ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
per la realizzazione del complesso polifunzionale dedicato allo sport professionistico ed amatoriale, all’educazione e all’intrattenimento, denominato “Bosco dello sport” a Tessera, in variante agli strumenti urbanistici comunali
(art. 7 della LR Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
L’anno ***********, addì** mese**, presso la sede del Comune di Venezia, in Venezia, Ca’ Farsetti, San Marco n. 4186, sono presenti:
- Comune di Venezia, c.f. 00339370272, con sede in Venezia, Ca’ Farsetti, San Marco n. 4186, in persona del dott. ……………, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. …………….. del ………………. (di seguito: Comune);
- Città metropolitana di Venezia, c.f. 80008840276, con sede in Venezia – Palazzo Ca’ Corner – San Marco n. 2662, in persona del dott ,
Sindaco metropolitano pro tempore della Città metropolitana di Venezia, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del suddetto Ente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. …………….. del ………………. (di seguito Città Metropolitana);
di seguito denominate, congiuntamente, “le Parti”
premesso che
il Comune di Venezia e la Città metropolitana di Venezia condividono il comune obiettivo di realizzare un polo sportivo e di aggregazione sociale di livello quan- tomeno metropolitano dedicato allo sport professionistico ed amatoriale, all’educazione, all’intrattenimento socio-culturale, nell’ambito conosciuto come “Quadrante di Tessera” nella terraferma veneziana, strategico per la sua loca- lizzazione in prossimità delle più importanti infrastrutture di trasporto (aero - porto, rete autostradale e rete ferroviaria);
il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 del Comune di Venezia, ap- provato con Deliberazione n. 60 del 21 dicembre 2021, nella Sezione Strategi- ca 2022-2025, Missione di bilancio n. 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libe - ro”, individua l’obiettivo strategico “M6_10.1 - Promuovere stili di vita fondati sui valori dello sport”, attraverso la realizzazione di impianti sportivi di eccel- lenza (stadio-palasport-piscina olimpionica), con l’apporto di capitali pubblici e/ o privati, anche per attrarre competizioni di rilievo internazionale e per soste- nere gli atleti nel raggiungimento di risultati di livello nazionale ed internazio- nale;
analoghi obiettivi strategici sono contenuti nel Documento Unico di Program- mazione della Città Metropolitana, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 18 gennaio 2022, che prevede la promozione del territo- rio, della cultura e dello sport, attraverso il rafforzamento della qualità dell’offerta culturale e sportiva (Missione 06 – Politiche giovanili e tempo libe- ro). Missione da attuare attraverso:
- la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento, l’adeguamento tec- nologico, l’efficientamento energetico degli impianti esistenti, ma anche con la realizzazione di nuove strutture;
- la promozione sociale e della cultura dello sport;
Rilevato che
l’art. 7 della L.R. 11/04 prevede la promozione di un Accordo di Programma per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pub- bliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;
il sopra richiamato istituto è specificamente disciplinato dall’art. 34 del D. Lgs.
n. 267/2000 anche con riferimento agli effetti di variazione degli strumenti ur- banistici vigenti;
con il presente Accordo di programma si intende realizzare un’area polifunzio- nale a vocazione sportiva metropolitana, denominata “Bosco dello sport”, quale spazio urbano offerto alla comunità capace di rappresentare un luogo modello ove, attraverso lo sport, formare e coltivare la cultura del benessere psico-fisi- co, della condivisione e della coesione sociale, il tutto in un ambito territoriale contraddistinto da una profonda consapevolezza ecologica ed ambientale;
educazione e sport è un binomio che necessita di sinergia tra le istituzioni sportive e quelle educative per attivare una contaminazione positiva con cui, attraverso i valori universali e intramontabili dello sport, si fondi un patto cul- turale e sociale che garantisca in tutti gli ambienti “formali” e “non formali”
l’apprendimento di competenze in grado di trasformare l’agire nel contesto so- ciale fin dalla giovane età;
lo sport rappresenta la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola e per questo all’interno del Bosco dello Sport si prevede anche la possibilità della realizzazione di edifici scolastici (di grado superiore) la cui competenza appar- tiene alla città Metropolitana;
il “Bosco dello sport” è un intervento complesso, di primario interesse pubblico, un’opera costituita da più infrastrutture la cui realizzazione richiede un’azione integrata tra Comune di Venezia e Città metropolitana di Venezia;
Considerato inoltre che
il Piano strategico della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 21/12/2018, individua tra gli obiettivi prioritari nella “Linea di Programma 11 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO: TURISMO, CULTURA E SPORT, i seguenti:
- riconoscimento e sostegno della crescita socio-culturale della comunità metropolitana attraverso la diffusione della pratica dello sport, quali valori riconosciuti e condivisi in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva;
- sviluppo e promozione del territorio, attraverso lo sport come fenomeno sociale ed economico di primaria importanza, risultando uno strumento per educare, formare, favorire l’integrazione e la solidarietà, in grado di guardare con attenzione ai più giovani e senza trascurare gli adulti;
- pianificazione della ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, adeguamento tecnologico, efficientamento energetico degli impianti sportivi esistenti, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture, tenendo conto delle concentrazioni territoriali;
Il Piano Territoriale Generale metropolitano, approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 3 del 01.03.2019, riporta la previsione strategica di rafforzamento del “Polo di servizi di rango sovra provinciale” e del “Polo produttivo di rilievo metropolitano – regionale” afferente al sistema del Corridoio V, localizzati a Tessera (artt. 49-50 NT), con individuazione della funzione di “Polo sportivo” di interesse metropolitano e di centro per il tempo libero e la ricreazione. Tali previsioni strategiche vengono inoltre accompagnate da previsioni di sviluppo infrastrutturale intermodale di collegamento alle strutture aeroportuali di Tessera, con ipotesi progettuale di connessione viaria (art. 56) alternativa alla SS14, linea ferroviaria di progetto ed ipotesi di tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità (art. 55 NT);
il progetto “P.AGE.S. - dal Piano strategico all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia” si pone l'obiettivo di definire
l'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, strumento strettamente connesso con il Piano strategico metropolitano, ed in particolare con la sua revisione in un’ottica di sostenibilità.
il PAT – Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, in vigore dal 15 novembre 2014, individua l’ambito strategico del “Quadrante di Tessera” che, rispetto a quello oggetto del presente Accordo, si estende anche su un’ampia area a est della bretella autostradale;
analogamente, il Piano degli Interventi vigente del Comune di Venezia, per l’ambito in esame, prevede le seguenti destinazioni d’uso:
- un’area sportiva, dove realizzare stadio e arena, nelle vicinanze dell’aeroporto;
- un’area per attrezzature economiche, commerciali - turistiche - direzionali, per una superficie di pavimento di 152.780 mq, pari a circa 000.000 xx;
- aree ad uso agricolo;
la variante agli strumenti urbanistici oggetto del presente Accordo prevede, in sintesi:
- l’individuazione nel PAT del “Bosco dello Sport”, come infrastruttura strate- gica per lo sviluppo della città metropolitana;
- la modifica alle previsioni del Piano degli Interventi con:
- la conferma della destinazione urbanistica per impianti sportivi e la loro traslazione verso nord, in modo da rispettare i vincoli aeroportuali e le prescrizioni dell’ENAC;
- la soppressione delle previsioni edificatorie a destinazione commerciale, turistica e direzionale;
- la realizzazione di ampie superfici boscate;
- la previsione delle necessarie infrastrutture di trasporto;
la Città Metropolitana ha manifestato la propria disponibilità all’accordo in ragione delle importanti finalità dal punto di vista strategico e sociale, tenuto conto che, anche ai sensi dell’art. 12 dello Statuto metropolitano, il Consiglio dell’Ente è chiamato all’approvazione del presente Accordo;
il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato la deliberazione n del
……………, conferendo mandato al Sindaco per la sottoscrizione di un Accordo di Programma finalizzato all’approvazione della variante al PAT e al PI necessaria per la realizzazione del “Bosco dello sport”.
allo scopo di creare le condizioni per la realizzazione di questo progetto di rilevante interesse pubblico, le parti hanno avviato una prima collaborazione
finalizzata ad ottimizzare le opportunità di reperimento di finanziamenti esterni, nell’ambito delle risorse euro-unitarie e nazionali e, in particolare, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
l’attuazione dell’Accordo di Programma rende possibile la realizzazione degli interessi pubblici convergenti, permettendo la modifica della strumentazione urbanistica generale comunale con la procedura più efficace e, in particolare, il rispetto dei tempi, quale condizione indispensabile per l’ottenimento ed il mantenimento dei finanziamenti previsti dalle misure di intervento del PNRR, a valere sulle realizzazioni oggetto del presente accordo;
Riconosciuto che
- il presente Accordo di Programma permette il raggiungimento degli interessi perseguiti dalle Parti, come sopra evidenziati e, di seguito, meglio specificati:
- consentire la realizzazione degli obiettivi strategici enunciati nei Documenti Unici di Programmazione, approvati dalla Città metropolitana e dal Comune di Venezia, sostenuti in parte con risorse derivanti dal PNRR;
- consentire ai cittadini metropolitani di disporre di innovative occasioni di aggregazione socio-culturale, a partire dalle manifestazioni sportive e di spettacolo, anche di livello internazionale, e di fruire quotidianamente di luoghi di moderna socialità, in ragione della naturalità e multi- funzionalità delle strutture nelle quali si articola l’intervento;
- incrementare il patrimonio comunale delle aree boschive, fruibili anche in mobilità sostenibile, con le conseguenti ricadute positive anche sotto il profilo ambientale;
- migliorare la qualità dell’istruzione orientata allo sport, permettendo alla Città metropolitana di incrementare l’offerta formativa con strutture adeguate all’interno di un grande spazio a finalità sociale e sportiva;
- fornire, anche in ambito regionale, strutture adeguate ad attività culturali di livello internazionale che richiedono grandi spazi (concerti, musical, grandi eventi);
Visti
- l’articolo 7 “Accordo di programma” della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
- l’art. 37 “Compensazione urbanistica” della stessa L.R. 11/04 che prevede “…Con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di
vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che
il presente Accordo di Programma comporta variante al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi del Comune di Venezia e, conseguentemente, viene approvato ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 267/2000, e con il procedimento di cui all’articolo 7, commi 2 e seguenti della legge regionale 11/2004;
nella seduta della Conferenza dei Servizi del ……………….. è stato verificato con esito positivo il consenso unanime dei soggetti interessati;
la proposta di Accordo di Programma è stata depositata per dieci giorni presso la segreteria del Comune;
dell’avvenuto deposito è stato dato avviso sull’Albo Pretorio del Comune e della Città Metropolitana;
il Comune ha provveduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed ha convocato tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati;
nella seduta del ………………. gli enti si sono espressi definitivamente sull’Accordo anche sulla base delle osservazioni presentate;
l’Accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza, e, comportando variante al Piano di Assetto del Territorio, sarà approvato definitivamente con atto formale del Presidente della Città Metropolitana;
il presente Accordo di Programma instaura fra Comune e Città Metropolitana un rapporto collaborativo di lunga durata, che trascende la semplice manifestazione di assenso all’attuazione del progetto o del programma prospettato e determina l’insorgenza di reciproci obblighi in ordine al successivo svolgimento delle funzioni e delle attività di rispettiva competenza;
prima della ratifica del presente Accordo da parte del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale approverà i progetti di fattibilità tecnica delle opere pubbliche previste dall’Accordo stesso, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree ad esso soggette, fatta salva e impregiudicata la facoltà dei proprietari delle aree assoggettate a vincolo di esproprio e delle amministrazioni di avvalersi dell’istituto della “compensazione
urbanistica” di cui all’art. 37 della L.R.11/2004;
Tanto premesso, visto e considerato le amministrazioni in intestazione stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1 – Premesse ed allegati
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
Articolo 2 – Oggetto
2.1 Il presente Accordo di Programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e, fermo restando quanto previsto dal seguente articolo 4, sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da realizzarsi da parte dei soggetti sottoscrittori come previsti dalle norme vigenti. L’approvazione dell’Accordo comporta variante al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi del Comune di Venezia, come da documentazione elencata al successivo punto 2.
2.2 Al presente Accordo di Programma sono allegati i seguenti elaborati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Variante urbanistica
Allegato 1 - Relazione urbanistica
Allegato 2 - PAT Tav4a Carta della Trasformabilità
Allegato 3 - PAT Tav4b Carta della Trasformabilità - Rete Ecologica Allegato 4 – PAT Norme Tecniche - Art.32
Allegato 5 – PAT Norme Tecniche Allegato A - ATO 5 Dese Allegato 6 - Piano degli Interventi
Allegato 7 - Piano degli Interventi Scheda Normativa
Allegato 8 - Rapporto Preliminare di VAS ai sensi art. 13 Dlgs 152/2006 s.m.i Allegato 9 - Valutazione di incidenza VincA ai sensi DGRV 1400/2017 Allegato 10 - Compatibilità idraulica ai sensi DGRV n.2948 del 06.10.2009
Allegato 11 - Relazione preventiva di interesse archeologico ai sensi art. 28 D.lgs 42/2004
Allegato 12 - Attestazione rischio idraulico ai sensi del Piano Generale Rischio Alluvioni
Piano Particellare Espropri
Allegato 13 - CI 15145 Viabilità Elenco Ditte PPE Allegato 14 - CI 15145 Viabilità Planimetria PPE Allegato 15 - CI 15146 Bosco Elenco ditte PPE Allegato 16 - CI 15146 Bosco Planimetria PPE
Allegato 17 - CI 15147 Opere di Urbanizzazione Elenco ditte PPE Allegato 18 - CI 15147 Opere di Urbanizzazione Planimetria PPE
-
Articolo 3 – Contenuti dell’Accordo di Programma
3.1 L’Accordo di Programma approva l’intervento della “Bosco dello sport” in variante agli strumenti urbanistici comunali, esplicitando gli obblighi tra le parti per la realizzazione delle opere previste nella variante urbanistica. Le risorse finanziarie per l’attuazione dell’accordo sono stabilite tra le parti con specifiche intese e contratti al di fuori del contenuto del presente Accordo. I provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere saranno adottati dai soggetti competenti per legge. La stazione appaltante sarà individuata dalle parti successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.
Articolo 4 – Obblighi dei soggetti sottoscrittori
4.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, vengono pattuiti i seguenti reciproci obblighi:
il Comune di Venezia si impegna a:
- acquisire le aree di proprietà dei privati soggette ad esproprio identificate nelle Tavole allegate e necessarie per la realizzazione del “Bosco dello sport”, anche tramite compensazione urbanistica ai sensi dell’articolo 37 della L.R. 11/04, nel caso di specifica proposta dei proprietari;
- rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi di competenza, nei tempi tecnici necessari alla realizzazione delle opere nel rispetto dei tempi fissati dal PNRR;
- svolgere le procedure di gara necessarie per l’acquisizione dei lavori e dei servizi inerenti le opere di cui al presente accordo;
- individuare e nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- rispettare le misure previste dai protocolli di legalità eventualmente applicabili;
la Città Metropolitana si impegna a:
- coordinare la progettazione degli itinerari ciclabili previsti dall’intervento garantendone la connessione con il sistema metropolitano, coerentemente con il redigendo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);
- rilasciare i pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi di competenza, nell’ambito dei procedimenti necessari alla realizzazione delle opere, compresi quelli relativi alla variazione degli strumenti urbanistici;
- trasferire al Comune di Venezia i seguenti finanziamenti, sulla base delle spese che verranno rendicontate e ritenute ammissibile dalle competenti strutture di controllo, derivanti da:
- “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021, per un importo pari ad € 580.000,00 come da determinazione dirigenziale n. 746 del 15/03/2022;
- risorse di cui al PNRR e, in particolare, da quanto previsto dall’art. 21 del
D.L. 152/2021 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2
- Investimento 2.2» per un importo pari ad € 93.581.321,26, laddove tali risorse non siano immediatamente rese disponibili al Comune in qualità di soggetto attuatore;
- acquisire al proprio patrimonio la viabilità principale del complesso “ Bosco dello Sport”, in quanto d’interesse metropolitano, una volta collaudate le opere di urbanizzazione, inclusi gli impianti di illuminazione pubblica;
- favorire, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e di programmazione in materia, l’inserimento nel percorso di riconoscimento ordinamentale del polo di istruzione a livello superiore previsto nell’intervento
Articolo 5 – Durata dell’Accordo
5.1 Il presente Accordo ha durata sino al completamento dell’intera operazione, secondo la tempistica indicata nel presente atto, negli allegati e nelle fasi di progettazione e di esecuzione dell’intervento e, comunque, non oltre 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo medesimo.
5.2 L’Accordo potrà essere modificato e/o prorogato secondo le modalità e nei
termini previsti dalla legislazione vigente, previa concorde volontà delle Parti firmatarie.
5.3 Spetta al Comitato di Vigilanza di cui al successivo articolo 7 accertare la conclusione dell’iter dell’Accordo.
Articolo 6 – Variante urbanistica
6.1 Con il presente Accordo di Programma si approvano le varianti al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi del Comune di Venezia, come da allegati da n. 1 a n. 7 di cui all’articolo 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso.
Articolo 7 – Collegio di vigilanza
7.1 Ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, la vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma e degli eventuali interventi sostitutivi sarà effettuata da un Collegio di Vigilanza così composto:
- il Sindaco del Comune di Venezia o suo delegato
- il Sindaco della Città metropolitana di Venezia o suo delegato;
- un terzo rappresentante nominato in accordo fra le due amministrazioni, anche fra soggetti ad esse appartenenti, che svolgerà anche le funzioni di coordinamento.
7.2 Al Collegio spetta il controllo tecnico sull’attuazione dell’Accordo di Programma, anche con riferimento all’esecuzione delle opere pubbliche da esso previste. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal Sindaco del Comune di Venezia o suo delegato.
7.3 Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, avvalendosi anche di ispezioni e di consulenze, oltre che delle periodiche relazioni effettuate dal Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di cui al successivo art. 8.
7.4 In particolare, il Collegio di vigilanza:
- vigila sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Accordo;
- provvede all’individuazione ed analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti agli interventi, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
- richiede documenti ed informazioni alle amministrazioni partecipanti, convocandone, ove necessario, i rappresentanti e/o effettuando, previo accordo, eventuali sopralluoghi;
- propone ogni utile azione per favorire lo svolgimento delle attività di cui al presente atto;
- è competente a dirimere preliminarmente e in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti tecnico-
amministrativi e all’interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
- propone le eventuali modifiche al presente Accordo, ove ne rilevi la necessità;
- riceve copia degli atti relativi all’ultimazione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichiarazioni di conformità delle opere ed alle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni eseguite.
7.5 Per le attività svolte dal Presidente e dai componenti del Comitato di vigilanza non saranno corrisposti emolumenti.
Articolo 8 – Responsabile dell’attuazione dell’Accordo
8.1 Responsabile dell’attuazione dell’Accordo è il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore o suo delegato.
8.2 Al Responsabile dell’attuazione dell’Accordo sono attribuiti i seguenti compiti:
− assicurare le funzioni di segreteria del Comitato di Vigilanza e la verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso, tramite soggetto da lui individuato;
− esercitare ogni attività utile ai fini del coordinamento tra le amministrazioni partecipanti al presente Accordo;
− monitorare e fornire ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell’Accordo di Programma;
− predisporre e trasmettere al Collegio di Xxxxxxxxx, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell’Accordo contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l’indicazione di eventuali problematiche amministrative, finanziarie o tecniche che si frappongono alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
8.3 Per le attività svolte dal Responsabile dell’attuazione dell’Accordo non saranno corrisposti emolumenti.
Articolo 9 – Registrazione e spese contrattuali
9.1 Il presente Accordo di Programma costituisce accordo amministrativo tra sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca per questo atto l’applicazione dell’articolo 16 – Tabella All. “B” al Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).
Articolo 10 – Rinvio alle norme vigenti
10.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.
Articolo 11 – Norme finali e transitorie
11.1 Il presente Accordo, composto da n ………….. pagine e dagli allegati, e le relative varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Venezia acquisteranno efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul BUR dell’atto di approvazione definitiva del Presidente della Città Metropolitana.
11.2 Gli enti partecipanti al presente Accordo, in ragione dell’interesse comune e delle finalità pubbliche perseguite, si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione degli interventi previsti.
11.3 L’amministrazione comunale si impegna a non adottare prescrizioni anche di natura regolamentare che possano essere in contrasto con l’attuazione del presente Accordo.
Articolo 12 – Controversie e conciliazioni
12.1 Per ogni controversia riguardante l’applicazione, l’esecuzione e/o la interpretazione del presente Accordo, il Foro competente sarà quello di Venezia.
Comune di Venezia Il Sindaco
Città metropolitana di Venezia Il Sindaco