COMUNE DI COLORNO
COMUNE DI COLORNO
Provincia di Parma
REP. N. DEL
OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO DI BENE MOBILE REGISTRATO TRA IL COMUNE DI COLORNO E L'UNIONE BASSA EST PARMENSE. --------------------------------------------------------
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno ………….. del mese di
…………… in Colorno nella casa comunale. ----------------------------------
Tra
1) la Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXX, nata a Parma il 27 febbraio 1968, domiciliata per la carica nella sede comunale, autorizzata ad intervenire, ai sensi dello Statuto Comunale, dell'art. 11, comma 5, lett. q) del Regolamento di organizzazione degli uffici ed a seguito del conseguente provvedimento del Sindaco n. 1 in data 14 maggio 2012, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del: ------------
- "COMUNE DI COLORNO", con sede in Colorno, xxx Xxxxxx x. 0; -- Codice fiscale 00226180347; E
2) l'Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx nato a Sant'Ilairo d'Enza (RE). Il 31 luglio 1965, domiciliato per la carico nella sede dell'Unione, autorizzato ad intervenire in qualità di Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico dell'Unione Bassa Est Parmense ai sensi del provvedimento del Presidente dell'Unione n. 12 del 22 settembre 2009, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di:
- “UNIONE BASSA EST PARMENSE”, con sede a Sorbolo, in Xxxxxx Xxxxxxx 0;
Codice Fiscale 02192670343;
PREMESSE
Premesso che con deliberazione n. 14 del 30 marzo 2010 del Consiglio comunale di Colorno, e con deliberazione n. 16 del 23 marzo 2010 del Consiglio comunale di Mezzani, e con deliberazione n. 12 del 24 marzo 2010 del Consiglio comunale di Sorbolo nonché con deliberazione del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 7 del 31 marzo 2010, tutte esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati lo studio di fattibilità e lo schema di convenzione per il trasferimento da parte dei citati Comuni all'Unione medesima delle funzioni relative alla Protezione civile per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2014;
- che con deliberazione n. 18. del 27 marzo 2014 del Consiglio comunale di Colorno, e con deliberazione n. 11 del 27 marzo 2014..del Consiglio comunale di Mezzani, e con deliberazione n. 6 del 26 marzo 2014 del Consiglio comunale di Sorbolo nonché con deliberazione del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 4 del 28 marzo 2014 tutte esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati lo studio di fattibilità e lo schema di convenzione per il trasferimento da parte dei citati Comuni all'Unione medesima delle funzioni relative alla Protezione civile per il periodo dal 1° giugno 2014 e a tempo indeterminato; ------
- che tra le autovetture in dotazione al Comune di Colorno figura il
veicolo FIAT Scudo BZ305HW, assegnata al Servizio Sociale comunale;
- che a seguito dell'acquisto di un nuovo automezzo il veicolo in parola non è più necessario per le esigenze proprie del Servizio Sociale di Colorno;
RICHIAMATE
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Colorno n.
56 del 3 aprle 2014 con la quale si è disposto di prevedere la concessione in comodato d'uso all'Unione Bassa Est Parmense dell'autovettura FIAT Scudo BZ305HW, con decorrenza del giorno di stipulazione del relativo contratto e validità rapportata alla durata dell'esercizio delle funzioni del servizio di protezione civile, e quindi a tempo indeterminato, demandando al competente responsabile di servizio l'adozione degli atti conseguenti ivi compresa la determina di approvazione dello schema di comodato d'uso secondo le indicazioni riportate in premessa dell'atto;
- la determinazione del Responsabile del Settore Affari Culturali Educativi e Sociali n. ….......... del ….................con la quale è stato approvato, al fine di regolamentare la messa a disposizione da parte del Comune di Colorno dell'autovettura FIAT Scudo BZ305HW, nel testo allegato all'atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, lo schema di contratto di comodato tra il Comune di Colorno e l'Unione Bassa Est Parmense redatto sulla base dell'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 3 aprile 2014;
CIÒ PREMESSO
ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto, -------------------------------------
--------------- SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE -------------
Art. 1 – Il Comune di Colorno (d'ora in poi chiamato comodante), concede a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in comodato gratuito all'Unione Bassa Est Parmense (d'ora in poi chiamata comodatario), che accetta, nello stato in cui si trova, il veicolo modello FIAT Scudo targato BZ305HW telaio XXX00000000000000 alimentato a benzina. -----------------------------------
Art. 2 - Il comodato è concesso all'esclusivo scopo di consentire, alla parte comodataria, di effettuare il trasporto dei volontari e delle persone per lo svolgimento delle funzioni inerenti la protezione civile. Art. 3 – Il comodatario si impegna a non destinare il veicolo di cui all'art. 1 a scopi differenti da quelli previsti nel presente contratto e a non concederlo, neppure temporaneamente, in uso a terzi, senza la preventiva autorizzazione del comodante. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del veicolo. ------
Art. 4 – Il comodatario dichiara di aver controllato lo stato del veicolo oggetto del presente contratto e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito. In deroga all'art. 1807 del codice civile il comodatario dichiara di accollarsi la responsabilità per ogni peggioramento dello stato di efficienza del bene che non sia strettamente connessa al normale uso.
Art. 5 – Le spese di carburante derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura per gli scopi enunciati all'art. 2 sono a carico della parte comodataria la quale si impegna a mantenere il veicolo in buono stato di conservazione. Art. 6 – Le spese per le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del veicolo, ivi comprese le spese per l'assicurazione ed il bollo, si intendono a carico dell'Unione Bassa Est Parmense. Gli importi relativi all'assicurazione ed al bollo dovranno essere rimborsati dalla parte comodataria entro 30 giorni dalla richiesta. -----
Il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato alla parte comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione della medesima, in quanto proprietaria ai sensi di legge del mezzo concesso in comodato. In caso di sinistro, il comodatario, indipendentemente dalla responsabilità, dovrà tempestivamente inviare al comodante la relativa denuncia, al fine di consentire al medesimo di attivare la polizza R.C.A.. Art. 7 – La durata del presente contratto, con decorrenza dalla data di stipula, è da intendersi a tempo indeterminato. -----------------------------
Art. 8 – Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile. Qualsiasi modifica al presente contratto può avere efficacia tra le parti soltanto con atto scritto.
Art. 9 – Il presente contratto, redatto mediante scrittura privata in duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 3, parte II, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27- bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. 460/1997. Eventuali spese di registrazione del presente atto saranno a carico di chi la chiede. -------------------------------
Art. 10 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, pena la risoluzione del presente contratto. ----------------------------------------------
Art. 11 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al codice civile ed alle altre leggi in vigore cui le parti si rimettono. Art. 12 - Le parti dichiarano che i codici fiscali sopra riportati sono quelli rilasciati dall’Amministrazione Finanziaria. -------------------------
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il comodante Il comodatario
IVSETTORE/varie/2014/008