Contract
Contratto per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa e del relativo materiale di consumo, occorrenti alle necessità della A.S.L. di Viterbo (Ospedale e Territorio). CIG 8216420447.
L’anno 20 , il giorno , del mese di , i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice Amministrazione Digitale”:
AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata per brevità “ASL”, “Stazione Appaltante”, “Azienda”/”Amministrazione” “Committente”) – Partita IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la carica in Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00
- 00000 XXXXXXX;
e la Ditta :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Sede Legale Via :::::::::::::::::::::::::::: – ::::::::::::::: (::) P.I. n. ::::::::::::::::::::: (di seguito
denominata per brevità “Aggiudicatario” “Ditta Aggiudicataria” “Fornitore” “Affidatario” “Appaltatore”), iscritta alla Camera di Commercio di ::::::::::::::, e rappresentata dal Sig/.Dott. ::::::::::::::::::::::::, nat… a ::::::::::::::::(::)
il ::::::::::::::::::::: C.F. ::::::::::::::::::::::::: domiciliato per la carica presso la Sede Legale, in qualità di :::::::::::::::::::::::::, come risultante
da :::::::::::::::::::, agli atti (ALLEGATO N. 1 – Copia Carta d’Identita
n. ::::::::::::::::::::::::::), convengono a quanto di seguito riportato:
PREMESSO
- Che con deliberazione DG n. :::::: del :::::::::::::::: è stata autorizzata l’indizione, Indizione procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60
D.lgs. 50/2016 e smi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa e del relativo materiale di consumo, occorrenti alle necessità della Asl Viterbo (Ospedale e Territorio), per un importo complessivo a base d’asta di € 449.070,00 - Iva esclusa (22%).
- Che con deliberazione DG n. ::::::::::: del ::::::::::::::::::: è stata aggiudicata
alla ditta ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: la fornitura in service della procedura di cui trattasi, per un importo complessivo triennale di € :::::::::::::::::::: - Iva 22%, come risultante da offerta economica n. ::::::::::::. del :::::::::::::::::, allegata in copia al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, (ALLEGATO N° 2 – Offerta Economica n. :::::::::::: del :::::::::::::).
- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, ovvero il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Oneri, l’Offerta Tecnica e tutta la documentazione di gara, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche
se non totalmente allegati;
- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. ::::::::::::::::::::::::::::del ::::::::::::::::::: rilasciata
da ::::::::::::::::::::, per una somma garantita di € ::::::::::::::::::::: e con validità sino al ::::::::::::::::::::::: (ALLEGATO N°3 – Copia Polizza n. ::::::::::::::::::::::::::::del ::::::::::::::::::: + Certificazioni).
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di:
- n°6 apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni dispositivo accessorio e di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, per l’Ospedale Belcolle;
- n°2 apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni dispositivo accessorio e di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, per l’Ospedale di Civita Castellana;
- per ogni servizio ADI territoriale, sedi di Montefiascone, Tarquinia, Viterbo, Vetralla, Civita Castellana, tutte le apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche e dell’addome aperto, complete di ogni dispositivo accessorio e di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, che saranno richieste da questa ASL stimando circa 600 giorni di trattamento/anno. I fabbisogni di cui sopra hanno natura meramente indicativa, l’Affidatario non potrà pertanto pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora, nel corso della validità del contratto, gli Ordini dell’Azienda dovessero avere quantitativi inferiori rispetto a quelli sopra riportati.
È altresì richiesta l’erogazione, per tutta la durata del service, dei Servizi Accessori di manutenzione ed assistenza tecnica full risk sulle apparecchiature fornite, comprensivi anche della fornitura di strumentazioni sostitutive in caso
di fermo macchina superiore alle 24 ore lavorative.
La fornitura dovrà essere “chiavi in mano” e, quindi, comprensiva di tutti gli eventuali allacciamenti, di ogni componente, accessorio e quant’altro dovesse essere necessario per l’installazione e per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento di tutte le apparecchiature.
La fornitura di cui trattasi dovrà essere dettagliatamente configurata come da offerta economica n. :::::::::::::::: del ::::::::::::::, come specificato nell’ALLEGATO N° 2, e nel rispetto di quanto stabilito all’ART. 2 del Capitolato Specilae d’Oneri - “Descrizione dettagliata delle prestazioni”.
N.B. Servizi migliorativi – Inserire riferimenti se offerti
Per quanto concerne le migliorie offerte dalla Ditta Aggiudicataria si rimanda integralmente all’Offerta Tecnica, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato.
ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA
L’ammontare triennale della fornitura è fissato in € ::::::::::::::::::::::+ iva 22%.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice,: in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare per sostituzioni o acquisizioni ex novo di medesimi apparecchi ovvero di parti e componenti degli stessi, nonché in base alle esigenze aziendali connesse a potenziali modifiche organizzative e sanitarie di locali/servizi già esistenti o nuove aperture di reparti e/o locali sanitari, sia presso i Presidi Ospedalieri sia presso i Presidi Distrettuali. La portata della modifica consentita non potrà superare il 30% del valore di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L’Appalto avrà una durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data dell’ultimo
collaudo riportante esito positivo sulle n. 8 apparecchiature destinate ai
PP.OO. di Viterbo e Xxxxxx Xxxxxxxxxx, e dovrà comunque intendersi esaurito
al momento del raggiungimento del valore massimo di aggiudicazione.
La Stazione Appaltante si riserva altresì, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di disporre una proroga tecnica dell’Appalto, alla scadenza del Contratto, per il tempo, stimabile in mesi 6 (sei), strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Le opzioni di cui sopra saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante.
In tal circostanze, l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
È vietato il rinnovo tacito dell’affidamento.
Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico.
L’ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora sopravvenissero, da parte delle Autorità Regionali competenti, disposizioni in relazione ad iniziative incidenti
sullo stesso oggetto di gara realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato
ART. 3 – DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI
Per quanto riguarda la descrizione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si rimanda integralmente all’ART. 2 del Capitolato Speciale d’Oneri “Descrizione dettagliata delle prestazioni”.
ART. 4 - LUOGO DI CONSEGNA
Le apparecchiature dovranno essere consegnate, installate e collaudate come segue:
P.O. Belcolle di Viterbo: UU.OO. Angiologia n°1; Chirurgia della mano n°1; Medicina d’Urgenza/Rianimazione/Chirurgia Generale/Chirurgia d’Urgenza e Vascolare/Malattie Infettive n°4.
P.O. Civita Castellana: UUOO Chirurgia Generale e Ortopedia n°2.
ADI territoriali sedi di Montefiascone, Tarquinia, Viterbo, Vetralla, Civita
Castellana direttamente presso il domicilio/residenza del paziente da sottoporre al trattamento come da comunicazioni di questa ASL Viterbo.
Presso gli stessi siti dovranno essere consegnati, previa richiesta dei Servizi utilizzatori, tutti i materiali di consumo occorrenti al corretto e costante funzionamento delle apparecchiature offerte.
ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA
Con specifico riguardo alle apparecchiature destinate agli Ospedali, il tempo utile per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di quanto richiesto nel Capitolato, è di 30 giorni solari dalla ricezione del contratto sottoscritto digitalmente tra le parti ovvero dall’ordine dell’Amministrazione, salvo tempi
inferiori indicati dalla Ditta con la dichiarazione prevista nella Documentazione Tecnica del Disciplinare di gara.
È fatto obbligo all’affidatario di rispettare i tempi di consegna, pena l’applicazione delle penali di seguito dettagliate.
Le operazioni di messa in funzione e collaudo dovranno concludersi entro 7 giorni solari dalla consegna, salvo tempi inferiori indicati dalla Ditta con la dichiarazione prevista nella Documentazione Tecnica del Disciplinare di gara. Tale collaudo avverrà secondo le modalità meglio descritte nel presente Contratto.
Il collaudo dovrà essere effettuato previo accordo ed in contradditorio tra l’aggiudicatario e le UU.OO. aziendali a vario titolo coinvolte dalla fornitura de quo. L’avvenuto accertamento, in contraddittorio, dell’esito favorevole delle prove di collaudo, dovrà risultare da apposito verbale.
Dalla data dell’ultimo collaudo positivo decorreranno i tre anni di service. Analoga procedura di collaudo dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di una apparecchiatura.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 7 giorni solari dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui l’Amministrazione Appaltante comunica il rifiuto del collaudo.
Con specifico riguardo alle apparecchiature destinate al territorio, il tempo utile per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di quanto richiesto è di 5 giorni solari dall’ordine dell’Amministrazione, salvo tempi inferiori indicati dalla Ditta con la dichiarazione prevista nella Documentazione Tecnica del Disciplinare di gara.
È fatto obbligo all’affidatario di rispettare i tempi di consegna, pena l’applicazione delle penali di seguito dettagliate.
Le operazioni di messa in funzione e collaudo dovranno concludersi contestualmente alla consegna.
Tale collaudo avverrà secondo le modalità meglio descritte nel presente
Il collaudo dovrà essere effettuato previo accordo ed in contradditorio tra l’aggiudicatario ed il personale infermieristico dei Servizi ADI territoriali. L’avvenuto accertamento, in contraddittorio, dell’esito favorevole delle prove di collaudo, dovrà risultare da apposito verbale da rilasciarsi a cura dell’aggiudicatario.
Analoga procedura di collaudo dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di una apparecchiatura.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 2 giorni solari dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui il personale infermieristico dei Servizi ADI territoriali comunica il rifiuto del collaudo.
ART. 6 - COLLAUDO E FORMAZIONE
Con specifico riguardo alle apparecchiature destinate agli Ospedali, entro 7 giorni solari dalla data d’ultimazione, posa in opera ed attivazione della fornitura l’Amministrazione provvederà al collaudo che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal presente capitolato speciale d’oneri e dal Disciplinare di Gara e, comunque, certificare la funzionalità delle apparecchiature, la corrispondenza all’offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.Lgs. n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e
comunitaria di riferimento.
Per le apparecchiature destinate al territorio, tutte le predette verifiche, nessuna esclusa, dovranno essere eseguite contestualmente alla consegna alla compresenza del personale infermieristico dei Servizi ADI.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna, collaudo, ritiro e sostituzione, pena l’applicazione delle penali di seguito dettagliate.
Per l’espletamento delle operazioni di collaudo, sia per le forniture presso gli Ospedali che presso il territorio, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un proprio referente tecnico (specialist di prodotto).
In occasione di ogni fornitura presso il territorio, contestualmente alla consegna ed al collaudo dovrà essere eseguito, da tecnici specializzati dell’Aggiudicatario, apposito gratuito corso formativo sull’utilizzo della macchina da rendersi a favore del personale infermieristico della Asl Viterbo nonché del paziente ovvero altro soggetto in sua vece.
Durante il periodo di installazione ed attivazione delle apparecchiature destinate agli Ospedali, l’Aggiudicatario dovrà inviare gratuitamente, in luogo, tecnici specializzati che dovranno fornire al personale sanitario dell’Azienda tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l’uso.
La presenza dei tecnici, sia per le macchine dedicate agli Ospedali sia per le macchine dedicate al territorio, dovrà prolungarsi sino all’acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale dell’Azienda USL, del paziente ovvero altro soggetto in sua vece (per le strumentazioni da destinarsi al territorio).
Per le apparecchiature dedicate agli Ospedali, al termine dell’addestramento
dovrà essere rilasciato al personale addetto un attestato che certifichi l’acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.
L’addestramento e la formazione dovranno essere svolte anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008.
ART 7 - PERIODO DI PROVA
L’Asl di Xxxxxxx, dopo il collaudo, sottoporrà comunque le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo offerti dall’Aggiudicatario ad un periodo di prova per la durata massima di 3 mesi, trascorsi i quali, se le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo non dovessero funzionare correttamente ovvero se non dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze dell’ASL, quest’ultima si riserverà il diritto di risolvere il contratto, senza alcun onere aggiuntivo.
ART. 8 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l’Appaltatore dovesse porre in commercio nuove apparecchiature analoghe a quelle oggetto del contratto di service, migliorative per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., nonché aggiornamenti relativi all’hardware e al software, sarà tenuto ad informare l’Amministrazione Appaltante ed a sostituire od integrare (qualora accordato dall’Azienda SL medesima e previa sua autorizzazione) le apparecchiature esistenti e/o il software, fermo restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per questa S.A..
Quanto sopra espresso si applica anche ai materiali di consumo da utilizzarsi a corredo delle macchine.
ART. 9 – FATTURAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI
PAGAMENTO
L’acquisto è finanziato con fondi aziendali.
La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell’Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso l’Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall’Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente.
Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK
DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO
La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento al numero d’ordine meccanografico della ASL di Viterbo ed il CIG identificativo della gara.
Con riferimento alle apparecchiature destinate agli Ospedali (Belcolle e Civita Castellana), la liquidazione della prima fattura avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso dei collaudi positivi definitivi che potranno essere certificati unicamente a cura della preposta e competente UOC di Ingegneria Clinica Aziendale. Fa dunque esclusivamente fede la data di collaudo positivo risultante dagli appositi verbali redatti dalla UOC predetta. Il service decorrerà dall’ultima data di
collaudo positivo e solo dalla medesima data potrà decorrere la relativa fatturazione.
Detta fatturazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata, a canoni fissi, per l’intero parco macchine installato, esclusivamente dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà trasmesso da questa Amministrazione con eguale cadenza.
Con riferimento alle apparecchiature destinate al Territorio, la liquidazione delle fatture avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso di apposita certificazione rilasciata a cura della UOC Cure Primarie di questa ASL Viterbo che attesti, per ogni singolo trattamento attivato, la data di avvio e la data di conclusione. La fatturazione da parte dell’Aggiudicatario dovrà avvenire per singolo paziente trattato, esclusivamente al termine del trattamento stesso, per i giorni di effettivo utilizzo della macchina i quali dovranno coincidere con la premenzionata attestazione redatta da parte della UOC Cure Primarie. La liquidazione delle fatture è subordinato all’accertamento e controllo effettuato dal DEC, individuato con Deliberazione DG n° ::::::::::::::::, Direttore ::::::::::::: – Dr. :::::::::::::.
Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.
Le coordinate bancarie dell’Aggiudicatario per l’accredito dei corrispettivi sono le seguenti: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Sede di :::::::::::
IBAN ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
ART. 10 – PENALI
Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il
risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda le seguenti penali:
1. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
2. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
3. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
4. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alla seduta di collaudo concordata con questa ASL;
5. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
6. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione dei materiali di consumo che saranno rifiutati da questa Asl per le motivazioni espresse all’art. 12, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
7. €500,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto previsto dall’art. 9 e secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Stazione Appaltante;
8. €500,00 in misura fissa in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata delle Apparecchiature;
9. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell’espletamento della Manutenzione Correttiva delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
10. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione con identiche Apparecchiature in caso di guasto irreparabile o, in ipotesi di guasto con fermo temporaneo, superate le 24 ore lavorative dall’evento (o minor periodo se proposto in gara dall’Aggiudicatario), ove il guasto non sia stato risolto;
11. €500,00 in misura fissa, al verificarsi di ripetuti e frequenti guasti non bloccanti e malfunzionamenti, complessivamente superiori a n. 15 episodi per anno solare, nel corso del periodo di validità contrattuale, a danno delle Apparecchiature installate.
Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
L’Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta
della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
ART. 11 - REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n.
50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..
Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo
n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del
P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore; affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Azienda; esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
frode nell’esecuzione del Contratto;
applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Azienda.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Azienda comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In tutti i casi di risoluzione imputabili all’Appaltatore, l’Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Azienda applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda.
L’ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l’offerta.
L’ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.
Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
ART. 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI
FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.
ART. 14 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E
SUBAPPALTO
Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all’aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non/non voler sub-
appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.
N.B. in caso di sub-appalto inserire specifiche.
ART. 15 - RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 c.4-ter e 92 c. 4, del D.Lgs.
n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l’Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all’Appaltatore. L’Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall’Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.
L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall’Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.
ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito a favore dell’Amministrazione la garanzia fideiussoria (ALLEGATO N. 3).
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali.
L’Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
ART. 17 – DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
L’aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell’Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell’oggetto della fornitura.
A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (Allegato N° 4 Copia RCT Polizza n. :::::::::::::::::
– :::::::::::::::::::) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.
Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all’integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all’Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, entro 5 giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto, di sottoscrivere un apposito verbale
di coordinamento per eliminare i rischi di interferenza per i professionisti
che saranno chiamati a svolgere regolare manutenzione
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI.
Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico dell’Aggiudicatario, in caso d’uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.
ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Xxx X. Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di alla Deliberazione DG. n.1620/2018.
Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell’Azienda SL di Viterbo è l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx XXXXXXX.
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs
n. 50/2016 s.m.i., la vigente legislazione regionale per le A.S.L., Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Oneri, l’offerta tecnica e tutta la documentazione di gara.
Le disposizioni del Capitolato e del Disciplinare prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
::::::::::::::::::::: AZIENDA S.L. DI VITERBO
:::::::::::::::::::: Il Direttore Generale
::::::::::::::::::::::: Dr.ssa Xxxxxxx XXXXXXX
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 e 21.
::::::::::::::::::::: Azienda S.L. di Viterbo
:::::::::::::::::::: Il Direttore Generale
::::::::::::::::::::::: Dr.ssa Xxxxxxx XXXXXXX
Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle
parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 “Codice Amministrazione
Digitale”.