Contract
APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI
PROGETTO:
ELABORATO: 3 | ||||
All.. | Tav. n. | Scala: | file: | data: Luglio 2014 |
INDICE
Contratto d’appalto 1
INDICE 2
Art.1 - Oggetto dell’appalto 3
Art.2 - Definizioni 3
Art.3 - Normativa di riferimento 4
Art.4 - Ammontare dell’appalto 4
Art.5 - Durata dell’appalto 5
Art.6 - Affidamento e consegna impianti 5
Art.7 - Terzo responsabile 5
Art.8 - Impianti in appalto 5
Art.9 - Modalità di erogazione del servizio 6
Art.10 - Esercizio degli impianti 7
Art.11 - Manutenzione ordinaria degli impianti 8
Art.12 - Manutenzione straordinaria degli impianti 8
Art.13 - Servizio di reperibilità e pronto intervento 9
Art.14 - Adempimenti tecnici e amministrativi 9
Art.15 - Sospensione dei servizi 9
Art.16 - Piano della qualità 9
Art.17 - Condizioni ambientali da mantenere nei locali 10
Art.18 - Controlli e misure 10
Art.19 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 10
Art.20 - Norme in materia di sicurezza, disposizioni inerenti la manodopera, Obblighi 11 Art.21 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 11
Art.22 - Norme contrattuali 12
Art.23 - Pagamenti 12
Art.24 - Subappalto 12
Art.25 - Penalità 13
Art.26 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 14
Art.27 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 14
Art. 28 - Forza maggiore 14
Art. 29 - Revisione dei prezzi 14
Art. 30 - Recesso 15
Art. 31 - Trattamento dei dati personali 15
Art. 32 - Spese contrattuali, imposte, tasse 15
Art.1 - Oggetto dell’appalto
1. Il presente articolo intende disciplinare l’Appalto del servizio di gestione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali - nel rispetto delle condizioni fissate dal D.P.R. 412/93 s.m.i. - comprensivo di fornitura combustibile, al fine di ottimizzare il comfort ambientale, migliorare il benessere percepito negli ambienti interni, razionalizzare e ridurre i consumi energetici, favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ridurre l’inquinamento atmosferico.
2. Più in particolare costituiscono oggetto dell’appalto le seguenti attività:
a) Servizio di conduzione degli impianti termici in esercizio presso il comune di Vicchio;
b) La gestione della centrale termica a biomassa, comprensiva, a propria cura e spese, della fornitura del combustibile legnoso denominato cippato di legno vergine (è assolutamente vietato il legname trattato chimicamente) con un contenuto d’acqua (W) inferiore al 35% (è preferibile la classe di cippato denominata “G45”) e prodotto da essenze arboree locali, cresciute in un raggio massimo di km. 50 dalla Centrale.
L’appaltatore si impegna altresì a depositare all’Ufficio Tecnico del Comune, la documentazione tecnica attestante, la qualità e quantità del cippato immesso nel deposito della centrale termica.
c) L’assunzione del ruolo di TERZO RESPONSABILE dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici così come definito all'art. 1 lett. o) del DPR 412/93 e s.m.i.;
d) Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria preventiva programmata;
e) Esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria;
f) Servizio di reperibilità e pronto intervento;
g) j) la predisposizione e sottoscrizione della documentazione, per quanto di competenza, necessaria a ottenere le autorizzazioni richieste dalle norme vigenti (Comune, ACE, ISPESL, VV.FF., ASL, ecc), per quanto attiene all’eventuale messa a norma delle centrali termiche oggetto dell’appalto e di tutti gli interventi, qualora necessaria di cui ai commi precedenti;
k) lo smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'appalto in conformità alle leggi in vigore e la pulizia costante dei locali e accessori diretti.
3. Per tutti i servizi oggetto dell’appalto sono ricomprese:
a) Le assistenze edili ed impiantistiche di ogni genere;
b) La fornitura di tutti i materiali necessari per lo svolgimento del servizio.
c) L’assistenza tecnico amministrativa consistente nello svolgimento delle attività volte ad ottenere e a mantenere aggiornata la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell’energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere l’impianto nella condizione di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti) nonché la cura e tenuta delle documentazioni attestanti le avvenute manutenzioni ed in generale tutti gli interventi effettuati sugli impianti oggetto dell’appalto.
4. L’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Ente per tutto quanto concerne l’attività di conduzione e gestione del patrimonio che verrà affidato nelle condizioni d’uso in cui si trova, nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato e degli obblighi contrattuali e per quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore.
Art.2 - Definizioni
1. La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere e quant’altro prodotto dall’Appaltatore nell’ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capitolato, ove non meglio precisato, si intendono per:
- COMMITTENTE: l’Amministrazione Comunale di Vicchio, o come sinonimo “Amministrazione Appaltante”, Stazione Appaltante”.
- ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO: si intende il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, così come definito dall’art. 1 lettera n) del DPR 412/93 e s.m.i.
- ENERGIA TERMICA: energia sotto forma di calore, ottenuta dal processo di combustione di un combustibile fossile e/o da fonti rinnovabili o assimilate.
- GRADI GIORNO (GG) DI UN PERIODO: la somma, estesa a tutti i giorni del periodo convenzionale di riscaldamento delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera sulle 24 ore.
- IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE INVERNALE O ESTIVA: l’impianto di climatizzazione caratterizzato dalla presenza di una macchina per il trattamento termico dell’aria invernale e/o estiva, e quindi provvista di batteria del caldo e/o del freddo funzionanti alternativamente, che garantisce un controllo della temperatura e della portata di rinnovo dell’aria, ma non dell’umidità. Ai fini del presente capitolato, sono da ritenersi classificabili sotto la presente denominazione anche quegli impianti di tipo misto che vedono affiancarsi alla macchina di trattamento termico dell’aria anche radiatori o termoventilconvettori dislocati negli ambienti da climatizzare.
- IMPRESA: Consorzio di Imprese o Impresa appaltatrice o Appaltatore o Assuntore o Associazione temporanea di Imprese.
- PARTI: Committente e l’Impresa quali parti del contratto.
- PROGETTO DEFINITIVO: indica il progetto che definisce compiutamente i lavori da realizzare, stabilendone le caratteristiche qualitative e funzionali, definendo il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, contenendo tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni prescritte, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
- RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO indica il Responsabile di Procedimento definito ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e L.
241/90 e s.m.i. e/o i suoi collaboratori incaricati dal Committente di gestire l’appalto.
- STAGIONE CONVENZIONALE DI RISCALDAMENTO O ESERCIZIO indica la stagione di riscaldamento convenzionale definita dal DPR 412/93, relativa al Comune di Vicchio che è classificato in zona climatica “E”.
- STAGIONE REALE DI RISCALDAMENTO o STAGIONE DI RISCALDAMENTO indica la stagione di riscaldamento così come si è svolta nella realtà includendo le accensioni straordinarie attuate nelle more del DPR 412/93.
- TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO indica la persona
fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
- MANUTENZIONE ORDINARIA: operazioni specificamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti presenti all’interno dei locali tecnici, della centrale termica e sottocentrali che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente, così come definito all’art. 1, comma uno, lettera h, del D.P.R. 412/93 e s.m.i..
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti esistenti nelle centrali termiche o sottostazioni alle condizioni previste dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera i) del D.P.R. 412/93.
- TEMPERATURA DELL’ARIA IN AMBIENTE indica la temperatura dell’aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364 e s.m.i.
- RESPONSABILE DI COMMESSA indica il rappresentante dell’Impresa che sovrintenderà all’intero processo manutentivo e rappresenterà l’interfaccia principale e più autorevole per il Committente.
- ESERCIZIO ANNUALE: ciascun periodo annuale di applicazione del contratto.
Art.3 - Normativa di riferimento
1. Le attività oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in conformità alle leggi ed alle normativi vigenti, tra le quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:
a) Legge n.10 del 09.01.1991 e s.m.i.;
b) D.P.R. n. 412 del 16.08.1993 e s.m.i.;
c) Legge 13 luglio 1966, n. 615 – “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”;
d) D.P.R. 1391 del 22 dicembre 1970 – “Regolamento per l’esecuzione della Legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici”;
e) D.M. 1 dicembre 1975 – “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione”, in particolare:
- Titolo I – Capitolo I riguardante le norme di sicurezza per apparecchi contenenti acqua surriscaldata. Specificazioni tecniche applicative – Raccolta “H”;
- Titolo II – riguardante le norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. Specificazioni tecniche applicative – Raccolta “R”.
f) Legge 5 marzo 1990 n. 46 – “Norme per la sicurezza degli impianti”.
g) D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 – “Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti” e successive circolari ministeriali.
h) D.Lgs. n. 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
i) D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
j) D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i;
k) D.M. n. 37 del 22.01.2008 (ex legge 49/90);
l) D.M. 12.04.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;
m) X.Xxx. n. 81 del 09.04.2008 “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”;
n) Leggi, norme e regolamenti in materia di Prevenzione Incendi;
o) Leggi, norme e regolamenti regionali in materia;
p) Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI in vigore;
q) D.P.R. 16/04/2013 n°74 e s.m.i..
Art.4 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo stabilito per la gestione/conduzione degli impianti di cui al presente Capitolato è pari ad nette € 57.930,00/anno oltre oneri di sicurezza, come meglio evidenziati nell’elaborato n°2 denominato “stima del servizio”.
2. Il prezzo indicato comprende tutti gli adempimenti che l’Impresa dovrà porre in essere per l’espletamento dei Servizi e delle attività a ciascun servizio correlate (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le attività di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione).
3. Essi si intendono altresì comprensivi di qualsiasi compenso, premio, provvigione o altro diritto spettanti all’Impresa, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dall’Impresa, dai suoi fornitori e/o subappaltatori per la realizzazione dei Servizi. Nei prezzi sono altresì incluse le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dal, Contratto, fatta eccezione solamente per l’IVA.
4. L’Impresa, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che la stessa sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica.
Art.5 - Durata dell’appalto
1. L’appalto avrà una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di consegna degli impianti, che potrà avvenire anche nelle more della stipula e del contratto. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di ripetere l’affidamento del servizio all’operatore economico aggiudicatario per ulteriori anni 2 (DUE), ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.L.g.s. 163/2006.
2. Alla scadenza del Contratto, nelle more dell’affidamento del nuovo appalto l’Impresa si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei Servizi alle medesime condizioni stabilite nel Contratto sino alla data di subentro dell’eventuale nuovo gestore.
3. In caso di consegna frazionata degli impianti la data di riferimento, per il calcolo del termine del contratto, è quella relativa al primo verbale di consegna.
Art.6 - Affidamento e consegna impianti
1. Gli impianti termici oggetto dell’appalto e i relativi locali tecnici saranno consegnati dall’Amministrazione Appaltante nello stato di fatto in cui si trovano. Con verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra Amministrazione Appaltante e Impresa Appaltatrice e recante la valutazione dello stato di consistenza degli impianti, l’Impresa Appaltatrice prenderà in carico gli impianti, i locali e le parti degli edifici nei quali detti impianti sono situati. Con detta consegna l’Impresa Appaltatrice diventa responsabile della custodia e della conservazione di quanto le è stato consegnato.
2. Nello stesso verbale di consegna saranno riportate le letture dei contatori del gas metano, dell’energia elettrica e dell’acquedotto.
3. L’Amministrazione Appaltante consegnerà all’Impresa Appaltatrice tutta la documentazione amministrativa di cui è in possesso, rilasciata dalle Autorità competenti (ad esempio autorizzazioni, verbali di controllo o di collaudo, ecc.).
4. Gli impianti, i loro accessori e le relative parti degli edifici oggetto dell'appalto dovranno essere riconsegnati in condizioni di collaudabilità: tale condizione è garantita da due condizioni alternative:
a) Impianto nuovo;
b) Impianto efficiente e funzionale. L’efficienza e la funzionalità sarà riscontrata a fronte della esecuzione durante tutta la durata dell’Appalto di un piano di manutenzione. Per ogni impianto oggetto di contratto cui requisiti minimi saranno concordati prima dell’inizio del servizio secondo la normativa vigente, con una scheda “tagliando” per ogni impianto a cadenze cicliche. Per il piano di manutenzione dovrà essere rilevato lo stato di vetustà e segnalare la programmazione di massima delle sostituzioni di impianto o di parte di esso e le operazioni cicliche. Tale piano dovrà essere approvato previo concordamento con la stazione Appaltante alla fine del rapporto contrattuale
Art.7 - Terzo responsabile
L’Appaltatore assume la funzione di Terzo Responsabile per svolgere tutte le attività previste dal D.P.R. 551/99, dal D.P.R. 412/93, dalla L. 10/91 e dal D.lg. 19 agosto 2005 n. 192.
Il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli Impianti Termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli Impianti Termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza.
Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con il Comune fornendo costante informazione sull’andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato nonché con le eventuali altre modalità da concordare.
L’Appaltatore in quanto Terzo Responsabile assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, inoltre, in virtù di tale incarico diventerà a tutti gli effetti soggetto sanzionabile ai sensi dell’art. 34 della Legge 10/91, nonché rispondere di qualsiasi contravvenzione eventualmente elevata dalle competenti autorità per non regolare conduzione dell'impianto.
Art.8 - Impianti in appalto
1) CENTRALE TERMICA A BIOMASSE FORESTALI PER TELERISCALDAMENTO, ubicata in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx complessiva 750 Kw E RELATIVO GENERATORE A GAS METANO DI RISERVA potenza complessiva 400 Kw;
2) RETI DI DISTRIBUZIONE DALLA CENTRALE TERMICA SUDDETTA A TUTTE LE UTENZE;
3) SOTTOCENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE - potenza scambiatore 200 kw - (ESCLUSO CIRCUITO SECONDARIO)
4) SOTTOCENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA/TEATRO/MAGAZZINO - potenza scambiatore da 200 kw - (ESCLUSO CIRCUITO SECONDARIO)
5) SOTTOCENTRALE TERMICA MUSEO/BIBLOTECA - potenza scambiatore da 180 kw - (ESCLUSO CIRCUITO SECONDARIO)
6) TUTTI I MODULI SATELLITARI A SERVIZIO DI:
⮚ TEATRINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE- potenza scambiatore 10 kw
⮚ CENTRO CIVICO SCUOLA ELEMENTARE- potenza scambiatore 10 kw
⮚ PRO LOCO- potenza scambiatore 10 kw
⮚ UFFICIO TECNICO- potenza scambiatore 20 kw
⮚ XXXXXXX XXXXXXXX 0x x 0x XXXXX- potenza scambiatore 20 + 20 kw
⮚ SALA XXXXX XXXXXX- potenza scambiatore 10 kw
⮚ SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - potenza scambiatore 50 kw
Caldaie mantenute in stand-by per funzionamento centrale a biomassa
1. Scuola Elementare
n°1 caldaia Riello mod. 500P/4 Kw 657 con bruciatore Riello mod. gas2 (CENTRALE TERMICA) n° 1 caldaia Pensotti mod. S1-42 con bruciatore Unigas
2. Scuola Media/Teatro/Magazzino Comunale
n°1 caldaia Ici modello Rex F 300 Kw con bruciatore Xxxxxx mod. C43GX207T2 (CENTRALE TERMICA)
3. Museo-Biblioteca
n°1 caldaia Riello mod.4 RCT 11 Kw 233,3 con bruciatore Xxxxxx mod. BGN 34 P (CENTRALE TERMICA)
4. Campo Sportivo
n° 1 caldaia Immergas mod. Ares 36 duplex Kw. 83,7 (CENTRALE TERMICA)
5. - PALAZZO COMUNALE - Via Garibaldi, 1(connesso alla rete di teleriscaldamento). Impianto di produzione calore e acqua calda sanitaria alimentato a metano, potenzialità complessiva kW;
Caldaie mantenute in normale funzionamento
6. Nuova Palestra
n°1 caldaia Riello mod. Domus 31 Kw 34,86
n°1 caldaia BUDERUS G334XZ da 141 Kw (CENTRALE TERMICA)
7. Palazzo comunale :
n°1 caldaia Beretta mod. exclusive mix 30 csi Kw 32,40 ( Piano terra )
8. Scuola Materna Xxxxxxxx
xx0 xxxxxxx xxxxxx a gpl marca Cosmogas Kw 31
9. Casa di Giotto
n°2 caldaie Riello mod. caldariello 24 KIS a gpl Kw 26
10. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
xx0 caldaia Beretta mod. Mynute Rain Kw 24
11. Centro Polivalente per l’Infanzia
n°1 generatore ACV KW 200 (CENTRALE TERMICA)
NB. I DATI DI POTENZA ED IL MODELLO POSSONO CONTENERE ERRORI CHE NON MODIFICANO I TERMINI DEL CONTRATTO .
Art.9 - Modalità di erogazione del servizio
1. Nell’espletamento del servizio, l’Appaltatore dovrà rispettare tutte le normative riguardanti la progettazione nelle sue varie fasi, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici, in particolare per quanto attiene alla sicurezza, al contenimento/razionalizzazione dei consumi energetici, e alla salvaguardia dell’ambiente, favorendo il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 1, l. n. 10/91.
2. L’Amministrazione appaltante metterà a disposizione tutta la documentazione e la certificazione relativa agli impianti di cui è in possesso (Denuncia ISPESL, Libretto di centrale, Pratiche VV.FF. e C.P.I. per la sola attività 91 (centrale termica), Dichiarazione di conformità l. n. 46/90 e successive modifiche).
L’Impresa appaltatrice dovrà acquisire la documentazione amministrativa mancante per ogni impianto termico.
Il riferimento normativo che esprime il contenuto del servizio energia è dato dall’art. 1, comma 1, punto p), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Il servizio energia si realizza attraverso l’erogazione di beni e prestazioni, e ha i seguenti obiettivi fondamentali:
- il risparmio energetico;
- il mantenimento delle condizioni di comfort;
- la conduzione impiantistica in sicurezza;
- il rispetto della normativa vigente in tema d’impianti, d’esercizio e d’energia.
L’elenco dei beni immobili, in uso o proprietà dell’ente committente e soggetti alle prestazioni/interventi del servizio energia. L’erogazione del servizio energia si realizza attraverso le seguenti prestazioni:
- l’esercizio degli impianti.
- la fornitura dei combustibili, dei materiali e dei componenti d’impianto.
- la manutenzione impiantistica.
- l’approvvigionamento e l’erogazione di acqua sanitaria.
- la riqualificazione tecnologica e la messa a norma degli impianti.
Art.10 - Esercizio degli impianti
L’esercizio degli impianti comprende:
- la fornitura del combustibile. I combustibili forniti per l’alimentazione delle centrali termiche dovranno essere pienamente conformi alle leggi vigenti in materia e comunque conformi ad eventuali provvedimenti emanati dalle Autorità Locali Competenti. Dovranno comunque essere rispondenti ai requisiti merceologici previsti dal D.Lgs. 152/2006 e S.m.i, allegato X alla parte V “Disciplina dei combustibili”.
L’Impresa provvederà, a proprio nome e onere, alla voltura dei contratti di approvvigionamento di tutte le utenze in essere a servizio della centrale alimentata a Biomassa, provvedendo al pagamento delle relative bollette, inclusi eventuali anticipi sui consumi e nolo contatori. I medesimi contratti dovranno essere reintestati al soggetto indicato dal Committente alla fine dell’appalto, con oneri a carico del nuovo Appaltatore.
- la prestazione della mano d’opera necessaria alla conduzione e alla manutenzione degli impianti; in particolare l’Impresa appaltatrice dovrà disporre di personale dotato, ove richiesto, di patente come previsto dalle norme vigenti e di personale specializzato nella manutenzione;
- l’approvvigionamento dei lubrificanti, dei disincrostanti, dei materiali coibenti, delle vernici protettive, dei materiali di consumo occorrente in genere per la manutenzione ordinaria degli impianti;
- il periodo annuale d’esercizio convenzionale, per il servizio riscaldamento, è previsto dal 15 Ottobre al 15 Aprile per gli orari di occupazione dei plessi comunali;
- il periodo annuale di esercizio per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, è previsto dal 15 Ottobre al 14 Ottobre dell’anno successivo.
Per quanto riguarda il servizio riscaldamento, le temperature da garantire all’interno delle varie utenze calcolate sulla media dei valori rilevabili nei vari ambienti, dettate dalle normative vigenti (v. articoli 3 e 4 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412), sono le seguenti;
- asilo nido, scuole materne e speciali 22°C;
- altre scuole, uffici, abitazioni o assimilabili 20°C;
- atri e corridoi 18°C;
- palestre 18°C.
Per il servizio riscaldamento la tolleranza ammessa sulla temperatura media nelle singole unità immobiliari degli edifici é di + 2° C (D.P.R.
n. 551/99). Le temperature indicate si intendono misurate al centro dei locali con termometro posto 1,5 metri dal pavimento e con porte e finestre chiuse da almeno 2 ore. In caso di contenzioso riguardante la rilevazione delle temperature si adotteranno i criteri indicati nelle norme UNI per i collaudi degli impianti termici.
Gli impianti termici destinati alla produzione e fornitura di acqua calda per usi igienicosanitari devono essere condotti in modo che la temperatura dell’acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione non superi i 48°C, +5°C di tolleranza come disposto dall’art. 5, punto 7, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Il Committente, in caso di circostanze particolari, si riserva la facoltà di anticipare o posticipare la data di inizio e/o di cessazione del servizio di riscaldamento, per tutti o per alcuni edifici oggetto del presente appalto, comunicando la richiesta all’Impresa con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. Per quanto riguarda gli orari di erogazione potranno subire modificazioni mediante semplice comunicazione scritta da parte del Committente.
L’esercizio degli impianti è svolto attraverso le seguenti attività:
□□avviamento dell’impianto;
□□mantenimento delle temperature di contratto durante le ore di utilizzo dei locali prescritte dalla SA;
□□conduzione dell’impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti, altre norme di buona tecnica, disposizioni di Legge, regolamenti Comunali, eventuali prescrizioni della SA;
□□pronto intervento;
□□regolazione, spegnimento/attenuazione;
□□azioni di controllo e di misura previsti per legge, dalle norme di buona tecnica, dai regolamenti sanitari da eventuali prescrizioni della SA;
□□messa a riposo.
Art.11 - Manutenzione ordinaria degli impianti
L’Impresa Appaltatrice dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti presi in consegna in modo da assicurare la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi e con l’obbligo della diligente manutenzione e conservazione:
- dei locali, comprese le relative attrezzature, arredamenti e materiali che avrà ricevuto in consegna;
- di tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, e di distribuzione dell’acqua calda ad uso riscaldamento e per usi igienico - sanitari;
- dei motori, delle trasmissioni, delle linee elettriche a partire dai quadri di centrale termica;
- delle caldaie, dei bruciatori, dei vasi di espansione, del valvolame e di tutti gli accessori in genere;
- del materiale coibente di protezione di tutte le tubazioni di centrale e dell’eventuale vaso di espansione;
- di tutte le canne fumarie e camini.
L’Impresa Appaltatrice avrà, inoltre, l’obbligo di:
- provvedere con regolarità al controllo della taratura dei termostati di regolazione e di sicurezza, delle sonde di temperatura esterna, dei pressostati di sicurezza, delle valvole di sicurezza, delle valvole di scarico termico e/o delle valvole di intercettazione del combustibile i cui interventi debbono verificarsi alle temperature e alle pressioni previste;
- provvedere al controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione e in caso di malfunzionamento sostituirli;
- verificare il regolare funzionamento della valvola a galleggiante per i vasi di espansione di tipo aperto e della taratura delle valvole di reintegro per gli impianti con vaso di espansione chiuso nonché della presenza nei vasi stessi del cuscino d’aria o di gas;
- provvedere con regolarità alla manutenzione e messa a punto dei bruciatori, in particolare, alla pulizia degli ugelli, dei filtri e della testata di combustione, alla regolazione della fiamma e del suo corretto sviluppo entro la camera di combustione della caldaia, al controllo della pressione di alimentazione del combustibile, alla revisione generale dell’apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento
con particolare riguardo ai cuscinetti del motore;
- provvedere con regolarità alla taratura delle apparecchiature di regolazione automatica e alla verifica del loro corretto funzionamento;
- provvedere con regolarità alla verifica e messa a punto delle elettropompe di circolazione e, in particolare, al controllo della prevalenza, alla sostituzione, se necessario, delle tenute degli organi meccanici rotanti, allo smontaggio e pulizia e sostituzione dei cuscinetti del motore in relazione al totale delle ore di funzionamento;
Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate sul libretto di impianto o libretto di centrale.
Art.12 - Manutenzione straordinaria degli impianti
L’Impresa Appaltatrice avrà l’obbligo della realizzazione di tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dalla necessità di garantire la massima efficienza di funzionamento degli impianti nella loro configurazione successiva agli eventuali lavori di riqualificazione impiantistica che l’Impresa proporrà in sede di gara, nonché di assicurare il rispetto delle normative vigenti. In caso di guasti l’Impresa Appaltatrice dovrà celermente procedere a ovviare all’inconveniente.
Per quanto riguarda gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria si specifica quanto segue:
1. gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria imprevista, che comportano la sostituzione o la riparazione delle apparecchiature costituenti gli impianti termici di proprietà dell’Amministrazione Appaltante e la manodopera occorrente, che si dovessero verificare durante tutto il periodo contrattuale, saranno di competenza:
a) dell’Impresa Appaltatrice se relativi ad apparecchiature e materiali così suddivisi:
centrali termiche, tutti i corpi scaldanti e/o refrigeranti di qualsiasi genere quando necessario, compresi i camini e i condotti fumari in genere (canalizzazioni, griglie diffusori impianti di trattamento aria e/o altro, comprese assistenze murarie connesse);
b) dell’Amministrazione Appaltante se relativi ad apparecchiature e materiali così suddivisi:
- tutte le reti di distribuzione (sottotraccia e/o interrate);
- tubazioni adduzione gas metano (sottotraccia e/o interrate).
Xxxxx quanto non espressamente citato in questo paragrafo rimane totalmente a carico dell’Impresa Appaltatrice;
- corresponsione dei contributi dovuti agli Enti preposti per la vigilanza ai fini della sicurezza quali I.S.P.E.S.L. e Vigili del Fuoco.
Qualsiasi intervento, che comporti la modifica della configurazione generale dell’impianto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Appaltante sia per l’aspetto tecnico che per quello economico.
Durante il corso dell’appalto, l’Appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze relativi gli impianti oggetto dell’appalto che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria. Tali segnalazioni dovranno essere accompagnate da uno studio di fattibilità di larga massima per la soluzione del problema prospettato, con relativa previsione economica elaborata sulla base degli Elenchi Prezzi di riferimento della Regione Toscana.
La Stazione Appaltante valuterà a suo insindacabile giudizio quali interventi di manutenzione straordinaria intende effettuare e affiderà l’esecuzione dei lavori.
Qualora la realizzazione di tali interventi risulti indispensabile per il rispetto della normativa vigente e sia opposto da parte dell’Amministrazione Appaltante un diniego alla specifica richiesta di autorizzazione dell’Impresa Appaltatrice, o comunque non vi sia una tempestiva pronuncia da parte dell’Amministrazione Appaltante stessa, l’Impresa Appaltatrice sarà sollevata dalle responsabilità conseguenti alla mancata realizzazione di quell’intervento.
Durante il corso dell’appalto l’Amministrazione Comunale potrà richiedere l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria (quali ad esempio la modifica di un impianto, l’estensione o la riduzione dello stesso, ecc.).
In tal caso l’Impresa Appaltatrice presenterà uno specifico studio tecnico-economico e il prezzo dell’intervento sarà fatturato a parte, una volta affidato e realizzato l’intervento.
Art.13 - Servizio di reperibilità e pronto intervento
Per far fronte alle anomalie del servizio e degli impianti oggetto dell’appalto, l’Impresa Appaltatrice deve garantire un servizio di reperibilità tramite un ufficio operativo dotato di numero dei componenti e profili professionali adeguati per eseguire gli obblighi contrattuali (lo staff dovrà essere diretto da un direttore tecnico di impresa in possesso dei requisiti minimi –diploma - patentino-, da dimostrare in maniera esplicita alle operazioni periodiche di cui al piano di manutenzione).
Tale unità dovrà essere ubicata in un raggio non superiore ai 30 Km dalla Centrale a Biomassa ed avere un recapito telefonico operativo (cellulare) 24 su 24, 365 giorni all’anno, un numero di telefax e un indirizzo di posta elettronica.
A seguito della chiamata d’emergenza da parte del personale dell’Amministrazione Appaltante all'uopo incaricato, l’Impresa Appaltatrice dovrà garantire il pronto intervento presso l'immobile che gli sarà indicato, onde risolvere prontamente entro 2 ore dalla chiamata sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) l’anomalia che si è creata e tempestivamente dovrà essere ripristinato il normale funzionamento dell’impianto.
A seguito dell’intervento, e comunque entro il giorno successivo alla riparazione, l’Appaltatore dovrà dare comunicazione (tramite rapportino di servizio) alla Stazione Appaltante delle cause che hanno originato il disservizio e dello stato di avanzamento dei lavori di riparazione, comprensiva dell’indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento, della data, dell’orario della chiamata e dell’orario di arrivo del reperibile.
Art.14 - Adempimenti tecnici e amministrativi
Per tutti gli impianti oggetto dell’appalto l’Impresa Appaltatrice dovrà predisporre, compilare, presentare alle Autorità competenti e ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative previste dalla legge, conservando la relativa documentazione e curandone il rinnovo. L’Impresa Appaltatrice dovrà fornire e mettere a disposizione dell’Amministrazione Appaltante copia della documentazione amministrativa suindicata. Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.
L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per:
- pratiche comunali per nuovi impianti o ristrutturazione degli stessi;
- pratiche dei Vigili del Fuoco;
- dichiarazione di conformità D.M. n. 37 del 22.01.2008 (ex legge n. 46/90);
- pratiche dell' I.S.P.E.S.L. e visti dei controlli periodici effettuati dall'A.S.L. - P.M.P.;
- attestati di certificazione energetica (ACE);
- libretti di centrale e d'impianto (D.P.R. n. 412/93 e D.P.R. n. 551/99).
L’Impresa Appaltatrice deve concordare con i tecnici dell'ISPESL e dell'Azienda A.S.L. le modalità e i tempi di esecuzione delle visite agli impianti (centrali termiche, sottostazioni, centraline, ecc.), nonché alle apparecchiature e ai dispositivi soggetti a controllo (valvole di sicurezza, di intercettazione combustibile, pressostati, ecc.), sia per motivi di sicurezza, sia per non incorrere in divieti d'uso e fermi degli impianti durante il periodo di esercizio. Di tale attività dovrà essere informato l’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Appaltante con cadenza annuale. L’Impresa Appaltatrice, per le visite di controllo dei funzionari dell'Azienda A.S.L., dovrà fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite tecniche, prove idrauliche o di funzionamento. L’Amministrazione Appaltante dovrà essere tempestivamente informata delle visite. Il verbale di visita, redatto dai funzionari ISPESL o A.S.L., dovrà essere consegnato in copia all’Amministrazione Appaltante.
Art.15 - Sospensione dei servizi
L’Impresa dovrà dare comunicazione scritta al Committente non appena venga a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione dei lavori o dei servizi oggetto dell’appalto.
In nessun caso, l’Impresa può sospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente. La ripetuta sospensione o il rallentamento dei servizi nell’ambito della stessa stagione di fornitura dei servizi, costituiscono inadempienze contrattuali gravi e tali da legittimare, la risoluzione del contratto da parte del Committente per fatto dell’Impresa qualora questi, dopo la diffida a riprendere i servizi entro il termine intimato dal Committente non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della formale comunicazione. In tale caso restano a carico dell’Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Art.16 - Piano della qualità
Tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite in conformità ad un piano per l’assicurazione della qualità delle prestazioni predisposto dall’ Appaltatore secondo i principi della qualità ed in conformità alle norme della serie UNI EN ISO 9001.
Il piano, che dovrà essere presentato dall’ Appaltatore in sede di gara e conformemente rispettato per tutta la durata dell’appalto, dovrà quanto meno definire:
a) i metodi con cui perseguono gli obiettivi della qualità per le attività oggetto dell’appalto;
b) le fasi con cui si sviluppano i processi e che corrispondono alla prassi operativa dell’organizzazione;
c) descrizione delle esatte modalità previste per il controllo dei consumi;
d) l’elenco delle operazioni di cui si compongono le varie fasi di ogni attività; per le attività di manutenzione impianti;
e) la descrizione di ogni operazione con specificazione e motivazione delle: modalità operative,procedure,sequenze,tempistiche,risorse;
f) l’assegnazione di specifiche responsabilità ed autorità e risorse durante le differenti fasi delle attività;
g) le specifiche procedure documentate e le istruzioni da applicare;
h) la programmazione di esami, prove, controlli, collaudi e verifiche nelle varie fasi delle attività, con specificazione delle apparecchiature e della strumentazione necessaria;
i) le apparecchiature di prova, controllo e collaudo disponibili, con i relativi programmi di verifica e taratura;
j) una procedura documentata da eseguire per revisioni e modifiche del piano della qualità durante lo sviluppo delle attività;
k) il metodo per misurare il grado di conseguimento degli obiettivi delle qualità;
l) le procedure per la gestione delle non conformità e azioni correttive;
m) risorse umane e capacità specialistiche;
p) i programmi di formazione del personale della SA previsti nelle varie fasi di sviluppo delle attività per corrispondere all’evoluzione tecnologica ed all’implementazione di nuovi sistemi informatici (hardware e software);
q) i requisiti tecnico-professionali-organizzativi che dovranno possedere i subappaltatori prestatori d’opera che l’ Appaltatore utilizzerà per prestazioni specialistiche;
r) procedure per attività che richiedano autorizzazioni particolari della SA (sospensioni di servizi essenziali, ecc.).
Art.17 - Condizioni ambientali da mantenere nei locali
La temperatura prescritta dalla norma deve essere garantita durante tutto l’orario di effettiva occupazione, secondo le necessità di servizio ed il tempo di utilizzazione che saranno indicate dall’Amministrazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima tramite apposito ordine di servizio. Le temperature sopra stabilite per gli edifici si intendono misurate ad ambienti vuoti cioè non occupati dalle persone, all’altezza di mt. 1,50 dal pavimento e nel centro dei locali. Tali temperature interne devono essere garantite anche con le temperature esterne medie giornaliere di 0°C con locali chiusi da almeno 2 ore.
L’amministrazione comunale ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, le misure per la verifica delle temperature erogate nei locali degli edifici.
L’ Appaltatore verrà esonerato dall’obbligo del mantenimento della temperatura contrattuale per gli impianti di riscaldamento e condizionamento invernale qualora la temperatura esterna scenda nelle 24 ore al disotto dei –10°C.
In tal caso però, sarà obbligo dell’ Appaltatore di mantenere gli impianti al massimo regime, compatibilmente con le modalità costruttive e con la sicurezza, al fine di ottenere le più alte temperature, e ciò senza ulteriori compensi.
Art.18 - Controlli e misure
GENERALITA’
a – Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni stagione sia invernale che estiva , devono essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla normativa e legislazione vigente, che devono essere registrati.
Gli elementi da sottoporre a VERIFICA PERIODICA e le misure da effettuare sono quelli riportati nel LIBRETTO DI CENTRALE relativamente agli impianti termici:
b – L’Appaltatore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo dell’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda: la centrale termica, le sottostazioni, i serbatoi, le tubazioni in genere, i camini, i cunicoli, le ispezioni, i grigliati, le apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente (interruttore generale, pulsanti di sgancio, ecc.), con l’obbligo di segnalare al Committente ogni anomalia o stato di pericolo.
c – L’Appaltatore deve inoltre tener regolarmente sotto controllo:
□□lo sfogo dell’aria e le regolazioni dell’impianto in genere (centrale termica, reti, sottostazioni, fabbricati) onde consentire il regolare funzionamento dello stesso;
□□la regolazione dell’impianto per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali, ove possibile;
d - L’Appaltatore deve impedire che il pannello relativo alle apparecchiature di termoregolazione in locali tecnici possa venire manomesso.
DETERMINAZIONI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Per i generatori di calore di potenza > 350 kW, la determinazione del rendimento di combustione delle Centrali Termiche deve essere effettuato almeno DUE VOLTE all’anno:
all’inizio ed alla metà del periodo di riscaldamento.
Per i generatori di potenza < 350 kW, la determinazione del rendimento di comubstione deve essere effettuato almeno UNA VOLTA all’anno, salvo indicazioni più restrittive.
I rilievi devono essere registrati nel “Libretto di Centrale”.
Art.19 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico dell’Appaltatore.
L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Appaltatore.
Spetta comunque all’appaltatore l'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione dei Servizi, dei
procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità del personale, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Pertanto l’Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso l’Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ad anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.
In conseguenza l’Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a:
- liberare l’Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle norme che saranno emanate dagli uffici preposti nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del Servizio a gradi, limitando l’attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte degli uffici preposti, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi all’Amministrazione;
- utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico Servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali dell’Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dagli uffici preposti;
- a segnalare all’Ente eventuali danni a terzi, non appena a conoscenza dell’accaduto.
Tutti gli impianti oggetto del presente appalto dovranno essere restituiti al Committente in perfetta efficienza e sicurezza. In qualsiasi caso di recesso o di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dall’Impresa al Committente entro il termine di dieci giorni dal verificarsi dell’evento estintivo del rapporto.
Qualora per qualsiasi causa il Contratto dovesse terminare prima del completamento dei servizi, il Responsabile di Commessa ed il Responsabile di Procedimento redigeranno in contraddittorio un verbale di consegna di tutto quanto si riferisce all’Appalto, fermo restando il diritto dell’Impresa di estrarre le copie che riterrà opportune.
Art.20 - Norme in materia di sicurezza, disposizioni inerenti la manodopera, Obblighi
L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. In particolare, dovrà dare attuazione ai disposti del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e l’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d’opera nonché a Terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra.
Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza.
La ricognizione sull’osservanza delle misure atte a garantire l’igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all’Appaltatore, che opererà, di concerto con le strutture designate o indicate dalla Stazione Appaltante, all’individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all’organo competente ad adottarle.
L’Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate.
Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione ai Responsabili della Stazione Appaltante e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.
In particolare l’Appaltatore si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, compresa, per il settore delle costruzioni, la Cassa Edile, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l’applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).
Art.21 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
2. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Cauzione provvisoria: come prevista dal DLGS 163/2006.
Art.22 - Norme contrattuali
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva: L’Impresa, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituisce e mantiene per tutta la durata del contratto la Cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, a garanzia della sua corretta esecuzione. La garanzia potrà essere prestata in uno dei modi consentiti dalla normativa vigente; la stessa potrà essere rinnovabile di anno in anno purché la copertura sia senza soluzioni di continuità.
La validità della garanzia è stabilita per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui le Parti concordino di prolungare i Servizi oltre il termine previsto di durata originaria del contratto, la validità della garanzia dovrà essere estesa, a cure e spese dell’Impresa, per il periodo corrispondente al prolungamento dei Servizi concordato.
In caso di escussione della Cauzione, l’Impresa dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.
Garanzie e coperture assicurative: l’Impresa, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, dovrà stipulare ai sensi dell’art. 1891 cod. civ. ed in favore del Committente, una polizza assicurativa, emessa da primarie compagnie di assicurazioni.
Detta polizza dovrà includere:
□□Polizza R.C.T., stipulata per una somma di € 1.000.000,00 (morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno, imputabile a responsabilità dell’Impresa o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente e terzi esterni, che si verifichi durante l’espletamento dei Servizi);
□□Polizza (C.A.R. “Contractors All Risks”), stipulata per una somma 1.000.000,00 per danni arrecati all’Amministrazione che abbiano luogo durante l’espletamento dei Servizi.
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’Impresa che dovrà consegnare, prima della stipula del contratto, copia della polizza stessa unitamente al relativo certificato di assicurazione.
La Polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata dei Servizi oggetto dell’appalto come definiti nei Documenti Contrattuali e fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata all' atto della firma del contratto, presso il Committente, il quale si riserva la facoltà in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione, con il recupero dei relativi oneri.
Agli effetti assicurativi, l’Impresa, non appena a conoscenza dell' accaduto, è tenuta a segnalare al Committente eventuali danni a terzi. Controversie: Tutte le controversie dipendenti dal contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa mediante l’intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta alla stazione appaltante richiesta da parte dell’appaltatore a mezzo di lettera raccomandata r/r.
Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti nel termine succitato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 239 del d. lg. 163/2006, e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze E’ esclusa ogni competenza arbitrale.
Art.23 - Pagamenti
Il pagamento delle prestazioni, regolarmente espletate dalla Ditta appaltatrice, verrà effettuato in rate trimestrali posticipate dietro presentazione di regolare fattura.
L’esecuzione del pagamento sarà effettuata entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture. L’amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.
Art.24 - Subappalto
E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice di subappaltare le prestazioni connesse al ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, così come definito all'art. 1 lett. o) del DPR 412/93 e s.m.i..
Per quanto concerne le altre mansioni, potrà, su richiesta della ditta appaltatrice e nel rispetto della normativa vigente, essere accordata da parte della stazione appaltante l’autorizzazione al subappalto.
In tal caso dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto.
Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell’Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l’unico soggetto interlocutore.
L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Capitolato. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.
Art.25 - Penalità
Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.
Il pagamento delle penali non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito.
Le penali previste sono le seguenti:
A) Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali:
- Per il servizio di riscaldamento, per il mancato mantenimento delle temperature prescritte dalla Stazione Appaltante, una penale pari a 300,00 € per ogni giorno.
- Per il servizio di produzione acqua calda sanitaria, per il mancato mantenimento della temperatura erogata all’utenza, una penale pari a 200,00 € per ogni inadempienza rilevata.
B) Per il mancato rispetto degli orari di funzionamento, sarà applicata una penale pari a 200,00;
C) Per ritardo di intervento dell’Appaltatore, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà applicata una penale pari a 500,00 € per ogni accertata inadempienza.
D) Il mancato rispetto dell’esecuzione di tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato entro i termini previsti, tra cui anche manutenzione straordinaria, comporterà una penale di €.200,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni edificio interessato;
E) Per il mancato funzionamento del sistema di controllo remoto degli impianti, una penale pari a € 50,00 per ogni impianto e per ogni giorno di mancato funzionamento successivo al primo;
F) Per la mancata o ritardata presentazione alla Stazione Appaltante dei rapporti di controllo e manutenzione prescritti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 192/05 e dall’Allegato L al medesimo Decreto, una penale pari a € 250,00 per ogni settimana di ritardo e per ogni impianto;
Nei casi di ritardi ed inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all’Appaltatore.
Quest’ultimo avrà un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per trasmettere le proprie controdeduzioni. Trascorso tale periodo e, comunque, qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, la Stazione Appaltante provvederà all’applicazione delle penali.
L’ammontare complessivo che l’Impresa potrà essere tenuta a corrispondere al Committente a titolo di penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale per il quale si è verificato l’inadempimento.
Oltre tale importo l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto in danno all’Appaltatore.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1382 c.c. è comunque fatta salva la risarcibilità dei danni eventualmente eccedenti l’ammontare delle penali, che il Committente dovesse sopportare a causa dell’inadempimento occorso (ivi compresi, senza pregiudizio per le generalità di quanto precede, i maggiori costi che il Committente dovesse sopportare per tentare di recuperare o ridurre il ritardo accumulato).
Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora l’Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato, ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati con il presente Capitolato, il Committente può ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all’Impresa, l’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi ed i danni derivati all’Impresa stessa.
Qualora la presenza in loco di altre Ditte o Imprese incaricate dal Committente, comporti l’impossibilità anche temporanea di svolgere determinati servizi, l’Impresa deve segnalarla al Committente con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo sull’inizio del servizio stesso.
In mancanza di tale segnalazione, la mancata esecuzione o il ritardo nel servizio è sanzionato con l’applicazione delle penali previste.
Per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente capitolato relativamente al corretto esercizio ed alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti:
□□una penale di importo minimo pari a Euro 1.000,00 a seconda della gravità del disservizio accertato.
Come previsto all’art. 34 comma 5 della legge 10/91 l’Appaltatore, in qualità di Terzo Responsabile, è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell’Ente locale prevista all’art. 31 comma 3 della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. Qualora per dimostrate cause di forza maggiore, l’Appaltatore non si ritenesse più in grado, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e/o durante questo, di continuare la gestione degli impianti, dovrà darne immediata comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Committente e dovrà comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione fintanto che la SA non avrà organizzato un servizio sostitutivo e comunque non oltre 90 giorni.
Anche in tal caso sarà sempre facoltà del Committente di rivalersi nei confronti delL’appaltatore per tutti i danni conseguenti all’interruzione dell’appalto ed al riappalto della gestione.
Art.26 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
b) l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Art.27 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei servizi;
b) inadempimento alle disposizioni del Committente riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione complessiva degli stessi nei termini previsti dal contratto;
g) cessione del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di capitolato e allo scopo dell’appalto;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.;
j) ripetute violazioni ed inadempienze agli obblighi contrattuali assunti.
In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l’obbligo dell’Impresa di corrispondere le penali eventualmente maturate ai sensi dell’articolo “Penali”, si applicheranno le seguenti previsioni:
k) l’Impresa dovrà immediatamente interrompere tutte le attività connesse ai Servizi oggetto del contratto anche ove svolti da terze persone;
l) il Committente avrà la facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attività necessarie alla esecuzione del contratto interrotto a seguito dell’intimata risoluzione;
m) l’Impresa dovrà provvedere all’immediata restituzione al Committente di tutte le attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di quant’altro di proprietà o di pertinenza del Committente a disposizione dell’Impresa in quel momento (rinunciando espressamente sin d’ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che l’Impresa possa vantare, a termini contrattuali o di legge).
Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Impresa sarà tenuta a risarcire il Committente dei maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito dell’inadempimento occorso, quest’ultimo dovesse sopportare ai fini di provvedere al completamento dei Servizi oggetto del contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto dal Committente in conseguenza dell’inadempimento di cui l’Impresa si sia resa responsabile. Il committente potrà a tal fine anche avvalersi della Cauzione e della garanzia assicurativa. Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte dell’Impresa nei termini sopra citati sarà fonte di ulteriori responsabilità a suo carico.
Senza pregiudizio per quanto precede, il Committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:
n) l’Impresa perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei Servizi oggetto del contratto;
o) l’Impresa ceda a terzi propri diritti e/o le proprie obbligazioni (inclusi i crediti) di cui al contratto senza il preventivo assenso del Committente o comunque violi le disposizioni dell’articolo “Cessione del Contratto”.
Art.28 - Forza maggiore
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore, intendendo con tale termine, guerre, disordini, catastrofi, epidemie ed, in genere, a qualunque altro evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza.
Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all’altra per iscritto, il verificarsi dell’evento stesso entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo venire in essere.
Nel caso in cui l’evento di forza maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente prevedere non debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni per l’adempimento del contratto; è comunque inteso che tutti i termini qui previsti saranno comunque estesi per un periodo pari a quello di durata dell’evento di forza maggiore.
Per il caso, invece, che l’evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e le Parti non concordino sulle conseguenti necessarie modifiche da apportare ai termini del contratto, ciascuna di esse avrà facoltà di sciogliere il contratto stesso dandone avviso all’altra parte mediante comunicazione scritta.
Art.29 - Revisione dei prezzi
Per il presente appalto si esclude espressamente la revisione dei prezzi.
Art.30 - Recesso
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.
Art.31 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dalle Ditte saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
Art.32 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.