ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, CF 80211730587, legalmente rappresentato dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
E
Università di Roma Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia - CIFAPPS - Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione, in seguito denominata CIFAPPS con sede in Xxxx, 00000 Xxx Xxxxxxxxxxx, 0, codice fiscale 80213750583 e Partita IVA 02133971008, legalmente rappresentato dalla Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxx.
Premesso che
- l’ISS - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l’ISS, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) è istituito presso l’ISS il Dipartimento di Xxxxxxxx infettive, con la specifica missione di studiare e combattere le malattie provocate da agenti infettivi, ed effettuare e promuovere ricerca evidence-based su patogeni, sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie, nonché espletare tutte le attività di controllo, diagnosi e consulenza, nonché le attività di sorveglianza e conferma diagnostica;
- nell’ambito delle strategie di contrasto e gestione del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica causata da Nuovo Coronavirus COVID-19, l’ISS è impegnato nella prevenzione e controllo delle infezioni attraverso lo sviluppo di strategie, documenti tecnici, linee di indirizzo, supporto tecnico;
- nell’ambito delle rispettive competenze, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai sensi del proprio statuto quali fini istituzionali, svolge le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica a livello nazionale ed internazionale, con funzione
di rilevante interesse sociale e nell’attuazione dei propri compiti può realizzare forme di sinergia con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990;
- le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali e di comune accordo, intendono realizzare a tutela della salute pubblica una collaborazione per l’individuazione di strategie di contrasto e gestione del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica causata da Nuovo Coronavirus COVID-19;
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
Art. 2
Oggetto e scopo dell’accordo
Oggetto del presente accordo è l’attività di ricerca tecnico-scientifico in collaborazione finalizzata a realizzare un percorso congiunto nell’ambito della “Lotta contro il coronavirus SARSCoV2”.
La collaborazione si attuerà attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
1. Supporto nella stesura di documenti, linee guida nell’ambito delle strategie di contrasto e gestione del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica causata da Nuovo Coronavirus COVID-19, per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-COV-;
2. Supporto nelle attività inerenti al gruppo di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.
Art. 3
Modalità di attuazione della collaborazione
L’ISS e l’Università, realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.
In particolare, CIFAPS metterà a disposizione una unità, afferente al settore scientifico disciplinare (SSD) MED/45 – Scienze infermieristiche, del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di personale non di ruolo, si applicheranno, oltre alla normativa generale di riferimento, i regolamenti dell’ISS. Pertanto, il personale che potrà avere accesso in Istituto sarà esclusivamente quello riconducibile alle fattispecie giuridiche ad oggi previste e disciplinate dall’Istituto stesso.
In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti ospitanti gli obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.
Art. 4 Durata
La durata del presente accordo è stabilità in mesi 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere prorogata su richiesta scritta e motivata delle parti.
Art. 5 Responsabili Scientifici
Il responsabile scientifico, chiamato a coordinare le attività sarà:
⮚ per l’ISS: il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx X’Xxxxxx, ricercatore del dipartimento Malattie Infettive;
⮚ per l’Università di Roma Tor Vergata: la prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, professore Ordinario del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione.
Art. 6 Rimborsi
L’ISS mette a disposizione all’Università, per il supporto alle attività oggetto del presente Accordo, la somma totale di € 10.000,00 quale rimborso dei costi che l’Università sosterrà per l’espletamento delle attività oggetto della collaborazione (ore uomo personale, spese generali, etc.).
La somma verrà accredita all’Università di Roma Tor Vergata – CIFAPPS da parte di ISS a termine del mandato, con un anticipo pari al 30% del totale a stipula del contratto.
Art. 7 Risultati Scientifici
Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.
Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell’ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto.
Nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.
Art. 8 Proprietà Intellettuale
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- - al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del progetto, nel rispetto del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a “invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca”, nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo”, con le modalità di cui al precedente art. 6, ultimo comma.
Art. 9
Pubblicazioni
Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all’Istituto.
Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.
Art. 10
Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.
L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine delle Parti medesime.
Art .11
Tutela dei dati personali
Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.
I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.
Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.
I dati personali saranno trattati garantendo secondo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.
Art. 12 Recesso
Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell’art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l’accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
Art. 13 Risoluzione
Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità, per causa a quest’ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.
Art. 14
Modifiche dell’Accordo
Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.
Art. 15
Risoluzione delle controversie e foro competente
Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’interpretazione, formazione, conduzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Roma
Art. 16
Imposta di bollo e di registro
Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo relativo a tale onere sarà versato dall’Università sul conto corrente dell’ISS – UBI Banca IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Art. 17 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge. Il presente atto si compone di 17 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.
Roma, Lì
Per l’Istituto Superiore di Sanità Per l’Università di Roma Tor Vergata-CIFAPPS
Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXXXX 11.05
.2020
21:17:29
UTC
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. e ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.