CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
la società AEMME Linea Ambiente Srl con sede legale in Magenta via Xxxxxxxx n 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, di seguito nominata “comodante”
E
la società (denominazione comodatario) con sede in
via n , in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito nominata
“comodataria”
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Il comodante AEMME Linea Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, concede in comodato a titolo gratuito al comodatario , in persona del legale rappresentante pro tempore, che accetta i beni mobili di seguito indicati:
a) N. CESTINO PORTA RIFIUTI CON POSACENERE
2. Il comodatario dichiara di aver esaminato i cestini in oggetto, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
3. Il comodatario si obbliga a conservare, custodire e mantenere in stato di decoro i cestini affidatigli con cura e con la massima diligenza ed a non destinarli ad altri usi che non siano quelli determinati dalla natura dei beni.
4. Il comodatario dovrà altresì esporre i cestini di cui al punto 1) in prossimità del proprio esercizio commerciale durante gli orari di apertura al pubblico nei punti in cui gli avventori sostano per fumare. Il comodatario inoltre provvederà alla pulizia ed allo svuotamento dei contenitori che dovrà avvenire ogni qual volta si renda necessario in base all’utilizzo compiuto
nonché a ricoverare il contenitore in area interdetta al pubblico durante gli orari di chiusura
dell’attività.
5. Al comodatario, salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto di cedere il presente contratto, o di cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento dei beni di cui al punto 1).
6. Il comodato si intende a titolo precario come previsto dalla norma di cui all’art. 1810 del Codice Civile e cesserà non appena uno dei contraenti ne farà richiesta a mezzo di lettera raccomandata A.R.
Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi potrà esigere la restituzione immediata della cosa comodata.
In caso di cessazione dell’attività produttiva, il comodante rientrerà immediatamente in possesso dei beni.
7. Il comodatario solleva il comodante da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dai beni di cui al punto 1) e dal loro uso.
8. Nell’ipotesi di perdita o distruzione dei beni cui al punto 1) ovvero nel caso di deterioramento degli stessi tale da non rendere i beni idonei all’uso cui sono destinati, il contratto sarà automaticamente risolto senza possibilità di sostituzione dei beni e nulla sarà richiesto dalla concedente a titolo di risarcimento.
9. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile.
10. A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
11. Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario.
Magenta, lì
Letto approvato e sottoscritto
IL COMODANTE IL COMODATARIO
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificamente tutte le clausole del contratto.
IL COMODANTE IL COMODATARIO