Contratto tipo per Quadri
Contratto tipo per Quadri
Definizione e inquadramento
1. Declaratoria: appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190 del 1985, i lavoratori/trici che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti svolgano in via continuativa a prevalente funzioni direttive che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ ambito di strategie e programmi definiti.
2. Tali funzioni e compiti possono prevedere l’esercizio di poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell’impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, restando escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
Fungibilità – Sostituzioni
1. In considerazione di esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in impresa, può essere attuata la piena fungibilità, nell’ambito della categoria dei quadri, ove questa sia eventualmente suddivisa in più livelli.
2. Ai sensi dell’art.6 lg 190/85, l’assegnazione del lavoratore/trici alla categoria dei quadri diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 3 mesi, o per quello superiore fissato dai singoli contratti di categoria, salvo che sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/trici assenti con diritto alla conservazione del posto.
3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/trice è stato chiamato ad esplicare.
Trattamento economico
1. Le voci che compongono il trattamento economico dei quadri sono le seguenti:
a. Stipendio
b. Scatti anzianità
c. Indennità varie (a seconda del tipo di ccnl applicato)
d. Indennità di funzione
e. Fringe benefits
2. Stipendio: composto da minimo mensile più contingenza, non è dovuto alcun compenso speciale sotto forma di straordinario, per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi affidati al quadro, qualora questi presti servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro, salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi. Esso sarà suddiviso sulla base del divisore orario o giornaliero del singolo CCNL.
3. Scatti di anzianità: vengono riconosciuti con cadenza triennale; quattro anni per il primo scatto per tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da
precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
4. Indennità varie: tra le varie indennità previste per la retribuzione dei quadri a seconda del ccnl di categoria applicato si hanno: indennità di cassa, trasferta, di ruolo chiave, di turno notturno (la quale viene erogata in misura intera qualora la prestazione sia compresa per oltre due ore tra le 22 e le 06, e, in misura pari alla metà qualora la stessa sia durata fino alle due ore.), di rischio.
5. Indennità di funzione: l’indennità di funzione è previsto dalla maggior parte dei ccnl per remunerare le particolari caratteristiche tecniche e professionali della categoria, nonchè eventuali prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro.
6. In alcuni casi l’azienda può corrispondere un’apposita somma a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno.
7. Assistenza sanitaria integrativa, per i quadri essa è destita da QUAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri) è ripartita con una quota a carico dell’azienda ed una del quadro. La cassa non assiste i familiari.
8. Fringe Benefits: retribuzione in natura in aggiunta alla retribuzione ordinaria, es cellulare e/o auto aziendale e altri beni e servizi.
Formazione- Sviluppo professionale
1. ai quadri è riconosciuta la possibilità di interventi formativi atti a favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienze professionali, quale supporto alle responsabilità affidate. In particolare la formazione di quest’area deve mirare allo sviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di attuazione integrata dei processi produttivi e/o organizzativi.
2. In tema di sviluppo professionale viene garantito il pieno coinvolgimento sindacale.
3. E’ previsto un contributo annuo a favore di QUADRIFOR (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri).
Prestazione lavorativa
1. La prestazione lavorativa dei quadri deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario.
2. La prestazione si effettua di massima in correlazione con il normale orario di lavoro, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.
3. Ove il quadro sia chiamato a prestare la propria attività lavorativa, per esigenze eccezionali, nei giorni festivi nonchè di sabato o altro giorno settimanale destinato al riposo, l’impresa esenterà l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.
4. Periodo di prova: esso varia a seconda delle disposizioni dei singoli CCNL di categoria, esso varia da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6.
5. Preavviso per dimissioni e licenziamento: varia sulla base degli anni di anzianità e dei limiti imposti dai CCNL di categoria. I giorni si intendono per calendario. I Termini di preavviso decorrono dal 1° o 16° giorno di ciascun mese. L’eventuale indennità di mancato preavviso è equivalente all’importo della retribuzione di fatto corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma mensilità.
Responsabilità civile e penale
1. ai quadri è riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa a carico del datore di lavoro, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare ai quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Trasferimenti
1. Solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, l’impresa può trasferire il quadro in unità produttive situate in comune diverso. Nel disporre del trasferimento l’impresa dovrà tener conto anche delle condizioni personali e familiari dell’interessato.
2. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni di urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un ragionevole preavviso variabile a seconda della condizioni familiari del dipendente.
3. Ove non sia possibile rispettare il suddetto termine di preavviso, restando il trasferimento operativo, il quadro beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza al quadro spetta il rimborso delle seguenti spese per se e la sua eventuale famiglia: spese effettive di viaggio, per il trasporto mobilio,bagagli e relativa assicurazione; per eventuale perdita del canone di locazione con il massimo di un anno, ove non sia stato possibile sciogliere la precedente locazione o far luogo a sub-locazione; e dell’eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
5. L’impresa direttamente o mediante terzi può fornire al quadro l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sub- locazione. L’alloggio in parola deve avere le stesse caratteristiche dell’alloggio di provenienza.
6. Il quadro che possieda una certa età e maturato una certa anzianità lavorativa, esse variano nel singolo CCNL di categoria, in caso di gravi e comprovati motivi può opporsi al trasferimento, con possibilità di ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato, nei casi in cui l’azienda, nonostante ciò, decidesse di confermare il trasferimento.
Innovazioni e invenzioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l’entità del corrispettivo economico dell’utilizzazione, da parte dell’impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza, nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell’organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
2. Previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavoro compiuti dagli stessi in relazione alle specifiche attività svolte.
Dott.ssa Demelzia Cardellicchio
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx