PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE, DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE, DEGLI IMMOBILI IN USO A QUALUNQUE TITOLO ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Direzione generale Enti Locali e Finanze Servizio Tecnico
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE, DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE, DEGLI IMMOBILI IN USO A QUALUNQUE TITOLO ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI, PRODOTTI, SERVIZI E FORNITURE
Oggetto dell’assicurazione
Assicurati sono il Fornitore e, per equiparazione, l’appaltatore/sub-appaltatore e rispettivi dipendenti, l’Amministrazione Regionale.
L’Assicuratore deve obbligarsi a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla esecuzione della Convenzione.
Sono coperti anche i danni determinati da:
▪ .difetto dei prodotti dell’Assicurato, anche dopo la loro consegna;
▪ .esecuzione di attività accessorie, complementari e collaterali, rispetto a quelle principali (incluso
▪ trasporto, manutenzione, collaudo, rimozione etc.);
▪ qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla privacy, compresi falsi in giudizio, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili;
▪ .errori, negligenze e/o omissioni, manifestatesi dopo la data di consegna e di accettazione da parte del cliente di quanto il Fornitore è obbligato contrattualmente ad eseguire e che abbiano causato richieste di risarcimento;
▪ .divulgazioni di notizie ed informazioni avvenute involontariamente o per infedeltà dei dipendenti del Fornitore e/o delle Società delle quali il Fornitore si avvalga per lo svolgimento della propria attività che abbiano causato richieste di risarcimento;
▪ .perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivante da incendio o furto, dei documenti, dei supporti o dei dati consegnati al Fornitore per registrazione od elaborazioni.
La garanzia è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, con esclusione quindi, di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, di programmazione e di elaborazione;
▪ .interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività o di servizi a condizioni che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
▪ responsabilità civile per danni a cose di terzi da incendio di cose del Fornitore stesso o da lui detenute. Nel caso però esista per i medesimi enti altra copertura assicurativa la garanzia prestata con la presente polizza varrà in secondo rischio - senza possibilità di rivalsa-.
La Società si obbliga inoltre, a tenere indenne il Fornitore di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di penalità per ritardo nell’espletamento degli obblighi che contrattualmente deve eseguire, purchè tali ritardi siano dovuti a morte o malattia di dipendenti del Fornitore e/o dipendenti delle Società della quale il Fornitore si avvalga per lo svolgimento della propria attività. Tale estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro 516.000,00 per sinistro, a condizioni che il ritardo causato nel rimpiazzo o nella riparazione sia superiore a 7 giorni lavorativi.
Per i prodotti consegnati e/o installati presso l’Amministrazione la presente garanzia vale per i danni verificatisi durante il periodo di assicurazione purché denunciati entro due anni dal termine della Convenzione.
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Nell’ambito della operatività contrattuale sopra descritta viene riconosciuta la qualifica di terzo all’Amministrazione e suoi dipendenti e/o collaboratori, cosicché, essendo costoro precedentemente considerati anche Assicurati, ricorre il caso della cosiddetta responsabilità incrociata.
Persone non considerate terzi
I dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro quando sia operativa la garanzia RCO.
Sono pertanto considerati terzi a tutti gli effetti i dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL) Committenza
L’Amministrazione è assicurata nei confronti del Fornitore e dei loro dipendenti per qualsiasi responsabilità dovesse loro essere ribaltata (ex art. 2049 cc) per effetto della Convenzione assicurata con la presente applicazione, ivi incluse tutte le attività accessorie, complementari e collaterali.
Inopponibilità delle eccezioni contrattuali
Anche con specifico riguardo agli articoli 1892/1893 x.x.xx conviene che in nessun caso eventuali riserve o eccezioni da lui derivanti saranno opponibili all’Amministrazione Regionale.
Massimale
Euro 5.164.568,99= per sinistro.
Franchigia
In caso di richiesta di risarcimento resta a carico dell’Assicurato una franchigia fissa e assoluta di Euro 2.582,28= per sinistro.
Difesa penale
In caso di definizione transattiva del danno, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.
Esclusioni
1) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
2) tutti i danni la cui copertura assicurativa è stata resa obbligatoria e regolata dalla Legge 24 dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973;
3) i danni risultanti dal fatto che il prodotto non sia in grado di fornire le prestazioni o di servire agli scopi prefissi dall’Assicurato, qualora ciò sia dovuto ad errori o mancanze verificatisi nella formulazione di: progetti
- formule - disegni - specifiche - materiali pubblicitari od istruzioni a stampa preparati dell’Assicurato o da altri che agiscono per suo conto.
Quanto sopra non si applica per danni derivanti da cattivo funzionamento del prodotto che provochi manifestazioni diverse dalla incapacità di fornire le prestazioni o di servire agli scopi per i quali è stato ideato;
4) i danni subiti dal prodotto a causa del prodotto stesso o da una sua qualsiasi parte;
5) i danni o spese reclamati per: ritiro, ispezione, riparazione, sostituzione o perdita d’uso dei prodotti sia di qualsiasi oggetto del quale i prodotti fanno parte, se i prodotti o gli oggetti sono ritirati dall’uso o dal mercato a causa di un qualsiasi difetto o mancanza conosciuti o sospettati in loro;
6) i danni cagionati da prodotti destinati all’industria aeronautica;
I danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti a:
i. vibrazioni o rumori;
ii. inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose;
iii. inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
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iv. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
v. alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto
vi. trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
7) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Responsabilità civile inquinamento
L'esclusione prevista all’art. “Esclusioni” – punto 7) - non si applica alle lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, a condizione che tale "inquinamento" dell'ambiente sia stato causato da un evento improvviso, imprevisto e non voluto.
La copertura prestata in base alla presente estensione di garanzia comprende pure il risarcimento delle spese sostenute per obblighi di legge dall'Assicurato per neutralizzare, limitare od annullare le conseguenze di un inquinamento dell'ambiente causato da un fatto improvviso, imprevisto e non voluto, per il quale è operativa la presente estensione di garanzia.
Anche nei confronti dell'estensione di garanzia prestata con la presente clausola valgono le esclusioni e le limitazioni previste dalla presente polizza, nonché i danni derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguenti:
1) dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
2) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente garanzia s'intende prestata sino alla concorrenza del massimale di Euro 1.549.370,70= per sinistro.