LINEE GUIDA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE POLITICHE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PRIMA STESURA
LINEE GUIDA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE POLITICHE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PRIMA STESURA
IL PROGETTO VIVA
Il progetto ViVa - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne è realizzato nell’ambito di un accordo di collaborazione tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il progetto prevede due principali livelli di azione:
• il primo si concretizza nel supporto alle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, attraverso un insieme di attività di ricerca-azione volte a sostenere il Dipartimento per le Pari Opportunità nell’attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–2020.
• il secondo si sviluppa principalmente su un’analisi conoscitiva di tipo valutativo che riguarda tanto le dimensioni
quantitative, quanto gli aspetti qualitativi della violenza nei confronti delle donne in Italia. È prevista una valutazione (ex post) dei processi attuativi, delle realizzazioni e dei risultati del Piano straordinario (2015-17) e ulteriori analisi valutative (ex-ante e in itinere) delle realizzazioni del Piano (2017–2020).
Il progetto è realizzato dall’IRPPS-CNR ed è coordinato da Xxxxx Xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, ha lavorato all’OCSE e alla Commissione Europea ed ha collaborato con prestigiosi istituti di ricerca nazionali e stranieri. La sua attività professionale e di ricerca è orientata principalmente a tematiche attinenti allo sviluppo territoriale, al mercato del lavoro, all’istruzione, all’alta formazione di livello universitario e all’interazione formazione-ricerca-innovazione. Da oltre venti anni è altresì impegnato in attività di valutazione di programmi e/o progetti di amministrazioni centrali, regionali e provinciali, con una specifica esperienza su quelli cofinanziati a valere sui Fondi strutturali e d’investimento europeo. In questo periodo è altresì membro esperto esterno del Nucleo di Valutazione della Regione Valle d’Aosta. Negli anni precedenti, è stato consulente della Commissione Parlamentare sul fenomeno degli infortuni nel mercato del lavoro al Senato della Repubblica, con compiti di valutazione degli interventi adottati in materia. In passato, ha lavorato nella task force per l’attuazione, gestione e valutazione delle attività formative finanziate a valere sul PO FSE 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento; nel nucleo di valutazione dell’Università di Macerata e nella Commissione per la valutazione della ricerca universitaria della CRUI.
XXXXXXX XXXXXXX
Dottore di ricerca in Sociologia, è assegnista di ricerca per il Progetto ViVA presso IRPPS-CNR. Nel suo percorso di studi ha approfondito in modo particolare gli strumenti metodologici della ricerca sociologica, sia quantitativi sia qualitativi. Le competenze maturate in tale ambito le hanno consentito di lavorare a diversi incarichi di ricerca con Università e istituti pubblici e privati, principalmente nelle aree tematiche della disabilità, della tossicodipendenza, dell’immigrazione, delle politiche per gli anziani e per i giovani e con un focus particolare sul monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche.
DELIVERABLE N. 6 – FEBBRAIO 2019
Linee guida per l’implementazione di un sistema di monitoraggio delle politiche
per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Prima stesura
POLICY BRIEF (IT)
Il rapporto presenta una proposta di sistema di monitoraggio finalizzato a verificare le realizzazioni e i risultati degli interventi finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio a valere sia del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-20 (di seguito Piano), sia della ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
L’assunto di fondo è che per poter governare con maggiore efficacia le politiche di prevenzione, sostegno e contrasto della violenza contro le donne è imprescindibile dotarsi di un sistema di monitoraggio volto a misurare con continuità i risultati degli interventi attuati dai diversi soggetti pubblici e privati che a vario titolo e con ruoli e funzioni diverse contribuiscono alla definizione e implementazione di queste politiche, al fine di ottenere un feedback informativo utile ad orientare le scelte future e a dare conto alla società nel suo complesso degli effetti via via conseguiti dalle politiche implementate.
Definendo come principale entità del monitoraggio il “Programma” - inteso come un insieme strutturato di interventi che, a fronte di determinate risorse finanziarie, concorrono al raggiungimento di un determinato risultato atteso – il rapporto esplicita le dimensioni sulle cui base effettuare il monitoraggio (fisico, procedurale, finanziario, di contesto) e propone, per ogni dimensione, alcuni indicatori in funzione esemplificativa.
Il rapporto chiarisce che quanto riportato è da interpretare come un materiale di lavoro da rivedere ed arricchire, e soprattutto condividere tra i diversi attori pubblici e privati che a vario titolo attueranno gli interventi previsti nel Piano.
Si raccomanda al Dipartimento delle Pari Opportunità, in qualità di responsabile del Piano, di istituire un apposito tavolo di lavoro con il compito di pervenire a una versione condivisa e, se ne è il caso, più articolata delle “linee guida per l’implementazione di un sistema di monitoraggio degli interventi attuati”, di cui quanto riportato nel Rapporto ne rappresenta la proposta attuativa.
POLICY BRIEF (EN)
The document sets out guidelines to help policy makers formulate effective monitoring system, aimed at verifying the achievements of the interventions financed by the Department for Equal Opportunities of the Presidency of the Council of Ministers. The proposal refers both to the National Strategic Plan on Men's violence against women 2017-20 and to the “Allocation of the resources of the Fund for policies relating to rights and equal opportunities” provided by the Law 119/2013 (Article 5-bis).
The assumption of the Guidelines is that a monitoring system is essential to obtain needful informations to guide future choices and to give an account to society of the output and outcome achieved by the implemented policies. Then, the document explains the dimensions on which to base the monitoring (ie physical, procedural, financial and contextual) and proposes some indicators as examples for each dimension.
It is essential that the proposal presented in this document is shared with the various actors who will implement the interventions envisaged in the Plan. It is recommended that the Department of Equal Opportunities, as the body responsible for the Plan, set up a special Work-Table aimed to reach a shared version of the "Guidelines for implementation of a monitoring system of the policies to prevent and contrast violence against women and to protect and support women".
INDICE
Monitoraggio procedurale 13
Monitoraggio fisico 13
Monitoraggio finanziario 13
Monitoraggio di contesto 14
Fase di attivazione 17
Fase di inizializzazione 17
Fase di attuazione 18
Fase di conclusione 18
Regione Xxxxxx Xxxxxxx 32
Xxxxxxx Xxxxxxx 00
Xxxxxxx Xxxxxxxx 34
Xxxxxxx Xxxxxx 00
Xxxxxxx Xxxxxxxxx 37
Linee guida per l’implementazione di un sistema di monitoraggio delle politiche per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Prima stesura
Premessa
La presente relazione costituisce il secondo deliverable del Work Package 2 “Definizione e messa a punto di strumenti per il monitoraggio quali-quantitativo del sistema di assistenza e supporto alle vittime della violenza di genere” cosi come definito dal “Programma Esecutivo dell’accordo tra il DPO e IRPPS-CNR in materia di monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”. Essa presenta una proposta di sistema di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di realizzazione degli interventi finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio a valere sia del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, sia della ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
In questa luce, quanto riportato di seguito va interpretato come un documento di lavoro da cui partire per un confronto con i diversi attori pubblici e privati che, a vario titolo, hanno un ruolo attivo nella promozione, alimentazione, gestione di un tale sistema di monitoraggio. Esito di questo confronto sarà rappresentato dalla definizione di linee guida per l’implementazione di un sistema condiviso di monitoraggio degli interventi attuati, articolato su un set minimo comune di informazioni quali-quantitative da rilevare e, quindi, di indicatori procedurali, finanziari, fisici e di contesto da calcolare.
1. Introduzione
L’articolo 10 comma 1 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia con legge n. 77/2013, prevede che le autorità competenti assicurino con sistematicità e continuità una azione di monitoraggio e valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza. Con specifico riferimento al monitoraggio, è richiesto agli Stati membri di dotarsi di uno o più organismi in grado di controllare come e quanto efficacemente le politiche e le misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della Convenzione siano state applicate a livello nazionale e/o regionale e locale1. La valutazione delle politiche e delle misure di cui sono responsabili questi organismi include la valutazione scientifica di una determinata politica o misura, al fine di determinarne la rispondenza alle necessità delle vittime e all’obiettivo per cui è stata elaborata, nonché di individuare eventuali conseguenze negative2, anche attraverso la raccolta di dati affidabili al livello amministrativo e riguardanti la popolazione (ulteriore obbligo delle Parti, stabilito ai sensi dell’Art. 11).
A livello centrale, in tempi relativamente recenti (2016), il Dipartimento per le Pari Opportunità si è
dotato di un sistema di monitoraggio sul riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità di cui all’articolo 5 bis del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con Legge n.119 del
1 Rimane escluso il monitoraggio dell’adempimento della Convenzione nel suo complesso, svolto attraverso un meccanismo internazionale di controllo indipendente, istituito ai sensi del Capitolo IX della Convenzione.
2 Dalla relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul (Consiglio d’Europa 2011b).
15/10/20133 . Tale sistema prevede una scheda di monitoraggio standardizzata - riportata all’all. A del presente documento - che le Regioni si impegnano a trasmettere con cadenza semestrale al Dipartimento Pari Opportunità. I dati richiesti riguardano tre dimensioni:
✓ Finanziaria, rappresentata da: ammontare delle risorse stanziate (complessivo e secondo la ripartizione la tipologia di interventi previsti dal DPCM), data di effettiva disponibilità delle risorse statali, modalità di utilizzo delle risorse assegnate, dati relativi ad eventuali risorse regionali complementari, risorse impegnate e liquidate alla data di monitoraggio secondo la tipologia di intervento, trasferimenti della Regione a soggetti diversi da Centri anti-violenza (CAV) e Case rifugio (CF);
✓ Amministrativa, costituita dagli atti di trasferimento delle risorse a CAV e CF (importo, data, n. atto, pubblicizzazione sul sito internet, informativa al DPO) e dai provvedimenti regionali di attuazione degli interventi;
✓ Fisica, che si sostanzia in: informazioni su CAV e CF (quali il possesso dei requisiti minimi, il loro numero e inserimento in reti territoriali inter-istituzionali), azioni per la programmazione regionale degli interventi già operativi sostenuti con le risorse del DPCM (tipologia, importo risorse, modalità di trasferimento risorse a servizi specialistici, numero di nuovi CAV, sportelli, CF e posti letto realizzati con le risorse disponibili); monitoraggio semestrale dell’accoglienza (n. di accessi a Cav/sportelli e donne accolte in CR o strutture di ospitalità secondo la residenza, la presenza o meno di figli); presenza di un sistema informativo di rilevazione degli accessi, condivisione partecipata dell’utilizzo delle risorse con i soggetti impegnati a vario livello per il contrasto alla violenza di genere.
La scheda per la raccolta dei dati suddetti prevede, inoltre, un campo libero nel quale le Regioni possono riportare note esplicative e modalità di valutazione degli interventi messi in atto.
Come si è argomentato nella precedente “Relazione sugli strumenti adottati dai soggetti istituzionali per il monitoraggio del sistema di assistenza e supporto alle vittime della violenza di genere” (Xxxxxxxxx, Molteni, 2018), la scheda è stata elaborata in risposta ai rilievi della Corte dei Conti che ha raccomandato “di utilizzare, nelle comunicazioni dei format rigidamente pre-costituiti che possano facilitare l’istruttoria e il rispetto della tempistica dettata dalla normativa di riferimento” e di “implementare un sistema di monitoraggio delle risorse, attraverso modalità che, senza gravare eccessivamente sulle Regioni, consenta di verificare periodicamente l’effettivo impiego dei finanziamenti e di conoscere, nel contempo, le valutazioni della regione sull’impatto sociale ed economico che gli interventi posti in essere hanno determinato” (Corte dei Conti, 2016: 108).
In termini operativi si rileva come questo sistema abbia incontrato diverse difficoltà applicative dovute, in particolare, alla difficoltà delle Regioni, che questi finanziamenti gestiscono, a fornire le informazioni richieste nel format pre-costituito. In particolare l’aspetto di maggiore criticità ha riguardato la richiesta di precisare i dettagli degli interventi in corso di realizzazione e dell’impiego di risorse in una relazione esplicativa allegata alla scheda di rilevazione. La scheda di monitoraggio4, stando alle testimonianze raccolte dall’indagine di campo condotta dagli autori sulle caratteristiche dei processi di monitoraggio di cinque Regioni, presenta diversi limiti, riconducibili sostanzialmente a tre gruppi di criticità:
• la presenza di campi che, difficilmente, possono essere valorizzati in itinere in quanto alcune informazioni finanziarie possono essere disponibili solo al termine delle relative procedure amministrative. Si cita, a titolo d’esempio, l’informazione sul numero di nuovi centri antiviolenza e case rifugio finanziati con il 33% delle risorse assegnate (dom. F) che, dovendo espletarsi tutte le pratiche connesse al bando pubblico, può essere disponibile solo a chiusura del procedimento; oppure, per la domanda L2, i dati sui trasferimenti ai CAV e CF che, in alcune regioni, possono essere disponibili solo quando gli enti intermedi (come i Comuni) presentano la rendicontazione;
3 Il decreto legge 93/2013 coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» all’art. 5bis prevede un finanziamento di carattere permanente da ripartire tra le Regioni e Province Autonome per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, da perseguire attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza.
4 Si considera la scheda elaborata in riferimento al riparto delle risorse art. 5bis effettuato con DPCM 25.11.2016.
• l’eccessiva rigidità dei campi a risposta chiusa e l’impossibilità di aggiungere ulteriori campi di dettaglio oltre a quelli previsti; ad esempio, sugli elenchi degli atti amministrativi con i quali sono state trasferite le risorse (dom. E3.1), che possono essere in numero maggiore dei 6 previsti; oppure i provvedimenti regionali di attuazione degli interventi (dom. H);
• la presenza di domande poco chiare, oppure che richiedono un tempo eccessivo di elaborazione dell’informazione, oppure non pertinenti a quanto richiesto dal DPCM: ad esempio, la sezione G che, anziché richiedere l’ammontare in euro delle risorse impegnate e liquidate, costringe al calcolo delle percentuali; oppure, la sezione F che richiede il numero di posti letto per le case di protezione di primo e secondo livello che non vengono indicate nel relativo DPCM; ancora, la domanda D4 sull’inserimento di CAV e CF in reti territoriali interistituzionali ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa in Conferenza Unificata del 27.11.2014, che comporta difficoltà di compilazione laddove, pur esistendo di fatto reti territoriali, non vi è una precisa corrispondenza con quanto disposto dall’Intesa tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 20145.
Le criticità appena evidenziate limitano le capacità della scheda di monitoraggio di fornire informazioni omogenee e affidabili e di favorire l’istruttoria e il rispetto delle tempistiche. Inoltre, di fatto non consente di conoscere per la mancanza di indicatori appositamente costruiti le valutazioni delle Regioni sull’impatto sociale ed economico che gli interventi posti in essere hanno determinato che la Corte dei Conti ha sollecitato.
Riguardo invece il Piano Straordinario 2015-17, previsto ai sensi dell’art. 5 della succitata legge 119/2013 e approvato il 07.07.2015 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2015), risulta come esso non sia stato di fatto accompagnato da una attività strutturata e continuativa di monitoraggio e, quando condotta, essa si è limitata alla sola dimensione finanziaria relativa allo stato della spesa. Sebbene gli attuatori dei progetti finanziati fossero stati invitati a compilare sia al momento di ricevimento del finanziamento sia in fase attuativa specifiche schede progetto messe a punto dal Dipartimento, nella pratica è di fatto mancata la sistematizzazione organica ed elaborazione delle informazioni anche di tipo procedurale e fisico che erano state richieste6. Rispetto alla ripartizione delle risorse alle Regioni effettuata con DPCM del 25 novembre 2016 per l’attuazione dell’articolo 5 della legge 119/2013, è stata predisposta una scheda di monitoraggio (allegato B in calce al documento) analoga a quella elaborata per l’art. 5bis e che dunque presenta simili criticità nella compilazione e nell’interpretazione dei campi previsti.
Al momento, rispetto al precedente Piano da poco concluso (ultime procedure di gara attivate luglio 2017), risulta pertanto assente un quadro informativo sistematico rispetto al collegamento tra le linee di azione attivate e la relativa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili. Questa assenza di una rappresentazione organica dello stato delle realizzazioni e dei risultati conseguiti rende complesso condurre una analisi valutativa riguardo l’efficacia e l’efficienza7 degli interventi adottati in coerenza con i risultati attesi perseguiti dal Piano. Una carenza informativa che, si ricorda, era stata già oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti nel Rapporto sopra citato ove, su questo specifico punto, sottolineava proprio l’assenza di informazioni di tipo finanziario adeguate a motivare gli stanziamenti per ogni azione attuata e di un sistema di possibili indicatori da utilizzare nella valutazione delle attività e dei servizi che grazie ai finanziamenti si sarebbero realizzati.
Pur a fronte di alcuni importanti passi avanti realizzati recentemente per quanto attiene la raccolta di dati, sia sugli operatori del sistema anti-violenza sia sulla dimensione del fenomeno della violenza sulle donne, non si dispone ancora di un sistema centrale di monitoraggio in grado di assicurare con continuità temporale un quadro informativo adeguato. Ciò appare particolarmente grave in quanto, con riferimento allo stato di attuazione delle politiche implementate dal Dipartimento, mancano le informazioni minime cui potersi riferire sia per individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive, sia per esprimere attraverso una analisi valutativa un giudizio complessivo sugli effetti degli interventi finanziati.
5 Come, peraltro, emerge dalla mappatura delle reti territoriali che IRPPS-CNR sta conducendo nell’ambito del WP1–Rilevazione dei soggetti territoriali specialistici e generali attivi ai sensi della normativa vigente del Programma esecutivo dell’accordo tra il DPO e IRPPS-CNR in materia di monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.
6 Nell’ambito delle informazioni richieste al beneficiario del finanziamento si prevede di riportare una descrizione degli indicatori e meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei risultati delle attività rispetto alle quali ha ricevuto il finanziamento.
7 Ovvero, la capacità di raggiungere l’obiettivo prefissato (efficacia) e l’abilità di farlo impiegando le risorse minime indispensabili (efficienza).
Da qui, in considerazione anche dell’avvio operativo del Piano 2017-2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2017), scaturisce la necessità di definire un tale sistema secondo un modello attento a favorire relazione e sinergia con analoghi sistemi che alcune Regioni stanno già sperimentando o comunque si avviano a definire per monitorare sia gli interventi che, sulla base anche delle risorse trasferite ai sensi degli art 5 e 5-bis del succitato decreto legge 93/2013, stanno conducendo per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e per assicurare la protezione delle donne che di questa violenza sono state vittime, sia gli interventi realizzati a valere su fondi regionali.
A questo proposito, come anticipato, si è realizzato un confronto diretto con alcuni referenti regionali delle politiche antiviolenza, volto ad acquisire informazioni sui sistemi regionali di monitoraggio in corso di implementazione e sugli strumenti in uso. Si sono selezionate cinque Regioni che sulla base un’analisi desk della normativa si è ritenuto verosimile fossero dotate di sistemi di monitoraggio e valutazione delle loro policies sufficientemente articolati 8 . Si tratta, nominativamente, delle regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Xxxxxx Xxxxxxx e Puglia. Nel rimandare all’Allegato B in cui si fornisce una presentazione dei risultati di questo confronto con i responsabili regionali interessati, si anticipa che se da un alto il monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno e dei servizi specializzati dedicati alle donne vittime di violenza ha raggiunto nelle realtà analizzate un buon livello di funzionamento, il monitoraggio delle policies implementate risulta ancora largamente in fase costruzione. Un risultato che, ulteriormente, sostiene l’opportunità di procedere alla determinazione e sperimentazione di un sistema comune di monitoraggio secondo un percorso di confronto partecipato tra tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono alla definizione e attuazione di politiche di prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza nei confronti delle donne.
2. Motivazioni per dotarsi di un sistema di monitoraggio
Come una ampia letteratura in materia indica9 e le esperienze positive di diversi Paesi insegnano10, per poter governare con maggiore efficacia le politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e i loro figli e di sostegno delle donne che questa violenza hanno subìto è imprescindibile dotarsi di un sistema di monitoraggio volto a misurare con continuità i risultati degli interventi attuati dai diversi soggetti pubblici e privati che a vario titolo e con ruoli e funzioni diverse contribuiscono alla definizione e implementazione di queste politiche (DPO, Regioni, Città metropolitane, Comuni, CAV, CF, ecc). Solo in questo modo è possibile infatti ottenere un feedback informativo utile sia ad orientare le scelte future sia a dare conto alla società nel suo complesso degli effetti via via conseguiti dalle politiche implementate.
Definire un sistema strutturato ed efficace di monitoraggio, e quindi di valutazione, degli effetti di programmi contro la violenza nei confronti delle donne, è comunque un processo complesso i cui risultati, in particolare in termini di misurazione degli impatti, si rilevano spesso al di sotto delle aspettative. Ciò è dovuto ad un insieme di fattori connessi in primo luogo alla difficoltà di ottenere dati affidabili ma anche – e non è aspetto da meno – alla complessità e specificità dei contesti entro cui si realizzano gli interventi di contrasto alla violenza contro le donne. Il modello di intervento che si è progressivamente delineato sul territorio italiano, infatti, risulta essere molto frammentato quale conseguenza della assenza di una regolazione normativa unitaria a livello nazionale, della competenza concorrente in materia delle Regioni con lo Stato e, sebbene in misura minore, dell’autonomia concessa dalla “Legge quadro per la realizzazione
8 Si rimanda a Xxxxxxxxx Molteni [Deliverable n. 1 – luglio 2018].
9 Si veda, a tal proposito, il sito internet di UNWOMEN, all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx, che presenta una sezione dedicata al monitoraggio e valutazione degli interventi contro la violenza sulle donne. Alla crescente consapevolezza dell’importanza del tema, negli ultimi decenni si è affiancata la diffusione a livello internazionale di diversi manuali pratici e strumenti di lavoro, tra i quali si citano: UnWomen, Path [2011]; DFID [2012]; Xxxxx [2008]; Our Watch [2017]; USAID [2014].
10 L’esempio più strutturato di costruzione di un sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche contro la violenza sulle donne è costituito dal “National Plan to reduce violence against women and their children” del Governo Australiano. Il Piano si pone in una prospettiva di lungo termine, dal 2010-2022 (12 anni), nella consapevolezza che la valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sulla riduzione della violenza contro le donne richiede non è immediatamente misurabile. Si articola, dunque, lungo un percorso suddiviso in 4 trienni, nei quali sono previste successive revisioni del Piano –e delle priorità di intervento- in relazione ai risultati ottenuti nella fase precedente. Le revisioni del Piano sono condivise da tutti gli stakeholders pubblici e privati attraverso workshop nazionali e tavole rotonde. Il processo è governato da un sistema di monitoraggio in itinere degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti, identificati per ognuna delle priorità di azione previste. Maggiori informazioni al sito internet: xxxxx://xxxx0xxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx/ .
Si rimanda, inoltre, a UnWomen [2010] per maggiori informazioni sui sistemi di monitoraggio, implementazione e valutazione delle politiche costruiti in alcuni Paesi del mondo.
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n. 328/2000. Le risposte regionali si sono, pertanto, strutturate su specificità presenti al livello locale non solo in relazione alle caratteristiche e dimensioni del fenomeno della violenza contro le donne, ma anche e soprattutto in relazione ai sistemi di governance e all’organizzazione dei servizi che si è andata via via strutturando.
Pur con queste limitazioni, è comunque un dato di fatto che solo attraverso la conoscenza di quanto realizzato e dei risultati ed effetti conseguiti dagli interventi attuati è possibile definire in termini più puntuali obiettivi e contenuti delle politiche da attuare, per incidere con relativa maggiore efficacia sulla diminuzione della violenza subita dalle donne.
Il monitoraggio e la valutazione sono infatti strumenti fondamentali per acquisire dati e produrre informazioni affidabili sugli andamenti dei percorsi e sugli attori del sistema di prevenzione, contrasto e sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli. In questo modo è possibile mettere in luce i punti di forza e di debolezza degli interventi attuati allo scopo di apportare i correttivi e i miglioramenti necessari. Un affidabile sistema di monitoraggio e di valutazione costituisce anche un supporto per le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche responsabili delle politiche e quindi dei finanziamenti ad esse associati, per la verifica del rispetto degli adempimenti – a tutti i livelli – relativamente ai seguenti ambiti prioritari:
• conforme applicazione della normativa specifica;
• rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
• conforme realizzazione degli interventi finanziati;
• disponibilità e conferimento di informazioni tempestive;
• adozione di criteri di qualità per i soggetti attuatori dei servizi.
Dotarsi di un tale sistema consente inoltre di produrre parametri di riferimento (benchmark) per tutti i soggetti interessati al fine di:
• verificare l’evoluzione del fenomeno nel tempo;
• individuare possibili criticità sulle quali intervenire;
• permettere confronti su base territoriale;
• misurare la qualità del servizio fornito e la soddisfazione degli utenti.
3. Principali caratteristiche del sistema di monitoraggio proposto
Nel definire un sistema di monitoraggio, la prima questione da porsi riguarda il che cosa è necessario mettere sotto controllo. Si tratta, in altri termini, di identificare le entità del monitoraggio, vale a dire quelle entità che caratterizzate da una propria autoconsistenza informativa possono rappresentare gli oggetti significativi dell’osservazione da porre alla base di un monitoraggio sistematico ai fini di una supervisione complessiva delle politiche adottate per prevenire, contrastare la violenza contro le donne e i loro figli in Italia.
Secondo questo approccio concettuale, e in considerazione dell’ambito d’interesse, la principale entità del monitoraggio non può che essere rappresentata dal “Programma”, inteso come un insieme strutturato di interventi che, a fronte di determinate risorse finanziarie, concorrono al raggiungimento di un determinato risultato atteso.
La realizzazione di un Programma avviene attraverso l’implementazione di progetti il cui fattore unificante può essere rappresentato dall’interessare un medesimo ambito territoriale (es. la Regione x o il Comune y) e/o un medesimo gruppo di destinatari (es. CAV o CF) e/o uno specifico settore d’intervento (es. la comunicazione). Un progetto a sua volta è funzionalmente autonomo, ha una sua identità delimitata in termini di budget e scadenze. I progetti sono individuati attraverso una specifica procedura di attivazione adottata dall’Amministrazione responsabile del Programma che si concretizza nella emissione/pubblicazione di bandi, circolari, avvisi pubblici, convenzioni, accordi, etc... Ponendosi a un livello sovraordinato rispetto ai progetti, anche questa fase costituisce un ambito d’interesse di una attività di monitoraggio, in quanto fornisce informazioni sullo stato e sulle modalità di attivazione delle risorse a valere sul o sui programmi di riferimento.
Il progetto rappresenta l’unità minima di rilevazione del monitoraggio a cui vengono correlati specifici insiemi di informazioni che si pongono come attributi a corredo di tale entità concettuale. Il progetto rappresenta infatti un’entità informativa caratterizzata da una serie di variabili, in termini di obiettivi,
tempistica di realizzazione, localizzazione territoriale, risorse finanziarie necessarie e impiegate e soggetti coinvolti a vario titolo nella sua attuazione.
Una condizione imprescindibile per il funzionamento di un sistema di monitoraggio è rappresentata dal coinvolgimento nella sua definizione e alimentazione informativa di tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati a valere su risorse pubbliche sia di origine nazionale che comunitaria in quanto è l’unica modalità per poter acquisire i dati all’origine, cioè dove si produce il servizio.
Tra gli elementi chiave di un sistema di monitoraggio va annoverato pertanto il coinvolgimento attivo dei numerosi attori che, a vario titolo, sono investiti di un ruolo nelle attività di gestione e attuazione di un programma e dei progetti che da esso derivano, in quanto modalità capace di soddisfare le diverse esigenze informative garantendo, allo stesso tempo, l’omogeneità dei contenuti. Si tratta di un network molto articolato, composto da soggetti diversi che, oltre a quelli che hanno una diretta responsabilità nell’alimentazione del sistema e nel trattamento dati, includono anche i titolari dei programmi e i soggetti coinvolti nella loro attuazione.
Entro tale logica concettuale, con riguardo all’attuazione dell’art. 5 del decreto legge 14 agosto 2013,
n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, l’entità del monitoraggio è dunque costituita dal Piano Operativo del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017- 2020 attualmente in redazione, meglio definibile con la denominazione di “Quadro Programmatico Operativo Unitario”11. Quest’ultimo riprende la strutturazione nei quattro Assi di intervento (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione, cui si aggiunge l’ambito della cooperazione internazionale) e nelle quindici priorità strategiche delineate dal Piano e, per ognuna di esse, indica i progetti che saranno attuati nel triennio di vigenza da ognuna delle amministrazioni coinvolte. I singoli progetti sono poi declinati, nell’allegato operativo, in una serie di informazioni quantitative e qualitative funzionali a precisarne contenuti e ambiti di azione, ovvero: titolarità dell’azione, struttura referente per i fondi, coinvolgimento di altri soggetti; periodo dell’intervento; risorse umane coinvolte; risorse finanziarie dettagliate per tipologia di fondo, ovvero stanziamenti in competenza dell’amministrazione titolare, trasferimenti da altri amministrazioni, fondi strutturali e/o di programmi comunitari a gestione diretta, altre fonti; descrizione sintetica delle attività previste e delle modalità attuative; caratteristiche dei soggetti che realizzeranno le attività; articolazione delle attività previste secondo finalità, tempi e contenuti; beneficiari coinvolti; destinatari che si prevede di raggiungere; risultati attesi.
Il trasferimento di risorse dal DPO alle Regioni a valere sull’art. 5-bis può essere logicamente ri-
collocato entro le priorità di azione già previste dal Quadro Programmatico Operativo Unitario. Tale trasferimento, infatti, è dedicato a 3 obiettivi:
1. l’istituzione di nuovi centri anti-violenza e di nuove case rifugio;
2. il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati e delle case rifugio già esistenti in ogni Regione;
3. interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli. La scheda di monitoraggio comprende la formazione, le attività di sensibilizzazione/comunicazione, gli osservatori, il monitoraggio degli interventi. Vi è poi un campo libero nel quale le Regioni hanno segnalato come interventi regionali i seguenti: il finanziamento a programmi per uomini maltrattanti già esistenti o da avviare; la destinazione dei fondi alle reti territoriali o ai centri antiviolenza per sostenerne il funzionamento o progetti di inserimento sociale; il sostegno al pronto intervento; l’acquisto di beni strumentali; la redazione di linee guida.
I primi due obiettivi sono coerenti con le priorità di azione relative all’Asse 2 “Protezione e Sostegno”, ovvero la presa in carico delle donne vittime di violenza e i percorsi di empowerment abitativo, lavorativo e sociale. Gli interventi regionali già operativi possono invece essere riclassificati nelle altre priorità d’azione previste dal Programma.
In tutti i casi si ritiene indispensabile che il sistema di monitoraggio preveda la netta separazione tra gli interventi realizzati a valere dell’art. 5-bis e quelli previsti dall’art. 5 per il finanziamento del Piano, al fine di migliorare l’accountability e la trasparenza delle informazioni sull’ammontare dei finanziamenti destinati alle politiche contro la violenza sulle donne.
11 Tale terminologia si giustifica in ragione della presenza, nell’attuale pianificazione strategica, di differenti fonti di finanziamento degli interventi che, sebbene costruiti entro la comune cornice logica del Piano Strategico Nazionale, vengono autonomamente finanziati, programmati e attuati dalle singole Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti Locali).
4. Le dimensioni del monitoraggio
Un sistema di monitoraggio deve essere in grado di considerare le diverse risorse messe in gioco (risorse finanziarie, amministrazioni interessate, centri e operatori impegnati nei vari contesti, ecc.) e le modalità con cui i percorsi di prevenzione contrasto contro la violenza e di recupero delle donne maltrattate vengono realizzati in stretta collaborazione con il territorio (processi).
Le dimensioni del monitoraggio sono rappresentate dagli aggregati concettuali su cui si concentra l’osservazione attraverso i dati rilevati. Ciascuna di tali dimensioni costituisce un insieme informativo omogeneo e consente di porre la sfera di osservazione su uno specifico aspetto del monitoraggio (es: finanziario, fisico, ecc...). Le principali dimensioni pertinenti riguardo alle finalità del sistema di monitoraggio proposto sono rappresentate da:
Monitoraggio procedurale
Il monitoraggio procedurale ha ad oggetto la rilevazione dei dati e delle informazioni sugli aspetti amministrativi attinenti l’avanzamento delle procedure di gestione. Questa dimensione del monitoraggio prende in considerazione le attività amministrative attraverso le quali il soggetto responsabile dell’attuazione di un programma procede alla individuazione dei beneficiari delle singole attività e quindi dei progetti da realizzare. I dati e le informazioni da rilevare riguardano da un lato le modalità attuative (es. Bando Pubblico, Avviso, ecc.), i soggetti coinvolti e le risorse interessate di tali attività amministrative, dall’altro lato i singoli step (es. presentazione domande di finanziamento) con cui si attuano tali attività.
Monitoraggio fisico
Il monitoraggio fisico ha ad oggetto lo stato di avanzamento fisico dell’intervento progettuale e consiste nella rilevazione delle realizzazioni di ogni progetto attraverso la misurazione dei valori conseguiti. In pratica, questa dimensione del monitoraggio consiste nella misurazione di dati di input (risorse utilizzate) e di output (obiettivi fisici realizzati) nell’ambito di ciascun progetto finanziato dal Programma. Tale dimensione è finalizzata da un lato alla verifica del progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti, quantificati man mano che i singoli progetti si concludono fino al completamento del Programma, dall’altro lato a fornire indicazioni sull’efficienza e sull’efficacia del programma, vale a dire sulla capacità di conseguire gli obiettivi definiti (efficacia) e capacità di raggiungere tali obiettivi con le risorse previste (efficienza).
L’avanzamento fisico di un progetto può essere misurato sotto il profilo:
- quantitativo, cioè come la modalità che raccoglie i dati necessari per misurare il COSA si è prodotto, ovvero l’analisi di quanto realizzato e dei risultati conseguiti;
- qualitativo, quando raccoglie informazioni sul processo di erogazione delle attività progettuali consentendo così di misurare il COME sono state realizzate e quale grado di soddisfazione (CHI ne trae utilità) si è determinato nei vari soggetti coinvolti12.
Monitoraggio finanziario
Il monitoraggio finanziario ha ad oggetto lo stato di avanzamento finanziario dell’intervento progettuale, il cui andamento viene monitorato attraverso indicatori di “impegno” e di “spesa”. Esso permette di osservare i dati finanziari legati ai progetti e al Programma nel cui ambito essi sono attuati. Il livello di dettaglio del monitoraggio permette di esaminare i flussi finanziari di ogni singolo progetto rispetto a vari aggregati concettuali. Il monitoraggio finanziario, in connessione con le altre informazioni (procedurali e di monitoraggio fisico di realizzazione e risultato) è diretto a rilevare principalmente:
o la programmazione della spesa;
o il confronto tra programmato e avviato;
o il confronto tra avviato e realizzato.
12 Per questa misurazione, che prende in considerazione la percezione del servizio da parte dei vari attori coinvolti, è fondamentale predisporre uno strumento che possa consentire di mettere a confronto i punti di vista degli stessi per avere una più chiara evidenza della qualità del servizio percepita da ciascun attore coinvolto.
Monitoraggio di contesto
Il monitoraggio di contesto ha per oggetto la misurazione di aspetti “esterni” (come ad esempio aspetti demografici, socio-culturali, economici, ecc.) alla fase attuativa di un programma/progetto che ne possono condizionare l’esito. Si tratta di una dimensione utile per comprendere quanto le dinamiche del contesto abbiano influito in positivo o in negativo sulla performance ottenuta.
5. Gli indicatori
Il sistema di monitoraggio può essere costituito da un insieme di items organizzati secondo una struttura gerarchica articolata su tre livelli fra loro interconnessi, in modo che il livello gerarchicamente superiore esprima un livello di sintesi informativa maggiore rispetto ai livelli inferiori. In tal modo ci si mette in grado di fornire informazioni coerenti con le necessità decisionali dei diversi soggetti che intervengono a vario titolo nelle attività del Programma:
✓ 1° livello: i “fattori”, che definiscono gli elementi caratterizzanti il Programma, che in linea di massima, in coerenza delle dimensioni del monitoraggio assunte, sono rappresentate da:
- il processo di implementazione del programma (procedure gestionali);
- le realizzazioni conseguite nelle varie fasi di attuazione dei progetti e i risultati ottenuti a loro conclusione completati dal grado di soddisfazione, ove misurabile, dei prodotti e servizi così come espresso dai soggetti destinatari (customer);
- le risorse utilizzate;
- il contesto normativo e socio-economico nel cui ambito i progetti finanziati sono stati attuati.
Più nello specifico ciascun fattore può essere definito come riportato nella tabella 5.1:
Tabella 5.1 La struttura gerarchica del sistema di monitoraggio. Fattori di primo livello
Fattore | Definizione |
A. Processo di erogazione | Misura l’efficienza e la qualità delle procedure messe in atto per l’attuazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di competenza del DPO |
B. Risultati | Misura quanto realizzato e quali effetti sono stati conseguiti per prevenire la violenza di genere e per sostenere le donne che questa violenza hanno subito attraverso l’implementazione degli interventi finanziati a valere sugli strumenti di programmazione del DPO |
C. Soddisfazione | Misura la capacità di gestire in qualità il processo di attuazione degli interventi realizzati a valere sugli strumenti di programmazione del DPO |
D. Risorse | Misura il livello quantitativo di utilizzo delle risorse finanziarie previste dagli strumenti di programmazione del DPO |
E. Contesto | Considera le possibili relazioni e ricadute che modificazioni socio economiche e normative possono avere sui processi e sui risultati. |
✓ 2° livello: i “macroindicatori”, che individuano, per ciascuno dei fattori suddetti, le aree significative da indagare (per esempio: il fattore “Processo” potrebbe avere come macro-indicatori le fasi che lo costituiscono; il tipo di percorso realizzato per il rafforzamento dell’offerta dei CAV e dei CAF potrebbe essere un macro indicatore del fattore “Risultati”; così come il grado di soddisfazione delle donne che hanno fruito dei servizi dei CAV potrebbe essere un macro indicatore del fattore “Soddisfazione”).
Nella tabella 5.2, le aree di attività che possono riferire a ciascun macro indicatore.
Tabella 5.2 La struttura gerarchica del sistema di monitoraggio. Fattori di secondo livello
Fattori | Macroindicatori | Aree di attività |
A. Processo di erogazione | A1. Definizione delle procedure | Misura come il DPO ha definito e messo a punto le procedure attuative dei suoi strumenti di programmazione |
A2. Attuazione delle procedure | Misura la realizzazione delle procedure messe a punto | |
B. Risultati | B1. Realizzazione degli interventi | Misura le realizzazioni ottenute grazie all’attuazione in corso d’opera e finali ottenute dall’implementazione degli interventi |
B2. Donne interessate dagli interventi | Misura i risultati conseguiti in termini di donne interessate dai servizi attuati a valere sugli interventi realizzati | |
B3. Valore aggiunto degli interventi | Misura gli effetti di maggiore prevenzione e di miglioramento nei servizi di protezione e sostegno ottenuti grazie agli interventi attuati | |
C. Soddisfazione | C1. Regioni | Misura il grado di soddisfazione delle Regioni rispetto alle procedure attuate dal DPO di trasferimento e di controllo delle risorse finanziare erogate |
C2. Destinatari delle attività e dei servizi attuati | Misura il grado di soddisfazione dei destinatari dei prodotti e dei servizi attuati dai soggetti beneficiari responsabili dei progetti finanziati dal DPO a valere dei suoi strumenti di programmazione | |
D. Risorse | D1. Dotazione finanziaria | Misura lo stato di utilizzo delle risorse finanziarie degli strumenti di programmazione del DPO |
E. Contesto | E1. Cambiamenti socio economici | Misura le ricadute che i cambiamenti socio economici possono avere sugli interventi attuati |
E2. Cambiamenti normativi | Misura l’influenza che i cambiamenti del quadro normativo possono produrre sulle procedure attuative e sulle realizzazioni e risultati degli interventi implementati |
✓ 3° livello: gli INDICATORI che, con riferimento ai dati e le informazioni pertinenti e disponibili e con riguardo alle quattro dimensioni sopra riportate, devono assicurare la capacità di seguire longitudinalmente l’andamento delle politiche attuate, misurandone quantitativamente e qualitativamente le realizzazioni conseguite, i risultati raggiunti nonché la percezione che ne hanno tutti gli attori coinvolti inclusi i destinatari.
Nella definizione dell’insieme di indicatori da utilizzare, oltre alla caratteristica della comparabilità
appena accennata, è opportuno verificare che essi siano:
- validi, ovvero misurino effettivamente ciò che si intende misurare;
- controllabili, devono cioè riguardare aspetti che sono sotto l’effettivo controllo di chi governa il
programma;
- specifici e unici, ovvero ogni indicatore deve essere pertinente rispetto all’obiettivo da misurare
e deve rilevare un aspetto che nessun altro indicatore rileva;
- accessibili, ovvero che le informazioni che ne sono alla base possano essere reperite ad un costo accettabile;
- rilevanti, rispetto ai bisogni informativi;
- definiti a livello temporale, cioè con una chiara indicazione dell’orizzonte temporale a cui si
riferiscono;
- comprensibili a coloro che li rilevano ed utilizzano.
Rispetto a quest’ultima caratteristica, al fine di garantire una comune interpretazione del significato degli indicatori selezionati, è indispensabile che nella fase di definizione ne siano chiarite le seguenti caratteristiche: definizione dell’indicatore, numeratore e denominatore (laddove previsto) e unità di misura, cosa intende misurare, gli strumenti da utilizzare per rilevare il dato/informazione, come si rileva e con quale frequenza, eventuali considerazioni circa le procedure da osservare, variabili di disaggregazione dei dati (es. Regione, ripartizione territoriale, assi e/o priorità di intervento, ecc…).
Sulla base di quanto definito, con riguardo alle quattro dimensioni del monitoraggio proposte (procedurale, fisico, finanziario e di contesto) e ai cinque fattori presi in considerazione e con riguardo al profilo sia quantitativo che qualitativo, si riportano nelle tabelle 5.3 e 5.4 alcuni possibili esempi di indicatori.
Tabella 5.3 – La struttura gerarchica del sistema di monitoraggio. Fattori di terzo livello: indicatori quantitativi
Tipo di indicatore | Cosa misura | Efficacia/ efficienza | Esempi |
Indicatore di processo | Misura lo stato di attuazione delle procedure con rifermento alle fasi di definizione ed avvio e di quelle di gestione della attuazione e di conclusione | Efficienza | ✓ Numero di progetti presentati alle scadenze previste. ✓ Numero di progetti che hanno superato l’esame formale ed entrano nella graduatoria dei progetti finanziabili ✓ Numero di progetti finanziati e effettivamente avviati ✓ Numero di progetti finanziati e conclusi ✓ Numero di progetti ammessi a finanziamento che hanno rinunciato al contributo finanziario e non hanno portato a termine le attività ✓ Numero di progetti ammessi e finanziati ai quali, a seguito di verifiche, è stato revocato il finanziamento |
Indicatori di realizzazione finanziaria | La realizzazione finanziaria in termini di avanzamento misurata sia in termini di impegni finanziari13 assunti dal soggetto responsabile del programma nei confronti dei beneficiari e della spesa rendicontata dai beneficiari per l’attuazione dei progetti di cui sono responsabili | Efficienza finanziaria | ✓ % di impegno /dotazione finanziaria ✓ % di spesa rendicontata/impegni finanziari |
Efficacia finanziaria | ✓ % di spesa rendicontata /dotazione finanziaria ✓ % di avanzamento della spesa rendicontata/ spesa prevista | ||
Indicatori fisici di risultato (output e outcome) | La realizzazione fisica misurata dal volume dei prodotti e dei servizi conseguiti | Efficacia fisica | ✓ Numero di interventi completati (es: campagne di comunicazione) ✓ Numero di destinatari di una data attività (es. operatrici dei CAV formate; numero di donne prese in carico dai CAV; Numero di donne ospitate in case rifugio) ✓ Numero di beneficiari di uno specifico intervento o di un’area di interventi (es numero di CAV finanziati) ✓ Numero di nuovi accordi stipulati per una determinata finalità |
Il risultato raggiunto in termini fisici | Efficienza fisica | ✓ % di beneficiari di uno specifico intervento o di un’area d’interventi sulla popolazione di riferimento (es., %CAV che hanno ricevuto il finanziamento) ✓ % di destinatari di una determinata attività (ad es., % di operatrici dei CAV formate su totale operatrici dei CAV in un determinato territorio | |
Il risultato raggiunto in termini fisici (output) rapportato alle risorse umane o finanziarie (input) impiegate per raggiungerlo (indicatori di risultato unitario) | Efficienza | ✓ Rapporto tra ammontare finanziamento ricevuto per una specifica attività/servizio e numero dei destinatari che ne hanno usufruito | |
L’impatto (outcome) che un determinato programma produce. Questi indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esterni all’azione del programma (misurati da indicatori di contesto) e sono misurabili in un tempo medio/lungo dalla conclusione dei progetti attuati a valere sul programma | Efficacia | ✓ Numero di destinatari che hanno conseguito i risultati previsti da un determinato intervento (es, donne vittime di violenza che alla fine del loro percorso hanno trovato lavoro; donne vittime di violenza che alla fine del loro percorso hanno una condizione abitativa autonoma al di fuori delle case rifugio) ✓ Variazione del numero di donne vittime di violenza in un determinato territorio ✓ Variazione del numero di donne che si rivolgono ai CAV | |
Indicatore di contesto | Misura i fenomeni che possono incidere sui | Efficacia | ✓ Rapporto tra incremento nel numero di CAV presenti in un determinato territorio e variazione nel medesimo periodo |
13 Gli impegni da considerare sono quelli cosiddetti giuridicamente vincolanti assunti mediante un atto “formalmente approvato” che specifica almeno: importo impegnato; soggetto nei confronti del quale viene assunto l’impegno; progetto per il quale viene assunto l’impegno.
Tipo di indicatore | Cosa misura | Efficacia/ efficienza | Esempi |
risultati ottenuti (outcome) come la variazione dei bisogni del territorio sul quale insiste l’intervento; le collaborazioni (reti) che possono interagire con l’intervento; i mutamenti socio economici e/o normativi di in un determinato territorio | nel numero di donne che subiscono violenza ✓ Rapporto con riferimento a un determinato territorio tra numero di donne che hanno subito violenza trattate da un percorso di reinserimento e il tasso di disoccupazione femminile ✓ Rapporto con riferimento ad un determinato territorio tra numero di reti attive impegnate sul tema della violenza di genere e numero di donne che si rivolgono ai CAV. |
Tab. 5.4 – La struttura gerarchica del sistema di monitoraggio. Fattori di terzo livello: indicatori qualitativi
Tipo di indicatore | Cosa misura | Esempi |
Indicatori binari (si/no) | Il raggiungimento o meno di certi risultati non esattamente misurabili in forma quantitativa né qualitativa (è il caso ad esempio di alcune azioni di sistema) | ✓ Sono state definite ed approvate le linee guida sulla formazione? (si/no) ✓ È stato definito il protocollo d’intesa ………? (si/no) ✓ Sono stati predisposti nei servizi ospedalieri di pronto soccorso spazi/locali/dedicati ad accogliere e assistere donne vittime di violenza? (si/no) ✓ Alcuni degli indicatori binari di realizzazione in una fase temporale successiva dalla loro rilevazione possono assumere la tipologia di indicatore di risultato come nell’ esempio di seguito: Le linee guida sulla formazione sono state attuate? |
Indicatori qualitativi (alto/medio/basso) | Il raggiungimento di certi risultati non misurabili in forma quantitativa su cui si può esprimere un generico giudizio | ✓ Grado di soddisfazione delle /dei destinatarie/i degli interventi |
6. Processo di gestione del monitoraggio
Il processo di monitoraggio può essere concettualmente articolato nelle seguenti fasi, riferibili al ciclo di vita di un progetto (a partire dalla sua individuazione fino alla sua conclusione).
Le principali fasi del monitoraggio, di cui di seguito si fornisce una descrizione della rispettiva valenza informativa, sono rappresentate da:
Fase di attivazione
La fase di attivazione rappresenta il momento preliminare della gestione amministrativa, attraverso il quale si dà corso alla destinazione di una quota delle risorse della dotazione complessiva definita nel piano finanziario del Programma per il finanziamento di progetti.
L’attivazione si concretizza nell’espletamento di procedure amministrative che conducono all’individuazione dei beneficiari e dei progetti da realizzare.
In tale fase del processo l’entità di osservazione è rappresentata dalla “Procedura di Attivazione”, per la quale occorre monitorare una serie di informazioni legate ai passaggi operativi che permettono l’identificazione dei beneficiari e dei progetti.
Fase di inizializzazione
La fase di inizializzazione rappresenta il momento a partire dal quale l’entità “Progetto” viene censita ed inclusa nella sfera di osservazione per essere monitorata in funzione delle varie fasi del relativo ciclo di vita. Ciò comporta la definizione e la somministrazione e la compilazione da parte del soggetto responsabile del progetto beneficiario del finanziamento di una specifica scheda tecnica di progetto nella quale riportare almeno le seguenti tipologie d’informazione:
- Titolo del progetto
- Ambito territoriale di attuazione
- Costo complessivo del progetto
- Importo contributivo conseguito
- Soggetto responsabile e se distinto operativo del progetto
- Descrizione degli obiettivi, azioni progettuali, modalità attuative (attività), numero e caratteristiche delle figure professionali che si prevede di impegnare; risultati attesi; crono programma delle attività del progetto; quadro economico del progetto in relazione alle attività e budget complessivo del progetto per voci di spesa previste.
Fase di attuazione
La fase di attuazione si riferisce all’attività di realizzazione dell’entità “Progetto” e prevede la rilevazione dei dati di avanzamento relativi alle dimensioni finanziaria, procedurale e fisica, oltre ad altri corredi di informazioni.
Il beneficiario è chiamato a registrare e gestire - in un processo di frequente interazione con il/i soggetto/i incaricato/i della realizzazione - un set composito di informazioni significative, al fine di disporre di un quadro costantemente aggiornato sullo stato di realizzazione del progetto in relazione ai valori e ai target definiti in sede di inizializzazione programmatica. Il monitoraggio del progetto nella fase di attuazione consente pertanto di supervisionarne la progressione in termini finanziari, economici, procedurali (capacità di spesa, rispetto della tempistica prevista, ecc...), supportando l’individuazione sia di potenziali elementi di successo sia di eventuali fattori di criticità attuativa e favorendo di riflesso la definizione delle conseguenti azioni correttive. È opportuno evidenziare che nella fase di attuazione i dati già inseriti nel corso delle precedenti fasi di monitoraggio potrebbero eventualmente essere modificati/aggiornati, ad esempio a seguito di rimodulazioni del progetto in termini finanziari, procedurali, ecc...
Fase di conclusione
La fase di conclusione si riferisce al completamento delle attività di realizzazione dell’entità “Progetto”, con la conseguente rilevazione finale dei dati relativi alle dimensioni finanziaria, procedurale e fisica.
Il monitoraggio del progetto, in questa fase, prevede di completare la rilevazione delle informazioni con altri dati a consuntivo.
Con la rilevazione conclusiva del corredo di informazioni legate al progetto si perviene alla composizione di un quadro aggregato delle realizzazioni, e perciò significativo, che consente di effettuare una serie di analisi e valutazione in merito al conseguimento degli obiettivi prefissati in sede programmatica e all’efficacia complessiva delle politiche di investimento poste in essere.
Per l’attuazione del sistema di monitoraggio è imprescindibile prevedere la realizzazione di una specifica piattaforma informativa nella cui predisposizione è fondamentale considerare la sua capacità di interagire con altre piattaforme informative che contengono ulteriori informazioni riconducibili ai progetti monitorati e ai soggetti ad essi correlati.
Fonti14
Fonti documentali
Australian Government, National Plan to reduce violence against women and their children 2010-2022. Disponibile al link xxxxx://xxxx0xxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx/.
Bloom S.S. (2008), Violence against Women and Girls. A Compendium of Monitoring and Evaluation Indicators.
Disponibile al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx-00-00.
Department for International Development – DFID (2012), Guidance on Monitoring and Evaluation for Programming on Violence against Women and Girls. Disponibile al link xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxx/xxxx
/67334/How-to-note-VAWG-3-monitoring-eval.pdf.
14 Siti internet verificati in data 30.01.2019.
Our Watch (2017), Counting on change: A guide to prevention monitoring. Disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/0000000x-0000-00xx-x00x- 2c4f8809efe4/OurWatch_TheGuide_Online.pdf.aspx?ext=.pdf.
UnWomen (2010), Good practices in national action plans on violence against women. Disponibile al sito internet xxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxx/xxx/xxx/xxx/xxx0000/XX_XXXXX_XXXXX_00_Xxx.xxx.
UnWomen, Path (2011), Monitoring and evaluation of initiatives on violence against womenand girls. xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xx_xxxxx_xxxxxxx_xxx_0000 final.pdf.
USAID (2014), Toolkit for monitoring and evaluating gender-based violence interventions along the relief to development continuum. Disponibile al link https://xxx.xxxxx.xxx/sites/default/files/documents/2151/Toolkit%20Master%20%28FINAL%2 0MAY%209%29.pdf.
Fonti normative
Consiglio d’Europa (2011a), Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011. Disponibile al link xxxxx://xx.xxx.xxx/0000000000.
Consiglio d’Europa (2011b), Relazione esplicativa della convenzione del consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011. Disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxx-Xxxxxxxxxxx- del-Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la- violenza-domestica.pdf.
Corte dei Conti (2016), Deliberazione n. 9/2016/G approvata in data 5.09.2016, recante Rapporto la gestione delle risorse finanziarie per l’assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (d.l. n. 93/2013). Disponibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_x mm_stato/2016/deliberazione_9_2016_g.pdf.
Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Disponibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx.
DPCM 25 novembre 2016, Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5 -bis , comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, GU Serie generale - n. 20 del 25.01.2017. Disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx.
DPCM 25 novembre 2016, Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle quattro linee d’azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all’impiego di risorse proprie, GU Serie generale - n. 20 del 25-1-2017. Disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx.
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014. 27 novembre 2014. Disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx.
Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Disponibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/000/xx/000/xx/xxx.
Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. Disponibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx.
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile
e di commissariamento delle province. Disponibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx%00.
Presidenza del Consiglio dei Ministri (2015), Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, adottato il 7 luglio 2015. Disponibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2018/01/Piano-violenza-2015-2017.pdf.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2017, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017- 2020, adottato il 23 novembre 2017. Disponibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf.
Riferimenti alle pubblicazioni ViVA
CNR-IRPPS Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerche sulla Popolazione e Politiche Sociali (2017), Programma esecutivo dell’accordo tra il DPO e IRPPS-CNR in materia di monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.
Working packages previsti:
WP1. Rilevazione dei soggetti specialistici e generali a supporto delle vittime di violenza di genere attivi sul territorio nazionale ai sensi della normativa vigente.
WP2. Definizione e messa a punto di strumenti per il monitoraggio quali quantitativo del sistema di assistenza e supporto alle vittime della violenza di genere.
WP3. Analisi campionaria della funzionalità operativa del sistema d’offerta territoriale dei servizi specialistici e generali.
WP4. Contributo all’attuazione operativa del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–
2020.
WP5. Valutazione ex ante del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–2020.
WP6. Valutazione delle realizzazioni e risultati degli interventi attuati a valere sul Piano d’azione straordinario 2015- 2017 contro la violenza sessuale e di genere.
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO), Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerche sulla Popolazione e Politiche Sociali (CNR- IRPPS) (2017), Accordo di collaborazione, 16.06.2017.
Xxxxxxxxx F., Molteni L. (2018), Deliverable 1 - Relazione sugli strumenti adottati dai soggetti istituzionali per il monitoraggio del sistema di assistenza e supporto alle vittime della violenza di genere” (WP2).
ALLEGATI
A) Scheda di monitoraggio per il riparto delle risorse di cui all’art. 5-bis del decreto legge n.93/2013
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 novembre 2016 Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013
REGIONE:
X. Xxxxxxxxx delle risorse complessive ai sensi del DPCM 25 novembre 2016 Art. 2 c.2 €
lettera a): 33% pari a € di cui per:
nuovi centri antiviolenza: €
Nuove case rifugio: €
lettera b) 67% pari a € di cui per:
interventi regionali aggiuntivi 10% pari a: € centri antiviolenza esistenti 45% pari a: € case rifugio esistenti 45% pari a: €
A.1. Data di effettiva disponibilità delle risorse statali
A.2. Modalità di utilizzo delle Risorse assegnate (è possibile dare risposta multipla)
a) Bandi/Avvisi per concessione di contributi □
b) Bandi/Avvisi per erogazione di servizi □
c) Accordi di collaborazione □
d) Altro (specificare)
€
B. Eventuale finanziamento delle azioni attraverso risorse proprie del bilancio regionale:
Esercizio finanziario 2017:
Atto:
Data Atto:
€
€
Esercizio finanziario 2018:
Atto:
Data Atto:
€
C. Altre risorse del bilancio regionale: €
€
Fondi Europei:
Atto:
Data Atto:
Altro:
Atto:
Data Atto:
D. Anagrafica Centri Antiviolenza e Case Rifugio
D.1. Modalità di rilevazione del possesso dei requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio destinatari delle risorse (Intesa in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014) (è possibile dare risposta multipla)
a) Schede di valutazione □
b) Altre modalità (specificare)
D.2. Indicare il numero dei Centri antiviolenza:
D.2.1. dato indicato nella Tabella 2 allegata al DPCM del 25 novembre 2016: Nr
D.2.2. ai sensi dell'art. 2, c. 2 lettera a): Nr
D.3. Indicare il numero delle Case Rifugio:
D.3.1. dato indicato nella Tabella 2 allegata al DPCM del 25 novembre 2016: Nr
D.3.2. ai sensi dell'art. 2 c. 2 lettera a): Nr
D.4. I Centri antiviolenza e le Case rifugio sono inserite all'interno di Reti territoriali interistituzionali ai sensi dell'art. 6 dell'intesa in Conferenza Unificata del 27.11.2014?
a) No □
b) Si □
c) Solo in parte □
X. Xxxxxx per la programmazione regionale degli interventi già operativi sostenuti con le risorse di cui al DPCM 25 novembre 2016 (art.2, c.2 lettera b)
E.1. Tipologia
a) Formazione □
b) Attività di sensibilizzazione / comunicazione □
c) Osservatori □
d) Azioni di monitoraggio □
e) Altro (specificare)
E.2. Indicare l'importo complessivo delle risorse (art.2, c.2 lettera b) (10%) €
E.3. Con quali modalità sono state trasferite le risorse (art.2, c.2 lettera b ) a CAV (45%) e a CR (45%)?
a) Bandi/Avvisi per concessione di contributi □
b) Bandi/Avvisi per erogazione di servizi □
c) Accordi di collaborazione □
d) Altro (specificare)
E.3.1. Indicare l'importo complessivo delle risorse (art.2, c.2 lettera b) e con quali atti amministrativi sono state trasferite
Importo: | € | Atto: |
| Data Atto |
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Importo: | € | Atto: |
| Data Atto |
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Importo: | € | Atto: |
| Data Atto |
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Importo: | € | Atto: |
| Data Atto |
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Importo: | € | Atto: |
| Data Atto |
|
Importo: | € | Atto: |
| Data Atto |
|
E.3.1.1 sono stati pubblicati sul sito regionale?
a. No □
b. Si □ Specificare link
c. Altro □ Specificare
E.3.1.2. È stata data informativa al DPO?
a. No □
b. Si □ Specificare data
F. Con le risorse 33% sono stati realizzati (art.2, c.2 lettera a):
Nr. Nuovi CAV Nr. Nuove CR
F.1. Indicare il numero di posti letto di altre tipologie di ospitalità:
Nr. Nuovi sportelli Nr. Nuovi P. Letto
F.2. Indicare il numero di posti letto di altre tipologie di ospitalità:
Pronto intervento Protezione I livello
Altro Protezione II livello
Ad esclusivo uso statistico
G. Stato di aggiornamento al / / (art. 3 comma 6)
G.1 Risorse impegnate e risorse liquidate (33%):
G.1.1 per l'istituzione di nuovi CAV e sportelli collegati ai CAV è stato Impegnato il % delle risorse statali
liquidato il % delle risorse statali
G.1.2 per l'istituzione di nuove CR e alter strutture di ospitalità è stato Impegnato il % delle risorse statali
liquidato il % delle risorse statali
G.2 Risorse impegnate e risorse liquidate (67%):
G.2.1 per il finanziamento degli interventi regionali già operativi e delle strutture esistenti; (10%) è stato Impegnato il % delle risorse statali
liquidato il % delle risorse statali
G.2.1.1. Di cui per l'adozione di misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza sessuale e di genere (art. 3. c. 11)
Impegnato il % delle risorse statali liquidato il % delle risorse statali
G.2.2 per il finanziamento dei CAV; (45%) è stato Impegnato il % delle risorse statali liquidato il % delle risorse statali
G.2.3 per il finanziamento delle CR; (45%) è stato Impegnato il % delle risorse statali liquidato il % delle risorse statali
H. Provvedimenti regionali di attuazione degli interventi (art. 3 c. 7 e c. 8):
Atto: |
| Data Atto: |
|
Atto: |
| Data Atto: |
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Atto: |
| Data Atto: |
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Atto: |
| Data Atto: |
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Atto: |
| Data Atto: |
|
I. Qualora le risorse non siano state trasferite direttamente ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio, specificare a quali altri soggetti sono state trasferite le risorse e le relative modalità e come questi ultimi le abbiano a loro volta trasferite ai CAV e CR (art. 3 c. 12)
I.1 Trasferimenti delle risorse dalla Regione ai soggetti (A)
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
I.2 Trasferimenti delle risorse (E) dai soggetti (A) a Centri antiviolenza e Case rifugio
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
A: Nome Soggetto
D. Data atto (facoltativo)
D. Data atto (facoltativo)
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV
A: Nome Soggetto
€
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
D. Data atto (facoltativo)
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito D. Data atto
le risorse (E) a CR (facoltativo)
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
A: Nome Soggetto
D. Data atto (facoltativo)
D. Data atto (facoltativo)
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
A: Nome Soggetto
D. Data atto (facoltativo)
D. Data atto (facoltativo)
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
A: Nome Soggetto
D. Data atto (facoltativo)
D. Data atto (facoltativo)
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
L. Monitoraggio semestrale dell'accoglienza (art. 3 c. 6 e 11)
A: Nome Soggetto
D. Data atto (facoltativo)
D. Data atto (facoltativo)
Residenti nella Regione
Non Residenti nella Regione
Residenza non rilevata
L.1. Numero relativo agli accessi ai CAV/Sportelli
L.2. Donne sole accolte nelle CR
L.3. Donne con prole accolte nelle CR
L.4. Donne sole accolte nelle Strutture di ospitalità
L.5. Donne con prole accolte nelle Strutture di ospitalità
L.6. È stato strutturato un sistema informativo di rilevazione degli accessi delle donne? Ai centri antiviolenza Alle Case Rifugio
a. No | ○ | a. No | ○ |
b. Si | ○ | b. Si | ○ |
L.7. Il sistema è unico/integrato?
a. No ○
b. Si ○
c. Solo in parte ○
L.8. È stato strutturato un sistema informativo di rilevazione degli accessi delle donne ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio? (facoltativo)
a. No ○
b. Si ○
SEZIONE INFORMATIVA DESCRITTIVA
La programmazione regionale, circa l'utilizzo delle risorse di cui al DPCM 25 novembre 2016 è stata oggetto di condivisione partecipata con i soggetti impegnati a vario livello per il contrasto alla violenza di genere? (art. 3 c. 5)
a. No □
b. Si □ Specificare
Note esplicative e valutazioni degli interventi regionali messi in atto (es. monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi realizzati e in itinere, ecc….)
Struttura Ufficio
Compilatore (art. 2 c. 10)
Nome Cognome Mail Recapito telefonico
Referente (art. 2 c. 10)
Nome Cognome Mail Recapito telefonico
Luogo Data
B) Scheda di monitoraggio per il riparto delle risorse di cui all’art. 5 del decreto legge n.93/2013
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 novembre 2016 Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal par. 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del DL 14 agosto 2013 n.93
REGIONE:
X. Xxxxxxx statali complessive ai sensi del DPCM 25 novembre 2016 Art. 2 c.2 : €
A.1. Data di effettiva disponibilità delle risorse statali: €
B. Risorse regionali complessive: €
C. Altre Risorse : €
D. Modalità di attuazione delle seguenti linee di azione (art. 1 c.1) (è possibile dare risposta multipla)
a. Formazione □
b. Inserimento lavorativo □
c. Interventi autonomia abitativa □
d. Implementazione sistemi informativi □
D.1. Provvedimenti di Programmazione Adottati (art.2 c.5):
Linea d'azione: |
| Atto: |
| Data Atto: |
|
Linea d'azione: |
| Atto: |
| Data Atto: |
|
Linea d'azione: |
| Atto: |
| Data Atto: |
|
Linea d'azione: |
| Atto: |
| Data Atto: |
|
Linea d'azione: |
| Atto: |
| Data Atto: |
|
E. Interventi previsti per una o più linee d'azione (art. 2 c.4)
a) indicazione di obiettivi definiti (c.4. lett. a)
Linea d'azione: |
| Obiettivo: |
|
Linea d'azione: |
| Obiettivo: |
|
Linea d'azione: |
| Obiettivo: |
|
Linea d'azione: |
| Obiettivo: |
|
Linea d'azione: |
| Obiettivo: |
|
b) l’indicazione delle attività da realizzare per l’attuazione delle menzionate quattro linee d’azione e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità d’attuazione (c.4. lett. b)
Linea d'azione: Attività:
Linea d'azione: Attività:
Linea d'azione: Attività:
Linea d'azione: Attività:
Linea d'azione: Attività:
c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma, che dia conto in maniera chiara e definita anche dell’impiego delle risorse complementari di cui all’ articolo 1, comma 4 (c.4. lett. b)
Risorse statali | Risorse regionali | Altre risorse | |||||
Linea d'azione: |
| € | € | € | |||
Linea d'azione: |
| € | € | € | |||
Linea d'azione: |
| € | € | € | |||
Linea d'azione: |
| € | € | € | |||
Linea d'azione: |
| € | € | € |
F.1. Sono stati pubblicati sul sito regionale?
d. No | □ | |
e. Si | □ Specificare link |
|
f. Altro | □ Specificare altro |
|
F.2. È stata data informativa al DPO?
c. No □
d. Si □ Specificare data
X. Xxxxxxxx la gestione degli interventi qualora affidata o delegata ai Comuni, alle Città metropolitane, agli Enti di area vasta, agli Enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri Enti pubblici. (art. 2 c. 9)
G.1 Trasferimenti delle risorse dalla Regione ai soggetti (A)
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
A: Tipologia Soggetto
B: Importo Totale delle risorse ad (A) €
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):
A: Nome Soggetto
D: DataAtto:
G.2 Trasferimenti delle risorse (E) dai soggetti (A) a Centri antiviolenza e Case rifugio
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
A: Nome Soggetto
D. Data atto (facoltativo)
D. Data atto (facoltativo)
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
A: Nome Soggetto
D. Data atto (facoltativo)
D. Data atto (facoltativo)
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
A: Nome Soggetto
D. Data atto (facoltativo)
D. Data atto (facoltativo)
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
A: Nome Soggetto
D. Data atto (facoltativo)
D. Data atto (facoltativo)
A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto E: Risorse (B) destinate a CAV € | ||||
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV | D. Data atto (facoltativo) |
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
D. Data atto (facoltativo)
A: Tipologia Soggetto
E: Risorse (B) destinate a CAV
A: Nome Soggetto
€
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV
E: Risorse (B) destinate a CR €
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR
D. Data atto (facoltativo)
D. Data atto (facoltativo)
SEZIONE INFORMATIVA DESCRITTIVA
La programmazione regionale, circa l'utilizzo delle risorse di cui al DPCM 25 novembre 2016 è stata oggetto di condivisione partecipata con i soggetti impegnati a vario livello per il contrasto alla violenza di genere? (art. 2 c. 7)
c. No □
d. Si □ Specificare
Note esplicative e valutazioni degli interventi regionali messi in atto (es. monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi realizzati e in itinere, ecc….)
Struttura Ufficio
Compilatore (art. 2 c. 10)
Nome Cognome Mail Recapito telefonico
Referente (art. 2 c. 10)
Nome Cognome Mail Recapito telefonico
Luogo Data
C) I sistemi regionali di monitoraggio delle politiche sulla violenza maschile contro le donne
Nell’ambito del Work Package 2 “Definizione e messa a punto di strumenti per il monitoraggio quali quantitativo del sistema di assistenza e supporto alle vittime della violenza di genere” cosi come definito dal “Programma esecutivo dell’accordo tra il DPO e IRPPS-CNR in materia di monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”, finalizzato alla costruzione di indicatori per la misurazione delle attività condotte dai soggetti impegnati nel territorio a sostegno delle donne vittime di violenza e all’elaborazione di linee guida per il monitoraggio degli interventi, si è realizzato un approfondimento sul campo inerente i sistemi di monitoraggio delle politiche attivi in alcune regioni italiane.
Tale approfondimento, oltre ad essere coerente con l’impostazione metodologica di tipo partecipato alla base del processo d’indagine adottato nel programma esecutivo dell’Accordo DPO-CNR, si è reso necessario per due ordini di considerazioni.
La prima attiene alla metodologia utilizzata nella prima fase di assessment degli strumenti di valutazione15, che ha compreso esclusivamente l’analisi della documentazione reperibile in internet, spesso parziale, e che dunque ha richiesto l’acquisizione di informazioni più puntuali.
La seconda considerazione riguarda l’esigenza più volte espressa dalle stesse Regioni di pervenire a un sistema di raccolta dati e di monitoraggio più razionale e il più possibile armonizzato con le metodologie già utilizzate a livello regionale.
Dunque, a partire dalla revisione delle previsioni delle leggi regionali circa il monitoraggio e la valutazione delle politiche contro la violenza sulle donne, sono state selezionate cinque amministrazioni regionali sulla base di uno o più dei seguenti criteri:
✓ la presenza, nel testo di legge, di una previsione sulla misurazione in itinere (monitoraggio) e sul giudizio (valutazione) dell’implementazione degli interventi programmati e finanziati a valere della normativa regionale in materia. Si sono dunque privilegiate le Regioni le cui leggi contengono una clausola valutativa che suggerisce l’orientamento verso la costruzione di un sistema di monitoraggio e rilevazione di dati più strutturato;
✓ la presenza di un Piano regionale sul tema.
Le principali domande che hanno orientato il lavoro di approfondimento sul campo sono state le seguenti:
✓ Quali sono le dimensioni del fenomeno e delle politiche che la Regione sta monitorando? Quali sono le caratteristiche del sistema di monitoraggio implementato? Quali tipologie di indicatori sono stati definiti e utilizzati?
✓ Quale tipologia di schede di rilevazione e/o altri strumenti sono stati messi a disposizione per il calcolo degli indicatori in uso?
✓ Quali sono i limiti e le criticità nell’implementazione del sistema di monitoraggio?
✓ Quali sono le aree di rilievo cui il monitoraggio in essere non presta sufficiente attenzione?
Qualora le Regioni non disponessero ancora di un sistema di monitoraggio strutturato anche sotto il profilo degli indicatori di realizzazione e di risultato, ovvero sotto il profilo dei dati fisici, le questioni proposte hanno riguardato il percorso che stanno seguendo per definire le modalità di monitoraggio degli interventi attuati.
In generale, è opportuno a premessa avvertire che i sistemi di monitoraggio delle policies sulla violenza contro le donne sono, in gran parte dei casi, in corso di costruzione e/o di perfezionamento. In particolare, mentre il monitoraggio del fenomeno - dunque delle caratteristiche delle donne che accedono ai servizi specializzati e delle caratteristiche e funzioni svolte da tali servizi - si può dire consolidato in tutte le realtà visitate, quello relativo alle politiche di intervento attuate a valere sui finanziamenti regionali e nazionali risulta ancora largamente in una fase iniziale di definizione.
Di seguito si riportano alcune informazioni sintetiche sulle Regioni che sono state oggetto di approfondimento attraverso l’analisi della normativa e della documentazione disponibile e la realizzazione di interviste in profondità face to face con le responsabili regionali condotte dagli autori di questo documento nel corso della seconda metà del 2018.
15 Presentata in Xxxxxxxxx F., Molteni L. (2018), Deliverable 1 - Relazione sugli strumenti adottati dai soggetti istituzionali per il monitoraggio del sistema di assistenza e supporto alle vittime della violenza di genere” (WP2).
Regione Xxxxxx Xxxxxxx
Le politiche contro la violenza sulle donne della Regione Xxxxxx Xxxxxxx sono regolate da:
- il titolo V “Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere” della LR. 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”;
- il Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6, approvato con del. assembleare n. 69 del 4 maggio 2016;
- le Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di genere approvate con Delibera di Giunta regionale n. 1677 del 18 novembre 201316.
La legge prevede una clausola valutativa che comprende l’obbligo di presentazione di una relazione
sui seguenti aspetti:
a) l’andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando inoltre conto dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale e dei risultati ottenuti nel prevenirla e contrastarla;
b) il processo di implementazione, la copertura territoriale e il funzionamento della Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza;
c) il quadro dell’attuazione e dei risultati degli interventi per l’oggettivo avanzamento della parità di genere e contrasto alle discriminazioni previsti nell'ambito del sistema della rappresentanza, cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, salute e benessere femminile, indirizzi di prevenzione alla violenza di genere, lavoro e occupazione femminile, conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, rappresentazione femminile nella comunicazione, cooperazione internazionale, strumenti del sistema paritario;
d) l’ammontare delle risorse e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge, unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari, anche sulla base dei risultati emersi dall'adozione del bilancio di genere;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l’indicazione delle proposte per superarle.
Vi è, inoltre, da evidenziare che le attività di prevenzione articolate nei singoli articoli del titolo V prevedono espressamente il loro monitoraggio in relazione a: interventi uomini maltrattanti; interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù; interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati; interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.
Nel Piano regionale contro la violenza di genere si fa riferimento a un sistema di valutazione periodica delle indicazioni contenute, a supporto e a garanzia dell’efficacia degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Il sistema di valutazione si basa su una griglia di indicatori che consentano di valutare, con il supporto dei dati acquisiti dai sistemi informativi regionali, i risultati dell’adozione del Piano Regionale sul fenomeno della violenza contro le donne; è, inoltre, previsto il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse nazionali stanziate per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.
Il sistema di monitoraggio delle politiche risulta in corso di costruzione in quanto l’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, designato con D.G.R. n. 335 del 20 marzo 2017, al quale sono affidati i compiti di monitoraggio e valutazione del piano, si è insediato il 18.12.2017. Nel corso del 2018, uno dei tavoli di lavoro costituiti in sede di Osservatorio con la finalità di predisporre degli strumenti di monitoraggio e di valutazione del Piano Regionale contro la violenza di genere ha svolto le seguenti attività:
- analisi del Piano Regionale per la riorganizzazione in aree di intervento, il cui obiettivo principale è stato quello di semplificare e rendere operativa la complessità dei contenuti e dell’impostazione del piano;
- analisi degli obiettivi di ciascuna area per cui sono state individuate delle azioni;
- individuazione dei contenuti con cui avviare l’azione di monitoraggio del Piano Regionale.
Le attività di monitoraggio che sono state oggetto di lavoro nel 2018 e che proseguiranno nel 2019
sono:
16 Documenti reperibili nel portale regionale dedicato alla violenza contro le donne, al link: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx_xx_xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.
1. area “Sistema e Governance”: mappatura della rete regionale di prevenzione e di protezione, al fine di ricostruire in maniera dettagliata e chiara i servizi, pubblici e privati, offerti sul territorio regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e per la protezione delle donne vittime di violenza;
2. area “Prevenzione Primaria”: monitoraggio delle attività di sensibilizzazione-comunicazione- formazione. Si tratta di un’attività avviata con l’analisi dei risultati ottenuti dalle progettualità finanziate dal
«Bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere (annualità 2016-2017), con una prima mappatura dei progetti finanziati con il bando dell’anno successivo, per il quale i progetti risultati vincitori sono ancora nel pieno delle attività;
3. area “Prevenzione Secondaria” e “Protezione”: mappatura delle attività rivolte alle donne a rischio di subire violenza svolte da tutte le realtà, istituzionali e non, che in qualche modo si sono attivate per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne (anche da parte di soggetti che nella loro mission prevedono in maniera specifica il contrasto alla violenza di genere, come le associazioni di categoria, i sindacati, gli enti del terzo settore, ecc.).
Regione Toscana
Le politiche contro la violenza sulle donne della Regione Toscana sono regolate da:
- la Legge Regionale n. 59 del 16 novembre 2007 “Norme contro la violenza di genere” ;
- le Linee Guida contro la violenza di genere adottate con delibera G.R. n. 291/201017;
- la delibera di Giunta 1260/2016 di costituzione della Rete regionale Xxxxxx Xxxx a favore di persone adulte e minori vittime di violenze e abusi18.
Sono, inoltre, da citare i processi di riorganizzazione del Sistema sanitario Regionale e del Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale che hanno introdotto innovazioni allo scopo di semplificare il proprio modello di programmazione. Il complessivo processo di riordino degli assetti del servizio sanitario regionale è stato in parte realizzato con la L.R. 28/2015 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale), con L.R. 84/2015 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005), con la L.R. 44/2016, contenente ulteriori disposizioni in merito al riordino degli assetti del servizio sanitario regionale, ed, infine, con la L.R. 11/2017, con la revisione degli ambiti territoriali di zona distretto. La programmazione degli interventi viene effettuata sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale.
La Legge Regionale contro la violenza di genere prevede una clausola valutativa che dispone la trasmissione alla commissione consiliare di una relazione annuale che contenga i dati di monitoraggio e le informazioni relative a:
a) linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
b) intese e protocolli di intervento omogenei promossi e adottati;
c) azioni intraprese per la costituzione della rete di relazioni tra gli enti;
d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l’educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell’identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile;
e) attivazione dei centri di coordinamento per i problemi della violenza di genere ed interventi svolti;
f) interventi formativi collegati alla realizzazione della rete di relazioni, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori sanitari, degli enti locali, dei centri antiviolenza, delle forze dell’ordine, della magistratura e degli uffici territoriali del Governo.
Nella relazione devono inoltre essere riportati gli elementi che permettono di valutare gli effetti generali prodotti dalla legge, con particolare riferimento a quelli relativi all’andamento quantitativo e qualitativo delle tipologie di violenza ed agli esiti degli interventi compiuti al fine di favorire la crescita, a partire dalle giovani generazioni e dalle famiglie, della consapevolezza e del rispetto del valore della relazione tra i sessi, dell’identità sessuale, religiosa e culturale, della non violenza come metodo di convivenza civile e il rafforzamento della cultura e della pratica della solidarietà per le persone vittime della violenza.
17 Normativa consultabile nel portale al link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xx-xxxxxx.
18 Al sito internet xxxx://xxx000.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx/XxxxxxxxxXxxxX.xxx?xxxxxxxx0000XX00000000000.
Sulla clausola valutativa è stata elaborata unicamente una nota informativa del 201219.
I compiti di monitoraggio del fenomeno della violenza sulle donne sono svolti dall’Osservatorio Sociale Regionale attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale. L’Osservatorio redige ogni anno, sulla base di diversi flussi dati che si sono consolidati negli anni, un rapporto di monitoraggio che comprende, oltre alle caratteristiche delle donne accolte presso i centri antiviolenza e le case rifugio del territorio, i seguenti ambiti:
- i femminicidi
- la violenza assistita, con i dati trasmessi dal Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza
- il Codice rosa, che permette un percorso speciale nel pronto soccorso, in maniera coordinata ed integrata con il territorio
- l’analisi delle informazioni relative ai casi di abuso e maltrattamento (Centro di Riferimento Regionale per la Violenza e gli Abusi Sessuali su Adulte e Minori e consultori)
- programmi per uomini autori di maltrattamento
- a partire dal 10° rapporto (2018), i percorsi di autonomia abitativa e per l’occupabilità e l’inserimento lavorativo e i progetti delle sds/zone per il contrasto alla violenza di genere contenuti nella programmazione operativa annuale (POA) dei Piani integrati di salute e dei Piani di Inclusione zonale.
La delibera di costituzione della Rete regionale Codice Rosa prevede, inoltre, un sistema di valutazione a livello regionale mediante il monitoraggio di indicatori di processo e di esito predefiniti per analizzare la corretta gestione dei percorsi Codice Rosa all’interno della rete in tutte le loro fasi e l’effettuazione audit clinici e organizzativi e di site visit presso le strutture coinvolte. Su questa specifica dimensione di monitoraggio non è stato possibile acquisire informazioni aggiuntive.
Regione Piemonte
Le politiche contro la violenza sulle donne della Regione Piemonte sono regolate da:
- la LR 24 febbraio 2016, n. 4 Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016, n. 10/X. Xxxxxxxxxxx regionale
recante “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4”;
- il Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019 (approvato con DGR 37 del 23 dicembre 2017)20.
La legge prevede la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi, anche attraverso l’integrazione delle diverse rilevazioni esistenti, ed assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività formative svolte da associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza.
Inoltre, contiene una clausola valutativa in cui vengono indicate le seguenti informazioni sulla cui base elaborare la relazione da presentare al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche:
a) un quadro dell’andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l’informazione, il contrasto e l’assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli;
b) una descrizione sintetica, fondata sui dati dell’albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, dei servizi attivi sul territorio regionale;
c) le attività svolte dalle reti territoriali afferenti ai centri antiviolenza, al fine di accogliere in modo adeguato le donne vittime ed i loro figli;
d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;
19 Nota disponibile al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx_xxx_00_xxxxxxxx.xxx . 20 Normativa reperibile nel portale al link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx- sociali/diritti/antiviolenza/normativa-sugli-interventi-contro-violenza-genere
e) le azioni di sensibilizzazione e prevenzione, le azioni nell’ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero, le azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile, le attività di informazione e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare degli interventi previsti dal capo IV, e delle eventuali criticità.
Nella relazione è inserita una apposita sezione riguardante l’utilizzo del Fondo di Solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, con particolare riferimento a: la dotazione del fondo e il grado di utilizzo; il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del Fondo e l’entità del contributo; il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione; la tipologia dei reati e l’esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del Fondo; le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo; il numero delle convenzioni stipulate con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte.
La relazione documenta, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità della legge;
b) l’evoluzione del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge;
c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale, attiva nel settore.
Il Regolamento attuativo della legge interviene a definire ulteriori aspetti del sistema di monitoraggio prevedendo:
- il monitoraggio dei protocolli e accordi territoriali;
- le modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario: la struttura regionale competente in materia di sanità compie incontri annuali di verifica e monitoraggio dell’attività svolta e di aderenza ai comuni protocolli di assistenza, al fine di garantire il monitoraggio della situazione con attenzione al riconoscimento della quota sommersa del fenomeno della violenza ed alla prevenzione del perpetuarsi del ciclo della violenza e il corretto utilizzo delle codifiche di dimissione dei casi di maltrattamento domestico e violenza sessuale in modo da consentire un’agevole analisi statistica e monitoraggio a livello regionale;
- i criteri di valutazione interna dei centri specialistici: a) disponibilità di dati di tipo quantitativo riguardanti il numero di contatti e/o accessi, il numero di donne prese in carico e/o seguite nell’ambito di un percorso strutturato; b) disponibilità di dati di tipo qualitativo relativi al pregresso e sul percorso individuale in atto e/o concluso dalla singola donna; c) dati circostanziati (informazioni sanitarie, percorsi giudiziari, ruolo dei servizi territoriali, ecc) al fine di ottimizzare per ciascuna donna le conseguenti azioni di tutela necessaria; d) strumenti e modalità per affrontare le criticità e l’individuazione di soluzioni efficaci; e) strumenti per la protezione dei dati personali che riguardano la donna e i propri figli e figlie; f) un quadro generale delle attività promosse e/o realizzate a livello interno, attraverso la rete o con i servizi pubblici e privati del territorio; g) adozione di un regolamento interno e/o di linee guida operative; h) valutazione interna dei costi dei servizi erogati;
- i criteri di valutazione esterna dei centri specialistici ispirati ai seguenti indicatori: a) analisi dei principali dati quali-quantitativi provenienti dal monitoraggio annuale; b) formalizzazione di accordi, intese e/o protocolli operativi di collaborazione con i soggetti della rete del territorio; c) frequenza nella partecipazione ad iniziative formative e/o di aggiornamento del personale e /o dei volontari; d) presenza di un’attività di supervisione, supporto per eventuali criticità o specifiche esigenze formative; e) dotazione di una carta del servizio e pubblicizzazione della stessa; f) congruenza tra i contenuti della carta del servizio e la reale offerta alle donne dello stesso servizio; g) presenza di un’attività di valutazione dei percorsi e/o dei processi attivati; h) natura delle fonti di finanziamento.
Il sistema di monitoraggio, che il Piano regionale afferma essere inserito in una prospettiva di
valutazione dell’efficacia ed ottimizzazione delle risorse, è iniziato nel 2017 con i fondi del Piano nazionale
2015-2017 e risulta ancora in costruzione. La Regione si sta avvalendo di una collaborazione con IRES Piemonte per l’implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza e per la conoscenza del funzionamento dei servizi generali e specialistici territoriali, cui seguirà una specifica riflessione sugli indicatori più adeguati per monitorare il sistema di interventi.
Regione Puglia
Le politiche contro la violenza sulle donne della Regione Puglia sono regolate da:
- LR 4 luglio 2014, n. 29 Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la
promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne.
- Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere (approvato con D.G.R. n. 729/2015);
- Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età (DGR 1878/2016).21
Le funzioni di monitoraggio sono attribuite all’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, all’interno del quale la legge regionale n. 29 istituisce la sezione “Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori”, con il compito di predisporre idonei strumenti e realizzare le attività di monitoraggio e valutazione attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti da tutti i soggetti operanti nel settore, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minorenni e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio. L’Osservatorio opera in collaborazione con il sistema di monitoraggio nazionale, per definire le esigenze conoscitive minime da soddisfare, mentre su scala locale organizza e gestisce i flussi informativi per garantire la comparabilità e la qualità del dato fornito, nel rispetto delle specifiche esigenze informative contestuali.
È, inoltre, prevista un’azione di monitoraggio dei modelli comunicativi dei mass media che la Regione realizza con l’Osservatorio sulla comunicazione di genere.
Il sistema di monitoraggio della Regione Puglia è in corso di costruzione in quanto gli anni successivi all’approvazione della legge regionale sono stati dedicati al consolidamento e potenziamento della rete dei servizi territoriali per uscire dalla logica di progetto e costruire un sistema integrato tra istituzioni e servizi. Il Piano operativo approvato nel 2015, infatti, si pone l’obiettivo generale di garantire l’implementazione e qualificazione della rete minima dei servizi su tutto il territorio regionale con azioni di prevenzione, contrasto, monitoraggio del fenomeno, attraverso l’integrazione forte tra i servizi territoriali pubblici e privati, la valorizzazione delle competenze espresse dai CAV autorizzati al funzionamento, il raccordo con il sistema della formazione e dell’inserimento socio-lavorativo nonché dell’istruzione. Tra gli obiettivi specifici viene segnalata l’emersione e il monitoraggio della violenza di genere in tutte le dimensioni, da realizzarsi attraverso la relazione e la partecipazione dei soggetti coinvolti, sia nella fase di progettazione che in quella di alimentazione dei flussi informativi, sulle seguenti attività:
- mappatura, monitoraggio e valutazione del sistema di offerta dei servizi di prevenzione e contrasto
della violenza su donne e minori, partendo da definizioni e classificazioni condivise e standardizzate;
- definizione e gestione dei flussi informativi e del loro sistema di circolazione, con l’individuazione dei livelli territoriali su cui articolare il sistema informativo e dei soggetti responsabili dei processi di produzione dei dati e delle informazioni;
- monitoraggio e valutazione dell’utenza dei servizi, nell’ottica prospettica di integrazione tra i diversi flussi informativi, per tracciare il percorso dell’utenza attraverso i nodi della rete;
- osservazione ed analisi del fenomeno della violenza di genere e delle variabili ad esso collegate, attraverso gli strumenti della documentazione e della ricerca sociale, per favorire la stima dei fenomeni sommersi;
- rilevazione della buone pratiche e diffusione della conoscenza sul territorio regionale;
- monitoraggio e valutazione della rispondenza alla domanda e soddisfazione dell’utenza rispetto ai
servizi offerti;
- informazione e formazione dei soggetti coinvolti nella produzione, raccolta, gestione dei dati per garantirne la qualità;
21 Normativa reperibile al link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx/00-xxxxx-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx-x-xxxxx- contro-la-violenza-di-genere
- connessione con il livello nazionale del sistema informativo e definizione delle modalità di benchmarking utili ai fini di valutazioni comparative.
Regione Lombardia
Le politiche contro la violenza sulle donne della Regione Lombardia sono regolate da:
- LR 3 luglio 2012, n. 11 Interventi di prevenzione, contrasto e favore delle donne vittime di violenza22;
- Piano quadriennale antiviolenza 2015-2018 (approvato con delibera CR n. 894 del 10/11/2015)23.
Nella L.R. 11/2012 è presente una clausola valutativa in cui sono precisati alcuni quesiti sulla cui base deve essere articolata la relazione sugli interventi attuati:
a) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale ha avuto la domanda e l’offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente;
b) in che misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;
c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;
d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;
e) che andamento e caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;
f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti territoriali.
Nel Piano quadriennale antiviolenza 2015-2018, tra i processi e gli strumenti per l’attuazione del piano, il sistema di monitoraggio viene articolato in modo più preciso prevedendo una sezione specifica sugli indicatori per la valutazione dell’efficacia delle azioni programmatiche del piano. Il piano recita: “nella fase attuale, contraddistinta dal migliore utilizzo delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione entrano a pieno titolo come fattore determinante ed elemento centrale per affrontare i processi di miglioramento del sistema di governance e di attuazione delle politiche. Una delle principali innovazioni da adottare si basa sulla definizione di obiettivi di intervento, sotto forma di risultati attesi che si intendono realizzare in termini di miglioramento e potenziamento delle politiche per la promozione e il sostegno delle azioni per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. I risultati attesi saranno misurati da uno o più indicatori, la cui misurazione in tempi prestabiliti sarà determinante per la valutazione delle azioni intraprese e gli impegni assunti dai vari soggetti”. Si afferma poi che il sistema di monitoraggio e valutazione dovrà essere orientato a: fornire strumenti di controllo sullo stato di avanzamento delle attività in itinere ed ex-post; sostenere un processo partecipato; generare apprendimento per migliorare il sistema di prevenzione del fenomeno e quello di presa in carico e tutela della donna vittima di violenza. Viene, inoltre, delineato il modello di verifica delle prestazioni che prevede un Piano annuale di controlli per adottare una linea d’intervento e monitoraggio sui centri antiviolenza e sulle case-rifugio e centri di accoglienza finalizzata a: verificare che il servizio fornito sia qualitativamente conforme alle indicazioni nazionali e regionali; individuare mediante la valutazione dell’appropriatezza dei servizi la rispondenza ai bisogni espressi; favorire l’efficiente ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.
In coerenza con l’orientamento delle disposizioni di legge verso la valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi, la Regione Lombardia ha progressivamente implementato un sistema di monitoraggio degli interventi capace di dar conto di come le risorse finanziarie vengono spese. Il monitoraggio, di tipo quantitativo e qualitativo, si realizza con riguardo i seguenti livelli:
1. Monitoraggio dei 27 enti locali capofila delle reti territoriali istituzionali ai quali sono destinati i finanziamenti regionali. È previsto:
- Il monitoraggio della loro capacità di governance della rete (modalità di attivazione e gestione della rete, soggetti coinvolti, processi decisionali e di attuazione degli interventi, documentazione a
22 Al sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxxxx-xxxxxxxxx-00-0-xxxxxx-0000.xxx.
23 Consultabile al link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/XX/XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx- generali/direzione-generale-politiche-per-la-famiglia-genitorialita-e-pari-opportunita/piano-quadriennale-antiviolenza.
sostegno dell’esistenza e dell’operatività della rete) in coerenza con i requisiti minimi previsti a livello regionale
- Il monitoraggio dei progetti presentati dalle reti territoriali a valere sui bandi regionali, ivi compresi quelli relativi ai trasferimenti di risorse nazionali. I progetti vengono predisposti sulla base di format forniti dalla Regione nei quali vi è un dettaglio molto preciso su come verranno impiegate le risorse finanziarie a bando e sulle tempistiche. È interessante notare che la Regione ha predisposto anche i costi medi che i CAV possono applicare nella stima dei costi degli interventi, al fine di uniformare i progetti sotto tale profilo.
- Lo stato di avanzamento dei singoli progetti, che viene monitorato con cadenza quadrimestrale sia sotto il profilo finanziario (in termini di capacità di spesa e di tempestività nell’erogazione delle risorse da parte dei capifila) che dell’attuazione del progetto e della governance della rete (ad esempio, in termini di capacità di sottoscrivere contratti con gli altri servizi coinvolti), in un processo di apprendimento continuo delle criticità che si incontrano in itinere.
2. Per altre linee di intervento, diverse dal finanziamento delle reti territoriali, sono previsti differenti strumenti di monitoraggio. Un esempio è costituito dal bando 2017 su progetti finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del D.P.C.M. del 25 novembre 2016, che nell’all. A prevede una sezione relativa agli indicatori oggetto del monitoraggio, al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all’intervento. Gli indicatori comprendono il numero di donne che hanno richiesto e che hanno usufruito dalle diverse tipologie di intervento previsto, il rapporto tra spesa rendicontata e risorse assegnate, la spesa rendicontata per tipologia di intervento. Sono, inoltre, previsti un monitoraggio dell’efficacia ed efficienza dei progetti nonché i risultati sul territorio delle azioni svolte nell’ambito dei singoli progetti e la compilazione di un questionario di customer satisfaction, utilizzabile dai soggetti attuatoti nell’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
3. Il monitoraggio delle caratteristiche delle donne accolte, che avviene attraverso il sistema
informativo ORA, utilizzato da gran parte dei CAV e CF.
4. Il monitoraggio dei centri antiviolenza, che avviene sia attraverso le reti territoriali (dunque, i Comuni capifila), sia con richiesta diretta ai CAV di aggiornamento dei dati relativi ai servizi offerti.
Sono poi previste rilevazioni specifiche volte ad acquisire una conoscenza più approfondita di alcuni aspetti del fenomeno, come quella svolta nel 2016 sulle attività svolte dalle strutture sanitarie dotate del Dipartimento di Emergenza e Urgenza.