» Contratto di agenzia
Agente, preponente e diritto di esclusiva
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Avvocato, Rechtsanwalt e Dottore di ricerca in Diritto commerciale
SINTESI
a) La nozione di contratto di agenzia
Gia` dalla definizione di contratto di agenzia si ricava che l’agente opera in una «zona» determinata. Se non e` previsto in modo espresso in una clausola contrattuale, diventa pertanto necessario – almeno in via d’interpretazione del contratto – stabilire quale sia la zona di competenza dell’agente.
b) Il diritto di esclusiva
Per la zona di competenza dell’agente la legge riconosce un diritto di esclusiva, nel senso che il preponente non puo` incaricare altri agenti per la medesima area. Il diritto di esclusiva sussiste peraltro ex lege anche a favore del preponente, nel senso che l’agente non puo` distri- buire prodotti di un secondo preponente che si collochino in diretta concorrenza con quelli trattati per il primo preponente.
» SOMMARIO
1. Il contratto di agenzia e la previsione di una zona – 2. Il diritto di esclusiva in favore dell’agente – 3. Il diritto di esclusiva in favore del preponente – 4.
La possibilita` di derogare al diritto di esclusiva – 5. Le violazioni del diritto di esclusiva – 6. Diritto di esclusiva e provvigioni
1. Il contratto di agenzia e la previsione di una zona
Come e` noto, la disciplina italiana del contratto di agenzia co- stituisce attuazione della dir. 86/653/CEE(1). Bisognerebbe dun- que iniziare l’analisi con il diritto europeo. La direttiva comuni- taria regola pero` in maniera solo marginale la materia dell’esclu- siva in favore delle parti del contratto di agenzia. Al riguardo si prevede che «per un’operazione conclusa durante il contratto di agenzia l’agente commerciale ha... diritto alla provvigione
– quando e` incaricato di una determinata zona o di un determi- nato gruppo di persone – quando gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone, e l’operazione e` stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo. Gli Stati membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilita` di cui ai due precedenti commi» (art. 7, 2º par., dir. 86/653/CEE). Come si puo` notare, il legislatore comunitario si limita a disciplinare l’esclusiva in riferimento alla provvigione spettante all’agente: ci occuperemo di questo aspet- to specifico nella parte finale di questo articolo.
Nel diritto italiano si rinviene invece una disposizione apposita sul diritto di esclusiva nel contratto di agenzia: l’art. 1743 c.c. prevede che «il preponente non puo` valersi contemporaneamente di piu` agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita`, ne´ l’agente puo` assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu` imprese in concorrenza tra loro».
L’art. 1743 c.c. prevede un diritto di esclusiva in capo ad ambe- due le parti del contratto di agenzia. Tali parti non vengono de-
finite dal codice civile, il quale si limita a indicare cosa si debba intendere per contratto di agenzia: «col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata» (art. 1742, 1º co., c.c.). Da tale nozione si ricava peraltro sia la definizione di agente sia quella di prepo- nente: l’agente e` chi assume stabilmente l’incarico di promuo- vere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata; viceversa il preponente e` il soggetto che conferisce tale incarico.
La definizione di contratto di agenzia contiene in se´ un elemento importante ai fini del diritto di esclusiva: essa difatti prevede che l’attivita` dell’agente sia circoscritta a una zona determinata. Il legislatore non si occupa di dare una nozione di zona, ma la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi di tale concetto. Se- condo la Corte di cassazione, peraltro in una pronuncia piuttosto risalente, la zona ha un significato territoriale, geografico, che si riferisce all’ambito nel quale l’affare, anche se concluso diretta- mente dal preponente, deve essere andato a buon fine, perche´ l’agente abbia diritto alla provvigione pattuita(2). Pertanto, ove nel contratto di agenzia sia previsto il diritto alla provvigione per le vendite effettuate in Italia, l’agente ha diritto alla provvi- gione anche quando il preponente concluda il contratto diretta- mente con stranieri, anche se residenti all’estero, nel territorio italiano, cioe` nella zona nella quale l’agente, in base al contratto, svolge la sua opera organizzatrice e promozionale.
(1) Dir. 86/653/CEE del Consiglio del 18.12.1986, relativa al coordina- mento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, in Gazz. Uff. CE 31.12.1986, n. 382. Sulla direttiva comuni- taria cfr. XXXXX, La Direttiva del Consiglio delle Comunita` Europee 18 di- cembre 1986 sugli agenti di commercio, in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
1989, 55 ss.; XXXXXXXXX, Recenti sviluppi sulla figura dell’agente di commer- cio nel ‘‘diritto comunitario’’, in Dir. commercio internaz., 2010, 335 ss.; XXXXX XXXXXXXX, Il contratto di agenzia rivisitato. La direttiva CEE 86/653, in Rass. dir. civ., 1996, 877 ss.
(2) Cass., 7.12.1978, n. 5822, in Giur. it., 1979, I, 1, 1923.
Con riferimento all’estensione della zona, essa puo` essere piu` o meno ampia a seconda del tipo di prodotto che deve essere distribuito. Astrattamente l’area assegnata all’agente puo` coinci- dere con tutto il territorio nazionale, anche se – di norma – la zona e` piu` ristretta. Ad esempio la zona di riferimento puo` coin- cidere con una regione oppure una provincia.
La determinazione della «zona» in cui si dovra` sviluppare l’atti- vita` dell’agente costituisce oggetto dell’accordo intercorso fra le parti. Tale pattuizione puo` essere espressa, inserita appositamen- te nel contratto (frequentemente nei suoi allegati), oppure tacita. Nel caso di assegnazione espressa di una determinata area (ad esempio una provincia oppure una regione), il problema princi- pale che si puo` porre – nell’esecuzione del contratto – e` quello di una successiva richiesta del preponente di variare l’ampiezza di tale zona. In caso d’incremento dell’area, non si pongono parti- colari rischi, in quanto l’agente tendera` ad accettare benevol- mente tale modifica, che comporta un incremento dei guadagni che riesce a conseguire. Tuttavia, nell’ipotesi contraria, di una proposta di riduzione della zona, l’agente potrebbe non essere d’accordo con la medesima, in quanto comportante una dimi- nuzione dei suoi guadagni. Come regola generale si puo` afferma- re che il preponente non puo` modificare unilateralmente l’area assegnata all’agente, avendo il contratto forza di legge fra le parti (art. 1372, 1º co., c.c.).
Teoricamente il problema che stiamo affrontando potrebbe es-
sere risolto con l’inserimento nel contratto di un’apposita clau- sola che legittima il preponente, in fase di esecuzione del con- tratto, a modificare a piacere la zona di spettanza dell’agente. Sul punto e` pero` intervenuta la Corte di cassazione, affermando che deve considerarsi nulla la clausola di un contratto di agenzia con la quale la societa` preponente si riserva di modificare in qualsiasi momento a proprio piacere la lista dei clienti direzionali senza che l’agente possa vantare alcun diritto a provvigioni e senza che possa opporre eccezioni di sorta(3). Anche se questa pronuncia concerne i clienti direzionali (e non la zona), essa puo` essere applicata anche alla zona, considerando che l’effetto economico dell’iniziativa del preponente e` la medesima: ridurre i margini di guadagno dell’agente. Una clausola che consentisse una varia- zione unilaterale a piacere dell’area assegnata all’agente sarebbe da qualificarsi come meramente potestativa e tale da far venir meno l’efficacia vincolante dell’intero contratto. La sua applica- zione svuoterebbe di significato lo stesso contratto di agenzia e si risolverebbe in un ingiustificato squilibrio contrattuale a danno dell’agente. Questi potrebbe essere spogliato, senza alcun motivo e in qualsiasi momento, dalla societa` preponente di un numero indefinito di clienti senza diritto a provvigioni e senza che ven- gano tenute in considerazione le spese e le attivita` svolte dall’a- gente per organizzare la rete dei clienti. Sulla base di questo orientamento della Corte di cassazione (che considera non valida la clausola), permane – pero` – il problema dell’appropriato trat- tamento giuridico di proposte di modificazioni unilaterali della zona assegnata all’agente.
Gli accordi economici collettivi affrontano tale problematica con un sistema improntato a flessibilita` e incentrato sulla gravita` della modifica proposta, offrendo ragionevoli tutele all’agente. Ad esempio l’accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 16.2.2009 distingue fra variazioni di zona di
lieve entita` (modifiche comprese fra 0 e 5%), di media entita` (fra 5 e 20%) e di sensibile entita` (superiori al 20%). Le variazioni di lieve entita` possono essere realizzate senza preavviso e sono ef- ficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Le variazioni di media entita` possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente con un preav- viso di almeno due mesi per i plurimandatari o di quattro mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entita` possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Inoltre qualora l’agente comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il con- tenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponen- te costituisce preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia a iniziativa della casa mandante.
Di norma il contratto prevede espressamente quale sia l’area assegnata all’agente. Puo` tuttavia capitare che il testo contrattua- le non preveda espressamente la determinazione della zona as- segnata all’agente. L’ampiezza della zona, in assenza di pattui- zioni contrattuali espresse, deve allora essere ricostruita in via interpretativa.
Al riguardo bisogna distinguere il caso di un unico agente che opera per il preponente e l’ipotesi, peraltro del tutto comune nell’esperienza pratica, di una pluralita` di agenti. Se vi e` un unico agente, in mancanza di qualsiasi riferimento nel contratto, la zona di spettanza coincide con l’intero territorio nazionale.
I problemi concreti si pongono pero` in presenza di piu` agenti, sussistendo il pericolo che vi siano aree sulle quali piu` agenti vantino il diritto di operare. Se, ad esempio, il preponente Alfa nomina agenti Xxxxx e Caio, senza suddividere esattamente fra essi il territorio di rispettiva competenza, sussiste il rischio che ambedue si vogliano occupare della medesima zona. In casi del genere, bisognera` individuare delle circostanze che consen- tano di ricostruire quale possa essere stata la presunta volonta` delle parti in ordine alla suddivisione del territorio. La suddi- visione per zone, laddove non stabilita per iscritto nel contrat- to, potrebbe risultare dalla prassi precedente. Se ad esempio il preponente incarica due agenti, uno dei quali riforniva prece- dentemente il Nord Italia e l’altro il Sud Italia, si puo` desumere in via interpretativa che il nuovo incarico abbia la stessa am- piezza per ciascuno di essi. In alternativa alla prassi preceden- te, si puo` dare rilievo all’esecuzione del contratto realizzata dai medesimi agenti. Puo` cos`ı capitare che un agente rifornisca per un primo periodo, ad esempio, il Nord Italia e un altro agente il Sud Italia. Se, successivamente, un agente ‘‘invade’’ una parte dell’area su cui prima operava l’altro agente, tale invasione puo` essere reputata illegittima, dovendosi intendere l’originario ambito di operativita` come quello voluto – anche se solo tacitamente – dalle parti.
Il diritto di esclusiva previsto nel nostro ordinamento in capo alle
parti del contratto di agenzia e` bilaterale: esso vale sia a favore del preponente sia a favore dell’agente. In questo modo, impe- dendo reciproche attivita` concorrenziali, si garantisce la leale collaborazione fra i contraenti.
Infine si noti che, nel contratto di agenzia, il diritto di esclusiva opera ex lege. Cio` non avviene in altri tipi contrattuali, come la somministrazione. Nella somministrazione, l’esclusiva a favore del somministrante (art. 1567 c.c.) e quella a favore dell’avente
(3) Cass., 20.5.1997, n. 4504, in Foro it., 1997, I, 2940, con nota di X. XXXXX, Contratto di agenzia, clienti ‘‘diretti’’ e clienti ‘‘direzionali’’; in Orient.
giur. lav., 1998, I, 64, con nota di XXXXXXX, Clausola ‘‘clienti direzionali’’: una presa di posizione della Corte di cassazione; e in Giur. it., 1998, 1370.
diritto alla somministrazione (art. 1568 c.c.) devono essere pat- tuite fra i contraenti.
2. Il diritto di esclusiva in favore dell’agente
Con riferimento al diritto di esclusiva che il preponente deve concedere all’agente, la legge prevede che il produttore «non puo` valersi contemporaneamente di piu` agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita`» (art. 1743 c.c.). La disposizione mira a tutelare l’agente. Se, in una stessa area, il preponente potesse utilizzare piu` agenti, questi vedrebbero ridotte in modo significativo le proprie prospettive di guadagno. Gli agenti si tro- verebbero in concorrenza l’un l’altro e le provvigioni spettanti per gli affari conclusi da uno di essi non potrebbero essere rico- nosciute agli altri.
Piu` in generale bisogna dire che, nel nostro ordinamento, l’agen- te gode di una forte tutela, sia di tipo sostanziale sia di tipo processuale. Al riguardo appare utile segnalare come il legislatore italiano non riprenda una specificazione di quello comunitario. Secondo la normativa comunitaria per agente commerciale s’in- tende un intermediario «indipendente» (art. 1, 2º par., dir. 86/ 653/CEE). Nella definizione italiana di «contratto di agenzia»
– la definizione di «agente» non viene data dal nostro legislatore – non vi e` alcun riferimento al requisito dell’indipendenza. Anzi, un esame della complessiva disciplina italiana in materia di agenzia conduce a ritenere che la posizione dell’agente si avvi- cini a (anche se non coincida con) quella del lavoratore subor- dinato. Mi riferisco essenzialmente a due circostanze, una di diritto sostanziale e una di diritto processuale. Dal punto di vista sostanziale, all’agente viene riconosciuta un’indennita` di fine rapporto (peraltro prevista gia` dal diritto comunitario), la quale
– anche se certamente non identica – si avvicina a quella ricono- sciuta al lavoratore subordinato(4). Dal punto di vista processua- le, le controversie in materia di agenzia sono assoggettate al rito del lavoro (art. 409 c.p.c.).
Questa breve digressione serve a evidenziare come il legislatore italiano abbia assunto nel complesso, rispetto a quello comuni- tario, una posizione di maggior protezione dell’agente. Tale tu- tela trova espressione anche nella previsione di un’esclusiva po- sta a vantaggio dell’agente.
Il testo della legge va esaminato accuratamente al fine di attri- buirgli il suo significato corretto. In particolare il divieto per il preponente si riferisce al fatto di valersi «contemporaneamente» di piu` agenti «nella stessa zona» e «per lo stesso ramo di attivita`». Cerchiamo di attribuire il significato corretto a queste tre espres- sioni.
Sotto un primo profilo, il testo legislativo prevede che il prepo- nente non possa avvalersi «contemporaneamente» di piu` agenti nella stessa zona. Parrebbe dunque che il produttore possa avva- lersi «in momenti diversi» di piu` agenti nella stessa zona. Consi- derato tuttavia che, di norma, l’agente lavora senza apprezzabile soluzione di continuita` nel tempo, e` difficile immaginare – nella prassi – che sia possibile che piu` agenti si alternino nello svolgere l’attivita` di promozione delle vendite nella medesima zona per lo stesso preponente.
Sotto un secondo profilo, la legge prevede che il preponente non possa valersi di piu` agenti «nella stessa zona». In positivo se ne
xxxxxx che il produttore xxxx xxxxxsi di piu` agenti, purche´ dislocati in aree diverse. Del resto si e` gia` accennato sopra al fatto che le esigenze della distribuzione moderna sono tali per cui e` altamen- te improbabile che un solo agente possa operare su tutto il terri- torio nazionale. Risulta dunque comune una suddivisione del territorio in piu` zone. Con riferimento a ciascuna area non e` consentito al preponente di avvalersi di piu` agenti, al fine di evitare fenomeni di concorrenza fra questi ultimi.
La disposizione in esame vieta al preponente di avvalersi di piu` agenti per la medesima zona. La norma, invece, non vieta espres- samente al produttore di procedere a vendite dirette nell’area riser- vata a un certo agente. Se ne potrebbe pertanto desumere che il preponente sia del tutto libero di vendere direttamente nella zona assegnata a un agente. Tuttavia, per questo caso, non si deve dimen- ticare che l’art. 1748, 2º co., c.c. riserva comunque all’agente com- petente per territorio il diritto alla provvigione.
L’art. 1748, 2º co., x.x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ipotesi in cui l’ingerenza del preponente nel territorio riservato all’agen- te sia occasionale. Tale ‘‘invasione di campo’’ viene punita con il fatto che il preponente deve riconoscere comunque all’agente la provvigione. Un ragionamento diverso potrebbe forse valere per il caso in cui l’ingerenza del preponente abbia carattere di siste- maticita`. Potrebbe cioe` accadere che il produttore adotti una politica tesa a concludere direttamente tutti gli affari con i clienti che si trovano nella zona riservata all’agente. Questa attivita` puo` essere svolta sia avvalendosi di venditori alle dipendenze del preponente sia istituendo una filiale in loco che gestisce diretta- mente le vendite. Secondo una possibile interpretazione della disposizione di legge che attribuisce all’agente l’esclusiva, non sarebbe consentito al preponente, che si avvale di un certo agen- te per una determinata area, vendere sistematicamente in modo diretto in tale zona. Tale comportamento, difatti, finirebbe con lo svuotare di contenuti il contratto di agenzia. Bisogna peraltro dire che e` improbabile che una condotta del genere si riscontri nella prassi, in quanto il preponente non puo` avere interesse a vendere direttamente, se deve riconoscere la provvigione all’a- gente. Il produttore, in altre parole, svolgerebbe il medesimo lavoro dell’agente in sua sostituzione e ne reggerebbe il costo,
riconoscendo la provvigione a un agente inerte. E` invece piu`
ragionevole (e probabile) che il preponente che voglia vendere direttamente, senza servirsi piu` dell’agente, si limiti a disdettare il contratto di agenzia.
Rispetto alla problematica illustrata, un’interpretazione di com- promesso puo` essere quella di distinguere fra le vendite attive e le vendite passive(5). Nel caso di vendite attive, e` il preponente stesso che promuove l’acquisizione di contratti nella zona riser- vata all’agente: tale comportamento deve ritenersi in violazione del diritto di esclusiva e puo` legittimare l’agente al risarcimento del danno. Nel caso invece di vendite passive, si tratta di clienti che si rivolgono direttamente al preponente, senza passare tra- mite l’agente. In questa fattispecie il comportamento del prepo- nente (che procede a vendere il bene richiesto) puo` ritenersi legittimo, a condizione che venga riconosciuta all’agente la prov- vigione.
Sotto un terzo e ultimo profilo, l’art. 1743 c.c. vieta al preponente di valersi di piu` agenti «per lo stesso ramo di attivita`». Ne conse-
(4) In materia di indennita` di fine-rapporto dell’agente cfr. X. XXXXX, Re- sponsabilita` ed arricchimento nella disciplina dell’indennita` di cessazione del rapporto di agenzia, in Contr., 2008, 1106 ss.; GIAZZI, L’interminabile odissea dell’indennita` di cessazione del rapporto di agenzia tra diritto nazionale e comunitario, in Dir. lav. e relaz. ind., 2008, 755 ss.; XXXXXXXXXXX, L’indennita`
di cessazione del rapporto dell’agente, in Corriere giur., 2010, 313 ss.; ID., Con- tratto diagenzia, cessione diazienda e indennita` di fine rapporto, ivi, 2008, 638 ss.; X. XXXXXXXX, L’art. 1751 c.c. e la verifica giudiziale dell’equa indennita` cal- colata secondo gli accordi ‘‘ponte’’, in Dir. e giur., 2009, 308 ss.
(5) BALDI e VENEZIA, Il contratto di agenzia, 89 ed., Milano, 2008, 73 s.
gue che il produttore xxxx xxxxxsi di piu` agenti nella medesima zona se tali agenti trattano diversi rami di attivita`. In questo caso non vi e` concorrenza fra gli agenti e il diritto di esclusiva non ha ragione di essere. La Corte di cassazione ha avuto occasione di occuparsi specificamente di questa questione in una sentenza del 2000(6). In tale decisione si e` affermato che il preponente puo` avvalersi di due diversi agenti per la medesima zona senza violare il diritto di esclusiva quando il primo distribuisca un pro- dotto cartaceo e il secondo un prodotto elettronico, ritenuti co- me due prodotti diversi e appartenenti a distinti rami di attivita`.
3. Il diritto di esclusiva in favore del preponente
Per quanto riguarda il diritto di esclusiva di cui beneficia il pre- ponente, la legge prevede che l’agente non «puo` assumere l’in- carico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu` imprese in concorrenza tra loro» (art. 1743 c.c.).
Volendo cercare d’individuare la ratio di questa disposizione, e` agevole rilevare come la norma miri a tutelare la posizione del preponente. L’obiettivo economico del produttore di beni o ser- vizi e` quello di massimizzare la vendita dei suoi beni. A tal fine necessita di personale, che puo` essere dipendente oppure auto- nomo, che si dedichi intensamente a tale attivita`. L’agente che, operando per un secondo preponente, potesse svolgere attivita` in concorrenza con quella del primo produttore, non consentirebbe al primo di raggiungere i medesimi risultati di vendite. L’agente si troverebbe in una continua situazione di conflitto d’interessi, dovendo di volta in volta decidere se vendere, in una determinata zona, il bene del produttore Alfa piuttosto che il bene del pro- duttore Beta. Assumendo, per fare un esempio, che le vendite
– nella zona di riferimento – vengano ripartite equamente fra i due preponenti di riferimento, Alfa e Xxxx arriverebbero a realiz- zare solo il 50% del fatturato che altrimenti potrebbero poten- zialmente raggiungere in quell’area. L’esclusiva a beneficio del preponente va letta unitamente alla disposizione che obbliga l’agente a fare gli interessi del produttore: «nell’esecuzione del- l’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta` e buona fede» (art. 1746, 1º co., c.c.).
Il diritto di esclusiva in favore del preponente non e` pero` illimi-
tato e, come per quello a favore dell’agente esaminato sopra, e` importante soffermarsi sull’esatto tenore letterale della disposi- zione dell’art. 1743 c.c., al fine di evidenziarne i limiti.
Sotto un primo profilo, il diritto di esclusiva in favore del prepo- nente vale solo limitatamente all’area di riferimento. E` pertanto
consentito all’agente curare due (o piu`) zone per due (o piu` preponenti). S’immagini il caso di un agente che vende in una prima provincia i prodotti della societa` Alfa e in una seconda provincia i prodotti della societa` Beta. Normalmente cio` tende a non capitare nella prassi, in quanto il carico di lavoro per un unico agente che dovesse occuparsi di due zone diverse per due distinti preponenti sarebbe eccessivo. Tuttavia la legge non vieta tale attivita`.
Sotto un secondo profilo, il divieto per l’agente opera solo quando l’attivita` del medesimo incide sullo «stesso ramo» di attivita`. Il fine del legislatore e` quello di evitare che l’operato dell’agente, al posto di favorire le vendite del preponente, ne determini una contrazione. Questo risultato non si verifica quando l’agente presta la sua attivita` per imprese che non operano nello stesso ramo: il rischio di privilegiare un’impresa a danno dell’altra non sussiste.
Sotto un terzo profilo, la legge prevede che il divieto di operare per l’agente vale se si tratta di imprese «in concorrenza». Nel caso in cui le preponenti svolgano attivita` del tutto diverse, non si pone alcun problema di concorrenza e l’agente sara` libero di operare per ambedue le case mandanti. La situazione e` del resto piuttosto comune e si realizza tutte le volte in cui l’agente e` plurimandatario. Nell’ipotesi, viceversa, in cui le due imprese svolgano un’attivita` perfettamente concorrenziale, xxxx` interdet- to all’agente di operare per entrambe. Puo` tuttavia capitare che un agente operi per imprese che sono – astrattamente – in con- correnza, ma che l’attivita` concretamente svolta non incida su tali profili concorrenziali. Cio` avviene nel caso di grandi imprese che si occupano di rami di attivita` diversi. Puo` cioe` darsi che l’impresa Alfa e l’impresa Beta abbiamo un ramo di attivita` (o piu` rami) in concorrenza, ma gestiscano altres`ı rami completa- mente diversi, rispetto ai quali non si puo` realizzare una situa- zione di concorrenza. In condizioni del genere puo` legittima- mente capitare che il medesimo agente operi per la societa` Alfa e contemporaneamente per la societa` Beta (che pure sono in concorrenza per certi rami di attivita`), purche´ lo faccia occupan- dosi di rami diversi.
Al di la`, poi, di quello che e` il tenore letterale dell’art. 1743 c.c., vi e` da chiedersi se l’agente possa svolgere in proprio un’attivita` in concorrenza con quella del suo preponente. A questa risposta pare di dover dare risposta negativa. Dalla mera lettura dell’art. 1743 c.c. non si puo` ricavare un divieto in tal senso, limitandosi tale disposizione a vietare che l’agente operi contemporanea- mente per due produttori in concorrenza. Tuttavia non si puo` dimenticare che il gia` menzionato art. 1746, 1º co., c.c. impone all’agente di tutelare gli interessi del preponente. Francamente non si vede come un agente possa tutelare tali interessi mentre, in contemporanea, gestisce un’attivita` in concorrenza. Si deve dunque concludere nel senso che un agente, una volta accettato un incarico da una casa mandante, non puo` – nemmeno in pro- prio – svolgere attivita` concorrenziale con tale casa mandante.
4. La possibilita` di derogare al diritto di esclusiva
Come si e` visto, in assenza di deroghe operate dai contraenti al diritto di esclusiva, il sistema vigente nel nostro ordinamento e` quello della concessione reciproca ex lege di esclusive reciproche fra preponente e agente. Detto con altre parole, le parti non possono farsi concorrenza l’un l’altra nella zona di riferimento durante la vigenza del contratto. Questo divieto di concorrenza e` insito nella stessa previsione legislativa delle esclusive. Ne con- segue che un patto di non concorrenza concluso espressamente fra preponente e agente durante la vigenza del contratto non avrebbe altro effetto che ribadire quanto gia` risulta dalla legge. Al riguardo la Corte di cassazione ha deciso che, durante lo svol- gimento del rapporto, l’obbligo di astenersi dalla concorrenza risulta dalla legge ed e` connaturale a ogni rapporto di collabora- zione economica (come quello di agenzia), con l’effetto che e` inutile e privo di causa un patto accessorio in tal senso(7).
Vi e` da chiedersi se l’art. 1743 c.c., nell’affermare esclusive reci-
proche, costituisca una disposizione imperativa. In caso afferma- tivo i contraenti non possono derogare a essa; in caso negativo, sono possibili accordi delle parti in deroga. Per stabilire la natura imperativa di una norma e` decisiva la valutazione degli interessi che la regola intende tutelare: nel caso la disposizione sia posta a tutela esclusiva dei contraenti, vi si puo` derogare, nel caso invece
(6) Cass., 2.12.2000, n. 15410, in Giust. civ. mass., 2000, 2538. (7) Cass., 23.7.2008, n. 20312, in Giust. civ. mass., 2008, 1198.
in cui la norma tuteli anche interessi di rango pubblicistico, non vi si puo` derogare. Secondo l’orientamento della giurisprudenza, gli interessi tutelati dall’art. 1743 c.c. sono di tipo privatistico. Ne consegue che le parti possono derogare al diritto reciproco di esclusiva, altrimenti risultante ex lege.
Devo dire che nutro qualche perplessita` rispetto a questa solu-
zione giurisprudenziale. Consentire lo svolgimento di attivita` concorrenziale vuole difatti dire alterare la natura del contratto di agenzia come rapporto di collaborazione fra le parti. L’art. 1746, 1º co., c.c. afferma non solo che «nell’esecuzione dell’inca- rico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta` e buona fede», ma chiarisce che «e` nullo ogni patto con- trario». Se pero` e` nullo tale patto, non si riesce a comprendere come possa essere valido un accordo in forza del quale le parti, nel derogare all’esclusiva, si consentono reciprocamente di svol- xxxx attivita` in concorrenza.
Al di la`, pero`, di questa mia personale riflessione, non si puo` non rilevare come la giurisprudenza sia costante nella sua afferma- zione della derogabilita` del diritto di esclusiva. La deroga all’e- sclusiva potrebbe riguardare una sola delle parti del contratto. Volendo gettare uno sguardo ad alcuni precedenti di legittimita`, vale segnalare come – secondo una sentenza della Corte di cas- sazione del 2007 – il diritto di esclusiva, benche´ costituisca ele- mento naturale del contratto di agenzia ai sensi dell’art. 1743 c.c., non ne e` tuttavia elemento essenziale e puo`, pertanto, essere derogato a opera della volonta` delle parti, deroga che puo` desu- mersi anche in via indiretta, purche´ in modo chiaro e univoco(8). La deroga puo` risultare da una tacita manifestazione di volonta`, che puo` desumersi dal comportamento tenuto dalle parti al mo- mento della conclusione del contratto e anche successivamente, durante l’esecuzione del medesimo. Nel caso affrontato dalla Cassazione, gia` in fase di stipulazione del contratto di agenzia la previsione di una riserva clienti in favore del preponente co- stituiva di per se´ dato interpretativo di pregnante rilevanza ai fini della ricostruzione della volonta` delle parti. Con riferimento al momento dell’attuazione del rapporto, piu` agenti operavano nel- la medesima zona e, pertanto, le provvigioni indirette non pote- vano essere riconosciute nella misura in cui erano gia` state pa- gate ad altri.
Non e` previsto alcun particolare requisito di forma per la deroga alle esclusive. Del resto si deve riflettere sul fatto che, piu` in generale, per il contratto di agenzia non e` richiesta la forma scritta ad substantiam. Basta che il contratto sia provato per iscritto (art. 1742, 2º co., c.c.). Il comportamento delle parti, dal quale si puo` desumere una deroga all’esclusiva, puo` consistere nel fatto che una di esse pone in essere una condotta in viola- zione dell’esclusiva che viene tollerata dall’altra (nonostante questa sia consapevole che godrebbe di un diritto di esclusiva). Gia` nel 2004 la Corte di cassazione aveva affermato che il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia e, quindi, esso puo` essere validamente oggetto di deroga per concorde volonta` delle parti(9). La medesima Corte di cassazione aveva affermato, nel 1999, che il diritto di esclusiva delineato dall’art. 1743 c.c., investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un ele- mento naturale del contratto di agenzia che – in quanto tale – deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione(10). Per
il principio dell’art. 2697 c.c., l’eventuale limitazione del suddetto diritto esige adeguata prova.
Una deroga al diritto di esclusiva si verifica anche quando il preponente si riserva nel contratto di trattare direttamente con alcuni clienti, senza avvalersi dell’opera dell’agente(11). Tali clien- ti vengono comunemente denominati «direzionali». L’operazione configura una deroga all’esclusiva in quanto i clienti direzionali vengono ‘‘sottratti’’ all’agente, che non ha diritto di percepire le provvigioni per gli affari conclusi con i medesimi. La gestione di tali clienti (e i guadagni conseguenti) spettano esclusivamente al preponente.
La derogabilita` del diritto di esclusiva e` confermata dagli accordi
economici collettivi. Ad esempio l’accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza com- merciale nel settore del commercio del 16.2.2009 prevede al suo art. 3 la possibilita` di una deroga a opera delle parti.
Alla luce dell’art. 1743 c.c. e della sua ratio, nonche´ dei prece- denti giurisprudenziali esaminati, si deve pertanto ritenere che il diritto di esclusiva costituisca s`ı un elemento ‘‘naturale’’ del con- tratto di agenzia, ma non ne rappresenti un elemento ‘‘essenzia- le’’. Laddove i contraenti deroghino a tale diritto, sara` possibile operare in un regime di concorrenza diretta fra le parti.
La situazione e` completamente diversa dopo la conclusione del rapporto contrattuale, quando le parti tornano libere di farsi concorrenza. Proprio per questa ragione il legislatore prevede la possibilita` che i contraenti concludano, nei limiti dell’art. 1751 bis c.c., un patto di non concorrenza. In altre parole, la situazione complessiva che si presenta e` la seguente: 1) durante la vigenza del contratto, divieto di concorrenza (salvo patto con- trario); 2) dopo lo scioglimento del contratto, liberta` di concor- renza (salvo patto contrario).
Se le parti hanno pattuito una deroga al diritto di esclusiva (e dun- que un’eccezione al divieto di concorrenza), esse sono libere di operare in un regime concorrenziale. In un regime di non esclusiva, il preponente puo` utilizzare un secondo agente (o piu` agenti) nel- l’area assegnata al primo. Viceversa l’agente e` libero di distribuire i beni di un secondo produttore nella medesima zona, nonostante siano in concorrenza con quelli del primo.
Infine si noti che la deroga al diritto di esclusiva puo` essere anche solo unilaterale. La deroga puo` operare solo a vantaggio dell’a- gente: in questo caso l’agente puo` operare per piu` preponenti nella sua area. Viceversa la deroga puo` operare solo a vantaggio del preponzente: in questo caso il preponente puo` utilizzare piu` agenti nella medesima zona.
5. Le violazioni del diritto di esclusiva
Abbiamo visto come la legge riconosca automaticamente, in ca- po ad ambedue i contraenti del contratto di agenzia, un diritto di esclusiva, che puo` venir meno solo in caso di una deroga pattuita fra le parti. Come ogni diritto, anche quello di esclusiva puo` essere violato.
Le modalita` con cui, nella prassi, il diritto di esclusiva puo` essere violato sono le piu` diverse. Tali violazioni possono provenire dal preponente oppure dall’agente.
Con riferimento alla violazione posta in essere dal preponente, essa si sostanzia nel fatto di essersi avvalso di un secondo agente (o di piu` altri agenti) nella zona assegnata a un primo agente. Al
(8) Cass., 9.10.2007, n. 21073, in Xxx. Xxxx xx., 0000, Xxxxxxx, 00.
(9) Cass., 30.7.2004, n. 14667, in Rep. Foro it., 2004, Agenzia, n. 27
(10) Cass., 24.7.1999, n. 8053, in Giust. civ. mass., 1999, 1713.
(11) Cfr. ROSIN, sub art. 1743, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di X. Xxxxxxxxxxx, IV, 2, Napoli, 2010, 1877.
riguardo la Corte di cassazione ha affermato che il preponente, sottraendo una serie di affari all’agente con la conclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne lede il diritto di esclusiva(12).
Con riferimento all’inosservanza del diritto di esclusiva posta in essere dall’agente, la Corte di cassazione ha ritenuto che l’agente viola tale diritto quando pubblicizza prodotti in concorrenza(13). Secondo questa sentenza, ai fini della violazione del divieto di cui all’art. 1743 c.c. non e` richiesto che il comportamento dell’agente si iscriva nell’ambito di un rapporto di stabile collaborazione con altra impresa ne´ che lo stesso abbia necessariamente determina- to la conclusione di uno o piu` contratti fra un cliente anche solo potenziale del suo preponente e un’impresa concorrente di que- st’ultimo, essendo invece sufficiente un’attivita` dell’agente me- desimo idonea a determinare un dirottamento della clientela del suo preponente presso imprese concorrenti, con possibile alte- razione, a favore di queste ultime, in una stessa zona e in uno stesso ramo di affari, delle originarie condizioni della domanda di determinati prodotti. Si tratta di una decisione particolarmen- te severa in quanto fa bastare una sorta di ‘‘tentativo’’ di concor- renza (cui non fa seguito la conclusione di un contratto a favore di un differente produttore) per far scattare la violazione del diritto di esclusiva. Xxx` in generale si puo` affermare che la vio- lazione del diritto di esclusiva posto a favore del preponente puo` avvenire in via diretta (a opera dell’agente) oppure in via indi- retta (mediante collaboratori di cui l’agente si avvale). In parti- colare il Tribunale di Ascoli Xxxxxx ha ritenuto che agisse in violazione del diritto di esclusiva l’agente il quale si avvaleva della figlia per promuovere la conclusione di contratti di assicu- razione con un’impresa assicurativa diversa e in concorrenza con quella da cui aveva ricevuto il mandato(14).
Il legislatore statuisce il diritto di esclusiva, ma non si preoccupa
di dire cosa accada qualora tale diritto venga violato. In assenza di una disposizione specifica, la soluzione va ricercata nella di- sciplina generale dei contratti.
Indipendentemente dal soggetto da cui provenga la violazione dell’esclusiva, sia per il preponente sia per l’agente l’inosservan- za del diritto di esclusiva costituisce una violazione di legge. Tale violazione di legge configura un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. La parte che subisce l’illecito contrattuale puo` pertanto ottenere dall’altra il risarcimento del danno subito. Il danno da inosservanza dell’esclusiva consiste normalmente in un mancato guadagno (art. 1223 c.c.). Per il preponente, il man- cato guadagno ammonta alla somma dei guadagni derivanti da- gli affari che non ha potuto concludere per via dell’attivita` in concorrenza svolta dall’agente. Per l’agente, il mancato guada- gno ammonta alla somma delle provvigioni che non ha percepito per tutti quegli affari che sono stati conclusi da altri agenti auto- rizzati a operare nella zona che era invece riservata all’agente danneggiato.
La Corte di cassazione ha avuto occasione di occuparsi della prescrizione del diritto a ottenere il risarcimento del danno, af- fermando che il diritto dell’agente al risarcimento del danno contrattuale derivante da lesione del diritto di esclusiva e` sogget-
to alla prescrizione ordinaria decennale, la quale decorre da quando si e` esaurita la fattispecie illecita permanente, compren- siva della persistenza dell’altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione dell’esclusiva)(15).
In aggiunta alla possibilita` di ottenere il risarcimento del danno, nel caso d’inosservanza dell’esclusiva da parte dell’agente, che svolge ingiustamente attivita` in concorrenza con quella del pre- ponente, sussiste inoltre una giusta causa di recesso dal contratto di agenzia. Allo stesso modo, in caso d’inosservanza dell’esclusi- va da parte del preponente, l’agente puo` invocare la risoluzione del contratto.
Infine si noti che un’inosservanza tipica dell’agente si realizza quando questi ‘‘invade’’ la zona riservata ad altro agente. Questo tipo di comportamento costituisce un illecito contrattuale nei confronti del preponente e un illecito extracontrattuale nei con- fronti del secondo agente(16). Nel primo caso (rapporto prepo- nente-agente) sussiste difatti un contratto (il contratto di agen- zia); nel secondo caso (relazione agente-agente), invece, non sus- siste un contratto fra le parti, con la conseguenza che la relazione agente-agente deve essere risolta sul piano dell’illecito xxxxxxxxx. Quali basi normative della responsabilita` dell’agente l’ordinanza del Tribunale di Torino menziona l’art. 2043 c.c. unitamente al- l’art. 2598 c.c. In modo analogo si era espresso due mesi prima il medesimo Tribunale di Torino, affermando che l’agente in esclu- siva che, contravvenendo agli obblighi contrattuali assunti con il preponente e non osservando la disciplina generale dettata in materia di esclusiva in fase di contrattazione collettiva, fuoriesce dalla zona a lui riservata e invade quella di altro agente a sua volta titolare di diritto di esclusiva, lede un’aspettativa o un affi- damento di quest’ultimo, ponendo in essere un comportamento non conforme ai principi della correttezza professionale e, come tale, sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.(17).
6. Diritto di esclusiva e provvigioni
La previsione di un diritto di esclusiva si riflette anche sul diritto dell’agente alla retribuzione.
Come accennato all’inizio, la materia del diritto dell’agente alla provvigione in caso di esclusiva e` disciplinata dal diritto comu- nitario (art. 7, 2º par., dir. 86/653/CEE). La Corte di giustizia e` intervenuta su tale disposizione, stabilendo che l’art. 7, 2º par., dir. 86/653/XXX va interpretato nel senso che l’agente commer- ciale incaricato di una zona geografica determinata non ha dirit- to alla provvigione per le operazioni concluse da clienti apparte- nenti a tale zona senza l’intervento, diretto o indiretto, del pre- ponente(18). Per comprendere il senso di questa massima si deve riflettere sul fatto che il contratto di agenzia intercorre fra il pre- ponente e l’agente; i terzi non sono invece parte di tale contratto: essi si limitano a concludere un contratto con il preponente gra- zie all’intermediazione dell’agente. Secondo l’interpretazione da- ta dalla Corte di giustizia, laddove il contratto di compravendita sia concluso senza che il preponente si sia in alcun modo atti- vato, non potra` essere riconosciuta all’agente alcuna provvigione. Non solo non vi e` alcun contributo causale dell’agente, ma non vi e` nemmeno un contributo causale del preponente rispetto all’in-
(12) Xxxx., 17.5.1993, n. 5591, in Riv. dir. comm., 1994, II, 145, con nota di XXXXXXX XXXXX, Violazione del diritto di esclusiva e prescrizione dell’azione di risarcimento danni; e in Giur. it., 1995, I, 1, 528 ss., con nota di XXXXXX, In tema di diritto di esclusiva dell’agente.
(13) Cass., 23.4.2002, n. 5920, in Xxxx padano, 2002, I, 466 ss., con nota di XXXXXXXX, Obbligo di esclusiva dell’agente e sviamento di clientela.
(14) Trib. Ascoli Xxxxxx, 28.6.2004, in Lavoro e giur., 2003, 1206. (15) Cass., 17.5.1993, n. 5591, cit.
(16) Trib. Torino, (ord.) 13.7.1995, in Giur. it., 1995, I, 2, 886 ss., con nota di Rossomando.
(17) Trib. Torino, (ord.) 14.6.1995, cit.
(18) X. Xxxxx. CE, 17.1.2008, causa C-19/07, in Europa dir. priv., 2008, 1061 ss., con nota di XXXXXXX, Sul diritto alla provvigione dell’agente rela- tivamente alle operazioni concluse da clienti della zona affidatagli senza intervento diretto del preponente.
staurazione del contatto che porta poi alla conclusione del con- tratto.
Con riferimento al diritto italiano, la questione della spettanza all’agente della provvigione e` disciplinata nell’art. 1748 c.c., sia nel caso non sia prevista la suddivisione in aree (1º co.) sia nel caso vi sia una suddivisione in zone (2º co.).
Secondo la regola generale «per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione e` stata conclusa per effetto del suo intervento» (art. 1748, 1º co., c.c.). Questa disposizione si occupa del diritto dell’agente alla provvigione indipendentemente dal fatto che l’attivita` del mede- simo sia limitata a una certa zona. La norma si concentra sulla causalita` dell’operato dell’agente: se questi ha determinato la conclusione dell’affare gli spetta la provvigione. La provvigione costituisce il giusto compenso per l’attivita` meritoria dell’agente che e` riuscito a intermediare la conclusione di un contratto in favore del preponente.
La legge pero` si occupa anche del rilievo che la suddivisione in
zone ha in termini di provvigione. Si prevede difatti che la prov- vigione e` dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi appartenenti alla zona riservata all’agente (art. 1748, 2º co., c.c.). La disposizione mira a tutelare l’agente, proteggendolo
– nella zona che gli viene assegnata – da possibili interferenze del preponente. Sarebbe inutile prevedere un diritto di esclusiva (e, dunque, un certo ambito di operativita` riservato all’agente), se poi si consentisse al preponente d’invadere l’area riservata e di concludere direttamente affari. Ai sensi dell’art. 1748, 2º co., c.c. l’agente ha pertanto diritto a ottenere la provvigione per tutti gli affari che sono stati conclusi dal preponente nell’area di compe- tenza dell’agente. Non rileva in questo caso il contributo causale dell’agente, ma il mero fatto che il cliente sia ascrivibile alla zona di competenza dell’agente.
La Corte di cassazione e` intervenuta in materia con una sentenza secondo la quale il diritto dell’agente a conseguire le provvigioni per le vendite concluse direttamente dal preponente nella zona riservata allo stesso agente, ex art. 1748, 2º co., c.c., presuppone che si tratti di vendite concluse da un soggetto, appunto il pre- ponente, in immediato rapporto con la controparte acquirente, nelle quali, cioe`, lo scambio fra prestazioni corrispettive avvenga in maniera immediata e diretta fra le due parti, senza l’intervento di soggetti interposti e senza ulteriori passaggi intermedi(19). La Cassazione ha conseguentemente annullato la sentenza di meri- to che aveva riconosciuto la provvigione in relazione a vendite effettuate da un grossista, che aveva acquistato i prodotti com- merciati presso il preponente e li aveva successivamente posti in vendita al dettaglio mediante propri venditori. Bisogna peraltro dire che questa sentenza fa applicazione dell’art. 1748, 2º co., c.c. nella versione vigente prima della novella realizzata dal d.lg. 15.2.1999, n. 65. Con tale riforma e` stato eliminato il riferimento al fatto che la provvigione spettasse in caso di affari conclusi
«direttamente» dal preponente. Attualmente tale avverbio non viene utilizzato dalla legge, potendosi allora sostenere che la provvigione spetti sia per gli affari conclusi «direttamente» dal preponente sia per gli affari conclusi «indirettamente». Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione il preponente operava le vendite avvalendosi di un grossista. Non si trattava dunque di una vendita diretta del produttore al cliente finale, ma di una vendita indiretta (mediante il grossista). Anche alla luce della citata riforma del testo dell’art. 1748, 2º co., c.c. e` preferibile riconoscere anche in questa ipotesi la provvigione all’agente. Di- versamente il preponente avrebbe la possibilita` di aggirare siste- maticamente il diritto dell’agente alla provvigione nella zona a questi assegnata avvalendosi di un grossista che compra e riven- de le sue merci.
In materia di spettanza della provvigione, vale una soluzione diversa – rispetto a quella standard delineata dall’art. 1748, 2º co., c.c. – quando le parti hanno pattuito una deroga al diritto di esclusiva. Se l’agente ha consentito al preponente di effettuare direttamente delle vendite nella zona di riferimento, non gli spet- tera` la provvigione per le operazioni concluse direttamente dal produttore. Sono diversi i precedenti che hanno affermato que- sto principio. La Corte di cassazione ha deciso che, quando e` stata pattuita una deroga all’esclusiva, l’agente non puo` far va- lere il diritto alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dal preponente, giacche´ tale diritto e` concepibile in quanto la zona in cui il preponente ha concluso direttamente gli affari sia riservata in via esclusiva all’agente(20). La medesima Corte di cassazione ha affermato che, siccome il diritto di esclusiva puo` essere validamente oggetto di deroga a opera della volonta` delle parti, se ne desume l’esclusione della provvigione per le vendite concluse dallo stesso preponente(21). Ma, gia` nel 1983, la Corte di cassazione aveva deciso che la deroga all’esclusiva in favore del- l’agente comporta che a questo non spetta il diritto, sancito dal- l’art. 1748 c.c., alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dal preponente(22).
Infine si noti che i contraenti potrebbero derogare al riconosci- mento in capo all’agente del diritto alla provvigione anche senza avere derogato all’esclusiva. Il regime naturale fra le parti del contratto di agenzia e` quello dell’esclusiva reciproca (art. 1743 c.c.). In tale sistema l’agente ha diritto alla provvigione per gli affari conclusi direttamente dal preponente nell’area di riferi- mento (art. 1748, 2º co., c.c.). Se il diritto all’esclusiva viene de- rogato, il preponente e` libero di concludere affari nella zona riservata all’agente e a quest’ultimo non spetta la provvigione. I contraenti potrebbero pero` prevedere di rimanere in regime di esclusiva, pur escludendo il diritto dell’agente alla provvigione nel caso di affari conclusi direttamente dal preponente nell’area di riferimento. Questa possibilita` si ricava dal fatto che l’art. 1748, 2º co., c.c. prevede espressamente che si possa diversamente pattuire. &
(19) Cass., 22.8.2001, n. 11197, in Contr., 2001, 1106, con nota di VENEZIA,
Esclusiva e provvigioni indirette nel contatto di agenzia. Il commercio elet- tronico; in Arch. civ., 2001, 1352; in Orient. giur. lav., 2001, I, 566; e xxx, 2002, 24, nota di LUZZANA, Xxxxxx all’esclusiva in favore dell’agente e diritto alle provvigioni indirette: ambiguita` nell’impiego del requisito della conclusione diretta degli affari da parte del preponente.
(20) Cass., 22.8.2001, n. 11197, cit.
(21) Cass., 19.3.1994, n. 2634, in Giust. civ. mass., 1994, 345.
(22) Cass., 28.1.1983, n. 797, in Assicurazioni, 1984, II, 144, con nota di XXXXX, Sull’esclusiva nel rapporto di agenzia assicurativa.