CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO
CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO
relativo alla
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO
MEDIANTE IL FONDO DI ROTAZIONE “ANTICRISI ATTIVITÀ PRODUTTIVE” DELLA REGIONE DEL VENETO EX DGR 885/2021
e
CON PROVVISTA PUBBLICA MESSA A DISPOSIZIONE DI NEAFIDI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
ai sensi della Convenzione da quest’ultima sottoscritta con l’Associazione delle Federazioni dei Confidi il 25 settembre 2020
Tra NEAFIDI S.C.P.A.
e
[ _AZIENDA ]
Ragione sociale | Partita iva | Indirizzo sede | |||
[ ] | [ ] | ([ ]) | cap [ ] |
di seguito indicato/i come “impresa”
premesso che:
a) Neafidi S.c.p.A. (di seguito, “Neafidi”) è un intermediario finanziario iscritto all’Albo ex art.106 del D. X.xx. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, “T.U.B.” ovvero “Testo Unico Bancario”) al n. 118, che ha come scopo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni;
b) Neafidi può altresì concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell’art. 106, comma 1, del T.U.B. nei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari;
c) la Regione del Veneto in attuazione della Legge regionale n. 21 del 28 maggio 2020, con la Deliberazione
n. 885 del 30 giugno 2021 (di seguito, “DGR 885/2021”), ha affidato a Veneto Sviluppo S.p.A. - Codice fiscale e Partita IVA 00854750270 - (di seguito, “Gestore del Fondo”), la gestione del Fondo di rotazione “Fondo Anticrisi attività produttive per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito, “Fondo Anticrisi Attività Produttive”), per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario;
d) Neafidi è convenzionata con il Gestore;
e) l’intervento di cui alla precedente lettera c) si qualifica come un intervento unitario che prevede, a valere sul Fondo Anticrisi Attività Produttive, un finanziamento costituito da una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50% dell’operazione agevolata e da una quota di provvista privata, messa a disposizione da Neafidi sino alla concorrenza del 100% del finanziamento stesso, ad un Tasso non superiore al Tasso Convenzionato da Neafidi con il Gestore (di seguito, “Quota Regionale”);
f) Neafidi, in relazione all’intervento di cui alla precedente lettera e) si qualifica come soggetto co-finanziatore del Gestore del Fondo;
g) Neafidi mette a disposizione la quota di provvista privata (di seguito, “Quota Neafidi”) servendosi della provvista messa a disposizione da Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti S.p.A. (di seguito, “Provvista CDP”);
h) Neafidi gode della Provvista CDP per effetto dell’adesione alla Convenzione intervenuta tra Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani (di seguito, rispettivamente, CDP e Assoconfidi) che permette a Neafidi di godere dei finanziamenti di CDP;
i) in data 25 settembre 2020, infatti, Assoconfidi e CDP hanno sottoscritto una Convenzione (di seguito, “Convenzione CDP-Assoconfidi”) ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti messi a disposizione dei Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d’Italia;
j) che i finanziamenti messi a disposizione da parte di CDP --- per effetto del combinato disposto dell’art. 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28.01.2009 e dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9.04.2009 --- ai Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d’Italia, sono a condizioni di mercato, finalizzati a fornire ai Confidi stessi la provvista destinata all’effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all’economia;
k) Neafidi può concedere finanziamenti tramite la Provvista CDP solo previa acquisizione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI ex l. 666/96 (di seguito, “Fondo di Garanzia PMI”) per una quota non inferiore all’80% del prestito di cui alla Quota Neafidi;
l) le norme e le condizioni che regolano il presente rapporto di mutuo sono contenute, oltre che nel presente contratto, nell’unito documento di sintesi, che ne costituisce il frontespizio e ne forma parte integrante e sostanziale come da accordo tra le parti.
Tanto premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente agli allegati, le parti convengono quanto segue.
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI
ART. 1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E DILIGENZA di NERAFIDI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in quanto la successiva Sezione non disponga diversamente.
Nei rapporti con l’impresa richiedente (di seguito, “impresa”), Neafidi è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.
ART. 2. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Neafidi osserva, nei rapporti con l’impresa, le disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
Nel caso in cui sorga una controversia tra l’impresa e Neafidi, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, l’impresa – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nel presente articolo.
L’impresa può presentare un reclamo a Neafidi, per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx) ovvero a mezzo fax (0000.000000) ovvero a mezzo mail (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx). Neafidi deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione.
Se l’impresa non è soddisfatta (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla sede legale e/o alle sedi operative di Neafidi oppure consultando il sito xxx.xxxxxxx.xx dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto dell’impresa di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.
Qualora l’impresa intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, a pena improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, mediante domanda di mediazione, con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:
a) può essere svolto anche in assenza di un preventivo reclamo;
b) è regolato dal Decreto 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 coordinato con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.
L’Organismo di mediazione ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. L’Organismo di mediazione è scelto dall’impresa.
ART. 3. INVIO DELLA CORRISPONDENZA A NEAFIDI
Le comunicazioni e qualunque altra richiesta e/o dichiarazione dell’impresa, diretti a Neafidi, debbono essere inviati alternativamente:
a) a mezzo raccomandata, alla xxxx xxxxxx (Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx) ed hanno corso a rischio dell’impresa medesima, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione;
b) a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
ART. 4. INVIO DELLA CORRISPONDENZA E DEI RENDICONTI PERIODICI AL CLIENTE
Neafidi fornisce all’impresa, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.
In mancanza di opposizione scritta da parte dell’impresa, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l’invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi.
L'invio da Neafidi all’impresa di lettere o di rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione, comprese le comunicazioni periodiche e quelle di variazione delle condizioni contrattuali, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del singolo rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.
Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni di cui all’art. 118 del TUB sono effettuate in forma elettronica all’indirizzo espressamente indicato dall’impresa nella richiesta di finanziamento.
Ai sensi del paragrafo 3.1 del capitolo 3 della sezione IV delle Disposizioni di Banca d’Italia sulla Trasparenza del 29 luglio 2009 e s.m.i. è fatta salva la facoltà dell’impresa di scegliere in qualunque momento della vigenza del presente contratto l’invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni di cui all’art. 118 del TUB in forma cartacea anziché elettronica.
Neafidi, quindi, è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al presente articolo esclusivamente tramite posta elettronica ed è onere dell’impresa provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni a lei destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto.
E’ fatta salva, per la comunicazione in forma, ogni causa di forza maggiore - come, ad esempio, l’eventuale mancato funzionamento tecnico/elettronico, che imporrebbe a Neafidi l’uso della modalità cartacea anziché di quella elettronica.
ART. 5. IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
All'atto della costituzione dei singoli rapporti, l’impresa è tenuta a fornire a Neafidi i propri dati identificativi e ogni altra informazione, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare l’impresa stessa e per il titolare effettivo.
Al fine di tutelare l’impresa, Neafidi valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.).
ART. 6. POTERI DI RAPPRESENTANZA
L’impresa è tenuta a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarla nei suoi rapporti con Neafidi, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta a Neafidi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Nelle ipotesi predette sarà onere dell’impresa comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Neafidi sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
ART. 7. SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CLIENTELA ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
Tutte le obbligazioni dell’impresa verso Neafidi, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dell’impresa.
Qualora sussistano più rapporti di debito verso Neafidi, l’impresa ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, Neafidi può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dall’impresa, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dall’impresa medesima dandone prontamente comunicazione a quest’ultimo.
ART. 8. SPESE E ONERI FISCALI
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che Neafidi dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con l’impresa, nonché quelle relative all’esecuzione, sono a carico dell’impresa stessa.
ART. 9. LINGUA ADOTTATA, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con l’impresa.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale di Neafidi.
SEZIONE II – CONDIZIONI RELATIVE AL MUTUO CHIROGRAFARIO
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Neafidi concede all’impresa richiedente, a titolo di mutuo chirografario, un finanziamento agevolato. Il predetto finanziamento agevolato è costituito da due quote:
a) dalla quota di provvista pubblica regionale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto n. 885 del 30 giugno 2021 (“Quota Regionale”). Tale Quota Regionale può essere associata a una quota di contributo a fondo perduto nella forma di contributo in conto impianti;
b) dalla quota di provvista messa a disposizione da Neafidi (“Quota Neafidi”) sino alla concorrenza del 100% del finanziamento agevolato stesso.
La Quota Neafidi di cui alla predetta lettera b) è messa a disposizione dell’impresa richiedente da parte di Neafidi con la Provvista CDP di cui alle lettere g), h), i) j) della premessa.
Gli importi delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b) sono precisate nel documento di sintesi del presente contratto.
Neafidi, in particolare, concede il finanziamento costituito dai suddetti due importi in modo unitario, a titolo di mutuo, pari all’importo indicato nel documento di sintesi, mediante bonifico del relativo importo, al netto di spese, sul conto corrente intestato all’impresa indicato nella richiesta di finanziamento.
L’impresa richiedente, con la sottoscrizione del presente contratto, prende atto e accetta che:
a. la concessione delle agevolazioni relative alla Quota Regionale si inserisce nell’ambito degli interventi pubblici di supporto alle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria Covid-19, come definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 885 del 30 giugno 2021;
b. in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la domanda di agevolazione o qualora sia accertata l’assenza o la perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione e comunque al ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalle Disposizioni Operative di cui all’Allegato “A” del DGR n. 885/2021, il Gestore del Fondo può adottare la revoca del finanziamento concesso con fondi pubblici con conseguente obbligo di immediata restituzione delle somme di pertinenza del Fondo Anticrisi Attività Produttive;
c. nel caso in cui la revoca comporti l’obbligo di restituzione delle risorse regionali percepite, i relativi crediti sono assistiti da privilegio generale ex D. Lgs. 123/98 e potranno essere recuperati anche tramite iscrizione a ruolo del relativo debito.
L’impresa richiedente, con la sottoscrizione del presente contratto, dà quietanza dell'erogazione dell’importo del finanziamento, al netto delle spese, reso disponibile mediante bonifico impartito sul conto corrente indicato dall’impresa mutuataria.
L’impresa richiedente, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto autorizza Neafidi a fornire al Gestore del Fondo, su richiesta di quest’ultimo, tutta la documentazione pertinente, in modo diretto o indiretto, alla pratica di fido del presente contratto per permettere al Gestore del Fondo stesso, anche per conto della Regione Veneto, di effettuare presso Neafidi controlli, visite ed ispezioni al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni acquisite.
ART. 2 – SCOPO DEL FINANZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA.
L’impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere consapevole che lo scopo del finanziamento agevolato di cui alla DGR 885/2021 può essere concesso distintamente per iniziative di investimento o per interventi di supporto finanziario come precisato nel documento di sintesi.
L’impresa, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto,
⮚ quanto alla Quota Regionale:
a. prende atto e accetta che il rischio di mancato rimborso da parte dell’impresa stessa è a carico del Fondo Anticrisi Attività Produttive;
b. prende atto e accetta che in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte dell’impresa che ne beneficia, il recupero compete al Gestore del Fondo, che può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell’art.3, comma 2, con l’art. 9, comma 5 del decreto legge 123/1998, oltre che avere la facoltà di delegare a terzi, tra cui Neafidi, il suddetto recupero;
c. dichiara di qualificarsi come Piccola Media Impresa (d’ora in poi: PMI) ai sensi del punto 2. dell’Allegato A della DGR 885/2021 (di seguito, “Allegato A”) e che la stessa PMI ha sede operativa nella Regione del Veneto, è in regolare attività alla data di presentazione della domanda di finanziamento e opera in uno o più settori specificati al punto 4. del predetto Allegato A;
⮚ quanto alla Quota Neafidi:
a. prende atto e accetta che la Quota Neafidi del finanziamento di cui al presente contratto dovrà essere comunque garantita dalla Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96;
b. dichiara di possedere le caratteristiche di cui al punto (i) dell’Allegato 6 della Convenzione CDP-Assoconfidi indicata in premessa e, in particolare, in relazione ai restanti punti (ii), (iii), (iv), (v) dello stesso Allegato 6, dichiara di essere qualificabile come PMI ai sensi della precedente lettera c.) del presente articolo.
ART. 3 – TASSO D’INTERESSE
In conformità all’Allegato A della DGR 885/2021, il tasso del finanziamento agevolato di cui al presente contratto è a doppia provvista e, come tale, gode del seguente tasso:
- in merito alla Quota Regionale, il tasso è zero per un importo non superiore al 50% dell’operazione agevolata con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte dell’impresa richiedente a carico del Fondo Anticrisi Attività Produttive;
- in merito alla Quota Neafidi, il tasso non è superiore al “Tasso Convenzionato” da Neafidi con il Gestore del Fondo.
Neafidi applica sulla Quota Neafidi il Tasso Convenzionato che è determinato sulla base della quotazione “Euribor” (in caso di tasso variabile) o “Eurirs” (in caso di tasso fisso) 3/6 mesi -- media mese precedente -- divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui.
Il Tasso Convenzionato, applicato da Neafidi sulla Quota Neafidi, è precisato e dettagliato nel documento di sintesi che, per espressa volontà delle parti, costituisce parte integrante del presente contratto.
ART. 4 – TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è riportato il Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG), calcolato come previsto dalla normativa sul credito ai consumatori di cui al capo II del Tit. VI del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione.
Il TAEG potrà subire modificazioni a seguito delle eventuali variazioni delle spese di costo descritte nel successivo art. 6 della presente sezione delle spese e degli altri oneri riportati nel documento di sintesi.
Non risultano compresi nel TAEG gli interessi di mora, nonché eventuali penali che l’impresa è tenuta a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal presente contratto.
ART. 5 – MODALITÀ DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO
Il rimborso del finanziamento è effettuato secondo il termine e le modalità indicati, così come convenuti nel presente articolo, nel documento di sintesi e secondo gli allegati piani di ammortamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il pagamento delle singole rate avviene con addebito SDD delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente indicato dall’impresa nella richiesta di concessione di finanziamento oppure sul conto corrente diverso da quello indicato nella richiesta di concessione di finanziamento e in sostituzione dello stesso purché debitamente notificato dall’impresa a Neafidi via PEC (Posta Elettronica
Certificata) o via posta raccomandata cartacea. Su tale conto corrente l’impresa si obbliga a costituire i fondi necessari.
Il pagamento delle singole rate avviene mediante Ordine Ripetitivo con addebito delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente indicato dall’impresa, nel quale l’impresa si obbliga a costituire i fondi necessari.
ART. 6 - GARANZIE
A fronte del presente mutuo vengono rilasciate le garanzie/assicurazioni dettagliate nel documento di sintesi.
ART. 7 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’impresa accorda specificamente a Neafidi la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto nel rispetto della DGR 885/2021 della Eegione del Veneto e delle prescrizioni dell’art. 118 del T.U.B., in presenza di un giustificato motivo (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, ecc.).
Nei casi di cui al comma precedente, l’impresa, entro la data di efficacia della variazione, che sarà comunicata da Neafidi con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall’impresa stessa, avrà comunque diritto di recedere, senza spese, dal presente contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate.
Le modifiche al presente contratto, derivanti da variazione di norme di legge o dell’Autorità di Xxxxxxxxx, si intendono automaticamente recepite.
ART. 8 – INTERESSI DI MORA – DIVIETO DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
Sulla somma della Quota Neafidi complessivamente dovuta e non pagata, anche parzialmente, alle relative scadenze, nonché in caso di risoluzione del contratto per inadempimento o di decadenza dal beneficio del termine, l’impresa deve corrispondere a Neafidi, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, a cui l’impresa mutuataria espressamente rinuncia, gli interessi moratori in misura pari al tasso indicato nel documento di sintesi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, fino a quello dell’effettivo pagamento e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura.
Sulla somma della Quota Regionale complessivamente dovuta e non pagata, anche parzialmente, alle relative scadenze, nonché in caso di decadenza o revoca della agevolazione mutuataria l’impresa deve corrispondere a Neafidi, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, a cui l’impresa mutuataria espressamente rinuncia, gli interessi moratori in misura pari al tasso indicato nel documento di sintesi, a decorrere a decorrere dal giorno successivo alla scadenza ovvero dalla data stabilità dalla DGR 885/2021 a seconda della causa che ha determinato la decadenza o la revoca, fino al giorno dell’effettivo pagamento, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull’usura.
Sugli interessi di mora non viene effettuata la capitalizzazione periodica.
ART. 9 – RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE.
Qualora Veneto Sviluppo, quale Gestore del Fondo Anticrisi Attività Produttive, adotti un provvedimento di revoca dell’intervento agevolato in conseguenza del verificarsi di una o più cause che determinano la decadenza della agevolazione concessa da Veneto Sviluppo ai sensi dell’art. 14 dell’Allegato A alla DGR 885/2021, Neafidi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.:
a) deve dichiarare risolto di diritto l’intervento agevolato concesso con fondi pubblici;
b) ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di finanziamento anche per la propria parte Neafidi qualora decida di non proseguire l’operazione a condizioni ordinarie.
Neafidi ha altresì ha la facoltà, fermo restando il disposto di cui all’art. 1819 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. di dichiarare risolto il finanziamento qualora l’impresa non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata.
La risoluzione del finanziamento da parte di Neafidi comporta la revoca dell’agevolazione.
La risoluzione si verifica di diritto, quando Neafidi dichiara all’impresa che intende valersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 1456 c.c.
Neafidi può altresì esigere l’importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando l’impresa o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere con Neafidi o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.
Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, Neafidi ha altresì diritto di pretendere, oltre alla restituzione del capitale dovuto, il pagamento degli interessi di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti dell’impresa che degli eventuali garanti. L’importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell’effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nell’art. 8. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite.
ART. 10 – PAGAMENTO DI TERZI
Fatta salva la surrogazione prevista dagli artt. 1202 c.c. e 120 quater del T.U.B., laddove applicabile, Neafidi può rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da ciò derivi la loro surrogazione parziale nel credito di Neafidi stessa o nelle garanzie che l’assistono, nonché quando il pagamento appaia passibile di revoca.
ART. 11 – FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO
L’impresa finanziata può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata, totale o parziale, della Quota Neafidi inerente il mutuo, corrispondendo a Neafidi il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso è dovuto a Neafidi un compenso pari al % del capitale residuo, come specificato nel documento di sintesi. Detto compenso non è dovuto qualora si verifichi una delle fattispecie previste dagli articoli 120 ter e 120 quater del T.U.B.
In merito alla Quota Regionale del finanziamento del presente contratto, in particolare, la richiesta di estinzione anticipata, totale o parziale, dell’impresa finanziata a Neafidi e, per il tramite di quest’ultima, al Gestore del Fondo è subordinata al nulla osta del Gestore del Fondo stesso ferma ogni altra condizione descritta nel precedente comma del presente articolo 11.
ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO QUANTO ALLA QUOTA NEAFIDI CON PROVVISTA CDP
L’impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, prende atto ed accetta senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che Neafidi (di seguito, il “Cedente”) ha ceduto in garanzia in favore di Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (di seguito, il “Contratto di Cessione”) – il credito inerente la Quota Neafidi con Provvista CDP (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti dell’Impresa derivanti dal presente contratto di Finanziamento.
L’impresa prende altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente
(i) riceva i pagamenti effettuati dall’impresa a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie
alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, l’Impresa si impegna a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai Crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura dovuto dall’impresa al Cedente in base o comunque in relazione al presene Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. n. XX00 X 00000 00000 000000000000 intestato al Cedente.
L’impresa si impegna, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario – con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura dall’impresa dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente contratto di finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.
ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO QUANTO ALLA QUOTA DEL FONDO ANTICRISI ATTIVITA’ PRODUTTIVE.
Per tutta la durata del finanziamento di cui al presente contratto, la Quota Regionale del finanziamento stesso non è cedibile.
ART. 14 – REGIME FISCALE E SPESE
Il presente contratto, se di durata superiore a 18 mesi, ai sensi dell’articolo 17 del DPR 29/9/1973, n. 601, è sottoposto al regime fiscale che le parti hanno pattuito e indicato nel documento di sintesi, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto di finanziamento. L’importo dovuto, secondo quanto ivi indicato, a titolo di imposte e tasse, è a carico dell’impresa finanziata.
Laddove le parti hanno pattuito l’applicazione dell’imposta sostitutiva, di cui al DPR 29/09/1973, n. 601, ai fini dell’applicazione, nella misura dello 0,25 per cento, della predetta imposta sostitutiva di cui all’art. 18 del richiamato D.P.R. 601/1973, così come integrato dal comma 6, dell’art. 1-bis del D.L. 12/07/2004 n. 168, conv.
L. n. 191 del 30/7/2004, l’impresa socia dichiara che il finanziamento di cui al presente contratto NON è destinato all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze.
L’impresa finanziata si assume ogni responsabilità di quanto sopra dichiarato, manlevando e obbligandosi a rimborsare Neafidi per eventuali differenze d’imposta, sanzioni ed interessi richiesti dall’Amministrazione finanziaria in caso di dichiarazione mendace, autorizzando sin d’ora Neafidi medesima ad addebitare tali somme sul proprio conto corrente.
ART. 15 – MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA CONFERITO A NEAFIDI DAL GESTORE DEL FONDO.
L’impresa prende atto che il Gestore del Fondo ha conferito a Xxxxxxx., quale co-finanziatore del presente contratto di mutuo, mandato senza rappresentanza affinché Neafidi stessa, in nome proprio e per conto e nell’interesse del Gestore del Fondo, tra l’altro, possa:
- esigere dall’impresa finanziata il pagamento di ogni corrispettivo od onere inerenti il presente contratto di
finanziamento, procedere all’incasso delle singole rate di finanziamento, secondo il piano di ammortamento allegato;
- salvo diversa comunicazione da parte del Gestore del Fondo, procedere, in caso di ritardo o inadempimento della parte finanziata, a fare quanto necessario per il recupero, anche coattivo, del finanziamento erogato, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
i. promuovere azioni giudiziarie di cognizione, ingiuntive e cautelari in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa; incaricare avvocati; sottoscrivere attestazioni contabili; sottoscrivere atti di precetto e compiere azioni esecutive mobiliari ed immobiliari e presso terzi; rinunciare alle azioni, alle domande o agli atti dei giudizi, previa comunicazione al Gestore del Fondo;
ii. promuovere ed intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Gestore del Fondo, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998;
iii. curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;
- definire eventuali accordi transattivi con l’impresa finanziata, secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune, comunicandone preventivamente il contenuto al Gestore del Fondo che farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione.
ART. 16 – TABELLA DI AMMORTAMENTO
L’impresa ha il diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta, una tabella di ammortamento, corrispondendo a Neafidi, se previsto nel documento di sintesi, il relativo importo.