Indice Disposizioni generali 3 Disposizioni per l’assicurazione responsabilità civile 8 1 Preparazione del contratto 3 31 Pretese di responsabilità civile assicurate 8 2 Perfezionamento del contratto 3 32 Prestazioni assicurate 8 3 Documenti del...
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
per l’economia domestica smile.home – HAU 5.1
Indice Disposizioni generali | 3 | Disposizioni per l’assicurazione responsabilità civile | 8 | |
1 Preparazione del contratto | 3 | 31 Pretese di responsabilità civile assicurate | 8 | |
2 Perfezionamento del contratto | 3 | 32 Prestazioni assicurate | 8 | |
3 Documenti del contratto | 3 | 33 Persone assicurate | 8 | |
4 Violazione dell’obbligo di dichiarazione | 3 | 34 Qualità delle persone assicurate | 8 | |
5 Modifica del rischio | 3 | 34.1 Persona privata | 8 | |
6 Premio | 3 | 34.2 Capo famiglia | 8 | |
7 Pagamento dei premi | 3 | 34.3 Datore di lavoro di personale domestico privato | 8 | |
8 Rimborso dei premi | 3 | 34.4 Persona che esercita un’attività lucrativa indipendente | 9 | |
9 Durata del contratto | 3 | 34.5 Proprietari di stabili | 9 | |
10 Rinnovo del contratto | 3 | 34.6 Proprietari per piani | 9 | |
11 Fine del contratto | 4 | 34.7 Proprietari di terreni | 9 | |
12 Cessione delle prestazioni assicurate | 4 | 34.8 Committente di costruzioni | 9 | |
13 Diritto applicabile | 4 | 34.9 Locatari | 9 | |
14 Ente assicurativo | 4 | 34.10 Sportivi a livello amatoriale | 9 | |
15 Adempimento del contratto e foro competente | 4 | 34.11 Esercito, protezione civile e vigili del fuoco | 9 | |
16 Comunicazioni | 4 | 34.12 Possessori di armi | 9 | |
34.13 Detentori di animali | 9 | |||
34.14 Detentori e utenti di biciclette e motocicli | 10 | |||
Disposizioni per l’assicurazione mobilia domestica | 4 | 34.15 | Utenti di veicoli a motore di terzi | 10 |
34.16 | Utenti di natanti e aeromobili | 10 | ||
17 Oggetto dell’assicurazione | 4 | 34.17 | Xxxxx a oggetti presi in custodia | 10 |
18 Spese assicurate | 5 | 35 | Restrizioni dell’estensione della copertura | 10 |
19 Luogo | 5 | 36 | Xxxxxx speciali soggetti a sovrappremio | 11 |
20 Rischi e danni assicurati | 5 | 36.1 | Danni a veicoli a motore appartenenti terzi | 11 |
20.1 Incendio e forze naturali | 5 | 36.2 | Danni a cavalli appartenenti a terzi | 11 |
20.2 Acqua | 5 | 36.3 | Responsabilità civile per la caccia | 11 |
20.3 Furto | 5 | 36.4 | Attività lavorativa principale e secondaria | 11 |
20.4 Rottura vetri | 6 | 36.5 | Rinuncia al regresso in caso di colpa grave | 11 |
21 Deterioramento di prodotti surgelati | 6 | 37 | Franchigia | 12 |
22 Prestazioni assicurate | 6 | 38 | Procedura in caso di sinistro | 12 |
22.1 Mobilia domestica in casa e durante il trasloco | 6 | 39 | Riduzione delle prestazioni assicurative | 12 |
22.2 Mobilia domestica fuori casa | 6 | 40 | Regresso | 12 |
22.3 Spese | 6 | |||
22.4 Gioielli e oggetti di valore | 6 | |||
22.5 Valori pecuniari | 6 | |||
22.6 Effetti di ospiti, oggetti affidati, abbigliamento | ||||
e utensili da lavoro | 6 | |||
22.7 Bruciacchiature e danni causati da fuoco utilitario | 6 | |||
22.8 Spese per la limitazione del danno | 6 | |||
23 Calcolo dell’indennizzo | 6 | |||
24 Riduzione delle prestazioni assicurative | 7 | |||
24.1 Danni causati da forze naturali | 7 | |||
24.2 Violazione dell’obbligo di diligenza e dei doveri | 7 | |||
25 Sottoassicurazione | 7 | |||
26 Esigibilità dell’indennizzo | 7 | |||
27 Adeguamento della somma assicurata | 7 |
28 Franchigia 7
29 Gradi di premio 7
30 Procedura in caso di sinistro 7
Per ragioni di praticità e di chiarezza, nelle nostre Condizioni di assicurazione non si fa distin zione fra la forma maschile e quella femminile; i termini usati sono quelli d’uso corrente della legge e del linguaggio parlato, che – va da sé – si rivolgono sempre anche a tutte le persone di sesso femminile.
Disposizioni generali
1 Preparazione del contratto
Il contraente dell’assicurazione prepara autonomamente il contratto in base alla richiesta telefonica, inviando il tagliando di proposta o tramite Internet, rispondendo in modo veritiero a tutte le domande di xxxxx.xxxxxx.
Riceverà in seguito la polizza e la fattura del premio. Le Condizioni gene rali d’assicurazione (CGA), eventuali Condizioni particolari d’assicurazio ne (CPA) ed eventuali Condizioni d’assicurazione complementare (CAC) sono a sua disposizione in forma elettronica.
2 Perfezionamento del contratto
Il contratto di assicurazione economia domestica diventa effettivo con il pagamento della prima fattura del premio. Il presente contratto può com prendere le seguenti assicurazioni:
a) assicurazione mobilia domestica;
b) assicurazione responsabilità civile.
I tipi di assicurazione, le varianti, le coperture, le somme assicurate nonché le franchigie sono indicate nella polizza.
3 Documenti del contratto
I diritti e i doveri delle parti contraenti sono regolati nella polizza, nelle CGA, in eventuali CPA ed eventuali CAC.
Con il pagamento della fattura del premio, lo stipulante conferma di ave re ricevuto i documenti del contratto, o di aver preso conoscenza che singoli documenti contrattuali secondo l’art. G1.1 sono disponibili in for ma elettronica e, in particolare, di avere preso conoscenza delle informa zioni ivi contenute in merito ai rischi assicurati, all’estensione della coper tura assicurativa, ai premi dovuti e ad ulteriori obblighi, nonché alla dura ta e alla terminazione del contratto.
4 Violazione dell’obbligo di dichiarazione
Il contraente dell’assicurazione è tenuto a rispondere in modo veritiero a tutte le domande poste verbalmente o per iscritto. Con il pagamento della fattura del premio il contraente conferma in particolare la corret tezza dei dati indicati nella polizza.
Se, alla conclusione dell’assicurazione, la persona sottoposta all’obbligo di dichiarazione ha notificato in modo inesatto o ha taciuto un importante fattore di rischio di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichia rato nei documenti della polizza, xxxxx.xxxxxx ha il diritto di disdire il contratto mediante dichiarazione scritta. La disdetta ha effetto al momento del recapito al contraente.
Il diritto di disdetta di xxxxx.xxxxxx si estingue 4 settimane dopo la sco perta della violazione dell’obbligo di dichiarazione.
Se questa assicurazione economia domestica è sciolta mediante disdetta di cui all’art. 4, cpv. 2, si estingue anche l’obbligo di prestazione di xxxxx.xxxxxx per danni già incorsi, il cui insorgere e volume sono stati influenzati dal fattore di rischio notificato in modo inesatto o non notifi cato. Se xxxxx.xxxxxx ha già adempiuto l’obbligo di prestazione, ha diritto al rimborso.
5 Modifica del rischio
Se, nel corso dell’assicurazione, un importante fattore di rischio dichia rato nella polizza cambia, producendo un aumento del rischio, il contra ente è tenuto a darne subito notifica a xxxxx.xxxxxx. In tale caso, essa ha il diritto di modificare il contratto in base alle caratteristiche di rischio mutate.
In caso di riduzione del rischio, xxxxx.xxxxxx riduce l’estensione della copertura assicurativa e il premio in base al nuovo volume di rischio, tuttavia, se la comunicazione avviene in ritardo, al più presto dal momento della notifica da parte del contraente.
Se la persona sottoposta all’obbligo di dichiarazione ha notificato in modo inesatto o ha taciuto la modifica di un importante fattore di rischio di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, subentrano le stesse conseguenze descritte nell’art. 4, cpv. 2 – 4.
6 Premio
I premi di base si calcolano secondo i rischi elencati nella polizza. Se è stato pattuito il pagamento rateale dei premi, viene riscosso un sup plemento rateale. Le rate non ancora giunte a scadenza si considerano differite. Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di saldi delle fatture di premio inferiori a CHF 10.
7 Pagamento dei premi
Come indicato all’art. 2, il contratto d’assicurazione diventa effettivo con il pagamento della prima fattura del premio. Ogni altro premio successivo va pagato entro il termine di pagamento indicato sulla fattura. Se i premi non vengono pagati alla scadenza indicata, il contraente è diffidato per iscritto. Dall’invio della diffida, il pagamento va effettuato entro i 14 giorni prescritti dalla legge.
Se entro tale termine il premio non perviene a xxxxx.xxxxxx, la copertura assicurativa viene sospesa. Con la diffida xxxxx.xxxxxx è autorizzata ad annunciare il recesso dal contratto, se questa rimane senza effetto.
8 Rimborso dei premi
Se il contratto viene annullato per motivi giuridici o contrattuali prima della fine dell’anno d’assicurazione, xxxxx.xxxxxx rimborsa al contraente la parte del premio non goduta.
Non sussiste alcun diritto al rimborso:
a) in caso di disdetta da parte del contraente in seguito a un caso di danno parziale con obbligo di risarcimento nel primo anno d’assicura zione;
b) se xxxxx.xxxxxx ha erogato le prestazioni assicurative in seguito al decadimento del rischio (risarcimento in caso di danno totale).
9 Durata del contratto
Le coperture assicurative iniziano con la stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 2, tuttavia al più presto il giorno indicato come inizio nella polizza, e durano fino al giorno indicato come scadenza nella polizza. Il contratto dura di regola un anno.
xxxxx.xxxxxx concede una copertura assicurativa provvisoria per la stipula zione dell’assicurazione, dalla data d’inizio indicata nella polizza fino alla scadenza del termine di pagamento.
10 Rinnovo del contratto
Il contratto si rinnova tacitamente di un altro anno, se non viene disdetto per iscritto almeno un mese prima della scadenza da una delle parti contrattuali. Al rinnovo del contratto è dovuto un nuovo premio annuo. Se nel periodo di validità del contratto cambiano i parametri di determi nazione dei premi (tariffa) o le basi contrattuali (CGA, CPA o CAC), xxxxx.xxxxxx può richiedere l’adeguamento del contratto dal successivo anno d’assicurazione. A questo scopo è tenuta a notificare al contraente le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della sca denza dell’anno d’assicurazione.
Se il contraente non accetta le modifiche apportate al suo contratto, può disdirlo per la fine dell’anno d’assicurazione. La disdetta deve pervenire a xxxxx.xxxxxx al più tardi l’ultimo giorno del vecchio anno d’assicurazione.
11 Fine del contratto
In caso di disdetta entro i termini previsti, il contratto cessa alla data della scadenza.
In caso di modifica del contratto e di disdetta presentata dal contraente entro tempo debito secondo l’art. 10, cpv. 3 il contratto termina alla fine dell’anno d’assicurazione.
In caso di modifica del rischio e successiva disdetta da parte di xxxxx.xxxxxx entro 14 giorni, il contratto cessa senza seguito entro 4 settimane dal recapito della notifica di recesso al contraente.
In caso di disdetta di xxxxx.xxxxxx in seguito a violazione dell’obbligo di dichiarazione secondo gli art. 4 e 5 di queste Condizioni il contratto termina al momento del recapito della disdetta al contraente.
In caso di disdetta legata a un sinistro con obbligo di risarcimento da parte di xxxxx.xxxxxx il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta al contraente. La disdetta deve essere notificata al più tardi al momento del versamento delle prestazioni assicurative.
Se la disdetta è inoltrata dal contraente in caso di sinistro coperto, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza dell’avvenuto paga mento, il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta a xxxxx.xxxxxx.
Se il contraente trasferisce il suo domicilio all’estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein), il contratto cessa immediatamente, su richiesta del contraente, tuttavia al più tardi alla scadenza dell’anno d’assicurazione.
Se l’intera mobilia domestica oggetto di questo contratto cambia pro prietario, il contratto cessa al momento del cambio di proprietà.
Se il contraente fallisce, il contratto cessa al momento dell’apertura del fallimento.
12 Cessione delle prestazioni assicurate
I diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né trasferiti né costituiti in pegno prima del loro definitivo calcolo, senza l’esplicito con senso di xxxxx.xxxxxx.
13 Diritto applicabile
Sono parti integranti del presente contratto la polizza, le CGA, eventuali CPA, eventuali CAC e la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
14 Ente assicurativo
L’ente assicurativo del rischio di questa assicurazione economia dome stica è:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxx Xxxxx.
Responsabile di questa assicurazione economia domestica è: xxxxx.xxxxxx assicurazioni (in seguito detta xxxxx.xxxxxx), una società affiliata della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, con sede in Xxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxxxx.
15 Adempimento del contratto e foro competente
L’ente assicurativo (ai sensi dell’art. 14) deve adempiere i suoi obblighi derivanti da questo contratto di assicurazione presso il domicilio o la sede dell’assicurato o del contraente in Svizzera.
In caso di divergenze giudiziarie l’assicurato può scegliere tra il foro competente ordinario oppure il proprio domicilio svizzero o la propria sede svizzera.
16 Comunicazioni
Si possono inoltrare le domande di assistenza e di consulenza a xxxxx.xxxxxx telefonicamente, per via elettronica o per iscritto:
Centro servizi: Corrispondenza:
0844 848 444 (24 h) xxxxx.xxxxxx assicurazioni Internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx Xxxxxxxxxxxxx 000 Email: info@smilexxxxxx.xx 0000 Xxxxxxxxx
Oltre alle possibilità di contatto suindicate, per le notifiche e le domande riguardanti i sinistri è a disposizione il seguente numero gratuito:
Numero d’emergenza: 0800 848 488 (24 h)
I sinistri e i casi d’emergenza sono da comunicare immediatamente per telefono o elettronicamente. Ulteriori obblighi degli assicurati in caso di sinistro sono regolati da queste disposizioni nei singoli tipi di assicura zione e di copertura. In caso di violazione colposa di tali obblighi, viene rifiutata o diminuita la prestazione, a meno che l’assicurato non dimostri che tale comportamento non abbia inciso né sul danno né sulle relative conseguenze.
Disposizioni per l’assicurazione mobilia domestica
17 Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione comprende la mobilia domestica del contraente e delle persone sottoindicate, a condizione che queste siano conviventi nella stessa abitazione del contraente o vi tornino regolarmente come sog giornanti settimanali:
a) il coniuge o il partner convivente non coniugato con il contraente;
b) i genitori del contraente o del partner convivente non coniugato con il contraente;
c) i figli non sposati (compresi figli adottivi, figliastri o xxxxxx) del contra ente, del coniuge o del partner convivente non coniugato con il con traente;
d) le persone minorenni;
e) altre persone elencate nominativamente nella polizza.
La mobilia domestica comprende tutti i beni mobili che servono all’uso privato, e che sono di proprietà delle presone sopraindicate. Fanno parte della mobilia domestica anche le costruzioni mobili, le installazioni edili che non sono o non devono essere assicurate con lo stabile, oggetti presi in leasing, in affitto o affidati, gli effetti di ospiti nonché l’abbiglia mento o gli utensili da lavoro di lavoratori dipendenti.
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) i veicoli a motore (senza motocicli), i rimorchi, le roulotte, i camper, compresi i loro accessori;
b) i natanti, per i quali la legge prescrive un’assicurazione responsabilità civile, quelli che non vengono riportati regolarmente a casa dopo l’uso, nonché altri natanti a motore, compresi i loro accessori;
c) gli aeromobili che devono essere iscritti nel registro degli aeromobili;
d) gli oggetti che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale d’assicurazione;
e) i pezzi unici per i quali esiste un’assicurazione particolare separata. Questa clausola non si applica se l’assicurazione a cui si fa qui riferi mento contiene una limitazione analoga.
f) i danni in casi di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribel lione, insurrezione e dei provvedimenti attuati per contrastare tali casi, a meno che il contraente non dimostri che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi;
g) i danni causati da incendio, forze naturali, acqua e furto in caso di disordini interni (violenze contro persone e cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dei provvedimenti attuati per contrastare tali casi, a meno che non si dimostri in modo credibile che le persone di cui al cpv. 1 lit. a) – e) abbiano preso tutte le precau zioni ragionevoli per evitare il danno.
h) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche e modifica della struttura del nucleo atomico, a meno che il contraente non dimostri che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi. Non ven gono erogate prestazioni per danni provocati dagli effetti di raggi ionizzanti.
18 Spese assicurate
In relazione all’insorgere di un sinistro assicurato ai sensi degli art. 20 e 21 sono assicurati i seguenti tipi di spese:
a) le spese supplementari per il costo della vita e le perdite di affitto da sublocazione;
b) le spese di sgombero e smaltimento;
c) le spese per vetrate, porte e serrature di emergenza;
d) le spese per il cambio delle serrature;
e) le spese per la riproduzione di tessere personali e altri documenti.
Le prestazioni per ogni evento assicurato sono limitate alla somma indi cata nella polizza.
19 Luogo
L’assicurazione è valida:
a) al proprio domicilio, cioè nei luoghi designati nella polizza, che si trovano in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione. Se nella polizza sono indicati più luoghi, sus siste il libero passaggio tra i singoli rischi. Se ubicati nello stesso comune, e senza obbligo di indicarne l’ubicazione nella polizza, sono coassicurati: alveari, capanni da orto e giardino, compreso il loro contenuto, nonché la mobilia domestica in locali separati come garage, autorimesse e locali per i lavori manuali;
b) fuori casa per la mobilia domestica che si trova temporaneamente, per una durata non superiore a 2 anni, in qualsiasi altro luogo nel mondo. Non è assicurata la mobilia domestica che si trova perma nentemente in un luogo non designato nella polizza;
c) in caso di cambiamento di abitazione in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione durante il tra sloco e al nuovo domicilio. I cambiamenti di domicilio devono essere notificati a xxxxx.xxxxxx entro 30 giorni. Essa ha il diritto di adeguare il premio alla nuova situazione.
20 Rischi e danni assicurati
Sono assicurati i rischi e i danni specificati nella polizza.
20.1 Incendio e forze naturali
Sono assicurati i danni alla mobilia domestica di cui all’art. 17, causati:
a) da incendio, fumo (azione repentina ad effetto accidentale, non però l’azione progressiva), fulmine, esplosione e implosione;
b) dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, caduta di massi, caduta di sassi e frane;
c) da bruciacchiature. Sono coassicurati i danni subiti dalla mobilia domestica esposta involontariamente a un fuoco utilitario o al calore;
d) dalla caduta o dall’atterraggio di emergenza di aerei e veicoli spaziali o di parti di essi;
e) dalla scomparsa in seguito a questi eventi.
I danni causati da eventi naturali alla mobilia domestica, secondo l’art. 17, sono coperti dall’assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali, che è disciplinata per legge nel quadro dell’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sul la sorveglianza, OS).
Sono esclusi dalla copertura incendio:
a) i danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall’effetto dell’energia elettrica stessa;
b) i danni causati da uragani e dall’acqua a natanti che si trovano in acqua.
Non sono considerati danni causati da forze naturali:
a) i danni provocati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costru zione, costruzione edile difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, neve che scivola dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque per esperienza ricorrenti;
b) i danni cagionati dall’acqua di bacini idrici o altri impianti idrici artifi ciali, dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione (senza riguardo alle relative cause).
20.2 Acqua
Sono assicurati i danni alla mobilia domestica di cui all’art. 17, causati:
a) dalla fuoriuscita di liquidi dalle condutture che servono gli stabili in cui si trovano gli oggetti assicurati nonché da dispositivi e apparecchi ad esse collegati o da:
I. acquari, fontane ornamentali e letti ad acqua;
II. impianti di riscaldamento e serbatoi nonché dai circuiti di permu tatori termici e/o pompe di calore a circuito chiuso, installati per raccogliere il calore naturale di ogni genere, proveniente da irra diamento solare, geotermia, acque sotterranee, aria e simili, che servono gli stabili in cui si trovano gli oggetti assicurati;
b) da acqua piovana o derivante dallo scioglimento di neve e ghiaccio, che si è infiltrata nello stabile da tubi di scarico esterni, grondaie o attraverso il tetto stesso;
c) da acque sotterranee e di pendio sotterranee all’interno dello stabile;
d) da rigurgito dell’acqua di scarico della canalizzazione.
Inoltre sono assicurati i danni causati dal gelo, cioè le spese per la ripa razione e il disgelo delle condutture e delle apparecchiature ad esse collegate danneggiate dal gelo, installate all’interno dello stabile dal contraente locatario.
Sono esclusi dalla copertura acqua:
a) i danni causati dalla penetrazione di acqua da lucernari e finestre d’emergenza aperti o attraverso aperture nel tetto in caso di nuove costruzioni, lavori di ristrutturazione o di altro tipo;
b) i danni da rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;
c) i danni che rientrano nella copertura incendio secondo l’art. 20.1;
d) i danni causati al momento del riempimento e durante le riparazioni o revisioni di impianti di riscaldamento e serbatoi nonché circuiti di permutatori termici e/o pompe di calore a circuito chiuso.
20.3 Furto
A seconda di quanto concordato nella polizza, sono assicurati i danni alla mobilia domestica di cui all’art. 17, provati da tracce, testimoni o dimo strati in altro modo probante sulla base delle circostanze, causati da:
a) furto con scasso, vale a dire furto perpetrato da persone che si intro ducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi vani o accedono mediante scasso a un contenitore che qui si trova. È equiparato al furto con scasso il tentato furto con scasso e il furto commesso impiegando le chiavi o i codici giusti, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina. Il forzare veicoli di qualsiasi tipo è considerato furto semplice;
b) rapina, vale a dire furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro le persone di cui all’art. 17 o contro una persona che lavora nell’economia domestica del contraente nonché furto in caso di inca pacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio;
c) furto semplice, vale a dire furto non compiuto con scasso o rapina (per es. borseggio e furto mediante stratagemma).
Nell’ambito della somma assicurata per la mobilia domestica sono assi curati anche:
a) i danneggiamenti dello stabile in relazione a un evento elencato al cpv. 1, lit. a) c);
b) i danneggiamenti dolosi della mobilia domestica e dello stabile da parte di terzi all’interno dell’appartamento o della casa unifamiliare anche senza furto, se l’autore è penetrato nello stabile o nell’appar tamento senza averne il diritto.
Sono esclusi dalla copertura furto (in casa e fuori casa):
a) i danni che rientrano nella copertura incendio secondo l’art. 20.1;
b) la perdita o lo smarrimento di oggetti.
20.4 Rottura vetri
A seconda di quanto concordato nella polizza, sono assicurati i danni di rottura:
a) alle vetrate dei mobili, compresi i piani delle tavole in pietra naturale o sintetica;
b) alle vetrate dello stabile, che appartengono ai vani utilizzati esclusi vamente dalle persone assicurate, compresi i piani di cottura in vetroceramica e i rivestimenti in pietra in cucina e in bagno;
c) di lavabi, lavandini, gabinetti e bidè, comprese le spese di montaggio nonché i relativi accessori e armature.
Sono equiparati al vetro il plexiglas e altre materie sintetiche simili, se vengono utilizzate al posto del vetro.
Sono esclusi dalla copertura vetri:
a) i danni a specchi portatili, vetri ottici, vasellame di vetro, figure in vetro, vetri concavi (ad eccezione di acquari e vetrocementi) e lam pade di ogni genere, lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
b) i danni a collettori solari;
c) i danni a piastrelle alle pareti e sui pavimenti;
d) i danni a cabine per doccia e vasche da bagno;
e) i danni che rientrano nella copertura incendio secondo l’art. 20.1.
21 Deterioramento di prodotti surgelati
Fino alla somma concordata nella polizza per evento sono assicurati i danni ai generi alimentari destinati all’uso privato, conservati in congela tori o in scomparti di congelazione, a causa di un guasto imprevisto al dispositivo di refrigerazione.
Sono esclusi da questa copertura
a) i danni all’apparecchio di congelazione;
b) le spese per la riparazione e la manutenzione.
22 Prestazioni assicurate
La mobilia domestica di cui all’art. 17 è assicurata al valore a nuovo. Salvo convenzione contraria nella polizza, le biciclette, i motocicli, sci e snowboard e gli sono assicurati al valore attuale. Non viene risarcito un valore affettivo personale.
22.1 Mobilia domestica in casa e durante il trasloco
In casa secondo l’art. 19, lit. a) la mobilia domestica di cui all’art. 17 è assicurata fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza o della somma valida in base all’adeguamento automatico.
La mobilia domestica è assicurata anche durante il trasloco.
22.2 Mobilia domestica fuori casa
Fuori casa secondo l’art. 19, lit. b) la mobilia domestica di cui all’art. 17 è assicurata, salvo convenzione contraria nella polizza:
a) fino a CHF 20’000 in caso di danni causati da incendio, forze naturali, acqua, furto con scasso, rapina e danni alle vetrate della mobilia;
b) fino alla somma indicata nella polizza in caso di furto semplice.
22.3 Spese
Le spese di cui all’art. 18 sono assicurate fino alla somma indicata nella polizza per evento.
In caso di furto semplice le spese di cui all’art. 18 sono assicurate fino a CHF 1’000 per evento.
22.4 Gioielli e oggetti di valore
Salvo convenzione contraria nella polizza, i gioielli e gli oggetti di valore sono assicurati fino a CHF 20’000 in caso di furto semplice in casa. Questa limitazione della prestazione vale anche in caso di furto con
scasso, se i gioielli e gli oggetti di valore al momento del danno non erano racchiusi in una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte fissata nella parete.
22.5 Valori pecuniari
I valori pecuniari sono assicurati fino a CHF 5’000 per evento.
Sono considerati valori pecuniari: denaro in contante, carte di credito, titoli di trasporto, biglietti aerei e abbonamenti (detratti eventuali rimborsi delle imprese di trasporti), titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose non incastonate e perle. Per quanto riguarda i titoli, i libretti di risparmio, le carte di credito, i titoli di trasporto, i biglietti aerei e gli abbonamenti la copertura vale anche per i danni patrimoniali in seguito a un evento assicurato, tuttavia solo per quella parte del danno per la quale il titolare della carta assicurata deve rispondere nei confronti dell’istituto che l’ha emessa (impresa di trasporti, grandi magazzini, istituto di carte di cre dito, banca ecc.) secondo le condizioni generali di contratto.
Non sono assicurati i valori pecuniari:
a) di ospiti;
b) in caso di furto semplice;
c) in caso di furto da costruzioni mobili;
d) in caso di furto da motoveicoli.
22.6 Effetti di ospiti, oggetti affidati, abbigliamento e utensili da lavoro
Salvo convenzione contraria nella polizza, le prestazioni sono limitate a CHF 5’000 in caso di danni causati da incendio, forze naturali, acqua, furto con scasso, rapina e furto semplice in casa. Non sono assicurati i valori pecuniari di ospiti.
22.7 Bruciacchiature e danni causati da fuoco utilitario
Per i danni da bruciacchiature e i danni a oggetti involontariamente esposti a un fuoco utilitario, vengono risarciti fino a CHF 2’000 per evento, salvo convenzione contraria nella polizza.
22.8 Spese per la limitazione del danno
Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Se queste spese insieme all’indennizzo superano la somma assicurata, verranno risarcite solo se sono state espressamente ordinate da xxxxx.xxxxxx. Non vengono risarcite le prestazioni dei vigili del fuoco, della polizia e di altri organi o persone tenuti a prestare soccorso.
23 Calcolo dell’indennizzo
L’indennizzo per la mobilia domestica è calcolato in base all’importo necessario per il riacquisto di un oggetto nuovo dello stesso tipo al momento del sinistro (valore a nuovo), detratto il valore rimanente.
In caso di assicurazione del valore attuale (biciclette, motocicli e attrez zatura sportiva) è risarcito l’importo necessario per il riacquisto dell’og getto nuovo al momento del sinistro, detratto il deprezzamento in seguito a usura o altri motivi (valore di sostituzione).
In caso di danni parziali vengono risarcite le spese di riparazione, tutta via al massimo il valore dell’acquisto a nuovo o il valore attuale.
Per le spese di cui all’art. 18 l’indennizzo è calcolato come segue:
a) spese supplementari per il costo della vita e le perdite di affitto da sublocazione:
I. sono determinanti le spese che risultano dal mancato utilizzo dei vani danneggiati nonché le perdite di proventi da sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte;
b) spese di sgombero e smaltimento:
II. le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dei resti della mobilia domestica assicurata dal luogo di sinistro e per il loro trasporto fino al deposito più vicino nonché le spese per il depo sito e la distruzione;
c) spese per le vetrate, le porte e le serrature di emergenza:
III. le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dei provvedi menti;
d) spese per il cambio delle serrature:
IV. le spese effettivamente sostenute per il cambiamento e la sosti tuzione di chiavi, carte magnetiche e serrature nei luoghi indicati nella polizza, nonché per casette di sicurezza bancarie affittate dall’avente diritto e le relative chiavi;
e) spese per la riproduzione di tessere personali e di altri documenti:
V. le spese effettivamente sostenute per la riproduzione di originali o duplicati;
VI. non sono assicurate le spese per la riproduzione di videoregistra zioni, riprese sonore e registrazioni di dati nonché del software su supporti dati di qualsiasi tipo.
24 Riduzione delle prestazioni assicurative
xxxxx.xxxxxx riduce le prestazioni nei seguenti casi:
24.1 Danni causati da forze naturali
Se gli indennizzi per un evento assicurato accertati da tutte le com pagnie che hanno il diritto di operare nel ramo in Svizzera superano CHF 25 milioni per un singolo contraente, essi vengono ridotti a questo importo. Resta riservata un’ulteriore riduzione in base al paragrafo seguente.
Se gli indennizzi per un evento assicurato accertati da tutte le com pagnie che hanno il diritto di operare nel ramo in Svizzera superano CHF 1 miliardo, gli indennizzi spettanti ai singoli aventi diritto saranno ridotti in modo tale da non superare insieme detto importo.
Gli indennizzi per i danni ai beni mobili e agli stabili non vengono addizionati. I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.
24.2 Violazione dell’obbligo di diligenza e dei doveri
Il contraente ha l’obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere gli oggetti assicurati contro i rischi assicurati. Per quanto riguarda le carte di credito devono essere rispettati gli obblighi di diligenza richiesti dall’i stituto che ha rilasciato la carta.
Il contraente ha l’obbligo di provvedere a proprie spese alla manutenzione delle condutture dell’acqua e degli impianti e apparecchiature ad esse collegati, di far ripulire le condutture intasate e di impedire il congela mento delle stesse con misure appropriate. Fintanto che lo stabile o l’appartamento non siano abitati, anche se solo temporaneamente, le condutture dell’acqua e gli impianti e le apparecchiature ad esse connessi devono essere svuotati in modo professionale, a meno che il riscalda mento non funzioni con i dovuti controlli.
In caso di violazione colposa delle disposizioni legali e contrattuali o degli obblighi, l’indennizzo può essere ridotto o perfino soppresso, nella misura in cui tale violazione abbia influito sulla causa del sinistro o sull’entità del danno. Non si applica la riduzione se l’avente diritto dimo stra che il suo comportamento non ha avuto alcuna influenza sul sinistro.
25 Sottoassicurazione
In conformità alle disposizioni delle Legge federale sul contratto d’assi curazione (LCA), l’indennizzo viene ridotto se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento dell’intera mobilia domestica (sottoas sicurazione). xxxxx.xxxxxx rinuncia ad accertare la sottoassicurazione in caso di danni parziali, ad eccezione dei danni causati dagli elementi naturali, nell’ambito della somma assicurata. Questa disposizione vale solo fintantoché non sussiste un altro contratto d’assicurazione della mobilia domestica che assicuri lo stesso luogo d’assicurazione, gli stessi oggetti e gli stessi rischi.
26 Esigibilità dell’indennizzo
L’indennizzo è esigibile 30 giorni dopo che xxxxx.xxxxxx ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per l’accertamento dell’ammontare del danno e della sua responsabilità. 30 giorni dopo il sinistro si potrà esi xxxx quale acconto l’importo minimo dovuto in base agli accertamenti effettuati fino a quel momento.
L’obbligo di pagamento di xxxxx.xxxxxx viene differito finché, a seguito di una colpa del contraente o dell’avente diritto, non si può accertare o pagare l’indennizzo. In particolare l’esigibilità non può considerarsi sca duta qualora:
a) sussistano dubbi sul diritto dell’avente diritto a ricevere pagamenti;
b) sia in corso un’indagine della polizia o penale a causa del danno e il procedimento nei confronti del contraente o dell’avente diritto non sia ancora concluso.
27 Adeguamento della somma assicurata
Al momento del rinnovo del contratto, la somma assicurata concordata nella polizza per la mobilia domestica in casa di cui all’art. 22.1 è ade guata ogni anno alla variazione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo. Per l’anno successivo è determinante il livello dell’indice fissato per il 1° ottobre di ogni anno. Restano invariate le altre limitazioni della somma di cui all’art. 22 e le convenzioni nella polizza.
28 Franchigia
Le franchigie concordate per ogni sinistro sono indicate nella polizza. La franchigia per i danni causati da forze naturali si basa sull’Ordinanza svizzera sui danni causati dalle forze naturali valida in quel momento. Una eventuale limitazione della prestazione di cui all’art. 22 si applica solo dopo la detrazione della franchigia.
29 Gradi di premio
I premi per la copertura di danni causati da furto, acqua e rottura vetri si basano sui seguenti gradi di premio in % del premio base:
1: 80% 3: 95% 5: 110% 7: 120%
2: 90% 4: 100% 6: 115%
Il grado di premio soggiacente stabilito alla stipulazione o al rinnovo del contratto è menzionato nella polizza.
Se nell’anno d’assicurazione precedente non si è verificato alcun sinistro causato da furto, acqua o rottura vetri, il nuovo premio annuo si calcola secondo il prossimo grado inferiore. In caso di pagamenti oppure di accantonamenti in seguito a un sinistro causato da furto, acqua o rottura vetri, il premio per queste coperture viene aumentato di 3 gradi per ogni sinistro nell’anno d’assicurazione successivo. Se il sinistro si rivela successivamente privo di conseguenze, il grado di premio viene corretto.
Non vi è alcun aumento del grado:
a) se le spese di sinistro vengono rimborsate entro 30 giorni dalla rela tiva comunicazione;
b) se nella polizza è concordata la protezione del bonus per l’assicura zione mobilia domestica.
I premi per la copertura dei danni causati da incendio o forze naturali sono calcolati indipendentemente dal sistema dei gradi di premio. I rela tivi sinistri o gli anni senza sinistro non hanno alcuna influenza sul grado di premio.
30 Procedura in caso di sinistro
L’avente diritto deve:
a) informare immediatamente xxxxx.xxxxxx telefonicamente;
b) su richiesta, fornire per iscritto le indicazioni necessarie a giustificare il suo diritto all’indennizzo, permettere qualsiasi inchiesta utile a tale riguardo e redigere su richiesta una distinta degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro e degli oggetti colpiti dal sinistro, con l’indi cazione dei relativi valori;
c) provare l’entità del danno. La somma assicurata non costituisce la prova dell’esistenza e del valore degli oggetti assicurati;
d) provvedere alla preservazione e salvaguardia degli oggetti assicu rati e alla limitazione del danno e seguire eventuali disposizioni di xxxxx.xxxxxx.
In caso di furto l’avente diritto deve inoltre:
a) avvertire immediatamente la polizia, fare richiesta di un’inchiesta ufficiale e non eliminare o modificare le tracce senza il consenso della polizia;
b) avvisare immediatamente xxxxx.xxxxxx se vengono recuperati oggetti rubati o se riceve notizie al loro riguardo. Qualora xxxxx.xxxxxx abbia già versato un indennizzo per oggetti in seguito recuperati, l’avente diritto deve rimborsare l’indennizzo, meno l’indennità per una even tuale limitazione del valore o per le spese di riparazione, o mettere gli oggetti a disposizione di xxxxx.xxxxxx.
Sia l’avente diritto sia xxxxx.xxxxxx possono chiedere l’immediata valuta zione del danno. La valutazione è eseguita dalle parti stesse, mediante un esperto designato in comune o mediante procedura peritale.
Procedura peritale:
Ciascuna delle parti può esigere l’applicazione della procedura peritale. Ognuna delle parti nomina un perito e questi due eleggono un arbitro, prima di iniziare l’accertamento del danno. I periti accertano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate valevole immediatamente prima e dopo il sinistro. Nell’assicurazione al valore a nuovo è da indicare il valore a nuovo o il valore rimanente sulla base del valore a nuovo, nell’assicurazione del valore attuale, il valore attuale. Se gli accertamenti dei periti divergono, l’arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Gli accertamenti fatti dai periti nell’ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dal concreto stato delle cose. La parte che sostiene questa tesi è obbligata a presen tarne la prova. Ognuna delle parti si fa carico delle spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell’arbitro.
Disposizioni per l’assicurazione responsabilità civile
31 Pretese di responsabilità civile assicurate
L’assicurazione vale per i danni provocati nel mondo intero nel corso dell’assicurazione. È assicurata la responsabilità civile in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile che incombe alle persone assicurate per:
a) danni corporali in seguito a uccisione o ferimento di persone;
b) danni materiali in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di oggetti.
A richiesta del contraente sono assicurati senza che vi sia una respon sabilità civile legale:
a) i danni corporali e materiali causati da persone assicurate incapaci o solo parzialmente capaci di discernimento;
b) i danni corporali e materiali causati da animali domestici, affidati temporaneamente. Questi danni sono anche assicurati se essi sono stati arrecati alla persona a cui gli animali sono stati affidati (custode non professionale);
c) fino a un importo pari a CHF 1’000 i danni materiali causati da persone praticanti un’attività sportiva, durante la loro attività sportiva o di gioco.
32 Prestazioni assicurate
L’assicurazione comprende la tacitazione delle pretese fondate, la difesa contro le pretese infondate nonché i costi di prevenzione dei danni, ossia le spese a carico delle persone assicurate e derivanti dalle misure opportunamente adottate per prevenire un danno assicurato imprevisto e imminente.
Tali prestazioni per i danni corporali, materiali ed i costi di prevenzione di danni sono limitate alla somma assicurata per sinistro indicata nella polizza e comprendono eventuali interessi del danno, spese legali e giudiziarie.
Si considera un unico evento la totalità di tutti i danni attribuibili alla medesima causa senza tenere conto del numero dei danneggiati.
33 Persone assicurate
A seconda della convenzione nella polizza, è assicurato il contraente solo (assicurazione individuale) o il contraente e la sua famiglia (assicu razione famigliare).
Sono considerate famiglia le seguenti persone, a condizione che queste convivano con il contraente o tornino regolarmente nell’abitazione come soggiornanti settimanali:
a) il coniuge o il partner convivente non coniugato con il contraente;
b) i genitori del contraente o del partner convivente non coniugato con il contraente;
c) le persone minorenni;
d) i figli maggiorenni nubili/xxxxxx, non esercitanti un’attività lucrativa, del contraente, del suo coniuge o del partner convivente non coniu gato con il contraente (vale anche per figli adottivi, figliastri o nipoti);
e) i figli maggiorenni nubili/xxxxxx del contraente, del suo coniuge o del partner convivente non coniugato con il contraente fino al compimento del 25° anno d’età, se esercitano parzialmente un’attività lucrativa in qualità di apprendisti o studenti lavoratori.
Sono assicurate anche persone terze nella loro qualità non professionale di:
a) capo famiglia per danni causati da persone assicurate minorenni che soggiornano temporaneamente presso di lui;
b) custodi di animali di una persona assicurata, affidati a loro tempora neamente.
Indipendentemente dal tipo di assicurazione scelto (copertura individuale o famigliare), l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile legale per danni causati da persone minorenni che soggiornano temporanea mente presso il contraente.
Se l’assicurazione è stata conclusa per una persona singola e se il con traente si sposa, la responsabilità civile del coniuge e dei suoi figli mino renni è automaticamente assicurata fino alla scadenza dell’anno d’assi curazione. Entro questo termine il contraente deve chiedere presso smile. direct la trasformazione dell’assicurazione in un’assicurazione famigliare. Se dal presente contratto cade la copertura per un figlio maggiorenne (se inizia a esercitare un’attività lucrativa o si sposa) e prima della scadenza dell’anno d’assicurazione il figlio richiede una propria polizza per la responsabilità civile presso xxxxx.xxxxxx, il nuovo contratto (fatta salva l’accettazione da parte di xxxxx.xxxxxx) entra in vigore con effetto retroattivo a partire dalla data in cui è stato escluso dal presente con tratto.
Indipendentemente dal tipo di assicurazione scelto (copertura individuale o famigliare) con una convenzione speciale possono essere assicurati i figli maggiorenni del contraente o del partner convivente non coniugato con il contraente, che esercitano un’attività lucrativa e altre persone che vivono nell’abitazione del contraente e che esercitano un’attività lucrativa.
34 Qualità delle persone assicurate
Sono assicurate le conseguenze derivanti dal comportamento nella vita privata delle persone assicurate, in particolare nella loro qualità di:
34.1 Persona privata
È assicurata la responsabilità civile derivante dal comportamento nella vita quotidiana.
34.2 Capo famiglia
È assicurata la responsabilità civile del capo famiglia.
34.3 Datore di lavoro di personale domestico privato
È assicurata la responsabilità civile per danni causati dal personale pri vato impiegato nell’economia domestica del contraente.
34.4 Persona che esercita un’attività lucrativa indipendente L’assicurazione si estende alla responsabilità privata in relazione a un’attività lucrativa secondaria indipendente, a condizione che il reddito lordo annuo non superi CHF 12’000.
Restano esclusi da questa copertura:
a) le pretese per danni materiali del committente;
b) i danni a cose che sono state prese in consegna da usare, elaborare, conservare o trasportare o per altre ragioni oppure che sono state prese a noleggio, in leasing o in affitto;
c) i danni a cose che sono insorti a causa dell’esecuzione o l’omissione di una attività su di esse;
d) in deroga all’art. 31 (validità in tutto il mondo) le pretese derivanti da danni, che sono stati causati o sono insorti negli USA o in Canada;
e) le pretese in relazione a attività lucrative indipendenti secondarie in tutti i tipi di sport estremi, come basejumping e bungeejumping, canyoning, sci estremo, snowrafting e riverrafting, gare di discesa in mountainbike o citybike, buildering ecc. (questo elenco non è esaustivo).
È esclusa dall’assicurazione la responsabilità civile per danni:
a) in relazione con un’attività professionale principale (salvo convenzione particolare nella polizza ai sensi dell’art. 36.4);
b) in relazione con un’attività professionale autonoma secondaria, a condizione che il salario annuo lordo superi CHF 12’000 (salvo con venzione particolare nella polizza ai sensi dell’art. 36.4).
34.5 Proprietari di stabili
È assicurata la responsabilità civile dei proprietari (ma non proprietari per piani) di stabili ad uso abitativo proprio, senza vani adibiti a usi com merciali, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione. L’assicurazione comprende immobili con al mas simo 3 appartamenti (compresi i proprietari di case di vacanze, camper o roulotte non immatricolate con posto di stazionamento fisso). Sono assicurati anche il terreno attiguo e gli edifici adiacenti che non servono a scopo lucrativo.
La copertura sussiste anche per danni causati da cisterne. Sono consi derati danni causati da cisterne quelli in rapporto agli impianti destinati al deposito e al trasporto di sostanze dannose al suolo o all’acqua (quali carburanti o combustibili liquidi, acidi, basi e altre sostanze chimiche).
Non sono coperte le spese per:
a) la ricerca di falle;
b) lo svuotamento e il riempimento degli impianti;
c) le spese per le riparazioni e le modifiche agli impianti.
Le persone assicurate hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione e al funzionamento professionale degli impianti. I guasti tecnici devono essere rimossi immediatamente. Le riparazioni necessarie devono essere eseguite senza indugio e tutti gli impianti devono essere puliti e revisio nati da professionisti nei tempi previsti dalle disposizioni legali o ufficiali. In caso di mancato adempimento di questi obblighi, la copertura assicu rativa si estingue.
34.6 Proprietari per piani
È assicurata la responsabilità civile dei proprietari per piani, ossia i pro prietari di appartamenti ad uso abitativo proprio in Svizzera e nel Princi pato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione (compresi gli appartamenti di vacanze) in comproprietà. La copertura è valida per le pretese che superano la somma di garanzia dell’assicurazione di responsabilità civile per stabili della comunione di proprietari per piani:
a) della comunione di proprietari per piani nei confronti delle persone assicurate in seguito a danni a parti dello stabile, locali e impianti comuni. L’assicurazione non si estende a quella parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà della persona assicurata;
b) di altri comproprietari (per danni a parti dello stabile, locali o impianti che siano oggetto del diritto esclusivo) e terzi (non proprietari per piani) nei confronti delle persone assicurate in seguito a danni la cui causa risiede in parti dello stabile, locali e impianti assegnati alle persone assicurate secondo un diritto speciale.
Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati da proprietari per piani, qualora l’assicurazione di responsabilità civile per stabili non sia stata stipulata dalla comunione di proprietari per piani.
34.7 Proprietari di terreni
È assicurata la responsabilità civile dei proprietari, locatari o affittuari di terreni non edificati e non utilizzati per scopi commerciali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione (per es. orti) fino a un’estensione di 1’000 m2.
34.8 Committente di costruzioni
È assicurata la responsabilità civile del committente di una costruzione per lavori di trasformazione o di ampliamento fino ad un importo com plessivo di progetto pari a CHF 100’000 (calcolato secondo la tariffa SIA).
Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati a terreni, costruzioni o altre opere appartenenti a terzi in seguito a lavori di demo lizione, di scavo o di costruzione per i quali una persona assicurata è responsabile in qualità di committente, se l’importo complessivo del progetto supera CHF 100’000.
34.9 Locatari
È assicurata la responsabilità civile dei locatari e affittuari di stabili e locali d’abitazione ad uso proprio, comprese le pretese derivanti da danni a parti dello stabile e impianti utilizzati in comune. È assicurata anche la responsabilità civile dei locatari di camere d’albergo, appartamenti e case di vacanza nonché camper e roulotte non immatricolati con posto di stazionamento fisso, compresi i danni all’intera mobilia domestica del domicilio temporaneo preso in affitto.
Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati dalla modifica cosciente della cosa locata nonché dal ripristino delle condizioni prece denti.
34.10 Sportivi a livello amatoriale
È assicurata la responsabilità civile derivante dalla pratica dello sport e altre attività del tempo libero.
Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati in relazione a:
a) caccia, manifestazioni sportive di caccia o equestri (salvo convenzioni particolari nella polizza ai sensi dell’art. 36.3);
b) paracadutismo, deltaplano e parapendio;
c) tutti i tipi di sport estremi, come basejumping e bungeejumping, canyoning, sci estremo, snowrafting e riverrafting, gare di discesa in mountainbike o citybike, buildering ecc. (questo elenco non è esaustivo).
34.11 Esercito, protezione civile e vigili del fuoco
È assicurata la responsabilità civile dei membri dell’esercito, della pro tezione civile, dei servizi samaritani e altri servizi militari in Svizzera. Non sono assicurate le pretese per danni a materiale dei vigili del fuoco, dell’esercito o della protezione civile.
Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati in qualità di membro dell’esercito svizzero o della protezione civile svizzera durante azioni di guerra o come membro di un esercito straniero.
34.12 Possessori di armi
È assicurata la responsabilità civile dei possessori di armi.
34.13 Detentori di animali
È assicurata la responsabilità civile dei detentori di animali domestici. Non è assicurata la responsabilità civile per danni:
a) in qualità di detentore di animali a scopo di lucro;
b) in qualità di detentore di animali utilizzati per la caccia (salvo conven zione particolare nella polizza ai sensi dell’art. 36.3);
c) in qualità di detentore di animali selvatici, velenosi e cani da combatti mento;
d) in qualità di detentore di cavalli da corsa.
34.14 Detentori e utenti di biciclette e motocicli
È assicurata la responsabilità civile dei detentori o utenti di biciclette e motocicli per quella parte del danno che supera la somma dell’assicura zione di responsabilità civile obbligatoria.
Questa copertura assicurativa vale analogamente anche per le biciclette con motore ausiliario, le elettrobike e le sedie a rotelle con motore elet trico, a condizione che siano equiparati secondo i loro limiti di potenza alla categoria delle biciclette o motocicli (immatricolazione da parte dell’autorità d’immatricolazione).
Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati da utenti di biciclette e motocicli, per i quali non è stata conclusa l’assicurazione prevista dalla legge.
34.15 Utenti di veicoli a motore di terzi
È assicurata la responsabilità civile degli utenti occasionali, non regolari di veicoli a motore appartenenti a terzi, immatricolati in Svizzera, fino a un peso complessivo di 3’500 kg. L’assicurazione comprende l’utilizzo per un breve periodo fino a una durata ininterrotta di 21 giorni al massimo. Le pretese avanzate contro la persona assicurata in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore appartenenti a terzi sono assicurate unicamente se esse non sono coperte dall’assicurazione di responsabi lità civile obbligatoria per il veicolo. È assicurato anche il sovrappremio per l’assicurazione di responsabilità civile conclusa per il veicolo in que stione che risulta dalla retrogradazione effettiva nel sistema del grado di premio (retrogradazione del bonus) e la franchigia contrattuale che l’assicuratore della responsabilità civile del motoveicolo addebita al suo contraente.
Il sovrappremio è calcolato in base al numero di anni assicurativi neces sari per raggiungere il grado di premio valevole prima del sinistro. Per tale scopo ci si basa sul premio base e il grado di premio valevoli al momento del sinistro. Eventuali altri sinistri non sono presi in considera zione.
Non è assicurata la responsabilità civile per danni:
a) causati in qualità di utenti di veicoli a motore, per i quali non è stata conclusa l’assicurazione prevista dalla legge;
b) provocati in qualità di utenti di veicoli a motore appartenenti a terzi, se il veicolo è utilizzato per corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore nonché in caso di utilizzo del veicolo come conducente da parte di persone che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o di allievi con ducenti che guidano senza l’accompagnatore prescritto dalla legge;
c) causati in qualità di utenti di veicoli a motore appartenenti a terzi durante la partecipazione a corse, rally e altre manifestazioni com petitive analoghe, inclusi gli allenamenti sul percorso o altri tipi di corse su percorsi di gara;
d) a oggetti trasportati da un veicolo a motore nonché in seguito a ridu zioni delle prestazioni assicurative derivanti dall’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore conclusa per il veicolo utiliz zato occasionalmente.
34.16 Utenti di natanti e aeromobili
È assicurata la responsabilità civile degli utenti di natanti e aeromobili. È assicurata la responsabilità civile in qualità di detentore e/o utente di navi, tavole da surf, aeromobili, mezzi e corpi volanti di ogni tipo per i quali la legge non prescrive un’assicurazione di responsabilità civile. I danni materiali dei passeggeri non sono assicurati.
Questa copertura si estende anche, indipendentemente dal suindicato obbligo d’assicurazione, alla responsabilità civile in qualità di detentore e/o utente di aeromodelli, fino a un peso complessivo massimo di 30 kg.
34.17 Xxxxx a oggetti presi in custodia
È assicurata la responsabilità civile in qualità di responsabili dei danni a oggetti appartenenti a terzi (compresi biciclette e motocicli), che sono stati presi in consegna da un assicurato da usare, elaborare, conservare o trasportare.
Non sono assicurate le pretese per danni:
a) a oggetti presi in consegna illegittimamente;
b) a cose che sono oggetto di un contratto di affitto e di acquisto, di una riserva della proprietà, di leasing o che sono prese in consegna o utilizzate a scopi formativi o professionali;
c) dalla perdita di oggetti preziosi, denaro, titoli, carte di credito e di clienti, documenti e piani, software, riprese sonore, videoregistrazioni e supporti dati presi in consegna per qualsiasi scopo;
d) a veicoli a motore, aeromobili, natanti, surf a vela, deltaplani, para pendii e aeromodelli presi in consegna per qualsiasi scopo (salvo convenzione particolare nella polizza di cui all’art. 36.1);
e) a cavalli presi a noleggio, in prestito, detenuti o cavalcati su mandato e all’attrezzatura per l’equitazione e la guida (salvo convenzione par ticolare nella polizza di cui all’art. 36.2).
35 Restrizioni dell’estensione della copertura
Sono escluse dall’assicurazione le pretese derivanti da danni:
a) che concernono le persone o gli oggetti di una persona assicurata ai sensi dell’art. 33. Sono considerati invece assicurati i danni di persone terze che rivestono temporaneamente la funzione di capo di famiglia o di detentore di animali di cui all’art. 33, cpv. 3, lit. a) e b);
b) causati da persone che vivono in comunione domestica con il contra ente o tornano regolarmente a casa in qualità di soggiornanti setti manali;
c) derivanti dall’esecuzione intenzionale o tentata di crimini o delitti;
d) dovuti all’usura o il cui verificarsi era da aspettarsi con grande proba bilità;
e) a oggetti provocati dall’azione graduale delle intemperie, della tem peratura, dell’umidità, del fumo, della polvere, della fuliggine, di gas, di vapori o di scosse.
È esclusa dall’assicurazione la responsabilità civile per danni:
a) in seguito alla trasmissione di malattie contagiose dell’uomo, di ani mali e di piante;
b) derivanti dalla responsabilità civile contrattuale eccedente le prescri zioni legali nonché per danni in seguito all’inadempimento di un obbligo d’assicurazione legale o contrattuale;
c) dovuti agli effetti o all’uso di raggi laser, maser o di radiazioni ioniz zanti;
d) dovuti alla partecipazione attiva a risse e baruffe;
e) provocati quale detentore di veicoli a motore, nella misura in cui questi siano coperti dall’assicurazione di responsabilità civile obbli gatoria. Questa esclusione non è applicata in caso di utilizzo autoriz zato dalla Legge sulla circolazione stradale di un veicolo senza tar ghe su strade non pubbliche;
f) in relazione all’affidamento di chiavi a uso professionale.
Non sono assicurate le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che essi hanno accordato alle parti lese per danni:
a) senza la responsabilità civile della persona assicurata;
b) provocati da persone assicurate minorenni che temporaneamente si trattengono presso terzi;
c) causati da animali che sono stati dati in custodia temporaneamente;
d) per i quali una persona assicurata risponde in qualità di datore di lavoro di personale domestico o ausiliario privato;
e) per i quali una persona assicurata risponde in qualità di committente dei lavori.
È inoltre esclusa dall’assicurazione la responsabilità civile per danni patrimoniali non riconducibili a un danno corporale o materiale assicurato nonché le spese necessarie all’eliminazione di uno stato pericoloso e per le misure di prevenzione che devono essere prese in seguito alla caduta di neve o formazione di ghiaccio.
36 Rischi speciali soggetti a sovrappremio
Le coperture supplementari di cui all’art. 36.1 36.5 sono assicurate solo in base a una convenzione speciale nella polizza.
36.1 Danni a veicoli a motore appartenenti a terzi
Sono assicurati i danni a veicoli a motore fino a un peso complessivo di 3’500 kg, immatricolati in Svizzera o nell’UE, utilizzati occasionalmente e non regolarmente. L’assicurazione comprende l’uso per un breve periodo fino a una durata ininterrotta di 28 giorni.
Se i danni sono coperti da un’assicurazione casco, xxxxx.xxxxxx paga:
a) un’eventuale franchigia contrattuale dell’assicurazione casco;
b) un eventuale sovrappremio che risulta dalla retrogradazione del bonus nell’assicurazione casco.
Il sovrappremio è calcolato in base al numero di anni assicurativi neces sari per raggiungere il grado di premio valevole prima del sinistro. Per tale scopo ci si basa sul premio base e il grado di premio valevoli al momento del sinistro. Eventuali altri sinistri non sono presi in considera zione.
Se i danni non sono coperti da un’assicurazione casco, xxxxx.xxxxxx risarcisce:
a) le spese di riparazione, le spese per il rimorchio fino all’officina più vicina in grado di eseguire la riparazione e i diritti di sosta fino a un importo massimo di CHF 500;
b) in caso di sinistro all’estero, anche eventuali spese doganali o per il rimpatrio del veicolo fino a CHF 1’000, a condizione che il veicolo non possa essere riparato entro 5 giorni.
Se i costi di riparazione sono pari o superiori al valore attuale del veicolo, xxxxx.xxxxxx risarcisce il valore di rimpiazzo del veicolo. Il risarcimento mas simo è pari al prezzo pagato per acquistare il veicolo. Una franchigia con cordata e il valore dei resti vengono detratti dall’indennizzo calcolato.
Oltre alle limitazioni dell’estensione della copertura ai sensi dell’art. 35 non sono assicurati:
a) i danni alle vetture noleggiate e prese in leasing, alle vetture e oggetti del datore di lavoro o di un’impresa dell’industria automobilistica, ai veicoli trainati o spinti;
b) i danni durante le corse che una persona assicurata esegue dietro compenso;
c) i danni provocati durante le lezioni di guida o nel corso dell’esame di guida ufficiale;
d) le pretese di regresso di terzi e l’assunzione di una riduzione delle prestazioni o di un regresso in seguito a colpa grave;
e) le spese per vetture a noleggio e di sostituzione.
36.2 Danni a cavalli appartenenti a terzi
La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile delle per sone designate nominativamente nella polizza per le pretese avanzate in caso di danni in seguito a infortunio di cavalli presi in prestito, a noleg gio, detenuti temporaneamente o cavalcati su mandato nonché danni alla sella e alla bardatura.
L’assicurazione comprende pretese derivanti da:
a) cure veterinarie del cavallo;
b) diminuzione di valore;
c) decesso;
d) impossibilità temporanea d’utilizzazione;
e) attrezzatura per l’equitazione e la guida.
Le prestazioni complessive per le cure veterinarie del cavallo, per la diminuzione del valore e per il decesso sono limitate a CHF 30’000 per sinistro.
In caso di impossibilità temporanea d’utilizzazione del cavallo xxxxx.xxxxxx risarcisce inoltre un’indennità giornaliera pari a CHF 40 per giorno civile, a seconda della quota di responsabilità.
In caso di distruzione, danneggiamento o perdita dell’attrezzatura per l’equitazione e la guida le prestazioni ammontano al massimo a CHF 3’000 per evento. In caso di decesso del cavallo o se il veterinario ne ordina l’abbattimento, xxxxx.xxxxxx deve essere avvisata tempestivamente, affinché si possa procedere a un’autopsia o un esame. Oltre alle limita zioni dell’estensione della copertura ai sensi dell’art. 35 sono esclusi dall’assicurazione i danni provocati durante le corse o i concorsi di salto (ad eccezione di esami in seno ad associazioni e scuole di equitazione). Non sono inoltre assicurate le pretese di regresso avanzate da terzi.
36.3 Responsabilità civile per la caccia
La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile delle per sone designate nominativamente nella polizza in qualità di cacciatori, affittuari di una riserva di caccia, ospiti armati alla caccia, guardiacaccia, conduttori di partite di caccia o partecipanti a manifestazioni sportive di caccia.
È assicurato anche l’utilizzo di cani. La copertura è valevole sul territorio svizzero e nelle località limitrofe estere.
Oltre alle limitazioni dell’estensione della copertura ai sensi dell’art. 35 non sono assicurate:
a) la responsabilità civile derivante dalla caccia senza permesso di caccia valido e dalla violazione di prescrizioni legali o ufficiali concernenti la caccia o la protezione della selvaggina;
b) le pretese per danni alle foreste e alle colture;
c) le pretese di regresso di terzi.
36.4 Attività lavorativa principale o secondaria
La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile delle persone designate nominativamente nella polizza per danni causati in rapporto all’esercizio di un’attività lucrativa principale o secondaria.
Le seguenti professioni sono assicurabili secondo quanto concordato nella polizza:
a) insegnante;
b) istruttore sportivo;
c) maestro di sci o guida alpina.
Oltre alle limitazioni dell’estensione della copertura ai sensi dell’art. 35 restano esclusi da questa copertura:
a) le pretese del committente o del datore di lavoro;
b) i danni a cose che sono state prese in consegna da usare, elaborare, conservare o trasportare o per altre ragioni oppure che sono state prese a noleggio, in leasing o in affitto;
c) i danni a cose che sono insorti a causa dell’esecuzione o l’omissione di una attività su di esse;
d) in deroga all’art. 31 (validità in tutto il mondo) le pretese derivanti da danni, che sono stati causati o sono insorti negli USA o in Canada;
e) le pretese in relazione a attività lucrative in tutti i tipi di sport estremi, come basejumping e bungeejumping, canyoning, sci estremo, snowrafting e riverrafting, gare di discesa in mountainbike o city bike, buildering ecc. (questo elenco non è esaustivo);
f) le pretese di regresso di terzi.
36.5 Rinuncia al regresso in caso di colpa grave
Se è concordato nella polizza, xxxxx.xxxxxx rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni in caso di colpa grave dell’assicurato secondo la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
La rinuncia al regresso non vale:
a) se l’evento assicurato è stato causato sotto l’influsso di alcol, droghe e medicamenti;
b) se l’evento assicurato è stato causato conducendo un veicolo in con dizioni di inabilità alla guida, oppure se il conducente si sottrae o si oppone a un esame del sangue, a un test etilometrico o a un altro controllo disposto dalla legge;
c) se l’evento assicurato è stato causato conducendo un veicolo con forte superamento della velocità massima consentita. Per un forte superamento della velocità massima consentita si considera in ogni caso l’art. 90 par. 4 LCStr;
d) se il furto di un motoveicolo o di un rimorchio appartenente a terzi è da ricondurre a un’azione o omissione con colpa grave (ovvero il veicolo non è stato chiuso, le chiavi di accensione sono state dimen ticate nel veicolo, l’allarme antifurto o il blocco del veicolo o impianti simili non sono stati attivati);
e) se il conducente di un veicolo, al momento dell’evento assicurato, non ha ancora compiuto i 25 anni d’età (giorno di riferimento il 25° compleanno) o se è in possesso da meno di 2 anni del permesso di condurre che lo autorizza a guidare il veicolo assicurato.
37 Franchigia
In caso di danni materiali, il contraente si assume la franchigia convenuta nella polizza per ogni evento. Per i sinistri menzionati qui di seguito valgono le seguenti deroghe:
a) danni a locali presi in locazione in occasione della consegna dell’ap partamento:
I. globalmente CHF 300 alla consegna del domicilio permanente;
II. per gli eventi che devono essere trattati durante il periodo di locazione viene dedotta la franchigia per danni materiali concor data nella polizza;
b) danni a oggetti presi in custodia:
III. CHF 200 per sinistro;
c) danni a veicoli a motore appartenenti a terzi ai sensi dell’art 36.1:
IV. per ogni sinistro, il 10% del danno, almeno CHF 500;
d) danni a cavalli appartenenti a terzi ai sensi dell’art. 36.2:
V. per ogni sinistro, il 10% del danno, almeno CHF 300.
38 Procedura in caso di sinistro
Se si verifica un sinistro, le cui presumibili conseguenze potrebbero riguardare l’assicurazione o se sono state formulate delle pretese di risarcimento di responsabilità civile contro una persona assicurata, il contraente ha l’obbligo di informarne immediatamente xxxxx.xxxxxx. Se un sinistro provoca il decesso di una persona, xxxxx.xxxxxx deve essere avvertita entro 24 ore.
xxxxx.xxxxxx dovrà essere parimenti informata senza indugio se, in seguito a un sinistro, viene avviato un procedimento di polizia o penale o se la parte lesa fa valere le sue pretese per via legale. xxxxx.xxxxxx si riserva il diritto di nominare un difensore o un avvocato, a cui la persona assicurata deve rilasciare procura. xxxxx.xxxxxx si impegna a gestire il sinistro solo nella misura in cui le pretese di risarcimento superino la franchigia contrattuale. xxxxx.xxxxxx conduce le trattative con le parti lese. Essa agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate e il risarcimento delle pretese avanzate dalle parti lese è vincolante per le persone assicurate. xxxxx.xxxxxx è autorizzata a versare l’indennità direttamente alle parti lese, senza dedurre un’eventuale franchigia; in un tal caso, la persona assicurata è tenuta a rimborsarle la franchigia, rinunciando a qualsiasi obiezione.
Senza l’autorizzazione di xxxxx.xxxxxx, le persone assicurate sono tenute ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con le parti lese o i rappresen tanti delle stesse per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento; esse non devono né riconoscere pretese, né concludere transazioni, né versare indennità. Inoltre, senza l’autorizzazione di xxxxx.xxxxxx alle per sone assicurate non è concesso di cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi. Oltre a ciò le persone assicurate devono fornire a xxxxx.xxxxxx senza che essa debba sollecitarle, tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i provvedimenti presi dalle parti lese e infine consegnarle senza indugio tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (in particolare i documenti giudiziari come: convocazioni, com parse, sentenze, ecc.) e sostenerla per quanto possibile nella liquidazione del sinistro.
Se non si riesce a raggiungere un accordo con le parti lese e viene inten tata una causa giudiziaria, le persone assicurate devono affidarne la gestione civile a xxxxx.xxxxxx. Essa ne assume le spese nei limiti dell’art. 32. Se a una persona assicurata è aggiudicato un risarcimento delle spese processuali, questo spetta a xxxxx.xxxxxx nella misura in cui non si tratti di coprire le spese personali della persona assicurata.
39 Riduzione delle prestazioni assicurative
In caso di violazione colposa delle disposizioni legali e contrattuali o degli obblighi, l’indennizzo può essere ridotto o perfino soppresso, nella misura in cui tale violazione abbia influito sulla causa del sinistro o sull’entità del danno, a meno che il contraente non provi che il suo com portamento non ha avuto alcuna influenza sulla causa del sinistro o sull’entità del danno.
40 Regresso
Se, a norma di legge, non possono essere opposte alle parti lese le disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) che limitano o annullano la copertura, a xxxxx.xxxxxx spetta il diritto di regresso contro la persona assicurata nella misura in cui essa sarebbe autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.
Rimane riservata la convenzione particolare nella polizza riguardante la protezione in caso di colpa grave ai sensi dell’art. 36.5.
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni XX 00
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