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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
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2008
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
INDICE
INTRODUZIONE 5
1. LE AGEVOLAZIONI PER LA CASA 6
Detrazioni per i contratti di affitto 6
Riduzione ICI per l’abitazione principale 10
Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie 13
Detrazione Irpef per il risparmio energetico 14
Detrazione Irpef per interessi passivi sui mutui 16
Detrazione per l’intermediazione immobiliare 17
2. LE RIDUZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO E PER I REDDITI DA LAVORO 18
Neutralità del reddito dell’abitazione principale per il calcolo delle detrazioni 18
Detrazione per le famiglie numerose 19
Assegni periodici ai coniugi separati 20
Comunicazione al datore di lavoro per le detrazioni spettanti 21
3. GLI SCONTI IRPEF PER ALCUNE SPESE 23
Detrazione per la sostituzione di frigoriferi 23
Detrazione per motori elettrici e variatori di velocità 23
Contributi per il riscatto del corso di laurea 24
Contributi versati a fondi sanitari integrativi e per assistenza sanitaria 26
Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici 26
Detrazione Irpef per le spese per asili nido 28
Iscrizione e abbonamenti a strutture sportive 29
Detrazione per le spese di aggiornamento dei docenti 29
4. ESENZIONI E BONUS INCAPIENTI 30
Esenzione IRPEF 30
Esenzione dal canone RAI per i contribuenti ultrasettantacinquenni 30
Bonus incapienti 30
5. PER SAPERNE DI PIU’ 32
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
INTRODUZIONE
La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha recentemente introdotto e modificato alcune importanti norme che riguardano una serie di benefici fiscali per le famiglie.
In particolare, le novità principali riguardano:
■ l’introduzione di nuove agevolazioni (ad esempio, la detrazione aggiuntiva ai fini ICI per l’abitazione principale, le nuove detrazioni per le famiglie numerose, la detrazione per l’affitto dell’abitazione principale e per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale);
■ la modifica, in senso più favorevole, di alcune agevolazioni già esistenti (come l’esclusione dal reddito complessivo, per il calcolo delle detrazioni, del reddito dell’abitazione principale);
■ la proroga di alcune agevolazioni (ad esempio, la detrazione per le ristrutturazioni edili- zie e per il risparmio energetico).
Ma anche il collegato fiscale (decreto legge n.159 del 1° ottobre 2007) alla legge finanzia- ria 2008 e la legge di riforma del Welfare (Legge 24 dicembre 2007, n. 247) hanno pre- visto di agevolare le famiglie introducendo da una parte una detrazione fiscale di 150 euro sotto forma di bonus a favore dei contribuenti con un Irpef netta per il 2006 pari a zero e dall’altra la possibilità di detrarre dall’Irpef i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea anche per i figli che ancora non lavorano.
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In questa guida sono esposte in dettaglio in cosa consistono e come possono essere fruite le nuove agevolazioni fiscali.
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
1. LE AGEVOLAZIONI PER LA CASA
DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO
La legge finanziaria 2008 è intervenuta per agevolare i contribuenti che sostengono spese per contratti di locazione, da un lato introducendo nuove detrazioni dall’Irpef e dall’altro modificando quelle già esistenti.
Abitazione principale in affitto
A partire dal periodo d’imposta 2007, e quindi già con la dichiarazione dei redditi (model- lo 730/2008 e Unico 2008) da presentare nel 2008 i contribuenti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sen- si della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono fruire di una nuova detrazione IRPEF varia- bile a seconda del reddito complessivo.
La nuova detrazione spetta nella seguente misura:
Reddito complessivo (euro) | Importo della detrazione (euro) |
fino a 15.493,71 | 300 |
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 | 150 |
Giovani che vivono in affitto
A partire dal periodo d’imposta 2007, e quindi già con la dichiarazione dei redditi (model- lo 730/2008 e Unico 2008) da presentare nel 2008, ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, spetta per i pri- mi tre anni una nuova detrazione pari a 991,60 euro, se il reddito complessivo non supe- ra 15.493,71 euro.
È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
La detrazione non spetta se il contratto è stato stipulato prima del 2007.
Se il contratto di locazione è stipulato da più conduttori, ciascuno può fruire della detra- zione per quota, nella percentuale a lui spettante.
Il requisito dell’età del conduttore (tra i 20 e i 30 anni), è soddisfatto quando ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
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La condizione dell’età, che è il requisito principale per accedere al beneficio, si considera rispettata anche se il giovane compie gli anni in un qualsiasi mese del periodo d’imposta in cui intende fruire della detrazione.
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Restano inoltre in vigore le seguenti altre detrazioni Irpef già previste:
a) Contratti a canone concordato
Ai contribuenti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati secondo il c.d. “canale concordato”, spetta una detrazione Irpef complessivamente pari a:
Reddito complessivo (euro) | Importo della detrazione (euro) |
fino a 15.493,71 | 495,80 |
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 | 247,90 |
b) Lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro
È prevista una detrazione Irpef per i lavoratori dipendenti che:
■ hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;
■ sono titolari di contratti di locazione di unità immobiliare adibite ad abitazione principa- le degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza; detto comune deve trovarsi a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione di provenienza.
Reddito complessivo (euro) | Importo della detrazione (euro) |
fino a 15.493,71 | 991,60 |
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 | 495,80 |
Limiti e condizioni per fruire delle detrazioni
Per tutte le detrazioni sopra riportate valgono le seguenti regole:
• esse vanno ripartite tra gli aventi diritto e non sono tra loro cumulabili;
• il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole;
• vanno rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abi- tualmente;
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• l’ammontare della detrazione spettante ai contribuenti che non hanno redditi di lavoro dipendente o assimilato può essere fruito nella dichiarazione dei redditi.
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ATTENZIONE
Nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per cari- chi di famiglia e per redditi da lavoro, la parte di essa che non trova capienza nell’imposta lorda è determina- ta nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO-PF ovvero modello 730) - già a partire da quella presentata nell’anno 2008 - e può essere utilizzata in compensazione nel modello F24 o - a scelta del contribuente - ripor- tata a nuovo per computarla in diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo ovvero chiesta a rimborso.
Riconoscimento della detrazione per i lavoratori dipendenti o assimilati
A decorrere dal periodo d’imposta 2008, nel caso in cui l’avente diritto è un lavoratore dipendente, la detrazione è riconosciuta dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio; a tal fine, l’avente diritto deve presentare al sostituto una apposita dichiarazione nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contrat- to di locazione, i requisiti richiesti dalla norma per poterne fruire, compreso il numero dei mesi per i quali l’immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazio- ne principale, nonché l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Il sostituto d’imposta riconoscerà la detrazione spettante anche se risulta di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per familiari a carico (articolo 12 TUIR) e per lavoro (articolo 13 TUIR).
Ai fini del riconoscimento dell’importo della detrazione, i sostituti d’imposta utilizzano, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nel CUD l’importo non attri- buito all’avente diritto per insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute e con- sentire il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
Contratti di locazione per studenti universitari
Un’ulteriore detrazione è prevista per i contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza.
Dal 1° gennaio 2007 i canoni di locazione pagati per questi contratti sono detraibili nella percentuale del 19 per cento calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro (detra- zione massima 500 euro).
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La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e il contratto di locazione sia intestato al genitore che sostiene la spesa.
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L’importo di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire cia- scun contribuente; quindi, anche se un genitore ha a carico due figli studenti universitari che sono titolari di due distinti contratti di locazione, dovrà calcolare la detrazione su tale importo massimo.
Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta.
Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diver- sa dal 50 per cento.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’in- tera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.
Se il contratto di locazione è stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, poiché si presume che la spesa sarà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione spetta ad entrambi in egual misura, nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.
Per verificare il rispetto del requisito della distanza si può far riferimento a quella chilome- trica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione spetta se almeno uno dei suddetti collegamenti è pari o superiore a 100 Km.
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I contratti di locazione (regolarmente registrati) devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
ATTENZIONE
La legge finanziaria per il 2008 ha esteso la detrazione anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi univer- sitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
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Le agevolazioni per gli inquilini di immobili locati come abitazione principale
RIDUZIONE ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Dal 1° gennaio 2008, la legge finanziaria 2008 ha stabilito che dall’ICI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente si detrae un ulteriore impor- to pari all’1,33 per mille della base imponibile.
L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la desti- nazione di abitazione principale.
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Questa ulteriore detrazione ICI si aggiunge a quella riconosciuta per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente generalmente pari a 103,29 euro annui (impor-
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to che i comuni, nell’esercizio della loro potestà regolamentare, possono anche aumenta- re). In pratica, l’ulteriore detrazione deve essere applicata solo dopo aver sottratto dall’am- montare dell’imposta lorda la detrazione di 103,29 euro ed eventuali ulteriori riduzioni dell’imposta previste dal regolamento comunale.
Nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale sulla quale calcola- re l’ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore di eventuali pertinenze che il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI.
L’ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno per il quale si protrae la desti- nazione ad abitazione principale e proporzionalmente alla quota per la quale detta destina- zione si verifica; per esempio, nel caso di due o più comproprietari coabitanti per il medesi- mo periodo (ad esempio, l’intero anno) l’ulteriore detrazione viene suddivisa in parti uguali.
ATTENZIONE
A partire dal 2008 le detrazioni ICI per l’abitazione principale sono state estese anche ai coniugi proprietari che dopo la sentenza di separazione o di divorzio non risultano assegnatari della casa coniugale (a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale). In tal caso, l’ulteriore detrazione va divisa in proporzione alla quota di possesso.
L’ulteriore detrazione si estende anche alle unità immobiliari appartenenti:
• alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
• al cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risultino locate.
La nuova detrazione, invece, non si applica:
• alle unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per- manente, anche se non risultano locate;
• agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
• alle case di lusso, ville e castelli che appartengono alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Esempio di calcolo dell’imposta
Abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.239,50 euro posseduta per l’intero anno:
• aliquota ICI del 5 per mille
• detrazione base 103,29 euro
• valore imponibile: 1.239,50 euro x 1,05 (maggiorazione del 5 per cento) x 100 = 130.147,50 euro
• ulteriore detrazione: 173,10 (1,33 per mille di 130.147,50)
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• imposta dovuta: (5 per mille di 130.147,50) – 103,29 – 173,10 = 374,35
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Riguardo alle modalità operative per il calcolo dell’ulteriore detrazione, è possibile tener- ne conto già a partire dall’acconto dovuto entro il 16 giugno 2008.
In ordine al procedimento da seguire per la determinazione dell’ICI in acconto da parte del contribuente, fatta eccezione per le modalità di calcolo dell’ulteriore detrazione, restano comunque ferme le regole che impongono al contribuente di tener conto dell’aliquota e delle detrazioni in vigore nell’anno precedente.
In ogni caso il contribuente può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, applicando ovvia- mente, in questo caso, l’aliquota e le detrazioni stabilite per l’anno di riferimento e non quelle dell’anno precedente.
All’atto del versamento delle somme dovute a titolo di ICI mediante il modello F24, i con- tribuenti indicano l’importo dell’ulteriore detrazione utilizzando il codice tributo “3900” come nell’esempio riportato:
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Ulteriore detrazione ICI
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La detrazione IRPEF per le spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la rea- lizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni degli edi- fici residenziali nonché per la realizzazione degli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, è stata prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010.
La detrazione spetta nella misura del 36% da calcolare sul limite massimo di spesa pari a euro 48.000.
Inoltre, è possibile fruire della medesima detrazione per l’acquisto di abitazioni ristrut- turate da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, a condizione che:
• l’immobile acquistato (o assegnato) faccia parte di un edificio interamente ristrutturato;
• gli interventi di ristrutturazione siano eseguiti nell’arco di tempo che decorre dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
• il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2011.
La detrazione del 36% è da calcolarsi sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione, che comunque non può eccedere l’importo massimo di 48.000 euro.
Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:
• il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione di 48.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’a- bitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spe- sa di 48.000 euro);
• la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da per- sone anziane, proprietarie o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’inter- vento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per le persone di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
• nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
• l’impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.
• i lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b),
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c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457). In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
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Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre: eliminazione del- le barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione); realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avan- zata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone por- tatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
• prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare la comunicazione di inizio lavori all’A- genzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Xxx Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx;
• per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale;
• gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
ATTENZIONE
Oltre alla detrazione Irpef è stata prorogata anche l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle presta- zioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a preva- lente destinazione abitativa privata.
Ai fini del riconoscimento dell’aliquota IVA agevolata del 10% non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detra- zione d’imposta del 36% delle spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Anche la detrazione d’imposta per le spese effettuate dai contribuenti al fine di contenere il risparmio energetico, dapprima prevista solo per il 2007, è stata prorogata sino al 2010. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 55% sulle seguenti spese:
• riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
• involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti), fino a un valo- re massimo della detrazione di 60.000 euro;
• installazione di pannelli solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
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• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
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Le principali condizioni per fruire della detrazione sono:
• per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contri- buente, operata all’atto della prima detrazione (in precedenza, la detrazione veniva sud- divisa solo in tre rate);
• il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale;
• è necessario acquisire la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualifica- zione energetica da trasmettere all’ENEA;
• per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’in- stallazione di pannelli solari non è necessaria la certificazione energetica dell’edificio, ovvero, l’attestato di qualificazione energetica;
• dal 2008, la detrazione spetta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geoter- mici a bassa entalpia;
• la detrazione Irpef si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009;
• i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica sono stati aggiornati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
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Detrazione Irpef sugli interventi di risparmio energetico
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DETRAZIONE IRPEF PER INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI
A decorrere dal 1° gennaio 2008 è stato aumentato da 3.615,20 euro a 4.000 euro l’impor- to massimo sul quale è possibile calcolare la detrazione Irpef del 19 per cento per gli inte- ressi passivi e relativi oneri accessori pagati relativamente ai mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
Nel caso di contitolarità del mutuo o di più contratti di mutuo sullo stesso bene, il limite è riferito all’ammontare complessivo delle spese sostenute dai singoli contribuenti.
Ai fini dell’applicazione della detrazione si ricorda che:
• la detrazione spetta se l’immobile è divenuto abitazione principale entro un anno dal- l’acquisto, avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo;
• per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente;
• la detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimo- ra abituale;
• non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro e del- le variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condi- zione che l’unità immobiliare non risulti locata.
ATTENZIONE
In caso di estinzione del mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, con successiva accensione di un nuo- vo mutuo interamente a nome di un coniuge, quest’ultimo può fruire della detrazione fiscale anche in relazione alla quo- ta di interessi passivi originariamente riferibili al coniuge.
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Acquisto abitazione principale - detrazione per interessi su mutuo
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DETRAZIONE PER L’ INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
Dal 1° gennaio 2007 è possibile detrarre dall’Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i com- pensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto della proprietà o dell’usufrut- to dell’abitazione principale.
L’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico periodo d’imposta. Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di
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1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
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2. LE RIDUZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO E PER I REDDITI DA LAVORO
Per ogni familiare a carico - che non ha quindi un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro - spettano delle detrazioni dall’Irpef di impor- to variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta: l’importo spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro
per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.
La legge finanziaria 2008, con effetto retroattivo, ha apportato dal 1° gennaio 2007 diver- se novità agevolative con riferimento alle detrazioni per familiari a carico e per lavoro:
■ l’esclusione dal reddito complessivo valido ai fini del calcolo delle detrazioni (per carichi di famiglia e per lavoro) del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
■ l’introduzione di una ulteriore detrazione per le famiglie numerose (con almeno quattro figli a carico);
■ una nuova detrazione per i contribuenti che percepiscono redditi derivanti da assegni di mantenimento a seguito di separazione o divorzio;
■ nuove modalità per la richiesta delle detrazioni da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati.
NEUTRALITA’ DEL REDDITO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER IL CALCOLO DELLE DETRAZIONI
Il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze deve essere dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, però, al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef, l’importo della rendita cata- stale dell’abitazione principale e delle sue pertinenze viene sottratto dal reddito complessivo. Poiché, per calcolare l’ammontare delle detrazioni spettanti per i familiari a carico e per lavo- ro, occorre fare riferimento al reddito complessivo del contribuente, che comprende anche il reddito dell’abitazione principale, l’importo delle detrazioni spettanti, per effetto della nor- mativa precedente, era negativamente influenzato dalla presenza di tale reddito.
Al fine di evitare quindi che il reddito della casa di abitazione comportasse un incremento dell’imposta dovuta, la legge finanziaria per il 2008 ha stabilito che, ai fini della determina- zione delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’u- nità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
ATTENZIONE
Le predette modifiche non riguardano le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a cari- co; conseguentemente, il limite di reddito di euro 2.840,51 deve essere riferito al reddito complessivo del fami- liare, considerato al lordo del reddito imputabile all’abitazione principale.
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Per quanto riguarda la decorrenza della modifica, è prevista espressamente l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Si considera al LORDO dell’abitazione principale e relative pertinenze
Della soglia per essere considerati familiari a carico
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Reddito complessivo
Si considera al NETTO dell’abitazione principale e relative pertinenze
Delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
Utile ai fini del calcolo
DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
Un rilevante beneficio Irpef è stato introdotto per agevolare le famiglie numerose; in pre- senza di almeno quattro figli a carico, ai genitori, oltre alle altre detrazioni previste, è rico- nosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
La detrazione che si applica con effetto retroattivo dal 2007, è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
Tali criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i geni- tori, diversamente da quanto previsto con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affi- damenti stabiliti dal giudice.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
ATTENZIONE
L’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio del- la famiglia numerosa. Pertanto, l’importo spettante non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.
Il beneficio spetta nella misura intera anche se la condizione richiesta dei quattro figli a carico si concretizza solo per una parte dell’anno.
La maggiorazione non è influenzata dal reddito del beneficiario, a condizione che goda delle detrazioni ordinarie per figli a carico.
ATTENZIONE
La norma si applica al periodo d’imposta 2007: pertanto, i sostituti d’imposta - sulla base dei dati in loro posses- so - hanno riconosciuto il beneficio già con il conguaglio relativo ai redditi 2007, indicando nelle annotazioni del CUD l’eventuale ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal contribuente.
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Nel caso in cui l’ulteriore detrazione sia di importo superiore all’Irpef dovuta, diminuita del- le altre detrazioni per familiari a carico, per lavoro, per oneri e spese, per canoni di loca-
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zione, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, al contribuente spet- ta un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non trova capienza. Il credito può essere fruito nella dichiarazione dei redditi - già a partire da quella presen- tata nell’anno 2008 - e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 o - a scel- ta del contribuente - riportato a nuovo per computarlo in diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo ovvero chiesto a rimborso.
Come accennato, ai lavoratori dipendenti l’attribuzione del credito è effettuata tramite il sostituto d’imposta, che può avviare subito tale operazione riconoscendolo sulla prima retribuzione utile.
Il credito relativo all’anno 2007 è attribuito in unica soluzione; quello spettante a partire dall’anno 2008 è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
Ulteriore detrazione per famiglie numerose
ASSEGNI PERIODICI AI CONIUGI SEPARATI
Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio, si ha diritto a una detrazione dall’imposta lorda non cumulabile con le altre detrazioni per lavoro (auto- nomo, dipendente o di pensione).
In particolare, la detrazione, applicabile con effetto retroattivo già dal 2007, è pari a:
• 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro;
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• 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto
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tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro.
Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:
1.255 + [470 X (15.000 – Reddito complessivo) / 7.500];
• 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000, dimi- nuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.
Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:
1.255 X (55.000 – Reddito complessivo) / 40.000
Se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
ATTENZIONE
La detrazione Irpef non deve essere rapportata al periodo nell’anno e quindi compete in misura piena anche nell’e- ventualità che gli assegni per effetto di separazione o divorzio siano stati percepiti solo in un periodo dell’anno.
COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO PER LE DETRAZIONI SPETTANTI
La legge finanziaria 2008 ha stabilito che il lavoratore per beneficiare delle detrazioni di impo- sta da lavoro e per i familiari a carico deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché, per quanto concerne le detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni. Resta fermo l’obbligo del lavo- ratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determi- nazione delle detrazioni spettanti (come ad esempio, nascita di un nuovo figlio, ecc.).
In altri termini, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, anche se non sono inter- venute variazioni nei presupposti del diritto.
Sulle nuove disposizioni è utile precisare che:
• le detrazioni per lavoro, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipien- te, devono essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misu- ra diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quan- to, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’ap- plicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva;
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• per le detrazioni per familiari a carico, al contrario, la richiesta annuale da parte del sosti- tuito è condizione essenziale per il loro riconoscimento. Al fine della loro corretta gestio- ne, in relazione a ciascun periodo d’imposta, il sostituto d’imposta deve richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e può continuare a rico- noscere, nel frattempo, le detrazioni fiscali.
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ATTENZIONE
Qualora il lavoratore non provveda a fornire la comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d’imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà a recuperare le detrazioni dello stesso tipo attribuite, nel frattempo, al lavoratore. Il suddetto recupe- ro esclude l’irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d’imposta.
Si ricorda, infine, che le nuove norme non contengono deroghe particolari per i cittadini extracomunitari. Pertanto anch’essi devono comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale dei figli a carico, perché a tale adempimento è subordinata l’attribuzione del- le detrazioni fiscali. I lavoratori extracomunitari residenti, che vogliono fruire di dette detra- zioni devono, quindi, richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici loca- li dell’Agenzia delle Entrate presentando, alternativamente la seguente documentazione:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con tra- duzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato ita- liano del Paese d’origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di pri- ma presentazione della documentazione sopra richiamata deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga perché in possesso di altri redditi o perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.
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Richiesta al sostituto per l’attribuzione delle detrazioni
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3. GLI SCONTI IRPEF PER ALCUNE SPESE
DETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI
La legge finanziaria 2008 ha prorogato, fino al 2010, la detrazione Irpef da fruire nella dichiarazione dei redditi sulla spesa sostenuta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
La detrazione Irpef, utilizzabile in un’unica rata, è pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio. Il calcolo per la detrazione potrà quindi essere effettuato su una spesa massima di 1.000 euro.
Sono detraibili anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento del- l’apparecchiatura dismessa, purché debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi.
ESEMPIO
Spese sostenute per la sostituzione di un apparecchio euro 1.200
20 per cento di 1.200 euro euro 240
Detrazione massima consentita euro 200
Ai fini del riconoscimento della detrazione è necessaria:
• la documentazione attestante l’acquisto dell’apparecchio, costituita da fattura o da scon- trino recante i dati identificativi dell’acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell’elettrodomestico acquistato e la data di acquisto;
• la documentazione attestante l’avvenuta sostituzione dell’elettrodomestico; a tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione (da esibire a richiesta) dalla quale risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismis- sione dello stesso.
DETRAZIONE PER MOTORI ELETTRICI E VARIATORI DI VELOCITÀ
Sono state prorogate fino al 2010, anche le detrazioni Irpef da fruire nella dichiarazione dei redditi per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di motori elettrici e variatori di velocità.
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In particolare, è prevista una detrazione dall’imposta lorda, in un’unica rata, per una quo-
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ta pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di
1.500 euro per motore, per le spese documentate:
• per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza, di potenza elettrica com- presa tra 5 e 90 kW, anche in sostituzione di vecchi motori;
• per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.
Nel caso in cui i beni siano acquisiti mediante contratti di leasing l’agevolazione si deter- mina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.
La detrazione Irpef non compete a persone diverse dall’utilizzatore finale, né per beni uti- lizzati o destinati ad essere utilizzati all’estero.
Per poter fruire della detrazione Irpef i contribuenti sono tenuti a:
• conservare ed esibire, se richiesto, le fatture, con l’indicazione della potenza e dei codi- ci di identificazione dei singoli motori e dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente sostenute (nel caso trattasi di motore elettrico anche copia della cer- tificazione del produttore);
• compilare l’apposita scheda di raccolta dati (prevista dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007) e trasmetterla all’ENEA.
Le apparecchiature sostituite per le quali non sono previsti ulteriori utilizzi vanno conse- gnate a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o ad altre forme di recu- pero in linea con le norme in materia ambientale.
CONTRIBUTI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA
La legge di riforma del Welfare (Legge 24 dicembre 2007, n. 247) ha introdotto nuove rego- le per il riscatto dei corsi universitari di studio il cui obiettivo è quello di riconoscere nuo- vi benefici fiscali e di favorire il conseguimento della pensione. I periodi riscattati, infatti, diventano utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
In particolare, la nuova disciplina consente che, per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di inte- ressi per la rateizzazione.
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In pratica accrescendo il numero delle rate ed escludendo l’applicazione di interessi, si favorisce chi vuole riscattare il corso di laurea; resta peraltro confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
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Tuttavia, la principale novità riguarda la possibilità di esercitare il riscatto anche da parte delle persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritte ad alcu- na forma obbligatoria di previdenza. In questo caso, i contributi dovranno essere versati all’Inps e l’interessato potrà, successivamente, portare la propria posizione contributiva nel- la gestione previdenziale di cui farà parte.
Ai fini Irpef l’importo dei contributi per il riscatto degli anni di laurea gode delle seguenti age- volazioni:
• è deducibile dal reddito complessivo dell’interessato;
• per effetto della nuova disciplina, i contributi versati possono essere detratti altresì, nella misura del 19% dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessa- to risulta fiscalmente a carico.
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Contributi versati per il riscatto studi universitari: la nuova disciplina
DOMANDA DI RISCATTO | Può essere presentata anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa |
PAGAMENTO RATEALE | Consentito fino ad un massimo di dieci anni senza interessi |
EFFICACIA DEGLI ANNI D’UNIVERSITA’ RISCATTATI | Piena computabilità ai fini dell’anzianità richiesta per la pensione contributiva |
BENEFICI FISCALI PER IL RISCATTO | I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo dell’interessato. Il contributo è detraibile altresì, nella misura del 19%, dall’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessato risulta fiscalmente a carico |
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
CONTRIBUTI VERSATI A FONDI SANITARI INTEGRATIVI E PER ASSISTENZA SANITARIA
A partire dal 2008 l’importo massimo dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, deducibili dal reddito complessivo, aumenta da 2.065,83 euro a 3.615,20 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite si deve tener conto anche dei contributi di assisten- za sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusiva- mente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di rego- lamento aziendale.
Infatti, tali contributi sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
Per i contributi versati nell’interesse delle persone a carico, la deduzione spetta per l’am- montare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente sta- bilito.
DETRAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI
La legge finanziaria 2008 ha introdotto, per l’anno 2008, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.
In particolare, è prevista una detrazione IRPEF del 19% dall’imposta lorda, fino a concor- renza del suo ammontare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, per un importo non superiore a 250 euro.
Il risparmio d’imposta, quindi, può arrivare fino a 47,50 euro (19% di 250).
ATTENZIONE
La detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli red- diti che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell’abbonamento per le spese di trasporto risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo).
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La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico. Per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.
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ATTENZIONE
Sono ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodi- co del mezzo di trasporto pubblico.
Non possono, quindi, beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di tra- sporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, quali, ad esempio, le carte turi- stiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
Il beneficio fiscale può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svol- gono tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.
La detrazione compete per le sole spese sostenute nell’anno 2008 e in applicazione del cri- terio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri. Pertanto, essa può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2008 per l’abbonamen- to, anche se lo stesso scade nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con vali- dità dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009).
Inoltre, il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativa- mente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.
Il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio (che può essere nominativo o non) da esibire in caso di richiesta da parte dell’ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l’assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati.
Nel titolo di viaggio nominativo devono essere indicate la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta.
Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2008 il contribuente dovrà altresì conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento.
Nel caso in cui il contribuente stesso sia nell’impossibilità di procurarsi la suddetta docu- mentazione (evenienza possibile, in ragione del particolare regime IVA applicabile alle cessioni dei titoli di viaggio) la spesa si ritiene sostenuta in coincidenza con la data di ini- zio della validità dell’abbonamento (ad esempio, per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° febbraio 2008, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).
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In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio, realizzato in formato elettronico, è neces- sario disporre di apposita documentazione che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indica-
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zione dell’utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accom- pagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal contribuente, in cui si atte- sta che l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.
Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici
DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE PER ASILI NIDO
La legge finanziaria per il 2008 ha prorogato anche per il periodo d’imposta 2008 la detra- zione d’imposta, nella misura del 19%, per le spese sostenute dai genitori per il pagamen- to delle rette relative alla frequenza di asilo nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro: lo sconto massimo d’im- posta è perciò pari a 120,08 euro (pari al 19% di 632 euro).
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Il beneficio spetta per le rette pagate, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pub- blici che privati.
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo di imposta indipendentemente dall’anno scolastico cui si riferiscono.
La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o posta- le, ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da cia- scuno sostenuto.
Se il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.
ISCRIZIONI E ABBONAMENTI A STRUTTURE SPORTIVE
Dal 2007 è possibile fruire di una detrazione d’imposta per le spese sostenute per l’iscri- zione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non supe- riore a 210 euro, per le spese sostenute per ciascun ragazzo (figlio o altro familiare a cari- co) di età compresa tra 5 e 18 anni.
Per usufruire della detrazione è necessario acquisire e conservare fattura, ricevuta, bolletti- no bancario o postale o quietanza di pagamento da cui risultino:
- la ditta, denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l’attività sportiva esercitata;
- l’importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effet- tua il pagamento.
DETRAZIONE PER LE SPESE DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI
Per l’anno 2008 è prevista anche una detrazione, per l’autoaggiornamento e per la forma- zione, in favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale. La detrazione è pari al 19% delle spese documentate sostenute ed effet- tivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro.
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Pertanto, lo sconto massimo di imposta ottenibile è di 95 euro (19% di 500).
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4. ESENZIONI E BONUS INCAPIENTI
ESENZIONE IRPEF
La legge finanziaria 2008 ha introdotto un’ulteriore esenzione dal- l’Irpef che si applica già dal 2007 e riguarda i contribuenti che han- no soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) di importo com- plessivo non superiore a 500 euro.
Questa nuova esenzione si aggiunge a quella già prevista per i con- tribuenti che posseggono soltanto:
• redditi di pensione fino a 7.500 euro;
• redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro;
• reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
In tutti i suddetti casi tali contribuenti, dunque, non devono versare alcuna imposta e sono esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
ESENZIONE DAL CANONE RAI PER I CONTRIBUENTI ULTRASETTANTACINQUENNI
La legge finanziaria 2008 ha previsto che i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità, senza conviventi, non sono tenuti al pagamento del canone di abbona- mento alla RAI per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
Per l’agevolazione, è stato previsto per il 2008 un fondo complessivo di 500.000 euro.
Per l’abuso è prevista una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli inte- ressi di mora, d’importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa.
BONUS INCAPIENTI
Per i contribuenti la cui imposta IRPEF netta dovuta per l’anno 2006 è pari a zero, è stata prevista una detrazione fiscale, per l’anno 2007, pari a 150 euro.
Inoltre, ai contribuenti sopraindicati spetta un’ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico.
Qualora il familiare sia a carico di più persone la detrazione fiscale è ripartita in propor- zione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
La detrazione non spetta ai contribuenti il cui reddito complessivo, nell’anno 2006, sia sta- to superiore a 50.000 euro.
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La detrazione non spetta, inoltre, a coloro che nell’anno 2006 erano fiscalmente a carico di altre persone.
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Le somme previste dalla disposizione agevolativa sono erogate:
• nella maggior parte dei casi, dal sostituto d’imposta in via automatica o mediante appo- sita richiesta del contribuente
• qualora si tratti di contribuenti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti, il bonus spettante deve essere richiesto con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007.
ATTENZIONE
Solo nei seguenti casi, per fruire del bonus è possibile presentare una apposita istanza (esclusivamente in via tele- matica) dal 2 maggio al 31 luglio 2008:
– contribuenti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti o che comunque percepiscono redditi da un dato- re di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007;
– lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che per qualunque motivo non hanno ricevuto le somme dal sosti- tuto d’imposta o che le abbiano ricevute solo in parte, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichia- razione dei redditi per l’anno 2007;
– lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che non si siano avvalsi della facoltà di presentare l’istanza all’at- tuale sostituto d’imposta e che siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007;
– titolari di assegni periodici del coniuge separato o divorziato che percepiscono gli assegni direttamente dal coniuge senza il tramite di un sostituto d’imposta, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichiarazio- ne dei redditi per l’anno 2007.
E’ bene sapere che nel caso in cui si è ricevuto il bonus senza averne diritto, la restituzio- ne delle somme può essere effettuata con le seguenti modalità:
• i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati e i pensionati devono comunica- re l’eventuale assenza del diritto al bonus (anche in parte) al sostituto d’imposta, entro il termine ultimo dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2008. Il sostituto d’imposta opera il recupero mediante trattenuta dagli emolumenti erogati nei periodi di paga o di pensione successivi a quello in cui riceve la comunicazione e non oltre quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio dei redditi relativi al 2008;
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• attraverso la dichiarazione dei redditi ovvero, per i contribuenti esonerati dalla dichiara- zione, mediante versamento effettuato utilizzando il modello F24, da tutte le persone che, per errore, hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore, nonché dai contribuenti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d’im- posta, per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte.
ATTENZIONE
Per i contribuenti aventi diritto al bonus incapienti di 150 euro il diritto alla riscossione resta valido anche in caso di decesso. Gli eredi potranno richiedere il bonus tramite la dichiarazione dei redditi presentata per il defunto o presen- tando l’apposito modello.
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
5. PER SAPERNE DI PIÙ
■ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi
■ Legge 24 dicembre 2007, n. 244
■ Legge 24 dicembre 2007, n. 247
■ Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, articolo 44
■ Decreto Ministero Economia e Finanze 8 novembre 2007
■ Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Mini- stro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007
■ Decreto Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007
■ Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive 28 marzo 2007
■ Decreto Ministero Economia e Finanze 31 gennaio 2008
■ Decreto Ministero Economia e Finanze 11 febbraio 2008
■ Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 11 marzo 2008
■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2006 n.28/E
■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2007 n.11/E
■ Circolare Agenzia delle Entrate 27 aprile 2007, n. 24/E
■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007 n.36/E
■ Circolare Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 dicembre 2007, n. 68/E
■ Circolare Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2008, n. 1/E
■ Circolare Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E
■ Circolare Agenzia delle Entrate 5 marzo 2008, n. 15/E
■ Circolare Agenzia delle Entrate 7 marzo 2008 n 19/E
■ Circolare Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008, n. 34/E
■ Risoluzione Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2008, n. 57/E
■ Risoluzione Dipartimento Politiche Fiscali 31 Gennaio 2008, n. 1
■ Risoluzione Dipartimento Politiche Fiscali 15 febbraio 2008, n. 5
■ Risoluzione Dipartimento delle Finanze 10 aprile 2008, n. 11
■ Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 aprile 2008, n. 154/E
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■ Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi
I provvedimenti sopra elencati sono consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
L’AGENZIA INFORMA N. 2/2008
Periodico bimestrale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari Ufficio Pubblicazioni fiscali
Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento, tramite gli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003
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Redazione a cura dell’Ufficio Pubblicazioni fiscali
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Progetto grafico Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate
Stampa Essestampa - Napoli
Questo numero è stato chiuso in tipografia il 18 aprile 2008
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