DISCIPLINARE GARA CIG: 9297266A9B
ACER BOLOGNA
Protocollo N° : 0016907/22 Del: 30/06/2022
Servizio Affari Generali
Ufficio Contratti e Organi Sociali
DISCIPLINARE GARA CIG: 9297266A9B
Gara a procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di durata quinquennale. CIG 9297266A9B
PREMESSE - INFORMAZIONI GENERALI
Con delibera a contrarre n. 367 del 09 giugno 2022 – ogg. 5 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo di durata quinquennale. CIG 9297266A9B mediante indizione di una gara a procedura telematica aperta.
Dati e nomenclature identificativi dell’appalto: CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): CPV: 66518100-5 – Servizi di intermediazione assicurativa - NUTS: ITH55
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’avv. Xxxxxxxxx Xxxxx mailto: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Responsabile dell’esecuzione del contratto: xxxx. Xxxxxx Xxxxxx (recapito mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx)
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’appalto è interamente disciplinato dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La presente procedura è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., attraverso la piattaforma telematica del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
– un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
– la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. ACCESSO E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SATER
L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto
Xxxxxx xxxxx Xx x x x xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx tel. 051 . 292111 - fax 051 . 5 54335
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese di Bologna n. 00322270372
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx sistema qualità certificato ISO 9001:2015
portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI La documentazione di gara comprende:
1. Il bando di gara;
2. Il presente disciplinare di gara;
3. Scheda tecnica per la valutazione dell’offerta;
4. Il capitolato speciale di appalto;
5. L’allegato “domanda di partecipazione e dichiarazioni”;
6. L’allegato “scheda offerta tecnica”;
7. L’allegato “scheda di offerta economica”;
8. DGUE editabile;
9. Lo schema di contratto;
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, i chiarimenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente per via telematica e quindi attraverso il SATER, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 17:00 del 07/07/2022.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. ACER, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile entro 6 giorni dal termine di scadenza dell’offerta.
Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno caricate in forma anonima sul sistema e rese consultabili da tutti i partecipanti alla procedura.
Tutte le comunicazioni tra ACER e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma SATER o all’indirizzo PEC che il concorrente ha indicato in fase di registrazione.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate ad ACER.
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità descritte analiticamente nel capitolato allegato che con il presentare offerta viene integralmente accettato dal concorrente e costituirà vincolo contrattuale per l’aggiudicatario.
5. VALORE STIMATO DEL CONTRATTO E DURATA
L’appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, in considerazione della omogeneità dei servizi in quanto riguardanti attività assicurative nelle diverse fasi procedurali ed ottimizzando in questo modo le procedure di affidamento rendendo economicamente conveniente e funzionale la formulazione di un’unica offerta.
L’importo a base di gara è pari ad € 120.952,80 I.V.A. esclusa, soggetti a ribasso.
I compensi del Broker sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali sono stati o saranno stipulati i vari contratti assicurativi.
Pertanto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per ACER alcun onere finanziario diretto per compensi, rimborsi o quant’altro.
Il valore stimato sopra indicato, pertanto, calcolato sulle commissioni massime possibili nel periodo contrattuale e sui premi attualmente corrisposti, ha il solo fine di individuare la disciplina applicabile all’appalto.
Si precisa inoltre che per l’appalto in oggetto non ci sono rischi di interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono neppure oneri per la sicurezza in quanto il servizio è di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali dell’Azienda.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 133.048,08
I.V.A. esclusa, come di seguito riportato:
Descrizione del servizio | CPV | Importo | Valore stimato dell’appalto |
Servizio di brokeraggio assicurativo di durata quinquennale | 66518100-5 | € 120.952,80 | € 133.048,08 |
Eventuale proroga (non superiore a 6 mesi) | 66518100-5 | € 12.095,28 |
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
In ogni caso il servizio dovrà essere garantito per il tempo necessario alla conclusione dell’attività di trasferimento dei nuclei, propedeutica all’esecuzione dell’intervento manutentivo.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse, e perciò verranno escluse, offerte condizionate, parziali o a termine. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di ammissione alla gara di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
7. FINANZIAMENTO
Non è necessaria la copertura finanziaria diretta con fondi di bilancio in quanto la prestazione del broker appaltatore sarà remunerata, secondo uso e consuetudine del mercato assicurativo, solo ed esclusivamente dalle provvigioni corrisposte dalle Compagnie di assicurazioni nella misura della percentuale indicata (provvigioni) nell’offerta economica del concorrente aggiudicatario.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
REQUISITI DI IDONEITA’ DA INDICARE NEL DGUE:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. (b) – Mediatori di assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 ed ai regolamenti IVASS n. 5/2006.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova dei suddetti requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA DA INDICARE NEL DGUE:
c) attività di intermediazione di premi assicurativi a favore di enti o aziende pubbliche nell’ultimo triennio, antecedente la presente procedura, per un ammontare complessivo non inferiore ad euro 5.000.000,00.
La comprova del requisito, è fornita mediante:
– certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
– contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche
d) aver svolto attività di brokeraggio assicurativo in favore di almeno uno IACP o Aziende Casa comunque denominati nell’ultimo triennio
La comprova del requisito, è fornita mediante:
– certificati rilasciati da IACP o Aziende Casa comunque denominati, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
– contratti stipulati con IACP o Aziende Casa comunque denominati
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti:
- con riferimento al requisito di cui alla lett. c) (attività di intermediazione) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito devo essere posseduto dalla mandataria;
- con riferimento al requisito di cui alla lett. d) (attività in favore di IACP o comunque denominato), interamente dalla mandataria.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate quali esecutrici
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
9. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di tecnico professionale anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti generali nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro il termine che Acer comunicherà, decorrenti dal ricevimento della richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO
La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.
Ai sensi dell’art. 105 del Codice non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
L’aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.
In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
– una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a euro 2.419,06, corrispondente al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
– una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BPM - codice IBAN: IT 90 Q 05034 02400 000000015751. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ACER dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
– contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
– essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
– essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2018 n. 31;
– avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
– prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
– contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte a sistema in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti inserendo copia a sistema dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
– in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
– in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata nei confronti degli altri concorrenti entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC Non dovuto.
13. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere inserita sulla piattaforma dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale, in possesso degli idonei poteri per impegnare il concorrente, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 18/07/2022.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate, plurime, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nella presente lettera di invito.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ACER ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso il concorrente esonera l’Acer da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
L’Acer si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
L’apertura telematica della busta contenente la documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica virtuale il giorno19/07/2022 alle ore 09:00 mediante collegamento alla piattaforma SATER
Le altre sedute di gara verranno comunicate ai soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando la piattaforma SATER.
14. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, o tramite altri strumenti di prova che Acer riterrà opportuni.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Acer provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base dei seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 90 |
Offerta economica | 10 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio dell’offerta tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle schede specifiche allegate al presente disciplinare di gara.
Per la formulazione dell’offerta economica il concorrente dovrà compilare, firmare e caricare sul SATER il modello OE “offerta economica”, inserendo inoltre nel campo “PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA” della piattaforma SATER il valore dell’appalto (€ 120.952,80), senza formulazione di alcun ribasso.
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta digitale (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Si raccomanda di seguire attentamente la procedura guidata riportata nelle guide stesse, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l’offerta tecnica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore che dovrà allegare copia scansionata di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e l’offerta tecnica devono essere redatte utilizzando i modelli predisposti da Acer e messi a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Contenuto della busta virtuale documentazione
Nella busta digitale DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA l’operatore dovrà inserire a sistema la documentazione amministrativa che sarà richiesta per sottoscrivere l’Offerta (domanda di partecipazione e documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, DGUE, cauzione, passOE).
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato “domanda di partecipazione e dichiarazioni”.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella domanda di partecipazione ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e c-ter), f-bis) e f-ter) ovvero specifica circostanze e misura di autodisciplina adottate;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e dal modello organizzativo, D. lgs 231/2001, consultabile sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx adottato dalla stazione appaltante e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 365 del 28.04.2022 ogg. 7 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
7. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, iscrizione alla Cassa edile; iscrizione all’INPS; iscrizione all’INAIL;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di che trattasi, ai fini del soddisfacimento di un obbligo di legge.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
11. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), la percentuale di servizi che verrà resa da ciascun componente.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l’offerta tecnica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con a procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.
Acer si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell’atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d’identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005.
2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta Documentazione.
Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante e dell’ausiliaria.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:
1. DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso Acer, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
Il concorrente allega dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del dm. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi de l’art. 1 comma 3 del D.M. 1412.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice (Sez. A-B-C- D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
– la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
– la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria;
– la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale;
– la sezione D per dichiarare il possesso di eventuali sistemi di garanzia.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
– nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
– nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
– nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione e fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO
3.1 Documentazione a corredo Il concorrente inserisce a sistema:
– Copia scansionata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
– Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:
– copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
– copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
– dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di svolgimento del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
– atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
– dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di svolgimento del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
– dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di svolgimento del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
– copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
– dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
– dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di svolgimento del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
– copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
– dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di svolgimento del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
– in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero delle percentuali di partecipazione al raggruppamento e delle percentuali di svolgimento del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
– in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di svolgimento del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Soccorso Istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
Sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 8 del presente disciplinare.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Contenuto della busta virtuale tecnica
Nella busta virtuale tecnica deve essere contenuto, a pena di esclusione, l’offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.
L’offerta tecnica sottoscritta digitalmente andrà caricata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
L’assenza di una proposta tecnica in ordine a un criterio comporta la relativa attribuzione di punteggio pari a zero.
Segreti tecnici e commerciali
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali” nella sezione “Offerta tecnica”, contenente dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta siano coperte da segreto;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
ACER:
- si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
- non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
Contenuto della busta virtuale economica
Per la formulazione dell’offerta economica il concorrente dovrà compilare, firmare e caricare sul SATER il modello OE “offerta economica”, inserendo inoltre nel campo “PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA” della piattaforma SATER il valore dell’appalto (€ 120.952,80), senza formulazione di alcun ribasso.
Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate, plurime, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente disciplinare.
17. APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE
In data 19/07/2022 alle ore 09.00 il Presidente di gara procederà all’apertura della prima seduta virtuale di gara, dedicata alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che verranno comunicati sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/ nella sezione dedicata alla presente procedura.
In tale sede si procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio descritta nei punti precedenti del presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
Concluso l’esame di tutte le buste amministrative, a ciascuna verrà associato uno stato d’esito, reso visibile ai partecipanti alla procedura:
– “Ammessa”: in caso di documentazione regolare;
– “Ammessa con riserva”: in caso di documentazione da integrare / verificare;
– “In verifica”: in caso di documentazione da integrare;
– “Esclusa”: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l’operatore economico dalla gara.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La composizione della Commissione giudicatrice è disponibile sulla piattaforma, oltre ad essere pubblicata, unitamente ai cv dei suoi componenti, sul sito di Acer ai sensi dell’articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016.
La Commissione giudicatrice procederà in sedute riservate alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri specificati.
19. APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, che saranno successivamente resi visibili agli operatori economici.
Successivamente alla fase di valutazione tecnica, si procederà in seduta pubblica virtuale all’apertura della busta contenente l’offerta economica e all’attribuzione dei relativi punteggi.
La stazione appaltante procederà dunque alla formazione della graduatoria sommando i punteggi attribuiti a ciascun offerente per l’offerta tecnica ed economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione ne dà comunicazione al RUP, per l’avvio del procedimento di congruità dell’offerta risultata anomala.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al. RUP che procederà, sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l’esclusione per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste documentazione e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare:
- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice;
- polizza contro i rischi di Responsabilità professionale verso Terzi dell’Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, avente un massimale di copertura di importo almeno pari a quello disposto dall’IVASS.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto sarà sottoscritto mediante scrittura privata firmata digitalmente dalle parti e scambiata in modalità elettronica. Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto.
Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si precisa, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di che trattasi, ai fini del soddisfacimento di un obbligo di legge.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Acer di Bologna.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Per tutto quanto non previsto nelle disposizioni che precedono, si intendono applicabili le norme del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente le Linee Guida dell’ANAC.
Il Responsabile del Procedimento Xxxxxxxxx Xxxxx
(firmato digitalmente)