Verifica: il possesso dell’etichetta TCO 03 o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
EMISSIONI SONORE
Le apparecchiature fornite dovranno avere un livello di potenza sonora emessa (LwAd) non superiore a 45 db(A), in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido (misurata in conformità alla EN ISO 7779:2001, No. C.9.3.2o C.15.3.2) e LWAd non superiore a 40 db(A) in fase “idle” (misurata in conformità alla EN ISO 7779:2001, No. C.15.3.1).
Verifica: il rispetto dei requisiti relativi alla potenza sonora in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido ed in fase “idle” è comprovato attraverso una relazione, predisposta da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella fase “idle” che in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.
10 Fonte: Dm n. 21/2011 del Ministro dell'Ambiente, modificato con criteri normalmente utilizzati nell’ambito del Progetto APE
Il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
AGGIORNAMENTO COMPONENTI
L’apparecchiatura deve consentire la possibilità di accedere, aggiornare o potenziare i principali componenti (almeno la memoria RAM, il disco rigido e, dove presente, il lettore/masterizzatore CD o DVD). Il limite temporale di tale requisito si allinea con la durata della garanzia.
Verifica: Il possesso dell’etichetta EU Eco-label , o Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
In alternativa il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione dell’azienda che ha assemblato il prodotto e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente tale indicazione.
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
MANUALE DI ISTRUZIONI
L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa:
• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia;
• informazioni sul corretto utilizzo dell’apparecchiatura;
Il manuale di istruzioni può essere fornito in formato elettronico. In tal caso dovrà essere fornito in formato cartaceo un estratto del manuale contenente almeno le istruzioni necessarie:
• all’accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi all’accensione;
• alla stampa di una versione cartacea del manuale di istruzioni.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato dalla presentazione di una copia del manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) e del suo estratto (nel caso venga fornita all’utente una versione elettronica) o di un indice esemplificativo dei contenuti, che verranno dati al momento della fornitura.
Il possesso dell’etichetta EU Eco-label , o Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. La documentazione deve essere disponibile in italiano.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’offerente dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a chiarire:
• l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti dei giorni feriali, i weekend e i festivi). Tali informazioni potranno essere rese attraverso un incontro presso la sede dell’Amministrazione o attraverso la distribuzione di uno specifico opuscolo informativo.
• modalità del ritiro e trattamento RAEE.
• modalità dell’estensione di assistenza e manutenzione, laddove offerto.
Verifica: l’offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sopra citate che sarà presente in dotazione ai prodotti.
IMBALLAGGIO
L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:
a) rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.
Verifica: l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.) e dichiarare il contenuto di riciclato.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
1.3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
CONSUMO ENERGETICO
Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere inferiore ai valori stabiliti dall’etichetta ENERGY STAR nella versione vigente.
Di seguito è riportato un esempio di attribuzione di punteggio che si basa sulla determinazione del Consumo energetico tipico [Typical Energy Consumption (ETEC)] cui si fa riferimento nelle linee guida ENERGY STAR 5.0 (ENERGY STAR® Program Requirements for Computers - Appendix A - Section III). In tale ipotesi esemplificativa, se il valore di TEC misurato è inferiore al valore di soglia previsto nelle linee guida (TEC requirement) i punti saranno assegnati secondo la seguente tabella:
valore di consumo misurato (ETEC) | Punteggio attribuito* | ||
95% TEC requirement | > ETEC >= | 90% TEC requirement | X |
90% TEC requirement | > ETEC >= | 80% TEC requirement | X*2 |
80% TEC requirement | > ETEC | X*3 |
* Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del valore del punteggio tecnico. La tabella presenta un esempio di progressività attribuibile al punteggio tecnico in funzione del valore di consumo misurato (ETEC) rilevato.
Verifica: Il rispetto del criterio è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente il valore di ETEC , secondo quanto indicato nelle linee guida ENERGY STAR, che dovrà essere misurato in relazione alla categoria di appartenenza dell’apparecchiatura offerta, applicando i “capability adjustments” relativi all’apparecchiatura offerta e l’“operational mode weighting” convenzionale. Tali misurazioni devono essere svolte da un organismo riconosciuto.
EMISSIONI SONORE
Le apparecchiature devono avere una potenza sonora LWAd rientrante nei seguenti limiti: LWAd ≤ 40 db(A) in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido (misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001, No. C.9.3.2 o C.15.3.2); LWAd ≤ 35 db(A) in fase “idle” (misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001, No. C.15.3.1).
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato attraverso una relazione, predisposta da un laboratorio di prova riconosciuto accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle
emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella fase “idle” che in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.
Il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione approvata vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
PESO
Il peso del PC portatile non può essere superiore a 3 kg (2kg per gli ultraportatili con diagonale schermo di 13-15 pollici13) in configurazione base completa, comprensiva di unità disco ottico, disco rigido, RAM e 1 batteria installata. La caratteristica migliorativa non si applica ai portatili considerati come sostituti di computer desktop (desktop replacement).
Il punteggio deve essere distribuito in proporzione alla diminuzione del peso dell’apparecchiatura14.
Verifica: l’apparecchiatura deve essere sottoposta a Verifica di peso con una bilancia di precisione con tolleranza pari a 1 gr.
DURATA DELLE BATTERIE
Le batterie, conformi alla Direttiva 2006/66/EC, devono consentire un autonomia maggiore di 3 ore e 30 minuti.
Il punteggio deve essere distribuito in proporzione all’aumento della durata della batteria. La caratteristica migliorativa non si applica ai portatili considerati come sostituti di computer desktop (desktop replacement).
Verifica: Il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un rapporto sulla misurazione delle prestazioni del PC e della batteria effettuata a cura del fornitore utilizzando il benchmark BAPCO, nell’ultima versione disponibile. Tali misurazioni devono essere svolte da un organismo riconosciuto. e verrà riscontrata in sede di Verifica di conformità o di collaudo delle apparecchiature.
CONTENUTO DI MERCURIO NEI MONITOR LCD
Il sistema di retroilluminazione dello schermo LCD non deve contenere in media più di 3 mg di mercurio per lampada.
Verifica: Il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Der Blaue Engel o TCO o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione approvata vale come mezzo di presunzione di conformità. Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
SOSTANZE PERICOLOSE
Le componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze o preparati ritardanti di fiamma con una delle seguenti frasi di rischio, come definite dalla Direttiva 67/548/CEE: Pericoloso per la salute:
R45 (può provocare il cancro)
R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) R60 (può ridurre la fertilità)
R61 (può provocare danni al feto)
Verifica: il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
13 Fonte: EU ENERGY STAR
14 La distribuzione proporzionale deve essere effettuata in considerazione della fascia di prodotti oggetto dell’acquisto. Ad esempio per Computer Ultraportatili il peso massimo può essere identificato in 2kg e il punteggio distribuito nelle seguenti fasce:
Peso in kg (Po)2,00> Po >=1,801,80> Po >=1,601,60> Po >=1,401,40> Po >=1,201,20> Po >=1,001,00> Po
SOSTANZE PERICOLOSE NELLA BATTERIA
La batteria fornita con l’apparecchiatura, deve rispettare i seguenti limiti:
• mercurio non superiore allo 0,0001% del peso della batteria;
• cadmio non superiore allo 0,001% del peso della batteria;
• piombo non superiore allo 0,01% del peso della batteria.
Verifica: il possesso dell’etichetta EU Eco-label o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione approvata vale come mezzo di presunzione di conformità. Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
DISASSEMBLAGGIO
Le parti costituenti l’apparecchiatura devono essere facilmente separabili.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di una relazione sul disassemblaggio che attesti il possesso del requisito o da qualsiasi mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
PARTI IN PLASTICA
Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr e una superficie pari o superiore a 200 mm2 devono presentare una marcatura permanente che ne identifichi il materiale, in conformità alle norme ISO 11469 e ISO 1043.
Verifica: il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Der Blauer Engel o Nordic Swan o TCO o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
RICICLABILITÀ
Il 90 % in peso dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabili
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di una relazione sul disassemblaggio che attesti il possesso del requisito o con il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Der Blauer Engel o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio. E’ accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
ECOLABEL
Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’Ecolabel Europeo (Decisione 2005/343/CE dell’11 aprile 2005 e revisioni intervenute).
Verifica: tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
1.4 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
GARANZIA
La garanzia deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni, durante i quali dovranno essere disponibili anche le parti di ricambio.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un certificato di garanzia Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) che ne prevede il rispetto.
GESTIONE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Può essere richiesto il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici presso l’Amministrazione
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente. L’amministrazione, verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
IMBALLAGGIO ALL’INGROSSO
Il fornitore deve assicurare che l’imballaggio della merce venga effettuato all’ingrosso anziché per singola unità.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
RITIRO E GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Il fornitore deve assicurare il ritiro di tutti gli imballaggi e della loro corretta gestione.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
2 PERSONAL COMPUTER DA TAVOLO
2.1 Oggetto dell’appalto
Acquisto di computer desktop a ridotto impatto ambientale.
2.2 Specifiche tecniche di minima
CONSUMO ENERGETICO
Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione vigente.
Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR oppure Nordic Swan o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente, vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
SOSTANZE PERICOLOSE
Le apparecchiature devono essere conformi allo standard TCO 0315 o sue versioni successive.
Verifica: il possesso dell’etichetta TCO 03 o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
CONSUMO ENERGETICO DEI MONITORI LCD
I monitor devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione vigente.
Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR oppure TCO o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EMISSIONI SONORE
Le apparecchiature devono avere una potenza sonora LWAd rientrante nei seguenti limiti: LWAd ≤ 50 db(A) in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido (misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001, No. C.9.3.2 o C.15.3.2); LWAd ≤ 45 db(A) in fase “idle” (misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001, No.C.15.3.1).
Verifica: il rispetto dei requisiti relativi alla potenza sonora in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido ed in fase “idle” è comprovato attraverso una relazione, predisposta da un organismo riconosciuto, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella fase “idle” che in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.
Il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
AGGIORNABILITÀ DELLE COMPONENTI
L’apparecchiatura deve consentire la possibilità di accedere, aggiornare o potenziare i principali componenti (almeno la memoria RAM, il disco rigido e, dove presente, il lettore/masterizzatore CD o DVD). Il limite temporale di tale requisito si allinea con la durata della garanzia.
Verifica: Il possesso dell’etichetta EU Eco-label , o Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di
conformità. In alternativa il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione dell’azienda che ha assemblato il prodotto e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto)
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
MANUALE DI ISTRUZIONI
L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa:
• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia;
• informazioni sul corretto utilizzo dell’apparecchiatura;
Il manuale di istruzioni può essere fornito in formato elettronico. In tal caso dovrà essere fornito in formato cartaceo un estratto del manuale contenente almeno le istruzioni necessarie:
• all’accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi all’accensione;
• alla stampa di una versione cartacea del manuale di istruzioni.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato dalla presentazione di una copia del manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) e del suo estratto (nel caso venga fornita all’utente una versione elettronica) o di un indice esemplificativo dei contenuti, che verranno dati al momento della fornitura.
Il possesso dell’etichetta EU Eco-label , o Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’offerente dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a chiarire:
• l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti dei giorni feriali, i weekend e i festivi). Tali informazioni potranno essere rese attraverso un incontro presso la sede dell’Amministrazione o attraverso la distribuzione di uno specifico opuscolo informativo.
• modalità di ritiro e trattamento RAEE.
• modalità dell’estensione di assistenza e manutenzione, laddove offerto.
Verifica: l’offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sopra citate che sarà presente in dotazione ai prodotti.
REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO
L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:
a) rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.
Verifica: l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.) e dichiarare il contenuto di riciclato.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021
"Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Moebius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
2.3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
CONSUMO ENERGETICO
Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere inferiore ai valori stabiliti dall’etichetta ENERGY STAR nella versione vigente.
Di seguito è riportato un esempio di attribuzione di punteggio che si basa sulla determinazione del Consumo energetico tipico [Typical Energy Consumption (ETEC)] cui si fa riferimento nelle linee guida ENERGY STAR 5.0 (ENERGY STAR® Program Requirements for Computers - Appendix A-Section III). In tale ipotesi esemplificativa, se il valore di TEC misurato è inferiore al valore di soglia previsto nelle linee guida (TEC requirement) i punti saranno assegnati secondo la seguente tabella:
valore di consumo misurato (ETEC) | Punteggio attribuito* | ||
95% TEC requirement | > ETEC >= | 90% TEC requirement | X |
90% TEC requirement | > ETEC >= | 80% TEC requirement | X*2 |
80% TEC requirement | > ETEC | X*3 |
* Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del valore del punteggio tecnico. La tabella presenta un esempio di progressività attribuibile al punteggio tecnico in funzione del valore di consumo misurato (ETEC) rilevato
Verifica: Il rispetto del criterio è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente il valore di ETEC , secondo quanto indicato nelle linee guida ENERGY STAR, che dovrà essere misurato in relazione alla categoria di appartenenza dell’apparecchiatura offerta, applicando i “capability adjustments” relativi all’apparecchiatura offerta e l’“operational mode weighting” convenzionale. Tali misurazioni devono essere svolte da un organismo riconosciuto.
EMISSIONI SONORE
Le apparecchiature devono avere una potenza sonora LWAd rientrante nei seguenti limiti: LWAd ≤ 45 db(A) in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido (misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001, No. C.9.3.2 o C.9.3.2 o C.15.3.2); LWAd ≤ 40 db(A) in fase “idle” (misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001, No. C.15.3.1)
Verifica: il rispetto dei requisiti relativi alla potenza sonora in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido ed in fase “idle” è comprovato attraverso una relazione, predisposta da un organismo riconosciuto, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella fase “idle” che in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.
Il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
CONTENUTO DI MERCURIO NEI MONITOR LCD
Il sistema di retroilluminazione dello schermo LCD non deve contenere in media più di 3 mg di mercurio per lampada.
Verifica: il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. E’ accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
ERGONOMIA DEI MONITOR LCD
Per i monitor di grandezza inferiore o uguale ai 26 pollici, il fornitore deve assicurare la regolabilità in altezza e l’inclinabilità sul piano verticale.
Verifica: il possesso dell’etichetta TCO o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità . In alternativa il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione dell’azienda che ha assemblato il prodotto e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente tale indicazione.
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
DISASSEMBLAGGIO
Le parti costituenti l’apparecchiatura devono essere facilmente separabili.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di una relazione sul disassemblaggio che attesti il possesso del requisito o da qualsiasi mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità.
PARTI IN PLASTICA
Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr e una superficie pari o superiore a 200 mm2 devono presentare una marcatura permanente che ne identifichi il materiale, in conformità alle norme ISO 11469 e ISO 1043.
Verifica: il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Der Blauer Engel o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. E’ accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
SOSTANZE PERICOLOSE
Le componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze o preparati ritardanti di fiamma con una delle seguenti frasi di rischio, come definite Direttiva 67/548/CEE: Pericoloso per la salute:
R45 (può provocare il cancro)
R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) R60 (può ridurre la fertilità)
R61 (può provocare danni al feto)
Verifica: il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. E’ accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
RICICLABILITÀ
Il 90 % in peso dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabile
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di una relazione sul disassemblaggio che attesti il possesso del requisito o con il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Der Blauer Engel o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione approvata.
Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
ECOLABEL
Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2005/341/CE del 11 aprile 2005 e aggiornamenti intervenuti).
Verifica: tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
2.4 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
GARANZIA
La garanzia deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni, durante i quali dovranno essere disponibili anche le parti di ricambio.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un certificato di garanzia Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) che prevede il rispetto delle suddette specifiche.
GESTIONE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Può essere richiesto il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici presso l’Amministrazione
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente. L’amministrazione, verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
IMBALLAGGI ALL’INGROSSO
Il fornitore deve assicurare che l’imballaggio della merce venga effettuato all’ingrosso anziché per singola unità
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
RITIRO E GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Il fornitore deve assicurare il ritiro di tutti gli imballaggi e della loro corretta gestione.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
3 STAMPANTI
3.1 Oggetto dell’appalto
Noleggio o acquisto di stampanti a ridotto impatto ambientale.
3.2 Specifiche tecniche di minima
CONSUMO ENERGETICO
Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione vigente.
Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
CARTA
La stampante deve supportare l’uso di carta riciclata al 100%, anche in caso di stampa in modalità fronte-retro automatica.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto).
Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
FUNZIONALITÀ FRONTE-RETRO
Deve essere obbligatoriamente presente l’unità duplex e garantita la funzionalità di stampa fronte-retro.
Verifica: In caso di velocità di stampa superiore o uguale alle 45 pagine/minuto il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. Il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) o da qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
MANUALE DI ISTRUZIONI
L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa:
• le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc…), per la stampa fronte-retro (con l’utilizzo dell’unità duplex se prevista), per la stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.;
• la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner , ecc…);
• le modalità di chiamata per richiesta di assistenza tecnica;
• il corretto posizionamento dell’apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l’esposizione alle emissioni nocive del personale.
• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia;
Il manuale di istruzioni può essere fornito in formato elettronico. In tal caso dovrà essere fornito in formato cartaceo un estratto del manuale contenente almeno le istruzioni necessarie:
• all’accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi all’accensione;
• alla stampa di una versione cartacea del manuale di istruzioni.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato dalla presentazione di una copia del manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) e del suo estratto (nel caso venga fornita all’utente una versione elettronica) o di un indice esemplificativo dei contenuti, che verranno dati al momento della fornitura. Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’offerente dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a chiarire:
• l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti dei giorni feriali, i weekend e i festivi). Tali informazioni potranno essere rese attraverso un incontro presso la sede dell’Amministrazione o attraverso la distribuzione di uno specifico opuscolo informativo.
• modalità del servizio di ritiro e trattamento RAEE.
• modalità dell’estensione del servizio di assistenza e manutenzione, laddove offerto.
Verifica: l’offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sopra citate che sarà presente in dotazione ai prodotti.
REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO
L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:
a) rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.
Verifica: l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.) e dichiarare il contenuto di riciclato.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
3.3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
CONSUMO ENERGETICO
Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere inferiore ai valori stabiliti dall’etichetta ENERGY STAR nella versione vigente. Di seguito è riportato un esempio di attribuzione di punteggio che si basa sulla determinazione del Consumo energetico tipico [Typical Electricity Consumption (ETEC)] cui si fa riferimento nelle linee guida ENERGY STAR 1.1 (ENERGY STAR ® Program Requirements for Imaging Equipment). In tale ipotesi esemplificativa, se il valore di TEC misurato è inferiore al valore di soglia previsto nelle linee guida (TEC requirement) i punti saranno assegnati secondo la seguente tabella:
Valore di consumo misurato (TEC massimo KWh/settimana) | Punteggio attribuito* (Ptp) | ||
90% TEC massimo | > TEC KWh/settimana >= | 80% TEC massimo | X |
80% TEC massimo | >TEC KWh/settimana >= | 70% TEC massimo | X*2 |
70% TEC massimo | > TEC KWh/settimana | X*3 |
* Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del valore del punteggio tecnico. La tabella presenta un esempio di progressività attribuibile al punteggio tecnico in funzione del valore di consumo misurato (ETEC) rilevato
Verifica: Il rispetto del criterio è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente il valore di consumo (TEC KWh/settimana) misurato secondo quanto indicato nelle linee guida ENERGY STAR, che dovrà essere confrontato con il valore di TEC massimo (TEC massimo KWh/settimana) in relazione alla categoria di appartenenza dell’apparecchiatura e alla velocità in monocromia del prodotto, come previsto nelle linee guida ENERGY STAR. Tali misurazioni devono essere svolte da un organismo riconosciuto.
EMISSIONI SONORE
Le emissioni sonore devono essere entro i limiti di LWAd = (5.9 + 0.35 x Sbw) dB(A) per la modalità di stampa monocromatica, laddove:
LWAd = il livello di emissioni sonore espresso in dB(A)
Sbw = velocità di stampa espresso in termini di pagine per minuto per la modalità di stampa monocromatica
Verifica: il rispetto dei requisiti relativi alle emissioni sonore è comprovato attraverso una relazione, predisposta da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 dichiarati in conformità alla norma ISO 9296:1988.
Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o Eco Mark o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
SOSTANZE PERICOLOSE
Il toner e le cartucce di inchiostro non devono contenere come parte costitutiva nessuna sostanza che sia cancerogena, teratogena, mutagena, ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche, in particolare, sostanze cui risulti associabile una delle seguenti frasi di rischio, come definite dalla Direttiva 67/548/CEE: R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R68.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato attraverso una relazione predisposta da un organismo riconosciuto, in cui si attesti che il toner e la cartuccia di inchiostro non contengono nessuna sostanza pericolosa come prima specificato. Deve inoltre essere allegata la scheda dati di sicurezza da cui non deve emergere un risultato negativo del Test di AMES e il Test AMES condotto.
Alternativamente il rispetto del requisito è comprovato con il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione approvata. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EMISSIONI DI OZONO
Le emissioni di ozono devono essere ≤1,5 mg/h. Per stampanti a colori il limite deve essere. ≤ 3 mg/h.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna documentazione attestante i risultati dei test previsti in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 2009 - Appendix 2 - Test method for the determination of emissions from hardcopy devices.
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o Eco Mark (per le sole stampanti elettrofotografiche), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di
presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Le emissioni di COV totali devono essere ≤10 mg/h. Per stampanti (elettrofotografiche laser o led e ink jet) a colori. tale limite deve essere ≤ 18 mg/h.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna documentazione attestante i risultati dei test previsti in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 2009 - Appendix 2 -–“Test method for the determination of emissions from hardcopy devices”,..
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o Eco Mark (per le sole stampanti elettrofotografiche), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EMISSIONI DI POLVERI
Le emissioni di polveri devono essere ≤4mg/h per stampanti elettrofotografiche laser o led e ink jet.
Verifica: il rispetto del requisito relativo alle emissioni di polveri è comprovato con la presentazione di opportuna documentazione attestante i risultati dei test previsti in Der Blaue Engel (RAL UZ 122, ed. 2009 - Appendix 2)–“ Test method for the determination of emissions from hardcopy devices”, nell’ultima versione approvata.
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o Eco Mark (per le sole stampanti elettrofotografiche), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
DISASSEMBLAGGIO
Le parti costituenti l’apparecchiatura devono essere facilmente separabili.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di una relazione sul disassemblaggio che attesti il possesso del requisito o da qualsiasi mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità.
PARTI IN PLASTICA
Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr e una superficie pari o superiore a 200 mm2 devono presentare una marcatura permanente che ne identifichi il materiale, in conformità alle norme ISO 11469 e ISO 1043.
Verifica: il possesso dell’etichetta Der Blauer Engel o Nordic Swan o TCO o Eco Mark o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. E’ accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
RICICLABILITÀ
Il 90 % in peso dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabili.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di una relazione sul disassemblaggio che attesti il possesso del requisito o con il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione approvata. Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
3.3 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
GARANZIA
La garanzia deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni, durante i quali dovranno essere disponibili anche le parti di ricambio.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un certificato di garanzia Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) che prevede il rispetto delle suddette specifiche.
GESTIONE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Può essere richiesto il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici presso l’Amministrazione
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente. L’amministrazione, verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
IMBALLAGGI ALL’INGROSSO
Il fornitore deve assicurare che l’imballaggio della merce venga effettuato all’ingrosso anziché per singola unità
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
RITIRO E GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Il fornitore deve assicurare il ritiro di tutti gli imballaggi e della loro corretta gestione.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
4 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE
4.1 Oggetto dell’appalto
Noleggio o acquisto di apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale.
4.2 Specifiche tecniche di minima
CONSUMO ENERGETICO
Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione vigente.
Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR oppure di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al requisito, nelle ultime versioni approvate vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
CARTA
La stampante deve supportare l’uso di carta riciclata al 100%, anche in caso di stampa in modalità fronte-retro automatica.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto).
Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
FUNZIONALITÀ FRONTE-RETRO
Deve essere obbligatoriamente presente l’unità duplex e garantita la funzionalità di stampa fronte-retro.
Verifica: Il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente esplicita indicazione delle modalità di impostazione della funzionalità di stampa/copia fronte-retro.
Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
In caso di velocità di stampa superiore o uguale alle 45 pagine/minuto il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità.
MANUALE DI ISTRUZIONI
L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa:
• le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc…), per la stampa fronte-retro (con l’utilizzo dell’unità duplex se prevista), per la stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.;
• la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner , ecc…);
• le modalità di chiamata per richiesta di assistenza tecnica;
• il corretto posizionamento dell’apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l’esposizione alle emissioni nocive del personale.
• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia;
Il manuale di istruzioni può essere fornito in formato elettronico. In tal caso dovrà essere fornito in formato cartaceo un estratto del manuale contenente almeno le istruzioni necessarie:
• all’accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi all’accensione;
• alla stampa di una versione cartacea del manuale di istruzioni.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato dalla presentazione di una copia del manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) e del suo estratto (nel caso venga fornita all’utente una versione elettronica) o di un indice esemplificativo dei contenuti, che verranno dati al momento della fornitura. Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’offerente dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a chiarire:
• l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti dei giorni feriali, i weekend e i festivi). Tali informazioni potranno essere rese attraverso un incontro presso la sede dell’Amministrazione o attraverso la distribuzione di uno specifico opuscolo informativo.
• modalità del servizio di ritiro e trattamento RAEE.
• modalità dell’estensione del servizio di assistenza e manutenzione, laddove offerto.
Verifica: l’offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sopra citate.
REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO
L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:
a) rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.
Verifica: l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.) e dichiarare il contenuto di riciclato.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Moebius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
4.3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
CONSUMO ENERGETICO
Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere inferiore ai valori stabiliti dall’etichetta ENERGY STAR nella versione vigente.
Di seguito è riportato un esempio di attribuzione di punteggio che si basa sulla determinazione del Consumo energetico tipico [Typical Electricity Consumption (ETEC)] cui si fa riferimento nelle linee guida ENERGY STAR 1.1 (ENERGY STAR ® Program Requirements for Imaging Equipment). In tale ipotesi esemplificativa, se il valore di TEC misurato è inferiore al valore di soglia previsto nelle linee guida (TEC requirement) i punti saranno assegnati secondo la seguente tabella:
Valore di consumo misurato (TEC massimo KWh/settimana) | Punteggio attribuito* (Ptp) | ||
90% TEC massimo | > TEC KWh/settimana >= | 80% TEC massimo | X |
80% TEC massimo | >TEC KWh/settimana >= | 70% TEC massimo | X*2 |
70% TEC massimo | > TEC KWh/settimana | X*3 |
* Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del valore del punteggio tecnico. La tabella presenta un esempio di progressività attribuibile al punteggio tecnico in funzione del valore di consumo misurato (ETEC) rilevato
Verifica: Il rispetto del criterio è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente il valore di consumo (TEC KWh/settimana) misurato secondo quanto indicato nelle linee guida ENERGY STAR, che dovrà essere confrontato con il valore di TEC massimo (TEC massimo KWh/settimana) in relazione alla categoria di appartenenza dell’apparecchiatura e alla velocità in monocromia del prodotto, come previsto nelle linee guida ENERGY STAR. Tali misurazioni devono essere svolte da un organismo riconosciuto.
EMISSIONI SONORE
Le emissioni sonore devono essere entro i limiti di LWAd = (5.9 + 0.35 x Sbw) dB(A) per la modalità di stampa monocromatica, laddove:
• LWAd = il livello di emissioni sonore espresso in dB(A).
• Sbw = velocità di stampa espresso in termini di pagine per minuto per la modalità di stampa monocromatica
Verifica: il rispetto dei requisiti relativi alle emissioni sonore è comprovato attraverso una relazione, predisposta da un organismo riconosciuto, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e s. m. i. e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296:1988.
Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o Eco Mark o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
SOSTANZE PERICOLOSE
Il toner e le cartucce di inchiostro non devono contenere come parte costitutiva nessuna sostanza che sia cancerogena, teratogena, mutagena, ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche, in particolare, sostanze cui risulti associabile una delle seguenti frasi di rischio, come definite dalla Direttiva 67/548/CEE: R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R68.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato attraverso una relazione predisposta da un organismo riconosciuto, in cui si attesti che il toner e la cartuccia di inchiostro non contengono nessuna sostanza pericolosa come prima specificato. Deve inoltre essere allegata la scheda dati di sicurezza da cui non deve emergere un risultato negativo del Test di AMES e il Test AMES condotto.
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EMISSIONI DI OZONO
Le emissioni di ozono devono essere ≤1,5 mg/h. Per apparecchi multifunzione a colori il limite deve essere ≤ 3 mg/h.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna documentazione attestante i risultati dei test previsti in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 2009 - Appendix 2 - Test method for the determination of emissions from hardcopy devices.
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Le emissioni di COV totali devono essere ≤10 mg/h. Per stampanti (elettrofotografiche laser o led e ink jet) a colori. tale limite deve essere ≤ 18 mg/h.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna documentazione attestante i risultati dei test previsti in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 2009 - Appendix 2 -–“Test method for the determination of emissions from hardcopy devices”.
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o Eco Mark (per le sole stampanti elettrofotografiche), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EMISSIONI DI POLVERI
Le emissioni di polveri devono essere ≤4mg/h per stampanti elettrofotografiche laser o led e ink jet.
Verifica: il rispetto del requisito relativo alle emissioni di polveri è comprovato con la presentazione di opportuna documentazione attestante i risultati dei test previsti in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 2009 - Appendix 2 -“ Test method for the determination of emissions from hardcopy devices”, nell’ultima versione approvata.
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o Eco Mark (per le sole stampanti elettrofotografiche), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
DISASSEMBLAGGIO
Le parti costituenti l’apparecchiatura devono essere facilmente separabili.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di una relazione sul disassemblaggio che attesti il possesso del requisito o da qualsiasi mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità.
PARTI IN PLASTICA
Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr e una superficie pari o superiore a 200 mm2 devono presentare una marcatura permanente che ne identifichi il materiale, in conformità alle norme ISO 11469 e ISO 1043.
Verifica: il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Der Blauer Engel o Nordic Swan o TCO o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
RICICLABILITÀ
Il 90 % in peso dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabili
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di una relazione sul disassemblaggio che attesti il possesso del requisito o con il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
4.4 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
GARANZIA
La garanzia deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni, durante i quali dovranno essere disponibili anche le parti di ricambio.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un certificato di garanzia. Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) che prevede il rispetto delle suddette specifiche.
GESTIONE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Può essere richiesto il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici presso l’Amministrazione.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente. L’amministrazione, verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
IMBALLAGGI ALL’INGROSSO
Il fornitore deve assicurare che l’imballaggio della merce venga effettuato all’ingrosso anziché per singola unità
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
RITIRO E GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Il fornitore deve assicurare il ritiro di tutti gli imballaggi e della loro corretta gestione.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
5 FOTOCOPIATRICI
5.1 Oggetto dell’appalto
Noleggio o acquisto di fotocopiatrici a “ridotto impatto ambientale”.
5.2 Specifiche tecniche di minima
CONSUMO ENERGETICO
Le apparecchiature devono essere conformi allo standard ENERGY STAR nella versione vigente.
Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente, nell’ultima versione approvata vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
CARTA
La fotocopiatrice deve supportare l’uso di carta riciclata al 100%, anche in caso di stampa in modalità fronte-retro automatica.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto). E’ accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
FUNZIONALITÀ FRONTE-RETRO
Deve essere obbligatoriamente presente l’unità duplex e garantita la funzionalità di stampa fronte-retro.
Verifica: Il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto). Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
In caso di velocità di stampa superiore o uguale alle 45 pagine/minuto il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità.
MANUALE DI ISTRUZIONI
L’apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa:
• le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc…), per la stampa fronte-retro, per la stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.;
• la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner , ecc…);
• le modalità di chiamata per richiesta di assistenza tecnica;
• il corretto posizionamento dell’apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l’esposizione alle emissioni nocive del personale.
• informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia;
Il manuale di istruzioni può essere fornito in formato elettronico. In tal caso dovrà essere fornito in formato cartaceo un estratto del manuale contenente almeno le istruzioni necessarie:
• all’accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi all’accensione;
• alla stampa di una versione cartacea del manuale di istruzioni.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato dalla presentazione di una copia del manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) e del suo estratto (nel caso venga fornita all’utente una versione elettronica) o di un indice esemplificativo dei contenuti, che verranno dati al momento della fornitura. Il
possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità.
REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO
L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:
a) rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%
Verifica: l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.) e dichiarare il contenuto di riciclato.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l’offerente dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a chiarire:
• l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l’apparecchio dalla rete elettrica (calcolando anche lo scollegamento durante le notti dei giorni feriali, i weekend e i festivi). Tali informazioni potranno essere rese attraverso un incontro presso la sede dell’Amministrazione o attraverso la distribuzione di uno specifico opuscolo informativo.
• modalità del servizio di ritiro e trattamento RAEE.
• modalità dell’estensione del servizio di assistenza e manutenzione, laddove offerto.
Verifica: l’offerente dovrà fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sopra citate che sarà presente in dotazione ai prodotti.
5.3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
CONSUMO ENERGETICO
Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere inferiore ai valori stabiliti dall’etichetta ENERGY STAR nella versione vigente.
Di seguito è riportato un esempio di attribuzione di punteggio che si basa sulla determinazione del Consumo energetico tipico [Typical Electricity Consumption (ETEC)] cui si fa riferimento nelle linee guida ENERGY STAR 1.1 (ENERGY STAR ® Program Requirements for Imaging Equipment). In tale ipotesi esemplificativa, se il valore di TEC misurato è inferiore al valore di soglia previsto nelle linee guida (TEC requirement) i punti saranno assegnati secondo la seguente tabella:
Valore di consumo misurato (TEC massimo KWh/settimana) | Punteggio attribuito* (Ptp) | ||
90% TEC massimo | > TEC KWh/settimana >= | 80% TEC massimo | X |
80% TEC massimo | >TEC KWh/settimana >= | 70% TEC massimo | X*2 |
70% TEC massimo | > TEC KWh/settimana | X*3 |
* Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del valore del punteggio tecnico. La tabella presenta un esempio di progressività attribuibile al punteggio tecnico in funzione del valore di consumo misurato (ETEC) rilevato
Verifica: Il rispetto del criterio è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente il valore di consumo (TEC KWh/settimana) misurato secondo quanto indicato nelle linee guida ENERGY STAR, che dovrà essere confrontato con il valore di TEC massimo (TEC massimo KWh/settimana) in relazione alla categoria di appartenenza dell’apparecchiatura e alla velocità in monocromia del prodotto, come previsto nelle linee guida ENERGY STAR. Tali misurazioni devono essere svolte da un organismo riconosciuto.
EMISSIONI SONORE
Le emissioni sonore devono essere entro i limiti di LWAd = (5.9 + 0.35 x Sbw) dB(A) per la modalità di stampa monocromatica, laddove:
LWAd = il livello di emissioni sonore espresso in dB(A)
Sbw = velocità di stampa espresso in termini di pagine per minuto per la modalità di stampa monocromatica
Verifica: il rispetto dei requisiti relativi alle emissioni sonore dovrà essere comprovato attraverso una relazione, predisposta da un laboratorio di prova accreditato in base alla norme ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e s. m. i. e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296:1988. Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o Eco Mark o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
SOSTANZE PERICOLOSE
Il toner e le cartucce di inchiostro non devono contenere come parte costitutiva nessuna sostanza che sia cancerogena, teratogena, mutagena, ai sensi della Direttiva 67/548/CEEe successive modifiche, in particolare, sostanze cui risulti associabile una delle seguenti frasi di rischio, come definite dalla Direttiva 67/548/CEE : R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R68.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato attraverso una relazione predisposta da un organismo riconosciuto, in cui si attesti che il toner e la cartuccia di inchiostro non contengono nessuna sostanza pericolosa come prima specificato. Deve inoltre essere allegata la scheda dati di sicurezza da cui non deve emergere un risultato negativo del Test di AMES e il Test AMES condotto.
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità.
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EMISSIONI DI OZONO
Le emissioni di ozono devono essere ≤1,5 mg/h. Per le fotocopiatrici a colori il limite deve essere ≤ 3 mg/h.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna documentazione attestante i risultati dei test previsti in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 2009 - Appendix 2 - Test method for the determination of emissions from hardcopy devices.
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio nell’ultima versione approvata, vale come mezzo di presunzione di conformità.
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Le emissioni di COV totali devono essere ≤10 mg/h. Per fotocopiatrici a colori tale limite deve essere ≤
18 mg/h.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di opportuna documentazione attestante i risultati dei test previsti in Der Blaue Engel RAL UZ 122, ed. 2009 - Appendix 2 -–“Test method for the determination of emissions from hardcopy devices”.
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o Eco Mark, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio nell’ultima versione approvata, vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EMISSIONI DI POLVERI
Le emissioni di polveri devono essere ≤4mg/h per fotocopiatrici elettrofotografiche laser o led e ink jet.
Verifica: il rispetto del requisito relativo alle emissioni di polveri è comprovato con la presentazione di opportuna documentazione attestante i risultati dei test previsti in Der Blaue Engel –“ Test method for the determination of emissions from hardcopy devices”, nell’ultima versione approvata.
Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel o Eco Mark (per le sole stampanti elettrofotografiche), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, nell’ultima versione approvata vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
DISASSEMBLAGGIO
Le parti costituenti l’apparecchiatura devono essere facilmente separabili.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di una relazione sul disassemblaggio che attesti il possesso del requisito o da qualsiasi mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
PARTI IN PLASTICA
Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr e una superficie pari o superiore a 200 mm2 devono presentare una marcatura permanente che ne identifichi il materiale, in conformità alle norme ISO 11469 e ISO 1043.
Verifica: il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Der Blauer Engel o Nordic Swan o TCO o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
RICICLABILITÀ
Il 90 % in peso dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabile.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di una relazione sul disassemblaggio che attesti il possesso del requisito o con il possesso dell’etichetta EU Eco-label o Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio. Alternativamente è accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
5.4 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
GARANZIA
La garanzia deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni, durante i quali dovranno essere disponibili anche le parti di ricambio.
Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con la presentazione di un certificato di garanzia Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) che prevede il rispetto delle suddette specifiche.
GESTIONE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Può essere richiesto il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici presso l’Amministrazione.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente. L’amministrazione, verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
IMBALLAGGI ALL’INGROSSO
Il fornitore deve assicurare che l’imballaggio della merce venga effettuato all’ingrosso anziché per singola unità
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
RITIRO E GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Il fornitore deve assicurare il ritiro di tutti gli imballaggi e della loro corretta gestione.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante/dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
ALLEGATO1 D
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
AUTOVEICOLI
1. Oggetto dell’appalto
Fornitura di autoveicoli a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico. OPPURE
Affidamento del servizio di noleggio di autoveicoli a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico
2. Specifiche tecniche di minima
EMISSIONI MEDIE DI CO2
A seconda della tipologia i veicoli devono rispettare le seguenti emissioni medie di CO2:
Categoria 16 CO2/g km
Autovetture M1 130
Veicoli commerciali leggeri N1 175
LIMITI DI EMISSIONI DI INQUINANTI PER AUTOVEICOLI ACQUISTATI
Almeno il 50% degli autoveicoli acquistati, salvo esigenze particolari motivate, devono essere dotati di: un sistema di trazione ibrida (motore termico + elettrico) di serie.
OPPURE
un doppio sistema di alimentazione (benzina + gpl) di serie. OPPURE
un doppio sistema di alimentazione (benzina + metano) di serie.
Verifica: L’offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.
LIMITI DI EMISSIONI DI INQUINANTI PER AUTOVEICOLI A NOLEGGIO
E’ richiesto che gli autoveicoli rispettino i limiti di emissione di inquinanti previsti dalla normativa EURO V (Regolamento CE 715/2007 del 20 giugno 2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo).
OPPURE
È richiesto che gli autoveicoli siano dotati di un sistema di trazione ibrida (motore termico + elettrico) di serie.
OPPURE
16 Categoria di cui al D.M. 28 aprile 2008 di recepimento della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
È richiesto che gli autoveicoli siano dotati di un doppio sistema di alimentazione (benzina + gpl) di serie.
OPPURE
È richiesto che gli autoveicoli siano dotati di un doppio sistema di alimentazione (benzina + metano) di serie.
Verifica: L’offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.
3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate:
CONSUMI
Il consumo di carburante (l/100km) in riferimento al ciclo ECE/EUDC deve essere minore di ….;
EMISSIONI
Le emissioni di CO2 (g/km) devono essere inferiori a quanto obbligatoriamente richiesto;
RUMORE
La rumorosità esterna dell’autoveicolo (dB)(A) deve essere inferiore al limite di legge.
Verifica: Per attestare la rispondenza ad uno o più dei requisiti sopra elencati, l’offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo o altra documentazione del produttore in cui è riportata la rispondenza a tali requisiti.
ALLEGATO1 E
Linee guida
Organizzazione di eventi e seminari a basso impatto ambientale (GREEN MEETING)
1. MATERIALE STAMPATO17
Per minimizzare i rifiuti e risparmiare risorse:
● massimizzare l’utilizzo della trasmissione elettronica delle informazioni (posta elettronica o sito internet):
- prevedere la registrazione dei partecipanti, l’invio di materiale promozionale, la conferma di partecipazione, per via elettronica;
- rendere disponibili gli atti del convegno su internet o inviarli via posta elettronica;
● per tutto il materiale cartaceo, salvo applicazioni particolari, utilizzare carta ecologica riciclata sbiancata senza cloro;
● evitare l’uso di carta patinata;
● stampare il materiale in fronte/retro e in formati ridotti;
● su tutto il materiale evidenziare il tipo di carta utilizzata (eventuale marchio ecologico o indicazione attestante le prestazioni ambientali);
● evitare l’uso di cartellini porta-nome in plastica o, se ciò non è possibile, prevedere dei contenitori in cui raccoglierli al fine del riutilizzo;
● utilizzare biro e matite con ricarica, in cartone, in plastica riciclata o biodegradabile, possibilmente con inchiostri/coloranti che non contengono metalli pesanti;
● utilizzare borse multiuso, ad es. in tela (possibilmente cotone naturale da coltivazioni biologiche certificate).
2. SERVIZI DI RISTORAZIONE18
Per minimizzare i rifiuti e risparmiare risorse:
● evitare l’uso di prodotti usa e getta
- richiedere che le posate e le stoviglie siano riutilizzabili. Nel caso in cui questo non sia possibile, richiedere l’uso di prodotti biodegradabili e compostabili;
- richiedere l’uso di tovaglioli e tovaglie in tessuto. Nel caso in cui questo non sia possibile, richiedere l’uso di prodotti biodegradabili e compostabili;
● richiedere che gli imballaggi di cibo e bevande siano riutilizzati. Nel caso in cui questo non sia possibile, richiedere che vengano separati e smaltiti in modo da avviarli al riciclaggio attraverso la loro raccolta differenziata;
● assicurare la disponibilità di contenitori per la raccolta differenziata dei materiali riciclabili;
● accertarsi che le zone in cui si trovano i contenitori per materiali riciclabili siano ben segnalate e facilmente accessibili.
17 A supporto di questa parte, si vedano anche gli allegati A ed M del presente Protocollo.
18 A supporto di questa parte, si veda anche l’allegato H del presente Protocollo.
Per promuovere le produzioni eco-sostenibili:
● richiedere prodotti locali e di stagione, provenienti da agricoltura biologica e/o del commercio equo e solidale certificato;
● prevedere un menu vegetariano19
3. SEDI DEI CONVEGNI E SERVIZI DI OSPITALITÀ
Per minimizzare i rifiuti e ridurre l’inquinamento atmosferico:
● preferire luoghi facilmente raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico, e promuovere l’utilizzo di tali mezzi;
● preferire sedi e servizi che:
− attuano dei programmi di riduzione dei consumi energetici e idrici;
− attuano degli interventi per ridurre la produzione di rifiuti (per es. utilizzano distributori ricaricabili per sapone, shampoo, ecc.), il loro riuso e riciclaggio;
− hanno ottenuto o rispettano i criteri dell’Ecolabel europeo per i servizi di ricettività turistica.
4. INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
• coinvolgere e informare sulle scelte ambientali effettuate i soggetti interessati: relatori, visitatori, media, ecc.;
• scoraggiare gli espositori dal portare grandi quantità di materiale da distribuire e invitarli a favorire la trasmissione per via elettronica dei documenti.
19 Le produzioni vegetali richiedono un minore consumo di terra e di energia.
ALLEGATO1 F
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
PRODOTTI E SERVIZI DI PULIZIA
1 Oggetto dell’appalto
Affidamento del servizio di pulizia a basso impatto ambientale. OPPURE
Fornitura di prodotti di pulizia a basso impatto ambientale.
2. Specifiche tecniche di minima
I prodotti acquistati/utilizzati dalle imprese di pulizia professionali devono essere conformi ai criteri indicati nel seguito.
TENSIOATTIVI
Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili e biodegradabili in condizioni anaerobiche.
APEO, EDTA, MUSCHI
Il prodotto non deve contenere i seguenti ingredienti, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione:
• alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati;
• EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali;
• muschi azotati e muschi policiclici.
INGREDIENTI A RISCHIO
• Il prodotto non deve contenere ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e
s.m. o della direttiva 1999/ 45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e s.m., in una quantità che superi lo 0,01% del peso del prodotto finale:
- R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti), R45 (può provocare il cancro), R49 (può provocare il cancro per inalazione);
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R60 (può ridurre la fertilità), R61 (può danneggiare il feto), R62 (possibile rischio di ridotta fertilità), R63 (possibile rischio di danni al feto);
20 Le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE richiedono, ai produttori di sostanze chimiche pericolose negli Stati Membri, di fornire agli utilizzatori industriali e professionali informazioni dettagliate in tema di salute, sicurezza e ambiente relative ai loro prodotti. Le proprietà di numerosi prodotti chimici sono state analizzate sotto questo aspetto e posso essere identificate con un’avvertenza di pericolo (es. T: Tossico, N: pericoloso per l’ambiente), unitamente ad una frase di rischio che indica la precisa natura del rischio (es. – R26: molto tossico per inalazione, R51: tossico per gli organismi acquatici). La Direttiva 67/548/CEE è stata recentemente modificata dal nuovo Regolamento europeo sulle sostanze chimiche (REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), Regolamento 1907/2006/CE e Direttiva 121/2006/CE. Alle aziende che producono o importano più di una tonnellata di sostanze chimiche per anno è richiesto di registrarsi in una banca dati centrale delle sostanza chimiche gestita dalla nuova Agenzia Europea.
- R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico);
- R59 (pericoloso per lo strato di ozono);
- R68 (possibilità di danni irreversibili).
Questi criteri non si applicano ai biocidi.
• La concentrazione di qualsiasi sostanza o ingrediente classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e s.m. o della direttiva 1999/45/CE e s.m., non deve superare lo 0,1 % del peso del prodotto finale.
BIOCIDI
• Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.
• I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, classificati con le frasi di rischio R50-53 o R51-53, ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE, sono autorizzati ma solo a condizione che non siano potenzialmente tendenti al bioaccumulo21.
COV
Il prodotto non deve contenere più del 10 % (in peso) di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C.
Verifica: L’offerente deve fornire dichiarazione del produttore in cui si attesti la rispondenza ai requisiti sopra elencati. L’aggiudicatario dovrà presentare, per i prodotti non in possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo, che sono comunque presunti conformi, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo terzo riconosciuto nel rispetto dei limiti e metodi di prova previsti (per ciascun criterio precedentemente indicato) dall’Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2005/344/CE 23 marzo 2005 e successivi aggiornamenti).
PRODOTTI IN CARTA-TESSUTO
Nel caso di utilizzo di prodotti di carta – fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall’articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica al tessuto- carta(2009/568/CE e revisioni intervenute).
Verifica: L’offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice dovrà essere presentato, per i prodotti non in possesso del l’etichetta Ecolabel Europeo, che sono presunti conformi, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
ECOLABEL
Utilizzo di prodotti per le pulizie che rispettano i criteri stabiliti per l’ottenimento di una ecoetichetta ISO tipo I (es. Ecolabel Europeo, Blauer Engel, Nordic Swan,…).
Verifica: L’offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Per i prodotti non in possesso di un’etichettatura ambientale di tipo I, che sono presunti
21 A tale proposito un biocida è considerato potenzialmente bioaccumulabile se il log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è ≥ 3,0 (a meno che il BCF determinato per via sperimentale non sia ≤ 100).
conformi, è possibile presentare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
EFFICIENZA ENERGETICA
Utilizzo di apparecchiature (lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, ecc.) ad elevata efficienza energetica.
Verifica: Il vincitore dovrà esibire la certificazioni energetica almeno di classe A per ogni tipologia di apparecchiatura utilizzata.
4. Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
FORMAZIONE DEL PERSONALE
La società erogatrice dei servizi di pulizia deve garantire al proprio personale una specifica attività di formazione annuale per il corretto utilizzo dei prodotti e dei materiali.
Verifica: L’aggiudicatario deve produrre un piano di formazione del personale, sottoscritto dal legale rappresentante, che indichi chiaramente: le materie e le ore di formazione; il numero di operatori distinti per qualifica da formare e aggiornare; i tempi; i soggetti incaricati dello svolgimento dei corsi.
ALLEGATO1 G
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
EDIFICI
1. Applicabilità
- I criteri ambientali sono innanzitutto applicabili, qualora tecnicamente possibile, a (v. D. Lgs 192/2005 – Art.3 – Ambito di intervento, commi 1 e 2):
• Edifici di nuova costruzione;
• Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
• Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
• Nel caso di ampliamenti di edifici che risultino volumetricamente superiori al 20 per cento dell’intero edificio; in tal caso, l’applicazione è limitata al solo ampliamento.
- I criteri ambientali sono inoltre da applicare, ogni volta che ciò sia possibile, in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- L’integrazione dei requisiti ambientali nei casi di edifici sottoposti a particolari vincoli (es. pregio architettonico), dovrà essere adattata in modo da tenere conto anche di questi aspetti.
2. Oggetto dell’appalto
Progettazione secondo criteri di efficienza energetico - ambientale OPPURE
Edificio a basso consumo energetico
3. Specifiche tecniche di minima
3.1. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Obiettivo: ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale
3.1.1. Fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento
Indicatore di prestazione: fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento, riferito alla superficie utile per edifici residenziali (kWh/m2) o al volume lordo per altri edifici (kWh/m3). Ai sensi della l.r. 13/2007 per “fabbisogno energetico per il riscaldamento” si intende il valore complessivo risultante dalla sommatoria dell’energia dispersa per trasmissione e ventilazione e degli apporti gratuiti (solari ed interni).
Prestazione richiesta per tutte le tipologie di edifici: fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento inferiore almeno del 10% rispetto a quello limite di legge (L.R. 13/2007 e D.G.R 4 agosto 2009, n. 46-11968 ).
Verifica: calcolo del fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento, secondo la norma UNI/TS 11300-1
3.1.2 Trasmittanza termica dei componenti dell’involucro edilizio
Indicatore di prestazione: trasmittanza termica (W/m2K)
Prestazione richiesta: trasmittanza termica dei componenti dell’involucro edilizio (strutture verticali opache, strutture orizzontali opache e chiusure trasparenti) inferiore del 10% rispetto ai limiti di legge (L.R. 13/2007 e D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968)
Verifica:
- per ogni componente edilizio opaco deve essere verificato che la trasmittanza termica, determinata secondo la norma UNI EN ISO 6946 “Componenti ed elementi per l’edilizia – Resistenza e trasmittanza termica – Metodo di calcolo” sia pari o inferiore alla prestazione richiesta;
- per ogni componente trasparente, deve essere verificato che la trasmittanza termica, determinata secondo la norma UNI EN ISO 10077 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato” sia pari o inferiore alla prestazione richiesta.
3.1.3 Impianti termici
Indicatore di prestazione: rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico (combinazione dei rendimenti di emissione, regolazione, distribuzione e produzione)
Prestazione richiesta: ≥ 0,86
Verifica: in base ai dati di progetto deve essere verificato il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico secondo la norma UNI/TS 11300-2 “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”.
3.2 CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Obiettivo: ridurre i consumi energetici per la climatizzazione estiva.
3.2.1 Fabbisogno energetico annuo per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio
Indicatore di prestazione: fabbisogno energetico annuo per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio, riferito alla superficie utile in caso di edifici residenziali (kWh/m2)o al volume lordo dell’edificio in caso di altri edifici (kWh/m3), a seconda della tipologia di edificio.
Prestazione richiesta per tutte le tipologie di edifici: fabbisogno energetico annuo per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio inferiore del 5% rispetto a quello limite di legge (L.R. 13/2007 e D.G.R 4 agosto 2009, n. 46-11968).
Verifica: calcolo del fabbisogno energetico annuo per il raffrescamento secondo la norma UNI/TS 11300-1
3.3 ILLUMINAZIONE NATURALE
Obiettivo: ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo.
Indicatore di prestazione: fattore medio di luce diurna (FLDm - %) di una unità abitativa tipo
Prestazione richiesta: ≥ 3 %
Verifica: in base ai dati di progetto deve essere verificato il fattore medio di luce diurna in una unità abitativa tipo. Quest’ultimo risulta dalla media pesata per l’area di pavimento dei fattori medi di luce diurna dei singoli locali che compongono l’unità abitativa.
3.4 MANTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO DELL’ EDIFICIO
Obiettivo: evitare il rischio di formazione e accumulo di condensa affinché la durabilità e l’integrità degli elementi costruttivi non venga compromessa, riducendo il consumo di risorse per le operazioni di manutenzione.
Indicatore di prestazione: soddisfacimento requisiti norma UNI EN ISO 13788.
Prestazione richiesta: assenza di condensa interstiziale in tutta la stagione di riscaldamento nei componenti opachi di involucro.
Verifica: in base ai dati di progetto deve essere verificata l’assenza di condensa interstiziale nei componenti opachi di involucro (copertura, pareti verticali, solaio inferiore) secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 13788.
3.5 SOSTANZE PERICOLOSE
E’ escluso l’uso dei seguenti materiali nella costruzione di nuovi edifici e nel restauro di edifici esistenti:
• Prodotti che contengono idrofluorocarburi (H-FKW)
• Prodotti che contengono esafluoruro di zolfo (SF6)
• Pitture e vernici con un contenuto di solventi superiore a:
− Pitture per pareti (norma EN 13300): 30 g/l (detratto il contenuto di acqua)
− Altre pitture con una resa di 15 m2/l, con un potere coprente al 98% di opacità: 250 g/l (detratto il contenuto di acqua)
− Tutti gli altri prodotti (comprese le pitture non destinate al rivestimento murale e con una resa inferiore a 15 m2/l, le vernici, i coloranti per legno, i rivestimenti e le pitture per pavimenti e prodotti correlati): 180 g/l (detratto il contenuto di acqua).
Le pitture e vernici che hanno ottenuto una certificazione secondo un sistema di etichettatura ecologica di Tipo I (UNI EN ISO 14024), quali ad esempio l’Ecolabel europeo, il Blauer Engel tedesco o il Nordic Swan dei paesi nordici, sono considerate rispondenti ai requisiti richiesti.
Verifica: I partecipanti al bando devono confermare nella loro domanda di gara che questi materiali non saranno usati nei lavori di costruzione. Il vincitore dovrà dimostrare la rispondenza ai requisiti attraverso certificazioni rilasciate da enti indipendenti.
3.6 LAMPADE A BASSO CONSUMO
È richiesto che le lampade utilizzate siano classificate di classe A in base al decreto 10 luglio 2001 di recepimento della direttiva 98/11/CE, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.
Verifica: Il vincitore dovrà esibire la certificazioni energetica di classe A per ogni tipologia di lampada utilizzata.
3.7 SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE
Su tutti i corpi scaldanti devono essere installate valvole termostatiche o devono essere previsti altri sistemi di regolazione climatica nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.
Verifica: Il vincitore dovrà fornire la documentazione tecnica dei materiali utilizzati.
3.8 FONTI RINNOVABILI
Deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di uso delle fonti rinnovabili di energia ed in particolare deve essere rispettato quanto prescritto dalla legge regionale (D.G.R 4 agosto 2009, n. 45-11967 e D.G.R 4 agosto 2009, n. 46-11968). La copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile deve essere garantita per almeno il 65%.
Verifica: Il vincitore dovrà fornire la documentazione tecnica per dimostrare il soddisfacimento del criterio.
3.9 RIDUTTORI DI FLUSSO E CASSETTE WC A DOPPIO TASTO
Devono essere installati riduttori del flusso idrico (aeratori) su tutti gli erogatori relativi a lavandini, lavelli, docce.
Le cassette di cacciata dei wc devono essere a doppio tasto e consentire due differenti modalità di risciacquo con diversi quantitativi d’acqua (3-4 litri e 6-9 litri).
Verifica: Dichiarazione del produttore.
4. Criteri per la valutazione delle offerte
Punti __/ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale del progetto
proposto, fra quelle sotto elencate.
RISPARMIO ENERGETICO
Adozione di soluzioni per il risparmio energetico nell’illuminazione quali, ad esempio, sistemi di regolazione del flusso luminoso e sensori di presenza.
RISPARMIO IDRICO
Adozione di soluzioni per il risparmio, il recupero e il riutilizzo delle acque piovane e/o delle acque grigie.
FABBISOGNO ENERGETICO
Rispetto dei limiti del 2° Livello di fabbisogno en ergetico annuo per il riscaldamento di cui all’allegato 3 della D.G.R. 46-11968 del 4 agosto 2009.
PRODOTTI ECOLABEL
Utilizzo di prodotti che hanno ottenuto un’etichetta ambientale ISO di Tipo I, come, ad esempio, l’Ecolabel europeo o il Blauer Engel tedesco e il Nordic Swan dei paesi nordici o che dimostrano di rispettarne i criteri.
BIOEDILIZIA
Impiego di materiali e tecnologie presenti nella “Sezione Bioedilizia” del Prezziario delle Opere e dei Lavori Pubblici della Regione Piemonte o equivalenti.
ANALISI DEL CICLO DI VITA
Utilizzo da parte dell’impresa di costruzione/architettura di uno strumento basato su dati di Analisi di Ciclo di Vita (LCA) nel processo di progettazione per calcolare il contenuto di energia primaria dei materiali di costruzione.
Verifica: Per attestare la rispondenza ad uno o più dei requisiti sopra elencati, una dichiarazione del legale rappresentante dovrà essere allegata all’offerta. L’aggiudicatario dovrà fornire la specifica documentazione tecnica.
LEGNO CERTIFICATO
Utilizzo di legno, per parti strutturali, per almeno il 50% proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.
Verifica: Presentazione della documentazione utile a tracciare l’intera filiera produttiva (dalla foresta al prodotto) dei “passaggi di custodia” e delle quantità utilizzate nel prodotto finito. In particolare:
- Indicazione del tipo di legname utilizzato, dell’origine del legname, dell’annessa documentazione che attesti la gestione sostenibile della foresta di cui è origine, della quantità media utilizzata sul prodotto finito espressa in percentuale in peso sul totale,
- Documentazione fiscale utile alla tracciabilità sopra riferita.
Il prodotto è ritenuto conforme se in possesso del certificato di catena di custodia riconosciuto a livello internazionale (per esempio Forest Stewardship Council (FSC) puro o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)), con attestazione del rispetto della percentuale minima del 70% di presenza effettiva di materia prima proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile nel prodotto certificato, o equivalenti.
5. Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
Gestione ambientale delle fasi di cantiere: L’impresa dovrà dichiarare e dimostrare di gestire le fasi di cantiere per la realizzazione delle opere secondo il sistema di gestione ambientale fornito dal committente.
ALLEGATO1 H
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
DERRATE ALIMENTARI E SERVIZI DI RISTORAZIONE
1. Oggetto dell’appalto
Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale.
2. Specifiche tecniche di minima
PRODOTTI BIOLOGICI
Si richiede che i legumi secchi, le patate, le carote, i pomodori pelati, la passata di pomodoro, le mele, le pere, le banane, le pesche, le albicocche e le arance (…elencare i prodotti oggetto del capitolato…) utilizzati nella preparazione dei pasti siano ottenuti secondo un metodo di produzione biologico.
Verifica: Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
PRODOTTI STAGIONALI
I prodotti ortofrutticoli (esclusi gli esotici) devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità” definiti da ogni singola stazione appaltante. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti che crescono all'aperto nella regione in cui viene prestato il servizio in oggetto. Tuttavia, non è indispensabile che i prodotti provengano da tale territorio.
Verifica: L’offerente deve attestare il rispetto dei “calendari di stagionalità” definiti dall’amministrazione aggiudicatrice, nel quale sono riportati i mesi nei quali i principali alimenti crescono nella regione di riferimento.
MENU VEGETARIANO
Deve essere previsto un menu vegetariano, senza carne né pesce.
Verifica: L’offerente dovrà fornire uno schema dietetico vegetariano.
RIDUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI
La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.).
Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri compostabili e biodegradabili e in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.
Verifica: L’offerente deve attestare l’utilizzo di posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili. In caso di utilizzo di posate, stoviglie e bicchieri compostabili e biodegradabili, la ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità alla norma UNI EN 13432:2002.
REQUISITI DEI PRODOTTI IN CARTA-TESSUTO
Nel caso di utilizzo di prodotti di carta –fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici, previsti dall’articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE22 e revisioni intervenute).
Verifica: L’offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice dovrà essere presentato, per i prodotti non in possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/568 CE che sono presunti conformi, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
PULIZIE DEI LOCALI
L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti che rispettino i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’etichettatura Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione del 23 marzo 2005/344/CE e revisioni intervenute) con riferimento al gruppo di prodotto “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari”, ad eccezione di specifiche particolari e documentate esigenze sanitarie.
Verifica: L’offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell’etichetta Ecolabel Europeo Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice dovrà essere presentato, per i prodotti non in possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
ECCEDENZE ALIMENTARI
Le eccedenze alimentari dovranno essere destinate, così come consentito dalla legge 155/2003 detta del “Buon Samaritano”, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuino, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ferma restando la salvaguardia della salute dei destinatari, attraverso la garanzia della perfetta conservazione degli alimenti distribuiti.
Verifica: dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesti, secondo quanto previsto dalla Legge 155/2003 (del Buon Samaritano), la destinazione del cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari. L’aggiudicatario dovrà fornire la documentazione che attesta l’avvenuto accordo tra Fornitore e Organizzazione che distribuisce gratuitamente i prodotti alimentari agli indigenti.
ACQUA
Per la fornitura di acqua deve essere verificata la possibilità di utilizzare l'acqua di rete (accertamento della presenza di locali igienicamente idonei, eventuali analisi nei punti di distribuzione ed eventuale trattamento al punto di erogazione).
Verifica: dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegna a verificare tale possibilità secondo le fasi indicate.
GESTIONE DEI RIFIUTI
Il fornitore deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall’amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di mensa insiste.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante. L’amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale.
22 Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta.
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire un’informazione agli utenti relativamente a:
• Produzioni biologiche e produzioni locali;
• Stagionalità degli alimenti;
• Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.
Verifica: Il fornitore deve produrre la descrizione delle modalità di informazione agli utenti, sottoscritte dal legale rappresentante, indicando chiaramente: i soggetti ai quali verrà destinata la comunicazione; i materiali e i supporti che verranno realizzati e utilizzati; i temi ed i contenuti della comunicazione.
3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
TRASPORTI
Il fornitore deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:
• Mezzi di trasporto su ferro
• Veicoli, euro V
• Veicoli elettrici
• Vetture ibride o a metano o GPL
Verifica: L’offerente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili.
REQUISITI DEI PRODOTTI ESOTICI
I prodotti esotici (ananas, banane, cacao, zucchero, e caffè) devono provenire da produzioni estere biologiche con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta Europea dei criteri del commercio equo e solidale23, elaborato ed approvato da Fairtrade Labelling Organizations - FLO e World Fair Trade Organization - WFTO).
Verifica: dichiarazione del legale rappresentante con il qual si attesta – per ogni specifico alimento esotico – la sua provenienza dal commercio equo solidale, ovvero attestazioni adeguate del rispetto dei criteri, in quanto importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o in quanto certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair Italia a livello nazionale), così come indicato dalla risoluzione del Parlamento Europeo n. A6-0207/2006 approvata il 6 luglio 2006.
PRODOTTI BIOLOGICI
• La carne per almeno il …… %, espresso in percentuale di peso sul totale, deve provenire da produzione biologica (in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi), per il
……% da prodotti IGP e DOP (come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette24) e da prodotti tipici e tradizionali (compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali25);
23 "Il commercio equo e solidale è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori marginalizzati e garantendone i diritti, in particolare nel Sud. Le organizzazioni del commercio equo e solidale (supportate dai consumatori) si impegnano attivamente per sostenere i produttori, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere modifiche delle regole e delle pratiche seguite nel commercio internazionale''
24 Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
25 Previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
• Il pesce, per almeno il …… %, espresso in percentuale di peso sul totale, deve provenire da acquacoltura biologica, (in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi26) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti).
Verifica: Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.
GESTIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI
Adozione di soluzioni per la migliore gestione e la riduzione dei rifiuti prodotti, migliorative rispetto a quanto obbligatoriamente richiesto (es. forniture in grosso formato, prodotti con “imballaggio a rendere” o riutilizzabili).
Verifica: dichiarazione da allegare all’offerta e documentazione tecnica (piano per minimizzare i rifiuti) fornita dall’aggiudicatario.
PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI
Offerta di prodotti alimentari che rientrano nel “Paniere” dei prodotti tipici della Provincia di Torino.
Verifica: dichiarazione del produttore
4. Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
FORMAZIONE DEL PERSONALE
La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire al proprio personale una specifica attività di formazione annuale relativamente a: alimentazione, salute e ambiente; produzioni biologiche; territorio, alimentazione e stagionalità degli alimenti; corretta gestione dei rifiuti; uso dei detersivi a basso impatto ambientale; energia, trasporti e mense.
Verifica: L’aggiudicatario deve produrre un piano di formazione del personale, sottoscritto dal legale rappresentante, che indichi chiaramente: le materie e le ore di formazione; il numero di operatori distinti per qualifica da formare e aggiornare; i tempi; i soggetti incaricati dello svolgimento dei corsi.
26 Tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.
ALLEGATO1 I
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
ENERGIA ELETTRICA
1. Oggetto
Acquisto di energia elettrica in parte derivante da fonti rinnovabili.
2. Specifiche tecniche di minima
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Almeno il 50% dell’energia fornita27 deve derivare da fonti energetiche rinnovabili (E-FER) come definito dalla direttiva europea 2001/77/CE, recepita in Italia dal D. Lgs 29 Dicembre 2003, n. 387.
Verifica: Le garanzie d’origine devono essere fornite da un’attendibile e indipendente terza parte che certifichi la provenienza dell’elettricità. Tali garanzie d’origine dovrebbe essere emessa da organi competenti designati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva 2001/77/CE (art.5), recepita in Italia dal D. Lgs 29 Dicembre 2003, n. 387 (art. 11). Anche i certificati RECS – Renewable Energy Certificate System possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tali requisiti. Sarà ritenuta conforme anche l’energia erogata da società consortili costituite per l’autoproduzione (art. 2 comma 2 del Dlgs 79/99) da sole fonti rinnovabili.
NUOVI IMPIANTI DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Il 30% dell’elettricità da fonti rinnovabili deve derivare da impianti alimentati da fonti rinnovabili di nuova costruzione o ripotenziati, rifatti totalmente o parzialmente, o riattivati. Per impianti di nuova costruzione si intendono quelli entrati in esercizio da meno di 7 anni dalla pubblicazione di questo bando di gara d’appalto. In alternativa questa condizione è rispettata se l’offerente s’impegna a portare ad operatività, entro due anni dalla stipula del contratto, nuovi impianti E-FER in grado di garantire la produzione del 30% del totale dell’energia E-FER fornita.
Per le restanti definizioni valgono quelle riportate all’art.2 del decreto MAP 24/10/200528.
Verifica: Il fornitore deve esibire una prova credibile sul fatto che i criteri siano rispettati.
27 Ogni Ente potrà scegliere se prevedere un’unica fornitura in cui si richiede un 50% di elettricità da fonte rinnovabile oppure dividere la fornitura stessa in due metà (es. due lotti differenti), una sola delle quali al 100% da fonte rinnovabile.
28 Potenziamento o ripotenziamento è l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni , tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell’impianto medesimo;
Rifacimento totale è l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente che comporta la sostituzione con componenti nuovi o la totale ricostruzione delle principali parti dell’impianto (…);
Rifacimento parziale è l’intervento su impianti idroelettrici e geotermoelettrici eseguito in conformità all’allegato A del decreto stesso;
Riattivazione è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all’Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell’officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto.
RELAZIONE INIZIALE PER OTTIMIZZAZIONE DEL CONTRATTO ED EFFICIENZA ENERGETICA
La ditta aggiudicataria dovrà fornire un’analisi tecnica iniziale degli usi di energia elettrica dell’Ente (sulla base dei dati disponibili forniti dall’ente stesso), per ogni punto di fornitura. Dopo il primo anno di fornitura tale relazione dovrà riportare, quali elementi minimi, le informazioni relative a: prelievi e costi dell’energia elettrica, eventuali consumi di energia reattiva e relativi costi sostenuti per le penali, profilo di potenza prelevata, eventuali superi di potenza contrattualmente impegnata e relativi costi sostenuti, censimento delle utenze e delle relative caratteristiche salienti. Dovranno essere evidenziate le criticità riscontrate e formulate le proposte per la loro soluzione, sia in termini di ottimizzazione contrattuale che di interventi di efficienza energetica.
RESOCONTO PERIODICO
La ditta aggiudicataria dovrà produrre un resoconto periodico (quadrimestrale, trimestrale o mensile) recante l’analisi dei prelievi (per le forniture in media tensione dovranno essere forniti i relativi profili di carico, con cadenza di campionamento almeno oraria) e dei costi unitari dell’energia elettrica. I costi dovranno essere suddivisi nelle diverse voci che compongono il costo complessivo. La struttura del resoconto dovrà consentire di paragonare i dati con quelli della relazione iniziale di cui al paragrafo precedente.
3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Il contratto sarà assegnato all’offerente con il più alto punteggio che verrà calcolato come da seguente schema:
1. FER aggiuntive: punti (su 100) saranno assegnati per la quantità di elettricità generata da fonti eleggibili FER, oltre la soglia minima richiesta.
2. “Nuovi” impianti FER: __ punti (su 100) saranno assegnati per la quantità di elettricità generata da “nuovi” impianti FER, oltre la soglia minima richiesta.
3. Preferenza per FER derivanti da non idroelettrico: punti (su 100) saranno assegnati per la proporzione di FER fornite che non siano di derivazione idroelettrica.
4. Altro: punti (su 100)
Verifica: Il fornitore deve esibire una prova credibile sul fatto che i criteri siano rispettati. Per il criterio di aggiudicazione n.1 la garanzia d’origine deve essere dimostrata attraverso i mezzi indicati nelle specifiche.
4. Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
L’ente appaltante si riserva il diritto di eseguire dei controlli casuali per verificare se i contratti siano stati eseguiti rispettando l’offerta presentata.
ALLEGATO1 L
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
AMMENDANTI DEL SUOLO
1. Applicabilità
I criteri sono applicabili agli ammendanti del suolo, così come definiti all’allegato 2 del D. Lgs 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”: “materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l’attività biologica”.
2. Oggetto dell’appalto
Acquisto di ammendanti del suolo a basso impatto ambientale. OPPURE
Appalto di servizi per la Manutenzione di aree verdi con ammendanti del suolo a basso impatto ambientale.
3. Specifiche tecniche di minima
INGREDIENTI ORGANICI
Il prodotto non deve contenere torba e la sostanza organica che contiene deve derivare dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti (definiti nella direttiva 2006/12/CE, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti e nell’allegato I della medesima).
MINERALI
I minerali non devono essere prelevati da:
• siti di importanza comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche;
• aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori della Comunità europea soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.
LIMITAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
Il contenuto degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale deve essere inferiore ai valori indicati, riferiti al peso a secco.
Elemento mg/kg (peso secco)
• Zinco – Zn 500
• Rame – Cu 150
• Nichel – Ni 100
• Cadmio – Cd 1
• Piombo – Pb 100
• Mercurio – Hg 1
• Cromo – Cr 150
• Cromo VI 0,5
CONTAMINANTI FISICI
Devono essere rispettati i seguenti valori limite:
• Plastiche, vetri, metalli di diametro ≥ 2 mm: < 0,5 % s.s.
• Inerti litoidi di diametro ≥ 5 mm: < 5 % s.s
SALUTE E SICUREZZA
Devono essere rispettati i seguenti limiti di patogeni primari:
E.Coli: < 1000 CFU/g ()
Salmonelle: assenti in 25 g di campione di prodotto tal quale Uova di elminti: assenti in 1,5 g
Indice Germinazione (diluizione al 30%) > 60%
Verifica: La rispondenza a tutti i requisiti sopra elencati deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti.
La ditta affidataria dovrà produrre le certificazioni di conformità da parte di organismi indipendenti riconosciuti.
I marchi dell’Ecolabel Europeo (Decisione CE 2006/799/CE e aggiornamenti), del Consorzio Italiano Compostatori o i marchi pubblici nazionali/regionali che prevedano l’implementazione di un sistema di garanzia della qualità del prodotto, possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza ai requisiti richiesti.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il prodotto deve contenere almeno il 35% di sostanza organica espressa in peso di sostanza secca.
Verifica: La rispondenza al requisito deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. La ditta affidataria dovrà produrre le certificazioni di conformità da parte di organismi indipendenti riconosciuti.
STABILITÀ
Deve essere garantita la stabilità/maturazione dell’ammendante, rispettando i limiti di carbonio umico e fulvico sul secco, stabiliti in:
• Minimo 2,5 % per l’ammendante compostato verde
• Minimo 7 % per l’ammendante compostato misto.
Verifica: La rispondenza al requisito deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. La ditta affidataria dovrà produrre le certificazioni di conformità da parte di organismi indipendenti riconosciuti.
4. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
ECOLABEL
Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’Ecolabel europeo (Decisione 2006/799/CE e revisioni intervenute).
Verifica: tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
5. Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
Rintracciabilità: L’appaltatore deve fornire un’indicazione del lotto di produzione che consenta la rintracciabilità del prodotto (l’Ecolabel Europeo, il Marchio del Consorzio Italiano Compostatori – CIC e i
marchi pubblici nazionali/regionali che prevedano l’implementazione di un sistema di rintracciabilità possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tale requisito).
Interramento: L’interramento del prodotto sfuso, in aree urbane deve avvenire entro le 24 ore dalla consegna in campo.
ALLEGATO1 M
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
CARTA STAMPATA
1. Applicabilità
I criteri sono applicabili ai prodotti in carta stampata, in cui sono ricompresi tutti i prodotti stampati fatti di carta, cartone o altri supporti a base di carta (es.: pubblicazioni, manifesti, pieghevoli, cartelline, biglietti da visita, ecc.). I criteri possono anche essere presi come riferimento in caso di centri stampa gestiti internamente all’ente29.
2. Oggetto dell’appalto
Gara per l’affidamento di servizi di stampa a ridotto impatto ambientale OPPURE
Fornitura di prodotti stampati a ridotto impatto ambientale
3. Specifiche tecniche di minima
3.1 SUBSTRATO
a) Almeno il 90% del peso del prodotto deve essere in carta, esclusi cataloghi e cartelline, per cui la soglia è dell’80%.
b) La carta ed il cartone devono essere conformi alle seguenti caratteristiche: La carta utilizzata deve essere prodotta a partire da fibre di legno, fibre riciclate o altre fibre cellulosiche sbiancate senza utilizzo di gas di cloro. Le fibre vergini di legno devono provenire da foreste gestite in modo sostenibile. Le fibre possono essere fibre di legno, fibre riciclate o altre fibre cellulosiche. L’origine di tutte le fibre vergini utilizzate deve essere indicata.
Verifica: il rispetto del requisito va comprovato con una documentazione tecnica del fabbricante di carta. Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).
Gli eventuali marchi ecologici pubblici del prodotto devono comparire sull’imballo.
3.2 PRODOTTI CHIMICI
3.2.1 Inchiostri, toner, tinture, vernici, adesivi, agenti di lavaggio e soluzioni di bagnatura Inchiostri, toner, tinture, vernici, adesivi, agenti di lavaggio e soluzioni di bagnatura sono permessi solo se non sono classificati con nessuna delle seguenti frasi di rischio, secondo la Direttiva 1999/45/CE:
A) Pericoloso per l’ambiente
29 Per i contratti di valore inferiore a 5.000€ si potrà scegliere di inserire solamente i criteri 3.1 – substrato e 3.4 – Imballaggi.
R52-53 (nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico)
R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici)
R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico)
R51-53 (Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico)
R59 (Pericoloso per lo strato di ozono)
B) Pericoloso per la salute
• Tossico (T)
R23 (per inalazione), R24 (a contatto con la pelle), R25 (per ingestione), R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata)
• Molto tossico (T+)
R26 (per inalazione), R27 (a contatto con la pelle), R28 (per ingestione), R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi)
• Cancerogeno (T)
R45 (può provocare il cancro), R49 (può provocare il cancro per inalazione)
• Mutageno
R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
• Tossico per il ciclo riproduttivo
R60 (può ridurre la fertilità), R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati), R62 (possibile rischio di ridotta fertilità)
• Nocivo
R40 (possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti), R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati)
Il criterio non si applica al toluene utilizzato nella stampa a rotocalco se si possiede un sistema di controllo e recupero delle emissioni a ciclo chiuso e con efficienza minima del 92%.
Verifica: occorre fornire la lista dei prodotti chimici usati, indicante l’ammontare degli stessi e la loro funzione, insieme alle schede dei dati di sicurezza, in accordo con la direttiva 2001/58/CEE. Nel caso del toluene, bisogna allegare appropriata documentazione che attesti l’efficienza del sistema di recupero.
3.2.2 Biocidi
I biocidi sono permessi solo se la componente attiva degli stessi non si accumula nei tessuti biologici. La soglia di accumulazione è data dal logow P (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua), che non deve essere maggiore di 3.
Verifica: dichiarazione allegata alle schede dei dati di sicurezza o tramite un test di metodo noto.
3.2.3 Agenti di lavaggio
Gli agenti di lavaggio per la pulizia dei macchinari sono ammessi solo se in accordo con i precedenti criteri e se
a) il contenuto in peso di idrocarburi aromatici negli agenti di lavaggio usati non supera lo 0,1% oppure
b) l’uso annuale degli agenti con idrocarburi aromatici non supera il 2% dei prodotti per il lavaggio utilizzati in un anno.
Questo criterio non si applica al toluene usato come agente di lavaggio nella stampa a rotocalco.
Verifica: occorre fornire la scheda dei dati di sicurezza per ogni agente di lavaggio usato durante l’anno a cui si riferisce il consumo annuale. I fornitori degli agenti di lavaggio devono fornire una dichiarazione sul contenuto di idrocarburi aromatici degli agenti di lavaggio.
3.2.4 Alchil fenil etossilati, solventi alogenati e ftalati
Le seguenti sostanze o preparati non devono essere aggiunte a inchiostri, colle, agenti di lavaggio o altre sostanze chimiche per la pulizia:
• Alchil fenol etossilati e loro derivati che possono produrre alchil fenoli per degradazione
• Solventi alogenati classificati con le frasi di rischio R26/27, R45, R48/20/22, R51/53 e R49 secondo le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/EC e loro aggiornamenti
• Ftalati classificati con le frasi di rischio R60, R61, R62 secondo la Direttiva 67/548/CEE e suoi aggiornamenti
Verifica: Occorre fornire una dichiarazione di rispondenza a tale requisito.
3.3 RICICLABILITÀ
I prodotti devono essere riciclabili e disinchiostrabili.
Agenti di resistenza all’umido e adesivi possono essere usati solo se è possibile provare la riciclabilità del prodotto finito.
Le vernici e i laminati di copertura, che utilizzano politene/polipropilene, possono essere utilizzati solo per le copertine di libri, cataloghi, quaderni e cartelline.
Verifica: Deve essere fornito il risultato di un test di riciclabilità del prodotto contenente adesivi e prodotti di resistenza all’umido. La disinchiostrabilità degli inchiostri e delle vernici a UV, qualora utilizzate, deve essere provata. I metodi di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (agenti di resistenza all’umido), il metodo INGEDE 12 (adesivi), per la valutazione della riciclabilità di prodotti stampati – test della frammentazione di applicazione di collanti e il metodo INGEDE 11 (inchiostri e vernici a UV) o metodi equivalenti.
3.4 IMBALLAGGI
Si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti, facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio.
Verifica: La rispondenza deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. La ditta affidataria dovrà produrre le certificazioni di conformità da parte di organismi indipendenti riconosciuti.
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Punti __/ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
COV
Adozione di soluzioni che consentono di ridurre le emissioni di composti organici volatili rispetto a quanto richiesto obbligatoriamente
AGENTI DI LAVAGGIO
Utilizzo di agenti di lavaggio a bassa tensione di vapore (< 0.01 kPa).
INCHIOSTRI
Utilizzo di inchiostri a base acquosa o a base di oli vegetali
LAMINATURA
Laminatura in materiale plastico biodegradabile30.
IMBALLAGGIO
Imballaggio (es. cellophanatura) in materiale plastico biodegradabile31.
Verifica: per attestare la rispondenza a uno o più dei criteri sopra elencati l’offerente dovrà produrre documentazione tecnica (es. schede di prodotto, materiali e attrezzature etc..)
30 Solo quando la laminatura sia strettamente necessaria. Allegare test di biodegradabilità o altra documentazione comprovante la rispondenza al requisito.
31 Solo quando l’imballaggio sia strettamente necessario. Allegare test di biodegradabilità o altra documentazione comprovante la rispondenza al requisito.
ALLEGATO1 N
Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici
PRODOTTI TESSILI32
1. Oggetto dell’appalto
Acquisto di articoli tessili derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale. OPPURE
(in caso di appalti di prestazione di servizi) Noleggio di articoli tessili derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale.
2. Specifiche tecniche di minima
FIBRE TESSILI: COTONE E FIBRE DI CELLULOSA NATURALI, LIMITI DI SOSTANZE PERICOLOSE
2.1 PESTICIDI
nel caso di prodotti fatti di fibre naturali, il prodotto finale non deve contenere in totale più di 1 ppm (parti per milione) delle seguenti sostanze:
Sostanza | Nr. CAS |
2,4,5-T | 93-76-5 |
Aldrina | 309-00-2 |
Captafol | 2425-06-1 |
Clordane | 57-74-9 |
Clordimeform | 6164-98-3 |
DDT | 50-29-3, 789-02-6 |
Dieldrina | 60-57-1 |
dinoseb e Sali | 88-85-7 |
Endrina | 72-20-8 |
Eptacloro | 76-44-8 |
Esaclorobenzene | 118-74-1 |
esa clorocicloesano, α | 319-84-6 |
esa clorocicloaseno, β | 319-85-7 |
esa clorocicloesano, δ | 319-86-8 |
metamidofo | 10265-92-6 |
Monocrotofo | 6923-22-4 |
Paratione | 56-38-2 |
paration-metile | 298-00-0 |
Propetamphos | 31218-83-4 |
Toxafene | 8001-35-2 |
Verifica: per dimostrare la conformità al criterio, deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.
I metodi di prova di riferimento sono:
32 Fonte: D. M. del Ministro dell’Ambiente n. 21 del 22 febbraio 2011, ampliato con criteri sociali.
- pesticidi organo clorurati: US EPA 8081 B* – estrazione in Soxhlet o bagno ultrasuoni con solventi apolari (iso-ottano, n esano);
- erbicidi clorurati: US EPA 8151 A – estrazione in metanolo;
- composti organo-fosforati: US EPA 8141 B*
- composti organici semivolatili: US EPA 8270 D*
2.2 COLORANTI CLASSIFICATI COME SENSIBILIZZANTI/ALLERGENICI, CANCEROGENI, MUTAGENI O TOSSICI PER LA RIPRODUZIONE
I coloranti indicati di seguito non devono essere utilizzati:
Coloranti cancerogeni | Nr. Color Index | Nr. CAS |
C.I. rosso basico 9 | C.I. 42 500 | 569-61-9 |
C.I. rosso acido 26 | C.I. 16 150 | 3761-53-3 |
C.I. viola basico 14 | C.I. 42 510 | 632-99-5 |
C.I. nero diretto 38 | C.I. 30 235 | 1937-37-7 |
C.I. blu diretto 6 | C.I. 22 610 | 2602-46-2 |
C.I. rosso diretto 28 | C.I. 22 120 | 573-58-0 |
C.I. disperso blu 1 | C.I: 64 500 | 2475-45-8 |
C.I. Disperso giallo 3 | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |
C.I. Disperso arancio 11 | C.I. 60 700 | 82-28-0 |
Coloranti sensibilizzanti/allergenici | Nr. Color Index | Nr. CAS |
C.I. Disperso blu 7 | C.I. 62 500 | 3179-90-6 |
C.I. Disperso blu 26 | C.I. 63 305 | 3860-63-7 |
C.I. Disperso blu 35 | - | 12222-75-2 |
C.I. Disperso blu 102 | - | 12222-97-8 |
C.I. Disperso blu 106 | - | 12223-01-7 |
C.I. Disperso blu 124 | - | 61951-51-7 |
C.I. Disperso marrone 1 | - | 23355-64-8 |
C.I. Disperso arancio 1 | C.I. 11 080 | 2581-69-3 |
C.I. Disperso arancio 3 | C.I. 11 005 | 730-40-5 |
C.I. Disperso arancio 37 | C.I. 11132 | 13301-61-6 |
C.I. Disperso arancio 76 (denominazione precedente: arancio 37) | C.I. 11132 | 13301-61-6 |
C.I. Disperso rosso 1 | C.I. 11 110 | 2872-52-8 |
C.I. Disperso rosso 11 | C.I. 62 015 | 2872-48-2 |
C.I. Disperso rosso 17 | C.I. 11 210 | 3179-89-3 |
C.I. Disperso giallo 1 | C.I. 10 345 | 119-15-3 |
C.I. Disperso giallo 9 | C.I. 10 375 | 6373-73-5 |
C.I. Disperso giallo 39 | - | 12236-29-2 |
C.I. Disperso giallo 49 | - | 54824-37-2 |
Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.
Il metodo di riferimento per la determinazione prevede l’estrazione totale in solvente organico e la determinazione mediante LC-MS/LC-DAD (cromatografia liquida e spettrometria di massa/ cromatografia liquida e rilevatore a serie di diodi). Il requisito si intende rispettato per risultati inferiori alla concentrazione di 50 mg/kg, al di sotto della quale la misura può ritenersi non significativa per i limiti di rilevazione strumentali.
2.3 ARILAMMINE: DIVIETO DI UTILIZZO DI DETERMINATI COLORANTI AZOICI.
Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:
4-amminodifenile (n. CAS 92-67-1)
Benzidina (n. CAS 92-87-5)
4-cloro-o-toluidina (n. CAS 95-69-2)
2-naftilammina (n. CAS 91-59-8) o-ammino-azotoluene (n. CAS 97-56-3) 2-ammino-4-nitrotoluene (n. CAS 99-55-8) p-cloroanilina (n. CAS 106-47-8) 2,4-diamminoanisolo (n. CAS 615-05-4) 4,4'-diamminodifenilmetano (n. CAS 101-77-9) 3,3'-diclorobenzidina (n. CAS 91-94-1) 3,3'-dimetossibenzidina (n. CAS 119-90-4) 3,3'-dimetilbenzidina (n. CAS 119-93-7)
3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano (n. CAS 838-88-0) p-cresidina (n. CAS 120-71-8)
4,4'-metilen-bis-(2-cloranilina) (n. CAS 101-14-4) 4,4'-ossidianilina (n. CAS 101-80-4)
4,4'-tiodianilina (n. CAS 139-65-1)
o-toluidina (n. CAS 95-53-4) 2,4-diamminotoluene (n. CAS 95-80-7) 2,4,5-trimetilanilina (n. CAS 137-17-7) 4-aminoazobenzene (n. CAS 60-09-3) o-anisidina (n. CAS 90-04-0)
2,4-Xylidine (n. CAS 87-62-7)
2,6-Xylidine (n. CAS 95-68-1)
Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.
Il contenuto di ammine aromatiche può essere determinato mediante uno dei metodi descritti in:
- EN 14362-1 (Tessili: metodo di estrazione per fibre cellulosiche e proteiche);
- EN 14362-2 [Tessili: metodo di estrazione per fibre sintetiche (es. poliestere)].
Il requisito si intende rispettato per risultati inferiori alla concentrazione di 20 mg/kg, al di sotto della quale la misura può ritenersi non significativa per i limiti di rilevazione strumentali.
2.4 RITARDANTI DI FIAMMA
Il prodotto finale non deve contenere i seguenti ritardanti di fiamma:
PBB (polibrominato bifenile) n. CAS 59536-65-1 TRIS [fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)] n. CAS 126-72-7 TEPA (ossido di trisaziridinilfosfina) n. CAS 545-55-1 pentaBDE (pentabromodifeniletere) n. CAS 32534-81-9 octaBDE (ottabromodifenil etere) n. CAS 32536-52-0
HBCDD (esabromociclododecano) n. CAS 25637-99-4 e 3194-55-6
Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.
I ritardanti di fiamma contenuti possono essere determinati mediante estrazione delle sostanze dal campione e determinazione GC-MS (gas cromatografia e spettrometria di massa) o LC-MS (cromatografia liquida e spettrometria di massa).
2.5 PENTACLOROFENOLO (N. CAS 87-86-5) E TETRACLOROFENOLI
Nel caso di prodotti composti da cotone o altre fibre cellulosiche naturali e loro miste, il prodotto finale non deve contenere più di:
pentaclorofenolo: 0,5 ppm tetraclorofenoli (somma) 0,5 ppm
Verifica: l’offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.
L’aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
I policlorofenoli possono essere determinati mediante il metodo descritto in:
- US EPA 8081 B
- UNI 11057 - Tessili - Prove chimiche - Determinazione del pentaclorofenolo - tetraclorofenolo e relativi sali ed esteri nei tessili
2.6 FTALATI
Nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle, i rivestimenti, i laminati e le membrane del prodotto finale non devono contenere più dello 0,1% in termini di peso di ftalati:
DEHP (di-(2-etilesil)-ftalato)n. CAS 117-81-7 BBP (butilbenzilftalato) n. CAS 85-68-7 DBP (dibutilftalato) n. CAS 84-74-2 DIBP (diisobutilftalato) n. CAS 84-69-5
Verifica: l’offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.
L’aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
Gli ftalati possono essere determinati secondo il metodo descritto dalla norma UNI 15777.
2.7 FORMALDEIDE
La quantità di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile nel prodotto finale non deve superare 30 ppm nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle e non deve superare 75 ppm nel caso di tutti gli altri prodotti.
Verifica: l’offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.
L’aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, attraverso il metodo riportato nella norma UNI EN ISO 14184-1 - Tessili - Determinazione della formaldeide - Formaldeide libera e idrolizzata (metodo per estrazione acquosa).
Presunzione di conformità per i criteri di cui ai punti 2.1; 2.2; 2.3; 2.4, 2.7:
Tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea (Ecolabel Europeo) per i prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE) sono considerati conformi. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali per prodotti tessili che soddisfano i suddetti criteri. La presunzione di conformità vale anche per i pentaclorofenoli indicati al punto 2.5.
2.8 METALLI PESANTI ESTRAIBILI
La quantità dei seguenti metalli pesanti nel prodotto finale non deve superare i valori indicati di seguito:
Sostanza | Nr. CAS | Limite |
Antimonio (Sb) | 7440-36-0 | 30 ppm |
Arsenico (As) | 7440-38-2 | 1 ppm |
Piombo (Pb) | 7439-92-1 | 1,0 ppm |
Cadmio (Cd) | 7440-43-9 | 0,1 ppm |
Cromo (Cr) | 7440-47-3 | 2,0 ppm |
Cobalto (Co) | 7440-48-4 | 4,0 ppm |
Rame (Cu) | 7440-50-8 | 50,0 ppm |
Nichel (Ni) | 7440-02-0 | 4,0 ppm |
Mercurio (Hg) | 7439-97.6 | 0,02 ppm |
Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.
Il metodo di riferimento è quello dell‘estrazione da soluzione di sudore acido e successiva determinazione quantitativa.
2.9 REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO
L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:
• rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
• essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.
Verifica: l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.) e dichiarare il contenuto di riciclato.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Punti _/_ assegnati in relazione ad ogni misura di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta, fra quelle sotto elencate.
3.1 ECOLABEL
Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione n.2009/567/CE e revisioni successive).
Verifica: tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
3.2 FIBRE RICICLATE
I prodotti devono contenere almeno il 30% in peso di fibre riciclate pre-consumo e/o post-consumo.
Verifica: Gli offerenti devono dichiarare, per ciascun prodotto, il contenuto di fibre riciclate pre-consumo e/o post-consumo espresso in percentuale sul peso totale del prodotto stesso.
L’aggiudicatario provvisorio deve fornire la documentazione attestante l’esatta composizione del prodotto finito indicando l’origine delle fibre riciclate utilizzate, verificata e certificata da un ente terzo indipendente.
3.3 COTONE O ALTRE FIBRE NATURALI DI PRODUZIONE BIOLOGICA
I prodotti devono contenere almeno il 50% in peso del materiale tessile, di fibre naturali da agricoltura biologica certificate in accordo al regolamento (CE) n. 834/2007 e (CE) n 889/2008. Nella composizione di un prodotto, non è ammesso avere fibre naturali biologiche certificate e fibre naturali convenzionali dello stesso tipo.
Verifica: Gli offerenti devono specificare, per ciascun prodotto, il contenuto delle fibre naturali da agricoltura biologica espresso in percentuale sul peso totale del materiale tessile stesso.
L’aggiudicatario provvisorio è tenuto a dimostrare la composizione del prodotto e la conformità dei metodi di coltivazione delle fibre utilizzate a quanto stabilito nei Regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008, tramite controlli di processo effettuati e certificati da enti terzi indipendenti.
4. CRITERI SOCIALI
4.1 Applicabilità
Da inserire in aggiunta ai criteri ambientali (specifiche tecniche di minima), nel caso di appalti pluriennali di valore superiore a 250.000 euro per categoria di prodotto o per tutti i contratti in convenzione.
4.2 Oggetto dell’appalto
Appalto della fornitura (o noleggio) di prodotti tessili derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale e rispettosi dei diritti umani fondamentali lungo la catena di fornitura.
4.3 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali
4.3.1 CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI
I beni oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata, che deve essere sottoscritta dall’offerente (“Dichiarazione di Conformità a standard sociali minimi”).
Verifica: Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard ILO per l’esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal presente contratto. [specificare le sanzioni previste]
Non è tenuto a documentare le fasi predette l’aggiudicatario che dimostri di trovarsi in una delle quattro situazioni sotto descritte:
a. partecipi ad una iniziativa multi-stakeholder (Multi Stakeholder Initiative – MSI33);
b. abbia ottenuto una certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa in conformità a standard internazionalmente riconosciuti, come lo standard SA8000, od equivalenti;
c. fornisca all’Amministrazione aggiudicatrice, attraverso l’appalto in oggetto, esclusivamente prodotti appartenenti al circuito del “commercio equo e solidale”, come definito dall’Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/200634;
33 V. il “Glossario” alla fine del presente Allegato
34 V. il “Glossario” alla fine del presente Allegato
d. abbia adottato un codice etico di condotta secondo la norma ISO 2600035, con particolare riguardo alla tracciabilità della filiera produttiva (percorso dei materiali e dei prodotti lungo il loro ciclo di vita) e rispetto dei criteri sociali (Convenzioni fondamentali dell’ILO).
Verifica: Nel caso del verificarsi di una o più delle situazioni sopra citate, l’aggiudicatario è tenuto a fornire all’Amministrazione aggiudicatrice, entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione, i seguenti documenti, come sotto specificato:
1. partecipazione ad una iniziativa multistakeholder: appropriata documentazione relativa sia alla descrizione dell’iniziativa multi-stakeholder alla quale partecipa l’aggiudicatario, sia alla dimostrazione della stessa partecipazione;
2. certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa: certificato di conformità, in corso di validità, del sistema di gestione della responsabilità sociale dell’impresa, ai requisiti di standard internazionalmente riconosciuti, rilasciato per attività/prodotti/servizi inerenti l’appalto in oggetto, da parte di un organismo indipendente e accreditato in conformità allo stesso standard;
3. fornitura esclusiva di prodotti appartenenti al circuito del “commercio equo e solidale”: appropriata documentazione relativa alla dimostrazione che i prodotti offerti nell’appalto in oggetto appartengono al circuito del “commercio equo e solidale”, come definito dall’Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006;
4. codice etico di condotta: appropriata documentazione comprovante il rispetto del codice di condotta in particolare riguardo alla tracciabilità della filiera produttiva (percorso dei materiali e dei prodotti lungo il loro ciclo di vita) e rispetto dei criteri sociali (Convenzioni fondamentali delll’ILO).
35 35 V. il “Glossario” alla fine del presente Allegato
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
[Allegato al capitolato speciale e al contratto di fornitura, da compilare in fase di partecipazione alla gara]
Il sottoscritto………………. in qualità di rappresentante legale di………………………………………………
DICHIARA:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all’assicurazione sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
1. Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
2.Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
3. Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione -impiego e professione- n° 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
4. Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzion e ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
Firma, …………………………………..Data Timbro
Questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi [allegato al contratto, da compilare entro 6 mesi dall’aggiudicazione]
Il questionario è parte integrante della documentazione relativa al contratto d’appalto, riguardante la conformità agli standard sociali minimi. Le informazioni fornite dall’aggiudicatario attraverso il questionario costituiscono a tutti gli effetti “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi del DPR 445/2000, che prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci. Lo scopo del questionario è quello di monitorare le modalità con le quali l’aggiudicatario gestisce le attività connesse agli standard sociali minimi. Il questionario riguarda esclusivamente i beni oggetto del presente appalto e la relativa catena di fornitura, e non riguarda la generalità dei beni prodotti o commercializzati dall’aggiudicatario, e relative catene di fornitura. Pertanto, nel presente questionario, con il termine “prodotti” si intendono esclusivamente i beni oggetto del presente appalto.
Il questionario costituisce il primo elemento del monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi previsti dal contratto, e può costituire la base di un dialogo costruttivo tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario.
Note per la compilazione.
Il questionario può non essere compilato dall’aggiudicatario nel caso si trovi in una delle quattro situazioni sotto descritte:
1. partecipi ad una iniziativa multi-stakeholder (Multi Stakeolder Initiative - MSI), conforme alla definizione riportata nel glossario al termine del questionario;
2. abbia ottenuto una certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa in conformità a standard internazionalmente riconosciuti, come lo standard SA8000, od equivalenti;
3. fornisca all’Amministrazione aggiudicatrice, attraverso l’appalto in oggetto, esclusivamente prodotti appartenenti al circuito del “commercio equo e solidale”, come definito dall’Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006, riportata nel glossario al termine del questionario.
4. abbia adottato un codice etico di condotta secondo la norma ISO 26000, con particolare riguardo alla tracciabilità della filiera produttiva (percorso dei materiali e dei prodotti lungo il loro ciclo di vita) e rispetto dei criteri sociali (Convenzioni fondamentali dell’ILO).
Si consiglia di rispondere alle domande del questionario utilizzando un documento separato, in modo da esporre le risposte con lo spazio adeguato.
La persona di contatto dell’aggiudicatario, in relazione al presente questionario è:
……………………………………….……ruolo ricoperto nell’organigramma aziendale: ……………………
e-mail: ……………………………………… tel.: …….………………………………...
Il questionario deve essere restituito entro il………………, al seguente ufficio:………………………..........
Informazioni generali sull’impresa:
- Sede legale e amministrativa (se diversa): ……………………………………………………………………
- Ubicazione delle unità produttive (Paese, Città, CAP/ZIP code, Via/Piazza): ……………………………..
- Gamma della vendita (o della produzione) nel settore tessile:………………………………………………
1. Descrivere le fasi della filiera produttiva dei prodotti (es.: produzione delle fibre → produzione del tessuto → produzione degli accessori → confezionamento → ecc.)
2. Descrivere il ruolo svolto dall’organizzazione nella catena di fornitura dei prodotti (es.: rivenditore, produttore, combinazione rivenditore-produttore, ecc.)
3. Indicare tutti i fornitori e sub-fornitori coinvolti nella fase di realizzazione del prodotto finito (es.: confezionatori) e della sua distribuzione, specificando i seguenti riferimenti di ogni fornitore e sub- fornitore:
- ragione sociale;
- nome del legale rappresentante;
- indirizzi delle sedi legali, amministrative e dei siti produttivi (Paese, Città, CAP/ZIP code, Via/Piazza, indirizzo di posta elettronica);
- nome della persona di contatto e indirizzo di posta elettronica; eventuale sito internet.
4. L’organizzazione ha informato i fornitori e sub-fornitori che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sociali minimi, lungo la catena di fornitura, di cui al presente appalto?
Descrivere le modalità utilizzate per l’informazione di cui sopra e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, ecc.).
5. L’organizzazione ha comunicato ai propri fornitori e sub-fornitori, la richiesta di accettare eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard sociali minimi di cui al presente appalto, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa?
Descrivere le modalità di comunicazione utilizzate e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e- mail, ecc.).
6. L’organizzazione ha identificato la fase della filiera nella quale possono verificarsi eventuali rischi di mancato rispetto degli standard sociali minimi? In caso positivo, indicare le procedure messe in atto per la gestione del suddetto rischio.
7. L’organizzazione ha un proprio “Codice etico di condotta”, o un documento ufficiale equivalente (es.: Politica di Responsabilità Sociale di Impresa), approvato dall’alta direzione, attestante la politica dell’organizzazione in materia di controllo etico della filiera di fornitura e finalizzato a regolare i rapporti con fornitori?
In caso positivo, allegare il documento e indicare se esso viene comunicato ai fornitori. In caso positivo, descrivere le modalità di comunicazione utilizzate e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e- mail, ecc.).
8. Il “Codice etico di condotta”, o documento ufficiale equivalente di cui alla domanda 7, include il riferimento alla conformità, lungo la catena di fornitura, alle otto Convenzioni fondamentali stabilite da ILO?
9. L’organizzazione include il rispetto degli standard contenuti nel proprio “Codice etico di condotta” (o documento ufficiale equivalente) nei contratti di fornitura? In caso positivo, allegare la copia di uno dei contratti di fornitura in essere con i fornitori che producono i prodotti oggetti dell’appalto.
10. L’organizzazione ha condotto negli ultimi 12 mesi, o ha fatto condurre da auditor esterni indipendenti, verifiche ispettive presso i fornitori e sub-fornitori relative alla conformità agli standard sociali minimi di cui al presente appalto, o inclusi nel proprio “Codice etico di condotta” (o documento ufficiale equivalente)?
In caso positivo, indicare il numero di fornitori ispezionati e la percentuale di fornitori ispezionati rispetto al totale dei fornitori, e allegare copia dei rapporti delle verifiche ispettive condotte.
11. In caso di rilevazione di non conformità nell’ambito delle verifiche ispettive di cui alla domanda 10, quali azioni correttive sono state pianificate? Con quale tempistica e piano delle azioni correttive? Allegare il piano delle azioni correttive
12. L’organizzazione modifica le pratiche commerciali (ad es:. prezzi di acquisto, pianificazione ordini, accordi di lunga durata) in modo da permettere ai fornitori e sub-fornitori di garantire la conformità agli standard sociali minimi?
13. L’organizzazione ha dedicato risorse umane per il monitoraggio dell’applicazione degli eventuali “Codici etici di condotta” e/o delle politiche di responsabilità sociale, e/o degli standard sociali minimi di cui al presente appalto?
In caso positivo, indicare il numero delle persone e l’unità/settore dell’organizzazione responsabile dell’attività del monitoraggio
GLOSSARIO
Codice etico di condotta: documento d'indirizzo che definisce le linee di condotta degli appartenenti all'organizzazione nei confronti di tutti gli stakeholder e chiarisce i principi basilari che animano le scelte e i processi aziendali, individua il comportamento e la condotta da tenere in relazione alle diverse sfere di attività responsabilità etiche e sociali di tutti coloro che sono coinvolti in azienda e dei fornitori principali.
Convenzioni ILO fondamentali: sono le otto Convenzioni che riguardano principi e diritti del lavoro che ILO ha identificato come “fondamentali”: la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori, l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’abolizione effettiva del lavoro minorile e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. Attualmente sono oltre 1.200 le ratifiche di queste Convenzioni, rappresentanti l’86% del numero delle possibili ratifiche.
Commercio equo e solidale: è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori marginalizzati e garantendone i diritti, in particolare nel Sud. Le organizzazioni del commercio equo e solidale (supportate dai consumatori) si impegnano attivamente per sostenere i produttori, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere modifiche delle regole e delle pratiche seguite nel commercio internazionale (Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006).
Catena di fornitura: l’insieme costituito dai distributori, i produttori e i fornitori di tutti i prodotti tessili che sono oggetto del contratto, incluso i sub-fornitori, che possono progettare, commercializzare, fabbricare e/o fornire beni che sono usati nella produzione e nella fornitura del prodotto finale.
ILO International Labour Organization: l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile dell’adozione e dell’attuazione delle norme internazionali del lavoro. E’ un’organizzazione tripartita, ossia governata da rappresentanti dei Governi, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Attualmente sono 183 gli Stati membri dell’Organizzazione.
Iniziativa Multi-Stakeholder (MSI): un’organizzazione nella quale sono rappresentati vari portatori di interessi, come imprese, sindacati e organizzazioni non governative, che generalmente adotta un codice di condotta ed un sistema di verifica indipendente, con la finalità di assicurare che determinati standard sociali sono rispettati da parte delle imprese aderenti. Esempi di iniziative Multi-Stakeholder sono: Fair Wear Foundation (FWF), Ethical Trading Initiative (ETI), Fair Labor Association (FLA). Accanto a queste iniziative opera la Clean Clothes Campaign (Abiti Puliti), una rete di azione e solidarietà internazionale che coinvolge 13 paesi europei, Italia compresa, mettendo in collegamento oltre 250 realtà di base fra attivisti, sindacati, difensori dei diritti umani e di genere, per denunciare i casi di sfruttamento nell’industria tessile mondiale. Essa ha l’obiettivo di porre fine all’oppressione, allo sfruttamento e agli abusi che subiscono molti lavoratori, per la maggioranza donne e spesso bambini, impiegati in questo settore.
Norma ISO 26000: linee guida che forniscono alle organizzazioni del settore sia pubblico che privato una metodologia armonizzata e universalmente applicabile alle pratiche di responsabilità sociale (non costituisce uno standard di certificazione per i sistemi di gestione).
Salario dignitoso: salario che permette di garantire al lavoratore e al suo nucleo familiare di quattro persone (due adulti e due bambini) i bisogni fondamentali (alimentazione, abitazione, educazione, salute, abbigliamento, trasporti) con una settimana lavorativa di 48 ore.
Produttore: impresa che realizza i prodotti, anche attraverso fornitori e sub-fornitori.