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CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA “IL GIOVANE TINTORETTO”, CHE SI SVOLGERA’ DAL 7 SETTEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019 PRESSO LE GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA
TRA
La D.ssa Xxxxx Xxxxxx, nata a Verona il 2 marzo 1942, in qualità di Legale Rappresentante delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, domiciliato per la carica presso la sede legale in Dorsoduro, 1050, 30123 Venezia, CF 94089130275, di seguito semplicemente “Committente”;
E
Il sig. …………….., nato a …………………… il ………………. in qualità di ……………………….
della ditta ………………… con sede in …………………., via ………….., C.F. / P.IVA
……………………, di seguito semplicemente "Appaltatore";
PREMESSE
- con deliberazione n. …………
- con determinazione dirigenziale/decreto a contrattare ………………
- ai sensi degli artt. 112 e ss del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (“Codice dei Beni Culturali”), le Gallerie dell’Accademia di Venezia, Istituto dotato di autonomia speciale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (“MIBACT”), nell’ambito della celebrazione dell’anniversario della nascita del Tintoretto, hanno deciso di allestire la mostra ”Il giovane Tintoretto”, dedicata a Tintoretto giovane, ovvero dagli esordi fino all’esecuzione del capolavoro giovanile del Miracolo dello Schiavo, ed in cui le Gallerie esporranno una sessantina tra opere di Jacopo Robusti e del contesto (Tiziano, Xxxxxxxxx, Vasari, etc) e prestiti importanti, mostra da svolgersi in concomitanza con l’esposizione monografica “Tintoretto 1518/19-1594” che si svolgerà a Palazzo Ducale (Fondazione Musei Civici di Venezia);
- è stato ritenuto necessario ed opportuno che il servizio di trasporto “da chiodo a chiodo” (servizio di trasporto, imballo e disimballo montaggio ed appendimento, smontaggio e ritorno delle opere ai luoghi originari, gestione accompagnatori, pratiche doganali e Belle Arti) delle opere d’arte da esporre nella mostra “Il giovane Tintoretto”, avendo in comune luoghi di prelievo e riconsegna, viaggi, tempi e soggetti prestatori, con la concomitante mostra “Tintoretto 500” del Palazzo Ducale, siano espletate da un unico operatore economico così da garantire qualità, tempestività e sicurezza del trasporto delle opere d’arte;
-la Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE) e le Gallerie dell’Accademia di Venezia, hanno stipulato un accordo di collaborazione per le celebrazione del cinquecentenario della nascita di Tintoretto e specificatamente per l’esperimento di un’unica procedura di gara, ai fini dell’individuazione di un unico soggetto adeguatamente competente a gestire l’intera organizzazione dei trasporti, gli accompagnatori nonché lo sviluppo delle pratiche doganali, indicando nel MUVE il soggetto deputato a provvedere allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura di acquisizione dei servizi oggetto del presente contratto fino all’aggiudicazione definitiva degli stessi;
- che il Committente, a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento, ha aggiudicato il servizio del trasporto opere d’arte per la mostra “”Il giovane Tintoretto”” alla ditta ;
- che l’Appaltatore, avendo preso visione dei luoghi presso i quali il servizio dovrà essere reso (si veda il certificato di sopralluogo allegato alla istanza di partecipazione alla gara), ed essendo a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che potranno avere influenza sulla propria attività, intende svolgere l’incarico oggetto del contratto;
per l'importo di € (Iva esclusa), oltre oneri per la sicurezza pari a €
, (Iva esclusa) e così per l'importo complessivo di €
(Iva esclusa);
- l'esito della gara veniva pubblicato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- i controlli effettuati in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di ammissione davano esito favorevole, confermando il contenuto delle autocertificazioni rilasciate in sede di gara;
- dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 sono decorsi trentacinque giorni, e non è stato promosso alcun ricorso contro l'aggiudicazione
- successivamente alla stipula del presente contratto da parte dell’Amministrazione e dell’Impresa, l’Amministrazione provvederà alla gestione tecnica e amministrativa del contratto per la parte di servizio di competenza delle Gallerie;
- il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Committente prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra le parti in epigrafe identificate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO
ART. 1. PREMESSE
Le premesse e gli allegati (nello specifico i documenti di gara) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, sì da formarne unico ed inscindibile testo, sicché le parti fin d'ora dichiarano di rinunciare a sollevare eccezioni relativamente alla veridicità ed alla realtà di quanto ivi indicato e/o riportato e rispetto all’accettazione delle prescrizioni enunciate in sede di gara (già preventivamente accettate nell’autodichiarazione allegata alla gara modello A).
ART. 2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto e dei relativi allegati, e salvo deroga espressamente disposta, le parti intendono attribuire ai termini di seguito menzionati il significato a fianco agli stessi indicato:
CODICE: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" da ora semplicemente Codice
PARTI: committente e appaltatore.
SERVIZIO: : il servizio di trasporto, imballo e disimballo montaggio ed appendimento, smontaggio e ritorno delle opere ai luoghi originari, gestione accompagnatori, pratiche doganali e belle arti.
CONTRATTO DI APPALTO: il presente contratto che ha per oggetto la prestazione del servizio di trasporto, imballo e disimballo montaggio ed appendimento, smontaggio e ritorno delle opere ai luoghi originari, gestione accompagnatori, pratiche doganali e Belle Arti delle Opere d’arte da esporre in occasione della mostra “”Il giovane Tintoretto””.
PRESTATORI: le Istituzioni culturali o i Privati, proprietari delle Opere prestate per essere esposte nel corso della mostra.
ACCOMPAGNATORI: si intendono le persone designate dai Prestatori per l’accompagnamento delle Opere in occasione dei trasporti per sovrintendere alle operazioni di distacco ed appendimento, montaggio e smontaggio, imballaggio e disimballaggio, e più in generale al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dai Prestatori.
OPERE O OPERE D’ARTE: i dipinti, i disegni e qualunque altro oggetto di cui sia prevista l’esposizione nel corso delle mostre.
AGENTI: i collaboratori, gli ausiliari esteri delle ditte .
ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO E STATO DEI LUOGHI
Il committente, affida all'appaltatore che accetta, i servizi relativi l'appalto di affidamento del servizio di trasporto, imballo e disimballo montaggio ed appendimento, smontaggio e ritorno delle opere ai luoghi originari, gestione accompagnatori, pratiche doganali e Belle Arti delle Opere d’arte da esporre in occasione della mostra “”Il giovane Tintoretto””, così come dettagliato nella Scheda di esecuzione del contratto.
L'appaltatore si impegna, senza riserva alcuna, ad eseguire il servizio secondo le norme, condizioni, patti, obblighi e modalità contenuti nei documenti allegati alla gara, accettati in tale sede e qui nuovamente allegati.
Alla scadenza del contratto, l’Impresa è tenuta a e alla riconsegna dei locali liberi da
cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti. All’atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale di riconsegna.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dalla Amministrazione. In ogni caso la Amministrazione potrà quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Amministrazione e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Impresa.
ART. 4 DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO
L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta di tutte le norme, le condizioni, i patti, gli obblighi e gli oneri risultanti dalle norme regolatrici del contratto, espressamente indicate nel seguente articolato, nonché per le prescrizioni del presente accordo e le leggi vigenti in materia.
Il presente contratto di appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nei documenti di seguito indicati, che si considerano parte integrante e sostanziale:
- il disciplinare;
- il capitolato speciale;
- tutti i relativi allegati (documento dell’appaltatore, Modello A e A1);
-- Risposte ai quesiti pubblicate sul sito della stazione appaltante;
- Scheda di offerta economica (Modello B);
- Scheda generale dei trasporti;
- Polizze assicurative
Le parti si danno atto di avere avuto piena conoscenza dei documenti di gara, che risultano pubblicati sul sito del committente sin dalla indizione della gara e sono allegati al presente contratto.
ART. 5 DURATA
Il presente contratto ha durata a decorrere dalla data di firma e sino al compimento di tutte le
attività necessarie a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni presenti nei documenti di cui al precedente articolo. Nello specifico, inderogabilmente il trasporto e anche l’allestimento delle opere dovrà svolgersi a partire dal 20 agosto 2018 e dovrà concludersi entro e non oltre il 3 settembre 2018. La riconsegna delle opere ai prestatori, se non diversamente indicato nella scheda generale dei trasporti, dovrà avvenire a partire dal 7 gennaio 2019 e dovrà essere necessariamente conclusa entro il periodo di vigenza della copertura assicurativa delle opere
Alla conclusione delle prestazioni, il contratto cesserà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, diffida o messa in mora.
ART. 6 IMPORTO DEL CONTRATTO
/
per un importo complessivo pari a €
(importo in lettere), oltre IVA.
(importo in lettere), oltre oneri per la sicurezza
/
€
pari a €
L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a:
ART. 7 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE
L'appaltatore è tenuto all'esatto adempimento del servizio appaltato secondo le disposizioni contenute nei documenti di gara richiamati dall’art. 4, nonché le disposizioni del presente contratto. Nell'esecuzione del servizio, e nell'adempimento delle obbligazioni a suo carico, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
Segnatamente, l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.
L'appaltatore è altresì responsabile in solido verso il committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e degli obblighi in materia di sicurezza, l'appaltatore è obbligato a dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel servizio.
ART. 8. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto nella disciplina di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, impegnandosi a:
- redigere la relazione sulla valutazione dei rischi;
- predisporre un idoneo piano di evacuazione;
- addestrare e formare gli operatori.
ART. 9 ORGANI DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
Sono organi di controllo sul servizio oggetto del presente contratto ai sensi dell'art. 101 del Codice e, segnatamente, in ordine ai livelli di prestazione, di qualità, di economicità e, più in generale, di esatto adempimento delle specifiche tecniche del servizio:
- il direttore dell'esecuzione (se sarà nominato): provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante. Assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente contratto,
nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
- il responsabile del procedimento : svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.
La ditta aggiudicataria è tenuta alla piena collaborazione con gli organi di cui al presente articolo; nell’eventualità in cui vi sia un inadempimento rispetto alle direttive e alle richieste del Direttore dell’esecuzione o del responsabile del procedimento il committente si riserva di domandare il risarcimento del danno che dovesse derivare dall’inadempimento.
ART. 10 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
L'amministrazione committente, secondo quanto disposto dall'art. 101 del Codice ha provveduto a nominare, con riferimento al presente contratto, il direttore dell'esecuzione.
Il direttore dell'esecuzione è individuato:
- nel responsabile del procedimento
- nel soggetto , diverso dal responsabile del procedimento
come da atto di nomina che verrà comunicato all'appaltatore. Ogni modificazione in ordine alla persona del direttore dell'esecuzione verrà comunicata tempestivamente per iscritto, a cura del responsabile del procedimento, entro e non oltre il termine di giorni all'appaltatore..
Il direttore dell'esecuzione dirige la fase di esecuzione del contratto, assumendo, al riguardo, tutti gli atti e i provvedimenti necessari (ordini, direttive, circolari etc.), coordinandosi a tal fine con gli organi di controllo.
ART. 11 RESPONSABILE TECNICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore ha comunicato all'amministrazione il nominativo del proprio responsabile tecnico del servizio che ha l'obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire la qualità del servizio e di coordinarsi con il direttore dell'esecuzione dell'amministrazione committente al fine di garantire standard ottimali di erogazione del servizio.
A tal fine il responsabile tecnico dell'appaltatore impegna a garantire la reperibilità nei giorni di svolgimento del servizio.
A sua volta, l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente, per iscritto, la sostituzione del responsabile tecnico.
ART. 12 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'avvio dell'esecuzione del contratto viene certificato da apposito verbale di avvio redatto in doppio esemplare e sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dal direttore tecnico dell'appaltatore oppure dalla stipula del presente contratto, ex art. 2 del disciplinare. Si veda l’art. 14 del disciplinare di gara per l’esecuzione anticipata del contratto.
ART. 13 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione, nei casi di:
- forza maggiore
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, fermo restando che tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 106 del Codice qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Fuori dei casi sopra menzionati, il responsabile del procedimento può, per ragioni di necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106 del Codice, in quanto compatibili.
ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
L’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
È fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa ai suddetti obblighi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Previa autorizzazione dell'amministrazione, e nel rispetto dell'art. 105 del codice, i servizi che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale, nella misura, alle condizioni e con i limiti indicati in offerta.
Si allegano al presente contratto o l’appaltatore si impegna a far pervenire al committente entro
…….. giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, i documenti autocertificativi che i subappaltatori devono rendere ai sensi del codice dei contratti pubblici.
Art. 15 RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE. AGENTI.
L’Appaltatore si impegna a far rispettare agli agenti – ausiliari e ad ogni soggetto da lui utilizzato per l’esecuzione del contratto le prescrizioni presenti nei documenti di gara e del presente contratto.
L’appaltatore è responsabile del pregiudizio di qualsiasi natura causati al committente o i suoi dipendenti, a diretta conseguenza delle attività dell’appaltatore per fatto doloso o colposo del suo personale, nonché dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari ed, in genere, di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del presente contratto.
La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all’appaltatore e ai suoi dipendenti è a carico del committente medesimo.
Fermo restando il doveroso rispetto della totalità delle previsioni presenti nelle polizze assicurative allegate, l’appaltatore, i suoi collaboratori, gli ausiliari e, in genere, ogni soggetto di cui l’appaltatore si avvalga per l’esecuzione del presente contratto è tenuto a rispettare le procedure necessarie per denunciare i sinistri assicurativi/l’eventuale aggravamento dei rischi che dovessero occorrere.
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione
bancaria assicurativa
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
n. in data rilasciata dalla società
. Agenzia di per un importo pari al
% dell'importo contrattuale.
La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato.
Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
ART. 17 ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI DA ESECUZIONE
L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare nello svolgimento del servizio appaltato fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale Tecnico.
A tale scopo e conformemente alle previsioni contenute nel capitolato speciale, l'appaltatore ha stipulato con la compagnia ………….. la polizza assicurativa responsabilità civile n. ……………
con un massimale pari a € ……………………. per la parte RCT e a € per la parte RCO,
come prescritto dal capitolato speciale. La polizza indica, come prescritto dal capitolato speciale, tra i terzi assicurati anche il committente.
ART. 18 PAGAMENTI
I pagamenti sono disposti nel termine di 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Le fatture emesse dall’Aggiudicatario dovranno obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “Operazione con scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
I pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno fatti dall’Amministrazione all’Impresa mediante bonifico bancario dietro presentazione di fattura elettronica intestata a:
Gallerie dell’Accademia di Venezia Xxxxxxxxx 0000, 00000 XXXXXXX
Cod. Fiscale 94089130275
Codice IPA per fatturazione elettronica KJQSO9 CIG 7092893876
Pec Xxxx-xx-xxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Nelle fatture dovranno, inoltre, essere evidenziati il CIG e gli estremi identificativi del conto corrente bancario su cui accreditare l’ammontare del corrispettivo di cui sopra, con l’avvertenza che la presente fatturazione è soggetta a “split payment”; Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Si dà atto che l’Impresa ha fornito il “Modello Tracciabilità” dei flussi finanziari e che i sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Impresa ha indicato nell’allegata dichiarazione a cui si rinvia, il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alla presente commessa pubblica.
Comunque in attuazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’Impresa, ha l'obbligo, a pena di nullità del contratto medesimo, di comunicare all’Amministrazione con apposita nota a firma del suo legale rappresentate, le seguenti informazioni:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Si precisa che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
La cessazione e la decadenza o l’impedimento dell’incarico dell’istituto o della persona autorizzata dall’Impresa a quietanzare e riscuotere, per qualsiasi causa avvenga e anche se ne sia fatta pubblicità nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate con raccomandata A.R. all’Amministrazione la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persone o istituti non più autorizzati a riscuotere.
ART. 19 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
Il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni secondo le prescrizioni presenti nei documenti di gara.
ART. 20 PENALI
Le penalità da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e le altre penalità sono indicate nel capitolato speciale parte normativa e debbono essere irrogate secondo le procedure e sulla base dei presupposti indicati nel capitolato medesimo.
ART. 21 RECESSO UNILATERALE
L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti ai sensi dell’art. 1671 c.c.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a……. giorni..
Si applicano al recesso le disposizioni dell'art. 109 del Codice.
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del presente contratto, oltre che per reati accertati, può avvenire nei casi previsti disciplinati dal capitolato speciale parte normativa e, inoltre, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo secondo le disposizioni contenute nell'art. 108 del codice medesimo.
Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 13 agosto 2010,
n. 136 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie inerenti il presente contratto. La risoluzione si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., co. 2, quando la parte interessata
dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
In seguito alla risoluzione del contratto, si applica la disciplina dell'art. 110 del Codice.
ART. 23 SPESE E REGIME FISCALE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.
Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l’applicazione dello “split payment”, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Impresa medesimo.
ART. 24 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, entrambe le parti si obbligano alla rigorosa osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per il pagamento del corrispettivo vengono, conseguentemente, impiegati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati il presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pagamenti, ad eccezione dei movimenti previsti dall'art. 3, co. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 (movimenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi). I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
L’appaltatore si obbliga a comunicare all'amministrazione gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo per quest'ultime di provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.
136 nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.
L'amministrazione si obbliga a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, risulti inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
L’appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo si obbliga a darne immediata comunicazione all'amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
ART. 25 CONTROVERSIE
In caso di controversie derivanti dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 206 del Codice.
In caso di mancato accordo, per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione o esecuzione di tutti i documenti di gara, nonché ogni contestazione o vertenza inerente alla interpretazione ed esecuzione del contratto che sarà stipulato alla conclusione della presente procedura , sarà ritenuto competente il Foro di Venezia.
ART. 26 DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 27 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati ai fini dell'attuazione del presente contratto e per la gestione dei rapporti da esso derivanti.
ARTICOLO 28 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui l’Amministrazione committente abbia predisposto un Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili sul sito del MIBACT, l’appaltatore dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna:
(i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001;
(ii) ove l’Amministrazione committente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute,
iii) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Amministrazione. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Per il Committente Per l’appaltatore
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Ai sensi dell'art. 1341- 1342 che le parti approvano specificatamente per iscritto le seguenti
clausole:
- art.
- art.
Per il Committente Per l’appaltatore