Contract
CONTRATTO PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER IL TRIENNIO 2019-2022
CIG: Z9B29825B9
Tra
L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito Agenzia), con sede legale in Xxxx Xxx Xxxxx, 00, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815
E
La Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXXXXX, nata a OMISSIS e residente in OMISSIS, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, codice fiscale OMISSIS , Partita IVA 06889371008.
PREMESSO CHE
− lAgenzia, nell’attuazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dalla disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/1994) e s.m.i., ha l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
− la normativa vigente obbliga di avvalersi di un medico definito "competente" in possesso dei titoli di cui agli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008;
− ai fini dell’incarico in esame si è proceduto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, previa consultazione di n. 6 operatori da valutare secondo il criterio del minor prezzo in considerazione delle caratteristiche standardizzate del servizio in questione, determinato in un massimo di € 12.000,00/anno, per una durata complessiva di 36 mesi, pari ad una spesa massima di € 36.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali ove previsti;
− in esito a detta procedura il servizio di sorveglianza sanitaria e, in particolare, di medico competente di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. è stato affidato con determinazione n. 241/2019, del 06/09/2019 alla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx per un corrispettivo pari a € 35.640,00, al lordo della ritenuta d’acconto ed esenti oneri fiscali e previdenziali, ed una durata contrattuale di 3 (tre) anni, decorrenti dal perfezionamento del contratto medesimo
− con medesima determinazione il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx è stato nominato, ai sensi degli artt. 31, 101, 102 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto;
− che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, tutto il personale dell’Agenzia è sottoposto alla sorveglianza sanitaria;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula
Art.1 - Oggetto del contratto
Le premesse e quanto previsto dalla procedura di conferimento dell’incarico sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - Parti contrattuali
Alla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx è affidato l’incarico di medico competente dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con il compito di svolgere le funzioni previste dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, dettagliate in sede di apposita indagine di mercato e precisate dal presente contratto.
Art. 3 - Obblighi del medico competente
L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. 81/2008, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:
• in accertamenti sanitari preventivi, intesi a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l’obiettivo di valutare l’idoneità lavorativa specifica;
• in accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità.
Sono inoltre obblighi del medico competente:
a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 80/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro al momento della nomina;
d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informa zioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del citato decreto e - a richiesta dello stesso - rilasciargli copia della documentazione
sanitaria;
h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, inerenti la sicurezza aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
j) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
Inoltre, così come disposto dall’art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:
− visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
− visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita - di norma - una volta l’anno;
− visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
− visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
− visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
− visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.
Infine, nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria e dell’attività di prevenzione secondaria, il Medico competente deve:
• contribuire alla rilevazione del disagio dal lavoro e alla diagnosi precoce dei disturbi e delle patologie stress lavoro-correlato;
• informare il Datore di Lavoro della situazione epidemiologica;
• partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
• effettuare sopralluoghi sugli ambienti di lavoro;
• fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;
• collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
• collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso;
• collaborare all’attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l’addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell’emergenza;
• promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;
• curare i collegamenti per cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.
L’attività di Medico Competente infine deve essere svolta secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. 81/2008.
Art. 4 - Obblighi dell'Agenzia
L'Agenzia per quanto di propria competenza, provvederà:
a) ad informare il medico competente relativamente all’organizzazione, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui allart. 28 del D.lgs.81/2008, ed i suoi periodici aggiornamenti;
b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali che provvederà ad aggiornare tempestivamente;
c) a fornire al medico competente i dati previsti dall’art. 18, comma 2 del D.lgs.81/2008 (infortuni, malattie professionali, etc.);
d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite per quanto di sua competenza;
f) ad assistere, con proprio personale, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio, nominando all’uopo il responsabile della tenuta dei dati;
h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell’esposizione ambientale dei lavoratori;
j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall’Organismo di Xxxxxxxxx, ed a porre alla sua attenzione l’eventuale verbale di ispezione rilasciato.
Art. 5 - Sede e modalità di svolgimento
L'incarico di medico competente si intende riferito alla sede dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Xxx Xxxxx, 00, Xxxx.
Il medico competente svolgerà l'attività di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Agenzia, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.lgs.81/2008.
Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 3 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'Agenzia.
Il medico competente è vincolato alla segretezza e alla riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.
L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.
Art. 6 Durata del contratto
Il presente contratto avrà la durata di tre (tre) anni 1 dalla data del suo perfezionamento, dal quale decorreranno altresì i suoi effetti.
Art. 7 – Compenso e modalità di pagamento
Per l'attività svolta dal medico competente nel triennio a valere dal perfezionamento del presente contratto sarà corrisposto il compenso complessivo di € 36.000,00, ridotto – ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici – dell’1% per esonero dal prestare deposito cauzionale, ad € 35.640,00, al lordo della ritenuta d’acconto ed esenti oneri fiscali e previdenziali. Si precisa al riguardo che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della propria attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 6 della legge n.133 del I 999 (risoluzione 18/09/2003 n. I 81/E Agenzia delle Entrate).
Il suddetto compenso sarà corrisposto in rate posticipate semestrali, previa presentazione di apposita fatturazione.
Il compenso comprende tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto.
La fatturazione dovrà avvenire alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione, emesso dal RUP entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni relative ad ogni semestre e inteso a verificare che tutte le attività richieste e/o previste dal presente incarico siano state eseguite in conformi alle caratteristiche del medesimo servizio.
Resta inteso che il Prestatore ha l’obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l’applicazione di eventuali penali per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle attività ed il risarcimento dei maggiori danni causati all’Agenzia.
Nella fattura il Prestatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale della fornitura, ovvero il periodo (gg.mm.aa) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).
Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio di AgID:
• F7VRDL,
consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.
In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti:
− Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale
− Codice Univoco Ufficio: F7VRDL
− Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA
− C.F. del servizio di F.E.: 97735020584
La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di intercambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro all’AgID.
Si precisa che XxXX, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l’imponibile.
La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l’indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Eventuali fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.
Sono inoltre elementi essenziali della fattura:
• i riferimenti (protocollo e data) del contratto di affidamento del servizio;
• la descrizione del servizio cui la fattura fa riferimento;
• la “competenza temporale del servizio”, l’anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ……al gg/mm/aa….);
• il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all’art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
• tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
• eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.
La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’AgID il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettiva erogazione del servizio.
Si ricorda, inoltre, che l’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89).
Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, nel quale sono indicate le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione appaltante.
In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal X.Xxx. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal X.Xxx. 09.11.2012, n. 192.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016, sull’imponibile di ciascuna fattura emessa dal Prestatore, l’Agenzia trattiene una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’AgID del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il Prestatore emetterà pertanto ciascuna fattura non comprensiva dell’importo della ritenuta dello 0,50%; l’importo delle ritenute, assumendo rilevanza, ai fini IVA, verrà conseguentemente fatturato, previa richiesta da parte del Prestatore, solo in sede di liquidazione del saldo finale.
Ciascuna fattura dovrà comunque necessariamente contenere l’espressa citazione relativa all’applicazione della ritenuta medesima.
Art. 8 - Risoluzione e recesso
L'Agenzia, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del libero- professionista ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto almeno 90 giorni prima della data fissata per lasciare l'incarico inviando apposita comunicazione all’indirizzo Pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx.
Qualora l'Agenzia ritenga il recesso unilaterale non motivato o che le motivazioni siano manifestamente infondate, le parti concordano che l'Ente potrà ritenere il recesso quale inadempienza contrattuale.
Art. 9 - Rinvio di norme
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile che regolano il rapporto agli artt. 2229 e seguenti. In caso di controversia le parti preventivamente dovranno fare ricorso ai vigenti istituti di negoziazione assistita e di mediazione attraverso gli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia.
In caso di controversie il foro competente è quello di Roma.
Art.10 - Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx saranno trattati dall’Agenzia nel rispetto della normativa, sia europea sia nazionale, sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza, per i soli adempimenti richiesti dalla legge o inerenti il rapporto di lavoro e la sua gestione.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 e del D.Lgs. 196/2003, la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx si impegna, nello svolgimento delle proprie mansioni presso l’Agenzia, a trattare i dati personali e particolari del personale AgID nel rispetto della normativa, sia europea sia nazionale, sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza.
Roma, lì
Il Medico Competente Il Direttore Generale
dott. Xxxxxx Xxxxxxxxxx dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx