ACCORDO SUI REQUISITI MINIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/64/CR9/C8-C15
ACCORDO SUI REQUISITI MINIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
NEL PERCORSO VERSO L’AUTONOMIA
PREMESSA
Il Decreto legislativo 18 agosto 2014 n 142 disegna il modello di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) definendo un percorso che si sviluppa tra prima e seconda accoglienza.
La norma richiama il principio del superiore interesse del minore e la necessità assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
E’ competenza dei Comuni predisporre le misure di accoglienza dei minori e in essa, anche se in forme non esclusive, dei MSNA per accedere ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
A fronte delle risorse messe a disposizione dal citato fondo, il Ministero ha definito un contributo pro-die di € 45 per ogni minore accolto e, pertanto, si rende necessario individuare linee di indirizzo e requisiti minimi per garantire servizi di accoglienza in grado di coniugare qualità ed appropriatezza degli interventi e disponibilità finanziarie. Questo documento si pone, a tale scopo, come prima sperimentazione condivisa da porre in verifica periodicamente e comunque dopo un anno di funzionamento. Sono fatte salve le esperienze e le sperimentazioni in atto sui territori.
Resta inteso che l’accoglienza dei MSNA deve essere realizzata, come per tutti i minori, mettendo in campo tutti gli strumenti e gli interventi necessari per rispondere ai bisogni rilevati e per assicurare percorsi di sostegno e accompagnamento all’autonomia.
Tra gli interventi possibili, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei minori, si può prevedere l’accoglienza in strutture a diverse intensità assistenziali o in affidamento familiare.
La scelta dell’intervento più appropriato è influenzata dal profilo del singolo minore, (età, caratteristiche, percorso migratorio ecc…) e dalle eventuali informazioni provenienti dal centro di prima accoglienza. Le presenti linee di indirizzo si rivolgono a minori ultrasedicenni che non presentino profili di vulnerabilità ( vittime di tratta, disagi psicofisici etc) .
I riferimenti normativi per le strutture per minori sono la L. 328/2000 e il DM 308/2000 e la normativa regionale vigente.
LINEE DI INDIRIZZO E REQUISITI MINIMI
Definizione
La struttura di accoglienza di secondo livello è un servizio residenziale, che pur garantendo un’accoglienza di tipo famigliare è caratterizzata da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.
La struttura dovrà essere ubicata in un territorio in grado di garantire l’accessibilità a tutti i servizi del territorio e preferibilmente all’interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti.
Le strutture devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessità di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato.
Modalità di inserimento
Possono essere accolti MSNA provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell’Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori già inseriti nei CAS.
Nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell’ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori; nel caso di minori inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali dell’EELL ove sono ubicate le strutture.
E’ competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata comunicazione della presenza del minore alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l’impiego, realtà socializzanti e del tempo libero, ecc.. anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.
Si potranno altresì promuovere e favorire relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri.
All’ingresso del minore la struttura predisporrà, in collaborazione con i servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato (PEI) che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interesse del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza.
Il PEI dovrà, inoltre, prevedere momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana comune in struttura.
Per conseguire un buona qualità dell’inserimento, verranno assicurate almeno le seguenti attività:
- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita
- orientamento e tutela legale: supporto nell’espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l’eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare
- assistenza psicologica e sanitaria
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)
- assolvimento dell’obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica
- formazione secondaria e/o professionale
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero,
Dovrà, inoltre, essere previsto un pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI
Capacità ricettiva
La struttura potrà accogliere, rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo 16 minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità. E’ possibile un’articolazione in moduli.
Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell’inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell’Autorità giudiziaria, può essere disposto l’inserimento in deroga di fratelli e/o sorelle.
La struttura garantisce l’apertura per 365 giorni all’anno per 24 ore.
Requisiti strutturali
La struttura deve avere le caratteristiche della civile abitazione e deve rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, accessibilità e incendi.
I criteri progettuali e di controllo che si devono adottare per la definizione delle strutture
devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni con l’eliminazione delle barriere architettoniche, e prevedendo i seguenti requisiti minimi:
• camere da letto con massimo 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza,
• dimensioni camere 9 mq (un posto letto) 14 mq (due posti letto) 20 mq. (tre posti letto)
• Spazi comuni: Cucina, spazio polifunzionale, lavanderia
• Spazio per attività amministrative e/o del personale
• servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere all’occorrenza attrezzato per la non autosufficienza.
L’organizzazione degli spazi interni della struttura, deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilità con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell’autonomia individuale. La suddivisione degli spazi interni dovrà tener conto delle caratteristiche dell’utenza in relazione alle attività che vengono svolte.
Deve essere assicurata la stipula di un’assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali rischi dovuti a infortuni subiti sia e ai danni arrecati sia all’interno sia all’esterno della struttura.
Le strutture verranno autorizzate al funzionamento in base alle normative regionali in materia.
Carta dei servizi e regolamento interno
Il soggetto gestore della struttura, in attuazione della legge 328/2000 dovrà dotarsi della Carta dei servizi che costituisce requisito necessario per l’accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali. La Carta dei Servizi e il regolamento di Servizio dovranno essere scritti e tradotti in più lingue e resi visibili per favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura,.
Il regolamento dovrà riportare oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura:
1. le modalità per:
• la registrazione ospiti in entrata e in uscita ;
• la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale;
• la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza;
• la programmazione periodica delle attività destinate ai minori;
• lo svolgimento corsi lingua italiana;
2. la dotazione complessiva del personale, funzioni/ compiti, turnazioni;
3. il funzionamento dei servizi.
Personale
In relazione alla finalità educativa e di accompagnamento verso l’autonomia, della struttura il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite.
In particolare per lo svolgimento delle attività va assicurata la presenza del seguente personale:
• un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell’educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali;
• la presenza di tre educatori, in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente, deve in ogni caso essere garantita per 30 ore settimanali;
• un mediatore culturale in possesso di specifico titolo di studio, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali;
• un operatore per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo il coinvolgimento degli ospiti.
In sede di formulazione del PEI, sarà cura dei servizi competenti definire l’eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti. In ogni caso è assicurata la presenza notturna di un operatore in virtù del fatto che gli ospiti sono minorenni. Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell’Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all’organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.
La struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all’interculturalità.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/63/CR9/C8-C15
ACCORDO SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Con il decreto 142/2015, che ha recepito l’intesa Stato regioni 10 luglio 2014, si è definito il sistema di accoglienza anche dei minori stranieri non accompagnati; in particolare gli articoli 18 e 19 definiscono competenze e modalità di intervento.
Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Governo nazionale e le risorse aggiuntive della programmazione europea FAMI 2014/2020 permettono di realizzare concretamente il sistema.
Alla luce di quanto sopra si rende necessario definire un percorso di accoglienza strutturato che permetta la presa in carico istituzionale del minore dal momento dello sbarco o del primo rintraccio sino al raggiungimento dell’autonomia.
Il modello prefigurato si struttura sulla:
- PRIMA ACCOGLIENZA: gestita in strutture diffuse sul territorio nazionale con una garanzia di ospitalità di 50 minori per progetto distribuiti in strutture che possono accogliere fino a un massimo di 30 minori, con un turn over garantito di 60 giorni, finanziata dal Ministero dell’Interno sul fondo FAMI. Il Ministero a tal riguardo ha emanato un avviso per la realizzazione di tali strutture sul territorio con l’obiettivo di garantire la diffusione dell’accoglienza su tutto il territorio nazionale ed è in fase di approvazione il Decreto interministeriale che ne fissa i requisiti che dovranno essere recepiti, ai fini delle necessarie autorizzazioni, dalle Regioni.
- SECONDA ACCOGLIENZA: gestita in strutture della rete SPRAR dedicate ai MSNA ed in caso di insufficienza della ricettività SPRAR, in strutture del territorio o mediante lo strumento dell’affido. Allo scopo di creare omogeneità sui territori e coerenza con il finanziamento ministeriale di 45 euro pro die pro capite, e necessario che le singole Regioni recepiscano il documento relativo ai requisiti minimi per la seconda accoglienza dei MSNA, sanciti con accordo in Conferenza.
Al fine di realizzare compiutamente quanto proposto, occorre garantire la fluidità del sistema e coordinare le tempistiche dei provvedimenti che riguardano l’avvio dei due livelli di accoglienza.
In altri termini occorre che i bandi FAMI per la prima e la seconda accoglienza già pubblicati coevamente al Ministero dell’Interno siano accompagnati dalla proficua attivazione delle Regioni che favorisca la concreta implementazione del sistema.
L’esito positivo di questo percorso renderà possibile sottoporre al Ministero dell’Interno, nella qualità di ADG FAMI, una richiesta di interventi di sostegno dell’impegno territoriale ed azioni di sistema rivolte ai territori coinvolti nelle progettazioni previste dai bandi.