REGOLAMENTO SPECIALE DELL’OLIO D’OLIVA SFUSO
REGOLAMENTO SPECIALE DELL’OLIO D’OLIVA SFUSO
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 5 del 27 novembre 2013
COMITATO DI FILIERA DELL’OLIO DI OLIVA SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile
Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica italiana sono le seguenti:
- Olio di oliva Extravergine nazionale max 0,3%; (in sigla “Olio Extrav naz. max 0,3%”)
- Olio di oliva Extravergine nazionale min 0,4% - max 0,8%; (in sigla “Olio Extrav naz. min 0,4%-max 0,8%”)
- Olio di oliva Extravergine Xxxxxx xxx 0,3%; (in sigla “Olio Extrav Xxxxxx xxx 0,3%”)
- Olio di oliva Extravergine Spagna min 0,4 - max 0,8%; (in sigla “Olio Extrav Spagna min 0,4%-max 0,8%”)
- Olio di oliva Extravergine Grecia max 0,3%; (in sigla “Olio Extrav Grecia max 0,3%”)
- Olio di oliva Extravergine Grecia min 0,4% - max 0,8%; (in sigla “Olio Extrav Grecia min 0,4%-max 0,8%”)
- Olio di oliva Extravergine Tunisia max 0,3%; (in sigla “Olio Extrav Tunisia max 0,3%”)
- Olio di oliva Extravergine Tunisia min 0,4% - max 0,8%; (in sigla “Olio Extrav Tunisia min 0,4%-max 0,8%”)
- Olio di oliva Vergine nazionale < 2%; (in sigla “Olio Vergine naz. < 2%”)
- Olio di oliva Vergine Spagna < 2%; (in sigla “Olio Vergine Spagna < 2%”)
- Olio di oliva Xxxxxxx Xxxxxx < 2%; (in sigla “Olio Xxxxxxx Xxxxxx < 2%”)
- Olio di oliva Vergine Tunisia < 2%; (in sigla “Olio Vergine Tunisia < 2%”)
- Olio di oliva composto da oli di xxxxx xxxxxxxxx e oli di xxxxx xxxxxxx; (in sigla “Olio di Oliva”)
- Olio di oliva raffinato nazionale max 0,3%; (in sigla “Olio raffinato naz. max 0,3%”)
- Olio di oliva raffinato Xxxxxx xxx 0,3%; (in sigla “Olio raffinato Xxxxxx xxx 0,3%”)
- Olio di xxxxx xxxxxxxxx Grecia max 0,3%; (in sigla “Olio raffinato Grecia max 0,3%”)
- Olio di Sansa di oliva greggio nazionale acidità 5% -10% ad esano; (in sigla “Olio Sansa greggio naz. 5%-10% esano”)
- Olio di Sansa di oliva raffinato nazionale acidità max 0,5%; (in sigla “Olio Sansa raffinato naz. max 0,5%”)
- Olio di Sansa di oliva raffinato Spagna acidità max 0,5%; (in sigla “Olio Sansa raffinato Xxxxxx xxx 0,5%”)
- Olio di Sansa di oliva raffinato Grecia acidità max 0,5%; (in sigla “Olio Sansa raffinato Grecia max 0,5%”)
- Olio di oliva Lampante nazionale base 2% - max 5%; (in sigla “Olio Lampante naz. base 2%-max 5%”)
- Olio di oliva Lampante Spagna base 1%; (in sigla “Olio Lampante Spagna base 1%”)
- Olio di Oliva Extravergine nazionale biologico; (in sigla “Olio Extrav naz. biologico”)
- Olio di Oliva Extravergine estero biologico; (in sigla “Olio Extrav estero biologico”)
Il lotto minimo negoziabile = 100 kg
Il lotto minimo è incrementabile di = 25 kg Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €
Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti
[1]
I prodotti oggetto del presente regolamento vengono compravenduti secondo le norme previste dal Reg. CE 2568/91 e successive modifiche, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d’oliva.
Per i prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e successive modifiche.
Il prodotto deve essere sempre accompagnato da un certificato di analisi contenente tutte le caratteristiche qualitative e i valori previsti dai suddetti regolamenti.
TABELLA DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE
Olio di Oliva | Acidità (%) | Indice di Perossidi | Esame Spettrofotometrico | Valutazione Mediana del difetto | |||
Categoria k232 | Categoria k270 | Categoria Delta-k | |||||
Extravergine max 0,3 | ≤ 0.3 | ||||||
Extravergine min 0,4% - max 0,8% | ≥ 0,4 ≤ 0,8 | ≤ 20 mEq 02/kg | ≤ 2.50 | ≤ 0.22 | ≤ 00.1 | Uguale a 0 | |
Vergine | ≤ 2 | ≤ 20 mEq 02/kg | ≤ 2.60 | ≤ 0.25 | ≤ 0.01 | ≤ 3.50 | |
di Oliva | ≤ 1* | ≤ 15 mEq 02/kg | ≤ 0.90 | ≤ 0.15 | |||
Raffinato | ≤ 0.3 | ≤ 0,5 | ≤ 1.10 | ≤ 0.16 | |||
di sansa | sansa greggio | ≥ 5 ≤ 10 | |||||
sansa raffinato | ≤ 0,5 | ≤ 2.00 | ≤ 0.20 | ||||
Lampante | Nazionale base | ≥ 2 ≤ 5 | > 3.5 | ||||
Spagna base | ≤ 1 | ||||||
Biologico** |
*Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato (tramite processo di raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g.) con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante con un tenore di acidità, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g. per 100 g.;
** Riguardo al prodotto Olio di Oliva da agricoltura biologica, si fa riferimento Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e successive modifiche.
Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.
Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Acidità (percentuale)
- Luogo di produzione e confezionamento
- Panel Test (solo per le proposte di vendita)
- Ente/numero di certificazione (solo per le proposte di vendita)
[2]
Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Caratteristiche organolettiche (piccante, amaro, ecc.)
- Altre caratteristiche
Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
Non indicati
Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Scambio campioni
- Confezionamento (per dare la possibilità, sia nel caso del Venditore che dell’Acquirente, di indicare l’eventuale disponibilità a negoziare anche il prodotto confezionato, riportando le relative maggiorazioni del prezzo in base al tipo di confezionamento).
- Specifiche di consegna/ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
Art. 4 - Integrazioni/Deroghe alle Disposizioni Generali
Analisi e Campionamento (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
Per il conseguimento del certificato di analisi, ed in caso di eventuali controanalisi, i campioni devono essere presentati ai seguenti Laboratori accreditati ACCREDIA/SINAL.
Le analisi dovranno essere effettuate con riferimento a tutte le prove previste dal Regolamento CEE 2568/91. In caso di negoziazioni comunitarie ed extracomunitarie i Laboratori devono essere accreditati anche dal C.O.I. (Consiglio Oleicolo Internazionale).
Le spese d'analisi e contro-analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente. Relativamente alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti, Il campionamento viene disciplinato dal Regolamento (CE) n. 2568/91 e successive modifiche. Inoltre, con l’utilizzo della scheda informativa, di cui all’Art. 3, il venditore che inserisce una proposta può indicare la sua disponibilità ad inviare agli acquirenti che lo richiederanno un campione di prodotto, relativo alla stessa proposta.
In tal caso, il venditore deve indicare i suoi riferimenti per la ricezione della richiesta da parte dell’acquirente.
Analogamente, l’acquirente che inserisce una richiesta può indicare il suo interesse a ricevere un campione di prodotto dai venditori interessati alla sua proposta. In tal caso, l’acquirente deve indicare i recapiti a cui far pervenire l’invio dei campioni.
Mancata osservanza dei termini di esecuzione (integrazione all’art. 10 delle disposizioni generali)
[3]
Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del C.C., e per un periodo massimo di tolleranza di ulteriori 8 (otto) giorni, oltre quelli già definiti nell’Art. 10 delle Disposizioni Generali, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa una sanzione pari al 2% del valore del contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale sanzione deve essere corrisposta tramite bonifico bancario o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce. In caso di mancato pagamento della suddetta sanzione, nei termini previsti dalla parte inadempiente e salvo successivo accordo fra le parti, l’operatore leso potrà deferire le controversie secondo quanto disposto dall’art. 15 delle Disposizioni Generali e dall’Art.5 del presente Regolamento per avere risarcimento dei danni subiti. Nel caso di mancata indicazione del luogo di ritiro/consegna nei termini previsti e per un periodo di tolleranza di ulteriori 72 (settantadue) ore, il contratto è risolto e la parte lesa potrà deferire le controversie secondo quanto disposto dall’art. 15 delle Disposizioni Generali e dall’Art.5 del presente Regolamento per avere risarcimento dei danni subiti.
Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Genova;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Perugia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Pescara;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari.
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
[4]
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.