CONVENZIONE
PRINCIPATO DI MONACO
CONVENZIONE
GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO
CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO
Il Presidente della Repubblica Italiana e
Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco,
animati dal desiderio di coordinare i rapporti tra i due Paesi in materia di sicurezza sociale,
hanno deciso di m odificare e di unificare in un unico testo gli accordi e le Convenzioni anteriorm ente conclusi e, all’uopo, hanno designato i loro Rappresentanti plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica Italiana,
Sig. Xxxxx XXXXXX, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri,
S.A.S. il Principe di Monaco,
Sig. Xxxxx XXXXXXX, Conseiller de Gouvernem ent pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales,
i quali, dopo aver scambiato i loro poteri riconosciuti in buona e debita form a, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Titolo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
a) il termine «legislazione» designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e futuri di ciascuno dei Paesi contraenti ed il cui campo di applicazione è precisato all’art. 3;
b) il termine «autorità competente» designa l’Autorità amministrativa cui spetta, in ciascun Paese contraente, l’applicazionedelle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione, e cioè:
A Monaco:
– il Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali; In Italia:
– il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità;
c) il termine «istituzione» designa in ciascuno dei Paesi contraenti gli organismi di gestione dei regimi di prestazioni di cui all’art. 3;
d) il termine «istituzione competente» designa l’organism o di iscrizione dell’interessato al momento della domanda di prestazioni e nei confronti del quale ha diritto a prestazioni, oppure avrebbe diritto se risiedesse o se i suoi aventi diritto risiedessero sul territorio del Paese cui appartiene detto organismo;
e) il termine «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di soggiorno» designa rispettivam ente l’istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l’interessato risiede e l’istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l’interessato soggiorna, secondo la legislazione che applica;
f) il term ine «Paese competente» designa il Paese contraente sul territorio del quale si trova l’istituzione com petente;
g) il termine «residenza» designa il luogo ove l’interessato dimora abitualmente;
h) il termine «soggiorno» designa il luogo ove l’interessato dimora temporaneam ente;
i) il termine «lavoratore» designa i lavoratori subordinati, nonché le persone ad essi assimilati dalle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione;
j) il term ine «familiari» designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione del Paese ove
risiedono. Tuttavia, se detta legislazione considera com e fam iliari solo le persone conviventi con il lavoratore stesso, detta condizione è considerata soddisfatta, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, quando dette
persone sono prevalentem ente a carico del lavoratore;
k) il termine «superstiti» designa le persone riconosciute com e tali ai termini della legislazione applicabile. Tuttavia, se detta legislazione considera quali superstiti solo le persone che convivono con il defunto, questa condizione è considerata soddisfatta, ai fini dell’applicazione della presente convenzione, qualora dette persone siano state
prevalentem ente a carico del lavoratore;
l) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e di occupazione, quali definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione in base alla quale sono stati com piuti, nonché i periodi assimilati nella m isura in cui sono riconosciuti da detta legislazione come equivalenti a periodi di
assicurazione;
m) i term ini «prestazioni», «pensioni», «rendite» designano le prestazioni, le pensioni, le rendite (ivi com presi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici), le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o supplementari, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite;
n) il termine «prestazioni familiari» designa le prestazioni in denaro destinate a com pensare i carichi di fam iglia;
o) il termine «assegni in caso di morte» designa ogni somm a versata una tantum , nel caso di decesso, eccettuate le prestazioni in capitale di cui alla lettera m) del presente articolo.
Art. 2
Paragrafo 1 – I lavoratori m onegaschi o italiani subordinati o considerati come tali dalle legislazioni di cui all’art. 3 della presente Convenzione, di seguito denom inati «lavoratori» , sono rispettivamente sottoposti alle dette
legislazioni applicabili in Italia o nel Principato di Monaco.
Ne beneficiano nelle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno di tali Paesi.
Paragrafo 2 – I cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell’altro Paese possono beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Paese, delle disposizioni delle legislazioni elencate al paragrafo 1) dell’art. 3 relative all’assicurazione volontaria o facoltativa.
A tal fine, i periodi di assicurazione compiuti in uno dei Paesi possono essere totalizzati, se del caso, con quelli com piuti nell’altro Paese.
Paragrafo 3 – I profughi o gli apolidi, quali definiti rispettivamente nell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e nell’articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, sono assimilati, per l’applicazione della presente Convenzione, ai cittadini dei due Paesi contraenti.
Art. 3
Paragrafo 1 – Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono:
1°) nel Principato di Monaco:
a) la legislazione relativa all’organizzazione dei servizi sociali;
b) la legislazione sulle pensioni di vecchiaia dei lavoratori subordinati con esclusione tuttavia delle disposizioni concernenti la vecchiaia uniforme;
c) la legislazione relativa alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità, morte, ivi comprese le disposizioni che accordano ai titolari di una pensione proporzionale o uniforme o di una rendita il beneficio delle
prestazioni in natura in caso di malattia o di m aternità;
d) la legislazione sulla dichiarazione, l’indennizzo e l’assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) la legislazione relativa al regime delle prestazioni familiari;
f) la legislazione relativa ai regim i particolari dei servizi sociali e di vecchiaia, in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti.
2°) in Italia:
a) la legislazione sull’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
b) le legislazioni concernenti le prestazioni dovute in caso di m alattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;
c) la legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le m alattie professionali;
d) la legislazione sugli assegni familiari;
e) la legislazione sui regimi speciali di sicurezza sociale in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti.
Paragrafo 2 – La presente Convenzione si applicherà ugualm ente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che m odificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo precedente,
Tuttavia, essa si applicherà:
a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad una nuova branca di sicurezza sociale, solo se interverrà, all’uopo, un accordo tra i Paesi contraenti;
b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora non vi sia opposizione del Governo del Paese nel quale l’estensione è stata realizzata o del Governo dell’altro
Paese.
Gli atti di cui alla lettera precedente devono formare oggetto di una comunicazione ufficiale al Governo dell’altro Paese contraente.
In caso di opposizione da parte del Governo del Paese che ha proceduto all’estensione, tale opposizione deve essere notificata contemporaneam ente alla comunicazione ufficiale sopraindicata.
L’opposizione del Governo dell’altro Paese deve essere notificata entro tre m esi dalla ricezione della predetta com unicazione.
Art. 4
Paragrafo 1 – I lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.
I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione di detto Paese.
Paragrafo 2 – Il principio enunciato al paragrafo 1 del presente articolo comporta le seguenti eccezioni:
a) i lavoratori occupati in uno dei Paesi, da una impresa dalla quale dipendono norm alm ente e che sono occupati
temporaneam ente nell’altro Paese, restano sottoposti alla legislazione vigente nel primo Paese, alla condizione che la durata probabile della loro occupazione sul territorio del secondo Paese non oltrepassi i dodici m esi; nel caso in cui tale occupazione, per m otivi im prevedibili, superasse i dodici m esi, l’applicazione della legislazione vigente nel primo Paese potrà eccezionalmente essere m antenuta con l’accordo dell’Autorità com petente del secondo Paese;
b) i lavoratori delle im prese pubbliche o private di trasporto che si recano dall’uno dei Paesi contraenti nell’altro
Paese, e che sono occupati nelle unità m obili di tali imprese, sono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese ove l’impresa ha la propria sede;
c) i viaggiatori o rappresentanti di comm ercio che esercitano la loro attività nei due Paesi sono sottoposti alla
legislazione del Paese sul territorio del quale risiedono abitualm ente, qualunque sia la sede dell’im presa o delle im prese per il conto della quale o delle quali essi lavorino.
d) i lavoratori occupati nelle acque territoriali o nel porto di uno dei Paesi contraenti a bordo di una nave battente bandiera dell’altro Paese contraente, senza tuttavia far parte dell’equipaggio, sotto sottoposti alla legislazione del primo Paese;
e) i lavoratori a domicilio sono sottoposti alla legislazione in vigore nel luogo del loro lavoro qualunque sia il luogo ove ha sede l’impresa del datore di lavoro.
Le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare quelle relative al versamento dei contributi, saranno determinate con Accordo Amministrativo.
Paragrafo 3 – Le Autorità competenti dei Paesi contraenti potranno prevedere, di comune accordo, altre eccezioni ai principi enunciati al paragrafo 1) del presente articolo.
Potranno ugualmente convenire che le eccezioni previste al paragrafo 2) di cui sopra non si applicheranno in certi casi particolari.
Art. 5
Le disposizioni dell’art. 4 paragrafo 1 sono applicabili ai lavoratori di qualunque nazionalità occupati nelle Sedi diplomatiche o consolari italiane o m onegasche o che sono al servizio personale di agenti di tali Sedi.
Tuttavia:
1 – sono esclusi dall’applicazione del presente articolo gli agenti diplomatici o consolari di carriera nonché i funzionari appartenenti agli organici delle Cancellerie;
2 – i lavoratori cittadini del paese rappresentato dalla Sede diplomatica o consolare, possono optare, entro un
term ine che sarà fissato con Accordo Amministrativo, tra l’applicazione della legislazione del Paese ove lavorano e quella della legislazione del loro Paese di origine.
Art. 6
Le disposizioni delle legislazioni italiane o m onegasche di cui all’art. 3 che restringono i diritti degli stranieri o oppongono a questi limitazioni in relazione al luogo della loro residenza non sono applicabili, in materia di
prestazioni economiche, pensioni o rendite e assegni di m orte, ai lavoratori beneficiari della presente convenzione.
TITOLO II
Disposizioni particolari per ciascun tipo di prestazione
Capitolo I
Assicurazione malattia-tubercolosi e Assicurazione maternità
Art. 7
Paragrafo 1– I lavoratori che si recano dall’uno dei Paesi contraenti nell’altro per esercitarvi la loro attività
beneficiano, così com e i loro fam iliari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni previste dalla legislazione di detto Paese nel caso di m alattia o di turbercolosi, purché:
1º) – essi soddisfano le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti successivamente o alternativam ente nei due Paesi;
2º) – la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro ultim a iscrizione al regim e di detto Paese.
Paragrafo 2 – Nel caso in cui la m alattia si sia m anifestata prima dell’iscrizione al regime del Paese del nuovo luogo di lavoro e qualora il periodo di assicurazione compiuto precedentem ente dal lavoratore nel regim e dell’altro Paese non abbia cessato di produrre effetto, le prestazioni rimangono a carico di quest’ultim o regime. Le condizioni in cui sono erogate saranno determinate con Accordo Am ministrativo.
Art. 8
Paragrafo 1 – I lavoratori che si recano dall’uno dei Paesi contraenti nell’altro Paese per esercitarvi la loro attività
beneficiano, così com e i loro fam iliari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni di maternità di detto Paese, purché essi soddisfino alle condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della
legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti nel Paese che lasciano con quelli compiuti posteriormente all’iscrizione al regime del Paese del nuovo luogo di lavoro.
Paragrafo 2 – L’onere delle prestazioni dell’assicurazione maternità incombe all’istituzione competente dalla quale dipendeva il lavoratore alla data presunta del concepimento.
Le condizioni in cui dette prestazioni sono erogate, saranno determinate con Accordo Amministrativo.
Art. 9
Paragrafo 1 – I lavoratori di cui all’art. 4 paragrafo 2a) e 3) ed all’art. 5 punto 2 che soddisfano alle condizioni per aver diritto alle prestazioni dovute in caso di malattia, ivi com presa la tubercolosi, e di maternità richieste dalla
legislazione del Paese alla quale rim angono sottoposti, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni:
– le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell’istituzione com petente, dall’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che quest’ultim a applica;
– le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall’istituzione competente.
Paragrafo 2 – Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono ugualmente applicabili ai familiari del lavoratore.
Art. 10
Paragrafo 1 – I lavoratori che esercitano la loro attività sul territorio di uno dei Paesi e risiedono sul territorio
dell’altro Paese, e che, tenuto conto eventualm ente della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi, soddisfino alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Paese del
luogo di lavoro, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni:
– le prestazioni in natura sono erogate per conto dell’istituzione competente del luogo di lavoro, dall’istituzione del luogo di residenza secondo le m odalità e nei limiti previsti dalla legislazione applicabile da quest’ultima istituzione;
– le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall’istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla legislazione che essa applica.
Paragrafo 2 – Le disposizioni di cui sopra, concernenti le prestazioni in natura, sono applicabili ai familiari che risiedono sul territorio del Paese contraente diverso da quello nel quale il lavoratore esercita la sua attività, a
condizione tuttavia che non abbiano diritto a prestazioni analoghe in virtù della legislazione del Paese di residenza.
Paragrafo 3 – I lavoratori ed i familiari di cui ai paragrafi precedenti possono, sia in caso di urgenza medica sia con l’autorizzazione preventiva dell’istituzione competente del Paese del luogo di lavoro, ricevere le cure sul territorio di questo Paese e beneficiare delle prestazioni previste dalla sua legislazione.
Art. 11
Paragrafo 1 – I lavoratori che risiedono nel Paese sul cui territorio esercitano la loro attività nonché i loro familiari possono, se soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di detto Paese per aver diritto alle prestazioni, ricevere cure sul territorio dell’altro Paese, nei casi seguenti:
a) quando durante un soggiorno su detto territorio il loro stato di salute necessiti di cure immediate;
b) quando l’istituzione competente del luogo di lavoro li autorizzi, nel corso di una cura, a trasferire la loro residenza su detto territorio;
c) quando la detta istituzione li autorizzi a recarsi su detto territorio per ricevervi le cure che il loro stato necessita.
Paragrafo 2 – Le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 possono essere rispettivamente rifiutate nel solo caso in cui:
– lo spostam ento dell’interessato è sconsigliato per ragioni mediche debitamente stabilite;
– le cure richieste dallo stato dell’interessato possono essere prestate sul territorio del Paese del luogo di residenza.
Le autorizzazioni di cui al precedente paragrafo possono essere concesse a posteriori nel caso in cui l’interessato non abbia potuto, per ragioni riconosciute valide, richiederle in tempo utile ed il loro rilascio si dimostri fondato.
Paragrafo 3 – Le disposizioni dei precedenti paragrafi sono applicabili ai titolari di una pensione d’invalidità, di vecchiaia e superstiti, di una rendita d’infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché ai loro familiari.
Paragrafo 4 – Nelle ipotesi di cui al presente articolo le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
– le prestazioni in natura sono erogate per conto dell’istituzione competente del luogo di lavoro, dall’istituzione dell’altro Paese, secondo le modalità previste dalla legislazione di quest’ultimo Paese e nel lim ite della durata fissata dalla legislazione del Paese del luogo di
lavoro;
– le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall’istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla propria legislazione.
Art. 12
Paragrafo 1 – Le prestazioni erogate dall’istituzione del Paese di residenza alle condizioni previste all’art. 10 per conto dell’istituzione com petente del luogo di lavoro sono rim borsate forfettariam ente da quest’ultima sulla base di un costo medio le cui modalità di calcolo sono determinate con Accordo Amministrativo.
Tuttavia, il valore del forfait di base non può eccedere il costo medio per lavoratore delle prestazioni corrispondenti erogate dal regim e generale del Paese del luogo di lavoro.
Paragrafo 2 – L’ammontare delle prestazioni in natura erogate al lavoratore ed, eventualmente ai suoi fam iliari residenti nel Paese del luogo di lavoro, secondo la legislazione di detto Paese, è dedotto dall’ammontare del rimborso forfettario previsto al primo com ma del precedente paragrafo.
Paragrafo 3 – Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare altre modalità di rim borso.
Paragrafo 4 – Le condizioni di applicazione del presente articolo e le modalità di rimborso saranno determinate con Accordo Am ministrativo.
Art. 13
Le prestazioni erogate alle condizioni previste agli art. 7 paragrafo 2, 8 paragrafo 2, 9, 11 e 15 per conto
dell’istituzione competente dall’istituzione del Paese sul cui territorio le cure sono state ricevute, sono rimborsate integralmente dalla predetta istituzione competente su giustificazione delle spese sostenute.
Art. 14
Paragrafo 1 – I titolari di una pensione o di una rendita acquisita in base alla totalizzazione dei periodi di
assicurazione compiuti nei due Paesi che hanno diritto alle prestazioni in natura dell’assicurazione m alattia in virtù della legislazione dei due Paesi, beneficiano, unitamente ai loro fam iliari, di dette prestazioni alle seguenti condizioni:
– dette prestazioni sono erogate dall’istituzione del Paese sul territorio del quale si trova la residenza degli interessati e secondo la legislazione applicabile in detto Paese.
Esse restano a carico di detta istituzione.
Paragrafo 2 – Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione di ciascuno dei Paesi, i titolari di una pensione o di una rendita acquisita in base ai periodi di assicurazione compiuti in un solo Paese, che dia diritto alle prestazioni in natura dell’assicurazione m alattia, e che risiedono sul territorio dell’altro Paese beneficiano,
unitamente ai loro fam iliari, di dette prestazioni a condizione che la pensione o la rendita sia stata liquidata sulla base di un minimo di 360 m esi di lavoro.
Dette prestazioni sono erogate dall’istituzione del Paese di residenza e secondo la legislazione applicabile in detto Paese; sono rimborsate forfettariamente dall’istituzione competente dell’altro Paese alle condizioni determinate con Accordo Am ministrativo.
Art. 15
La concessione da parte dell’istituzione di uno dei Paesi contraenti per conto dell’istituzione dell’altro Paese, di protesi, di grandi apparecchi e di prestazioni in natura di grande importanza è subordinata alla preventiva
autorizzazione dell’istituzione competente, salvo casi di urgenza.
Le modalità di applicazione del presente articolo saranno regolate con Accordo Amm inistrativo.
Art. 16
Per l’esercizio del controllo medico dei beneficiari di cure, gli organism i di ciascun Paese potranno effettuare i necessari controlli sul territorio dell’altro Paese alle condizioni fissate con Accordo Am ministrativo.
Art. 17
Paragrafo 1 – Le disposizioni della legislazione italiana relative al contenzioso del controllo tecnico sono applicabili alle cure erogate ai beneficiari di prestazioni del regime italiano sul territorio monegasco; le decisioni prese
s’im pongono alle istituzioni italiane.
Paragrafo 2 – Le disposizioni della legislazione monegasca relative al contenzioso del controllo tecnico sono
applicabili alle cure erogate ai beneficiari di prestazioni del regime m onegasco sul territorio italiano, le decisioni prese s’im pongono alle istituzioni m onegasche.
Paragrafo 3 – Le eventuali decisioni adottate dalle istituzioni di un Paese sono comunicate alle autorità com petenti dell’altro Paese.
CAPITOLO II
Assegni in caso di morte
Art. 18
Paragrafo 1– Quando un lavoratore o un titolare di pensione o di rendita o uno dei fam iliari m uore sul territorio di un Paese diverso da quello cui appartiene l’istituzione competente, il decesso è considerato come sopraggiunto sul
territorio del Paese competente.
Paragrafo 2 – L’istituzione competente è tenuta a concedere gli assegni previsti in caso di morte dalla legislazione che essa applica, tenuto conto, se del caso, dei periodi di assicurazione com piuti successivam ente o
alternativam ente nei due Paesi, anche nel caso in cui il beneficiario risieda sul territorio dell’altro Paese.
Paragrafo 3 – Le disposizioni del presente articolo sono ugualm ente applicabili nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
CAPITOLO III
Assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti
Art. 19
I periodi di assicurazione compiuti in ciascuna delle legislazioni dei due Paesi contraenti sono totalizzati a condizione che non si sovrappongano sia per la determ inazione del diritto alle prestazioni sia per il mantenimento o il recupero di tale diritto.
L’Accordo Am ministrativo determ inerà le regole applicabili nel caso di sovrapposizione di periodi.
Art. 20
Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno dei Paesi contraenti siano sufficienti per avere diritto alle prestazioni di detta legislazione, l’istituzione competente di detto Paese determ ina l’amm ontare della prestazione di cui è debitrice, secondo la propria legislazione, in base a detti periodi.
Le disposizioni del precedente comma sono ugualmente applicabili qualora l’interessato possa aver diritto alle prestazioni della legislazione dell’altro Paese contraente per effetto della totalizzazione dei periodi previsti all’art. 19.
Art. 21
Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei Paesi contraenti siano
rispettivamente sufficienti per aver diritto alle prestazioni di ciascuna di dette legislazioni, l’istituzione competente di ciascun Paese determina l’importo della prestazione di cui è debitrice, secondo la propria legislazione, in virtù dei
periodi compiuti sotto quest’ultima legislazione.
Art. 22
Qualora i periodi di assicurazione compiuti sia in base alla legislazione di uno dei Paesi contraenti, sia sotto quella di ciascuno di essi, siano insufficienti per avere diritto alle prestazioni di detta legislazione o di ciascuna di esse, l’istituzione competente di detto Paese o di ciascuno di essi, procede alla totalizzazione dei periodi prevista all’art.
19, per determinare, secondo la propria legislazione, se l’interessato soddisfi alla condizione di durata di assicurazione che essa richiede.
Art. 23
Nel caso in cui il diritto a prestazione sia acquisito per effetto della totalizzazione dei periodi previsti all’art. 19, l’im porto è determinato dall’istituzione debitrice competente alle seguenti condizioni:
– in funzione sia della durata dei periodi compiuti sotto la propria legislazione sia, se del caso, della durata di detti periodi in rapporto all’insieme dei periodi compiuti sotto la legislazione dei due Paesi contraenti, in quest’ultim o caso, l’istituzione com petente determina l’importo teorico della prestazione alla quale l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi totalizzati fossero stati compiuti esclusivam ente sotto la propria legislazione;
– nel caso in cui la legislazione di uno dei Paesi contraenti lim iti la durata dei periodi da prendere in considerazione, la totalizzazione è effettuata dall’istituzione competente di tale Paese solo a concorrenza di tale massim o;
– nel caso in cui sia fatta applicazione della regola del prorata, i periodi com piuti in base alla legislazione dell’altro
Paese contraente sono presi in considerazione per il valore m edio dei contributi versati o delle retribuzioni percepite, quale risulta dai periodi riconosciuti validi dall’istituzione debitrice;
– nel caso in cui la legislazione di uno dei Paesi contraenti fa dipendere l’importo della prestazione dal num ero dei familiari o dei superstiti, l’istituzione com petente di detto Paese prende in considerazione, per la determinazione di detto importo, tra le predette persone, quelle che risiedono sul territorio dell’altro Paese contraente.
Art. 24
In caso di totalizzazione, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di un
Paese contraente non è superiore ad un anno, l’istituzione di detto Paese non è tenuta a concedere prestazioni per i detti periodi, salvo se, in virtù di tali soli periodi, un diritto a prestazione è acquisito in virtù di detta legislazione. In tale caso, il diritto è liquidato in maniera definitiva in funzione di questi soli periodi.
Ciò nonostante, detti periodi sono presi in considerazione per l’apertura del diritto mediante totalizzazione nei confronti della legislazione dell’altro Paese contraente.
Art. 25
Se l’importo delle pensioni dovute dalle istituzioni competenti dei Paesi contraenti in virtù della totalizzazione dei periodi non raggiunge la prestazione m inima fissata, se del caso, dalla legislazione del Paese di residenza l’istituzione competente di tale Paese completa detto importo fino a concorrenza della prestazione minim a.
Art. 26
Paragrafo 1 – Qualora la legislazione di uno dei Paesi contraenti subordini la concessione di certe prestazioni, o di certi vantaggi, alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regim e speciale, o, se del caso, in una professione o un’occupazione determinata, i periodi, compiuti in base alla
legislazione dell’altro Paese contraente sono presi in considerazione, per la concessione di detti vantaggi, solo se sono stati com piuti in un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione, o, se del caso, nella stessa occupazione.
Paragrafo 2 – Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l’interessato non soddisfa le condizioni richieste per
beneficiare di dette prestazioni o di detti vantaggi, questi periodi sono presi in considerazione per la concessione
delle prestazioni del regime generale senza tener conto della loro specificità.
Art. 27
Paragrafo 1 – Qualora, domandando per la prim a volta la liquidazione del diritto a pensione, dopo aver com piuto periodi di assicurazione nei due Paesi contraenti, l’interessato non soddisfi alle condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, ma soddisfi solo alle condizioni richieste da entrambe ma si sia avvalso della possibilità
offerta dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti, di differire la liquidazione dei suoi diritti ad una prestazione, l’amm ontare delle prestazioni dovute in virtù della legislazione nazionale nei confronti della quale i diritti sono liquidati è calcolato in conformità alle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1 o dell’articolo 22.
Paragrafo 2 – Qualora le condizioni richieste dalla legislazione dell’altro Paese contraente siano soddisfatte o, qualora l’interessato chieda la liquidazione dei suoi diritti che aveva differito nei confronti della legislazione di uno dei Paesi contraenti, si procede alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù di detta legislazione nei termini degli articoli 20, paragrafo 1, o 22, a seconda che sia necessario o meno fare ricorso alla totalizzazione, senza che sia necessario procedere ad una revisione dei diritti già liquidati.
Tuttavia, solo i periodi compiuti anteriormente alla prima liquidazione sono presi in considerazione per la totalizzazione.
Art. 28
Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili, per analogia, ai diritti dei superstiti.
Art. 29
Le modalità di pagam ento delle prestazioni liquidate in conformità alle disposizioni precedenti sono determinate con Accordo Am ministrativo.
CAPITOLO IV
Prestazioni familiari
Art. 30
Paragrafo 1 – I lavoratori che esercitano la loro attività sul territorio di uno dei Paesi contraenti ed i cui familiari
risiedono sul territorio dell’altro Paese contraente beneficiano delle prestazioni familiari alle condizioni previste dalla legislazione di quest’ultimo Paese.
Paragrafo 2 – Tali prestazioni sono a carico dell’istituzione competente del Paese del luogo di lavoro.
Paragrago 3 – In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le prestazioni familiari sono erogate alle condizioni previste dalla legislazione italiana qualora l’attività sia esercitata sul territorio italiano.
Art. 31
Per l’apertura del diritto alle prestazioni familiari vengono presi in considerazione, se necessario, i periodi di assicurazione compiuti sia nell’uno che nell’altro dei Paesi contraenti.
Art. 32
Le modalità per la concessione ed il rimborso delle prestazioni familiari nonché le regole concernenti il cumulo saranno fissate con Accordo Amm inistrativo.
CAPITOLO V
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 33
In caso di infortunio sul lavoro, i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel luogo di lavoro eccettuati i casi previsti al paragrafo 2 dell’art. 4 di cui sopra.
Art. 34
È parimenti considerato infortunio sul lavoro l’infortunio sopravvenuto ad un lavoratore, regolarmente autorizzato a lavorare in uno dei Paesi contraenti, mentre si reca dal Paese di residenza o del luogo di soggiorno abituale nel
Paese del luogo di lavoro o vice versa, a condizione che non si sia allontanato dal percorso norm ale o che non l’abbia interrotto per un m otivo estraneo alla sua occupazione.
Art. 35
Paragrafo 1 – Qualora il lavoratore abbia esercitato, esclusivamente sul territorio di uno dei due Paesi, una attività suscettibile di provocare una malattia professionale, rimane sottoposto alla legislazione di tale Paese, anche se la dichiarazione della malattia è fatta mentre lavora nell’altro Paese.
Paragrafo 2 – Qualora il lavoratore abbia esercitato, sul territorio dell’uno e dell’altro Paese, una attività suscettibile di provocare una malattia professionale indennizzata dalla legislazione dei due Paesi, è sottoposto alla legislazione del Paese sul cui territorio è stata esercitata da ultimo l’attività suscettibile di provocare detta m alattia professionale, purché soddisfi alle condizioni previste da detta legislazione.
Se il lavoratore è affetto da silicosi l’onere delle prestazioni in denaro sarà ripartito tra le istituzioni competenti dei due Paesi proporzionalmente alla durata, sul territorio dell’uno e dell’altro Paese, dei periodi di lavoro che lo abbiano esposto al rischio da prendere in considerazione. Tuttavia, le Autorità competenti dei due Paesi possono convenire, di comune accordo, l’applicazione delle predette regole ad altre malattie professionali.
Paragrafo 3 – In caso di aggravamento di una m alattia professionale di un lavoratore che ha beneficiato o beneficia, di un indennizzo per detta m alattia professionale in base alla legislazione dell’uno dei due Paesi, sono applicabili le seguenti regole:
a) se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di quest’ultimo Paese un’attività suscettibile di provocare la malattia professionale, l’istituzione competente del primo Paese è tenuta a prendere a suo carico le prestazioni in virtù della propria legislazione, tenuto conto dell’aggravamento;
b) se il lavoratore ha esercitato sul territorio di quest’ultimo Paese una tale attività, l’istituzione competente del primo Paese deve concedere le prestazioni in base alla propria legislazione, senza tener conto dell’aggravamento; l’istituzione competente dell’altro Paese concede al lavoratore il complemento di rendita il cui im porto, determ inato secondo la legislazione di detto Paese, è calcolato sulla base delle differenze tra la nuova percentuale di incapacità risultante dall’aggravam ento e quella fissata a seguito della malattia, prima dell’aggravamento.
Tuttavia, qualora l’onere delle prestazioni in denaro relative alla silicosi, sia stato ripartito in conformità al secondo com ma del paragrafo 2 del presente articolo, tra le istituzioni competenti dei due Paesi, le prestazioni in denaro risultanti dall’aggravamento di detta m alattia saranno concesse com e segue:
– nel caso in cui il lavoratore non ha più esercitato l’attività suscettibile di provocare detta m alattia o ha esercitato tale attività sul territorio dei due Paesi, le prestazioni in denaro saranno ugualmente ripartite sulla stessa base;
– nel caso in cui il lavoratore abbia esercitato, sul territorio di uno dei due Paesi, l’attività suscettibile di provocare detta malattia, le prestazioni in denaro relative all’aggravamento restano a carico dell’istituzione competente di detto Paese.
Art. 36
Per la determ inazione della percentuale di incapacità relativa ad un infortunio sul lavoro sopravvenuto o ad una m alattia professionale manifestata in uno dei Paesi contraenti, gli infortuni sul lavoro anteriori o le malattie professionali anteriori che rientrino nella competenza della legislazione dell’altro Paese contraente, anche se la percentuale di incapacità fosse inferiore al minimo indennizzabile, sono presi in considerazione allo stesso modo
degli infortuni o delle malattie considerate dalla legislazione alla quale la vittima è sottoposta per il nuovo infortunio o per la nuova malattia.
Tuttavia, il risarcimento del primo infortunio o della prima malattia continua a rim anere a carico dell’organism o com petente del Paese che ne sosteneva già l’onere.
Art. 37
Le prestazioni previste dalla legislazione di uno dei due Paesi contraenti possono essere concesse ai lavoratori ed ai loro familiari sul territorio dell’altro Paese secondo le condizioni e le modalità che saranno stabilite con Accordo
Amm inistrativo.
Titolo III
Disposizioni diverse
Capitolo I
Collaborazione Amministrativa
Art. 38
Paragrafo 1 – Le Autorità competenti, nonché le istituzioni dei due Paesi contraenti, si presteranno assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione di sicurezza sociale.
Detta collaborazione amm inistrativa è, in linea di massima, gratuita, tuttavia, le Autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare il rimborso di alcune spese.
Paragrafo 2 – Per l’applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni dei due Paesi contraenti possono comunicare direttam ente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.
Art. 39
Paragrafo 1 – Il beneficio delle esenzioni dei diritti di registro, di cancelleria, di bollo e di tasse consolari previste
dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti per i documenti da produrre alle amministrazioni od istituzioni di detto Paese è esteso ai docum enti corrispondenti da produrre per l’applicazione della presente Convenzione alle
amm inistrazioni o istituzioni dell’altro Paese.
Paragrafo 2 – Tutti gli atti, documenti di qualsiasi specie da produrre per l’applicazione della presente Convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.
Art. 40
Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un determinato term ine ad una autorità o ad un’istituzione di uno dei Paesi contraenti competenti per ricevere domande, dichiarazioni e ricorsi in materia di sicurezza sociale sono considerate ricevibili qualora siano presentate entro lo stesso termine ad una Autorità o istituzione corrispondente dell’altro Paese; in questo caso, quest’ultima dovrà trasmettere, senza indugio, le
domande, dichiarazioni e ricorsi all’istituzione competente.
La data in cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso sono stati presentati ad una autorità o istituzione competente di uno dei Paesi contraenti è considerata data di presentazione nei confronti dell’autorità o istituzione corrispondente dell’altro Paese.
Art. 41
Paragrafo 1 – Le autorità competenti dei Paesi contraenti stabiliranno direttamente, sotto form a di accordo
amm inistrativo, le regole di applicazione della presente Convenzione in quanto dette regole necessitano di una intesa tra di esse.
Esse si comunicheranno in tem po utile le altre disposizioni prese in vista dell’esecuzione della presente Convenzione all’interno del proprio Paese, nonché le modifiche sopravvenute nelle legislazioni e regolamentazioni di cui
all’articolo 3.
Paragrafo 2 – Le autorità competenti dei Paesi contraenti determineranno di com une accordo le misure da prevedere al fine di evitare i cumuli nel caso in cui l’applicazione delle legislazioni o regolamentazioni dei Paesi contraenti e
della presente Convenzione avesse per effetto l’apertura simultanea dei diritti a prestazioni incombenti alle istituzioni dei due Paesi.
Capitolo II
Disposizioni diverse
Art. 42
Qualora dei contributi di sicurezza sociale siano dovuti ad istituzioni di uno dei Paesi contraenti da un debitore
residente sul territorio dell’altro Paese contraente tali contributi possono essere recuperati, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, secondo le procedure di recupero dei contributi di sicurezza sociale in vigore nel Paese di residenza del debitore, dalle istituzioni di detto Paese per conto delle istituzioni del Paese creditore.
L’Accordo am ministrativo determ inerà le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 43
Paragrafo 1 – Le questioni relative all’applicazione o all’interpretazione della presente Convenzione sono regolate da una commissione mista, composta da rappresentanti delle autorità competenti di ciascun Paese, che si riunirà
alternativam ente a Roma ed a Monaco.
Paragrafo 2 – Nel caso in cui non fosse possibile giungere, per tale via, ad una soluzione, la controversia dovrà
essere regolata secondo una procedura arbitrale stabilita con un accordo da concludere fra le autorità competenti dei due Paesi.
L’organism o arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.
Art. 44
Paragrafo 1 – Il recupero delle prestazioni indebitamente pagate dall’istituzione di uno dei Paesi può essere operato presso l’istituzione debitrice di prestazioni dell’altro Paese nelle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione
applicata da quest’ultima.
Esso form a oggetto di notifica indicante l’importo delle som me ed i motivi per i quali è effettuato. L’ìstituzione investita dell’opposizione al pagam ento ne dà conoscenza alla persona interessata.
Salvo contestazione da parte di quest’ultima, form ulata con lettera raccomandata con avviso di ritorno al più tardi entro il mese, l’istituzione debitrice di prestazioni se ne libera validamente corrispondendo alla istituzione che ha effettuato opposizione al pagamento le som me oggetto della opposizione stessa.
Paragrafo 2 – L’istituzione italiana che ha pagato una pensione il cui importo è stato integrato al trattam ento
m inim o ad un lavoratore che ha ottenuto successivamente una pensione del regime m onegasco può chiedere alla com petente istituzione monegasca di versarle direttamente gli arretrati della pensione di cui è debitrice per il periodo com preso fra la data di apertura del diritto a pensione e quella della sua liquidazione.
L’istituzione italiana trattiene su tali arretrati le somm e indebitamente pagate e liquida, al più presto, l’eventuale eccedenza al titolare della pensione.
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 45
Paragrafo 1 – La presente Convenzione sarà ratificata e gli strum enti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
Paragrafo 2 – Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale avrà luogo lo scam bio degli strumenti di ratifica.
Paragrafo 3 – Le prestazioni la cui erogazione sia stata sospesa in applicazione delle disposizioni vigenti in uno dei Paesi contraenti per m otivo della cittadinanza o della residenza degli interessati all’estero, saranno concesse a
partire dal giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Le prestazioni che non fosse stato possibile attribuire agli interessati per la stessa ragione saranno liquidate ed erogate a partire dalla stessa data.
Paragrafo 4 – Per l’applicazione della presente Convenzione, deve essere tenuto conto anche dei periodi di
assicurazione anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 46
Paragrafo 1 – La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata tre m esi prima della scadenza del termine.
Paragrafo 2 – In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che i regim i interessati prevedessero per il caso di residenza o di soggiorno
all’estero di un lavoratore.
Paragrafo 3 – Per quanto concerne i diritti in corso di acquisizione, relativi ai periodi di assicurazione o di contribuzione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, le disposizioni di detta Convenzione rimarranno applicabili alle condizioni che saranno previste da accordi
com plementari.
Art. 47
L’Accordo Am ministrativo previsto dalla presente Convenzione entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione stessa.
Art. 48 La presente Convenzione abroga le seguenti disposizioni:
a) della Convenzione fra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco relativa all’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali firmata a Roma il 6 dicembre 1957;
b) dell’Accordo fra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco sul regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporanei italiani, firm ato a Rom a il 6 dicem bre 1957;
c) della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco firmata a Roma l’11 ottobre 1961;
d) dell’Accordo particolare fra il Principato di Monaco e la Repubblica Italiana sul regime delle pensioni di vecchiaia e di riversibilità dei lavoratori, firmato a Roma il 2 aprile 1964.
In fede di che i plenipotenziari dei Paesi contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Monaco il 12 febbraio 1982 in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Presidente della Per sua Altezza Serenissima Repubblica Italiana il Principe di Monaco
Visto il Ministro degli Affari Esteri: Xxxxxxxxx
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione generale di sicurezza sociale fra la
Repubblica Italiana ed il Principato di Monaco
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
— Entrata in vigore della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di
Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.
Il giorno 13 settembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 m arzo 1985, n. 130, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1985.
In conform ità all’art. 5, paragrafo 2, la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° ottobre 1985.
In conform ità all’art. 47 della convenzione, l’accordo amministrativo relativo alle m odalità d’applicazione della convenzione, con annesso, firmato a Monaco il 12 febbraio 1982, entrerà in vigore il giorno 1° ottobre 1985.