Schema contratto
Schema contratto
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica
L'anno , addì del mese di in Roma, nella sede del Dipartimento della funzione pubblica, innanzi a me dott. , in qualità di Ufficiale rogante delegato alla stipula dei contratti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti,
SONO COMPARSI
in rappresentanza della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (C.F. n. 80243510585), di seguito Dipartimento, il Cons. Xxxxx Xxxxxxxxx, Direttore dell‟Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni,
E
La società (P.I. e C.F. ), con sede in , rappresentata dal/la Dott./ssa
, nato a ( ) il , in qualità di legale rappresentante pro-tempore, giusta nomina del d‟ora in poi affidataria.
PER
La stipula del contratto concernente l‟affidamento del servizio di “Assistenza tecnica all‟Organismo Intermedio - Dipartimento della funzione pubblica per l‟attuazione efficace del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020”.
PREMESSO CHE
• in data 3 agosto 2015 è stata stipulata tra l‟Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento una delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell‟ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020;
• il Dipartimento, per l‟acquisizione del servizio di “Assistenza tecnica all‟Organismo Intermedio - Dipartimento della funzione pubblica per l‟attuazione efficace del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020”, ha indetto una procedura aperta per la selezione di un soggetto cui affidarne la realizzazione;
• il Dipartimento ha, quindi, esperito la gara a procedura aperta per l‟affidamento del servizio di cui al punto precedente, con pubblicazione del relativo bando sulla GUUE, GURI e siti istituzionali;
• con decreto n. del è stata nominata la Commissione di valutazione prevista dall‟articolo 11 del disciplinare di gara relativo al bando di gara citato;
• con nota del , acquisita con protocollo n. , il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso all‟Ufficio i verbali di gara e ha dato comunicazione dell‟esito della valutazione;
• in data è stato adottato il decreto n. di aggiudicazione definitiva della gara a favore della Società e che di tale aggiudicazione è stata data comunicazione in data ;
• il Codice Identificativo Gara (CIG) è ;
• il Codice Unico di Progetto (CUP) è .
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti come sopra costituite, avendone io Ufficiale Xxxxxxx accertata l'identità e la capacità giuridica, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
1. L‟esecuzione del presente contratto è regolata:
a. dalle clausole del capitolato tecnico, dal disciplinare di gara e dall‟offerta tecnica ed economica dell‟affidataria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Dipartimento e l‟affidataria relativamente alla fornitura del servizio;
b. dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c. dall‟articolo 8 del decreto legislativo n. 303/99 e dal susseguente D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente l‟autonomia finanziaria e la contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l‟amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dal codice civile, dalle altre norme di diritto privato e dal capitolato d‟oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.1985 per quanto non espressamente regolato.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. L‟affidataria realizzerà le attività nel rispetto del capitolato tecnico e del disciplinare di gara allegati al bando di gara e secondo l‟offerta tecnica ed economica presentata e depositata agli atti di questo Dipartimento, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi ivi previsti e secondo le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.
2. Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara, nonché nella offerta tecnica formulata dall‟affidataria, le attività da realizzare sono quelle riconducibili all‟articolo 2 del disciplinare di gara ed all‟articolo 1 del capitolato tecnico.
ART. 3 - DURATA E EFFICACIA DEL CONTRATTO
1. Il servizio ha la durata di 48 mesi a partire dalla data di acquisto dell‟efficacia del medesimo contratto.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica si riserva, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs.163/2006, di ricorrere, entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, all‟affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, al massimo, a quello di aggiudicazione.
3. Eventuali proroghe per la conclusione delle attività potranno essere autorizzate dal Dipartimento, purché espressamente richieste dall‟affidataria almeno 30 giorni prima della scadenza del servizio e adeguatamente motivate.
4. L‟efficacia e l‟esecuzione del contratto sono condizionate all‟esito positivo dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Qualora detti controlli non diano esito positivo, il contratto si intende risolto. Nulla è dovuto al prestatore d‟opera neanche in caso abbia iniziato l‟esecuzione del contratto prima della formalizzazione dell‟esito positivo dei suddetti controlli.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO
1. Il servizio oggetto del presente affidamento sarà realizzato d‟intesa con il Dipartimento secondo le modalità specificate in offerta. L'importo del servizio è stabilito in € ( /00) oltre I.V.A. pari a € ( /00), per un onere complessivo di
€ ( /00) come da offerta dell‟affidataria in sede di gara.
2. Gli oneri per la sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00).
ART. 5 – RAPPORTO DI LAVORO E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
1. L‟affidataria è unica responsabile nei confronti del proprio personale impiegato e nei confronti dei terzi nell‟espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L‟affidataria ha l‟obbligo di garantire i lavoratori per gli infortuni di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività prestate anche direttamente all‟interno dei locali del Dipartimento, manlevando quest‟ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
3. L‟affidataria ha l‟obbligo di osservare, oltre il presente contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d‟opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione di relativi contributi, esonerando il Dipartimento da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
4. L‟affidataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l‟esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l‟affidataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L‟affidataria si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dal Dipartimento o da altre amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell‟espletamento del servizio, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Dipartimento ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso l‟affidataria si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
L‟affidataria, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell‟espletamento del presente affidamento.
ART. 7 – QUINTO D’OBBLIGO E VARIANTI
Il Dipartimento può richiedere all‟affidataria, nei casi previsti dall‟articolo 311, comma 2, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell‟importo di cui all‟articolo 4 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l‟affidataria non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
Il Dipartimento si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall‟articolo 311 comma 3, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell‟importo di cui all‟articolo 4 del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l‟affidataria non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell‟articolo 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con la sottoscrizione del presente contratto l‟affidataria espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Dipartimento purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell‟esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall‟affidataria se non è stata approvata dal Direttore dell‟esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall‟articolo 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell‟affidataria, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ART. 8 – SUBAPPALTO
L„affidataria, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l‟esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. (da inserire nel caso in cui l’affidataria abbia dichiarato in sede di offerta di non avvalersi del subappalto)
E‟ ammesso il subappalto, alle condizioni e con le modalità di cui all‟art. 118 del d. lgs. n. 163/2006 e nel rispetto di tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La parte di servizio che viene concessa in subappalto, non può superare il 30% del valore dell‟offerta.
E‟ fatto obbligo all‟affidatario di trasmettere al Dipartimento, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l‟indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ai sensi dell‟articolo 118, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006.
ART. 9 – CAUZIONE A GARANZIA
Ai sensi dell‟articolo 113 del d. lgs. n. 163/2006 e in ottemperanza a quanto previsto dall‟articolo
15 del disciplinare di gara, a garanzia dell‟esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l‟Affidataria ha depositato la cauzione costituita mediante n. del emessa da:
per l‟importo di € ( ), in favore del Dipartimento.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Dipartimento, con la quale verrà attestata l‟assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell‟esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell‟affidataria. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell‟avanzamento dell‟esecuzione, nel limite massimo dell‟ottanta percento dell‟iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all‟istituto garante, da parte dell‟affidataria, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l‟avvenuta esecuzione del pagamento.
L‟ammontare residuo, pari al venti per cento dell‟iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
ART. 10 – RECESSO
Fermo restando quanto previsto all‟articolo 22, comma 2, il Dipartimento ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all‟affidataria
con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l‟affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Dipartimento. In caso di recesso del Dipartimento, l‟affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d‟arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
Il Dipartimento si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell‟affidataria non dovesse essere più necessaria. In tal caso l‟affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d‟arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
L‟affidataria rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
In adempimento a quanto previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 il Dipartimento recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell‟articolo 94 del citato decreto legislativo fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
ART. 11 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA
Qualora taluno dei componenti dell‟organo di amministrazione o l‟amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell‟affidataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l‟ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Dipartimento ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Dipartimento potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall‟articolo 38 del d. lgs. n. 163/2006. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Dipartimento che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso Dipartimento potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all‟affidataria con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente punto, l‟affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d‟arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all‟articolo 1671 codice civile.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
E‟ fatto divieto all‟affidataria di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell‟esecutore del contratto disciplinate dall‟articolo 116 del d. lgs. n. 163/2006, il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all‟articolo 116 del decreto legislativo citato.
L‟affidataria può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse dall‟articolo 117 del
d. lgs. n. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l‟esercizio dell‟attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Dipartimento. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E‟ fatto altresì divieto all‟affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all‟incasso.
Ai sensi della determinazione dell‟Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l‟affidataria si impegna a comunicare il CIG n. 6467258621 al cessionario,
eventualmente anche nell‟atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti alla società mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell‟affidataria medesima riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell‟affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Dipartimento al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 13 – RISOLUZIONE
Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l‟ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell‟affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all‟esecuzione in danno dell‟affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell‟eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l‟adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell‟articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all‟affidataria con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento;
b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto;
c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto;
d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato);
e) cessione parziale o totale del contratto;
f) inosservanza delle disposizioni contenute nel DPR n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e nel DPCM 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell‟etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di tutte le altre disposizioni previste nel Patto di integrità sottoscritto in data ;
g) mancato rispetto degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni dei dipendenti dell‟affidataria (articolo 5); mancato rispetto degli obblighi di riservatezza (articolo 6); mancata presentazione della cauzione (articolo 9); mancato rispetto delle clausole penali e divieto di sospensione dei servizi (articolo 14).
In caso di risoluzione del contratto, l‟affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all‟esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara aperta europea, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del d. lgs. n. 163/2006. Si procederà all‟interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l‟originario aggiudicatario.
L‟affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall‟originaria affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall‟articolo 135 del d. lgs. n. 163/2006 il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
ART. 14 – VERIFICHE, PENALI E SOSPENSIONE DEI SERVIZI
Salvo ogni diversa modalità e momento di verifica che il Dipartimento intenderà disporre in corso d‟opera e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato tecnico, le prestazioni offerte dall‟affidataria saranno oggetto di verifica di corrispondenza, adeguatezza, completezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti con riferimento alle disposizioni del capitolato tecnico, alle previsioni dell‟offerta tecnico-economica, alle previsioni del progetto esecutivo generale e dei singoli piani esecutivi semestrali e alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto.
Qualora i risultati siano giudicati non soddisfacenti, l‟affidataria è tenuta a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Dipartimento. Qualora l‟affidataria si rifiuti di provvedere, il Dipartimento applicherà la penale prevista nel successivo capoverso ed eventualmente si riserva di provvedere con altra Ditta, imputando i costi all‟affidataria stessa.
Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel capitolato e nell‟offerta tecnica, alle previsioni del piano di lavoro, ovvero diversamente concordata con il Dipartimento, imputabili
( /00)
all‟affidataria, sarà applicata nei confronti di quest‟ultima una penale di euro al
giorno, pari all‟1 per mille dell‟importo del contratto, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dal Dipartimento.
La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del Dipartimento, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell‟inadempimento o dalla fidejussione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il Dipartimento di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
L‟affidataria non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Dipartimento. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell‟affidataria costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Dipartimento procederà all‟incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell‟affidataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Dipartimento e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Il Dipartimento potrà sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l‟efficacia del contratto stipulato con l‟affidataria, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta alla stessa. In conseguenza dell‟esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all‟affidataria.
ART. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L‟affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all‟articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall‟articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L‟affidataria, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell‟articolo 3, comma 8, secondo periodo della legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un‟apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
L‟affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell‟inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è
tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
L‟affidataria si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l‟obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un‟apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.
L‟affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
ART. 16 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo a favore dell‟affidataria di euro verrà erogato con le seguenti modalità:
90% dell‟importo contrattuale ripartito in 16 rate trimestrali posticipate, il cui importo sarà determinato in relazione alle attività effettivamente svolte nel trimestre di riferimento;
10% dell‟importo contrattuale a saldo.
I pagamenti di cui al 90% dell‟importo contrattuale saranno disposti su presentazione, e previa positiva valutazione, della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all‟ultima pagina dal legale rappresentante:
relazione tecnica sull‟attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l‟indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento con l‟indicazione delle attività svolte da ogni componente;
i prodotti realizzati nel periodo di riferimento del pagamento;
una tabella indicante le giornate/uomo impiegate, per ognuna delle professionalità, così come proposto in sede di offerta economica, e l‟avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nella stessa offerta economica/piano di lavoro per il periodo di riferimento.
In esito alla positiva valutazione, l‟affidataria emette fattura elettronica in attuazione dell‟articolo 1, commi da 209 a 213 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, dandone immediata comunicazione al Dipartimento. Il codice identificativo per la registrazione e la trasmissione delle note di debito sul Sistema di Interscambio (SdI), il sistema informatico gestito dall‟Agenzia delle Entrate, è C3IB3A, corrispondente al Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni. Per l‟utilizzo della piattaforma occorre essere registrati nella sezione Fisconline o Entratel dell‟Agenzia delle Entrate:
xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxxxxxxxx.xxx
Il pagamento del saldo, a favore dell‟affidataria sarà disposto su presentazione e previa positiva valutazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all‟ultima pagina dal legale rappresentante:
relazione finale sull‟attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l‟indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento in relazione a quanto previsto nell‟offerta tecnica/economica/piano di lavoro;
tutti i prodotti realizzati nell‟intero periodo di svolgimento del servizio in relazione a quanto previsto nell‟offerta tecnica/piano di lavoro;
una tabella con l‟indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell‟intero periodo di svolgimento del servizio, in relazione a quanto previsto nell‟offerta economica/piano di lavoro.
La liquidazione di ogni importo avverrà a seguito del ricevimento della fattura, redatta nei modi di legge, emessa dall‟affidataria previa positiva valutazione da parte del Dipartimento della documentazione descritta ai punti precedenti.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. solari dalla data di esigibilità della fattura. Esso è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali presso il fondo di Rotazione e quindi l‟amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.
Per la liquidazione delle fatture si applica quanto previsto dall‟articolo 4 del d.P.R. n.207/2010.
In particolare la liquidazione delle fatture è subordinata all‟esito positivo della verifica di regolarità contributiva che il Dipartimento effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ove il DURC acquisito dovesse risultare irregolare, il Dipartimento procederà ai sensi dell‟articolo 4, comma 2 del d.P.R. n.207/2010. In ogni caso, trova applicazione la disposizione di cui all‟articolo 4, comma 3 del d.P.R. citato.
La liquidazione delle fatture di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA compresa) è inoltre subordinata all‟esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell‟economia e delle finanze n.40 del 18 gennaio 2008 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni).Nel caso risulti un inadempimento a carico del beneficiario all‟obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, il Dipartimento applicherà quanto disposto dall‟articolo 3 del citato decreto.
I pagamenti avverranno mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato codice IBAN
acceso presso intestato all‟affidataria. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.
Ciascuna fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto e dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG 6467258621) e il Codice Unico di Progetto (CUP J81E15001140007).
Il Dipartimento si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.
Ai sensi dell‟articolo 3 della legge 9 ottobre 2002 n. 231 viene esclusa la corresponsione degli interessi moratori nel caso in cui il ritardo derivi da fatti non imputabili all‟Amministrazione.
ART. 17 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, l‟affidataria dovrà rispettare la tempistica formulata nell‟offerta e le eventuali ulteriori prescrizioni della committente.
In ogni caso l‟affidataria dovrà formulare, entro 10 giorni solari a decorrere dalla data di acquisto dell‟efficacia del presente contratto, un piano di lavoro generale contenente, tenuto conto di tutto quanto richiesto dal capitolato tecnico e proposto nell‟offerta tecnica, la pianificazione di dettaglio delle attività da realizzare nell‟intero periodo contrattuale, articolate in relazione agli obiettivi indicati, ai diversi target di destinatari da coinvolgere; le metodologie adottate; l‟indicazione dei risultati attesi, gli indicatori di riferimento individuati, nonché il planning temporale e dei costi per le singole attività; la descrizione del gruppo di lavoro previsto (nominativi, professionalità messe in campo, esperienza, giornate/uomo previste per ciascun componente del gruppo di lavoro); le
modalità di organizzazione e governo del progetto e di interrelazione con il committente Dipartimento della funzione pubblica.
Sulla scorta di tale piano di lavoro generale dovranno altresì essere predisposti e consegnati i piani di lavoro trimestrali, che dovranno contenere gli elementi di maggiore dettaglio delle attività da realizzare nel semestre di riferimento. All‟interno dei piani di lavoro trimestrali dovrà essere quantificato, relativamente ad ogni prodotto o servizio, l‟onere economico di riferimento.
Detti piani di lavoro trimestrali dovranno essere consegnati con anticipo di almeno venti giorni rispetto all‟inizio del periodo di riferimento, salvo il primo, che dovrà essere consegnato entro lo stesso termine previsto per la presentazione del piano di lavoro generale.
Il progetto esecutivo generale e i piani di lavoro trimestrali saranno formalmente approvati dal Dipartimento. Qualora il piano generale o i piani di lavoro trimestrali presentati risultino inadeguati o insufficienti, l‟Affidataria dovrà conformarsi alle indicazioni formulate dal Dipartimento entro 10 giorni solari dalla comunicazione delle stesse.
Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il progetto di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell‟aggiudicatario.
ART. 18 – GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro indicato dall„affidataria in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso del Dipartimento.
Qualora l‟affidataria, durante lo svolgimento del servizio, si trovi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l‟autorizzazione al Dipartimento, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell‟offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di specifica documentazione.
ART. 19 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE
Ai sensi dell‟articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, é stato individuato nel Cons. Xxxxx Xxxxxxxxx, il Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell‟affidamento e dell‟esecuzione del servizio, mentre l‟Affidataria indicherà un proprio rappresentante definito Referente.
Ai sensi dell‟articolo 300 del decreto del 5 ottobre 2010, n. 270 é stato individuato nella dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, il direttore dell'esecuzione del contratto.
In caso di sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, del direttore dell‟esecuzione o del Referente, la parte che procede in tal senso deve darne comunicazione scritta all‟altra parte.
ART. 20 – PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO
I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall‟affidataria nell‟ambito o in occasione dell‟esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva del Dipartimento, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l‟utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d‟autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
L‟affidataria si obbliga espressamente a fornire al Dipartimento tutta la documentazione e il materiale necessario all‟effettivo sfruttamento di tali diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all‟eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Dipartimento in eventuali registri od elenchi pubblici.
ART. 21 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIA
Sono a carico dell‟affidataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all‟integrale espletamento dell‟oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L‟affidataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d‟arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall‟osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell‟affidataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L‟affidataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Dipartimento. L‟affidataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L‟affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all‟esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Dipartimento, nonché a dare immediata comunicazione al Dipartimento di ogni circostanza che abbia influenza sull‟esecuzione del contratto. Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L‟affidataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L‟affidataria è tenuta a comunicare al Dipartimento ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Dipartimento entro 10 giorni solari dall‟intervenuta modifica.
Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell„affidataria, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e obblighi:
tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio;
la ripetizione di quei servizi oggetto del presente contratto che a giudizio del Dipartimento non risultino eseguiti a regola d‟arte;
l‟obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Dipartimento ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
l‟obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall‟affidataria verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso la affidataria si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
ART. 22 – REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo del contratto è soggetto a revisione da effettuarsi ai sensi dell‟articolo 115 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell‟articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il Dipartimento si riserva di recedere dal contratto qualora i parametri delle convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
ART. 23 - EFFICACIA DEL CONTRATTO
L‟efficacia e l‟esecuzione del contratto sono condizionate all‟esito positivo dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Qualora detti controlli non diano esito positivo il contratto si intende risolto. Nulla è dovuto all‟Affidataria prestatore d‟opera neanche in caso abbia iniziato l‟esecuzione del contratto prima della formalizzazione dell‟esito positivo dei suddetti controlli.
ART. 24 - DOMICILIO LEGALE SOCIETA’ AFFIDATARIA
Ai fini del presente contratto, l‟affidataria elegge domicilio legale a .
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010, verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento.
L‟informativa completa di cui all‟articolo 13 del citato decreto legislativo cui si rimanda, forma parte integrante e sostanziale del presente incarico.
ART. 26 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra il Dipartimento e la affidataria in merito all‟interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all‟Autorità Giudiziaria, foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.
ART. 27 – CLAUSOLA DI “PANTOUFLAGE”
L‟affidataria presta dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell‟amministrazione committente, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbia esercitato, nei confronti dell‟affidataria, poteri autoritativi o negoziali per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa amministrazione, l‟evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.
ART. 28 – PATTO DI INTEGRITA’
Al presente contratto viene allegato il Patto di integrità firmato in data che stabilisce la reciproca, formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l‟espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 29 – RINVIO
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un‟inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri di mia fiducia mediante strumenti informatici su n.__ pagine e righe della pagina , dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono qui in calce ed a margine di ogni foglio, con successiva sottoscrizione digitale da parte del sottoscritto del file di conversione del cartaceo firmato. Di tutti gli allegati al presente contratto è stata omessa la lettura per concorde volontà delle parti che me ne hanno dato dispensa, avendomi le stesse dichiarato di averne preso esatta conoscenza.
Roma,
PER L‟AFFIDATARIA PER IL DIPARTIMENTO
L‟UFFICIALE ROGANTE
Ai sensi e per gli effetti dell‟articolo 1341 del codice civile, le parti espressamente accettano le clausole contrattuali di cui agli articoli: 2 – Obbligatorietà del contratto; 4 – Corrispettivo dell‟affidamento; 7 – Quinto d‟obbligo e varianti; 8 – Subappalto; 9 – Cauzione a garanzia; 10 – Recesso; 11 – Recesso per giusta causa; 13 – Risoluzione; 14 – Verifiche, penali e sospensione dei servizi; 16 – Modalità di pagamento; 18 – Gruppo di lavoro; 20 – Proprietà delle risultanze del servizio; 21 – Obblighi e adempimenti a carico dell‟affidataria;. 26 – Foro competente; 27 – Clausola di “Pantouflage”; 28 – Patto di integrità.
PER LA AFFIDATARIA PER IL DIPARTIMENTO
L‟UFFICIALE ROGANTE